Autore: abint

  • Accesso agli atti

    Accesso agli atti

    Il legale di una famiglia il cui alunno è stato vittima di un sinistro all’interno della scuola, ci chiede, attraverso formale accesso agli atti, di poter avere in copia la segnalazione di sinistro effettuata dalla docente che in quel momento vigilava sull’attività. La scuola è tenuta a fornire la relazione anche se questa rientra tra la documentazione interna dell’Istituto?

    Il principio costituzionale della trasparenza dell’azione amministrativa, prevede che tutti gli atti (dati e informazioni) della scuola siano accessibili.
    L’accesso agli atti è quindi sempre garantito nei limiti e con le esclusioni previste dalle norme generali.

    Accesso ai documenti amministrativi

    La materia è regolata dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
    La norma consente la presa visione e l’estrazione di tutti i documenti amministrativi da parte di chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale.
    Resta inteso che il diritto di accesso è esercitabile, qualora corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
    Il richiedente dovrà formalizzare per iscritto la richiesta motivando la richiesta. L’istanza dovrà riferirsi a documenti materialmente esistenti al momento della domanda e detenuti alla stessa data dall’Istituzione scolastica di riferimento.
    La scuola, entro un massimo di 30 giorni, potrà accogliere o meno o in parte la richiesta. Il non accoglimento, o l’accoglimento parziale dovranno a loro volta essere motivati.
    È quindi pienamente legittimo da parte di un genitore richiedere l’accesso agli atti relativi al sinistro del proprio figlio. La famiglia può fare accesso agli atti nel caso in cui ritenga che le procedure attuate dalla scuola, non siano da considerarsi trasparenti e/o regolari.

    L’intervento del legale

    Qualora la famiglia decida di avvalersi dell’assistenza di un Legale, quest’ultimo potrà effettuare accesso agli atti in relazione al fatto occorso a nome e per conto della famiglia stessa.
    Il professionista infatti è formalmente delegato dalla famiglia e portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.
    Anche in questo caso quindi, l’Amministrazione scolastica è tenuta a riscontare la richiesta del legale entro 30 giorni dalla richiesta.

    Accesso agli atti e privacy

    Un aspetto ancora non ben chiaro in materia di accesso agli atti, in caso di sinistro, è quello legato alla trasmissione dei dati personali delle persone coinvolte nell’evento.
    Queste potrebbero essere il docente che prestava vigilanza oppure un altro studente coinvolto direttamente o indirettamente nell’evento.
    Il diritto alla privacy, garantito dal Regolamento (UE) 2016/679, è uno strumento di tutela della corretta gestione delle informazioni personali. Tale diritto tuttavia ma non può essere utilizzato come mezzo di non ingerenza sul funzionamento della Pubblica Amministrazione.
    La questione è stata chiarita dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 4 febbraio 1997, n. 5.
    Sulla base della lettera d), dell’articolo 24, comma 2° della legge n. 241/1990: «non sembra esservi dubbio che nel conflitto tra accesso e riservatezza dei terzi la normativa statale abbia dato prevalenza al primo, allorché questo sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici».

  • Smartphone danneggiato

    Smartphone danneggiato

    Al nostro Istituto Superiore è giunta la lettera della famiglia di un alunno iscritto, attraverso la quale viene chiesto il risarcimento dei danni occorsi allo smartphone fatto cadere da un compagno di classe durante l’uscita dalla scuola. La Compagnia Assicuratrice cui abbiamo denunciato il sinistro ci comunica che questo tipo di danno non è ricompreso nelle Condizioni Contrattuali, tuttavia a nostro parere si tratta di un palese danno da Responsabilità Civile. Le polizze scolastiche sono tenute a risarcire questo tipo di danno?

    In premessa, per poter formulare un parere preciso, è necessario conoscere l’esatta dinamica e il preciso luogo dell’evento. Assodato comunque che le condizioni contrattuali non tutelano il danneggiamento del dispositivo di proprietà dell’alunno è opportuno fare qualche precisazione circa la Responsabilità Civile.
    In generale, le responsabilità in ambito scolastico, si possono identificare in tre categorie principali: la responsabilità diretta della scuola, quella degli insegnanti e quella degli alunni o delle loro famiglie.

