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Piacenza, studentessa muore sotto al bus

Cresce il numero degli studenti vittime di incidenti stradali. Ultimo, solo in ordine di tempo, quello che ha visto coinvolta una studentessa all’uscita da un Istituto superiore di Piacenza. Lo riporta un articolo del quotidiano piacentino “Libertà”.

Il fatto

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio del 10 ottobre all’uscita dell’Istituto alberghiero “Raineri – Marcora” di Piacenza. L’alunna 14enne, ha perso la vita mentre cercava di prendere l’autobus per tornare a casa. Secondo le prime ipotesi, la ragazza sarebbe scivolata o avrebbe perso l’equilibrio, cercando di raggiungere il mezzo prima della partenza.
L’autista del bus, accortosi immediatamente della caduta della ragazza, ha fermato il veicolo e ha chiamato i soccorsi. Le condizioni della giovane sono tuttavia apparse subito disperate e ogni tentativo di salvarla si è rivelato vano. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 e della Croce Rossa, la 14enne non ce l’ha fatta.
La Polizia Locale sta indagando sull’accaduto, esaminando le immagini di una dash cam presente su un altro autobus e raccogliendo le testimonianze dei presenti.

Gli incidenti mortali in itinere

Con questo incidente, sale a sette il numero di studenti che hanno perso la vita nel tragitto casa-scuola dall’inizio dell’anno. Secondo Il Portale della Sicurezza Stradale (Asaps), nel 2024, 48 sono gli incidenti gravi che hanno coinvolto studenti, cinque legati agli scuolabus.
Lo scorso 8 gennaio uno studente 15enne di Cagliari, è deceduto investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il 23 febbraio uno studente 15enne di Sanremo è rimasto schiacciato da un autoarticolato mentre si recava a scuola con la sorella. Il 13 marzo, uno studente 17enne di Perugia è perito dopo essere stato investito da un furgone in prossimità di una rotatoria. Il 21 settembre è stata la volta di una studentessa 17enne di Padova, travolta da un’auto mentre attraversava la strada. Sempre a Padova il 24 settembre perdeva la vita uno studente 18enne che si stava recando a scuola in motocicletta. Ancora a Padova, il 10 ottobre, una 12enne al rientro da scuola è morta travolta da un treno in prossimità di un passaggio a livello.

Le tutele assicurative

È importante sottolineare, in premessa, che gli studenti a differenza degli operatori scolastici, in itinere non godono delle garanzie assicurative prestate dall’INAIL.
Neanche l’estensione introdotta dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 ha modificato questo stato di cose. Ai sensi dell’Art. 17, il fondo istituito per gli studenti deceduti in occasione delle attività formative, esclude l’itinere.
Nel caso di incidente mortale con responsabilità colposa del conducente, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, sarà l’assicurazione del veicolo a indennizzare il danno.
Occorre tuttavia precisare che bisogna tenere sempre in considerazione l’eventuale concorso di colpa. Il concorso di colpa, in un incidente stradale mortale è, infatti, molto frequente.
Nei casi di concorso di colpa, il giudice potrebbe applicare una decurtazione dell’importo dal 10% al 90%, a seconda della responsabilità della vittima nell’incidente.
Le polizze integrative scolastiche, di norma, ricomprendono sempre l’infortunio in itinere per i soggetti coperti dall’assicurazione.
Anche nelle assicurazioni integrative, tuttavia, occorrerà considerare il concorso di colpa. Qualora, infatti, l’assicurato non abbia rispettato le norme previste dal Codice della Strada, l’indennizzo per i casi di morte ed invalidità permanente potrebbe essere ridotto.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per la morte degli studenti in itinere, contattaci qui.

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Alunno ipovedente, muore cadendo dalla finestra

È morto il sedicenne disabile dell’Istituto tecnico commerciale “Pantaleo” di Torre del Greco. Lo studente, come riporta un articolo di “la Repubblica”, il 24 settembre scorso, era caduto dalla finestra del secondo piano della sua aula, riportando gravi ferite. Trasportato in ambulanza in condizioni critiche, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ricoverato in terapia intensiva. Purtroppo, le gravi lesioni alla testa non gli hanno lasciato scampo.

