Autore: abint

  • Alternanza scuola-lavoro. Quali tutele assicurative per gli studenti?

    Alternanza scuola-lavoro. Quali tutele assicurative per gli studenti?

    L’alternanza scuola-lavoro, è un processo didattico introdotto in modo sperimentale nel 2003. Finalità dell’alternanza è favorire l’orientamento degli studenti, affiancando la formazione teorica, con un periodo di esperienza pratica presso un’Azienda pubblica o privata.
    Nel 2015 l’alternanza scuola-lavoro è stata resa obbligatoria, per tutti gli studenti frequentanti gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado.

    Le coperture assicurative INAIL

    Nel 2016, l’INAIL ha fornito un chiarimento, in relazione all’assicurazione obbligatoria. In caso di infortunio, gli studenti impegnati nell’attività di alternanza scuola-lavoro, sono tutelati dalla copertura assicurativa obbligatoria.
    La circolare INAIL 44/2016, ripresa anche dal MIUR, chiarisce che l’alternanza è: “sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda. Gli studenti infatti: “sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima. Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili.”
    Per l’INAIL inoltre: “Sono inoltre da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro. Non è invece tutelabile l’infortunio che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa”.
    È bene inoltre evidenziare che i percorsi ricompresi nell’assicurazione INAIL prevedono, oltre alla tradizionale modalità in presenza, anche e-learning. Questo aspetto in attuazione dell’accordo di partenariato sottoscritto con il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

    La denuncia di infortunio all’INAIL

    L’obbligo della denuncia di infortunio o di malattia professionale degli studenti impegnati nell’alternanza scuola-lavoro ricade sul Dirigente Scolastico in qualità di datore di lavoro. Conseguentemente, lo studente vittima del sinistro è tenuto a comunicare tempestivamente alla scuola l’infortunio occorsogli o la malattia professionale da cui è stato colpito.
    Nella convenzione stipulata tra l’Istituto scolastico e l’Azienda dovrà essere precisamente specificato questo passaggio. Qualora lo studente desse notizia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente al responsabile dell’Azienda ospitante, quest’ultimo dovrà notificarlo immediatamente al Dirigente Scolastico. Tutto ciò al fine di assicurare, con la dovuta immediatezza, la comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al contempo alla scuola di effettuare le relative denunce entro i termini di legge.

    Le coperture assicurative integrative

    Anche le polizze integrative stipulata dall’Istituto scolastico, di norma, prevedono la tutela per le attività di Alternanza scuola-lavoro.
    E’ importante tuttavia che l’Istituto scolastico verifichi, direttamente anche attraverso un broker assicurativo, la tipologia di copertura e le garanzie presenti nella polizza.
    Inutile sottolineare che questo tipo di garanzie devono essere sottoscritte esclusivamente dagli Istituti coinvolti in questo tipo di rischio, in caso contrario sarebbero un aggravio di spesa di nessuna utilità.
    Le polizze integrative dovrebbero contenere, per gli Istituti Superiori, specifiche e adeguate coperture che compensino le prestazioni non erogate dall’INAIL.
    La polizza integrativa dovrà anche riconoscere l’infortunio in itinere ma estendere i rimborsi delle prestazioni attraverso un adeguato indennizzo economico. L’indennizzo dovrà prevedere sia il danno biologico, legato alle menomazioni, che l’integrità psicofisica. L’INAIL infatti riconosce solo i danni residuati pari o superiori al 6% e nelle rendite per menomazioni solo se il grado risulta superiore al 16%.

  • L’obbligo di evidenza pubblica per l’affidamento al broker

    L’obbligo di evidenza pubblica per l’affidamento al broker

    Alcune Amministrazioni scolastiche non rispettano l’obbligo di evidenza pubblica per l’affidamento al broker. La motivazione addotta è che l’incarico di brokeraggio assicurativo è rilasciato in modo fiduciario.

    Incarico fiduciario

    L’istituto dell’incarico fiduciario, ai sensi dell’Art. 17 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50Codice dei Contratti Pubblici è riservato esclusivamente ai servizi legali.
    L’affidamento dell’incarico di intermediazione assicurativa, al contrario, rientra nell’appalto di servizi e come tale dev’essere gestito.

    La mancata ricognizione è contraria al Principio di Trasparenza

    La mancanza di evidenza pubblica nella selezione del broker non è conforme ai più elementari principi di trasparenza, pubblicità.
    L’infrazione potrebbe comportare una serie di conseguenze per l’Amministrazione scolastica appaltante.
    Sul piano giurisdizionale e amministrativo potrebbe portare all’annullamento e inefficacia del contratto. Sul piano della responsabilità contabile potrebbe configurarsi il reato di danno alla concorrenza.

    Il parere dell’AGCM

    Su quest’aspetto s’è chiaramente espressa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
    L’Autorità, con il parere n. AS623, del 2009, evidenzia come: «[…] Occorre in primo luogo precisare, quale pre-condizione essenziale per affrontare le problematiche seguenti, che i servizi di brokeraggio assicurativo devono essere affidati mediante procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle normative, nazionali e comunitarie, che regolano la fornitura di servizi alla Pubblica Amministrazione. Sul punto l’Autorità ha rilevato che […], permangono alcuni sporadici casi in cui il servizio di brokeraggio viene affidato sulla base di una scelta fiduciaria e confermato con successive delibere di proroga, senza ricorrere a procedure di gara.

    Questa prassi determina forti pregiudizi concorrenziali in quanto, oltre a porsi in contrasto con l’attuale normativa e con le indicazioni amministrative, impedisce un adeguato confronto tra i vari broker presenti sul mercato. Sul punto l’Autorità ha già più volte segnalato che le procedure di evidenza pubblica devono essere considerate lo strumento principe per perseguire l’interesse pubblico e, allo stesso tempo, rispettare le dinamiche di mercato: al fine di garantire il raggiungimento dei massimi obiettivi di efficienza, occorre, infatti, assicurare che il servizio sia affidato in seguito ad un pieno e ampio confronto competitivo […]».

    La Determinazione dell’ANAC

    Più recentemente l’ANAC con la Determinazione n. 2 del 13 maggio 2013, evidenzia come: «[…] le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione, considerato, peraltro, che la sua attività, diversamente da quanto avviene nel settore privato, non può spingersi alla ricerca della controparte assicurativa, rimessa dal Codice dei contratti in esclusiva alle stazioni appaltanti».

