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	<title>lesioni personali Archivi - Abint</title>
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	<description>La sicurezza non è una sensazione</description>
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	<title>lesioni personali Archivi - Abint</title>
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		<title>Lite a scuola</title>
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		<dc:creator><![CDATA[abint]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 06:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[Casi gestiti]]></category>
		<category><![CDATA[lesioni personali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nei casi di lite a scuola l'assicuratore risarcisce il danneggiato fatta salva la possibilità di rivalsa nei confronti della famiglia dello studente che ha provocato il danno.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.abint.it/lite-a-scuola/">Lite a scuola</a> proviene da <a href="https://www.abint.it">Abint</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p><strong><em>Nel nostro istituto superiore due studenti durante un litigio a scuola sono venuti alle mani. La famiglia di uno dei due alunni ha telefonato minacciando la denuncia per reato di lesioni personali e il ricorso al legale. Nel caso di denuncia, la polizza assicurativa, copre il danno?</em></strong></p></blockquote>



<p>La lite a scuola è un evento ricorrente. La convivenza &#8220;forzata&#8221; per molte ore, tutti i giorni, può creare incomprensioni e discussioni anche per futili motivi. Inoltre l&#8217;età degli alunni, connaturata spesso all&#8217;incapacità a gestire le emozioni, è spesso alla base di controversie, anche aspre.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><em>La lite a scuola è reato?</em></h4>



<p>In linea generale se la lite è solo verbale è difficile prevedere il reato. <br>Eventualmente potremmo immaginare <a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-ii/art595.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>diffamazione</strong></a>, <strong><a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iii/art612.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">minaccia </a></strong>o <strong><a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-iii/capo-i/art368.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">calunnia</a></strong>. Ma nel caso di minori la possibilità è remota.<br>Qualora invece la discussione trascendesse i limiti del lecito e sfociasse in una colluttazione, gli studenti coinvolti potrebbero rispondere di&nbsp;reati penalmente rilevanti come <strong><a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art581.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">percosse</a></strong>, <strong><a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art582.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lesioni personali</a></strong> o <strong><a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art588.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rissa</a></strong>.<br>Sono considerate percosse quelle azioni violente da cui deriva esclusivamente una&nbsp;sensazione dolorosa, ad esempio uno schiaffo.&nbsp;Il&nbsp;reato di lesioni personali&nbsp;è un&#8217;azione che ha causato un danno, ad esempio una ferita o un trauma cranico. Si parla di rissa se nel&nbsp;litigio violento&nbsp;siano intervenute attivamente almeno tre persone.<br>Questi reati possono essere aggravati qualora venisse provato il <em><strong>bullismo</strong></em>.<br>Da ultimo occorre evidenziare che l&#8217;imputabilità penale scatta sopra il 14 anni di età.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><em>Le conseguenze disciplinari</em></h4>



<p>L&#8217;Istituto scolastico, di norma, è dotato di un <strong><em>regolamento interno</em></strong> che disciplina gli aspetti fondamentali della vita nella scuola. Il regolamento è il testo normativo di riferimento della singola scuola. <br>Il regolamento norma i comportamenti di docenti, alunni e personale scolastico all&#8217;interno delle singole attività.<br>La lite a scuola, anche quando non sfocia in azioni penalmente rilevanti, può avere delle&nbsp;conseguenze disciplinari ai sensi del regolamento d’istituto.<br>Si va dal classico richiamo formale sino alla sospensione. La sanzione massima è, naturalmente, l’espulsione dei colpevoli, dall&#8217;Istituto.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><em>Il profilo di responsabilità in caso di danno</em></h4>



<p>L&#8217;Art. <strong><a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ix/art2048.html?utm_source=internal&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=articolo&amp;utm_content=nav_art_succ_top" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2048</a></strong> del Codice Civile, individua due categorie di soggetti responsabili civilmente per i danni causati dall’alunno minorenne&nbsp;mentre si trova a scuola. Questi sono precisamente l’<strong><em>insegnante</em></strong> che su cui grava l&#8217;onere della vigilanza (<em>culpa in vigilando</em>) il <strong><em>genitore</em></strong> su cui grava l&#8217;onere educativo (<em>culpa in educando</em>).<br>Il Codice consente ad entrambe i soggetti la possibilità di liberarsi dalla responsabilità, soltanto se provano di&nbsp;non aver potuto impedire il fatto.<br>Se per il docente quest&#8217;operazione potrebbe essere agevole, alla luce dell&#8217;imprevedibilità e della repentinità dell&#8217;azione, non altrettanto semplice è per la famiglia.<br>Per i genitori, infatti, è abbastanza difficile provare che l’illecito del figlio minore, non sia una conseguenza diretta della mancata o&nbsp;della scarsa educazione&nbsp;impartita.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><em>L&#8217;intervento dell&#8217;assicurazione scolastica</em></h4>



<p>Nel caso in cui la lite a scuola provochi un danno fisico l&#8217;assicurazione scolastica potrebbe indennizzare il danno, fermo restando la possibilità di rivalsa nei confronti del responsabile.<br>Ai sensi dell&#8217;Art. <strong><a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ix/art2047.html?utm_source=internal&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=articolo&amp;utm_content=nav_art_prec_top" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2047</a></strong> del Codice Civile i genitori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati.<br>Se dal litigio derivano anche danni a cose, l&#8217;assicurazione non interviene e la famiglia dell’alunno dovrà pagare il risarcimento alla scuola.<br>Qualora il danno sia stato cagionato da omessa o insufficiente vigilanza della scuola o del docente, sarà la società assicuratrice ad indennizzare il danno.<br>Il Codice Civile infatti precisa che i precettori (docenti) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.</p>



<p>Se vuoi avere ulteriori informazioni in relazione alla lite a scuola, contattaci <strong><a href="https://www.abint.it/contatti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a></strong>.</p>
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