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	<title>assicurazione per conto altrui Archivi - Abint</title>
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	<description>La sicurezza non è una sensazione</description>
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	<title>assicurazione per conto altrui Archivi - Abint</title>
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		<title>Assicurazione per conto altrui</title>
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		<dc:creator><![CDATA[abint]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 06:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazione scolastica]]></category>
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		<category><![CDATA[assicurazione scolastica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'assicurazione scolastica integrativa è un classico esempio di tutela per conto altrui. In questo tipo di assicurazione gli interessi dell'Istituto contraente si sommano a quelli dei soggetti assicurati. Gli obblighi della scuola sono quelli di stipula del contratto e di pagamento del premio, quelli dell'assicurato riguardano l’esercizio del diritto all’indennizzo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.abint.it/assicurazione-per-conto-altrui/">Assicurazione per conto altrui</a> proviene da <a href="https://www.abint.it">Abint</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;assicurazione scolastica integrativa è un classico esempio di Assicurazione per conto altrui.<br>Il Codice Civile, all&#8217;Art. <strong><a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xx/sezione-i/art1891.html">1891</a></strong> definisce precisamente il significato di questo tipo di tutela.<br>Nell&#8217;Assicurazione per conto altrui non c&#8217;è coincidenza tra il soggetto che materialmente stipula il contratto assicurativo e le persone per cui il contratto è concluso.<br>Il contraente (la scuola) agisce senza rappresentanza del soggetto assicurato (lo studente o l&#8217;operatore). Il primo deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall&#8217;assicurato.<br>Nell&#8217;assicurazione scolastica integrativa gli obblighi dell&#8217;Istituto contraente sono sostanzialmente: la stipula del contratto di assicurazione ed il pagamento del premio. Gli obblighi dell&#8217;assicurato riguardano, essenzialmente, l’esercizio del diritto all’indennizzo.<br></p>



<h4 class="wp-block-heading"><em>Gli interessi del contraente e quelli dell&#8217;assicurato</em></h4>



<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 gennaio 2022 n. <strong><a href="https://www.abint.it/wp-content/uploads/2022/10/Corte_Cass_1166_2022.pdf">1166</a></strong>, afferma che <em>«l’assicurazione per conto altrui esige la sussistenza di un duplice interesse: l’interesse dell’assicurato, che è il tipico interesse contrario all’avverarsi del sinistro di cui all’art. 1904 c.c.</em>». A questo si aggiunge: «<em>L’interesse del contraente, che non necessariamente deve avere carattere di giuridicità, ma può anche essere solo morale o di fatto</em>»<em>.<br></em>Nel primo caso, quindi, si tratta di un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi dell’Art. <strong><a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xx/sezione-ii/art1904.html#:~:text=Il%20contratto%20di%20assicurazione%20contro,%5B1895%5D(2).">1904</a></strong> del Codice Civile. L&#8217;interesse del contraente, invece, non dev&#8217;essere necessariamente giuridico o patrimoniale, ma può consistere anche soltanto in un interesse etico o di immagine.<br></p>



<h4 class="wp-block-heading"><em>Infortunio non denunciato</em></h4>



<p>A tal proposito è interessante evidenziare il caso di una scuola che aveva stipulato un&#8217;assicurazione contro gli infortuni in favore dei propri allievi. Verificatosi un sinistro, i genitori del minore infortunato non provvedevano a denunciare l’infortunio nei termini dal contratto, perdendo così il diritto all’indennizzo.<br>I genitori dell’alunno portavano in giudizio l&#8217;Istituto, sostenendo che la polizza assicurativa non poteva ritenersi un contratto a favore di terzo. La scuola infatti non aveva alcun interesse e di fatto l&#8217;assicurazione era un contratto di responsabilità civile dell&#8217;Istituto stesso.&nbsp; Conseguentemente l’obbligo di denuncia del sinistro gravava sulla scuola, e non sull’infortunato. Ne sarebbe derivato che, se la famiglia aveva perduto il diritto all’indennizzo, la responsabilità era della scuola.<br>La Corte di Cassazione ha negato che, quello in questione, fosse un contratto di assicurazione della responsabilità civile della scuola. Aggiungendo, inoltre, come la scuola avesse un effettivo interesse nell&#8217;assicurazione degli alunni. La scuola infatti: «<em>nel ruolo pubblico dell’istituzione didattica</em>», effettua «<em>una forma di tutela patrimoniale dei rischi attinenti la persona dei piccoli scolari</em>». (Cass. 20 agosto 1997, n. 7769).<br></p>



<h4 class="wp-block-heading"><em>La validità del contratto</em></h4>



<p>Ancora più esplicita è una più recente motivazione della Suprema Corte (Cass. 4 maggio 2005 n. 9284), ove si afferma che, ai fini della validità del contratto, nell’assicurazione per conto altrui, anche il contraente dev&#8217;essere titolare di un interesse alla stipula. Tale interesse, tuttavia, a differenza di quello dell’assicurato, non necessariamente deve avere natura giuridica, ma può essere puramente morale o solo d&#8217;immagine.</p>



<p>Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche, contattaci&nbsp;<strong><a href="https://www.abint.it/contatti/">qui</a></strong>.</p>
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