    Le Linee Guida del MIUR

    In modo assolutamente analogo il MIUR, con il Quaderno n. 4 – “Istruzioni per l’affidamento dei Servizi Assicurativi nelle Istituzioni Scolastiche” messo in visone nel novembre 2021 esprime lo stesso concetto: «Per ciò che concerne la procedura di affidamento dei servizi di brokeraggio, […] l’affidamento di tali servizi è assoggettato al rispetto delle regole dell’evidenza pubblica».

    L’obbligo del Codice Identificativo di Gara (CIG)

    Un ulteriore aspetto in relazione all’obbligo di procedure selettive per il servizio di brokeraggio assicurativo è presente nella FAQ A11 dell’ANAC.
    L’autorità richiama precisamente la necessità di trasmettere il CIG con: «[…] l’ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione».

    L’obbligo di onere motivazionale

    Le doverose semplificazioni delle procedure selettive, introdotte al Codice dei Contratti Pubblici, di fatto non aboliscono l’onere motivazionale della scelta.
    L’articolo 3, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, impone che la motivazione riporti i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno indotto la Pubblica Amministrazione ad adottare una determinata decisione, rispetto ad altre soluzioni possibili, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
    Anche l’ANAC nelle Linee Guida n. 4 sottolinea come più semplice sia la procedura adottata, più stringente diventi l’onere motivazionale.

    Deroga all’obbligo di evidenza pubblica

    Il Codice dei Contratti Pubblici prevede diverse ipotesi in cui l’Amministrazione appaltante ha la possibilità di affidare direttamente il contratto, in deroga all’obbligo dell’evidenza pubblica.
    Tuttavia quest’opportunità è legata è precise soglie economiche indicate dall’ANAC nelle Linee Guida n. 4.
    Ad esempio per gli appalti sotto i 1.000,00 euro, le cui modalità di acquisto possono essere contenute nei regolamenti interni.
    I singoli regolamenti tuttavia devono essere conformi ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.
    Un ulteriore aspetto in relazione alla deroga all’obbligo di evidenza pubblica, riguarda i servizi che, che per loro natura, sono definiti infungibili.
    La giurisprudenza tuttavia, considera di stretta interpretazione le deroghe all’obbligo di gara, richiedendo particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi.
    La possibilità di non effettuare ricognizione dev’essere debitamente accertata e motivata nella determina a contrarre, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia e trasparenza.

    Annullamento del contratto

    Il mancato espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, comporta il rischio di annullamento giudiziale del contratto affidato.
    L’impugnazione può essere avanzata dai soggetti potenzialmente interessati oppure delle Autorità amministrative preposte alla tutela della concorrenza.

    Reato e risarcimento del danno

    In assenza di procedure ad evidenza pubblica, il Giudice potrebbe dichiarare inefficace il contratto stipulato e condannare la stazione appaltante al risarcimento del danno in favore dei soggetti interessati.
    Nelle procedure per gli affidamenti al broker senza evidenza pubblica, potrebbe configurarsi il reato ai sensi dell’Art. 323Abuso di atti di ufficio” e dell’Art. 353bisTurbata libertà del procedimento di scelta del contraente”.
    Il mancato espletamento di procedure pubbliche potrebbe anche comportare l’intervento della Corte dei Conti per la responsabilità contabile a carico dell’Amministrazione appaltante.

  • Guida al Broker assicurativo nelle Istituzioni scolastiche – Euroedizioni Torino

    Guida al Broker assicurativo nelle Istituzioni scolastiche – Euroedizioni Torino

    All’inizio e lo scorso anno scolastico Euroedizioni di Torino ha pubblicato il volume: “Guida al Broker assicurativo nelle Istituzioni scolastiche”. Ne parliamo con gli autori:

    Perché una Guida al Broker assicurativo nelle Istituzioni scolastiche?

    Vincenzo Casella – Mah, la prima risposta che mi viene spontanea è perché una Guida al Broker assicurativo nelle Istituzioni scolastiche non l’aveva mai scritta nessuno prima.
    Battute a parte, la figura del Broker assicurativo è ancora una figura abbastanza sconosciuta nella scuola.
    Il Broker assicurativo ha fatto la sua comparsa in Italia negli anni ’50 del secolo scorso. Negli anni è cresciuto man mano con la necessità, delle aziende private, di fruire di un servizio assicurativo personalizzato.
    All’inizio degli anni ’80, la necessità di una consulenza professionale taylor made è diventata indispensabile anche in campo pubblico. Questa necessità è stata avvertita prima di ogni altro, in campo medico e successivamente in tutta la Pubblica Amministrazione.
    Ad oggi la quasi totalità delle grandi Amministrazioni Pubbliche si serve di una consulenza assicurativa professionale specifica.
    Da circa 20 anni, la figura del broker è entrata, seppur con qualche difficoltà, anche nel mondo scolastico.
    Nelle grandi Pubbliche Amministrazioni, il Broker assicurativo assume una funzione di consulente tecnico, legato alla gestione specifica del rischio. Nella scuola l’intervento del Broker è spesso inteso più a razionalizzare e a sovrintendere le procedure in fase di selezione delle Società Assicuratrici offerenti.
    Questo atteggiamento lascia nella scuola svariate zona d’ombra.

    Quali sono, a vostro avviso, queste zone d’ombra?

    Valentino Donà – Potremmo davvero fare decine di esempi.
    La scuola, soprattutto negli ultimi dieci anni, s’è trasformata radicalmente rispetto a quella che hanno conosciuto le generazioni precedenti.
    Oggi, per gli studenti, l’aspetto didattico – formativo non è più relegato solo all’aula. Il processo di apprendimento s’è aperto al mondo esterno, anche a quello dell’impresa. Pensiamo solo alle attività obbligatorie di alternanza scuola-lavoro, agli stage, alle esperienze di interscambio.
    Questi progetti, portano gli alunni in giro per il mondo, anche per tempi considerevolmente lunghi: un esempio su tutti è il progetto Erasmus+.
    Esistono Istituti scolastici che svolgono attività di interscambio, con High School statunitensi, anche della durata di sei mesi. I titoli di studio in molti di questi casi, sono equiparati sia in Italia che negli USA.
    Ma le attività di interscambio avvengo anche in collaborazione con paesi emergenti come la Cina o alcuni Paesi africani.
    Ma quello degli interscambi, seppur importante, è solo uno degli aspetti.
    Negli ultimi anni il problema del contenzioso è aumentato in modo esponenziale. Fino a qualche anno fa l’intervento del legale a tutela dell’alunno infortunato aveva carattere eccezionale, nell’ultimo quinquennio è più che decuplicato. Non è insolito che a fronte di un sinistro anche con un danno lieve, la famiglia attivi l’intervento di un legale.
    Questi nuovi scenari amplificano in modo notevole le responsabilità della Pubblica Amministrazione scolastica. Spesso il Dirigente non ne comprende fino in fondo le possibili minacce.
    Prova di quanto affermato sono i costanti e continui richiami ministeriali legati alla vigilanza e alla sicurezza.