Le indagini

La Procura di Torre Annunziata ha avviato un’inchiesta per chiarire eventuali responsabilità. Secondo i Carabinieri, il ragazzo ipovedente potrebbe essersi lanciato volontariamente dalla finestra. Al momento dell’incidente era solo in classe, senza l’insegnante di sostegno o altro personale scolastico. Si ipotizza anche che l’alunno fosse stato accompagnato a scuola in anticipo da uno dei genitori. Tuttavia, al momento della caduta, gli altri studenti erano già nelle loro classi e, solo dopo l’accaduto, sono stati spostati in un’altra area dell’edificio.
Un ulteriore aspetto su cui si concentrano le indagini degli inquirenti riguarda gli occhiali dell’alunno. Secondo le prime indiscrezioni, lo studente si sarebbe tolto gli occhiali spessi da ipovedente prima di avvicinarsi alla finestra dalla quale è caduto. Il corpo del ragazzo è stato sequestrato per l’autopsia.

Il profilo assicurativo

Fermo restando che sarà la magistratura a stabilire le dinamiche dei fatti, dal punto di vista assicurativo è comunque possibile fare alcune ipotesi.
Dalle polizze assicurative integrative in tutti i rami sono esclusi gli infortuni direttamente derivanti da suicidio o da tentato suicidio.
Resta tuttavia inteso che, qualora la morte devesse rivelarsi dovuta alla mancata o insufficiente vigilanza dell’Istituto scolastico, si dovrà far intervenire la garanzia di Responsabilità Civile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi assicurativi in caso di morte durante le attività scolastiche, contattaci qui.

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Uscita autonoma da scuola: quali regole

Alcuni genitori di alunni frequentanti le classi 4° e 5° della scuola primaria del nostro Istituto, hanno chiesto l’autorizzazione per l’uscita autonoma dei figli. Nel caso venisse concessa e si verificasse un sinistro può esserci una responsabilità diretta dell’Istituto? Nel caso di infortunio la polizza assicurativa copre il danno?

Il tema dell’uscita autonoma degli studenti, nel corso degli anni è stata spesso oggetto di polemiche, anche accese, tra i genitori e l’amministrazione scolastica. Da un lato, c’è l’esigenza della famiglia di svincolarsi dall’obbligo della riconsegna dell’alunno minorenne al genitore o chi esercita la patria potestà. Dall’altro c’è l’obbligo contrattuale assunto dalla scuola circa la vigilanza sui minori a lei affidati.
Il problema si pone nella scuola primaria e secondaria di primo grado, piuttosto che negli Istituti superiori. Con il raggiungimento del 14° anno di età infatti, la legge tiene conto del progressivo sviluppo e dell’autonomia della capacità decisionale, in diversi ambiti.
Recentemente, il legislatore ha tuttavia stabilito che anche i minori di 14 anni possano uscire autonomamente dalla scuola, previa autorizzazione dei genitori. Questo vale anche per gli alunni della scuola primaria.

Il profilo normativo

L’articolo 19-bis del DL 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172, consente ai genitori dei minori di 14 anni di autorizzare questi ultimi all’uscita autonoma da scuola, sollevando il personale scolastico da responsabilità legate all’obbligo di vigilanza. Il Ministero dell’Istruzione, con la nota n. 2379 del 12 dicembre 2017, ha illustrato le disposizioni della legge e fornito indicazioni specifiche.
L’autorizzazione dovrà essere rilasciata tenendo conto dei fattori di età, grado di autonomia e contesto specifico. I genitori dovranno quindi valutare la maturità del figlio, la conoscenza del percorso verso casa o verso il mezzo di trasporto scolastico, e le regole basilari per i pedoni. Nell’autorizzazione dovranno essere considerati anche il traffico e altri pericoli legati al tragitto casa-scuola.
Non sarà quindi la scuola ad autorizzare l’uscita autonoma, ma dovranno essere i genitori a richiederla esplicitamente.
Anche gli alunni della scuola primaria potranno uscire autonomamente qualora venissero autorizzati, ma solo se la situazione è ragionevole. In questi casi, il Dirigente Scolastico, anche dopo aver consultato i docenti, potrà negare l’autorizzazione in caso di irragionevolezza evidente.
E’ comunque opportuno che l’Istituto scolastico disciplini le modalità di entrata e uscita degli alunni attraverso il regolamento interno.
Nel caso venga concessa l’autorizzazione il personale scolastico è esonerato dalla responsabilità di vigilanza, anche nel caso di utilizzo di mezzi pubblici o del trasporto scolastico.

Il profilo assicurativo

Relativamente al percorso casa-scuola e viceversa, le migliori Società operanti nel mercato scolastico, prevedono l’estensione della tutela assicurativa degli alunni nel ramo infortunio.
Resta tuttavia inteso che la copertura è relegata al tempo necessario a compiere il tragitto abituale dall’abitazione dell’Assicurato alla struttura scolastica e viceversa.
Una limitazione importante, in questo senso è l’infortunio accaduto a seguito di un incidente derivante dalla circolazione stradale. Qualora l’infortunato non abbia rispettato le norme previste dal Codice della Strada, l’indennizzo potrebbe essere ridotto anche in modo consistente.

