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Osio di Sopra: condannate le responsabili dell’asilo per omessa vigilanza e violazione delle norme sulla sicurezza

Lo scorso 5 giugno, è giunta a sentenza la vicenda relativa al grave sinistro accaduto nel 2022 all’Asilo parrocchiale di Osio di Sopra nella bergamasca. Lo riporta un articolo de “L’eco di Bergamo”.

Il fatto

Il 30 maggio 2022, all’asilo parrocchiale era in programma un’attività di orienteering, cui avevano partecipato come volontari alcuni genitori.
Durante l’attività alcuni papà hanno organizzato in cortile una sorta di barbecue per arrostire dei marshmallow.
Fu uno di questi ad alimentare, con una tanica di bioetanolo, il braciere allestito per abbrustolire i dolcetti. Un ritorno di fiamma fece esplodere la tanica e cinque bambini e tre adulti rimasero ustionati. Due dei piccoli riportarono ferite gravi e sono tuttora alle prese con le conseguenze delle ferite riportate.

L’iter giudiziario

Il padre che aveva acceso il braciere, da cui era scaturita la fiammata, era già stato condannato con rito abbreviato nell’aprile del 2024. Tre anni e 4 mesi è la pena definitiva nei suoi confronti.
L’uomo, secondo il Pubblico Ministero, agì di concerto con la struttura.
Responsabilità sempre respinta dall’insegnante e dalla coordinatrice dell’Asilo. A detta delle due donne, fu esclusivamente sua l’idea del focolare e di alimentare il fuoco con il bioetanolo.
Secondo l’accusa invece, l’insegnante: «poteva e doveva avvedersi della situazione di pericolo, perché le operazioni si sono protratte per minuti, non per secondi». Inoltre, secondo il PM, le due imputate non sono meritevoli delle attenuanti generiche poiché non hanno mai mostrato consapevolezza dell’accaduto scaricando tutte le responsabilità unicamente sul genitore.

La sentenza

Il tribunale di Bergamo, dopo circa un’ora di camera di consiglio, con la sentenza di primo grado, ha ritenuto le imputate responsabili di omessa vigilanza. L’insegnante e la coordinatrice della struttura sono state quindi condannate rispettivamente a 2 anni e a un anno e 10 mesi di carcere per lesioni. Per il tribunale, il reato è aggravato dalla violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro. Tuttavia, nonostante la pena sia superiore a quella proposta dal Pubblico Ministero, il giudice ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e ha sospeso la pena.

Il profilo assicurativo

Tutto l’aspetto assicurativo ruota attorno al ruolo della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile dell’Asilo. Proprio per questo motivo, l’assicuratore era stato citato e ammesso nel processo insieme alla scuola stessa e alla Diocesi di Bergamo.
L’ammissione in giudizio della Compagnia ha garantito la copertura economica dei danni fisici e morali patiti dalle vittime. Nel corso del procedimento, l’Assicuratore ha avviato trattative economiche con i legali delle famiglie. Nel marzo 2025 è stato versato un acconto superiore ai 3 milioni di euro, per il risarcimento ai genitori dei due bambini feriti in modo più grave. Per questo motivo, i familiari hanno scelto di non costituirsi parte civile nel processo penale. Procederanno invece separatamente, in sede civile, per ottenere il saldo definitivo del danno.
Al momento della sentenza di primo grado, i nuclei familiari dei bambini coinvolti nel sinistro, hanno confermato di aver ottenuto i risarcimenti dovuti.

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Aggressione a scuola: profili di responsabilità civile e tutele assicurative negli istituti scolastici

Momenti di apprensione in una scuola secondaria di primo grado di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Un alunno di prima media ha ferito il proprio professore con un piccolo coltello durante le lezioni. Lo riporta un articolo del quotidiano “la Sicilia”.

Il fatto

Secondo le prime ricostruzioni, un alunno dodicenne avrebbe portato a scuola due piccoli coltelli tentando di ferire il suo professore durante la lezione.
A bloccare il ragazzino sarebbe stato lo stesso docente. Il ragazzo avrebbe cercato più volte di colpirlo procurandogli solo qualche graffio che fortunatamente non hanno neanche richiesto l’intervento dei sanitari. L’aggressione è avvenuta davanti ai compagni di classe a pochi giorni dalla fine dell’anno. Il giovane avrebbe persino filmato la scena con il suo telefono cellulare per documentare l’accaduto.

Le indagini delle forze dell’ordine

L’episodio ha sollevato una forte preoccupazione tra gli alunni presenti all’episodio, gli insegnanti e le famiglie della zona.
Sul posto sono intervenute subito le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.
I carabinieri, coordinati dalla procura per i minorenni, stanno lavorando insieme a un team di psicologi, nel tentativo di capire le reali motivazioni di un gesto così violento.
Il dodicenne ha alle spalle una famiglia problematica ma nonostante la situazione difficile, il ragazzo non avrebbe mai mostrato prima d’ora alcuna attitudine alla violenza.
Dietro l’aggressione potrebbe esserci forse la rabbia per aver ricevuto un quattro durante un’interrogazione. Non sembrerebbe che il ragazzo abbia compreso la reale gravità del suo gesto. I fatti sarebbero stati pianificati e vagamente annunciati in precedenza con alcuni post sui suoi profili social.

