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Conformità nei Contratti Assicurativi

Il Codice dei Contratti pubblici, impone all’Amministrazione appaltante l’obbligo di collaudo per i lavori e la verifica di conformità per i servizi. Circa i nuovi contratti assicurativi che il nostro Istituto scolastico andrà a stipulare quest’anno, quali sono i requisiti di conformità? Chi deve occuparsi della verifica e, nel caso non risultassero conformi, cosa dobbiamo fare?

L’Art. 116 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in relazione all’appalto di servizi e forniture, prevede la verifica di conformità. La verifica tende sostanzialmente a garantire la qualità della prestazione e il rispetto del contratto, ovvero che le garanzie offerte siano effettivamente quelle richieste. In seconda istanza, la conformità tende a evitare future controversie garantendo che il contraente, o nel caso l’assicurato, riceva effettivamente le prestazioni previste dal contratto. Da ultimo, la verifica di conformità autorizza la Stazione appaltante al pagamento della prestazione o, come nel caso dell’assicurazione, del premio.

Ciclo di vita dei contratti

Prima di entrare nel merito dei requisiti di conformità e del loro processo di verifica è bene, tuttavia, fare alcune premesse di carattere generale.
Il nuovo codice dei contratti pubblici introduce il concetto di “Ciclo di vita dei contratti“. Ai sensi della norma, l’attività negoziale, finalizzata alla stipula del singolo contratto, dev’essere sempre preceduta dall’attività di programmazione e progettazione.
In altre parole l’Amministrazione appaltante, prima di effettuare qualsiasi acquisto, dovrà definire precisamente sia le reali esigenze che i requisiti del contratto.
Solo espletata questa fase sarà possibile procedere con la selezione e, contestualmente alla stipula, alla verifica della conformità.

Programmazione e progettazione dei contratti assicurativi

I contratti assicurativi in generale, e quelli scolastici in particolare, sono prodotti complessi che necessitano della necessaria adeguatezza. Un contratto adeguato non è semplicemente un articolato di clausole favorevoli, bensì l’opzione migliore tra specifiche esigenze e offerte assicurative realisticamente reperibili. Il broker assicurativo capace è, anche nella scuola, il soggetto che coniuga al meglio questi aspetti. Da un lato identifica i rischi della singola Amministrazione, dall’altro è in grado di redigere le condizioni contrattuali che meglio si adattano alle esigenze, ma soprattutto che trovano risposta positiva da parte degli assicuratori.

L’accettazione del capitolato

Se l’elaborazione delle condizioni contrattuali, successiva all’analisi delle esigenze dell’Istituto, è adeguata, troverà riscontro positivo nell’Assicuratore, che accetterà la richiesta dalla scuola.
Al contrario, a fronte di progettazione non corretta, non garantisce garanzie o premi inadeguati, l’Assicuratore non accetterà la proposta di contratto e ne proporrà una propria.
L’attività del broker in questo senso è sartoriale. Il professionista progetta e confeziona un contratto sulle reali necessità dell’Amministrazione appaltante. L’accettazione del capitolato redatto dal broker diventa di fatto l’indicatore della qualità del servizio.
L’alternativa è un contratto non adeguato, in toto o in parte, alle esigenze della scuola.

I requisiti di conformità delle polizze assicurative

In linea preliminare, un contratto assicurativo deve rispettare la normativa vigente. I contratti assicurativi sono disciplinati dagli articoli dal 1882 al 1932 del Codice Civile, in combinato disposto con il Codice delle Assicurazioni Private.
I requisiti di conformità delle singole polizze variano a seconda del tipo e dell’applicazione nel contesto di riferimento. Va da sé che l’accettazione del capitolato già dovrebbe rispondere alla verifica di conformità.
Nel caso l’Assicuratore rispondesse con un testo contrattuale alternativo o standardizzato l’onere della verifica della conformità ricade sul RUP o sul Direttore dell’esecuzione.
Effettuare la verifica di conformità di un prodotto assicurativo non è sempre facile. Oltre al controllo sulle somme assicurate è necessario analizzare nel dettaglio il testo di ogni singolo articolo della polizza.
La modifica del contratto proposto o la presentazione di un testo redatto dall’Assicuratore potrebbe infatti arrivare anche a escludere il risarcimento o l’indennizzo.
L’apporto consulenziale del broker assicurativo specializzato, anche in questi casi potrebbe risultare particolarmente utile. Ai sensi dell’Art. 116, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici, infatti, per i servizi di elevata complessità, le stazioni appaltanti possono ricorrere a soggetti esterni.
Nel caso di inadeguatezza che comprometta la conformità del contratto, anche attraverso l’intervento del broker, l’Amministrazione potrà richiedere all’Assicuratore, la rinegoziazione.

Se desideri maggiori informazioni sull’operatività del broker e la verifica di conformità dei contratti assicurativi nella scuola, contattaci qui.

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INAIL: infortuni studenti in aumento nel 2025

Le denunce di infortunio degli studenti, presentate all’INAIL nel primo trimestre 2025 sono aumentate di quasi due punti percentuali rispetto al 2024.
È quanto appare dal bollettino trimestrale pubblicato dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, disponibile sul proprio sito web.