    In questo contesto come lavora il broker assicurativo?

    Vincenzo Casella – Compito primario del Broker assicurativo è l’analisi del rischio specifico.
    Se guardiamo attentamente, non esistono due scuole italiane con identici livelli di rischio.
    Polizze assicurative standardizzate, oggi certamente non sono più sufficienti.
    Le Società Assicuratrici propongono polizze contrattualmente analoghe per tutti gli istituti con l’unica differenza legata ai massimali in relazione al premio erogato.
    Balza subito all’occhio che il livello di rischio per un Istituto Tecnico Agrario è molto diverso rispetto a quello di in Istituto Comprensivo. Esattamente come è diverso tra un Liceo Classico o Scientifico e un Istituto professionale. In molti Istituti tecnici gli studenti trascorrono una parte importante del proprio tempo in laboratori anche con potenziali livelli di rischio elevati.
    Capire perfettamente qual è il livello di pericolo e redigere condizioni contrattuali specifiche, aiuta l’Istituto Scolastico a prevenire i rischi reali privilegiando coperture utili e adeguate.

    Tutti i broker assicurativi che operano in ambito scolastico utilizzano questo approccio professionale?

    Valentino Donà – Ogni professionista ha strategie operative, capacità e professionalità proprie e distinte.
    Affidarsi ad un Broker assicurativo confidando nella sua capacità solo perché è in possesso dei requisiti per poter operare è certamente un errore. Esattamente come scegliere una polizza perché riporta in copertina: “Settore Scolastico”.
    Essere iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi è un obbligo ma non è sinonimo di capacità di operare in un settore specifico.
    Il mondo in cui viviamo sta privilegiando la specializzazione a discapito del generalismo.
    Ce ne accorgiamo in ambito medico dove, per una patologia importante, il medico di famiglia non prende una decisione senza prima consultare uno specialista.
    Nel campo assicurativo la situazione è analoga. Esistono Compagnie che si occupano solo di Auto, altre solo di Turismo, altre ancora solo di Cauzioni o del ramo Vita e così via.
    Nel brokeraggio assicurativo è uguale.
    Ci sono broker che lavorano solo in ambito medico, altri esclusivamente nel ramo trasporti, altri ancora si occupano unicamente di assicurazioni professionali, altri di settori specifici come quelli dei viaggi o del turismo.
    Il comparto scuola non è differente. L’improvvisazione è un pericolo più reale di quanto non sembri.   
    Il Broker che lavora in ambito scolastico deve avere competenze specifiche. Deve saper coniugare il mondo assicurativo con quello della Pubblica Amministrazione e, all’interno di questa, con la Pubblica Amministrazione scolastica che ha peculiarità proprie.
    Un ulteriore aspetto che poche istituzioni scolastiche valutano è come il Broker innova il mercato.

    Cosa significa praticamente?

    Vincenzo Casella – Attraverso la conoscenza diretta delle esigenze specifiche, il broker elabora e propone alle Compagnie assicurative garanzie particolari. Questo processo modernizza il mercato.
    Senza possibilità di smentita posso affermare che le maggiori innovazioni assicurative portate nel mondo della scuola sono frutto del lavoro del broker. La sua capacità di coniugare le esigenze degli Istituti scolastici, traducendole in garanzie accettate dalle Compagnie di assicurazione, rinnova il mercato. Gli esempi in questo senso sono decine. Dal pedibus alla garanzia kasko per gli occhiali sono tutte tutele introdotte con l’ausilio del broker assicurativo.
    Un esempio di particolare attualità sono le garanzie che stiamo elaborando in relazione alla pandemia di Covid19.

    Come una scuola può valutare la bontà di un professionista?

    Valentino Donà – Molte scuole che decidono di dotarsi del Broker assicurativo, spesso e volentieri, non hanno un’idea ben chiara del campo di azione del professionista.
    Dalla nostra esperienza diretta rileviamo che la maggioranza degli Istituti “utilizza” il Broker assicurativo solo per la gestione della gara assicurativa. Negli anni, infatti, la litigiosità delle Società assicuratrici ha fatto nascere più di un contenzioso ritardando l’acquisto del servizio.
    Quest’aspetto, seppur importante, tuttavia è meno che marginale.
    La scuola ha tutti gli strumenti per mettere in atto procedure a norma di legge.
    L’utilizzo del professionista solo per quest’aspetto è simile a quello della famiglia che decide di acquistare un camion solo per andare a fare la spesa.
    Il broker assicurativo capace, innanzitutto effettua una precisa analisi del rischio.
    Ha capacità di intermediazione con le Compagnie assicuratrice e propone capitolati e condizioni contrattuali adeguate. Un contratto adeguato, accettato dalle Società Assicuratrici deve coniugare garanzie adeguate e valori economici accettabili. Da ultimo dovrà assistere la scuola cliente per tutto il periodo di polizza nella gestione dei contratti e dei sinistri.
    La maggioranza dei broker assicurativi che prestano servizio in ambito scolastico non operano in questo senso. Si limitano a fare i comparatori di Polizze standardizzate. Per tornare alla metafora precedente non si curano se alla famiglia, per fare la spesa, serva davvero un camion oppure basti un’utilitaria, ma si limitano a comparare il modello e la marca degli camion disponibili sul mercato.
    Questo professionista non è utile alla scuola, ma potrebbe diventare un rischio perché opera con dinamiche teoriche scollegate dalle reali esigenze delle scuole.

    Qualche consiglio pratico?

