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	<title>giurisprudenza Archivi - Abint</title>
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	<description>La sicurezza non è una sensazione</description>
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		<title>Infortunio a scuola: nessun risarcimento senza la prova di negligenza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[abint]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 06:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione scolastica]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità civile]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nessun risarcimento è dovuto senza la prova di negligenza. È quanto ha stabilito il Tribunale di Ragusa nel caso di uno studente infortunatosi durante una lezione di pallavolo. I Giudici hanno ribadito che la scuola non è responsabile senza una prova concreta di mancata diligenza. Respinta quindi la richiesta di risarcimento della famiglia con addebito delle spese legali. Quali sono i limiti della responsabilità scolastica e cosa tutela l'assicurazione in questi casi?</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nessun risarcimento senza la prova concreta di negligenza. È quanto ha stabilito il Tribunale in relazione all&#8217;infortunio di uno studente durante l&#8217;educazione fisica in palestra. La famiglia ha fatto causa alla scuola, ma il giudice ridefinisce i limiti della responsabilità scolastica. Lo riporta la <strong><a href="https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/ragusa/2025/1255.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sentenza</a></strong> del Tribunale di Ragusa n. 1255 del 09 settembre 2025 pubblicata sul sito &#8220;Apps Avvocati&#8221;.<br></p>



<h4 class="wp-block-heading"><em>Il fatto</em></h4>



<p>L&#8217;episodio risale al marzo 2018 quando, durante una lezione di educazione fisica in palestra. Nel corso di una partita di pallavolo uno studente, cadendo, riportava la frattura bi-malleolare al piede sinistro.<br>La famiglia citava in giudizio il Ministero dell&#8217;Istruzione alla luce della presunta responsabilità per <em>culpa in vigilando</em> del personale docente e dell&#8217;istituto scolastico. I genitori, infatti, sostenevano che il figlio si fosse infortunato “<em>calciando un pallone</em>” e chiedevano un risarcimento di 61.000 euro.<br>Il Ministero, presentandosi in giudizio, ha negato ogni responsabilità, sostenendo l’imprevedibilità dell&#8217;evento e regolarità della vigilanza prestata.<br>Lo stesso Ministero ha chiamato in causa la compagnia assicurativa dell&#8217;Istituto, chiedendo di essere manlevato nell’eventualità di una condanna a suo carico.<br></p>



<h4 class="wp-block-heading"><em>La sentenza del Tribunale</em></h4>



<p>I Giudici hanno esaminato la dichiarazione del docente presente all&#8217;episodio, il quale affermava che studente era scivolato mentre correva per recuperare una palla. Secondo il Tribunale, al di là della dinamica propria del sinistro, la presenza del docente dimostra come l&#8217;obbligo di sorveglianza ordinaria fosse stato rispettato. La famiglia, al contrario, indicava solo un generico difetto di vigilanza della scuola, senza spiegare dettagliatamente la negligenza.<br>I Giudici hanno, quindi, ribadito un principio chiaro: subire un infortunio a scuola non comporta automaticamente il diritto a un risarcimento da parte dell’Istituto scolastico.<br>Per ottenere un indennizzo occorre dimostrare lo specifico inadempimento del personale.<br>Nel caso particolare, l’insegnante non solo era presente durante l’attività sportiva, ma aveva rispettato tutti i protocolli previsti, escludendo così qualunque responsabilità della scuola.<br>Il Tribunale, nell&#8217;esaminare la richiesta di risarcimento, ha richiamato i principi consolidati sulla responsabilità contrattuale delle scuole in caso di infortunio. Spetta al danneggiato provare tre elementi fondamentali: l’iscrizione all’istituto, il danno subito e l’inadempimento della vigilanza scolastica.<br>Non bastano, quindi, accuse generiche sulla vigilanza, occorrono prove concrete della negligenza specifica.<br>Con queste motivazioni, il Tribunale ha respinto la richiesta della famiglia e dello studente, ormai maggiorenne, condannandoli al pagamento di oltre 9.000 euro di spese processuali.<br></p>



<h4 class="wp-block-heading"><em>Il profilo assicurativo</em></h4>



<p>Tutte le attività scolastiche sono tutelate dall&#8217;INAIL in caso di morte o invalidità permanente &gt; al 6° punto percentuale. Gli Istituti scolastici, di norma, stipulano polizze assicurative per l&#8217;infortunio degli studenti e degli operatori, ad integrazione delle tutele INAIL.<br>Resta, quindi, inteso che le spese mediche derivanti dall&#8217;Infortunio scolastico sono sempre garantite.<br>La polizza integrativa, inoltre, tutela gli alunni, l&#8217;Istituto scolastico e il Ministero dell&#8217;Istruzione nel caso di Responsabilità Civile colposa.<br>Qualora, nel caso citato, la scuola fosse stata condannata per carente o mancata vigilanza, l&#8217;Assicuratore, oltre alle spese mediche, avrebbe risarcito anche il danno causato dalla responsabilità dell&#8217;Istituto.</p>



<p>Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche per i casi di Infortunio o Responsabilità Civile, contattaci&nbsp;<strong><a href="https://www.abint.it/contatti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a></strong>.</p>
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