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Studente morto in itinere

Un grave incidente stradale ha visto coinvolti due studenti di un Istituto Superiore di Sanremo. Un diciassettenne è morto e la sorella, quindicenne, versa in gravissime condizioni in ospedale. Lo riporta un articolo de “Il Secolo XIX”.

Il fatto

I due ragazzi sono stati investiti da un TIR dopo essere scesi alla fermata dell’autobus. I due stavano percorrendo uno stretto tratto di strada che porta verso la scuola. Il percorso in cui sono stati travolti i ragazzi, seppur vietato, viene utilizzato abitualmente dagli studenti per arrivare a scuola.
Dalle prime indagini, è emerso che neanche il TIR avrebbe potuto percorrere la stessa bretella. Esiste, infatti, in quel punto, il divieto di transito ai mezzi superiori ai 10 metri di lunghezza e l’autotreno in questione era lungo 15.
Il mezzo stava trasportando tubi in acciaio e l’autista non s’è fermato a prestare soccorso. Rintracciato poco dopo, è stato arrestato dalla polizia locale per omicidio stradale, omissione di soccorso e lesioni stradali colpose. Il conducente ha dichiarato di non essersi accorto di nulla. Il mezzo è stato sequestrato e l’uomo trasferito in ospedale per gli esami tossicologici e alcoltest. Oltre al mezzo è stato sequestrato il cellulare dell’autista: i magistrati stanno verificando se al momento dell’impatto fosse al telefono.
Da tempo i genitori avevano espresso preoccupazione per la pericolosità del percorso che devono affrontare i ragazzi per raggiungere la scuola.
Il giorno successivo, 200 studenti, insieme ai genitori, hanno bloccato, in segno di protesta, il traffico nella bretella stradale in cui è accaduto l’incidente.

Il profilo giuridico

Il risarcimento della morte per incidente stradale, sotto il profilo giuridico, è notevolmente complesso sul piano civilistico e non sempre facilmente comprensibile. Bisogna, innanzitutto, distinguere il danno patrimoniale da quello non patrimoniale. Se la vittima apportava un contributo economico alla famiglia, per avere diritto anche al danno patrimoniale, bisognerà però provarlo e documentarlo.
In questo caso, inoltre, considerato il reato contestato, le aggravanti e le attenuanti connesse, occorrerà aspettare la fine delle indagini e la pronuncia del tribunale.
Le Tabelle di Liquidazione del Tribunale di Milano 2022, in caso di morte di un minore prevedono un importo da € 168.250,00 a € 336.500,00.

Il profilo assicurativo

Anche l’aspetto assicurativo non è facilmente stimabile a priori. Premesso che l’assicurazione del veicolo è tenuta ad indennizzare il danno, ai sensi dell’Art. 2054 del Codice Civile, occorre superare l’ostacolo del concorso di colpa. Il concorso di colpa, in incidente stradale mortale, infatti, è molto frequente.
Nei casi di concorso di colpa, il giudice potrebbe applicare una decurtazione dell’importo dal 10% al 90%, a seconda della responsabilità della vittima nell’incidente.
Da ultimo, occorre tenere in considerazione che l’alunno deceduto e la sorella, con tutta probabilità, godono anche dell’assicurazione integrativa stipulata dalla scuola.
Secondo i più recenti indirizzi giurisprudenziali, l’indennizzo e il risarcimento del danno non sono cumulabili. Tuttavia nel caso, come quello in questione, l’una potrebbe integrare l’altra.

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Indumento danneggiato

Un nostro collaboratore scolastico, mettendo in ordine il materiale di pulizia con un collega, ha fatto accidentalmente cadere un flacone di candeggina malchiuso. Il liquido fuoriuscito nell’impatto col pavimento ha rovinato il maglione del compagno di lavoro. E’ possibile aprire un sinistro e ottenere il risarcimento del maglione?

