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Infortunio scolastico durante l’educazione fisica: rigetto della domanda per difetto di prova su dinamica e vigilanza

Due genitori campani hanno portato in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’assicurazione scolastica per un infortunio occorso al figlio durante l’educazione fisica.

Il fatto

L’episodio che risale all’aprile 2019, coinvolge un ragazzo di seconda media in una scuola della provincia di Napoli. Durante una partita di pallavolo nel campo scolastico, mentre palleggiava indietreggiando, è caduto violentemente appoggiando entrambi i polsi a terra. La caduta ha causato una frattura metafisaria del radio sinistro e un’infrazione metafisaria del radio destro, lesioni tipiche dell’età evolutiva. Secondo i genitori, la caduta sarebbe stata provocata dal brecciolino presente sulla superficie del campo. Essi hanno quindi richiesto il risarcimento dei danni, sostenendo la responsabilità della scuola per omessa vigilanza degli insegnanti. A sostegno della domanda hanno invocato la responsabilità contrattuale ai sensi degli Artt.  1218 e 2048 del Codice Civile. In subordine, il legale della famiglia ha anche ipotizzato la responsabilità extracontrattuale prevista dagli Artt. 2043 e 2051 del Codice.

Il rigetto della domanda e la posizione del Ministero

Il giudice ha respinto la richiesta dei genitori ma, in via preliminare, ha esaminato il tentativo del Ministero dell’Istruzione di uscire dal processo. Il Ministero infatti sosteneva il difetto di legittimazione passiva, richiamando la copertura INAIL e l’esonero della Responsabilità Civile. Il giudice ha chiarito che l’esonero previsto dall’articolo 10 del D. Lgs. 30 giugno 1965, n. 1124 vale solo per i danni coperti dall’INAIL. Nel caso concreto, il danno biologico, inferiore al 6 per cento, non è indennizzato e conseguentemente, il Ministero resta parte del giudizio.

Le versioni contrastanti sulla dinamica dell’incidente

Nel merito dell’evento, il giudice ha rilevato che la dinamica dell’incidente non è stata provata.
I genitori attribuivano la caduta alla presenza di brecciolino sul campo. Un compagno ha però fornito una versione diversa, parlando di inciampo su un sasso durante il gioco. Il ragazzo, ha riferito la presenza di pietre ai bordi del campo, ma ha escluso il brecciolino. L’alunno ha inoltre descritto che il campo fosse in cemento rosso, ben tenuto e liscio.

Il principio della Cassazione sulla prova dei fatti

Il giudice ha evidenziato l’incompatibilità tra le due ricostruzioni. Il brecciolino è materiale fine, mentre il testimone descrive pietre grandi. Il Tribunale ha quindi richiamto quanto precedentemente contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 33392 del 2025. Secondo tale principio, non basta dimostrare che l’infortunio sia avvenuto a scuola ma occorre provare con precisione le precise modalità del fatto concreto. Questo vale sia per la responsabilità contrattuale sia per quella extracontrattuale.

Assenza di prova sull’omessa vigilanza

Il giudice in conclusione afferma che non è stata neanche dimostrata la carenza di vigilanza. Anche seguendo la versione del testimone, non emerge come gli insegnanti presenti al momento dell’episodio avrebbero potuto evitarlo. Manca quindi la prova del nesso tra condotta omissiva e danno.
Per questo motivazioni il Tribunale ha respinto integralmente la domanda. I genitori sono stati condannati a rimborsare le spese legali oltre che i costi della consulenza tecnica d’ufficio.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa scolastica integra la tutela garantita dall’INAIL rimborsando le spese derivanti da infortuni durante attività didattiche, sportive o parascolastiche. In genere l’Assicuratore rimborsa costi medici documentati, come visite, esami, interventi e fisioterapia, entro i massimali e le eventuali franchigie previste. Di norma include anche gli indennizzi per l’invalidità permanente e la diaria da gesso o ricovero.
Queste coperture operano anche quando non venga riconosciuta la Responsabilità Civile della scuola o del personale. In assenza di responsabilità l’assicurazione interviene esclusivamente per le spese mediche da infortunio distinta dalla responsabilità civile. Responsabilità che richiede la prova di un comportamento colposo del personale oltre che del nesso causale.

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Gestione dei Viaggi di Istruzione: profili normativi e tutele assicurative in caso di annullamento

Alcune famiglie degli studenti del nostro Istituto vorrebbero chiarimenti circa la gestione dei rimborsi in caso di annullamento qualora il contesto globale rendesse impossibile lo svolgimento del Viaggio d’Istruzione. Inoltre alcuni genitori ci chiedono se è possibile annullare un Viaggio per motivi precauzionali, vedendosi riconosciuto dall’Assicuratore il risarcimento?