Gli infortuni degli alunni a scuola

Un’analisi in chiaroscuro quella riportata dall’INAIL. Le regioni che hanno avuto il maggior incremento numerico di denunce sono prevalentemente quelle del nord. Prima su tutte il Piemonte (+10%), seguita da Veneto (+8,23%) e Lombardia (+3,38%). Ma incrementi, seppur numericamente inferiori, sono riscontrabili anche in Campania, nelle Marche, Umbria, Puglia e Sardegna.
In netta controtendenza le Regioni Toscana (-9,59%), Lazio (-7,53%), Emilia Romagna (-4,01%) e Liguria. In calo, anche se con percentuali più contenute: Calabria, Sicilia e una buona parte delle Regioni del centro-sud.
Il 96% delle denunce riguarda gli studenti delle scuole statali, il restante 4% gli studenti delle scuole non statali e private.
L’analisi riporta anche le denunce degli infortuni occorsi agli studenti, in itinere. Ma come evidenzia il rapporto è parziale. Rientrano infatti nell’ambito di tutela solo gli infortuni avvenuti nel tragitto tra la scuola e il luogo in cui lo studente svolge l’esperienza lavorativa.

Infortuni con esito mortale occorsi agli studenti

Un dato degno di rilievo è quello relativo alla morte degli studenti in occasione delle attività scolastiche. Il numero degli infortuni con esito mortale su tutto il territorio nazionale aumenta del 150%. A fronte dei due sinistri mortali rilevati nello stesso periodo (gennaio-marzo 2024), i casi nel 2025 salgono a cinque. Quattro di questi durante le esperienze di PCTO e uno in itinere.
La Regione maggiormente interessata è la Lombardia con tre casi, gli altri due rispettivamente in Campania e in Alto Adige.

Gli infortuni agli studenti in PCTO

Gli ultimi aggiornamenti INAIL, del maggio 2025, evidenziano un’ulteriore acutizzazione del fenomeno. L’incremento degli infortuni, per l’anno in corso, rispetto al 2024 avrebbe superato i 34.000 episodi, registrando un incremento percentuale del 3,1%.  Tra questi, ben 770 casi hanno coinvolto studenti impegnati nei PCTO.

L’interrogazione parlamentare

L’incremento dei sinistri e la loro gravità è alla base di un’interrogazione presentata da alcuni parlamentari dell’opposizione ai Ministeri dell’Istruzione e del Lavoro.
L’interpellanza evidenzia inoltre perplessità sull’eventuale scelta del Governo di introdurre i PCTO già a partire dal secondo anno delle scuole tecniche. Secondo i latori dell’interrogazione, questa misura rischia di aumentare l’esposizione degli studenti a pericoli evitabili, senza apportare concreti benefici alla loro formazione o sicurezza.
A sua volta il Ministro del Lavoro ha proposto l’estensione strutturale dell’assicurazione INAIL per gli studenti.

Il profilo assicurativo

Più volte siamo tornati sull’opportunità della polizza integrativa nelle scuole. Pensare comunque che questa sia l’unica soluzione in relazione agli infortuni degli studenti sarebbe illusorio soprattutto in alcune attività ad alto rischio come i PCTO. Le soluzioni per mettere in sicurezza gli studenti vanno cercate altrove, e legate alla progettazione, programmazione e prevenzione dell’attività piuttosto che al risarcimento del danno.
Solo successivamente si potrà pensare a soluzioni assicurative coerenti ed efficaci. L’INAIL, proprio in virtù del suo ruolo istituzionale, assolve un ruolo sociale fondamentale, ma certamente non può sostituirsi alla scuola sotto l’aspetto preventivo. Inoltre l’Istituto, correttamente, tutela solo gli infortuni particolarmente gravi erogando prestazioni sanitarie ed economiche solo in caso di morte o di gravi invalidità permanenti. Fuori da questi aspetti “limite” la tutela assicurativa è delegata alle assicurazioni private.

Se desideri maggiori informazioni sulle tutele assicurative INAIL e private nella scuola, contattaci qui.

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Festa di maturità con infortunio

I festeggiamenti, eccessivamente esuberanti, dopo l’esame orale della maturità, hanno provocato l’infortunio di una commissaria d’esame. Orali sospesi in un Istituto superiore Livornese. Ne parla in un articolo di cronaca il quotidiano “il Tirreno”.

Il fatto

Un docente, mentre usciva dall’ITI Galilei di Livorno è scivolato sulla fanghiglia di uova, farina e spumante che ricopriva il marciapiede davanti alla scuola. La poltiglia era il risultato dei festeggiamenti riservati ad alcuni alunni dopo l’esame orale per la maturità 2025. Per sua fortuna nulla di grave, solo i vestiti sporchi.
Meno bene è andata invece ad una collega, membro di una commissione d’esame. La docente è stata ricoverata in ospedale con un danno alla spalla. Risultato? La sospensione degli orali della commissione d’esame per l’assenza della commissaria infortunata. I lavori sono ripresi solo il giorno successivo dopo la nomina di un supplente.
Episodi analoghi sembrano non essere isolati ma interessano diverse scuole della città. Il Sindaco, al fine di garantire la sicurezza all’esterno degli Istituti scolastici, ha emanare una specifica ordinanza.
Quello di Livorno, però, non sembra un caso isolato. Episodi simili si registrano anche in scuole della Liguria e della Lombardia, segno di un fenomeno ben più ampio e radicato.

La responsabilità penale

Ai sensi dell’Art. 674 del Codice Penale l’imbrattamento del suolo pubblico è un reato.
Qualora fosse identificato l’autore del danno, sarà quest’ultimo a dover risarcire la parte lesa. Per lo stesso motivo, l’autore del gesto, potrebbe essere condannato al pagamento di una sanzione amministrativa.
Circa il livello di responsabilità, in via del tutto teorica, appare poco sostenibile un coinvolgimento diretto dell’Istituto scolastico nell’evento accaduto. Gli episodi infatti si sono verificati al di fuori dell’edificio scolastico, su suolo pubblico. La scuola quindi, in quel momento, non esercitava una vigilanza diretta sugli studenti coinvolti. Inoltre non risulta dimostrato che siano stati gli studenti iscritti a causare direttamente una situazione di pericolo. Ne deriva che, sebbene si possa ipotizzare un nesso causale tra il comportamento degli studenti e l’evento, esso non risulta provato con sufficiente certezza.