Le polizze assicurative, di norma, garantiscono gli eventuali danni diretti da Responsabilità Civile imputabili all’Istituto o ai soggetti assicurati. Verificato quest’aspetto, l’Istituto potrà effettuare la denuncia di sinistro e il collaboratore vedersi rimborsato il danno. È bene tuttavia tenere in considerazione alcuni aspetti.

I dispositivi di protezione individuale

I Collaboratori scolastici, le cui mansioni sono prettamente manuali, debbano essere dotati e indossare sempre i DPI (dispositivi di protezione individuale). Inoltre la scuola, in qualità di datore di lavoro, deve fornire il collaboratore ogni accessorio per la sicurezza o la salute durante il lavoro. Tutto ciò in applicazione dall’Art. 74 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), in combinato disposto con il D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475.
Il contratto assicurativo prevede esplicitamente l’applicazione della normativa scolastica. In caso di disapplicazione, l’assicuratore potrebbe non effettuare o ridurre il rimborso. È quindi opportuno verificare quest’aspetto.

L’importo del risarcimento

L’assicuratore indennizza il danno nei limiti dei massimali previsti.
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, l’onere della colpa e la quantificazione del danno sono a carico del danneggiato. Ferma restando la testimonianza del collega, circa la modalità dell’evento, il valore del bene è stabilito alla documentazione originaria di acquisto: fattura o scontrino fiscale.
Di regola l’assicuratore non prevede riduzioni se il bene è stato acquistato entro i dodici mesi. Al contrario, il valore di rimborso dei beni, acquistati da più di un anno, potrebbe subire una riduzione anche cospicua.
L’assenza di documentazione comprovante la data di acquisto e il valore originario del bene danneggiato potrebbe compromettere o ridurre il risarcimento. In quest’ultimo caso l’assicuratore potrebbe proporre una somma a forfait o prendere in considerazione il deperimento o l’usura del bene. Resta infatti nel diritto dell’assicuratore chiedere la visone del bene danneggiato. Per questo motivo è sempre necessario conservare il bene fino al rimborso.

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Esperti esterni

Il nostro Istituto, con fondi PNRR, sta organizzando, nel pomeriggio in orario extrascolastico, alcune attività gestite da personale esterno alla scuola. La copertura assicurativa è operante anche per questi soggetti? In relazione alla vigilanza, è opportuno far firmare ai genitori una liberatoria o di affiancare un docente della scuola nel corso dell’attività?

Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Ministero dell’Istruzione ha previsto 6 riforme e 10 linee di investimento. Tutti i dettagli sono reperibili sull’apposita sezione del sito del ministero.
Gli investimenti si articolano tra percorsi di mentoring e orientamento, potenziamento delle competenze di base, coinvolgimento delle famiglie e percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari.

Le attività extracurricolari

L’offerta di attività formative scolastiche extracurricolari, tuttavia non è una particolare novità. Dal 2000 le scuole, pur facendo parte del sistema scolastico nazionale, hanno una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa.
L’integrazione dell’offerta formativa è previsti dalla normativa, in particolare dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, integrato dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), impegna i collegi dei docenti dei singoli Istituti a progettare anche le attività extracurricolari.
Le attività extracurricolari sono facoltative e possono prevedere un contributo economico. La famiglia dell’alunno dovrà quindi essere precisamente informata e rilasciare un’adeguata autorizzazione.
Per questo tipo di attività la scuola potrà avvalersi anche di esperti esterni selezionati e contrattualizzati attraverso uno specifico regolamento.

La vigilanza degli esperti esterni

Il contratto che la scuola deve stipulare con gli esperti esterni, oltre ai dettagli specifici dell’attività, dovrà prevedere i passaggi relativi alla vigilanza degli alunni.
Due sono le possibilità in questo senso. Nel primo caso l’esperto esterno affianca il docente nel corso dell’attività. In questo modo l’onere della vigilanza non ricade sull’esperto ma è garantita dal personale della scuola. Nel secondo caso l’esperto esterno gestisce l’attività in autonomia senza la presenza del docente. La scuola che prevedesse questa modalità dovrà informare la famiglia che l’attività non è gestita direttamente dall’Istituto e che l’onere della vigilanza è demandato all’esperto esterno.