Il quadro normativo della responsabilità

Dal punto di vista giuridico, l’episodio richiama precise norme del nostro ordinamento in materia di minori. Nonostante la gravità, il dodicenne non è imputabile penalmente. Secondo l’Art. 97 del Codice Penale, la legge stabilisce infatti che chi ha meno di quattordici anni non può essere sottoposto a processo penale.
La questione si sposta quindi sul piano della Responsabilità Civile per i danni causati a terzi. L’Art. 2048 del Codice Civile prevede la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti dei figli minori. Per liberarsi da questa colpa, la famiglia dovrebbe dimostrare in giudizio di non aver potuto impedire il fatto.
La stessa norma disciplina la responsabilità dell’Istituto scolastico, ovvero degli insegnanti e del personale. Durante l’orario delle lezioni, la scuola assume un preciso dovere di vigilanza sul minore affidato. Il docente o l’Istituto rispondono dei danni a meno che non provino l’imprevedibilità assoluta dell’evento.

La tutela assicurativa

L’episodio attiva immediatamente le coperture assicurative stipulate, di norma, da ogni Istituto scolastico a tutela del personale e degli studenti. La polizza Infortuni della scuola interviene in prima battuta per coprire le lesioni fisiche subite dal docente durante lo svolgimento del proprio lavoro. In casi analoghi, la garanzia assicura il risarcimento dell’eventuale danno biologico e delle spese mediche sostenute dalla vittima dell’aggressione. Successivamente, la Compagnia assicurativa avvierà una dettagliata analisi per verificare la dinamica e le responsabilità civili del sinistro. Qualora venisse accertata una carenza educativa, l’Assicuratore potrebbe esercitare il diritto di rivalsa nei confronti della famiglia del minore. I genitori sarebbero così chiamati a rifondere le somme erogate dall’assicurazione. L’intero impianto risarcitorio dipende quindi dalla valutazione della colpa in educando e/o in vigilando. Un elemento centrale per definire chi dovrà sostenere i costi economici in questo genere di eventi.

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Obbligo di vigilanza e responsabilità scolastica: condannato l’Istituto per l’infortunio di un’alunna

La gestione della sicurezza degli alunni all’interno dei plessi scolastici rappresenta un tema giuridico di costante rilevanza per la giurisprudenza civilistica italiana. Il delicato equilibrio tra il dovere di vigilanza e l’imprevedibilità del comportamento dei minori richiede criteri applicativi rigorosi. La recente pronuncia della Corte d’Appello di Perugia affronta questa problematica esaminando le conseguenze della temporanea assenza del personale docente.

La dinamica del sinistro

La vicenda trae origine da un infortunio occorso a un’alunna di una scuola primaria durante il rientro in aula dopo la ricreazione. In mancanza temporanea dell’insegnante, allontanatasi per esigenze personali, gli alunni hanno iniziato a rincorrersi per gioco tra i banchi della classe. L’alunna è inciampata e nell’urto con una sedia riportando la perdita di un incisivo superiore.

Il contenzioso giudiziario

I genitori hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento delle spese mediche sostenute a seguito del danno biologico patito dalla figlia. Il Tribunale di Perugia ha accolto la domanda risarcitoria condannando l’Istituto scolastico. L’Amministrazione ha quindi proposto appello tramite l’Avvocatura dello Stato contestando la legittimazione dei genitori a chiedere il risarcimento per conto della figlia e la prova del nesso causale. La difesa erariale ha inoltre invocato la manleva da parte della Compagnia assicurativa.

La legittimazione attiva per il rimborso delle spese

La Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza numero 201 depositata l’8 aprile 2026, ha chiarito che i genitori hanno richiesto il ristoro di esborsi patrimoniali sostenuti direttamente per le cure mediche. Tale pregiudizio economico colpisce il patrimonio dei componenti del nucleo familiare e non la sfera giuridica del minore. Di conseguenza sussiste la piena legittimazione attiva dei genitori all’azione risarcitoria.

Il regime contrattuale della responsabilità scolastica

Nel merito dell’episodio il Tribunale del riesame evidenzia la responsabilità diretta dell’Istituto in virtù della natura contrattuale ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile. Con l’accoglimento della domanda di iscrizione, tra scuola e famiglia, s’instaura un vincolo negoziale da cui deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza degli alunni. Il contratto sociale impone la tutela dell’incolumità fisica dei minori per l’intero periodo di permanenza nella struttura. Tale dovere permane per tutta la durata del sevizio scolastico, che non può essere interrotto per l’assenza di un insegnante. L’assenza della docente infatti non costituisce un fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile.

