abint Nessun commento

Regolamento Scolastico e libertà personale

È diventato virale un contenuto sui social, in cui una ragazza che ha mostrato di aver ricevuto una nota nell’Istituto scolastico che sta frequentando. Il motivo riguarderebbe le sue unghie troppo lunghe che, sembra violino il regolamento scolastico circa il look da tenere durante le lezioni di educazione fisica. Da qui il dibattito, anche e soprattutto sulla pagina Instagram del portale Webboh.
La studentessa, che lavorerebbe nell’ambito della nail art, afferma di dover portare unghie così lunghe poiché sta frequentando dei corsi per imparare il mestiere. «La prof – ha scritto la ragazza – dovrebbe rispettare il fatto che, per determinati corsi, le devo fare per forza».
In molti si sono schierati dalla parte del docente, alla luce del regolamento, altri hanno invece commentato che si tratti di una violazione della libertà personale.

Il regolamento di Istituto

Sembra che la questione non sia la prima volta che si pone nella scuola. Tempo fa s’era aperto un analogo dibattito sulla presa di posizione della Dirigente di un liceo di Pozzuoli. La Preside decise di mettere l’insufficienza in Educazione Fisica alle alunne con le unghie troppo lunghe. In risposta alla polemica scaturita, la Dirigente aveva replicato sui social: «Ovviamente non espletare le attività motorie comporta una valutazione negativa. La disposizione, già presente nel regolamento d’istituto, è volta esclusivamente alla sicurezza e alla tutela delle studentesse e degli studenti in quanto si sono verificati già casi di infortuni, a causa di unghie lunghe, braccialetti, pendenti etc.».

Il contratto di protezione

La sicurezza degli alunni è un tema articolato che include vari aspetti volti a garantire l’incolumità di tutti coloro che operano nella scuola.
Il contratto di protezione, legato all’iscrizione a scuola, richiede protocolli e procedure per assicurare la sicurezza degli studenti durante tutte le attività scolastiche.
Oltre alla responsabilità dettata dall’Art. 2048 del Codice Civile, è onere della scuola assicurare adeguate condizioni di salute e sicurezza sia agli studenti che al personale.
La sicurezza nelle scuole infatti è anche uno degli obiettivi centrali della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, all’Art. 3, comma 1, prevede che la norma: «si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio». Le scuole sono a tutti gli effetti luoghi di lavoro dove operano, oltre al personale anche gli studenti. Questi ultimi, secondo la normativa, sono equiparati ai lavoratori a tutti gli effetti.
L’Istituto dovrà, quindi, adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire il verificarsi del danno secondo criteri di normalità. Questo aspetto riguarderà pertanto anche il look, l’abbigliamento e la toilette di tutti coloro che compongono la popolazione scolastica.
In caso di danno o infortunio, l’alunno, o la sua famiglia, sono tenuti solamente a dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto. Al contrario, all’Amministrazione scolastica spetterà dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né all’Istituto né al suo personale. La scuola dovrà quindi provare, di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno oltre all’imprevedibilità e/o superabilità della causa. I regolamenti di Istituto quindi, lungi dal voler violare la libertà personale del singolo, tendono a tutelare proprio quest’aspetto.

Il profilo assicurativo

Nel merito delle coperture assicurative, le polizze integrative stipulate dalla scuola, di norma oltre all’infortunio, prevedono il ramo di Responsabilità Civile.
Ogni evento è un caso a se stante che prevede una accurata analisi delle dinamiche specifiche. Queste serviranno per capire, oltre alla dinamica, ma anche per definire le responsabilità dei soggetti coinvolti, non ultimo l’eventuale responsabilità della famiglia nel processo educativo.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Cade un lampione: studente ferito

Un sinistro grave ha coinvolto uno studente 17enne di un Istituto Superiore a Castellamare di Stabia, al rientro a casa, dopo le lezioni. Lo riporta un articolo de “il Mattino”.