In fase di adesione a un viaggio scolastico è consigliabile porre una certa attenzione alle regole sui rimborsi nel caso di mancata partenza. Esistono condizioni precise per recuperare le somme versate in caso di annullamento improvviso. Il quadro normativo tutela i partecipanti solo in presenza di eventi personali o generali straordinari, documentati e imprevedibili al momento dell’adesione. Comprendere queste distinzioni evita malintesi tra famiglie, Istituti scolastici, Agenzie di viaggio e Assicuratori. La chiarezza informativa rappresenta quindi la base di una gestione serena e consapevole.

Il contesto internazionale

Il Ministero degli Esteri monitora costantemente i livelli di sicurezza internazionale tramite il portale dedicato ViaggiareSicuri. Qualora venga emesso uno Sconsiglio Ufficiale, la situazione diventa una circostanza inevitabile e straordinaria. In questo scenario, il viaggiatore, può annullare il viaggio senza pagare nessuna penale. Le Agenzie di Viaggio e/o i Tour Operator sono tenuti quindi a garantire il rimborso integrale della quota pagata. Tale norma si applica anche ai viaggi di istruzione organizzati dalle scuole. L’avviso deve comunque rendere il soggiorno impossibile o comunque gravemente compromesso.
A maggior tutela dell’Istituto, in fase di contratto, dovrà comunque essere chiaro che, per le restituzione delle somme, non potranno prevedere Voucher ma esclusivamente bonifico bancario.

Malattia e infortuni degli studenti partecipanti

La salute del partecipante costituisce il secondo caso previsto per ottenere la restituzione delle somme pagate. La polizza integrativa stipulata dall’Istituto, di norma, copre gli infortuni o le malattie improvvise occorsi prima della partenza. In questo caso l’Assicuratore risarcirà l’eventuale penale applicata dall’Agenzia di Viaggio o dal T.O. Questa protezione vale anche per eventi avvenuti al di fuori delle attività scolastiche ordinarie. È importante tuttavia sottolineare che per ottenere il risarcimento, la famiglia dovrà comunque aver già saldato l’intero costo del viaggio prima della partenza e prima dell’infortunio o della malattia che impediscano la partecipazione. Risulta inoltre fondamentale produrre una regolare certificazione medica che attesti l’impossibilità a partire. Senza tale documento, l’assicuratore non potrà procedere al risarcimento.

Limitazioni e casi di annullamento volontario

Al di fuori delle due situazioni citate, la rinuncia al viaggio viene considerata una scelta puramente volontaria. In tali circostanze, né l’Assicuratore né l’Organizzatore (Agenzia di viaggio o T.O.) sono obbligati a rimborsare il partecipante. Le Agenzie di viaggio applicheranno quindi regolarmente le penali previste dai contratti sottoscritti inizialmente che non saranno risarciti dall’Assicuratore. È essenziale perciò valutare bene ogni decisione prima di comunicare l’annullamento ufficiale alla segreteria. In questi casi la responsabilità finanziaria ricade interamente sul partecipante qualora non sussistano motivi di forza maggiore.

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Crollo di materiali da ponteggio e responsabilità: profili normativi e assicurativi nel caso della studentessa ferita a Roma

Una studentessa di Reggio Emilia, in gita a Roma, è rimasta ferita per la caduta di assi da un ponteggio di un cantiere. Lo riporta un articolo di “RomaToday”.

Il fatto

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, mentre camminava con compagni e insegnanti davanti alla chiesa di Sant’Ignazio, interessata da lavori di ristrutturazione. Alcune pesanti assi, precipitate da diversi metri, sono rimbalzate colpendola e facendola cadere violentemente a terra. Il personale del 118 è intervenuto subito e l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù in codice rosso. Dopo i primi accertamenti, le sue condizioni non sono state giudicate gravi. Sul posto sono intervenuti polizia di Stato e tecnici della soprintendenza per i rilievi e la messa in sicurezza. L’area è stata isolata per verificare la stabilità del ponteggio e il rispetto delle norme antinfortunistiche. Gli investigatori stanno valutando eventuali responsabilità dei gestori del cantiere e chiarire le cause del cedimento del materiale.

Le responsabilità

Il gestore del cantiere è tenuto a garantire la sicurezza delle strutture e il corretto fissaggio dei materiali ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, il Titolo IV regola i cantieri temporanei o mobili, imponendo verifiche su ponteggi, materiali e protezioni contro la caduta di oggetti. Dalle indagini potrebbero emergere carenze nel montaggio o nella manutenzione del ponteggio, oppure nel rispetto delle norme antinfortunistiche. Anche l’impresa esecutrice e il responsabile della sicurezza, sono obbligati a prevenire rischi per lavoratori e passanti. Eventuali controlli insufficienti o omissioni nelle verifiche periodiche potrebbero essere alla base del cedimento. Gli investigatori valuteranno inoltre se l’area fosse adeguatamente delimitata e segnalata per evitare il transito dei pedoni. In base agli accertamenti tecnici, si potranno configurare responsabilità civili o penali per negligenza, imprudenza o inosservanza delle norme di sicurezza.