Il riparto dell’onere probatorio tra le parti

Sotto il profilo probatorio la famiglia ha dimostrato che il sinistro si è verificato durante l’orario delle attività scolastiche. Le testimonianze dei compagni di classe hanno anche confermato la totale assenza di vigilanza da parte del personale docente e ausiliario. A fronte di tali evidenze l’Istituto avrebbe dovuto fornire la prova che l’evento fosse fortuito e imprevedibile. Tuttavia la carenza di sorveglianza ha impedito di dimostrare l’adozione di tutte le misure idonee a evitare il danno.
Il Tribunale ha sottolineato come la presenza dell’insegnante costituisca la misura minima e di necessaria prevenzione all’interno della classe. La vigilanza attiva avrebbe garantito il controllo tempestivo dei comportamenti a rischio interrompendo i giochi pericolosi prima della caduta. I giudici hanno stabilito come l’assenza del docente è idonea a determinare il verificarsi dell’evento lesivo. L’appello è stato quindi respinto con la condanna alle spese di soccombenza. Oltre al danni fisico, il Ministero dovrà pagare quasi 6.000 euro per le sole spese degli avvocati della famiglia.

I profili assicurativi e l’onere di produzione documentale

Un ultimo aspetto rilevato dal Tribunale è quello relativo alla criticità gestionale che riguarda il rapporto di garanzia tra l’Istituto scolastico e la propria Compagnia assicurativa. La Corte d’Appello ha rilevato che l’Amministrazione non ha prodotto in giudizio né la polizza né ha provato l’apertura del sinistro all’Assicuratore. Sotto questo profilo la mancata dimostrazione del titolo contrattuale e la conseguente denuncia impedisce l’operatività assicurativa nel processo.

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Sostegno scolastico: giurisdizione e responsabilità per condotte discriminatorie

La sentenza n. 12704 del 5 maggio 2026 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha chiarito un punto fondamentale per gli studenti con disabilità. La questione riguarda quale giudice sia competente quando la scuola riduce arbitrariamente le ore di sostegno necessarie. Spesso, infatti, i genitori si trovano a dover lottare contro decisioni amministrative che penalizzano ingiustamente i figli.

Il conflitto sulle ore di sostegno

Il caso nasce da una famiglia che contesta al Ministero dell’Istruzione l’assegnazione di sole quattordici ore di sostegno invece delle ventidue previste dal piano tecnico. Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), organo competente, aveva infatti giudicato necessarie ventidue ore per garantire al minore una reale integrazione scolastica. Il Dirigente scolastico, tuttavia aveva ridotto tali ore per carenze di organico. Per questo motivo la famiglia s’è rivolta al Tribunale.

Il percorso giudiziario tra primo e secondo grado

In primo grado, il Tribunale di Busto Arsizio ha dato ragione alla famiglia, confermando la competenza del giudice ordinario e ordinando l’erogazione del sostegno pieno. Il Ministero dell’Istruzione ha impugnato la sentenza sostendo che la giurisdizione spettasse al giudice amministrativo, non a quello ordinario, poiché il documento finale (PEI) non era ancora stato formalmente approvato. La tesi mirava a considerare la proposta del gruppo di lavoro come un semplice atto interno, non vincolante per l’autorità scolastica.
In linea con l’impugnazione ministeriale, la Corte d’Appello di Milano ha ribaltato il verdetto, dichiarando il difetto di giurisdizione. Secondo i giudici milanesi infatti, la competenza ordinaria scatta solo dopo l’approvazione del piano educativo.

La decisione risolutiva della Corte di Cassazione

La Cassazione, con la recente pronuncia, ha corretto questo orientamento, stabilendo un principio di tutela molto più forte e immediato per gli studenti con disabilità. I giudici hanno chiarito che il Dirigente scolastico non possiede discrezionalità nel ridurre le ore di sostegno proposte dagli esperti, neppure se il piano non è definitivo. Ridurre arbitrariamente le ore comporta una lesione diretta del diritto allo studio.
Tale condotta integra gli estremi della discriminazione indiretta, vietata esplicitamente dalla Legge 1 marzo 2006, n. 67. La Cassazione sottolinea che, quando si denuncia una discriminazione, la competenza appartiene sempre al giudice ordinario, indipendentemente dalla fase procedimentale.
Il principio espresso è chiaro e vincolante: anche prima che il piano educativo sia approvato, il giudice ordinario può intervenire a fronte di una discriminazione. La posizione dell’alunno disabile è protetta da un diritto soggettivo che l’amministrazione non può comprimere per mere ragioni organizzative.

Le responsabilità del Dirigente scolastico

La decisione della Cassazione definisce con nettezza le responsabilità dirette del Dirigente scolastico. Quest’ultimo non può disattendere le indicazioni tecniche fornite dal Gruppo di Lavoro Operativo. Le proposte del Gruppo non costituiscono semplici suggerimenti, ma rappresentano il fabbisogno reale dello studente disabile. Il Dirigente ha quindi il dovere di attivarsi per garantire le risorse necessarie senza invocare l’autonomia organizzativa operando tagli alle ore di sostegno previste. Una simile condotta viola il diritto all’istruzione sancito dalla Costituzione. Il Dirigente risponde quindi direttamente dell’illegittimità del proprio operato dinanzi alla legge. La sua funzione è quella di dare attuazione alle necessità educative accertate dagli esperti. In caso di omissione, la scuola è chiamata a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli subite dall’alunno.