Il fatto

Lo studente di un Istituto tecnico, stava rientrando alla propria abitazione in sella al suo scooter. Durante il tragitto, è stato colpito dalla plafoniera di un lampione stradale, nei pressi di un sottopasso della zona.
I sanitari del 118 giunti sul posto, valutata la gravità della situazione, hanno disposto il trasferimento urgente del ragazzo in ospedale in codice rosso. Il giovane è stato ricoverato in prognosi riservata.
Secondo le prime ricostruzioni, la plafoniera del lampione si sarebbe staccata a causa delle forti raffiche di vento che imperversavano nella zona. Tuttavia non e escluso che lo scooter potrebbe aver urtato il palo, provocando la caduta della plafoniera sulla carreggiata.
La polizia municipale è intervenuta per ricostruire la dinamica dell’incidente per accertare con precisione le eventuali responsabilità di quanto accaduto.
Le indagini si concentrano soprattutto sulle condizioni dei lampioni per verificare eventuali problemi strutturali o mancanza di manutenzione.
I cittadini, da tempo, denunciano lo stato di degrado e la scarsa manutenzione dell’infrastruttura pubblica. «Non è la prima volta che si verificano episodi simili – ha dichiarato un residente della zona – da anni segnaliamo problemi con i lampioni».

Le responsabilità

Al momento, è impossibile fare una valutazione precisa delle eventuali responsabilità. Da un lato, l’Ente locale, è proprietario o custode del lampione e, in questo caso, potrebbe essere ritenuto direttamente responsabile del danno provocato. Secondo l’Art. 2051 del Codice Civile, infatti, il custode del bene è ritenuto responsabile dei danni causati a terzi. La responsabilità potrebbe venir meno solo qualora riesca a provare che l’evento sia stato causato da una circostanza imprevedibile e inevitabile. La mancata o insufficiente manutenzione degli impianti di illuminazione stradale non può essere tuttavia considerata un evento imprevedibile. Qualora invece il sinistro sia stato causato dall’urto dello scooter contro il lampione potremmo trovarci di fronte ad un concorso di colpa. Soltanto la perizia della dinamica dell’evento sarà in grado di stabilire l’eventuale grado di ripartizione delle responsabilità.

Il profilo assicurativo

Premesso che gli alunni in itinere non sono mai tutelati dall’assicurazione obbligatoria prestata dall’INAIL l’onere del risarcimento spetterà in prima battuta sul responsabile del danno.
Qualora quindi venisse accertata la responsabilità dell’Ente locale nell’evento sarà quest’ultimo a dover risarcire, in toto o in parte, la vittima dell’incidente.
Mano precisa è l’operatività delle polizze scolastiche integrative.
Con alcune polizze, qualora venisse accertata la responsabilità del proprietario o del custode del lampione, l’assicuratore potrebbe escludere il risarcimento all’alunno. In altri casi, qualora l’alunno fosse ritenuto responsabile per infrazione al Codice della strada, l’assicuratore potrebbe prevedere una riduzione dell’indennizzo dovuto.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti per i danni in itinere delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

abint Nessun commento

Napoli, calcio e scuola insieme

Il nostro Istituto ha deciso di partecipare al progetto, avviato in collaborazione tra la Società Sportiva Calcio Napoli e l’URS Campania, denominato: “Scuole allo Stadio”. Partecipando al progetto, gli studenti, non solo visiteranno lo Stadio Diego Armando Maradona ma potranno assistere a una partita di calcio del Napoli. La polizza integrativa stipulata dall’Istituto tutela gli alunni e i docenti accompagnatori anche in questo tipo di attività?

Il legame tra il gioco del calcio e la scuola dura da quasi 50 anni. Il calcio, nei programmi sportivi previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione, venne inserito per la prima volta nel 1976.
In virtù della sua diffusione, il calcio è un grande strumento d’aggregazione tra gli studenti. Inoltre, proprio in virtù, del lavoro di gruppo è in grado di trasmettere messaggi importanti come l’integrazione, l’inclusione, la socializzazione e l’educazione alla convivenza.
Non a caso negli ultimi anni, svariate squadre di calcio professionistiche hanno avviato tour nelle scuole. L’obiettivo è educare i giovani a comportamenti corretti verso avversari e istituzioni, favorendo uno sviluppo psico-fisico equilibrato e contrastando ogni forma di violenza nello sport.