    Vincenzo CasellaIl Codice dei Contratti impone requisiti standard: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.
    Fermo restando l’iscrizione all’Albo, la capacità economica dev’essere adeguata al valore dell’appalto. Inutile quindi chiedere fatturati milionari per appalti di poche migliaia di euro.
    L’attenzione tuttavia dev’essere posta soprattutto sull’aspetto tecnico e professionale.
    Per usufruire di un professionista preparato la scuola dovrà porre in essere selezioni che non privilegino solo il COSA ma soprattutto il COME viene fatto.
    Il professionista come effettua l’analisi del rischio nella scuola cliente?
    Quali e quante personalizzazioni vengono apportate al Capitolato che verrà sottoposto a selezione?
    Le Società assicuratrici accettano il capitolato redatto dal Broker? In quale percentuale?
    Le Società assicuratrice che rispondono alle selezioni sono specializzate nel rischio scolastico?
    Come viene gestita la Polizza e quale assistenza viene data in caso di sinistro?
    Questo è quello che serve realmente all’Amministrazione scolastica.
    Nella quasi totalità dei casi le scuola non è in grado di assolvere a questi compiti autonomamente senza la consulenza del professionista. Lo sentiamo quotidianamente nelle telefonate delle scuole clienti.
    Il volume: “Guida al Broker assicurativo nelle Istituzioni scolastiche” pubblicato da Euroedizioni di Torino, affronta queste tematiche in modo chiaro ed esaustivo.
    All’interno sono presenti anche una serie di schemi di selezione per il broker in linea con la normativa, un certo numero di tabelle riassuntive e una serie di rimandi normativi aggiornati alla ultime disposizioni legislative e giurisprudenziali.
    Per altri eventuali e ulteriori approfondimenti, potete contattarci direttamente via telefono o mail a questi indirizzi:
    Vincenzo Casellacasella.broker@gmail.com – 340 6946334
    Valentino Donàgvalentino.dona@gmail.com – 349 1562487

  • Lavoro Agile nella scuola

    Lavoro Agile nella scuola

    In occasione della recente pandemia di Covid-19, giunge alla segreteria dell’Istituto, la richiesta da parte di un’assistente amministrativa di poter effettuare la propria prestazione lavorativa in forma “agile” presso il proprio domicilio ai sensi della direttiva n. 1/2020 della Funzione Pubblica, della Circolare Prot. 4317 del 4.3.2020 dell’USR Lombardia e della Circolare Prot. 278 del 6.3.2020 del Ministero dell’Istruzione.
    La polizza assicurativa integrativa stipulata dall’Istituto copre i casi di infortunio del personale amministrativo qualora venga concessa la possibilità del telelavoro indicata dalle direttive di riferimento?

    La Legge 22 maggio 2017, n. 81 ha introdotto nel panorama italiano il lavoro agile (noto anche come smart working o telelavoro) come una modalità di esecuzione del lavoro subordinato, volta a migliorare la competitività delle organizzazioni e a facilitare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. La legge ha avuto un impatto significativo anche sulle amministrazioni pubbliche, incluse le istituzioni scolastiche, che possono ora applicare il lavoro agile per il personale amministrativo secondo condizioni specifiche.

    Lavoro Agile nelle Pubbliche Amministrazioni

    L’art. 18 della Legge stabilisce che il lavoro agile può essere applicato nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, tra cui scuole e istituti di ogni ordine e grado, come specificato dall’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Tale previsione viene estesa al personale scolastico, in linea con l’obiettivo della normativa di promuovere la flessibilità, anche negli enti pubblici, per agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

    Contenuti dell’Accordo Individuale di Lavoro Agile

    L’art. 19 della stessa Legge richiede che il lavoro agile sia formalizzato tramite un accordo individuale scritto, che specifichi:

    • Modalità della prestazione: regola come viene svolto il lavoro fuori dai locali scolastici e come viene esercitato il potere direttivo del datore di lavoro;
    • Durata dell’accordo e tempi di recesso: indica la durata (determinata o indeterminata) e il preavviso in caso di interruzione dell’accordo;
    • Tempi di riposo e diritto alla disconnessione: definisce i periodi di riposo del lavoratore e le modalità per garantire il diritto alla disconnessione;
    • Misure di sicurezza: prevede misure tecniche e organizzative che consentano al lavoratore di svolgere la prestazione in sicurezza, come previsto anche dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).

    Potere di Controllo e Disciplina del Datore di Lavoro

    L’art. 21 della Legge n. 81/2017 regola le modalità attraverso le quali il datore di lavoro può esercitare il controllo e l’eventuale potere disciplinare sul lavoratore agile. È fondamentale che i controlli siano effettuati nel rispetto della privacy e che le misure disciplinari siano applicate esclusivamente per garantire il corretto svolgimento della prestazione.

    Estensione delle Coperture Assicurative

    Un aspetto cruciale del lavoro agile è la copertura assicurativa. Secondo la Legge n. 81/2017, il lavoro agile non modifica i requisiti soggettivi e oggettivi che determinano l’obbligo assicurativo per infortuni e malattie professionali, così come specificato nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico per l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali). Pertanto, anche nel lavoro agile, i lavoratori mantengono la copertura assicurativa per i rischi legati alla prestazione, compresi gli infortuni professionali.
    Inoltre, per il personale scolastico che effettua il lavoro agile, è consigliabile richiedere alle compagnie assicuratrici la conferma della copertura assicurativa estesa, inclusa quella per il rischio in itinere, ovvero il rischio di infortunio durante il tragitto tra l’abitazione e un luogo alternativo scelto per lavorare, se diverso dall’abitazione.

    Lavoro Agile e la Normativa Emergenziale del 2020

    Durante il periodo dell’emergenza sanitaria del 2020, il lavoro agile ha acquisito un ruolo centrale nella gestione del personale scolastico. In particolare, la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive disposizioni del Ministero dell’Istruzione hanno previsto il lavoro agile come modalità ordinaria per le pubbliche amministrazioni, derogando in alcuni casi agli accordi individuali richiesti dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017.

    Nello specifico:

    • USR Lombardia Nota Prot. n. 4317 del 04.03.2020: ha chiarito che il personale amministrativo delle scuole può svolgere il lavoro agile come modalità standard, senza necessità di accordi individuali formali.
    • MIUR Nota Prot. n. 278 del 06.03.2020 e Nota Prot. n. 279 del 08.03.2020: hanno fornito indicazioni operative e specifiche applicative delle direttive di emergenza, indicando modalità di organizzazione e misure per la continuità delle attività amministrative e scolastiche.
    • DPCM 11 marzo 2020: ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, comprese le scuole, debbano garantire l’utilizzo del lavoro agile come modalità ordinaria per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le disposizioni erano valide dal 12 al 25 marzo 2020, con possibilità di proroghe, per limitare la presenza fisica e favorire il distanziamento sociale.