Il profilo penale e quello civile

Il Codice Penale italiano, all’Art. 590 configura il reato di lesioni colpose, quando il danno deriva da negligenza, imprudenza o inosservanza di norme sulla sicurezza.
Anche l’omissione o la rimozione di dispositivi idonei a prevenire i rischi e l’omissione di cautele contro infortuni può tramutarsi in reato, ai sensi dell’Art. 437.
Sul piano Civile, il Codice prevede l’obbligo di risarcire il danno ingiusto, ai sensi dell’Art. 2043.
A questo principio si associa anche la responsabilità oggettiva per i danni causati da cose in custodia. L’Art. 2051, impone al custode di rispondere del danno provocato salvo provare il caso fortuito. In questo contesto, il gestore del cantiere potrebbe essere chiamato a rispondere anche senza una colpa diretta, se non dimostra di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Il profilo assicurativo

Nei casi come quello in questione intervengono più coperture assicurative, attivate in base alle responsabilità accertate. La principale è la polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) dell’impresa esecutrice o del cantiere, che copre i danni causati a persone estranee ai lavori, come i passanti. Se viene accertata una negligenza, l’assicurazione risarcisce il danno alla vittima, entro i massimali previsti.
Può essere coinvolta anche la polizza del committente o del proprietario dell’immobile, soprattutto se ha responsabilità nella gestione o vigilanza del cantiere. In parallelo, eventuali subappaltatori possono avere proprie coperture, creando una ripartizione del rischio tra più assicuratori.
Il risarcimento copre danni fisici, spese mediche, eventuali danni morali e, nei casi più seri, anche conseguenze permanenti.

L’assicurazione della scuola

Gli studenti sono sempre assicurati con l’INAIL, anche durante i viaggi di istruzione. L’INAIL tuttavia tutela i casi particolarmente gravi come la morte o l’Invalidità Permanente uguale o superiore al sesto punto percentuale. Di norma quindi gli istituti scolastici stipulano polizze integrative operanti durante tutte le attività scolastiche ma anche durante i viaggi di istruzione. Di norma sono polizze infortuni, spesso integrate da Responsabilità Civile, a tutela di studenti e personale.
In questo caso, la polizza infortuni della scuola può attivarsi subito, indipendentemente dall’accertamento delle responsabilità, per rimborsare spese mediche, ricovero, eventuale invalidità o altri indennizzi previsti. Successivamente, una volta chiarite le responsabilità, le compagnie coinvolte, ad esempio quella del cantiere, possono subentrare nel risarcimento principale. L’assicurazione scolastica può quindi essere rimborsata o esercitare rivalsa verso i responsabili.
Qualora invece emergessero profili di responsabilità della scuola, come carenze nella vigilanza, entrerebbe in gioco la Responsabilità Civile dell’Istituto verso terzi, coperta dalla polizza integrativa.

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Docente punisce due alunne tagliando loro i capelli: responsabilità civile, profili disciplinari e coperture assicurative scolastiche

Episodio “singolare” in una scuola media della Provincia di Venezia. La docente, per punizione, taglia i capelli a due alunne. Lo riporta, in cronaca locale, un articolo de: “la Repubblica”.

Il fatto

Una supplente a Mestre ha tagliato i capelli a due alunne durante la lezione. Tutto è iniziato quando una ragazza ha chiesto chiarimenti sulla lunghezza di un riassunto. La docente ha usato delle forbici davanti alla classe incredula.
L’insegnante ha tentato di giustificare l’assurdo gesto come una bizzarra strategia didattica per “mettersi al livello” dei ragazzi ma, comprensibilmente, l’episodio ha scatenato fortissime polemiche.
Le studentesse sono rimaste scioccate per l’umiliazione subita in pubblico. I genitori chiedono provvedimenti immediati, chiedendo la salvaguardia degli alunni anche in vista degli esami di stato alla fine dell’anno scolastico. L’episodio infine solleva forti dubbi sui criteri di selezione del personale scolastico supplente. I genitori chiedono verifiche più severe sulla stabilità emotiva dei docenti poichè scuola devrebbe essere un luogo sicuro e accogliente per tutti.

I precedenti

L’episodio di Mestre non rappresenta un caso isolato nel panorama scolastico italiano recente.
Nel 2020 il Collegio romano San Giuseppe De Merode fu coinvolto in una vicenda giudiziaria analoga. Un alunno subì il taglio forzato di un ciuffo considerato non conforme alle regole dell’istituto. I responsabili sono stati incriminati per coercizione e per aver oltrepassato i limiti del potere educativo.
Nel 2022 sempre a Roma un docente tagliò i capelli a una studentessa iraniana per una provocazione politica. Tale gesto portò all’immediata apertura di un procedimento disciplinare contro l’insegnante.