Il profilo assicurativo

Le migliori soluzioni assicurative prevedono la tutela assicurativa degli esperti esterni anche nel ramo infortunio a fronte di regolare contratto o protocollo d’intesa. Tutte le polizze prevedono l’assicurazione nel caso il danno, riportato dall’esperto esterno, sia direttamente imputabile all’Istituto scolastico.
Le più diffuse polizze integrative operanti nelle scuole prevedono, di norma, la copertura degli alunni nel ramo infortunio. La Responsabilità Civile, nel caso l’attività sia gestita unicamente dall’esperto esterno, in caso di danno per la mancata o inadeguata vigilanza, resterà a carico di quest’ultimo.
Per questo motivo è sempre necessario specificare, sia all’interno del contratto stipulato con l’esperto esterno, che nell’informativa rilasciata alla famiglia dell’alunno, questo passaggio.

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Cinque falsi miti sulle assicurazioni scolastiche

Quando si parla di polizze assicurative scolastiche, circolano false credenze e miti che possono portare a decisioni sbagliate o addirittura dannose. Le false leggende sulle polizze assicurative scolastiche possono portare a sottovalutare l’importanza di questa protezione finanziaria.
Analizziamo insieme le 5 più diffuse:

1. Le polizze assicurative sono tutte uguali

Uno dei miti più diffusi riguarda la standardizzazione delle polizze assicurative nella scuola. In realtà, come esistono diverse tipologie di Istituti, con necessita assicurative differenti, anche le polizze assicurative possono essere strutturate con specifiche caratteristiche e coperture. Una copertura adeguata esclude contratti standard, ogni contratto va valutato attentamente in base alle singole esigenze.

2. L’assicurazione non paga mai!

Luogo comune dice che le assicurazioni o non paghino mai il danno, oppure risarciscano in maniera limitata. Entrambe le affermazioni sono palesemente false. L’assicurazione è un contratto stipulato tra l’assicurato e l’assicuratore. Come in ogni contratto sono previste clausole e condizioni, sottoscritte da entrambi i soggetti, a tutela di ognuno. A fronte di un sinistro, al fine di evitare false aspettative, è necessario verificare sempre con attenzione quanto stabilito dall’accordo.

3. Le assicurazioni sono solo una spesa inutile

Ancora oggi troppe persone vedono nell’assicurazione scolastica una spesa, inutile, non necessaria, a volte vessatoria. Questa percezione tuttavia, cambia radicalmente quando si verifica un imprevisto. In questi casi, la polizza assicurativa crea la differenza tra un disagio e una grave difficoltà anche finanziaria. È inutile nasconderlo, le attività scolastiche, per quanto tutelate, non sono prive di rischi, alcuni anche gravi che, in assenza d’adeguate coperture ricadono sulle famiglie.

4. La polizza, più è economica, meglio è

Il prezzo è un fattore importante, anche nella polizze assicurative, ma l’aspetto economico non dovrebbe essere l’unico criterio di scelta. Occorre sempre tenere presente che l’assicurazione non è un Ente benefico ma una società di lucro. Condizioni, garanzie e massimali sono sempre rapportate al premio pagato. Una polizza economica normalmente offre coperture limitate che potrebbe rivelarsi inadeguate in caso di bisogno. È essenziale bilanciare il costo con il livello di protezione offerto.

5. La scuola è già assicurata per legge

Quest’affermazione è vera ma la portata dell’assicurazione obbligatoria offerta dall’INAIL è parziale. L’assicurazione obbligatoria garantisce esclusivamente l’infortunio e, all’interno di questo, soltanto la morte e l’invalidità permanente superiore al 6° punto di invalidità. Restano escluse tutte le spese mediche e le diarie da ricovero o immobilizzazione. Inoltre l’assicurazione obbligatoria non prevede la Responsabilità Civile, i viaggi di istruzione o la tutela legale.