Il profilo assicurativo e il risarcimento del danno

La condotta discriminatoria comporta inevitabilmente l’obbligo di risarcire il danno subito dal minore e dalla sua famiglia. Il tribunale può infatti disporre il ristoro per la compressione dei diritti fondamentali. Le Amministrazioni scolastiche devono essere consapevoli che il mancato rispetto del piano educativo potrebbe esporle a rischi patrimoniali significativi. Le polizze di responsabilità civile stipulate dalle istituzioni scolastiche potrebbero non coprire atti che integrano una condotta discriminatoria accertata. Spesso, infatti, la violazione di norme antidiscriminatorie esula dalla ordinaria copertura assicurativa per la responsabilità professionale. Il risarcimento del danno diventa quindi un costo diretto a carico dell’Amministrazione. Questo aspetto rafforza la necessità di una gestione oculata e rispettosa delle procedure stabilite.

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Caldo estremo a scuola: malore in classe. Quali possibili responsabilità e gli eventuali limiti delle coperture assicurative

Malore in classe per il caldo torrido in una scuola media emiliana. Scatta l’intervento d’urgenza del 118 e dell’ambulanza. Lo riferisce un articolo della cronaca locale de “il Resto del Carlino”.

Il fatto

Un’alunna di terza media della scuola di Montecchio Emilia ha accusato un malore in classe, probabilmente a causa di un colpo di calore. Il personale scolastico ha soccorso la giovane con asciugamani bagnati fino all’arrivo del 118 e della Croce Bianca. Successivamente l’ambulanza ha trasportato la ragazza al pronto soccorso del vicino Ospedale per ricevere le cure necessarie. Anche altri studenti hanno manifestato sintomi di spossatezza e diversi genitori hanno deciso di recarsi a scuola per ritirare anticipatamente i propri figli. All’interno dell’edificio il termometro elettronico registrava una temperatura di 32 gradi centigradi in aule prive di aria condizionata.

Le reazioni della Dirigente e dell’Assessore

La Dirigente ha spiegato che le aule mancano di aria condizionata e che l’Istituto possiede strutture in parte superate e obsolete. In assenza di piani di efficientamento termico per affrontare le future ondate di calore, l’Amministrazione sta valutando l’uso della palestra climatizzata per i prossimi esami di stato. Dal canto proprio, l’assessore, Elena Terenziani ha ricordato gli interventi già effettuati come le schermature solari, definendo buona la situazione rispetto alla media degli edifici. L’Assessore ha comunque dichiarato che i Comuni necessitano di importanti finanziamenti statali per contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

I profili di responsabilità civile e penale

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha la responsabilità di vigilare sulla salute degli alunni e del personale. In questi casi, tra i suoi compiti c’è anche l’adozione tempestiva delle più adeguate misure organizzative. Tra queste lo spostamento delle lezioni in locali più freschi o l’autorizzazione alle uscite anticipate. Anche per l’Ente Locale, proprietario dell’immobile, come nel caso delle scuole medie, potrebbe profilarsi un profilo di responsabilità. Spetta infatti al Comune la manutenzione strutturale e la sicurezza degli impianti, inclusa la pianificazione di interventi contro l’esposizione termica eccessiva. Entrambi i soggetti, in caso di danno, potrebbero quindi rispondere di eventuali omissioni nel caso di mancata segnalazione delle criticità o mancata predisposizione dei necessari interventi. Occorre tuttavia sempre valutare l’eccezionalità e imprevedibilità dell’evento climatico.

Le tutele e i possibili limiti della polizza assicurativa

Sul piano assicurativo, la polizza integrativa stipulata dall’istituto tutela gli alunni dagli infortuni occorsi durante tutto l’orario scolastico. L’attivazione delle coperture per un colpo di calore richiede tuttavia la precisa classificazione dell’evento.
La copertura per i colpi di calore dipende infatti dalle singole condizioni contrattuali. Non tutte le polizze la prevedono e, in questi casi, l’evento potrebbe infatti essere catalogato come malattia e non come infortunio con il conseguente mancato risarcimento.
In caso di indennizzo inoltre, la Compagnia assicurativa potrebbe avviare un’azione di rivalsa. Tale procedura colpirebbe l’Ente Locale qualora emergessero gravi carenze nella manutenzione dell’edificio.
La Responsabilità Civile della scuola resta invece legata al rispetto degli obblighi organizzativi, di vigilanza e di primo soccorso. Un intervento legale potrebbe quindi a valutare il nesso causale tra lo stato della struttura e il danno subito.

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Decreto Sicurezza 2026: nuove responsabilità penali, obblighi scolastici e criticità assicurative

Il Decreto Sicurezza 2026 è stato convertito definitivamente nella Legge il 24 aprile 2026, n. 54. Il provvedimento, in vigore dal 25 aprile 2026, tende a introdurre una riforma profonda per la sicurezza degli Istituti scolastici italiani. Il provvedimento mira alla necessità di proteggere docenti e studenti dai crescenti episodi di violenza, garantendo un ambiente educativo sereno e ripristinando l’autorità dei docenti nel rispetto reciproco.