Il progetto “Scuole allo Stadio”

Regione Campania attraverso il progetto “Scuola Viva” s’è posta l’obiettivo di dare continuità all’implementazione di percorsi di rafforzamento dell’offerta scolastica e delle reti permanenti.
Tra i percorsi previsti, è inserito anche “Scuole allo stadio“. Il progetto, interamente finanziato con fondi regionali, è sviluppato e promosso anche in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.
L’iniziativa tende a evidenziare lo sport come strumento di socializzazione e educazione alla convivenza, avvicinando gli studenti a uno degli sport più popolari e seguiti.
Partecipando al progetto, gli studenti delle scuole campane, di ogni ordine e grado, visiteranno lo Stadio “Diego Armando Maradona” per assistere alle partite del Napoli.
Agli studenti partecipanti all’attività sarà destinato un settore specifico dello stadio.
È previsto un numero massimo di alunni e docenti accompagnatori per gara, nel rispetto del regolamento e del codice di comportamento previsto dal progetto.

Il profilo assicurativo

Tutte le attività scolastiche comprese quelle extrascolastiche, di norma, sono ricomprese in tutti i rami nelle polizze integrative.
La tutela assicurativa è operante sia all’interno che all’esterno della scuola, senza limiti di calendario e/o di orario. Le attività dovranno comunque essere realizzate dalla scuola compatibilmente e/o in conformità alla vigente normativa scolastica ed essere previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.).
L’assicurazione è operante anche qualora, come nel caso in questione, venga realizzata in collaborazione con soggetti esterni. In questo caso è d’obbligo la stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti, previa delibera degli Organi Scolastici competenti.

Se desideri maggiori informazioni sulle tutele assicurative nelle attività extrascolastiche, contattaci qui.

abint Nessun commento

Albero travolge scuolabus in Toscana

In un comune della Toscana un albero ha travolto uno scuolabus: lo riporta un articolo de “il Corriere Fiorentino”.

Il fatto

Lunedì 13 gennaio, alle 8:20, in località Salceto a Rignano sull’Arno (FI), uno scuolabus è stato travolto da un albero caduto lungo la strada comunale.
L’incidente è avvenuto pochi minuti prima dell’ingresso a scuola. Il mezzo trasportava otto alunni tra i due e i dieci anni, l’autista e un’accompagnatrice, diretti verso l’istituto scolastico.
Il crollo dell’albero è stato probabilmente causato dal forte vento. Nella zona era stato diramato un codice giallo per il forte vento, con previsioni di raffiche fino a 100-120km/h.
Il tronco ha colpito il parabrezza anteriore del mezzo, causando gravi danni ma, fortunatamente, non particolari lesioni ai passeggeri.
I soccorsi, intervenuti tempestivamente, hanno trasportato i feriti in ospedale. Fonti mediche, tuttavia, confermano che nessuno versa in condizioni gravi.
Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza la zona, ancora soggetta a forte vento.
Il sindaco di Rignano, intervenuto sul posto, esprimendo solidarietà ai coinvolti, ha promesso verifiche sul patrimonio arboreo per evitare simili episodi in futuro.

La responsabilità

Ad oggi, fenomeni atmosferici violenti, come vento forte o piogge intense, sono sempre più frequenti e potrebbero causare danni significativi. Immagini di alberi caduti sulle auto sono sempre più comuni e il rischio di subire un evento che coinvolge oggetti e persone è reale.
Gli alberi possono cadere su un’auto per svariati motivi, oltre agli eventi atmosferici, la caduta potrebbe essere provocata dalla scarsa manutenzione delle piante stesse.
In questo caso, il proprietario o custode dell’albero può essere ritenuto direttamente responsabile del danno provocato. Secondo l’Art. 2051 del Codice Civile, infatti, il custode è responsabile salvo dimostrazione di un caso fortuito, ovvero qualora un evento fosse imprevedibile e incontrollabile.
Se il veicolo è stato danneggiato su una strada pubblica, la responsabilità ricade sul Comune o sull’Ente gestore in base alla tipologia di strada.
Per incidenti in aree private, il proprietario del terreno è ritenuto responsabile dei danni causati agli oggetti o alle persone coinvolte.