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Comune condannato, risarcita collaboratrice scolastica

Un Comune brianzolo è stato condannato a risarcire una Collaboratrice scolastica ferita sul lavoro. Lo riporta un articolo de “Il Cittadino di Monza e Brianza

Il fatto

L’evento risale al aprile 2018. La Collaboratrice scolastica stava pulendo le finestre del locale mensa quando un perno e un fermo hanno ceduto, facendo precipitare l’infisso sulla schiena della donna. La Collaboratrice ha riportato la frattura di quattro vertebre e un trauma cranico, con un danno biologico stimato tra il 9 e il 10%. L’infortunio l’ha anche costretta ad assentarsi dal lavoro per oltre cinque mesi (180 giorni).
A seguito dell’incidente, la donna ha chiesto il risarcimento del danno al Comune di Nova Milanese, proprietario dell’immobile. L’Ente Locale, anche attraverso la Compagnia di assicurazione, ha disconosciuto la propria responsabilità nell’accaduto. Per questo motivo la donna ha avviato un contenzioso con il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

La sentenza

Il Tribunale Civile di Monza ha respinto la tesi della difesa che asseriva la fortuità del caso avvenuto e ha riconosciuto la responsabilità dell’Ente locale. Il giudice, con la sentenza di primo grado, ha infatti ritenuto colpevole il Comune di non aver provveduto alla manutenzione ordinaria dell’edificio.
L’Ente locale, proprietario dell’immobile, è stato quindi condannato a risarcire il danno biologico, morale e patrimoniale per circa 20.000 euro.
Nessun commento immediato da parte dell’Amministrazione Comunale. Il Sindaco afferma che qualsiasi decisione sarà presa dopo l’analisi delle motivazioni della sentenza.
Soddisfazione invece, è stata espressa dal legale della Collaboratrice scolastica, che tuttavia non esclude un possibile ricorso. In ogni caso, secondo il legale è stata accertata: «la mancanza del mantenimento dell’incolumità psicofisica del lavoratore».

Il profilo assicurativo

Anche il Collaboratore scolastico, come tutti i lavoratori dipendenti, è assicurato dall’INAIL, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
In caso di infortunio, la tutela INAIL garantisce al lavoratore le prestazioni sanitarie ed economiche, inclusi i congiunti del dipendente in caso di decesso. Tra queste il danno biologico di origine lavorativa, ovvero le lesioni all’integrità psicofisica valutabile medico-legalmente, derivante da infortunio sul lavoro o malattie professionali.
Per le menomazioni comprese tra il 6% e il 16%, l’indennizzo è erogato in capitale secondo quanto previsto dalle specifiche tabelle indennizzo danno biologico.
A questo primo indennizzo, qualora la Collaboratrice scolastica avesse aderito alla polizza, potrà essere aggiunto quello previsto dall’assicurazione scolastica integrativa. In questo caso la tabella di riferimento sarà quella prevista dall’assicuratore.
La copertura assicurativa integrativa, di norma prevede anche il rimborso delle spese mediche e dei ticket.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti assicurativi per gli infortuni del personale accaduti in ambito scolastico, contattaci qui.

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L’assicurazione INAIL nell’anno scolastico 2024/2025

Il governo riconferma l’estensione dell’assicurazione INAIL anche per nell’anno scolastico 2024/2025.
Le tutele assicurative per alunni e docenti, introdotte dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, sono state prorogate anche l’attuale anno scolastico. L’aggiornamento al dispositivo, originariamente previsto per il solo anno scolastico 2023-2024, è contenuto all’articolo 9 del D.L. 9 agosto 2024, n. 113.
Lo conferma la Circolare INAIL 8522/2024 dello scorso 14 agosto.

L’ambito delle tutele assicurative INAIL nella scuola

Esattamente come per il precedente anno scolastico, nell’ambito di tutela rientreranno tutte le attività di insegnamento-apprendimento senza distinzione. Analogamente risultano assicurati tutti gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie.
Per il corpo docente e non docente saranno applicate le tutele già previste ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. La tutela continuerà a garantire anche gli esperti esterni oltre che i docenti con contratto a tempo determinato. È doveroso anche segnalare come l’ingresso nell’ambito di tutela INAIL garantirà al personale interessato la copertura anche in itinere.
Anche in relazione agli studenti, l’assicurazione obbligatoria continua a restare estesa a tutte le attività scolastiche senza limitazione di tempo o di luogo. In virtù dell’estensione continuano a rientrare nella copertura anche gli alunni della scuola dell’infanzia.
Gli studenti continuano a rimanere esclusi dalla copertura assicurativa per i danni in itinere.
Circa i PCTO, è invece riconfermata la tutela nel tragitto tra la scuola e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.