    In conclusione, la disciplina del lavoro agile introdotta dalla Legge n. 81/2017 rappresenta un’importante innovazione per il lavoro subordinato in Italia. Le scuole possono ricorrere al lavoro agile come modalità per agevolare la conciliazione vita-lavoro del personale amministrativo, rispettando però gli obblighi di sicurezza e controllo previsti dalla normativa.

    Durante l’emergenza sanitaria, l’adozione del lavoro agile è stata promossa in via straordinaria per garantire la continuità delle attività amministrative, anche senza accordi individuali formali, a conferma dell’adattabilità di questo strumento. Sul fronte assicurativo, è consigliabile che le scuole verifichino con le proprie compagnie la copertura specifica per i lavoratori in modalità agile, incluse eventuali estensioni per il rischio in itinere.

    Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa dei dipendenti della scuola, contattaci qui.

  • Sanzione INAIL per ritardata denuncia

    Sanzione INAIL per ritardata denuncia

    Il Dirigente Scolastico dell’Istituto ha ricevuto, da parte dell’INAIL una sanzione pecuniaria in relazione alla ritardata denuncia di un sinistro accaduto ad un alunno durante l’attività di educazione fisica. Il pagamento della sanzione è coperto dalla Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile stipulata dall’Istituto? In alternativa, la sanzione può essere pagata direttamente dall’Istituto per conto del Dirigente? 

    In premessa, è bene ricordare che le sanzioni pecuniarie, penali o amministrative, sono previste dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo.
    Le sanzioni hanno carattere punitivo, afflittivo oltre che dissuasivo, ai sensi degli Artt.  24 e 26 del Codice Penale.

    Le polizze assicurative

    Le polizze assicurative di Responsabilità Civile, prevedono il risarcimento al terzo che ha subito il danno per responsabilità dell’assicurato. La pena pecuniaria, invece, è finalizzata alla punizione diretta del trasgressore e dev’essere pagata dal trasgressore medesimo alla Pubblica Amministrazione competente.
    Il pagamento della sanzione da parte dell’assicuratore infatti, annullerebbe il carattere punitivo e dissuasivo della sanzione.
    Alla luce di quanto sopra, all’Assicuratore, viene impedito il risarcimento della sanzione. Quest’aspetto, è precisamente richiamato in tutte le polizze.
    A nostro parere, quindi, non esistono gli estremi per il rimborso assicurativo in relazione alla sanzione erogata dall’INAIL.

    Chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa?

    Nel merito della possibilità che la sanzione possa essere pagata direttamente dall’Istituto, anche in questo caso ci sentiamo di escludere questa possibilità. Il Dirigente Scolastico è personalmente responsabile della violazione amministrativa e quindi tenuto a pagare direttamente la sanzione emessa nei suoi confronti.
    La Legge 24 novembre 1981, n. 689, all’Art. 3, stabilisce il principio della “personalità della pena” prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione.
    Quindi responsabile di una violazione amministrativa è solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione. Ne deriva che Il Dirigente, qualora abbia precisamente indicato l’onere dell’adempimento, potrà rivalersi nei confronti del dipendente inadempiente.

    La denuncia di infortunio all’INAIL

    Per quanto concerne i termini di presentazione della denuncia di sinistro, è bene precisare che le 48 ore utili per la denuncia all’INAIL decorrono dalla data di ricezione del certificato medico. In questi casi farà sempre fede il protocollo interno dell’Istituto.
    È comunque opportuno fare alcune precisazioni:

    • In osservanza del CNNL – Comparto scuola, il dipendente dell’Istituto (Personale Docente o Non Docente), è tenuto a comunicare al Datore di Lavoro l’assenza per infortunio (o malattia) entro l’inizio dell’orario di servizio. Non è specificato il termine entro il quale il dipendente debba consegnare il certificato medico o in alternativa il numero di protocollo, che corrisponderà al numero della pratica inviata all’INPS dal medico curante o dal Pronto Soccorso, tuttavia, traslando quanto indicato all’art. 53 del D.P.R. 1124/1965 è buona norma non superare i 5 giorni dalla data del sinistro;
    • L’INAIL, con gli opportuni distinguo, considera gli studenti dei “dipendenti particolari” dell’Istituto, tuttavia, non essendoci in questo caso un “contratto di lavoro”, i termini perentori per la consegna della certificazione medica non sono precisamente individuabili. Potrà quindi capitare che il certificato medico di infortunio possa essere recapitato alla scuola anche in un periodo successivo a quello obbligatorio per il dipendente regolarmente assunto;
    • Da qualche anno è entrato in vigore, per le Amministrazioni Scolastiche l’obbligo dell’utilizzo del Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI) per l’inoltro delle denunce d’infortunio. Il mancato funzionamento dell’applicazione telematica non può essere impugnato dall’Amministrazione per la mancata o ritardata denuncia. In questo caso la scuola dovrà, quindi, procedere alla comunicazione via PEC utilizzando la modulistica messa a disposizione dall’INAIL.

    Per ogni approfondimento ricordo che tutti gli aspetti normativi e procedurali relativi alla denuncia di infortunio sono reperibili sul sito dell’INAIL.

    Ricorso verso la sanzione amministrativa

    Esistono casi in cui la sanzione è stata erogata per mancanza o carente documentazione (es.: senza certificato medico o numero di protocollo del Pronto Soccorso).
    Alla sanzione erogata in caso di denuncia con documentazione “parziale”, potrebbe essere opposto un ricorso. La procedura di denuncia, infatti risulta comunque espletata, seppur in modo incompleto.
    Resta tuttavia inteso che ogni caso è a sé stante e, di per sé, il ricorso non garantisce in assoluto la revoca automatica della sanzione pecuniaria.

    Se desideri maggiori informazioni in relazione alla tariffazione delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

  • Furto di PC a scuola

    Furto di PC a scuola

    Abbiamo subito un furto PC a scuola: portatili e notebook in dotazione ad alcune classi sono spariti.
    Non ci sono segni evidenti di effrazione o di scasso ai serramenti delle porte e delle finestre. Abbiamo provveduto ad effettuare regolare denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza e all’Assicurazione, ma la Compagnia di Assicurazione con cui abbiamo stipulato una polizza per i danni ai beni ci dice che il danno non è in copertura, è corretto?

    In tutti i casi di danno previsto dalle coperture assicurative, il risarcimento è legato alle condizioni contrattuali. Le condizioni di contratto non riguardano solo l’aspetto economico ma disciplinano i rapporti dell’impresa assicuratrice li proprio contraente, in modo uniforme.
    Un paragrafo è dedicato alle Definizioni (o Glossario). Le definizioni sono una raccolta dei termini, con la relativa spiegazione, utilizzati per indicare l’applicazione in uno specifico argomento.