Il profilo assicurativo

In caso di eventi come quello in oggetto, il danno al veicolo potrebbe essere particolarmente oneroso. Sarebbe quindi opportuno che il proprietario del mezzo prendesse in considerazione la stipula di una specifica polizza assicurativa per gli eventi atmosferici. Nel caso di evento fortuito, la polizza indennizzerebbe il danno evitando eventuali lungaggini di carattere legale dovute all’accertamento delle responsabilità, per ottenere il risarcimento.
I danni subiti dal passeggero trasportato in occasione del sinistro sono sempre a carico del trasportatore.
Per legge, infatti, la RC auto copre anche i passeggeri e l’assicurazione non può negare il risarcimento se il trasportato ha subito un danno fisico. Nel caso di accertata responsabilità di terzi per mancata manutenzione, l’assicuratore del veicolo potrà successivamente rivalersi sul proprietario o custode, pubblico o privato, dell’albero.
Meno definita è l’operatività delle polizze scolastiche integrative.
Occorre, infatti, premettere che il servizio di scuolabus non è un’attività gestita direttamente dalla scuola. L’assicuratore, quindi, potrebbe escludere il risarcimento all’alunno trasportato qualora il danno fosse causato direttamente o indirettamente per responsabilità di terzi.
Le migliori soluzioni presenti sul mercato garantiscono il pagamento delle spese mediche salvo l’azione di rivalsa nei confronti del soggetto pubblico o privato che ha causato il danno.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti per i danni in itinere delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

abint Nessun commento

Denuncia di infortunio INAIL: obblighi e tempistiche

Al nostro Istituto scolastico, è pervenuta via PEC una richiesta da parte dell’INAIL di produrre, entro 48 ore, denuncia in relazione a un infortunio occorso in palestra, a un nostro alunno alcuni mesi fa. Da una tempestiva ricognizione risulta che, alla data dell’evento, non è stata presentata alcuna segnalazione di infortunio da parte del docente incaricato della vigilanza. Inoltre, contestualmente alla comunicazione intercorsa con la famiglia è emerso come quest’ultima non ricordi il fatto. Infine, nel certificato medico inoltratoci in allegato dall’INAIL, all’alunno sono stati prescritti tre giorni di prognosi, tuttavia da un riscontro effettuato sul registro di classe non sono emerse assenze nel periodo immediatamente successivo all’infortunio. Come dobbiamo procedere in questo caso?
La polizza integrativa prevede il pagamento dell’eventuale sanzione?

L’evento, così come descritto, per quanto insolito, non è particolarmente inconsueto.
Con l’accesso al Pronto Soccorso, il personale medico e sanitario pone delle domande all’infortunato anche in relazione all’ambito di accadimento e alla dinamica dei fatti.
Il verbale e le certificazioni mediche rilasciate dei medici operanti nel presidio del Pronto Soccorso rivestono la natura di atti pubblici. In quanto tali, fino a querela di falso, ai sensi dell’Art. 2700 del Codice Civile, riportano le dichiarazioni rilasciate dalle parti.
Nel caso quindi, lo studente infortunato, affermi di essersi infortunato nel corso dell’attività scolastica tutelata dall’assicurazione obbligatoria, il Pronto Soccorso ha inviato comunicazione all’INAIL. L’INAIL a sua volta resta in attesa della denuncia di infortunio da parte del Dirigente Scolastico in qualità di datore di lavoro.

La denuncia di infortunio all’INAIL

L’art. 53, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 T.U. dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, definisce le modalità di presentazione della denuncia.
La denuncia di infortunio va presentata entro due giorni (48 ore) da quando il datore di lavoro ne è stato informato. Nella denuncia dovranno quindi essere riportati i riferimenti al certificato medico trasmesso telematicamente all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria competente.
La denuncia dovrà inoltre indicare la data di rilascio del certificato e i giorni di prognosi prescritti.

Mancata comunicazione dell’infortunato

La mancata presentazione della certificazione medica, da pare dell’alunno infortunato o della sua famiglia, non esonera il Dirigente scolastico, dall’inoltro della denuncia.
Nei casi di mancata denuncia l’INAIL trasmette al Dirigente scolastico un formale sollecito, imponendo 48 ore per ottemperarvi. In questi casi, l’Amministrazione scolastica dovrà comunque giustificare i motivi per cui la denuncia non è stata inoltrata nei termini previsti.
La mancata denuncia, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa prevista, ai sensi della circolare INAIL n. 24 del 9 settembre 2021.
Nel caso dei dipendenti, corpo docente e non docente, la comunicazione di infortunio, indipendentemente dalla prognosi, va inoltrata al datore di lavoro, di norma, entro 5 giorni, unitamente al certificato medico.
Per gli studenti, la norma non prevede una scadenza perentoria, tuttavia sarebbe opportuno che il regolamento di Istituto prevedesse una tempistica analoga. Questo al fine di evitare, oltre alla possibile sanzione, anche l’aggravamento della gestione amministrativa.

