Alcune ricognizioni di mercato evidenziano come alcuni Istituti Scolastici rilascino il mandato di brokeraggio assicurativo in maniera anomale. La motivazione addotta è che il servizio è stato rilasciato tramite Affidamento Diretto.

L’Affidamento Diretto è una procedura semplificata non assenza di procedura

L’Affidamento Diretto, come delineato dal Codice dei Contratti Pubblici, all’art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 31 aprile 2023, n. 36, è una procedura semplificata finalizzata a consentire l’acquisizione di un bene o di un servizio. La differenza, rispetto alle altre procedure è il valore, inferiore a 140.000 euro. Per questo motivi l’appalto può essere affidato senza necessità di dover ricorrere a un percorso strutturato come una gara. Questo passaggio non implica che contratto possa essere assegnato in assenza di qualsiasi procedura.

La natura della procedura

L’Affidamento Diretto è una modalità semplificata per assegnare un contratto pubblico, che consente all’Amministrazione scolastica appaltante di scegliere un operatore economico senza dover indire una gara formale alla luce dell’importo sotto soglia.
A differenza di una gara, l’Affidamento Diretto non prevede una competizione formale tra gli operatori basata su criteri e punteggi e ù, conseguentemente non c’è una graduatoria finale.
L’Amministrazione opera quindi una scelta discrezionale, rispettando tuttavia i principi di trasparenza, proporzionalità e rotazione.
La richiesta di più preventivi è una facoltà, non un obbligo, e non modifica la natura non competitiva della procedura. L’obiettivo è valutare l’adeguatezza dell’offerta rispetto alle esigenze dell’amministrazione, non la sua competitività.

Il Principio di Rotazione

Proprio al fine di limitare favoritismi e posizioni di rendita il legislatore ha introdotto il Principio di Rotazione. Il Principio serve a garantire la libera concorrenza e la trasparenza negli appalti pubblici, evitando che lo stesso operatore economico si aggiudichi appalti consecutivi nello stesso settore.
I termini di applicazione sono indicati all’Art. 49 del Codice. Ne deriva che l’importo dell’appalto debba essere sempre quantificato. Il comma 6 dell’articolo in questione consente la deroga all’applicazione del principio di rotazione esclusivamente per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
L’importo inferiore alla soglia dei 5.000 euro tuttavia non consente automaticamente il riaffido. Il comma 4 infatti impone all’Amministrazione appaltante la: «verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa».
L’intero percorso economico e prestazionale è affidato all’attività istruttoria richiamata dall’Art. 44 comma 2, del D. Interm. 28 agosto 2018, n. 129 e dovrà essere richiamato nella Determina a Contrarre.

Il rischio di nullità del contratto

In tutti i casi, comunque, la procedura deve rispettare i principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.
Il mancato espletamento delle procedure ad evidenza pubblica al di fuori delle ipotesi consentite dal Codice, comporta il rischio di annullamento giudiziale del contratto affidato.
Il Giudice potrebbe quindi non solo, annullare l’affidamento e dichiarare inefficace il contratto eventualmente stipulato, ai sensi dell’art. 1421 del Codice Civile, ma anche condannare la stazione appaltante al risarcimento del danno erariale.

Agg. 25 gennaio 2025

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