    Che cosa s’intende per furto?

    Di norma, le polizze assicurative Property, sottoscritte dagli Istituti Scolastici, prevedono diverse tipologie di eventi classificabili come “furto”. E’ considerato furto con:

    • Rottura o scasso: quello commesso mediante forzatura o rottura delle serrature, degli infissi o dei mezzi di chiusura dei locali;
    • Sfondamento: quello commesso provocando una breccia nei muri o nei soffitti dei locali;
    • Scalata: quello commesso mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria utilizzando una particolare agilità personale e superando gli ostacoli con mezzi artificiosi;
    • Introduzione clandestina: quello commesso da chi, dopo essersi introdotto clandestinamente nei locali, senza destare sospetti, sia riuscito a farsi chiudere nei locali stessi e ne abbia asportato i beni;
    • Uso fraudolento di chiavi: quello commesso utilizzando chiavi false;
    • Destrezza: quello commesso con un’abilità tale da eludere l’attenzione del derubato;
    • Strappo o scippo: quello commesso strappando la cosa di dosso alla persona che la possiede.

    Modalità del furto

    La garanzia Furto, di norma, rimborsa i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate derivanti da furto, a condizione che l’autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

    • Violando i mezzi di protezione e chiusura o muri, soffitti e pavimenti mediante rottura, scasso, sfondamento;
    • Mediante scalata:
    • Introducendosi clandestinamente nell’edificio;
    • Attraverso uso fraudolento di chiavi.

    Incuria o mancata custodia

    Qualora, in fase di sopralluogo, l’Autorità di PS o il Perito incaricato dall’Assicurazione non evidenziassero le modalità sopra riportate, la garanzia non risarcirà il danno.
    In questi casi potrebbe non trattarsi di furto ma di incuria, mancata o omessa custodia, colposa o dolosa, del bene.
    Il reato, infatti, potrebbe essere commesso o agevolato dall’assicurato o dai suoi dipendenti incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono.
    L’obbligo di custodia di un bene è individuato nell’Art. 1177 del Codice Civile.
    L’obbligo di custodia impegna il depositario, non tanto nel predisporre un adeguato servizio di vigilanza, ma nel poter dimostrare d’aver organizzato tutte le attività di protezione sulla base dell’ordinaria diligenza.

    L’uso fraudolento di chiavi

    Qualora il furto è commesso utilizzando per l’apertura la chiave in dotazione, e quindi non appare visibile alcun segno di effrazione, la garanzia furto non è operante. Tuttavia se tale utilizzo è derivato dalla perdita della chiave, da parte del legittimo proprietario, o dal fatto che gli è stata sottratta per perpetrare il furto, la dottrina è abbastanza concorde nel ritenere operativa la garanzia.
    In questi casi tuttavia dev’essere sporta denuncia preventiva relativa allo smarrimento o al furto della chiave.

    In ogni caso, prima della stipula dell’assicurazione, è sempre bene prendere visione, anche con l’aiuto del broker assicurativo specializzato, delle condizioni assicurative.
    E’ bene porre particolare attenzione alle esclusioni, alcune polizze assicurative infatti potrebbero limitare o escludere alcune coperture.

  • Infortunio durante un viaggio di istruzione

    Infortunio durante un viaggio di istruzione

    Un docente accompagnatore è rimasto vittima di un infortunio durante un viaggio di istruzione, per responsabilità della struttura . La scuola ha effettuato regolare denuncia all’INAIL ma non alla Compagnia di Assicurazione con la quale la scuola ha stipulato polizza integrativa, in quanto il docente non risulta aver pagato il premio per il periodo in cui è avvenuto il sinistro. Ci scrive il legale dell’albergo, a cui il Docente ha chiesto il rimborso del danno, asserendo che la scuola, alla luce della Circolare Ministeriale MIUR n. 291 del 14/10/1992, avrebbe dovuto assicurare obbligatoriamente il docente. Cosa dobbiamo rispondere?

    La domanda è certamente interessante perché ci consente di fare alcune precisazioni.

    La Responsabilità Civile verso terzi nei casi di infortunio

    Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, chi: “cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno“.
    Se la responsabilità dell’infortunio del Docente, è dell’albergo ospitante, sarà quest’ultimo a dover rimborsare il danno.
    Non è quindi ben chiaro quindi perché il legale della struttura alberghiera, chieda chiarimenti circa l’obbligatorietà della polizza assicurativa dell’Istituto.
    La Società assicuratrice, con cui la scuola ha stipulato la polizza, accertata la responsabilità dell’albergatore, potrebbe non pagare il danno. In alternativa potrebbe procedere all’indennizzo per poi rivalersi nei confronti dell’albergatore. Analogamente anche l’Istituto scolastico dovrà istituire analoga azione di rivalsa nei confronti dell’albergo, per le assenze dal lavoro del dipendente determinate da responsabilità imputabile alla struttura alberghiera.

    L’autonomia scolastica

    Nel merito dell’obbligatorietà della copertura assicurativa da parte dell’Istituto scolastico per tutti i partecipanti ad un viaggio di istruzione richiamata nella Circolare Ministeriale MIUR n. 291 del 14/10/1992, non riveste più carattere prescrittivo.
    A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 8 marzo1999, n. 275, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche per i viaggi di istruzione. Pertanto, la previgente normativa in materia, costituisce opportuno riferimento solo per orientamenti e suggerimenti operativi.
    Proprio in virtù dell’autonomia il Consiglio di Istituto scolastico è tenuto a deliberare un regolamento per i viaggi di istruzione. Il regolamento approvato diventa così fonte normativa per la singola scuola sotto il profilo organizzativo.