La responsabilità

Anche nel caso in questione, la scuola ha avviato un’indagine interna. La docentepotrebbe rischiare pesanti sanzioni per violenza privata e abuso dei mezzi di correzione. Il suo comportamento infatti, infrange i principi fondamentali del codice deontologico scolastico. Ai sensi del Codice Civile, l’istituto risponde civilmente per i danni arrecati alle alunne durante lo svolgimento delle lezioni. Spetta al Dirigente espletare l’indagine interna per definire le eventuali responsabilità disciplinari specifiche. Anche il Ministero dell’Istruzione potrebbe essere coinvolto per il risarcimento dei danni subiti. Lo Stato ha infatti il dovere giuridico di proteggere l’integrità dei minori.

Il profilo assicurativo

Di norma, la scuola stipula una polizza per la responsabilità civile verso terzi. La copertura tutela l’amministrazione per i danni causati dal personale in servizio.
Il passaggio fondamentale è tuttavia legato alla qualificazione giuridica del gesto come colposo o volontario. In caso di dolo infatti, le Compagnie potrebbero negare il risarcimento per atti dolosi o reati.
Il taglio dei capelli configura infatti come un possibile abuso dei mezzi di correzione. Inoltre in caso di dolo l’assicurazione può esercitare il diritto di rivalsa sull’insegnante per le somme pagate.
Il Ministero dell’Istruzione resta tuttavia civilmente responsabile verso le famiglie per le condotte dei dipendenti.

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Uscite didattiche inclusive: profili normativi, organizzativi e assicurativi

Le uscite didattiche rappresentano un momento essenziale del percorso formativo e relazionale degli studenti. Esse favoriscono socializzazione, integrazione e sviluppo di competenze trasversali. La partecipazione deve essere garantita a tutti gli alunni, inclusi quelli con disabilità. Episodi di esclusione, purtroppo non rari, evidenziano criticità organizzative e gestionali. Tali situazioni espongono le istituzioni scolastiche anche a potenziali responsabilità giuridiche. Una pianificazione accurata costituisce quindi un presupposto imprescindibile per prevenire discriminazioni. In questo contesto, la consulenza assicurativa assume un ruolo strategico nel supportare le scuole nella gestione del rischio.

Quadro normativo e responsabilità della scuola

Le uscite didattiche rientrano nelle attività formative e sono soggette alla programmazione collegiale dei docenti. La nota MIUR 645/2002 riconosce tali esperienze come strumenti fondamentali per l’inclusione scolastica. L’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche consente di definire modalità adeguate a garantire la partecipazione di tutti. Tuttavia, l’esclusione di un alunno per ragioni legate alla disabilità può configurare una condotta discriminatoria. La responsabilità ricade sull’intera comunità scolastica, chiamata a predisporre soluzioni organizzative idonee. Anche sotto il profilo assicurativo, è necessario verificare che le coperture siano coerenti con le attività programmate.

Pianificazione e gestione del rischio

Una corretta organizzazione delle uscite richiede un’attenta valutazione preventiva dei bisogni degli studenti. La scelta delle destinazioni, dei mezzi di trasporto e delle strutture deve tenere conto delle eventuali condizioni di disabilità. L’adozione di misure compensative è fondamentale per garantire l’accessibilità e la sicurezza. In tale ambito, la gestione del rischio assume una dimensione centrale. Le polizze assicurative scolastiche devono prevedere coperture adeguate per responsabilità civile e infortuni. Una consulenza specialistica consente di individuare eventuali scoperture e di adeguare le garanzie alle specifiche esigenze.

Ruolo dei docenti e profili organizzativi

La partecipazione dei docenti alle uscite didattiche si configura come attività aggiuntiva, subordinata alla loro disponibilità. Ciò non esonera la scuola dall’obbligo di garantire la partecipazione degli alunni con disabilità. L’eventuale assenza del docente di sostegno non può costituire motivo di esclusione. La responsabilità educativa e organizzativa è condivisa tra tutti i docenti della classe. Possono essere previste figure di supporto, come assistenti o accompagnatori. Tuttavia, non è legittimo subordinare la partecipazione alla presenza di un familiare. Anche i costi degli accompagnatori devono essere gestiti nel rispetto dei principi di non discriminazione.

Tutela assicurativa e prevenzione del contenzioso

Un’adeguata copertura assicurativa rappresenta uno strumento fondamentale di tutela per la scuola e per le famiglie. Le polizze devono includere garanzie specifiche per le attività esterne, considerando i rischi connessi alla mobilità e alla permanenza fuori sede. Una gestione superficiale può esporre l’istituto a contenziosi, soprattutto in caso di esclusione o di sinistri. La consulenza assicurativa permette di integrare gli aspetti organizzativi con quelli di tutela legale ed economica. In un contesto sempre più attento ai diritti degli studenti, prevenzione e copertura assicurativa diventano elementi imprescindibili di una corretta governance scolastica.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla coperture assicurative scolastiche, nei casi di alunni con disabilità nelle uscite didattiche, contattaci qui.