La polizza scolastica integrativa

Le sanzioni pecuniarie, penali o amministrative, sono previste dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo. Le sanzioni hanno carattere punitivoafflittivo oltre che dissuasivo, ai sensi degli Artt.  24 e 26 del Codice Penale.
Il risarcimento della sanzione da parte dell’assicuratore, annullerebbe il carattere punitivo e dissuasivo. Per questo motivo, all’Assicuratore, viene impedito il risarcimento della sanzione. Quest’aspetto, è precisamente richiamato in tutte le polizze assicurative, anche in quelli scolastiche integrative.
Tuttavia la polizza, nella sezione di Tutela Legale prevede la possibilità del pagamento del legale per l’eventuale ricorso nei confronti della sanzione.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche, nel ramo di tutela legale, contattaci qui.

abint Nessun commento

Crolla balcone, muore un insegnante

E’ morto all’ospedale di Ferrara l’insegnante di 43 anni era precipitato dopo il crollo del balcone di una villa storica, in occasione di una gita scolastica. Lo riporta un articolo de “la Repubblica”.

Il fatto

L’insegnante di sostegno di 43 anni, il 9 dicembre, durante una gita scolastica, è precipitato dal balcone di una dimora storica a Ro, nel Ferrarese. Il professore stava accompagnando due classi, una quinta elementare e una seconda media, nella visita all’edificio storico.
Il cedimento s’è verificato all’improvviso mentre il docente si trovava sulla struttura in compagnia di una guida turistica 68enne del posto.
L’insegnate e la guida sono precipitati da un’altezza di cinque metri, finendo a terra insieme ai calcinacci.
I soccorsi, giunti sul posto, avevano trasportato entrambi al pronto soccorso in codice rosso. Nonostante le fratture riportate nella caduta, nessuno dei due sembrava essere in pericolo di vita.
Nei giorni successivi tuttavia le condizioni dell’insegnante s’erano aggravate: febbre alta e un’infezione, probabilmente causata dalle schegge e dai calcinacci, avevano complicato il quadro clinico. L’allergia del docente a diversi antibiotici, aveva ulteriormente limitato le possibilità di cura. L’insegnante è deceduto il 18 dicembre mentre la guida ora è fuori pericolo di vita.

La responsabilità

Secondo quanto riporta la stampa ci sarebbe già un iscritto nel registro degli indagati. Si tratterebbe del proprietario dell’immobile settecentesco, che dovrà rispondere di lesioni e omicidio colposi.
Contestualmente, la Procura di Ferrara ha incaricato un consulente tecnico per poter determinare con certezza le cause del crollo. Il perito dovrà verificare quale fosse lo stato di conservazione della villa al momento dell’incidente. La Procura ha anche disposto l’autopsia per far luce sulle cause del decesso.

Il profilo assicurativo

La morte del lavoratore per infortunio sul lavoro consente ai prossimi congiunti (primariamente coniuge e figli) di richiedere un indennizzo, ovvero una rendita vitalizia, all’INAIL. Questo aspetto è normato dall’Art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Qualora venisse provata la responsabilità del terzo nell’evento l’INAIL agisce in surroga. Vale a dire che l’INAIL stessa, provvederà a chiedere al responsabile dell’infortunio sul lavoro, la restituzione dell’indennizzo pagato ai superstiti della vittima.
Anche la polizza integrativa, qualora il docente risulti in regola con il pagamento del premio erogherà l’indennizzo ai sensi, e con il massimale previsto, dalle condizioni contrattuali.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi in caso di morte durante le attività scolastiche, contattaci qui.

abint Nessun commento

Studente si lancia dalle scale

Il rimprovero dell’insegnante per l’uso dello smartphone in classe ha scatenato una reazione estrema: un salto da una rampa di scale alta tre metri. Lo riporta un articolo del “Messaggero Veneto”.