    Il Regolamento per i viaggi di istruzione

    In relazione alla definizione del regolamento è bene valutare alcuni aspetti:
    La stipula di una copertura assicurativa per tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione risulta una best practice più che consigliabile. La copertura assicurativa dell’INAIL infatti, si limita ai casi di morte e di invalidità permanente lasciando gli eventuali costi di tutte le spese mediche e di assistenza a carico del soggetto infortunato.
    Qualora il viaggio di istruzione avvenisse sul territorio italiano, il Sistema Sanitario Nazionale, provvederà gratuitamente al primo soccorso e alle spese mediche.
    Nel caso il viaggio prevedesse una meta internazionale, la situazione è più articolata.
    All’interno dell’UE, in virtù della tessera sanitaria europea (TEAM), l’infortunato o il malato gode delle stesse condizioni, e agli stessi costi previsti nel paese d’origine.
    Tuttavia, anche all’interno dell’UE, non in tutti i Paesi l’assistenza è sempre completamente gratuita. In caso di infortunio, i costi diretti (ambulanza, Pronto Soccorso, rientro sanitario, ecc.), potrebbero essere richiesti direttamente all’infortunato.
    Nei Paesi extra UE, la situazione è ancora più disarticolata. Ci sono paesi con i quali sono in vigore Convenzioni in materia di assistenza sanitaria. Per questi valgono gli stessi principi che regolano i rapporti coi i Paesi comunitari. Con la stragrande maggioranza dei Paesi tuttavia, non sono in vigore Convenzioni in materia di assistenza sanitaria. Per questi casi è assolutamente consigliabile un’assicurazione sanitaria privata. Da ultimo esistono Paesi in cui l’accesso è interdetto, in assenza di coperture assicurative private.

    Le polizze assicurative scolastiche

    Le più diffuse assicurazioni scolastiche prevedono la copertura assicurativa, nel ramo Assistenza, per tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (docenti, studenti e accompagnatori). Tuttavia limitano la copertura assicurativa ai soggetti che non hanno pagato il premio. A questi ultimi, viene garantito il primo soccorso e l’eventuale rientro sanitario, ma non il pagamento delle spese mediche o il risarcimento dell’invalidità permanente o temporanea residuata.
    Inoltre, nel caso il soggetto cui è stato erogato il servizio, risultasse non assicurato, è nel diritto della Compagnia richiedere la restituzione delle spese.

    Le polizze assicurative dell’Agenzia di viaggio o del Tour Operator

    Solitamente, il soggetto organizzatore del viaggio (Tour Operator e/o Agenzia di Viaggio) propone alla scuola, unitamente ai servizi turistici (trasferimento, alberghi, visite guidate, ecc.) anche una polizza assicurativa.
    Solitamente e in modo del tutto improprio, queste polizze sono dissimulate all’interno del pacchetto turistico con la formula: “tutto compreso”.
    Queste polizze, il più delle volte, hanno un costo rilevante se paragonato a quelle scolastiche e prevedono massimali estremamente ridotti, limiti e franchigie.
    Infine, com’è corretto che sia, sono limitate esclusivamente alla durata del viaggio.

    Se vuoi avere maggiori dettagli, informazioni o consulenza in relazione alle polizze assicurative per i viaggi di istruzione, contattaci qui.

  • Viaggi di istruzione fai da te…

    Viaggi di istruzione fai da te…

    Il nostro Istituto, per l’organizzazione dei viaggi di Istruzione, con l’obiettivo di ridurre i costi per le famiglie, acquista i biglietti aerei, l’albergo ed eventuali servizi accessori, direttamente, senza passare dall’Agenzia di Viaggio. Nel caso si verificasse un annullamento del volo per colpa della Compagnia Aerea o di over booking dell’albergo la polizza assicurativa stipulata dalla scuola copre il danno?

    Il Decreto Legislativo del 21 maggio 2018, n. 62 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del “turismo organizzato,” attribuendo maggiori responsabilità agli organizzatori e agli intermediari che si occupano della gestione e della vendita di pacchetti turistici. Questo decreto recepisce la Direttiva UE 2015/2302, offrendo una tutela rafforzata per i viaggiatori. Di seguito, analizzeremo i principali aspetti di questa normativa e le responsabilità che essa implica, soprattutto per quegli enti, come le scuole, che talvolta assumono il ruolo di organizzatore.

    Definizione di Pacchetto Turistico

    Ai sensi della nuova normativa, un “pacchetto turistico” comprende almeno due diversi servizi turistici combinati per lo stesso viaggio o vacanza, come voli e alloggi o servizi turistici non accessori (per esempio visite guidate). Un pacchetto turistico può essere acquistato da un unico venditore (ad esempio un’agenzia) o tramite acquisti separati, ma con un contratto comune o a un prezzo forfettario. Può essere venduto sotto il termine “pacchetto” o equivalente, e il suo acquisto può avvenire anche tramite piattaforme online.

    L’Organizzatore e l’Intermediario: Distinzione e Ruoli

    Il Decreto distingue chiaramente tra organizzatore e intermediario del pacchetto turistico.

    • Organizzatore: È il soggetto responsabile di mettere a disposizione i vari servizi inclusi nel pacchetto (come voli, alloggi, o altri servizi non accessori). Può essere una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, e si impegna a garantire la piena esecuzione del viaggio, inclusi eventuali servizi aggiuntivi.
    • Intermediario: È chi vende o procura un pacchetto turistico a terzi, senza necessariamente svolgere attività professionale o avere scopo di lucro. L’intermediario non è responsabile per l’esecuzione diretta dei servizi, ma è comunque soggetto a obblighi informativi e di correttezza nei confronti del cliente.

    L’Istituto Scolastico come Organizzatore del Viaggio

    Quando una scuola organizza viaggi che includono più servizi (ad esempio voli e alloggio), diventa di fatto l’organizzatore del pacchetto turistico. Di conseguenza, è tenuta a rispettare le stesse norme di responsabilità e a fornire specifiche tutele ai partecipanti. Tra gli obblighi principali, la scuola deve:

    • Fornire una copia del contratto di viaggio agli studenti o alle loro famiglie;
    • Informare preventivamente sulle condizioni del viaggio e sugli eventuali rischi;
    • Fornire assistenza e soluzioni alternative in caso di difficoltà o imprevisti, inclusa la garanzia del rientro.

    La Responsabilità Diretta dell’Organizzatore

    Il Decreto Legislativo n. 62 del 2018 introduce una responsabilità estesa dell’organizzatore in merito a tutti gli aspetti del pacchetto turistico. Secondo l’art. 42, l’organizzatore è tenuto a garantire la prosecuzione o il rientro del viaggiatore in caso di cancellazione o interruzione del viaggio. Questo obbligo include:

    1. Trasporto di ritorno: In caso di risoluzione del contratto, se il viaggio comprende il trasporto, l’organizzatore deve provvedere al rientro del viaggiatore con mezzi equivalenti senza ritardi ingiustificati e senza costi aggiuntivi.
    2. Sistemazione alternativa: Se il rientro non è immediatamente possibile, l’organizzatore deve sostenere i costi dell’alloggio, fino a un massimo di tre notti o per un periodo maggiore, se previsto dalla normativa UE sui diritti dei passeggeri.
    3. Limitazioni di responsabilità: L’organizzatore non può invocare cause di forza maggiore (circostanze inevitabili e straordinarie) per limitare la propria responsabilità, salvo che anche il fornitore del trasporto possa far valere tali circostanze secondo le norme dell’UE.