    La Responsabilità Diretta della Scuola

    Le polizze scolastiche, nell’ambito della sezione Responsabilità Civile, offrono garanzie per tutte quelle attività espletate sotto la diretta vigilanza dell’Istituto Scolastico. La copertura comprende tutti gli eventi per i quali l’Istituto potrebbe essere chiamato a rispondere in giudizio.
    La scuola, in quanto parte della Pubblica Amministrazione, è soggetta all’Articolo 28 della Costituzione Italiana. L’articolo stabilisce che l’ente è responsabile per gli atti compiuti dai propri dipendenti. Tale principio è ribadito anche dall’Art. 61 della Legge 2 luglio 1980, n. 312, che tuttavia specifica come: «La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni».
    Nel caso in questione, sembra da escludersi una responsabilità diretta dell’Amministrazione.

    La Responsabilità degli Insegnanti

    Gli insegnanti, ai sensi dell’Art. 2048, del Codice Civile, sono responsabili per i danni causati dagli alunni nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza: «I precettori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza».
    L’obbligo di vigilanza include tutte le situazioni in cui gli alunni sono affidati agli insegnanti, come ad esempio durante le lezioni, la ricreazione, le gite scolastiche e qualsiasi attività svolta sotto l’egida della scuola.
    Lo stesso articolo del Codice precisa che i docenti: «[…] sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto». L’insegnante quindi, in caso di danno, dovrà dimostrare di aver esercitato una vigilanza adeguata, tenendo conto dell’età, indipendenza e maturità degli alunni affidati. La responsabilità può essere esclusa se l’evento dannoso è imprevedibile e inevitabile nonostante le cautele adottate.
    In questo senso quindi, in relazione al caso in questione, appurato che l’evento s’è svolto all’uscita dalla scuola e abbia coinvolto alunni con un età e maturità adeguata, sembra non rilevabile neanche l’eventuale responsabilità del docente.

    La Responsabilità degli alunni o delle loro famiglie

    A differenza delle responsabilità precedenti, che si basano sulla responsabilità contrattuale legata all’omessa vigilanza, nel caso in questione la responsabilità tra gli studenti è di carattere extracontrattuale.
    Volendo escludere il dolo, ovvero la volontarietà di causare un danno, potrebbe invece palesarsi la colposità dell’evento, oppure l’incuria nella conservazione del bene da parte dell’alunno danneggiato.
    Come ricordato in premessa, la questione della responsabilità è complessa e richiede un’analisi attenta di tutte le circostanze specifiche.
    Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile: «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno».
    Sul tema della responsabilità extracontrattuale tuttavia, chi pretende il risarcimento deve sempre dimostrare il fatto doloso o colposo, il danno ingiusto ed il nesso di causalità.
    In questi casi potrebbe infatti trattarsi di un concorso di colpa. Esiste corresponsabilità tra il danneggiante e danneggiato non tanto per l’interferenza nella dinamica dell’evento, ma per le conseguenze delle sue azioni come ad esempio, la corretta conservazione del bene. Per questi casi la giurisprudenza ha introdotto un’obbligazione risarcitoria solidale tra danneggiante e danneggiato.

    Se desideri maggiori informazioni in relazione alla Responsabilità Civile nel danneggiamento dei beni personali nella scuola, contattaci qui.

  • Educazione Fisica: la mancata vigilanza del docente.

    Educazione Fisica: la mancata vigilanza del docente.

    Durante una lezione di educazione fisica presso la palestra dell’Istituto, ai ragazzi è assegnata l’attività calcetto. Il docente avviata l’attività, approfitta per allontanarsi e provvedere alla redazione del registro di classe. Durante una normale azione di gioco, un alunno, in un contrasto con un compagno, cade e riporta una frattura scomposta all’omero con una possibile invalidità permanente.
    Il legale della famiglia ci invia una formale comunicazione, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti dal figlio dei suoi assistiti e rilevando, in particolare, la Responsabilità Civile diretta della scuola, motivandola con il fatto che l’infortunio è avvenuto nello svolgimento di un’attività pericolosa ed oltretutto in assenza dell’insegnante.

    Nel caso sottoposto, a nostro avviso non si applica l’Art. 2050 del Codice Civile: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
    Secondo la sentenza della Cassazione Civile, n. 20982, all’attività sportiva riferita al gioco del calcio può essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità.
    Il gioco del calcio è una disciplina che privilegia l’aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l’esercizio atletico.
    L’attività infatti è normalmente praticata in tutte le scuole di tutti i livelli come attività finalizzata all’esercizio fisico.