Il fatto

L’episodio si è verificato in una scuola media della Bassa friulana il 10 gennaio scorso intorno alle 13:00.
Lo studente, rimproverato da un insegnante per aver usato lo smartphone, s’è precipitato verso le scale e, scavalcando il corrimano, si è lanciato nel vuoto.
L’impatto è avvenuto sul prato bagnato dalla pioggia, che fortunatamente ha attutito la caduta sulle ginocchia.
Presenti in Istituto, anche la madre dell’alunno oltre al personale scolastico, sono stati immediatamente prestati i primi soccorsi. Il ragazzo era vigile ma non riusciva ad alzarsi.
Intervenuto l’elisoccorso, lo studente è stato subito trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, per i necessari accertamenti medici.
Sul luogo dell’incidente è anche intervenuta la polizia locale per condurre i rilievi e chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Con il passare delle ore, le condizioni del ragazzo sono migliorate, permettendo di far rientrare l’allarme e tranquillizzare sia la scuola che i genitori.

La norma

Il divieto dell’utilizzo dei telefoni cellulari negli Istituti comprensivi fa seguito alla Circolare dell’11 luglio scorso emanata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La circolare segue l’invito del ministro Giuseppe Valditara, che nel febbraio 2024 aveva sconsigliato l’uso dello smartphone, anche per scopi didattici, nelle scuole primarie.
La comunicazione aveva suscitato qualche più di qualche perplessità proprio dal presidente regionale friulano dell’Associazione nazionale presidi (ANP), Luca Gervasutti. «La circolare – a parere del Presidente regionale –  non tiene conto dell’autonomia delle scuole, né delle sue potenziali finalità inclusive. Questo strumento può interagire con le dotazioni digitali che le istituzioni scolastiche hanno acquistato spendendo oltre 2 milioni di euro previsti dal piano Scuola 4.0».

La responsabilità

L’episodio, così come accaduto, potrebbe anche sollevare qualche dubbio circa il profilo di responsabilità.
Ai sensi dell’Art. 2047 del Codice Civile, in caso di danno cagionato da persona incapace: «il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza». La responsabilità diretta dell’Istituto, potrebbe tuttavia non sussistere qualora la scuola: «provi di non aver potuto impedire il fatto».
Nella vicenda, parallelamente all’eventuale responsabilità della scuola, potrebbe palesarsi anche la responsabilità della famiglia che non ha vigilato sull’introduzione del dispositivo vietato.

Il profilo assicurativo

Il fatto potrebbe racchiudere qualche controversia dal punto di vista assicurativo.
Qualora il danno infatti sia conseguenza diretta di un’azione deliberata, l’assicuratore potrebbe non risarcirlo, fermo restando l’eventuale profilo di responsabilità dell’Istituto e della famiglia.
A questa norma generale attiene sia l’assicurazione obbligatoria prestata dell’INAIL che quella integrativa prestata dalle polizze private.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

abint Nessun commento

Aggressione a scuola: capacità di intendere e volere

Ennesimo caso di violenza in una scuola. Un alunno 14enne che frequenta un Istituto comprensivo del siracusano, rimproverato, aggredisce la Dirigente Scolastica e la manda in ospedale. Lo riporta un articolo de “la Sicilia”.

Il fatto

L’episodio si è verificato in un istituto comprensivo di Noto, in provincia di Siracusa.
Secondo le prime ricostruzioni tutto è iniziato durante le ultime ore di lezione. Il ragazzo avrebbe più volte interrotto la lezione con comportamenti sempre più molesti, arrivando persino a lanciare una sedia.
Nel tentativo di placare la situazione, il docente ha inviato l’alunno nell’ufficio della preside. Sembra tuttavia, che in quell’occasione, la situazione sia degenerata. Dopo aver sentito la preside dire che lo avrebbe sospeso: prima l’ha spinta a terra e poi l’ha trascinata per i capelli. Solo l’intervento del personale scolastico e degli altri docenti ha permesso di allontanare il ragazzo e di chiamare i soccorsi per la Dirigente. La donna è stata trasportata in ospedale con un’ambulanza, ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Medicata al pronto soccorso, le sono stati riscontrati un trauma cranico, uno cervicale e una spalla lussata. La Dirigente ha comunque segnalato l’accaduto ai carabinieri che hanno avviato un’indagine, raccogliendo testimonianze di insegnanti e personale scolastico presenti al momento dell’aggressione.
L’alunno, già noto per problematiche comportamentali, risulta seguito dai servizi sociali del Comune di Noto.