Esiste una soluzione?

In un ambito così complesso come quello delle assicurazioni scolastiche non tutti gli Istituti hanno la competenza tecnica specifica per poter personalizzare il piano assicurativo. L’intervento del broker diventa quindi un aiuto fondamentale in questo senso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze scolastiche o come personalizzare la polizza per il tuo Istituto, contattaci qui.

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La polizza proposta dall’Agenzia di viaggio

Un’Agenzia, interpellata per formulare un preventivo relativo a un viaggio di istruzione, ci ha inviato la proposta di un “pacchetto” comprensivo della polizza assicurativa. La copertura prevede l’annullamento del viaggio e l’assistenza medico sanitaria. A fronte della nostra richiesta di chiarimento ci è stato risposto che l’assicurazione e non è scorporabile. Anche qualora volessimo rinunciare all’assicurazione il prezzo del viaggio non cambierebbe. È davvero così?

Come ogni attività turistica, anche i viaggi di istruzione sono regolamentati dal D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, conosciuto come Codice del Turismo.

L’assicurazione: annullamento-medico-bagaglio

L’Art. 34 del Codice, prevede che l’Agenzia di viaggio fornisca al viaggiatore, prima dell’acquisto del pacchetto turistico, una serie di informazioni precontrattuali. Ai sensi del comma 1, lett. (h), il viaggiatore dev’essere informato circa la possibilità di stipula di polizza assicurativa che prevede il: «recesso unilaterale dal contratto […], le spese di assistenza […], il rientro, in caso d’infortunio, malattia o decesso». Questa tutelerà il viaggiatore nel caso di annullamento del viaggio ma anche nei casi d’infortunio, malattia o di smarrimento del bagaglio durante il viaggio.

Obbligatorietà della stipula

Il Codice non impone al viaggiatore nessun obbligo di stipula. Il partecipante al viaggio, opportunamente informato dei rischi, potrà valutare l’opportunità di sottoscrivere o meno una polizza assicurativa. Nel caso il viaggiatore decidesse per la stipula, questa potrà avvenire attraverso l’Agenzia di viaggio che vende il servizio turistico oppure con un altro soggetto abilitato.
In fase di richiesta del servizio turistico, la scuola è tenuta a chiedere il costo separato dei singoli servizi e quindi anche il costo dell’assicurazione.
La polizza assicurativa è un servizio ancillare (accessorio) al viaggio, conseguentemente ha un costo separato. La mancata stipula della polizza assicurativa di norma comporta la riduzione del costo del pacchetto.

Il danno erariale

Le modalità di stipula della polizza assicurativa si applicano anche ai viaggi di istruzione organizzati dalla scuola. Qualora l’Istituto abbia sottoscritto una polizza integrativa e questa preveda le garanzie necessarie, la stipula della polizza con l’Agenzia di Viaggio è inutile. Al contrario, l’acquisto di un ulteriore copertura assicurativa potrebbe configurarsi come danno erariale conseguente all’acquisto di doppie coperture per lo stesso rischio.

L’annullamento del viaggio e l’assistenza

Assicurare i partecipanti al viaggio di istruzione è un passaggio più che auspicabile. L’Art. 41 Codice del Turismo da facoltà al viaggiatore di recedere dal viaggio prima dell’esecuzione. L’annullamento tuttavia comporterà il pagamento della penale per le spese già sostenute dall’Agenzia di viaggio in qualità di organizzatore. Qualora, infatti, la compagnia aerea, o l’albergatore, applichino una penale, ovvero non retrocedano integralmente l’importo versato, il viaggiatore è tenuto a pagare quanto richiesto. A queste somme potrebbero essere aggiunte le spese, adeguate, giustificabili e motivate, per l’istruzione e la gestione della pratica, applicate dall’Agenzia di viaggio.
Analogamente qualora il viaggiatore s’infortunasse o si ammalasse nel corso del viaggio, in assenza di assicurazione, dovrà far fronte direttamente a tutte le spese necessarie.