    La responsabilità del docente per mancata vigilanza

    Appurato che non sussiste la volontarietà dello studente che ha provocato il danno, potrebbe forse ravvisarsi una responsabilità del docente per mancata vigilanza? Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile il docente è responsabile del danno cagionato dall’allievo nel tempo in cui sono sotto la sua vigilanza.
    Dato per assodato che l’evento dannoso è avvenuto in assenza dell’insegnante, appare tuttavia evidente, che l’incidente s’è verificato durante una normale azione di gioco. Anche se il docente fosse stato presente sul campo, non avrebbe potuto fare nulla per evitare l’impatto e l’evento dannoso conseguente.

    Il profilo assicurativo

    Relativamente all’assicurazione, l’Istituto deve effettuare denuncia all’INAIL, in quanto il fatto è accaduto durante un’attività per cui è prevista tutela assicurativa.
    Analogamente l’Istituto dovrà denunciare il sinistro alla Società con cui ha stipulato la polizza assicurativa integrativa per il rimborso delle spese mediche e dell’eventuale Invalidità Permanente residuata.
    Circa la Responsabilità Civile dell’Istituto, difficilmente potrà essere riconosciuta una colpa diretta in relazione all’evento. Tuttavia è opportuno aprire con la Società assicuratrice una posizione a titolo precauzionale per l’eventuale risarcimento del danno.

  • Il nesso causale in caso di infortunio

    Il nesso causale in caso di infortunio

    Un alunno ha subito un sinistro durante l’attività di educazione fisica. Il docente ha fatto opportuna segnalazione all’Istituto e, al ricevimento del certificato medico di Pronto Soccorso, la scuola ha effettuato formale denuncia all’INAIL e alla Compagnia Assicurativa. L’assicurazione risponde che il sinistro non può essere gestito in quanto il certificato medico è stato prodotto dal Pronto Soccorso dopo le 24 ore dall’evento. E’ corretto?

    Per poter rispondere alla domanda occorre introdurre il concetto di nesso causale, o eziologico, ovvero il legame esistente tra il fatto dannoso ed il danno medesimo.

    Cos’è il nesso causale?

    Il nesso causale prende spunto dagli Articoli 40 e 41 del Codice Penale. Un evento che ha provocato un danno può essere imputato ad una persona solo se lo stesso sia conseguenza della sua condotta.
    Al contrario del sistema penalistico, in ambito civile il legislatore, non ha dedicato al nesso causale un’apposita definizione. Fino a pochi anni fa, la giurisprudenza s’era orientata a favore di una trasposizione diretta dei principi espressi penalmente sul versante della Responsabilità Civile.

    L’evoluzione giurisprudenziale

    Attualmente la dottrina e la giurisprudenza stanno conducendo un progressivo ripensamento dei rapporti tra causalità civile e penale. La causalità civile infatti risponde ad esigenze e finalità diverse da quella penale. La prima tende ad individuare il soggetto che deve riparare economicamente il danno, la seconda, invece deve sanzionare un comportamento riprovevole.
    La moderna giurisprudenza considera non più condivisibile la coincidenza dei concetti di causalità tra Responsabilità Penale e Responsabilità Civile. La Responsabilità Civile deve basarsi su regole e criteri più elastici. Questi sono il frutto di una pluralità di fattori, antecedenti, concomitanti o successivi, che possono incidere nel meccanismo causa-effetto.

    Il profilo assicurativo

    Un aspetto fondamentale delle polizze di assicurazione danni è rappresentato dalla prova del nesso causale. Esattamente come espresso più sopra, l’assicurato deve provare, in modo certo, la relazione che sussiste tra la causa del danno e il suo effetto.
    Il danneggiato, per ottenere il rimborso dalla Società Assicuratrice deve provare, in modo inequivocabile, che il danno subito è intrinsecamente legato all’attività coperta dall’assicurazione.
    In assenza della provata esistenza del nesso causale l’assicuratore potrebbe non liquidare il sinistro.
    Nel caso in questione la Compagnia Assicuratrice identifica nel Certificato medico il nesso tra quanto accaduto durante l’attività di educazione fisica e il danno subito. Se la data di accesso al Pronto Soccorso è posticipata oltre le 24 ore dall’evento dannoso, l’assicuratore potrebbe avanzare il dubbio che non sussista una relazione diretta tra i due eventi.
    In questi casi, la casistica è vastissima e non riducibile in linea generale. Capita infatti che un trauma, giudicato di modesta entità, si riveli, col passare dei giorni, decisamente più grave di quanto ipotizzato.
    Assumerà quindi particolare rilevanza la dichiarazione del docente che stava vigilando e la dichiarazione del medico che redige il certificato.
    In tutti i casi è importante, almeno a livello preventivo attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in polizza relative alla denuncia del sinistro.

    Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle denunce di infortunio nella scuola, contattaci qui.

  • Vigilanza del personale fuori dall’orario scolastico

    Vigilanza del personale fuori dall’orario scolastico

    In caso di infortunio di uno studente presente a scuola fuori dall’orario scolastico, il personale non docente può essere ritenuto responsabile di mancata vigilanza? L’Assicurazione copre il sinistro?

    In relazione alla vigilanza del personale fuori dall’orario scolastico, per anni, la giurisprudenza è stata incline a non considerarlo nel novero dei soggetti responsabili. Si riteneva infatti che collaboratori, personale tecnico-amministrativo, custodi, e personale di servizio non potessero svolgere attività di sorveglianza sugli studenti al pari degli insegnanti,  in quanto non considerabili precettori ai sensi  dell’Art. 2048 del Codice Civile.

    Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nella scuola

    Un chiarimento in questo caso è introdotto nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2006/2009.
    Ai sensi del contratto, il personale ATA risulta sempre impegnato nel processo di vigilanza della scuola.
    Il testo ne precisa i compiti, ricomprendendo l’ordinaria vigilanza sugli alunni e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche. Non solo, anche nei casi di particolare necessità, quali ad esempio, l’assenza momentanea dell’insegnante, il personale è tenuto alla vigilanza.

    Il fatto

    Risulta significativa a tal proposito la pronuncia della Cassazione n. 14701 del 19 luglio 2016.
    La vicenda trae origine da un infortunio occorso ad un studente delle scuole elementari all’interno del plesso scolastico, prima che squillasse la campanella di inizio delle lezioni.
    L’alunno, della terza elementare, mentre stava percorrendo il corridoio principale che portava alla sua classe, venne spinto da alcuni alunni, suoi coetanei. Cadendo malamente a terra subiva la rottura parziale di due denti. A fronte del contenzioso scaturito, i primi due giudici avevano ritenuto che non sussistesse la responsabilità dell’Istituto e del MIUR. Secondo i giudici, infatti, l’evento dannoso era avvenuto prima dell’inizio delle lezioni. I genitori del minore decidono quindi di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

    La sentenza della Cassazione

    La suprema Corte ha ribaltato i primi due gradi di giudizio.
    Secondo la Cassazione infatti, le lesioni riportate da un alunno minore all’interno dell’istituto, derivano dalla condotta colposa del personale scolastico.
    L’evento è avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, tuttavia la scuola ha: «il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni, sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell’ambito dei locali scolastici».
    I giudici hanno preso in esame l’aspetto relativo all’estensione della responsabilità anche per gli eventi dannosi accaduti fuori dall’orario di lezioni. La responsabilità di diligenza e di vigilanza grava infatti sui precettori ai sensi del Codice Civile.
    La responsabilità riguarda tutte le manifestazioni connesse alla prestazione scolastica e si estende all’intero periodo in cui l’allievo si trova all’interno dell’Istituto scolastico.
    Questo prevede anche il periodo dopo la fine delle lezioni o, come nel caso in esame, prima del suono della campanella.
    Nel caso specifico si riscontrerebbe la responsabilità per la condotta negligente del personale scolastico: L’allievo infatti si stava dirigendo nella sua classe in presenza dei bidelli, sui quali gravava quindi l’obbligo di vigilanza. Per la Corte, quindi: “la responsabilità della scuola scatta dal momento in cui il minore si reca all’interno della scuola dove c’è del personale addetto proprio al controllo (collaboratori scolastici) degli studenti la cui giovanissima età doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive, indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi”.