Le prestazioni erogate dall’INAIL

Nessuna novità invece circa le prestazioni erogate dall’INAIL. Queste continuano a tutelare esclusivamente l’infortunio o la malattia accaduto o contratta nel corso dell’attività. Gli unici aspetti tutelati sono la morte o l’Invalidità Permanente (IP) del soggetto assicurato.
In caso di morte, ai familiari diretti del dipendente, e solo se sono a carico di quest’ultimo, spetterà una rendita proporzionale allo stipendio percepito. Nel caso di morte dello studente, la famiglia potrà accedere ad un fondo di 200.000 euro regolamentato dal Decreto 25 settembre 2023.
I casi di IP ricompresi nella tutele sono esclusivamente quelli di grado ≥ al 6%. L’erogazione del risarcimento si differenzia in relazione al grado di invalidità accertato.
Nessun rimborso è previsto per le spese mediche in quanto già garantite all’interno delle prestazioni gratuite previste dal Servizio Sanitario Nazionale.
Per il personale dipendente e per gli studenti non è prevista nessuna l’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea.

Le polizze integrative scolastiche

Nonostante la riconferma dell’estensione, le tutele assicurative INAIL appaiono largamente insufficienti rispetto alle reali necessità dell’utenza scolastica.
L’assicurazione obbligatoria INAIL, com’è corretto che sia, tende a tutelare i sinistri più gravi, quelli con un fortissimo effetto fisico ed economico. La tutela tuttavia esclude la stragrande maggioranza di sinistri, quelli di minore gravità che tuttavia producono conseguenze anche rilevanti sull’economia delle famiglie.
È opportuno infine evidenziare come resta esclusa la tutela relativa alla Responsabilità Civile verso i terzi. L’assicurazione INAIL nell’anno scolastico 2024/2025 benché estesa a tutte la attività scolastiche, come già evidenziato lo scorso anno, continua a restare insufficiente rispetto alle reali necessità assicurative degli Istituti. Questi fondamentali aspetti continuano a essere garantiti esclusivamente dalle polizze integrative.

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Rapporto Cittadinanzattiva 2024: scuole insicure

Il 25 settembre è stato presentato a Roma il XXIII Rapporto di Cittadinanzattiva relativo allo stato di salute delle scuole nazionali. Il Rapporto, oltre a fare il punto sullo stato complessivo dell’edilizia scolastica riassume gli interventi del PNRR, validati al 25 luglio 2024, in materia.

Crolli record nelle scuole

Da settembre 2023, l’Italia ha registrato il numero record di 69 crolli negli edifici scolastici, un dato senza precedenti negli ultimi sette anni. Di questi, il 40% si sono verificati nelle regioni del Sud e nelle Isole. Un ulteriore 40,5% ha interessato le scuole del nord e solo il restante 20% ha riguardato le regioni del Centro. Se da un alto i numeri sono preoccupanti, dall’altro non sembrano essere una sorpresa. Molti dei crolli erano stati anticipati da evidenti segni di deterioramento, spesso ignorati dalle autorità competenti.

La sicurezza strutturale degli edifici e il rischio sismico

Tra i problemi più gravi, evidenzia il Rapporto, c’è la sicurezza strutturale degli edifici. Attualmente, il 60% delle scuole non possiede né il certificato di agibilità né quello di prevenzione incendi. Inoltre, più del 40% degli edifici scolastici non ha mai ricevuto un collaudo statico.
Allarmante è anche la situazione legata agli interventi di adeguamento sismico degli edifici. Solo l’11% è stato progettato secondo le normative antisismiche e poco più del 3% ha beneficiato di interventi specifici per migliorare la resistenza ai terremoti. Il dato più preoccupante è che su un totale di 40.133 edifici scolastici, più del 43%, è realizzato in zone ad altissimo rischio sismico.
Gli asili nido mostrano un quadro migliore rispetto alle scuole, con una percentuale più alta di certificazioni. Tuttavia, anche in questo caso, il rischio sismico è una preoccupazione. Solo il 13% dei nidi ha ricevuto adeguamenti sismici.