La nuova tutela penale per i lavoratori della scuola

Il Decreto ribadisce il concetto che tutti i lavoratori della scuola sono Pubblici Ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Questa qualifica non è solo un titolo formale ma comporta una protezione legale decisamente superiore. Chiunque aggredisca un docente o un impiegato commette un reato, oltre che contro la persona fisica, anche contro lo Stato.
L’Art. 11 apporta delle modifiche sia al Codice Penale che al Codice di Procedura Penale. La legge prevede pene più severe per chi provoca lesioni al personale scolastico. Per le lesioni semplici si rischia la reclusione da due a cinque anni. Nei casi di lesioni gravissime la pena può raggiungere i sedici anni di carcere. Inoltre non è più necessaria la denuncia della vittima poiché lo Stato procede d’ufficio.

Il contrasto alle armi e il controllo delle aree scolastiche

L’Art. 16 prevede che la sicurezza venga garantita anche attraverso un monitoraggio più rigoroso oltre che degli spazi interni anche di quelli esterni agli Istituti. Il perimetro scolastico viene considerato una “zona sensibile” da tutelare con particolare attenzione. Le Forze dell’Ordine saranno tenute a incrementare i controlli per prevenire reati nei pressi degli edifici scolastici. Anche il possesso ingiustificato di coltelli o armi bianche da parte di minori comporterà sanzioni immediate. Per i reati commessi vicino alle scuole la pena aumenta fino alla metà. La norma prevede anche la possibilità di installare strumenti tecnologici (metaldetector) di controllo agli ingressi. Il personale scolastico non sarà comunque gravato da compiti operativi che rimangono di esclusiva pertinenza delle Forze dell’Ordine.

La responsabilità economica dei genitori per i reati dei figli

La riforma introduce il principio della responsabilità patrimoniale e sociale delle famiglie. I genitori sono chiamati a rispondere direttamente delle azioni violente commesse dai figli minorenni. Se uno studente danneggia la scuola, la famiglia potrebbe pagare i danni commessi. Inoltre, unitamente al risarcimento economico, lo Stato potrebbe sospendere i sussidi assistenziali al nucleo familiare come come l’Assegno di Inclusione. Questa misura si applica nei casi di condotte criminali acclarate dei minori. L’obiettivo è spingere le famiglie a collaborare attivamente con le istituzioni educative.

Le nuove sospensioni attive e i lavori socialmente utili

Anche la gestione dei provvedimenti disciplinari per gli studenti subisce un mutamento radicale. Le nuove “sospensioni attive” e l’obbligo di svolgere “attività di cittadinanza solidale” (lavori socialmente utili) fanno riferimento all’Art. 1 del Disegno di legge parallelo e collegato sulla revisione del voto in condotta (Legge 1 ottobre 2024, n. 150). Le misure previste trovano piena attuazione e raccordo normativo con il Pacchetto Sicurezza proprio nel corrente anno scolastico.
La sospensione dalle lezioni non sarà più quindi un periodo di assenza passiva da casa. Gli studenti sanzionati dovranno partecipare ad attività utili per la comunità scolastica e sociale.
Per le sospensioni fino a due giorni si prevede lo studio controllato all’interno dell’Istituto. Se la sospensione supera i due giorni, scatta l’obbligo di svolgere lavori di cittadinanza solidale. I ragazzi saranno inseriti in strutture convenzionate per comprendere il valore del rispetto comune.

Il voto in condotta e le restrizioni all’uso della tecnologia

Il comportamento degli studenti avrà un peso decisivo sul loro percorso accademico complessivo. Un voto basso in condotta comporterà penalizzazioni immediate per il credito scolastico. Chi ottiene la sufficienza risicata dovrà sostenere un esame riparatorio a settembre.
L’esame verterà sui temi dei doveri costituzionali e della cittadinanza attiva. Nei casi gravi di violenze on-line (cyberbullismo) scattano sanzioni specifiche. Il giudice può vietare l’uso del cellulare ai minori responsabili. In alternativa, potrà imporre l’uso di dispositivi con limitazioni informatiche rigide.

Sicurezza strutturale e gestione dei rischi negli edifici

L’intervento legislativo non trascura neanche l’adeguamento tecnico e strutturale dei complessi scolastici. Le scuole devono rispettare scadenze precise per la messa a norma degli impianti. Gli Enti gestori (Comuni, Province e Città Metropolitane) sono obbligati a presentare la documentazione antincendio aggiornata. I controlli riguarderanno la sicurezza elettrica, le vie di fuga e i sistemi di allarme. Se sono presenti cantieri edilizi all’interno della scuola, le regole diventano ancora più stringenti. Il Dirigente dovrà infatti aggiornare costantemente il documento di valutazione dei rischi (DVR).

L’aspetto assicurativo e la responsabilità dei minori

Le nuove norme penali e le sanzioni per gli illeciti a scuola aprono una questione complessa sul fronte assicurativo. Le polizze di Responsabilità Civile stipulate dagli Istituti presentano limiti strutturali invalicabili. Le Assicurazioni non coprono i danni derivanti da reati commessi con dolo o colpa grave acclarata. Quando i danni sono causati direttamente da condotte illecite dei minori, la Responsabilità Civile si estende automaticamente ai genitori. Le famiglie rispondono patrimonialmente per gli atti vandalici o le aggressioni compiute dai figli all’interno della scuola. Le Compagnie assicurative inoltre, in caso di risarcimento, potrebbero legittimamente rivalersi sul patrimonio personale del responsabile o, in caso di minore, della sua famiglia. La rivalsa può scattare anche nei confronti di un Dirigente scolastico o di un dipendente, qualora riceva una condanna penale. La responsabilità personale emerge per condotte omissive o discriminatorie, legate alla sicurezza scolastica.
Questo scenario impone alle scuole una verifica immediata sia dei massimali che delle clausole di esclusione presenti nei contratti assicurativi in vigore.