Il profilo assicurativo

L’infortunio subito dalla docente, essendo accaduto sulla pubblica via in occasione del rapporto di lavoro (itinere), rientra tra quelli tutelati dall’INAIL.
Qualora la docente avesse pagato il premio assicurativo nella scuola di appartenenza, sarebbe tutelata anche dalla polizza scolastica integrativa.
È bene evidenziare che la polizza integrativa stipulata dall’Istituto tutela anche i danni da Responsabilità Civile. Nel caso, quindi, fosse provata la responsabilità diretta della scuola nell’evento, l’assicuratore provvederà a risarcire il danno nel limite del massimale convenuto.
Le più complete formule assicurative scolastiche, nel ramo della Responsabilità Civile, offrono copertura anche per danni causati dagli studenti durante il tragitto casa-scuola.
Tale tutela si applica esclusivamente agli studenti ed è limitata nel percorso tra l’istituto scolastico e l’abitazione o viceversa.

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ANAC proroga l’uso della PCP: semplificazione per le scuole negli Affidamenti Diretti sotto i 5.000 Euro

Ennesima proroga per utilizzare l’interfaccia web (PCP) messa a disposizione dall’ANAC per gli Affidamenti Diretti di importo inferiore a 5.000 euro. Il provvedimento, approvato dal Consiglio di ANAC, è disponibile dal 19 giugno 2025, sul sito dell’Autorità.

L’obbligo dell’utilizzo delle Piattaforme Digitali per gli acquisti

Dal gennaio 2024, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici aveva previsto che le Pubbliche Amministrazioni, per tutti gli acquisti, utilizzassero le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD).
Il processo aveva evidenziato, fin da subito, svariati problemi. I più comuni erano la difficoltà di accesso o di utilizzo e il verificarsi di errori nell’interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP). A questi va aggiunta la mancanza di uniformità tra le diverse PAD utilizzate dalle stazioni appaltanti.
Per ovviare a queste difficoltà, a parziale deroga del Codice ed esclusivamente per gli appalti inferiori a 5.000 euro, l’ANAC aveva consentito l’accesso diretto alla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).
La deroga all’uso delle PAD per i micro-affidamenti introdotta nel gennaio 2024 venne progressivamente, prorogata fino al 30 giugno 2025.

Le motivazioni della proroga

L’ANAC, sul proprio sito istituzionale, chiarisce come il nuovo provvedimento è stato pensato prevalentemente per le piccole amministrazioni pubbliche come scuole e piccoli Comuni.
L’utilizzo della Piattaforma dell’ANAC, al fine di garantire gli obblighi previsti, interviene nei casi di difficoltà o impossibilità d’uso delle piattaforme digitali.
«Da più parti – dichiara il Presidente ANAC – sono giunte richieste di prorogare l’uso in via transitoria della piattaforma web messa a disposizione dall’Autorità. Con questo provvedimento abbiamo voluto ancora una volta andare incontro alle esigenze dei comuni e delle amministrazioni, specie quelle di dimensioni ridotte, favorendo la semplificazione. Questo soprattutto date le difficoltà operative ancora riscontrate dalle stazioni appaltanti nell’uso delle piattaforme di approvvigionamento digitale per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro».
ANAC evidenzia anche come, nel 2024, sono stati rilasciati 3,4 milioni di Codici Identificativi Gara (CIG) relativi ad affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro. L’ammontare medio di ogni affidamento è stato di 1.480 euro.

La durata della proroga e l’assenza di motivazione

Rispetto alle deroghe precedenti, in quest’occasione non è stata comunicata una scadenza definita. La proroga, allo stato attuale, è quindi sine die.
Se è incontestabile che l’uso della PCP-ANAC sia consentito nel caso di impossibilità (malfunzionamento) delle PAD, meno chiaro è cosa l’Autorità definisca con difficoltà.
Secondo l’opinione prevalente, per Affidamenti Diretti inferiori a 5.000 euro, l’Amministrazione potrà optare per la PCP qualora ritenesse la PAD troppo complessa o inadatta.
Resta tuttavia palese che l’uso della PCP non esenta l’Amministrazione dal richiedere all’Operatore Economico un’offerta corredata della regolare documentazione: tecnica, amministrativa ed economica.
Nella Determina, l’Amministrazione appaltante non dovrà quindi, fornire particolari motivazioni a patto che sia sempre richiamato il provvedimento ANAC.

I contratti assicurativi

I premi dei contratti assicurativi integrativi per alunni e operatori difficilmente hanno importi inferiori ai 5.000,00 euro. Al contrario, i premi di altre polizze stipulate dalla scuola, come quelle a tutela dei beni dell’Istituto, hanno di norma importi molto più contenuti. Questo vale anche nei casi di poliennalità.

Se desideri maggiori informazioni sull’importo dei premi per le polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Il Principio di Rotazione nei contratti assicurativi

Il nostro Istituto scolastico, nei prossimi mesi, vedrà la scadenza dei contratti assicurativi. Alla luce della positiva esperienza maturata in questi anni, vorremmo riaffidare il contratto alla Società uscente ma, alcuni ci dicono non sia possibile. Il problema starebbe nell’obbligatorietà di applicazione del Principio di Rotazione. È davvero così?

