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	<title>caso fortuito Archivi - Abint</title>
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	<description>La sicurezza non è una sensazione</description>
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		<title>Tutela degli studenti: dove finisce la responsabilità dell’Istituto?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[abint]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 07:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione scolastica]]></category>
		<category><![CDATA[caso fortuito]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo di vigilanza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Una recente sentenza della Cassazione ha escluso la responsabilità della scuola per la caduta di un alunno avvenuta durante l’ingresso in classe. L’evento è stato considerato imprevedibile e non evitabile, nonostante la vigilanza presente. La responsabilità contrattuale dell’Istituto viene meno in caso di puro caso fortuito.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Non sempre un infortunio accaduto a scuola coinvolge la responsabilità diretta dell&#8217;Istituto, neanche in assenza del docente. Un esempio in questo senso è la recente sentenza della Cassazione Civile n. <strong><a href="https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=35232:cassazione-civile,-sez-3,-16-settembre-2025,-n-25337-nessuna-responsabilit%C3%A0-della-scuola-per-la-caduta-del-minore-durante-la-sorveglianza-della-collaboratrice-domestica&amp;catid=16&amp;Itemid=138" target="_blank" rel="noreferrer noopener">25337</a></strong> del 16 settembre 2025.<br></p>



<h4 class="wp-block-heading"><em>Il fatto</em></h4>



<p>L&#8217;evento risale al 2017, durante ingresso in aula, in un Istituto comprensivo del napoletano. La docente, a causa di un breve ritardo, era sostituita da una Collaboratrice scolastica che vigilava sull&#8217;ingresso in classe degli scolari. Un alunno, inciampando, cadeva a terra e riportava la frattura del mento.<br>La famiglia quindi chiedeva, davanti al Giudice di Pace, alla scuola e Ministero dell’Istruzione, il risarcimento dei danni subiti.<br>Il Giudice di Pace, dopo l’istruttoria, accoglieva la domanda dei genitori, condannando in solido il Ministero al risarcimento dei danni. Alla sentenza si appellava il Ministero dell&#8217;Istruzione e, in secondo grado, il Tribunale escludeva qualsiasi responsabilità dell’Istituto scolastico.<br>La vicenda approdava, così, davanti alla Corte di Cassazione.<br></p>



<h4 class="wp-block-heading"><em>La sentenza</em></h4>



<p>I giudici della Suprema Corte confermavano la sentenza d&#8217;appello: la caduta, infatti, aveva tutti i requisiti dell&#8217;imprevedibilità. La scuola aveva garantito l&#8217;adeguata vigilanza tramite la collaboratrice scolastica e la presenza dell’insegnante non avrebbe in nessun modo potuto influire sulla dinamica dell’infortunio.<br>Il sinistro, per come avvenuto, era autonomo e non evitabile e nessuna misura preventiva avrebbe potuto impedirlo in modo certo.<br>L’evento è stato giudicato come riconducibile al caso fortuito, escludendo, quindi, la responsabilità diretta dell’Istituto.<br>La presenza del personale preposto alla vigilanza non può impedire ogni caduta accidentale.<br>La responsabilità scolastica è correttamente qualificata come contrattuale, ai sensi dell’Art. <strong><a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-i/capo-iii/art1218.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">1218</a></strong> del Codice Civile. Quando l’evento è imprevedibile, la scuola non risponde oggettivamente dei danni subiti dal minore.<br>La Corte ha, perciò, rigettato il ricorso, imponendo il pagamento delle relative spese.<br></p>



<h4 class="wp-block-heading"><em>Il profilo assicurativo</em></h4>



<p>All&#8217;epoca dei fatti, la copertura assicurativa prevista dall&#8217;INAIL prevedeva esclusivamente quella attività ritenute pericolose e gli spostamenti all&#8217;interno dell&#8217;Istituto non erano tra queste. Con tutta probabilità, neanche l&#8217;estensione delle tutele introdotte dalla Legge 3 luglio 2023, n. <strong><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-07-03;85" target="_blank" rel="noreferrer noopener">85</a></strong> avrebbe modificato lo stato delle cose. L&#8217;INAIL, infatti, a seguito d&#8217;infortunio, tutela esclusivamente la morte e l&#8217;Invalidità Permanente ≥ al 6° punto percentuale. In casi analoghi, l&#8217;unico risarcimento è, di conseguenza, quello legato alla polizza integrativa che rimborsa le spese mediche. Le migliori soluzioni operanti nella scuola non prevedono scoperti o franchigie, neanche all&#8217;interno della specifica tabella di Invalidità Permanente.</p>



<p>Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti per i danni coperti dalle polizze assicurative scolastiche, contattaci&nbsp;<strong><a href="https://www.abint.it/contatti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a></strong>.</p>
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