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Coperture assicurative per associazioni dei genitori nella scuola: RC, Infortuni e Tutela legale

Insieme ad un gruppo di genitori del nostro Istituto Comprensivo stiamo valutando di costituire un’Associazione di Genitori. Stiamo anche prendendo in considerazione di stipulare una polizza assicurativa. È obbligatoria per noi? Cosa deve necessariamente coprire? Quanto potrebbe costare?

I Comitati o Associazione dei Genitori sono organismi volontari, regolamentati all’Art. 15, comma 2 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
Il loro obiettivo è favorire la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica. Di norma riunisce i rappresentanti di classe eletti per promuovere iniziative, collaborare con la scuola e formulare proposte per il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF).
Le Associazioni dei Genitori operano in un ambiente caratterizzato da responsabilità diffuse e rischi concreti. Le attività svolte coinvolgono minori, spazi e terzi. In questo contesto, le polizze di Responsabilità Civile, Infortuni e Tutela legale assumono una funzione essenziale. Tali coperture proteggono il patrimonio dell’Associazione e dei suoi rappresentanti. Inoltre, contribuiscono a garantire continuità operativa e serenità gestionale. Una corretta impostazione assicurativa riduce l’esposizione a contenziosi e richieste risarcitorie.

Associazioni aderenti al Terzo Settore

Soprattutto nel corso degli ultimi anni, molte Associazioni di Genitori e Comitati hanno deciso di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Il registro, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tende ad assicurare la piena trasparenza degli Enti iscritti. Le finalità principali includono l’uniformazione della disciplina, l’accesso ad agevolazioni fiscali e la certezza del diritto nei rapporti con la PA.
Le Associazioni iscritte al Registro del Terzo Settore operano quindi entro un quadro normativo definito.
Gli iscritti al RUNTS che si avvalgono di volontari, occasionali o continuativi, hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa infortuni, malattie e responsabilità civile. Tale copertura tutela sia i volontari che l’Ente iscritto ed è fondamentale per la conformità normativa.
La polizza RC tutela l’ente per danni causati involontariamente a terzi. La copertura Infortuni inoltre protegge i volontari e i partecipanti durante le attività.

Associazioni non aderenti al RUNTS: i profili di rischio

Le Associazioni non iscritte al RUNTS operano senza il medesimo livello di inquadramento normativo. Ciò comporta una maggiore esposizione a responsabilità personali dei rappresentanti. In assenza di coperture adeguate, il rischio patrimoniale può risultare significativo. Le attività scolastiche generano potenziali danni a persone e cose. Anche eventi accidentali possono tradursi in richieste risarcitorie rilevanti.
Per le Associazioni non aderenti, l’assicurazione rappresenta quindi una necessità più stringente. La polizza RC consente di trasferire il rischio verso l’assicuratore mente la copertura Infortuni tutela i soggetti coinvolti nelle attività associative. L’adozione di un programma assicurativo adeguato rafforza la credibilità dell’Associazione. Inoltre, facilita i rapporti con la scuola e con le famiglie.

Criteri di scelta e adeguatezza delle polizze

Per l’Associazione dei genitori, indipendentemente dall’iscrizione al Terzo Settore, la selezione delle coperture deve basarsi su una valutazione puntuale delle attività svolte. In reazione al premio assicurativo è necessario considerare frequenza, tipologia e numero dei partecipanti. Il premio inoltre è strettamente correlato ai massimali, che devono risultare coerenti con i potenziali danni.
Le condizioni di polizza vanno analizzate con attenzione, evitando lacune di copertura.
In questo senso è opportuno valutare anche la garanzia di Tutela Legale. La Tutela legale infatti supporta l’Associazione nelle controversie civili e amministrative e la sua mancanza potrebbe aggravare la gestione del contenzioso.
Un supporto consulenziale qualificato consente di strutturare soluzioni efficaci consentendo all’Associazione di operare in sicurezza e nel rispetto delle proprie responsabilità.

Se sei interessato ad avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa delle Associazioni o dei Comitati dei genitori, contattaci qui.

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Responsabilità penale e profili indennitari nell’aggressione al personale scolastico

Un docente di scuola media aggredito pochi giorni prima di Natale: è quanto accaduto nel 2017 in un Istituto in provincia di Treviso. Dopo anni di udienze, ricorsi e appelli, la vicenda si è chiusa con una sentenza definitiva: i due genitori responsabili dell’aggressione sono stati condannati. Lo riporta, nella cronaca locale, un articolo de “il Messaggero”.