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Insegnante accoltellata a scuola

La cronaca degli ultimi giorni registra l’ennesimo episodio di violenza grave nei confronti dei docenti della scuola. Lo riporta un articolo di vareseNews del 5 febbraio.

Il fatto

Una docente 57enne, ha subito un’aggressione all’ingresso dell’istituto professionale Enaip di Varese. L’insegnante è stata accoltellata alla schiena con un coltello a serramanico da uno studente di 17 anni. Alla donna, subito soccorsa dai presenti e traferita in autoambulanza al pronto soccorso all’ospedale di circolo di Varese, sono state riscontrate tre ferite alla schiena.
La docente fortunatamente non verserebbe in gravi condizioni. Lo studente, dopo l’aggressione, è stato disarmato e arrestato dalla squadra Volante dalla Polizia di Stato intervenuta. Il 17enne avrebbe problemi comportamentali, ed era già seguito per “diagnosi funzionale”. L’accusa nei suoi confronti è di lesioni e tentato omicidio.

Le aggressioni nella scuola

L’episodio riporta alla memoria quanto accaduto lo scorso maggio, all’Istituto Alessandrini di Abbiategrasso, nel Milanese. Anche i quell’occasione una docente fu accoltellata in classe.
Questi sono certamente casi limite, nondimeno episodi di aggressione nei confronti del personale della scuola stanno diventando drammaticamente gravi e frequenti.
Il 2 febbraio il Dirigente dell’Istituto Dante Europa di Taranto, è finito in ospedale dopo l’aggressione di due genitori. Lo riporta, nella cronaca locale, un articolo de “la Repubblica”.
Il giorno dopo, il Dirigente dell’istituto Bozzini-Fasani di Lucera è rimasto anch’esso vittima della brutale aggressione della madre di un alunno. Lo riporta un articolo di Foggiatoday.

Il livello di responsabilità

Anche gli studenti minori, autori dei reati previsti dal Codice Penale, possono essere responsabili.
Nel caso di Varese tuttavia, occorrerà prendere in considerazione l’eventuale disabilità psichica dell’alunno interessato. In questo caso la responsabilità diretta, ai sensi degli Artt. 2047 e 2048, potrebbe ricadere sui soggetti incaricati della sua sorveglianza.
Per tutti gli altri casi è opportuno ricordare che il Dirigente come il docente in servizio è un pubblico ufficiale. La violenza o minaccia nei suoi confronti è un reato previsto dall’Art. 336 del Codice Penale.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, occorre ricordare che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Di norma, sono anche escluse le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte in ambito lavorativo.
Le migliori formule disponibili risarciscono l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli assicurati, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa dell’assicuratore sui soggetti responsabili.

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INAIL: Dossier Scuola 2023

Lo scorso novembre l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, ha pubblicato il Dossier scuola 2023. Il dossier è diventato ormai una consuetudine, il presente numero è all’ottavo anno di pubblicazione stampa e contiene il resoconto dell’andamento infortunistico nel 2022.

Il dato statistico

Il primo elemento significativo, in relazione agli infortuni degli studenti delle scuole pubbliche italiane, testimonia il ritorno progressivo ai livelli pre-Covid19.
Rispetto all’anno precedente, le denunce di sinistro degli alunni sono state 61.086 con un incremento del 52,6% rispetto al 2021. Gli infortuni vedono interessati più i maschi, con quasi il 30% dei casi in più, rispetto alle femmine. Più del 60% degli eventi si sono verificati nel nord, il 17% nel centro, il 15% nel sud e il 6% nelle isole. Le lesioni riportate sono in prevalenza lussazioni, distorsioni e distrazioni, seguite da fratture, contusioni e ferite.
14.937 sono gli infortuni che hanno interessato il corpo docente. In questo caso al nord si registra poco più del 40% dei sinistri, il 20% riguarda sia il centro che il sud mentre un ultimo 10% interessa le isole.
Circa il personale scolastico, l’83% dei casi ha coinvolto personale di sesso femminile. Anche per il personale le lesioni più frequenti sono lussazioni, distorsioni e distrazioni.