La manutenzione ordinaria e straordinaria

Anche le condizioni manutentive degli edifici scolastici sono motivo di preoccupazione. L’indagine condotta da Cittadinanzattiva ha rivelato che il 64% dei docenti intervistati ha segnalato problematiche legate alla manutenzione. Le più comuni riguardano le infiltrazioni d’acqua e distacchi di intonaco. Inoltre, il 50% degli intervistati ha evidenziato situazioni di inadeguatezza rispetto alla sicurezza, spesso richiedendo interventi messi in atto solo dopo le segnalazioni.

Il PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza partito sotto i migliori auspici ha subito tagli significativi. Inizialmente, erano previsti 4,6 miliardi di euro per 264.480 nuovi posti negli asili nido, ma la cifra è stata ridotta a 3,245 miliardi per 150.480 posti. Lo stesso vale per la costruzione di nuove scuole, passando da 195 a 166. Questa revisione, giustificata in parte dall’aumento dei costi di costruzione, ha avuto un impatto diretto sulla capacità di rispondere ai bisogni strutturali delle scuole.

Disabilità e inclusione

Anche sul fronte dell’inclusione, la situazione rimane critica. Per l’anno scolastico 2024/25, si contano 331.124 alunni con disabilità, pari al 4,68% del totale degli studenti. Tuttavia, solo il 40% delle scuole è accessibile per gli studenti con disabilità motoria, e per gli alunni con disabilità sensoriali, le risorse sono praticamente assenti.

Il profilo assicurativo

Gli edifici scolastici sono proprietà degli Enti Locali, o da questi direttamente o indirettamente gestiti. Spetta quindi a questi ultimi stipulare adeguate tutele assicurative. Eventi che possono creano un danno all’Istituto scolastico, agli studenti o al personale, potrebbero prevedere la responsabilità diretta del soggetto proprietario. Una particolare attenzione andrà, tuttavia, posta ai danni fisici subiti dagli studenti e dal personale, oltre a quelli causati ai beni di proprietà dell’Istituto scolastico.
L’INAIL prevede la tutela assicurativa in caso di danno al personale scolastico in occasione del rapporto di lavoro. Con l’introduzione del Decreto Lavoro l’assicurazione obbligatoria prestata dall’INAIL tutela anche gli studenti. È bene tuttavia ricordare che l’INAIL risarcisce esclusivamente l’infortunio grave o la morte, proprio per questo motivo la polizza assicurativa integrativa diventa fondamentale.
Non tutte le polizze assicurative scolastiche integrative tuttavia comprendono, i danni causati da crolli o terremoti. Altre potrebbero prevedere franchigie rilevanti o massimali inadeguati.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa per i rischi catastrofali o effettuare un controllo della tua polizza scolastica, contattaci qui.

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La garanzia definitiva nei contratti assicurativi

La nostra scuola, nei giorni scorsi ha partecipato ad un seminario di formazione sul Codice dei Contratti pubblici. Il relatore accennava che, ai sensi del Codice, la Stazione Appaltante debba richiedere all’operatore economico affidatario la garanzia definitiva per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Quest’obbligo si applica anche ai contratti assicurativi?

Abbiamo girato la domanda all’Avv. Stefano Feltrin, consulente in diritto commerciale, societario ed in materia di appalti e concessioni pubbliche. 

Uno degli obiettivi dichiarati dal nuovo Codice dei Contratti pubblici, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è lo snellimento e la semplificazione dei processi. Questo obiettivo si applica soprattutto per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
Tale categoria, già molto ampia di contratti, nel settore scolastico rappresenta la quasi totalità degli affidamenti. Per gli appalti di importo complessivo inferiore ai 140.000,00 euro è stata ulteriormente snellita e accelerata la procedura di selezione ed affidamento attraverso la procedura di “Affidamento Diretto”. Per quelli di importo superiore è invece necessario il possesso della certificazione per la Stazione Appaltante (Artt. 62 e 63). In questi casi, sarà inoltre necessario il ricorso alla procedura negoziata (Art. 50) ovvero alle procedure ordinarie per gli importi sopra soglia.
Va comunque ricordato che, dal 1° gennaio 2024, per tutti gli appalti pubblici nella scuola, di qualsiasi valore e con qualsiasi procedura, è obbligatorio l’utilizzo di piattaforme digitali “certificate”. Tutto ciò al fine di garantire una maggiore tracciabilità e sicurezza in relazione ai requisiti degli operatori economici con impiego obbligatorio del FVOE per importi superiori ai 40.000 euro.