Sul Principio di Rotazione continuano a perdurare dubbi e incertezze. Questo stato di cose porta ad alimentare leggende, più o meno attendibili, spesso portate dagli operatori economici in funzione del proprio interesse specifico. A fare un po’ di chiarezza, proprio in relazione all’aspetto assicurativo, è intervenuto il TAR Campania con la recente sentenza n. 3671 dell’8 maggio 2025.

Il Principio di Rotazione

Il Principio di Rotazione è normato dall’Art. 49 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
L’obiettivo principale del Principio di Rotazione negli appalti pubblici è favorire la concorrenza, prevenendo la cristallizzazione di relazioni esclusive tra stazioni appaltanti e operatori economici.
Impedire la creazione di monopoli o oligopoli, infatti, apre a tutti gli operatori economici la possibilità di accedere agli appalti. La maggiore competizione, inoltre, potrebbe favorire una migliore qualità e innovazione nell’esecuzione dei contratti. Da ultimo, la riduzione della dipendenza da un singolo fornitore, contribuisce a limitare il rischio di comportamenti illeciti.

L’applicazione del Principio di Rotazione

il Principio di Rotazione si applica qualora l’Amministrazione scelga come procedura di assegnamento dell’appalto l’Affidamento Diretto. Le soglie economiche per l’Affidamento Diretto sono precisamente indicate all’Art. 50, comma 1, lett. (a) e (b) del Codice. Nel caso dei servizi, tra cui anche quelli assicurativi, la soglia limite deve essere < a 140.000,00 euro.
Ai sensi dell’Art. 49 del Codice, comma 2, è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione al contraente uscente di un appalto rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nello stesso settore di servizi. Sono, di conseguenza, esclusi dall’applicazione del Principio di Rotazione, gli operatori economici che hanno presentato offerta in precedenti selezioni, ma che non si sono aggiudicati la commessa.

La deroga al Principio di Rotazione

Stabiliti, quindi, i casi in cui è obbligatorio applicare il Principio di Rotazione, vediamo insieme in quali casi è possibile derogare.
Una prima possibilità è offerta dal comma 3 dell’Art. 49 del Codice. Qualora l’Amministrazione abbia suddiviso il proprio regolamento di contabilità in fasce economiche, la rotazione non si applica in modo automatico. La rotazione, quindi, non si applica se l’appalto rientra in una fascia economica diversa rispetto a quella relativa alla precedente aggiudicazione.
Il successivo comma 4 prevede che non si applichi il Principio di Rotazione qualora ci si trovi in presenza: «dell’effettiva assenza di alternative». Sul punto, tuttavia, il legislatore con il D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, evidenzia come l’esclusività del servizio non possa essere l’unico presupposto per il riaffidamento all’uscente. L’appalto, infatti, potrà essere riaffidato solo: «previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa».
Un’ulteriore possibilità per derogare al Principio di Rotazione è contenuta nel comma 5. Qualora l’Amministrazione, al posto dell’Affidamento Diretto, optasse, anche sotto-soglia, per una procedura negoziata senza bando – art. 50 lett. c), d) ed e) del Codice – competitiva e aperta al mercato, verrebbe meno l’obbligo della rotazione.
Un ultimo aspetto attraverso il quale è possibile operare in deroga alla rotazione è previsto al comma 6, relativamente all’esiguità dell’importo economico. «È comunque consentito derogare all’applicazione del Principio di Rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro».

La sentenza del TAR Campania

Il ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania è stato proposto in relazione alla procedura, messa in atto dalla Centrale di Committenza regionale, per l’affidamento di un servizio assicurativo.
L’Amministrazione ha effettuato una formale manifestazione di interesse con richiesta di preventivi, procedendo quindi a un Affidamento Diretto al fornitore uscente.
Molteplici sono gli aspetti presi in esame e sui cui s’è pronunciato il Tribunale, alcuni anche molto tecnici. Su tutti si evidenzia come, a un avviso pubblico finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse e proposte tecnico-economiche debba seguire una procedura aperta al mercato. La sola raccolta di preventivi non consente l’Affidamento Diretto in deroga al Principio di Rotazione.

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Sicurezza a scuola: il nuovo accordo Stato-Regioni

Il 17 aprile scorso è stato firmato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’accordo è ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.
L’obiettivo è garantire uniformità nazionale nella formazione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ne parliamo con l’Ing. Paolo Pieri, RSPP nella scuola, formatore nell’ambito della sicurezza sul lavoro e autore di svariate pubblicazioni sulla stampa specializzata.

Paolo, in estrema sintesi, cos’è l’Accordo Stato-Regioni in relazione alla sicurezza?

L’Accordo Stato-Regioni sulla sicurezza sul lavoro, nasce il nel dicembre 2011 in applicazione dell’Art. 37, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il provvedimento segna un punto di svolta nella regolamentazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’obiettivo è di uniformare i percorsi formativi per le diverse figure professionali coinvolte nella sicurezza.
Tuttavia a ben guardare, prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro ha origini più antiche. Le prime indicazioni normative risalgono al D. Lgs.  19 settembre 1994, n. 626. Il presente accordo quindi diventa solo la normale evoluzione tesa ad aggiornare e uniformare i percorsi formativi per le diverse figure professionali coinvolte nella sicurezza.

Cosa prevede il nuovo Accordo Stato-Regioni?

L’obiettivo è quello di accorpare e abrogare i precedenti accordi, creando un quadro applicativo più moderno e coerente. Il nuovo accordo si concentra sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione all’aggiornamento delle competenze e alla gestione delle attività di formazione. Particolari novità riguardano i contenuti, l’organizzazione didattica e i requisiti formativi per tutti i soggetti del sistema prevenzione. In altre parole, l’obiettivo è migliorare la qualità, tracciabilità ed efficacia dei percorsi formativi.