I progetti per la sicurezza scolastica

Larga parte del dossier propone una panoramica sulle iniziative formative realizzate dalle strutture INAIL, centrali e territoriali, in tema di prevenzione e salute nella scuola.
In una sezione è presente un aggiornamento sugli investimenti effettuati dall’INAIL per il rinnovo e l’adeguamento del patrimonio edilizio scolastico. Quattro sono i filoni di intervento derivanti da interventi normativi specifici: opere d’elevata utilità sociale, costruzione di scuole innovative, nuove scuole e poli per l’infanzia.

L’assicurazione integrativa

Un più preciso approfondimento evidenzia come gli infortuni colpiscano 1% degli alunni della scuola pubblica e quasi il 2% del personale scolastico. Bisogna tuttavia evidenziare come, nel periodo preso in considerazione, non tutti i sinistri accaduti in ambito scolastico alunni rientrano nella statistica. Fino al settembre 2023 infatti l’INAIL gestiva solo gli infortuni degli alunni impegnati in attività ritenute rischiose come l’educazione fisica o le attività di laboratorio.
Occorre inoltre aggiungere che, alla luce dei dati riportati, solo una percentuale meno che minimale è stata risarcita. L’INAIL infatti prevede il risarcimento, esclusivamente per il caso morte o invalidità permanenti superiori al 6° punto percentuale.
Da ultimo va messo in risalto come la copertura offerta dall’INAIL preveda esclusivamente l’infortunio, lasciando scoperti altri importanti rami assicurativi come la Responsabilità Civile.
Appare quindi superfluo evidenziare come tutti i danni in ambito scolastico, compresi quelli tutelati dall’INAIL siano stati risarciti dalle polizze di assicurazioni private.

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Rottura dell’orologio a scuola

Un nostro alunno della nostra scuola ha, inavvertitamente, urtato con lo zaino l’orologio di un compagno, danneggiandolo. L’episodio è accaduto in classe e l’orologio era regolarmente indossato. La polizza assicurativa dell’Istituto prevede il pagamento del danno?

Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile chiunque, dolosamente o colposamente, cagioni un danno ingiusto, è obbligato al suo risarcimento.
Nel caso specifico quindi l’alunno, o la sua famiglia, è tenuto a rifondere al compagno per rottura dell’orologio. Nel caso in questione tuttavia l’alunno che ha generato il danno è assicurato, nel ramo di Responsabilità Civile, con la polizza integrativa stipulata dall’Istituto.
È bene premettere che le polizze che assicurano la Responsabilità Civile, subordinano il risarcimento del danno, alla condizione che l’evento dannoso costituisca fatto accidentale.

Fatto accidentale

La giurisprudenza definisce come fatto accidentale l’evento involontario, imprevedibile, circoscritto nel tempo, causato da circostanze estranee all’attività del responsabile, repentino, improvviso e istantaneo.
Sull’involontarietà del danno di basa l’intera struttura dell’assicurazione di Responsabilità Civile. Dal risarcimento del danno sono quindi escluse: la negligenza, la trascuratezza o l’incuria dell’Assicurato nella custodia del bene.
Da ultimo, ai sensi dell’Art. 1900 del Codice Civile, un evento intenzionale e deliberato (doloso), è vietato dalla legge e la relativa assicurazione risulterebbe nulla.

Le polizze assicurative scolastiche  

Le migliori polizze integrative stipulate dalle scuole, prevedono una specifica garanzia per i danni agli effetti personali, oltre a quello previsto nel ramo di Responsabilità Civile.
Le definizioni inserite nel contratto riportano un elenco di quelli, che l’assicuratore, definisce come effetti personali. Di norma ricomprendono i capi di vestiario, gli occhiali, le borse e gli zaini ma anche gli accessori o come nel nostro caso gli orologi.