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Formazione Scuola-Lavoro in Ambasciata: obblighi DVR e tutele assicurative

Un’alunna del nostro Istituto ha chiesto di poter svolgere la Formazione Scuola-Lavoro (FSL) presso la sede italiana di un’Ambasciata estera. Nella convenzione sottoposta è stato chiesto al responsabile dell’Ambasciata il Documento di Valutazione dei Rischi come previsto dalla convenzione in questi casi. Ci stavamo domandando se la richiesta è corretta. Le Ambasciate come i Consolati, sono territori stranieri, in termini di sicurezza sul lavoro sono quindi tenuti ad applicare la normativa specifica del Paese in cui sono ospitati? In caso di sinistro le polizze assicurative operanti nella scuola risarciscono il danno?

Ai sensi della Legge 3 luglio 2023, n. 85, le Aziende che ospitano studenti in Formazione Scuola-Lavoro sono tenute a obblighi precisi.
In prima istanza devono integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiungendo una sezione dedicata ai rischi specifici e ai DPI per gli studenti. Parallelamente devono assicurare un’adeguata formazione sulla sicurezza prima dell’inserimento dello studente in Azienda.

Gli obblighi dell’Azienda e dell’Istituto Scolastico

Il Documento deve considerare l’età, l’inesperienza e i rischi specifici a cui sono esposti gli studenti minori (ma anche gli studenti maggiorenni), durante le mansioni assegnate. L’integrazione del DVR deve essere formalmente comunicata e consegnata all’Istituto scolastico prima dell’inizio del percorso. Ai fini della sicurezza, gli studenti sono equiparati ai “lavoratori” ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Come tutti gli altri lavoratori dovranno quindi ricevere istruzioni dettagliate sui rischi e sull’uso dei dispositivi di protezione qualora ne facessero uso.
L’Istituto scolastico dovrà vigilare affinché l’Impresa ospitante rispetti tutti i requisiti di sicurezza anche inserendo gli accordi di tutela all’interno della Convenzione stipulata.

Ambasciate e Consolati

Analogamente a qualunque altra impresa anche per le Ambasciate e Consolati stranieri in Italia il DVR è un adempimento necessario. Le sedi diplomatiche devono tutelare tutti i lavoratori, in particolare il personale locale, applicando le misure di salute e sicurezza previste dal nostro ordinamento, pur nel rispetto dell’inviolabilità dei locali.
Nonostante il principio di inviolabilità delle sedi diplomatiche, sancito dalla Convenzione di Vienna, la gestione della sicurezza sul lavoro infatti rimane un obbligo generale.
In Italia i rapporti di lavoro e gli obblighi di sicurezza nelle sedi diplomatiche sono regolati da specifiche Linee Guida.  I protocolli disciplinano, in modo unitario e su tutto il territorio nazionale, l’osservanza delle misure generali di tutela per la salute e la sicurezza.
Il nuovo accordo, firmato il 18 marzo 2026, rinnova la precedente disciplina scaduta il 31 dicembre 2025, intervenendo sulla parte normativa e su quella economica.

Il profilo assicurativo

In caso di infortunio durante la Formazione scuola-lavoro, il risarcimento è garantito dall’INAIL tramite l’assicurazione obbligatoria. Per i casi più gravi, che comportassero la morte dello studente, è previsto anche un fondo ministeriale specifico.
Anche la polizza integrativa stipulata dalla scuola interviene in aggiunta di quella obbligatoria prestata dall’INAIL. Le migliori formule disponibili sul mercato coprono eventuali franchigie, spese mediche rimaste a carico dell’infortunato come i ticket o le visite specialistiche private. In base al contratto, la polizza può prevedere un indennizzo aggiuntivo anche per i giorni di gesso o per invalidità temporanea.

La Responsabilità Civile

L’Impresa ospitante o, come nel nostro caso l’Ambasciata o il Consolato, è responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro. Se l’infortunio è causato da negligenze o mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte dell’Impresa, la responsabilità ricade su quest’ultima. Lo studente o la sua famiglia potrà quindi rivalersi legalmente, attraverso un’azione civile, per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale.
Anche l’assicurazione integrativa può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile dell’infortunio qualora emergano gravi negligenze o violazioni delle norme antinfortunistiche.

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Docente ferito a scuola: profili di responsabilità e tutele assicurative

Un docente sessantenne è rimasto ferito a Legnano, nel Milanese, mentre cercava di dividere alcuni studenti intenti a litigare. Lo riporta un articolo dell’ANSA.