Nel concreto cosa cambia?

Svariate sono le novità, alcune di grande impatto pratico e organizzativo anche nella scuola.
In prima battuta, il lavoratore deve ricevere la formazione prima dell’inizio dell’attività e prima dell’assegnazione alla mansione. L’Accordo Stato-Regioni 2025 ha chiarito che la formazione non può più essere completata entro 60 giorni dall’assunzione, diventa quindi obbligatoria la formazione immediata.
Vengono anche introdotti alcuni obblighi precisi su progettazione, verifica e valutazione dei percorsi formativi.

Puoi farci qualche esempio?

C’è la riduzione del numero massimo di partecipanti ai corsi e l’obbligo della verifica al termine dell’attività. È inoltre regolamentata l’erogazione della formazione in videoconferenza.
Sugli attestati di frequenza dev’essere inserito il codice fiscale del partecipante ed è imposto l’obbligo di conservazione del fascicolo del corso per 10 anni.
Anche le scadenze per gli aggiornamenti sono state ridefinite.
Di particolare nota è quella legata all’aggiornamento obbligatorio per i Dirigenti, datori di lavoro.
Tutti dovranno frequentare, entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo 2025, un nuovo corso obbligatorio di almeno 16 ore. Il corso dovrà essere suddiviso in due moduli. Uno giuridico-normativo legato a obblighi, responsabilità penali, organi di vigilanza. Un secondo modulo dovrà definire la gestione e l’organizzazione della sicurezza, prevenzione e protezione. Alla formazione iniziale seguirà un aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni.
L’accordo prevede infine l’introduzione di nuovi corsi, tra cui quello per i datori di lavoro, non RSPP.
Un ulteriore importante aspetto riguarda i preposti. Il preposto dovrà essere designato e formato formalmente. La formazione per questi soggetti dovrà avvenire esclusivamente in presenza o in videoconferenza, escludendo la modalità e-learning. Per il preposto il corso iniziale passa da 8 a 12 ore mentre l’aggiornamento passa da 5 a 2 anni.
Un’ultima novità di rilievo è il monitoraggio post-formazione da parte del datore di lavoro. Non basterà più la sola valutazione finale del corso. Il datore dovrà controllare, nel tempo, se le conoscenze apprese sono applicate concretamente sul luogo di lavoro.

Per la scuola in particolare, quali sono le novità introdotte?

La scuola è una realtà complessa, con un nutrito e articolato numero di attività anche molto differenti tra loro. Per questo motivo, la gestione della sicurezza, dovrebbe essere più precisa e specifica rispetto a un’azienda tradizionale. La cultura della sicurezza nella scuola è oltremodo fondamentale per proteggere soggetti in giovane età come gli studenti, ma anche i docenti e il personale. La formazione tesa a prevenire incidenti e sinistri, assume quindi un ruolo cardine.
Dal punto di vista normativo l’Accordo Stato-Regioni non prevede differenze tra imprese e scuola. Tuttavia a mio parere è bene sottolineare due aspetti. In primo luogo l’Accordo identifica i contenuti minimi della formazione. Alla luce della complessità del settore, nulla osta tuttavia che questi possano essere ampliati e integrati in base all’analisi specifica dei bisogni del singolo Istituto. Sulla scorta della mia esperienza professionale specifica, fermo restando aspetti simili, le esigenze di sicurezza sono molto diverse tra un Istituto Comprensivo e un Professionale.
Un secondo aspetto è quello relativo al soggetto erogatore della formazione. La scuola è una realtà poliedrica e articolata, con dinamiche specifiche. In fase di scelta del soggetto formatore, l’Istituto scolastico dovrebbe tenere in considerazione la preparazione specifica del candidato. Questa valutazione deve riguardare sia il mercato di riferimento sia l’indirizzo scolastico. È importante scegliere formatori competenti in relazione alla tipologia specifica dell’indirizzo di studio.


L’Ing. Paolo Pieri ha conseguito la laurea in ingegneria civile sezione edile presso il Politecnico di Torino. Dal 1991 ad oggi è docente a tempo indeterminato nelle cattedre di topografia, progettazione, costruzioni, impianti e gestione sicurezza dei cantieri. Dal 1992 svolge l’attività di ingegnere libero professionista, occupandosi sia di progettazione architettonica, strutturale e sia di direzione lavori e coordinamento sicurezza nei cantieri edili. Dal 1998 è consulente per la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro per ditte private ed enti pubblici e dal 2000 ricopre l’incarico di RSPP nelle Istituzioni scolastiche della Provincia di Torino. Docente formatore nell’ambito della sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro ed è redattore di numerosi articoli tecnici sulla sicurezza pubblicati da riviste specializzate.
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Stage scolastico, studentessa rischia amputazione

Una studentessa 17enne, di Castelfranco Emilia si è ferita con un tosaerba durante una stage e rischia l’amputazione di tre dita. Lo riporta un articolo di cronaca de “il Resto del Carlino”.