Garanzia provvisoria e definitiva

L’articolo 53 del Codice stabilisce che, per i contratti sotto soglia comunitaria, l’Amministrazione appaltante di regola non richiede le garanzie provvisorie. È data comunque facoltà alla Stazione appaltante richiederla, motivando, per le sole procedure negoziate. In ogni caso la garanzia provvisoria non potrà superare l’1% dell’importo.
Per quanto riguarda invece la garanzia definitiva, questa sotto soglia è pari al 5% dell’importo contrattuale. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti sotto soglia.
Da questo dettato normativo, quindi, si ricava che:

  1. Garanzia Provvisoria – Il comma (1) esclude la richiesta di garanzia provvisoria (alla presentazione dell’offerta);
  2. Garanzia Definitiva – Il comma (4) riporta: «In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte […]».

Ai sensi del Codice quindi, la Stazione Appaltante, nei casi del sotto-soglia, ha la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva. Il Codice non definisce in alcun modo quali debbano essere i requisiti che l’operatore economico (o l’offerta presentata) debba possedere, per essere esentato dalla garanzia definitiva. Questa valutazione resterà in carico alla Stazione appaltante che dovrà obbligatoriamente esplicitarla nella Decisione a contrarre.

I contratti assicurativi

Circa i contratti assicurativi le motivazioni adottabili sono molteplici e sono così riassumibili:

  1. Esiguità dell’appalto – Il Codice non definisce una soglia secondo la quale un appalto possa essere considerato esiguo. La valutazione dell’esiguità è demandata alla Stazione Appaltante anche in relazione all’oggetto dell’affidamento;
  2. Solidità dell’operatore economico – In ambito assicurativo, annualmente sono pubblicati i rating di solidità finanziaria delle singole imprese assicuratrici. Uno, tra i più recenti, è pubblicato da Milano Finanza disponibile qui;
  3. Soggetto vigilato dall’IVASS – L’attività effettuata dall’Istituto di Vigilanza, si sostanzia in rigorosi controlli di natura strutturale dell’impresa assicuratrice. L’IVASS prevede il rilascio di autorizzazioni preventive allo svolgimento di alcune attività o al perfezionamento di talune operazioni. Autorizzando un’impresa ad operare nel mercato assicurativo, l’IVASS ne certifica tutte le caratteristiche di solidità e adeguatezza a svolgere questo tipo di attività. Alla luce della delicatezza del settore, l’attività di vigilanza oltre a essere periodica, è molto stringente. Eventuali infrazioni accertate sono sanzionate e possono arrivare fino alla revoca della licenza ad operare;
  4. Polizza assicurativa obbligatoria – Prerequisito per poter svolgere la propria attività, imposto dall’IVASS all’Agente assicurativo, è la stipula di una polizza di RC professionale. La polizza dovrà tutelare i danni arrecati ai terzi nell’esercizio dell’attività di intermediazione. Nelle garanzie devono essere ricomprese le negligenze o errori professionali dell’intermediario. Tra queste anche gli errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori e persone per le quali deve rispondere a norma di legge;
  5. Aggravio del premio – Qualora la Stazione appaltante richiedesse comunque all’Assicuratore la garanzia definitiva, dev’essere ben chiaro che questa è un costo che l’Assicuratore dovrà sostenere e che, inevitabilmente si ribalterà sul valore finale del premio offerto.

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Responsabilità del docente di educazione fisica

Interessante pronuncia della Corte di Cassazione Civile circa la responsabilità dell’Istituto e dei docenti di educazione fisica in un caso di infortunio di un alunno.

Il fatto

Il caso risale al 2012 quando, nella palestra della scuola di un Istituto superiore del Veneto, i docenti avevano organizzato una partita di rugby.
Un’allieva durante l’esecuzione dell’esercizio a seguito di un contrasto di gioco cadeva violentemente all’indietro sbattendo la nuca contro il pavimento.
Alla luce del mancato risarcimento, la famiglia dell’alunna ha citato in giudizio la scuola e il Ministero per ottenere il rimborso delle lesioni fisiche subite. A detta dell’alunna infatti, la studentessa era stata obbligata a partecipare a quella che avrebbe dovuto essere una lezione di educazione fisica.
Alla luce di questo vincolo la famiglia ha ritenuto responsabili i professori, la scuola e il Ministro dell’Istruzione ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. Il Codice, infatti prevede la responsabilità dei precettori e dei maestri d’arte per il: «danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza».