Il fatto

L’episodio è avvenuto intorno alle ore dieci presso la sede distaccata dell’Istituto Superiore “Bernocchi”.
Secondo le prime ricostruzioni, l’insegnante, insieme ad altri docenti, sarebbe intervenuto per placare un violento litigio tra tre studenti tutti minorenni tra i 15 e i 16 anni. Uno di questi avrebbe impugnato l’asta metallica del dispenser di un gel disinfettante. Nel parapiglia che ne è seguito avrebbe colpito, in modo involontario, il docente provocandogli una ferita lacero-contusa al capo.
I soccorritori del centodiciotto e le forze dell’ordine, immediatamente giunte sul posto, hanno identificato i giovani coinvolti nell’accaduto.
Nel frattempo, la vittima veniva trasportata in ospedale in ambulanza, in cui ha ricevuto le cure necessarie.
Le sue condizioni, non destando particolari preoccupazioni, veniva infatti dimessa poco dopo.
Le autorità e attendono le decisioni della magistratura in merito alle possibili querele.

Le responsabilità

Il Dirigente dell’Istituto scolastico ha avviato le necessarie procedure interne per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e fugare qualsiasi dubbio circa la corretta vigilanza.
Anche i genitori degli alunni sono stati convocati a scuola per valutare l’adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei ragazzi coinvolti nell’episodio.
Il risarcimento del danno in Responsabilità Civile, potrebbe infatti ricadere sulle famiglie dei minori.
La posizione penale dei giovani resta invece legata agli accertamenti dell’autorità giudiziaria e alla presentazione di una formale querela da parte del docente ferito.

Il profilo assicurativo dell’Infortunio

Nel contesto in questione, il quadro assicurativo s’articola su due fronti principali che tutelano sia il docente sia l’istituto scolastico.
L’insegnante ferito è tutelato in primo luogo dall’INAIL, poiché l’evento è configurabile come infortunio sul lavoro avvenuto durante lo svolgimento delle mansioni istituzionali. L’Istituto attiverà la copertura presentando la denuncia d’infortunio entro i termini di legge, allegando il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso. Questa tutela, nei limiti previsti, copre le spese sanitarie e l’eventuale indennizzo per l’inabilità temporanea o permanente derivante dalla ferita al capo.
L’Istituto scolastico dispone inoltre di una polizza integrativa infortuni, stipulata per ampliare le coperture previste dallo Stato. Questa polizza interviene per risarcire i danni non coperti dall’INAIL.

L’assicurazione della Responsabilità Civile

Il ramo di Responsabilità Civile della polizza integrativa inoltre tutela l’Istituto nel caso in cui venissero ravvisate carenze nell’obbligo di vigilanza. Qualora invece venisse accertata la responsabilità degli studenti, l’Assicuratore potrà comunque rivalersi sulle famiglie dei minori identificati.
Il principio giuridico, noto come “responsabilità genitoriale” ed è strettamente legato al dovere di educazione, sorveglianza e custodia imposto dall’Art. 2048 del Codice Civile.

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Omessa vigilanza nel cambio d’ora: il Tribunale di Bari condanna un’Amministrazione scolastica

Una recente sentenza del Tribunale di Bari, ha condannato una scuola per omessa vigilanza durante il cambio d’ora. Uno studente aveva riportato una frattura nasale scontrandosi con un compagno. L’episodio fa il punto sulla responsabilità della scuola per gli infortuni che avvengono durante i momenti di transizione tra le lezioni.

Il fatto

Alla fine di novembre del 2016, un alunno di seconda media riportò una frattura nasale durante il cambio d’ora all’interno di un’aula priva di docenti. La classe era ubicata in una sede provvisoria per via di alcuni lavori di ristrutturazione che interessavano l’edificio principale. Questa logistica rallentava lo spostamento dei professori, lasciando la sorveglianza di quattro classi a una sola collaboratrice scolastica.
Nonostante il danno, il personale non ha predisposto l’accompagnamento d’urgenza del ragazzo in ospedale. È stata solo la madre a portarlo al Pronto Soccorso dell’ospedale dove venne sottoposto, a un intervento chirurgico per ridurre la frattura. La famiglia avanzò quindi una richiesta stragiudiziale d’indennizzo di circa 13.000 euro, per le spese mediche e il danno morale, senza però ottenere risposte. Per questo motivo la controversia legale è approdata nel 2017 al Tribunale di Bari.
L’Amministrazione scolastica ha quindi chiamato in giudizio, la propria Compagnia assicurativa, alla luce della garanzia di responsabilità civile verso terzi.

La sentenza

Il Tribunale, con la sentenza n. 2762/2026, depositata lo scorso 6 maggio, ha confermato la responsabilità dell’istituto per la mancata vigilanza degli alunni. L’Istituto scolastico non può definire l’incidente imprevedibile o del tutto accidentale. L’Amministrazione ha il preciso dovere di provare la precisa predisposizione di tutte le adeguate misure organizzative. Secondo il giudice, l’assenza di docenti e protocolli scritti configura una chiara negligenza. Sorvegliare quattro classi dalla sola collaboratrice scolastica è stato ritenuto un comportamento insufficiente. Il Ministero deve quindi rispondere del danno secondo la presunzione di colpa stabilita dal Codice Civile.