Il fatto

L’episodio risale al 4 giugno ed è avvenuto durante un’attività di carattere formativo tenuta in collaborazione con un vivaio cittadino di Modena.
La studentessa, insieme ad altri 5 compagni di classe, era al secondo giorno di stage all’interno dell’azienda in questione.
La ragazza stava effettuando la manutenzione del verde, utilizzando un tosaerba, sul ciglio della strada, all’esterno dell’azienda. Nel corso dell’attività, avrebbe perso accidentalmente il controllo dello strumento, ferendosi gravemente alla mano sinistra.
Ad accorgersi della presenza della ragazza ferita sulla strada sarebbe stato un passante, che avrebbe immediatamente chiamato i soccorsi.
Trasferita al Policlinico di Modena ha subito un delicato intervento nel reparto di chirurgia della mano, restando ricoverata per una settimana. Al momento non è ancora certo se la giovane riuscirà a recuperare pienamente la funzionalità delle dita della mano.
Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri e i funzionari dell’ispettorato del lavoro per gli accertamenti del caso. Lo stage, vista la gravità dell’episodio, è stato sospeso.
A seguito dell’accaduto, la famiglia della studentessa, per mezzo del proprio legale, ha presentato formale denuncia al fine di accertare le responsabilità.

La responsabilità

Alla luce dei fatti, sembra che lo stage formativo fosse inserito nell’ambito del progetto scolastico legato alle attività di PCTO. Pare anche che l’accordo sottoscritto tra l’Istituto scolastico e l’azienda, prevedesse lo svolgimento di attività di carattere pratico, anche con l’utilizzo di materiali o strumenti.
In questo tipo di attività è sempre prevista obbligatoriamente la presenza di un tutor aziendale incaricato.
Stando alle prime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata lasciata sola nel compito assegnato, senza una supervisione diretta da parte del personale dell’azienda.
«Un episodio che può sottendere gravissime responsabilità» avrebbe commentato l’avvocato della famiglia. «Anche in considerazione del massimo scrupolo che si deve porre quando si ricevono studenti nell’abito di percorsi formativi con le scuole».
Alla luce delle indagini ancora in corso non è possibile determinare con assoluta precisione i livelli di responsabilità. Oltre alla possibile responsabilità diretta dell’azienda dove si teneva lo stage, potrebbe non essere esclusa neanche una responsabilità indiretta della scuola.
Secondo il legale della famiglia, infatti, le valutazioni degli inquirenti dovranno far luce anche: «sul rispetto del rapporto fra azienda e scuola».

Il profilo assicurativo

Proprio alla luce della loro potenziale pericolosità, le attività di PCTO rientrano sempre nella tutela assicurativa obbligatoria garantita dall’INAIL agli studenti coinvolti. L’INAIL infatti, tramite la Circolare 21 novembre 2016, n. 44, chiarisce l’assimilazione sostanziale degli studenti ai lavoratori presenti in azienda.
L’INAIL tuttavia prevede risarcimenti solo nei casi di morte o invalidità permanente pari o superiore al 6%. Invece, per quanto riguarda le rendite per menomazione, per ottenere l’indennizzo il grado di invalidità deve essere superiore al 16%. Non sono previsti altri risarcimenti da parte dell’INAIL al di fuori delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.
Le polizze integrative stipulate dagli Istituti scolastici prevedono normalmente una copertura assicurativa specifica per le attività di PCTO svolte dagli studenti. Una copertura adeguata per le scuole superiori compensa le prestazioni non coperte dall’INAIL con garanzie aggiuntive personalizzate.
L’indennizzo potrebbe comprendere sia il danno biologico per le menomazioni subite, sia l’integrità psicofisica attraverso una proporzionata somma economica.
Nel caso di responsabilità diretta dell’impresa, resta il diritto dell’assicuratore di agire in rivalsa del responsabile.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche in caso di sinistro accaduto durante i PCTO, contattaci qui.

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Controversie assicurative: arriva l’arbitro

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio scorso il D.M. 6 novembre 2024, n. 215 relativo all’arbitro assicurativo.
Il decreto detta le regole per le procedure stragiudiziali nelle controversie tra assicurati, imprese di assicurazione e intermediari assicurativi.
La struttura dell’Arbitro Assicurativo è parte dell’implementazione della Direttiva Europea 2013/11 su Alternative Dispute Resolution, recepita all’Art. 141, comma 7, del Codice del Consumo.
L’arbitrato rientra anche nell’ambito dell’Art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni.

Che cos’è l’arbitrato assicurativo?

Obiettivo dell’Arbitrato assicurativo è risolvere le controversie tra assicurati e compagnie assicurative in modo più rapido, economico e meno complicato, rispetto alla tradizionale via legale.
Il dispositivo si affianca a strumenti già esistenti, come la mediazione e la negoziazione assistita.
Come per questi dispositivi offre un metodo stragiudiziale, cioè non giudiziario, per affrontare i conflitti, senza dover ricorrere a lunghi procedimenti giudiziari.
Sotto il profilo tecnico, il Decreto è strutturato su 14 articoli. La prima parte, dall’articolo 1 al 6, definisce struttura e competenze dell’arbitro assicurativo quale organo per la risoluzione delle controversie.
La seconda parte, dall’ articolo 7 al 14, disciplina il procedimento nel dettaglio.

Come opera praticamente l’arbitrato assicurativo?