Il valore del risarcimento

Il valore del risarcimento, nel caso di danno da Responsabilità Civile è quello legato al valore di riparazione o di riacquisto del bene danneggiato. A tal fine l’assicurato dovrà produrre il preventivo o la fattura di riparazione o riacquisizione del bene.
Allo stesso modo, anche per la garanzia di danno agli effetti personali, il valore del bene dipenderà dal valore di riparazione o di riacquisto dello stesso. Tuttavia in quest’ultimo caso il risarcimento non potrà superare il massimale che l’assicuratore ha inserito in tabella, fatte salve eventuali franchie o scoperti.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze di Responsabilità Civile o al danneggiamento dei beni personali a scuola, contattaci qui.

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Danneggiamento degli effetti personali

Mio figlio ha subito il danneggiamento della giacca a causa della spinta di una compagna contro la rete di recinzione della scuola. Il fatto è accaduto durante l’intervallo pomeridiano. La giacca è da buttare. Chi risponde del danno?

Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile chiunque, dolosamente o colposamente, cagioni: un danno ingiusto, è obbligato a risarcire il danno.

La responsabilità diretta e indiretta

Fermo restando la chiarezza del dettato normativo, meno evidente potrebbe essere il livello di responsabilità. Di chi è la responsabilità nell’accaduto? A una prima analisi potrebbe apparire che la responsabilità sia della compagna che ha spinto l’alunno contro la recinzione. Tuttavia, potrebbe anche esserci la corresponsabilità della famiglia dell’alunna che non ha impartito la corretta educazione e istruzione nei rapporti da tenere coi compagni. Inoltre, l’Istituto scolastico potrebbe non aver messo in atto tutti i protocolli relativi alla vigilanza al fine di evitare questo tipo di evento. Da ultimo, alla luce del danno dichiarato, la recinzione dell’immobile potrebbe non essere completamente a norma.
Com’è quindi intuibile potremmo trovarci di fronte a una serie di concorsi di colpa, non sempre facilmente identificabili.

Il profilo assicurativo

Per il danneggiamento dei beni personali, le migliori polizze assicurative operanti sul mercato scolastico prevedono il rimborso dei danni.
Sono identificati come effetti personali il vestiario e accessori: scarpe, cinture e gli indumenti in genere. A questi si aggiungono gli occhiali, le borse e gli zaini.
In caso di danneggiamento di questi elementi, la polizza di assicurazione rimborsa il danno tuttavia è bene effettuare alcune precisazioni.
Di solito la garanzia rimborsa i danni accaduti unicamente durante lo svolgimento delle attività scolastiche tanto all’interno quanto all’esterno delle sedi dell’Istituto. Unica condizione è che le attività siano svolte sotto la vigilanza diretta degli operatori scolastici. A tal fine diventa necessaria la dichiarazione del personale scolastico preposto al controllo.

L’importo del risarcimento

Circa il risarcimento, l’assicuratore indennizza il danno nei limiti dei massimali previsti fatto salvo eventuali franchigie o scoperti.
Il valore del bene è stabilito dalla documentazione originaria di acquisto: fattura o scontrino fiscale.
Un ulteriore aspetto riguarda il deperimento o l’usura del bene. Di regola l’assicuratore non prevede riduzioni se il bene è stato acquistato entro i dodici mesi. Il valore di rimborso dei beni, acquistati da più di un anno, potrebbe subire una riduzione percentuale anche cospicua.
L’assenza di documentazione comprovante la data di acquisto e il valore originario del bene danneggiato potrebbe compromettere o ridurre il risarcimento.