L’iter processuale

Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 2030 del 2019, rigettava la domanda. La Corte di Appello di Venezia, nel 2021 con la sentenza n. 333, si adeguava alla decisione del giudice di primo grado.
La studentessa decideva quindi di ricorrere in Cassazione.
Con la pronuncia n. 20790 pubblicata il 25 luglio 2024, la Corte di Cassazione Civile confermava le sentenze precedenti rigettando le richieste della studentessa. La suprema corte infatti non ravvede le responsabilità asserite, anche perché non adeguatamente provate.

Le motivazioni

A parere della Cassazione per attribuire una responsabilità del Codice Civile ai professori che avevano organizzato la partita, sono necessarie alcune precondizioni. La studentessa doveva infatti provare che l’infortunio di gioco era stato causato da un comportamento dannoso da parte di un altro studente. In altre parole lo studente avrebbe dovuto aver gito con una violenza irrituale e non compatibile alle comuni regole dello sport praticato. In seconda istanza, evidenziano gli Ermellini, occorre provare come la scuola non avesse predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto.
La Corte di Cassazione inoltre evidenzia come il Ministero dell’Istruzione, nei programmi di educazione fisica per le scuole superiori, includa la pratica sportiva. In questi casi , oltre allo svolgimento di esercizi ginnici, sono anche previste gare tra contrapposte squadre di studenti. Nel caso in questione l’attività dev’essere intesa come esercizio propedeutico alla pratica sportiva del rugby. L’istruttore, inoltre, aveva adeguatamente illustrato l’esercizio agli alunni, ed era rimasto presente durante lo svolgimento dello stesso, unitamente a tre insegnanti.
Da ultimo, relativamente alla responsabilità per cose in custodia, ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile, è stato accertato che il pavimento della palestra fosse in linoleum. Questo tipo di materiale è normalmente usato nelle sale da ginnastica, proprio in virtù della sua capacità di attutire i colpi.

Il profilo assicurativo

Relativamente all’assicurazione, occorre evidenziare che l’evento è accaduto durante un’attività per cui è normalmente prevista la tutela assicurativa. Il sinistro quindi era tutelato sia dall’INAIL che dall’Assicurazione privata eventualmente stipulata dalla scuola.
Entrambi i soggetti, anche se con modalità diverse, indennizzano eventuale Invalidità Permanente residuata. La polizza assicurativa integrativa inoltre, di norma oltre al danno residuato, prevede anche il rimborso delle spese mediche.
Circa la Responsabilità Civile dell’Istituto, nel caso in questione, i giudici non hanno evidenziato responsabilità nell’accaduto. In caso contrario tuttavia la polizza integrativa prevede anche questa eventualità.

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Anno scolastico 2024/2025: i dati statistici del Ministero

Particolarmente interessante il focus, pubblicato in questo mese di settembre dal Ministero dell’Istruzione, contenente i dati statistici all’avvio del nuovo anno scolastico.
L’analisi, oltre a fotografare l’attuale ripartizione degli alunni all’interno dei singoli istituti scolastici, compara l’andamento con quello degli anni precedenti, rimarcando alcune tendenze importanti.

La ricerca

Il numero degli Istituti scolastici statali si attesta a poco meno di 7.500 unità: il 10% meno rispetto a cinque anni fa.
La riduzione è il risultato di almeno due fattori: da un lato interviene l’applicazione delle indicazioni normative circa la razionalizzazione degli Istituti scolastici. Il dimensionamento, iniziato nel 1998, ha subito un’ulteriore accelerazione con il PNRR. Gli Enti locali, in concerto con gli Uffici Scolastici Territoriali, si sono impegnati nell’attribuzione delle autonomie scolastiche, al fine di rendere una popolazione ottimale per ogni Istituto.
Un secondo aspetto, forse il più importante, è il costante calo di alunni delle scuole pubbliche. Rispetto al 2018, l’anno scolastico in corso registra una flessione di quasi il 7%. Dopo la leggera crescita rilevata nel 2022, il numero degli studenti è cominciato a scendere, toccando il punto più basso nell’anno scolastico in corso.

Gli alunni disabili e i Docenti di sostegno

In decisa controtendenza, rispetto al calo degli alunni, è il dato relativo agli studenti con disabilità. Dal 2018 all’anno scolastico in corso, l’incremento è di quasi il 33%, passando da circa 256.000 a oltre 331.000.
Proporzionalmente l’aumento si riflette anche sul numero di docenti di sostegno che, dal 2018 al 2023, aumenta di 65.500 unità. Per l’attuale anno scolastico il numero di docenti di sostegno è ancora in corso di aggiornamento da parte degli Uffici Scolastici periferici.