L’Arbitro assicurativo è istituito presso l’IVASS. Il ricorso all’Arbitro dev’essere preceduto dalla formale presentazione di un reclamo all’impresa o all’intermediario, come previsto dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008. Solo dopo questo passaggio, il cliente, assicurato o contraente, potrà accedere all’Arbitrato nell’apposita sezione del sito dell’IVASS.
Va precisato che il parere dell’Arbitro non ha valore vincolante né giudiziario, né amministrativo.
L’impresa o l’intermediario sono comunque tenuti a rispettare la decisione dell’arbitro, entro 30 giorni.
Qualora l’impresa non rispettasse il parere dell’arbitrato, l’inadempienza sarà resa pubblica, in una sezione dedicata del sito dell’arbitro assicurativo, restando visibile per cinque anni.
L’accesso all’arbitrato non impedirà, comunque, di agire in giudizio nel caso in cui il parere non fosse ritenuto soddisfacente, o per avere l’esecuzione giudiziale della decisione.
In caso di accesso alla giurisprudenza, l’autorevolezza dell’arbitro consentirà una maggiore attenzione da parte del giudice. Resta, tuttavia, inteso che l’arbitro assicurativo si esprime solo sulla base di prove documentali; differenti istruttorie potrebbero, tuttavia, condurre a un risultato differente.
Il Decreto è entrato in vigore il 24 gennaio 2025, mentre la piena operatività è prevista entro il 9 maggio 2025. Il termine di entrata in funzione del nuovo sistema sarà il 9 ottobre 2025.

Le polizza integrative scolastiche

Di norma, le migliori polizze operanti nel mercato assicurativo scolastico, già prevedevano la possibilità di ricorso all’arbitrato alternativo al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria.
L’arbitrato proposto dal Decreto può rappresentare un ulteriore modo per risolvere le controversie in modo più rapido e meno formale, rispetto a un processo giudiziario.

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Esposizione all’amianto: scuola colpevole

Il tribunale di Trieste ha condannato il Ministero dell’Istruzione a risarcire la famiglia di un collaboratore scolastico morto nel 2016 per mesotelioma pleurico. Lo riporta un articolo de “Il Meridiano di Trieste e Gorizia “.

Il fatto

Gli avvenimenti hanno inizio alla fine degli anni sessanta del secolo scorso, quando a Trieste, fu costruito l’Istituto Tecnico “Volta”. Scuola considerata un gioiello di progresso, con aule spaziose, molti laboratori e una capiente officina meccanica. Quest’ultima, come il resto della struttura, era stata rivestita con cemento e vernici contenenti amianto per rendere i locali ignifughi, come si usava all’epoca.
Quando soffitti e muri hanno iniziato presto a sgretolarsi, rilasciavano nell’aria una polvere sottile e invisibile, carica di pericolose fibre di asbesto. È qui che l’allora aiutante tecnico dell’Istituto operava, tra il 1972 e il 1977, esposto all’amianto durante varie mansioni operative.
«Il tecnico – si legge in una nota dell’Avvocato di parte – aveva lavorato per 15 anni all’interno dei laboratori e nell’officina meccanica dell’Istituto. L’attività includeva anche la rimozione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi, spesso senza adeguate protezioni». Le prime bonifiche arrivarono solo negli anni ’80.
La diagnosi della malattia dell’operatore scolastico, invece, risale al 2014. Il decesso è avvenuto meno di due anni dopo, quando il collaboratore aveva 77 anni.
La sentenza della Corte d’Appello di Trieste ha condannato il Ministero dell’Istruzione a risarcire con 600mila euro la famiglia dell’ex tecnico esposto all’amianto a scuola.
La sentenza d’appello, ha ribaltato il giudizio di primo grado, riconoscendo il nesso tra la morte dell’uomo e l’esposizione all’amianto a scuola.

L’amianto e le malattie polmonari

I primi studi sulla correlazione tra amianto e malattie polmonari risalgono alla fine dell’800.
Negli anni ’20 del XX secolo, fu coniato il termine asbestosi per descrivere una malattia polmonare causata dall’inalazione di fibre di amianto.
Tra il 1955 e il 1960, venne dimostrata la relazione tra l’esposizione all’amianto e il mesotelioma pleurico, un cancro che colpisce le membrane che rivestono il torace.
Solo agli inizi degli anni ’70 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) pubblicò una monografia che evidenziava la relazione tra l’amianto e il mesotelioma pleurico.
In Italia, l’utilizzo e la produzione di manufatti contenenti amianto sono stati vietati nel 1992 con la Legge 27 marzo 1992, n. 257.
Uno dei problemi più rilevanti delle patologie asbesto-correlate sono i tempi lunghi, anche 30/40 anni, con cui si manifestano. Questo aspetto spesso rende difficoltosa non solo l’origine della patologia, ma anche l’attribuzione delle eventuali responsabilità.

L’amianto negli edifici scolastici

Secondo l’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), il fenomeno non è circoscritto. «Nell’ultimo rapporto RENAM dell’INAIL, – afferma il suo Presidente – sono 158 i casi di mesotelioma rilevati tra personale scolastico in Italia. Una cifra che alimenta un allarme sanitario».
Secondo una stima del 2023, oltre 350.000 studenti e circa 50.000 tra docenti e personale, potrebbero essere stati esposti all’amianto nelle scuole italiane. Dal 2012 sono state censite circa 4.800 scuole contaminate da amianto, di queste, circa 2.500 sono state bonificate. Il dato rappresenta circa il 4,3% del patrimonio scolastico nazionale. L’amianto non è presente solo nei tetti e nelle coperture ma può trovarsi anche negli impianti elettrici e nelle pavimentazioni in linoleum.
Fino al 2021 si sono registrati circa 500 decessi legati a malattie causate dall’amianto. Tra questi, oltre 130 erano casi di mesotelioma.