Le esclusioni

La garanzia è normalmente operante nei casi di colpa. È quindi esclusa la negligenza, la trascuratezza o l’incuria dell’Assicurato. Allo stesso modo è escluso il risarcimento nel caso di dimenticanza, smarrimento o perdita del bene. Rientrano nelle esclusioni anche i danni causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato e, allo stesso modo, se non previsto in garanzia, è escluso il furto.
Da ultimo, è necessario ricordare che è diritto dell’assicuratore richiedere all’Assicurato la consegna del bene danneggiato.
Qualora ci trovassimo di fronte a una, o più delle situazioni sopra descritte, l’assicuratore potrebbe non risarcire il danno.

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Ritardato accesso al Pronto Soccorso

La famiglia di una nostra alunna ci ha recapitato un certificato medico di Pronto Soccorso, relativo ad un infortunio accaduto in palestra. Il certificato medico è datato una settimana dopo l’evento e la docente incaricata riferisce che l’alunna, al momento del sinistro, non ha segnalato l’accaduto. La scuola è comunque tenuta a fare la denuncia all’INAIL? La società assicuratrice liquiderà il danno?

Casi come quello descritto, seppur occasionali, non sono infrequenti, motivo per cui diventa importante per la scuola creare un preciso protocollo operativo.

Il protocollo operativo

Il regolamento di Istituto dovrebbe prevedere cosa fare in tutti i casi di sinistro. Gli alunni devono essere informati che, qualora restassero vittime di un infortunio, dovranno comunicarlo tempestivamente al personale scolastico addetto alla vigilanza. A sua volta, il personale dovrà mettere in atto tutte le procedure previste. Queste vanno, nei casi può gravi, dal primo soccorso all’eventuale richiesta di intervento medico. Nei casi più modesti, la scuola dovrà comunque effettuare comunicazione alla famiglia dell’alunno. Da ultimo, il personale dovrà produrre una relazione alla segreteria per tutti gli eventuali adempimenti assicurativi.

La denuncia all’INAIL

La Legge 3 luglio 2023, n. 85 obbliga la scuola ad effettuare comunicazione o denuncia all’INAIL qualora l’infortunio sia accaduto durante qualunque attività scolastica. La comunicazione, o la denuncia, dovranno essere inoltrate, attraverso la piattaforma SIDI, entro le 48 ore dalla ricezione del certificato medico. La mancata denuncia è sanzionata dall’INAIL nei termini previsti ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Denuncia all’assicurazione integrativa

La denuncia di sinistro andrà inoltrata anche alla Società con cui la scuola ha stipulato l’assicurazione integrativa.
Ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile, l’assicurato deve effettuare la denuncia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato.
Di norma, nel comparto scuola, i termini arrivano fino a 30 gg dalla data dell’evento. È buona norma, tuttavia, verificare la tempistica riportata all’interno delle condizioni contrattuali. Il rischio, nel caso di mancata o tardata denuncia, è di vedersi negato il diritto al risarcimento.

Il nesso causale

Un aspetto fondamentale delle polizze di assicurazione danni è rappresentato dalla relazione che sussiste tra la causa del danno e il suo effetto. Quest’aspetto è comunemente definito come nesso causale.
In altre parole, l’assicurato, per ottenere il rimborso dall’Assicurazione, deve provare che il danno subito è connesso all’attività coperta dall’assicurazione.
In assenza dell’esistenza del nesso causale, l’assicuratore non liquida il sinistro.
La Compagnia Assicuratrice identifica nel Certificato medico il nesso tra quanto accaduto durante l’attività di educazione fisica e il danno subito. Di fronte a un ritardato accesso al Pronto Soccorso, oltre le 24 ore dall’evento dannoso, l’assicuratore potrebbe avanzare il dubbio che non sussista una relazione diretta tra i due eventi.
È bene, tuttavia, precisare che non esistono casi assoluti. Come per l’evento in questione, un trauma, inizialmente giudicato di modesta entità, col passare dei giorni potrebbe rivelarsi decisamente più grave di quanto inizialmente ipotizzato.
In questi casi, assume particolare rilevanza la dichiarazione del docente che stava vigilando e la dichiarazione del medico che redige il certificato.

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