La responsabilità

Per inquadrare al meglio la questione della responsabilità in questo caso e in casi analoghi, occorre tenere in considerazione una pluralità di aspetti.
Innanzi tutto la capacità di intendere e di volere, che comprende due elementi. Intendere è l’abilità di comprendere il significato delle proprie azioni e il loro valore sociale nel contesto in cui avvengono. Volere è l’attitudine di controllare stimoli e impulsi, esercitando un’efficace autodisciplina nelle proprie azioni.
Il concetto di capacità di intendere e di volere è necessariamente comprensivo di entrambe le capacità ed è riconosciuto da una perizia medica.
Un ulteriore aspetto è quello relativo all’età del minore.
Per chi ha meno di quattordici anni vi è una presunzione assoluta di incapacità a intendere e volere. La capacità di intendere e di volere infatti, viene ipotizzata solo dopo il compimento del quattordicesimo anno di età. Chi ha un’età compresa tra quattordici e diciotto anni, è giudicato imputabile ma, in questo caso, sarà il giudice a valutare caso per caso.
Tanto premesso, ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile: «Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere».
Anche dal punti di vista penale, ai sensi dell’Art. 85 del Codice Penale: «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere».
L’alunno con problematiche comportamentali certificate potrebbe quindi rientrare a tutti gli effetti in quest’area.
Il rapporto contrattuale che s’instaura tra la famiglia e la scuola all’atto dell’iscrizione, obbliga l’Istituto scolastico a prevedere e prevenire il possibile rischio. La mancanza di intendere e volere infatti non limita la responsabilità del soggetto che, per legge, è tenuto alla vigilanza.

Il profilo assicurativo

La sottoscrizione della polizza integrativa da parte del personale scolastico, in casi come quello in questione, è particolarmente raccomandabile.
L’aggressione commessa da una persona incapace di intendere e volere potrebbe pregiudicare sia il risarcimento per Responsabilità Civile che escludere il rimborso delle spese mediche.
L’adesione alla polizza integrativa consente al dipendente infortunato il ristorno di tutte le spese sostenute oltre all’indennizzo, in caso di invalidità, fin dal primo punto.
La polizza integrativa inoltre, in caso di Responsabilità Civile, tutela l’Istituto dall’obbligo di risarcimento diretto del danno provocato.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per gli alunni con disabilità fisica o psichica, contattaci qui.

abint Nessun commento

Viaggi d’istruzione: nuova proroga, costi e assicurazioni

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha esteso di sei mesi il termine per consentire alle scuole di qualificarsi secondo le nuove norme del Codice Appalti.

La Qualificazione delle Stazioni Appaltanti

Ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, tutte le Amministrazioni Pubbliche, per acquisire contratti di importo superiore ai 140.000 euro, devono possedere la necessaria qualifica.
Il processo per le stazioni appaltati è indicato agli Artt. 62 e 63 e dell’Allegato II.4 del Codice dei Contratti Pubblici. L’ANAC, sul proprio sito ha pubblicato una sezione specifica relativa a quest’aspetto.
A oggi, gli Istituti Scolastici qualificati dovrebbero essere qualche decina su tutto il territorio nazionale, tuttavia non è reperibile un dato ufficiale in questo senso.

La nota ANAC

Per affrontare questa situazione, già nello scorso mese di marzo l’ANAC aveva concesso una proroga per una serie di servizi tra cui i viaggi. I termini del provvedimento scadevano il 30 settembre 2024.
Dopo le proteste sollevate associazioni dei presidi, alla fine dello scorso novembre, il Ministero dell’Istruzione, effettuava una nuova richiesta di proroga. Questa, a differenza della precedete, si concentra esclusivamente all’esecuzione dei viaggi di istruzione, stage e scambi culturali.
La deroga, è stata formalizzata dalla Nota ANAC del 9 dicembre 2024, e scadrà il 31 maggio 2025.
La disapplicazione temporanea della norma permetterà agli Istituti scolastici di gestire gli affidamenti, unicamente relativi ai viaggi d’istruzione, sopra la soglia dei 140.000 euro.
L’ANAC, nella nota, invita il Ministero dell’Istruzione a individuare, in tempo utile, soluzioni volte a soddisfare il fabbisogno degli Istituti scolastici nell’affidamento di detti servizi.
Il Ministero, a sua volta sta valutando di delegare il ruolo agli Uffici Scolastici Regionali. Soluzione non semplicissima alla luce delle competenze necessarie e della carenza di risorse.