    Tutele Assicurative per l’Organizzatore

    Il ruolo di organizzatore comporta significativi rischi finanziari. In caso di imprevisti che precludano il viaggio o ne richiedano la riprogrammazione, l’organizzatore può essere chiamato a sostenere costi significativi. Per questo motivo, una scuola che assuma questo ruolo deve dotarsi di polizze di Responsabilità Civile professionale adeguate a coprire i rischi specifici. Le polizze di Responsabilità Civile normalmente stipulate dagli istituti per i viaggi di istruzione coprono solo l’annullamento del viaggio per infortunio o malattia, ma non includono il rimborso dei costi di “riprotezione” o rientro in caso di problemi legati all’esecuzione del pacchetto turistico.

    Obblighi Informativi e Documentazione

    In qualità di organizzatore, l’Istituto Scolastico ha il dovere di fornire un’informativa completa e dettagliata ai partecipanti e alle loro famiglie. Questa documentazione deve includere:

    • Dettagli sui servizi inclusi: informazioni precise su voli, alloggi e servizi accessori.
    • Condizioni di pagamento e rimborso: procedure in caso di cancellazione, interruzione o modifica del viaggio.
    • Responsabilità in caso di imprevisti: specifiche relative a coperture assicurative, assistenza e soluzioni alternative in caso di emergenze o difficoltà durante il viaggio.

    In conclusione, la legge impone una nuova struttura di responsabilità per chi gestisce pacchetti turistici, rafforzando le garanzie per i viaggiatori. Per le scuole, è fondamentale comprendere questi obblighi e tutelarsi adeguatamente, soprattutto in caso di organizzazione autonoma di viaggi con più servizi. La normativa offre una maggiore tutela ai viaggiatori, ma richiede agli organizzatori una gestione attenta e trasparente, nonché una copertura assicurativa adeguata, per evitare che i costi dei rischi si riversino sull’istituto.

    Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa per i viaggi di istruzione, contattaci qui.

  • Risarcimento all’AST per sinistro occorso a uno studente

    Risarcimento all’AST per sinistro occorso a uno studente

    Il nostro Istituto ha ricevuto una richiesta di risarcimento all’AST per sinistro occorso a uno studente durante l’ora di educazione fisica. La richiesta riguarda le somme erogate dal SSN. L’assicurazione integrativa scolastica copre quest’eventualità?

    L’art. 2043 del Codice Civile italiano stabilisce un principio fondamentale della responsabilità civile: chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto, con dolo o colpa, è tenuto a risarcire il danno. Questo principio trova applicazione anche nel contesto della Pubblica Amministrazione, che può avvalersi dell’azione di rivalsa per recuperare i costi sostenuti a seguito di danni causati da terzi. Un esempio pratico di questa azione si osserva nell’ambito delle Aziende Socio Sanitarie (AST/ASL), che possono richiedere risarcimenti relativi alle prestazioni sanitarie erogate a seguito di incidenti o infortuni in ambiente scolastico.

    La Rivalsa dell’Azienda Socio-Sanitaria

    Quando un sinistro coinvolge uno studente, l’ASS ha il diritto di chiedere un risarcimento, ma solo se il danno è riconducibile a fatti illeciti commessi da terzi. In tal caso, l’onere del risarcimento spetta alla persona responsabile dell’evento dannoso o alla compagnia assicurativa che copre il responsabile. Questo meccanismo permette all’ASS di recuperare gli emolumenti versati per le prestazioni sanitarie che ha fornito, liberando così l’ente pubblico dall’onere finanziario di un danno causato da altri.

    La Responsabilità della Scuola

    È essenziale che l’Istituto Scolastico valuti con accuratezza la dinamica dell’infortunio prima di riconoscere una propria responsabilità o procedere al pagamento verso l’ASS. La scuola deve verificare se l’incidente possa essere attribuito a una propria condotta colposa, come ad esempio:

    • Inadeguatezza della struttura scolastica: se l’ambiente non rispetta le normative di sicurezza o presenta difetti strutturali che aumentano il rischio di incidenti.
    • Mancata vigilanza: il personale scolastico ha l’obbligo di sorvegliare gli studenti durante le attività e può essere ritenuto responsabile in caso di inosservanza.
    • Ordine di eseguire attività pericolose: assegnare agli studenti attività potenzialmente rischiose senza le dovute precauzioni può costituire colpa dell’istituto.
    • Utilizzo di attrezzature inappropriate: dare in uso strumenti o materiali non idonei o pericolosi aumenta il rischio di danni e può implicare una responsabilità diretta.
    • Sottovalutazione dei rischi: ogni attività dovrebbe essere valutata in termini di potenziale pericolo e, se necessario, prevenuta.

    L’Istituto non sarà responsabile solo se l’evento si è verificato per caso fortuito, ovvero in modo del tutto imprevedibile e improvviso, nonostante il rispetto di tutte le norme di diligenza.

    Il Concetto di Fatto Illecito

    Un fatto illecito si configura quando un comportamento doloso o colposo provoca un danno ingiusto. Nell’ambito scolastico, tuttavia, non è sufficiente che uno studente si faccia male durante un’attività per configurare un illecito. La scuola deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire incidenti e garantire la sicurezza degli studenti. In caso contrario, si può supporre una responsabilità della scuola e, di conseguenza, un obbligo risarcitorio.

    La Procedura di Accertamento dei Fatti

    In caso di infortunio scolastico, l’Istituto deve:

    1. Accertare i fatti: ricostruire la dinamica dell’incidente per capire se l’evento era prevedibile o inevitabile;
    2. Verificare la vigilanza: appurare se un docente era presente e ha esercitato la dovuta vigilanza sull’attività svolta dagli studenti;
    3. Documentare la non imputabilità: raccogliere tutta la documentazione necessaria per dimostrare che l’evento lesivo non è riconducibile a un comportamento doloso o colposo della scuola o del personale.

    Se l’Istituto dimostra che l’incidente non è stato causato da una propria negligenza, può trasferire la responsabilità sul soggetto direttamente responsabile e sulla sua compagnia di assicurazione, nel caso quest’ultimo fosse coperto da una polizza di Responsabilità Civile.

    Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa delle scuola per la Responsabilità Civile, contattaci qui.