L’obbligo di prevenzione

L’omessa vigilanza, per il Tribunale di Bari, conferma la responsabilità della scuola. Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice civile, l’istituto deve dimostrare di aver adottato preventivamente ogni misura organizzativa idonea a evitare l’evento lesivo. In assenza della prova, la scuola non potrà essere esonerata dal risarcimento.
Il tribunale richiamando le sentenze della Cassazione (Cass. SS.UU. n. 9346/2002 e Cass. n. 18615/2015), ha chiarito che spetta all’Amministrazione dimostrare l’impossibilità di evitare l’evento.
Nel caso specifico la prova liberatoria è mancata perché la scuola non ha dimostrato un’organizzazione adeguata. La collaboratrice scolastica ha dichiarato di non aver mai ricevuto istruzioni scritte su come gestire la sorveglianza durante il cambio d’ora. Il giudice ha quindi stabilito che la sua semplice presenza nel corridoio non garantisse un controllo effettivo sugli alunni. Anche la tesi difensiva dello “scontro accidentale” che indicava come i due alunni si fossero contemporaneamente chinati davanti a un cestino, è caduta per mancanza di testimoni.

La liquidazione del danno

Il perito del Tribunale ha rilevato un’invalidità permanente del 3% unitamente ai periodi di inabilità temporanea. Per il calcolo del risarcimento sono state applicate le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024. Il danno biologico complessivo è stato quantificato in 7.204 euro al valore attuale. A questa cifra vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione Istat dal novembre 2016. Il danno morale, richiesto dal legale della famiglia, è invece stato negato poiché mancavano prove specifiche della sofferenza psicologica patita. Il magistrato ha ricordato che nelle microlesioni tale voce non viene mai riconosciuta automaticamente ma d’essere sempre provata.

Il profilo assicurativo

La vicenda chiarisce che la tutela è garantita esclusivamente dalla garanzia di Responsabilità Civile verso terzi stipulata dall’istituto. In questo scenario, infatti, non opera la copertura assicurativa INAIL, poiché quest’ultima interviene solo qualora gli infortuni abbiano un grado di Invalidità Permanente uguale o superiore al 6%. Inoltre, all’epoca dei fatti, le attività protette dall’INAIL, riguardavano esclusivamente quella attività definite pericolose come le ore di educazione fisica o i laboratori. Essendo l’incidente avvenuto durante il cambio d’ora, il danno ricade esclusivamente nell’ambito della Responsabilità Civile dell’Amministrazione scolastica. Conseguentemente è l’Assicuratore privato a rispondere del risarcimento, alla luce della copertura per gli eventi lesivi accaduti all’interno del plesso scolastico.

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Armi Softair a scuola: le responsabilità penali e le limitazioni delle coperture assicurative

Momenti di tensione in un Istituto della bergamasca: uno studente di quindici anni ha portato una pistola all’interno della scuola. L’arma era nascosta con cura nello zaino. Sebbene si trattasse di una replica da softair, l’oggetto mancava del tappo rosso di sicurezza. L’assenza rendeva la pistola del tutto indistinguibile da un’arma da fuoco reale. Lo riporta un articolo di cronaca di “BergamoNews”.

L’intervento tempestivo della Polizia

Alcuni compagni di classe hanno notato l’oggetto sospetto e hanno subito allertato le autorità competenti. Una volante della Questura è giunta rapidamente sul posto per gestire l’emergenza segnalata. Gli agenti hanno individuato il quindicenne e hanno proceduto a una perquisizione accurata dello zaino. Una volta estratta, la replica è apparsa certamente sinile all’arma originale e assolutamente ingannevole alla vista. L’operazione si è conclusa senza pericolo, tuttavia le ripercussioni per il giovane sono particolarmente gravose sotto il profilo legale. La polizia ha posto la finta arma sotto sequestro e il ragazzo è stato denunciato a piede libero.

Profili di responsabilità e normativa vigente

Il porto di repliche di armi prive di tappo rosso, viola i precetti stabiliti dalla Legge 18 aprile 1975, n. 110. La normativa disciplina rigorosamente il controllo delle armi ma anche degli strumenti che ne ricalcano le sembianze. Il gesto può inoltre integrare la fattispecie di procurato allarme, ai sensi dell’Art. 658 del Codice Penale. La responsabilità penale è personale e ricade direttamente sul minore coinvolto nel fatto. In caso di danno i genitori potrebbero rispondere civilmente per i danni ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile.

Il profilo assicurativo

Le famiglie spesso sottoscrivono polizze di responsabilità civile per proteggersi da danni involontari. Tuttavia, la copertura assicurativa potrebbe venire meno in presenza di condotte dolose. Portare consapevolmente un’arma a scuola potrebbe essere interpretato come un atto volontario. In questi casi, l’Assicuratore potrebbe esercitare il diritto di rivalsa sugli assicurati. Il rischio economico per il nucleo familiare diventa quindi estremamente elevato.
La polizza scolastica tutela solitamente gli studenti per infortuni e responsabilità civile verso terzi. Essa opera però entro i limiti stabiliti dalle condizioni generali di contratto. Molte clausole escludono i danni derivanti da attività illegali o violazioni penali o uso di armi. Se il gesto avesse causato un trauma psichico l’assicurazione potrebbe rifiutare l’indennizzo. La natura illecita dell’evento rende infatti difficile l’attivazione delle tutele previste per la vita scolastica. I genitori rischiano dunque di dover risarcire personalmente l’eventuale danno morale causato.

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