Il fatto

Nel dicembre 2017 un docente di una scuola media di Paese subì una violenta aggressione. L’episodio avvenne a causo di un rimprovero a un alunno indisciplinato. I genitori insieme al fratello maggiore dell’alunno fecero irruzione nell’Istituto. L’uomo colpì l’insegnante con uno schiaffo oltre a minacciarlo pesantemente. La moglie urlò frasi intimidatorie ventilando ritorsioni personali contro il professore. Anche il figlio maggiore colpì il docente, causandogli una contusione alla nuca. Da qui la chiamata dei Carabinieri e la relativa denuncia. In ospedale, al docente, vittima dell’aggressione, fu prescritta una prognosi di cinque giorni per le lesioni.

Le sentenze e la condanna

La giustizia, sulla scorta delle testimonianze del personale scolastico, che confermavano la versione fornita dalla vittima, ha accertato la responsabilità penale di entrambi i genitori.
Il Giudice di Pace aveva inizialmente stabilito multe da mille euro per il marito aggressore e seicento euro per la moglie. In appello il tribunale ha rideterminato la sanzione per l’uomo a 750 euro alla luce della riqualificazione di uno dei capi d’imputazione. La condanna per la donna è invece rimasta invariata per il reato di minacce. Anche il figlio è stato giudicato colpevole dal tribunale per i minorenni. La Corte di Cassazione ha successivamente dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa dei due imputati. La sentenza definitiva obbliga inoltre i coniugi al risarcimento dei danni civili, i colpevoli dovranno inoltre farsi carico di tutte le spese legali sostenute.

Responsabilità civile e penale

Gli aggressori rispondono penalmente per i reati di lesioni personali e minacce gravi ai danni di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. La responsabilità penale è strettamente personale e deriva dall’azione violenta diretta e dalle intimidazioni verbali documentate. Sul piano civile i genitori sono chiamati a risarcire integralmente i danni non patrimoniali subiti dal docente per la lesione della sua integrità psicofisica. Tale obbligo comprende il ristoro del danno biologico e del danno morale derivante dal trauma subito durante il servizio. La sentenza passata in giudicato stabilisce inoltre l’obbligo di rifondere le spese legali sostenute dalla vittima per la propria tutela.

Profilo assicurativo e indennizzi

In ambito scolastico il docente, in qualità di dipendente, gode della copertura assicurativa obbligatoria fornita dall’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le aggressioni. L’INAIL garantisce l’indennizzo per i giorni di prognosi e per eventuali postumi permanenti derivanti dalle percosse ricevute.
Qualora il docente avesse aderito alla polizza scolastica integrativa, l’Assicuratore garantisce il rimborso delle spese mediche, fatta salva la possibilità di rivalsa sui responsabili.
Le eventuali polizze di Responsabilità Civile, sottoscritte dai genitori, solitamente escludono i danni derivanti da atti dolosi o comportamenti violenti volontari. Le compagnie assicurative non coprono neanche le sanzioni pecuniarie penali o i risarcimenti legati a crimini intenzionali commessi dagli assicurati. Di conseguenza i coniugi dovranno rispondere con il proprio patrimonio personale per pagare le multe e i risarcimenti stabiliti dal tribunale. Il docente può comunque richiedere il supporto dell’Avvocatura dello Stato per la difesa legale gratuita essendo il fatto avvenuto a causa del suo ruolo educativo.

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Sicurezza alimentare nelle gite scolastiche: il caso della contaminazione nell’avellinese e i profili di responsabilità e assicurativi

Contaminazione igienica e sequestri dopo la visita didattica in una fabbrica di cioccolato in Campania: lo riporta un articolo di Fanpage.

Il fatto

Alcuni genitori di alunni napoletani hanno denunciato la presenza di vermi in uova di Pasqua consumate durante una gita scolastica. L’episodio è accaduto in una nota cioccolateria artigianale dell’avellinese, dove i bambini stavano partecipando a un laboratorio didattico sulla lavorazione del cacao.
La vicenda è emersa nella giornata di giovedì 2 aprile quando i genitori degli alunni e i dirigenti scolastici, hanno formalizzato la denuncia alle autorità.
Dopo la segnalazione, i carabinieri del NAS e l’ASL hanno effettuato un’ispezione immediata presso la struttura coinvolta. I controlli hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e la mancanza di tracciabilità per diversi prodotti alimentari. L’autorità sanitaria ha quindi disposto la chiusura dell’azienda e il sequestro della merce per prevenire ulteriori rischi per i consumatori.