Incremento dei costi

La possibilità di superare la soglia prevista dal Codice è in diretta relazione con l’incremento dei costi dei viaggi, ma soprattutto degli scambi culturali.
L’inflazione, il caro energia e le tensioni internazionali hanno fatto lievitare i costi dei viaggi scolastici di circa il 20% rispetto al periodo pre-pandemia.
Una gita di più giorni all’estero può costare dai 500 ai 1.500 euro, mentre se effettuata in Italia, si parte da almeno 300 euro. Questa situazione accentua le disuguaglianze tra chi può permettersi di viaggiare e chi no. Nel 2023, solo il 48% degli studenti è partito, e un quarto delle rinunce è legato a difficoltà economiche.
Un ulteriore ostacolo è la mancanza di docenti disponibili ad accompagnare gli studenti. Molti, dopo l’abolizione della diaria obbligatoria, rifiutano per i bassi compensi ma soprattutto per le elevate responsabilità.

Le assicurazioni dei viaggi

Al tema delle responsabilità, si collega direttamente quello di carattere assicurativo. L’assenza di una polizza integrativa che copra adeguatamente la Responsabilità Civile e l’infortunio potrebbe aumentare i rischi, tra cui quello del contenzioso. La famiglia dell’alunno, qualora ipotizzasse una mancata sorveglianza, potrebbe sentirsi legittimata a intraprendere azioni legali contro la scuola o i docenti. Una richiesta di risarcimento, potrebbe risultare particolarmente onerosa per la scuola e/o per gli insegnanti coinvolti.
Per minimizzare questo rischio, molte scuole optano per l’obbligatorietà della polizza integrativa, soprattutto nelle gite scolastiche. Tuttavia la polizza proposta dalle Agenzie di Viaggio, spesso non è adeguata alle necessità soprattutto sotto il profilo della responsabilità.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per i viaggi di istruzione, contattaci qui.

abint Nessun commento

Insieme verso un nuovo inizio

Le prossime festività sono il momento ideale per riflettere su quanto l’anno che si sta chiudendo, sia stato ricco di impegni, confronti e complessità, ma anche importanti traguardi e realizzazioni.

Il 2024 è stato un anno in cui la maggioranza delle scuole ha saputo rinnovarsi, affrontando i cambiamenti necessari per dare ai giovani le risposte di cui hanno bisogno.
Nella maggioranza dei casi, le scuole si sono confermate punto di riferimento anche per le famiglie, diventando luoghi di supporto, protezione e opportunità di crescita.

La missione della scuola infatti, va oltre l’insegnamento di nozioni e concetti.
L’istruzione è un percorso che si intreccia con la formazione della persona e la crescita di cittadini consapevoli. La scuola, infatti, rappresenta un luogo di sviluppo non solo intellettuale, ma anche emotivo e sociale.

In questi mesi abbiamo affrontato sfide importanti, come la gestione dei rischi e delle emergenze.
Affrontare insieme difficoltà ci ha resi più forti e ci ha garantito sicurezza e maggior benessere.
Ringraziamo tutte le nostre scuole clienti per la passione e l’energia con cui costruiscono un ambiente scolastico sicuro e protetto.

In questo periodo di festa, ci teniamo a dirvi che siamo felici di poter essere al vostro fianco in questo percorso di tutela e protezione.

Il nostro augurio è di continuare a guardare al futuro con fiducia, verso un nuovo inizio, con energia e passione. Vi auguriamo un Natale sereno, pieno di pace e gioia.
Che possiate riposare e riflettere, ricaricando le energie per il nuovo anno. Nel 2025, desideriamo che ogni vostro progetto e sogno possa realizzarsi, con successo e soddisfazione.

Con affetto e gratitudine, auguriamo a tutti voi e a noi Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

I nostri uffici resteranno chiusi dal 23 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025.
Potrai sempre scriverci all’indirizzo e-mail: info@abint.it, contattarci via WhatsApp al numero: 3495883854 oppure scriverci qui.