Il profilo assicurativo

Il tema amianto coinvolge un’elevata quantità di aspetti: dalle patologie alla giurisprudenza, dalla sicurezza sul lavoro all’assicurazione.
In caso di danno potranno essere individuate diverse responsabilità, tra queste quelle del proprietario dell’immobile, del costruttore e del datore di lavoro.
L’Art. 2087 del codice civile stabilisce l’obbligo per l’imprenditore di adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure necessarie per garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori.
A fronte di un danno da amianto, la copertura assicurativa varia a seconda della situazione. In generale, l’INAIL risarcisce i danni biologici, ma il datore di lavoro è responsabile di eventuali danni aggiuntivi, come il danno differenziale. Il danno differenziale, è l’importo che supera la rendita INAIL e risarcisce altri danni come quello esistenziale. Inoltre, in caso di decesso, i familiari della vittima possono avere diritto al risarcimento anche dei danni subiti personalmente.
A tal fine, la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede l’istituzione, presso l’INAIL, di un Fondo Vittime Amianto. Il fondo eroga una prestazione economica aggiuntiva alla rendita, ma, come dimostra il caso in questione, neanche questo dispositivo impedisce la rivalsa nei confronti del datore di lavoro.
L’ammontare medio dei risarcimenti riconosciuti per le patologie collegate all’amianto si è innalzato continuamente. Studi di importanti Agenzie di consulenza internazionale evidenziano come i risarcimenti erogati hanno provocato, tra il 1992 e il 2010, la bancarotta di oltre una novantina di Compagnie di assicurazione.
Per questo motivo, le assicurazioni private, soprattutto nel corso degli ultimi vent’anni, hanno escluso dalle polizze qualsiasi danno, spesa o costo direttamente o indirettamente derivante da o connesso ad amianto/asbesto. In alcuni casi è possibile ottenere il risarcimento per i costi di bonifica e bonifica ambientale per danni conseguenti ad inquinamento da amianto a seguito d’incendio, esplosione ed eventi naturali, ma questo dipende dalla natura della copertura assicurativa e dalla specificità del sinistro.
Anche le polizze scolastiche integrative non prevedono garanzie per questo tipo di evento. I danni da esposizione all’amianto non sono risarcibili né indennizzabili nei rami Infortuni, Responsabilità Civile o Assistenza.

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Autobus in fiamme, salvi gli studenti

Un autobus di linea ha preso fuoco nel centro di una frazione di un comune emiliano. A bordo anche venticinque studenti delle scuole superiori della zona. Lo riporta un articolo de “la Gazzetta di Parma”.

Il fatto

Un autobus di linea è stato distrutto da un incendio scoppiato sabato 24 maggio intorno alle 7:30, lungo la strada provinciale 39. Il veicolo pubblico extraurbano, che aveva come capolinea il polo scolastico “Silvio D’Arzo” di Montecchio Emilia stava portando gli studenti a scuola.
Il conducente, osservando lo specchietto retrovisore, ha notato del fumo uscire dal vano motore e ha deciso di fermarsi immediatamente per verificare il problema.
Con calma e rapidità, ha fatto scendere ordinatamente tutti i passeggeri, portandoli a distanza di sicurezza prima che le fiamme aumentassero.
Una volta messi in salvo gli studenti, l’autista ha contattato i vigili del fuoco e la centrale operativa dell’azienda di trasporto pubblico.
Dal veicolo in fiamme si è alzata una densa colonna di fumo nero, acre e visibile da lontano, alimentata dall’intenso calore sviluppato rapidamente.
Carabinieri e Vigili del fuoco, arrivati in pochi minuti, hanno fatto spostare tutti gli automezzi posteggiati nelle vicinanze per evitare ulteriori danni. Nulla da fare invece per l’autobus completamente avvolto dalle fiamme.
Gli inquirenti stanno indagando sulle cause del guasto per chiarire l’origine dell’incendio.
Il mezzo, un Mercedes a gasolio, a detta della società di trasporto, era regolarmente revisionato e sottoposto a manutenzione come previsto dalla normativa.
Tra le ipotesi più accreditate: un guasto alla turbina del motore o un problema elettrico interno.

La responsabilità

Le responsabilità in caso di incendio di un autobus possono essere attribuite a soggetti diversi, in base alle circostanze e alle cause dell’evento. In linea generale alla compagnia di trasporto, al conducente, al proprietario del veicolo o al fornitore di servizi di manutenzione.
Nel caso di mancata, carente o inadeguata manutenzione, la responsabilità potrebbe essere attribuita sia al manutentore che alla compagnia di trasporto. Quest’ultima dovrà dimostrare infatti di aver adottato le misure necessarie per garantire la sicurezza del mezzo.
In alcuni casi, la responsabilità potrebbe essere attribuita anche a terzi, se l’incendio è di origine dolosa, appiccato da qualcuno.
In ognuno di questi casi, il responsabile è tenuto a risarcire i danni causati, sia al proprietario che, eventualmente, ai passeggeri coinvolti.

Il profilo assicurativo

Se un incidente è provocato da una scarsa manutenzione la società di trasporto può essere tenuta al risarcimento. Il concessionario ha infatti l’obbligo di provvedere alla manutenzione e a prevenire qualsiasi situazione di pericolo. Per ottenere il risarcimento il danneggiato tuttavia, dovrà dimostrare come la cattiva manutenzione abbia causato l’incidente e la scarsa diligenza del gestore del servizio.
Il risarcimento dei danni causati a terzi (es.: passeggeri, veicoli, edifici) rientra nella garanzia di responsabilità civile dell’assicurazione dell’autobus.
A sua volta il gestore può essere esonerato dalla responsabilità se può dimostrare che l’incidente è stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile, come un caso fortuito.
Anche la polizza integrativa della scuola potrà risarcire l’eventuale danno agli studenti trasportati, in virtù della garanzia che prevede l’infortunio in itinere. In questo caso tuttavia resta il diritto dell’assicuratore di agire in rivalsa del responsabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche in caso di incidenti stradali, contattaci qui.