Le responsabilità

Dall’episodio potrebbero emergere vari tipi di responsabilità: penali e civili.
La responsabilità penale ricade innanzitutto sul titolare dell’azienda per la possibile somministrazione di sostanze alimentari nocive o alterate. Le indagini dei carabinieri dei NAS, dovranno chiarire se l’infestazione sia avvenuta durante la fase produttiva o nel successivo stoccaggio della merce.
Alla responsabilità penale vanno aggiunte le possibili sanzioni amministrative per la mancata tracciabilità dei prodotti e le gravi carenze igieniche rilevate durante l’ispezione.
Anche la scuola potrebbe affrontare contestazioni legali sulla vigilanza e sulla scelta della struttura ospitante per l’attività didattica. Infine, le famiglie coinvolte potrebbero anche intraprendere azioni civili per richiedere il risarcimento del danno biologico e morale subito dagli alunni.

Il profilo assicurativo e il diritto di rivalsa

In caso di danno sarà la polizza di responsabilità civile dell’impresa dolciaria a coprire i pregiudizi fisici e morali derivanti dalla somministrazione di prodotti irregolari. L’assicurazione della scuola potrebbe intervenire inizialmente per tutelare gli alunni, ma cercherà successivamente di recuperare le somme versate. Il diritto di rivalsa permette infatti alle Compagnie di rivalersi sul produttore se viene accertata la sua palese negligenza. Se la contaminazione dipendesse da ingredienti acquistati esternamente, l’azienda dolciaria potrebbe a sua volta agire contro i propri fornitori. Ogni onere economico graverà in ultima istanza sul soggetto che non ha garantito la sicurezza dei consumatori durante il processo produttivo.

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Infortunio in gita: il Tribunale assolve la scuola e delinea la responsabilità oggettiva dell’Ente custode

È arrivata a sentenza la vicenda relativa all’infortunio di due alunni di una scuola elementare feriti in occasione di un’uscita didattica.

Il fatto

Come riportava un articolo del quotidiano “il Centro”, la vicenda risale al maggio 2022 durante un’uscita didattica al teatro romano di Teramo. I due alunni di dieci e undici anni, impegnati nel progetto scolastico: “Raccontiamo Teramo”, rimasero feriti alle gambe da un masso staccatosi dall’anfiteatro romano.
Secondo le prime ricostruzioni, i due si sarebbero spinti in un’area vietata dove c’era una grossa pietra appoggiata a una trave. La pietra cadde e li colpì. Un minore venne solo sfiorato dal grosso sasso, l’altro invece venne colpito al piede.
I soccorsi subito intervenuti trasportarono le due vittime all’ospedale. Il primo riportò la frattura al piede, l’altro diverse escoriazioni. Entrambi vennero dimessi con una prognosi di quindici giorni.
Il Sindaco immediatamentedopo l’incidente dichiarò che l’area non era aperta al pubblico, senza autorizzazione d’accesso e in assenza della guida comunale. A detta del Sindaco, il gruppo sarebbe quindi entrato attraverso un cancello lasciato aperto per lavori di manutenzione. Le autorità, dal canto loro, avviarono immeditamente gli accertamenti necessari per chiarire le eventuali responsabilità nella dinamica.

Il caso fortuito

Con la sentenza n° 223/2026, pubblicata lo scorso 11 febbraio, il Tribunale dell’Aquila ha chiarito il concetto di caso fortuito. Secondo il giudice, le insegnanti hanno agito correttamente chiedendo tutti i permessi necessari al personale del museo. Prima della visita avevano inoltre ispezionato l’area per garantire la sicurezza degli alunni. L’evento è accaduto mentre la classe ascoltava con attenzione la lezione didattica.
La scuola ha quindi rispettato ogni obbligo di vigilanza e il danno è imputabile esclusivamente a un difetto di stabilità del reperto archeologico.
La decisione sottolinea come la responsabilità degli insegnanti non sia “assoluta” ma legata alla concreta possibilità di prevedere il pericolo.

La responsabilità dell’Ente

La responsabilità della scuola e quella dell’Ente proprietario differiscono per natura giuridica. Per i docenti si valuta la diligenza nella progettazione e vigilanza, mentre per il custode si applica la responsabilità oggettiva. L’Art. 2051 del Codice Civile rende l’Ente, proprietario del sito archeologico, responsabile per il solo fatto che il danno sia avvenuto.
Per liberarsi, l’Ente dovrebbe dimostrare il caso fortuito come evento esterno e imprevedibile. Il crollo non deve dipendere da scarsa manutenzione ma da fattori anomali, imprevisti, imprevedibili e inevitabili che interrompono il nesso causale tra una condotta e l’evento dannoso.
Questa norma tutela i cittadini spostando il rischio su chi gestisce la sicurezza.
Il Tribunale ha assolto la scuola perché le docenti hanno agito correttamente verificando l’assenza di pericoli, ottenendo i permessi necessari e sorvegliando correttamente gli alunni. La condotta del personale scolastico è stata quindi ritenuta impeccabile e rispettosa di ogni norma. L’incidente risulta quindi imputabile esclusivamente alla condizione del bene in custodia.