Coperture assicurative gratuite per gli studenti DVA e i Docenti di sostegno

Alcuni contratti assicurativi integrativi prevedono l’esonero dal pagamento del premio per gli studenti DVA e i Docenti di sostegno. Offerta meritevole, che tuttavia merita qualche riflessione.
Il diritto all’ eguaglianza e dignità degli studenti DVA è sancito dalla Costituzione agli Artt. 2334 38.
Il principio di protezione nei confronti di questi soggetti tende a garantire loro le stesse possibilità e opportunità ma non trattamenti di favore. La copertura gratuita per gli alunni diversamente abili, potrebbe risultare quindi discriminante in quanto non mette sullo stesso piano soggetti con analoghi diritti e doveri.
Discorso analogo è quello legato ai Docenti di sostegno.
L’attività del docente di sostegno è certamente tra quelle più esposte al rischio. Proprio per questo motivo, da sempre, questa categoria gode della copertura gratuita a spese dello Stato garantita dall’INAIL.
L’adesione alla polizza assicurativa per il docente di sostegno quindi, per quanto consigliata, resta assolutamente facoltativa e opzionale. Il pagamento della polizza integrativa diventa un’opportunità direttamente dipendente dalla percezione e valutazione del rischio del singolo operatore.
L’incremento statistico degli Alunni DVA e dei Docenti di sostegno, evidenziato dallo studio del Ministero, aumenta la concentrazione del rischio per le Società assicuratrici. Infatti, a fronte di una riduzione del premio incassato, aumenta l’esposizione al rischio.
L’Assicuratore per far fronte alla nuova situazione potrebbe chiedere un premio più elevato o in alternativa ridurre i massimali garantiti.

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Violenza sessuale, condannati i genitori

Il Tribunale Civile di Firenze ha condannato la famiglia di un alunno, colpevole di violenza sessuale, al risarcimento della vittima . Lo riporta un articolo de “la Nazione”.

Il fatto

L’episodio risale al marzo 2015, quando un alunno sedicenne, di un Istituto superiore Senese, ha aggredito e violentato una coetanea all’interno della scuola.
L’alunna dopo la violenza aveva manifestato disturbi da sindrome post traumatica da stress, tanto che i medici le avevano certificato 18 mesi di inabilità temporanea. La ragazza s’era anche dovuta sottoporre a cure psicologiche specifiche per questo genere di traumi.
La denuncia della vittima ha portato a un lungo processo legale. Lo stupratore, nel 2022, venne condannato in sede penale, dal Tribunale per i minori di Firenze, per violenza sessuale aggravata.
Dopo la condanna, i legali della vittima chiesero in sede civile, all’aggressore, ai suoi genitori e alla scuola il risarcimento di 100.000 euro.
Il Tribunale civile di Firenze dispose quindi la perizia medico-legale.
Alla metà di luglio la sentenza: lo studente e la sua famiglia dovranno risarcire la vittima, per i danni subiti, con circa 27.000 euro.
I giudici hanno ritenuto i genitori del ragazzo responsabili per culpa in educando ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. Nel contempo, il giudice ha escluso qualsiasi responsabilità dell’Istituto scolastico e del Ministero, ritenendo unicamente responsabili il ragazzo e sui suoi genitori.

La culpa in educando

La responsabilità genitoriale, ma anche del tutore e dei precettori, si fonda sulla carenza educativa di chi ha commesso l’illecito. Nel caso specifico, i genitori sono stati ritenuti responsabili per non aver vigilato sull’appropriato comportamento del figlio. Nel caso specifico, come riporta la sentenza i genitori non avrebbero impartito: «una corretta educazione fondata sul rispetto degli altri e delle donne in particolare».
E’ onere dei genitori dimostrare di aver fornito al figlio una educazione tale da consentire un equilibrato sviluppo psico-emotivo improntato al rispetto degli altri.
Secondo il legale della vittima: «È una sentenza importante che riprende alcuni concetti già espressi dalla Corte di Cassazione sulla presunzione di responsabilità dei genitori».

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito

Soddisfazione è stata anche espressa, su Twitter-X dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Secondo il Ministro è: «Molto importante questa decisione giurisprudenziale che chiama i genitori a rispondere civilmente per violenze gravi commesse dai figli. Va nella stessa direzione della norma contenuta nel ddl sul voto in condotta che prevede multe per i genitori i cui figli aggrediscano gli insegnanti».

Il profilo assicurativo

Come più volte ricordato l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, derivanti.
La polizza integrativa scolastica tuttavia risarcisce il danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso come nel caso in questione, la possibilità di rivalsa sui soggetti responsabili.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Penale o Civile nella scuola, contattaci qui.