Il profilo assicurativo

Le assicurazioni scolastiche integrative coprono solitamente gli infortuni degli alunni durante le uscite didattiche autorizzate. Se l’Istituto viene assolto, la compagnia assicurativa potrebbe comunque risarcire il danno per tutelare lo studente.
Tuttavia l’Assicuratore, accertata la responsabilità oggettiva del custode per omessa manutenzione, può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente proprietario del sito archeologico. La Compagnia assicuratrice potrebbe quindi richiede al Comune il rimborso delle somme erogate alla famiglia della vittima. La rivalsa è esclusa solo se l’Ente dimostra il caso fortuito o l’imprevedibilità assoluta del crollo. Questa procedura permette di spostare il costo economico del sinistro sul reale responsabile della sicurezza strutturale.

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Responsabilità Civile nelle scuole: i rischi di custodia degli impianti in disuso

Come riporta “la Gazzetta del Mezzogiorno”, una studentessa è stata vittima di grave incidente all’interno di un Istituto alberghiero pugliese durante l’orario delle lezioni. La giovane è precipitata per diversi metri a causa del cedimento di un montacarichi.

Il fatto

Il sinistro è accaduto a metà mattina, in un’aula adibita a spogliatoio durante il cambio delle lezioni. La studentessa, per motivi ancora da accertare, è entrata nel vano di un montacarichi porta vivande risalente ai primi anni del 1900. Il dispositivo era inutilizzato da decenni e chiuso da un grosso portellone in ferro. L’impianto presentava una base in cartongesso che ha ceduto improvvisamente sotto il peso della ragazza. Nei cinque metri di caduta la giovane ha riportato fratture al bacino e alla gamba ma nonostante la gravità delle ferite, fortunatamente è fuori pericolo. Le indagini delle autorità, tempestivamente intervenute, si stanno concentrando sul motivo per cui il montacarichi fosse accessibile e privo di protezioni strutturali.

La responsabilità civile e l’obbligo di custodia

Sotto il profilo giuridico, la scuola ha l’obbligo di garantire l’incolumità oltre che agli studenti anche al personale scolastico. Tale dovere deriva direttamente dalla funzione di custodia dei locali. Ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile, sul conduttore, oltre che sul proprietario, grava la responsabilità oggettiva per i danni causati dal bene. La responsabilità è esclusa nel caso fortuito, ovvero nel caso di evento naturale o umano imprevisto, imprevedibile ed eccezionale. La giurisprudenza sottolinea spesso il concetto di responsabilità aggravata dell’istituto. Non basta vigilare sulla condotta degli alunni durante le normali lezioni. Bisogna assicurare che ogni ambiente sia intrinsecamente sicuro e privo di pericoli latenti. Il Dirigente scolastico, insieme all’Ente proprietario, potrebbe rispondere infatti della mancata manutenzione degli impianti esistenti. La responsabilità permane anche se l’accesso a certe aree sembra interdetto o non è impedito in modo strutturale.

Il pericolo derivante da impianti e strutture in disuso

Le strutture non più utilizzate rappresentano spesso i pericoli più insidiosi. Un montacarichi in disuso deve essere reso totalmente inaccessibile o rimosso. Il semplice abbandono di un impianto non esonera l’amministrazione dai doveri. Eventi analoghi dimostrano come sia necessario effettuare verifiche periodiche anche sui locali meno frequentati. La sicurezza globale richiede un monitoraggio costante, solo una manutenzione rigorosa annulla il rischio e il possibile danno conseguente.

L’efficacia delle coperture assicurative per gli infortuni

Una polizza di responsabilità civile ben strutturata è fondamentale per l’Istituto scolastico. Essa interviene per risarcire anche i danni derivanti da mancato o insufficiente monitoraggio delle strutture o degli impianti. Le migliori coperture disponibili sul mercato includono anche le lesioni occorse per cedimenti strutturali. Una protezione adeguata solleva l’Amministrazione scolastica da esborsi economici potenzialmente elevati. Tuttavia l’assicurazione non sostituisce mai l’obbligo primario di prevenzione attiva. La combinazione tra sicurezza reale e polizza garantisce la massima tutela possibile. Occorre quindi verificare che sia le condizioni contrattuali che i massimali previsti siano adeguati alla gravità dei rischi.

Il ruolo strategico del broker assicurativo

La gestione dei rischi scolastici richiede competenze legali e tecniche molto specifiche. Un contratto assicurativo adeguato dev’essere sempre preceduto da una precisa valutazione tecnica dei rischi. Un broker professionista esperto analizza i contratti e identifica eventuali lacune pericolose. Spesso infatti le polizze standard non proteggono adeguatamente da rischi strutturali complessi. Identificare correttamente le clausole di esclusione è un passaggio critico per la Dirigenza. Il professionista inoltre, supporta la scuola anche nella delicata fase del post-sinistro. Una consulenza di qualità trasforma quindi la polizza in uno scudo reale per l’Amministrazione.

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