    Il profilo assicurativo

    Nel merito della copertura assicurativa, questa prevede la copertura e il conseguente risarcimento nel ramo Infortuni per i danni diretti derivanti dall’evento.
    Tuttavia la sentenza della Cassazione, in questo caso, coinvolge anche il Ramo di Responsabilità Civile dell’Istituto è assicurato.

    Se desideri maggiori informazioni sulla vigilanza del personale fuori dall’orario scolastico, contattaci qui.

  • Smartphone danneggiato: l’assicurazione non copre il danno!

    Smartphone danneggiato: l’assicurazione non copre il danno!

    Nel nostro Istituto Superiore un docente ha ritirato smartphone e cellulari ai propri studenti all’inizio della lezione. Nel riconsegnarli ne ha fatto accidentalmente cadere uno, danneggiandolo. Il sinistro è stato respinto dalla Società Assicuratrice. La famiglia chiede il pagamento della riparazione alla scuola, è corretto? Perché la copertura di Responsabilità Civile non copre il danno?

    La questione dello smartphone danneggiato dal docente è abbastanza controversa. Risulta difficile rispondere in modo esaustivo alla domanda poiché manca la dettagliata dinamica dell’evento. Possiamo tuttavia fare alcune considerazioni di massima.

    L’uso dello smartphone in classe è vietato

    L’indicazione di riferimento per l’utilizzo degli smartphone in classe è la Circolare MIUR n. 30 del 15 marzo 2007.
    Fermo restando che il Docente possa concederne l’uso in caso di urgenza, in linea generale, l’uso dei cellulari in classe è vietato, poiché potrebbero rappresentare una distrazione.
    Il divieto, tuttavia non legittima l’Istituto o il personale scolastico a ritirare i dispositivi in possesso agli studenti. I cellulari, infatti, in quanto oggetti personali, non possono essere sequestrati o requisiti dagli insegnanti. La situazione, come nel caso in questione, si complica ulteriormente in quanto lo smartphone è stato danneggiato dal docente.
    Nondimeno, lo studente che infrangesse le regole, potrà essere sanzionato disciplinarmente, anche alla luce del rapporto di corresponsabilità tra l’Istituto e la famiglia.

    Smartphone e privacy

    Le Linee Guida del Garante della Privacy sulla scuola fissano fino a che punto l’Istituto può spingersi. Non può essere impedito agli alunni di portare il cellulare in classe, ma il suo utilizzo può essere vietato se utilizzato in modo improprio o reca disturbo al resto della classe. La scuola ha nel suo diritto quello di proibire l’utilizzo degli smartphone all’interno delle classi, ma questo non comporta la possibilità di ritirare gli oggetti in questione, potere che è concesso solo alle forze dell’ordine in presenza di reati o su richiesta del giudice. Infrangere questa norma potrebbe far nascere contenziosi tra le famiglie e l’Istituto scolastico.

    Il rispetto delle libertà personali

    Di fatto se un docente sequestra lo smartphone di uno studente, compie un illecito e il suo comportamento potrebbe essere segnalato sia al Preside che al MIUR.
    Secondo l’Authority, l’utilizzo di telefoni cellulari come di tutti gli apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, solo per fini personali e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (siano essi studenti o professori), in particolare della loro immagine e dignità.

    Il profilo assicurativo

    Circa il mancato pagamento del danno da parte della Società assicuratrice, occorre evidenziare due aspetti.
    La quasi totalità delle polizze esistenti nel mercato scolastico, escludono il danneggiamento delle cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
    Anche le polizze dei beni, di norma, escludono smartphone e/o cellulari dalle coperture assicurative. Ne deriva che la polizza assicurativa scolastica non tutela questo tipo di danno.

    Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche in relazione ai beni danneggiati da un docente, contattaci qui.

  • Benvenuta Michela!

    Benvenuta Michela!

    Diamo il nostro più caloroso benvenuto a bordo alla nuova collega Michela Tedesco che, da qualche mese, ha iniziato a lavorare con noi.

    Michela da più di un decennio si occupa di intermediazione assicurativa negli Istituti scolastici della Campania, offrendo consulenza specifica ai Dirigenti Scolastici e ai Direttori S.G.A., nei contratti assicurativi.

    Facciamo a lei, e a tutte le sue scuole clienti, i nostri migliori auguri per questa nuova sfida professionale.

    Michela è disponibile al numero telefonico 348 5445344 oppure alla mail: michela.tedesco@abint.it

    Puoi contattare Michela Tedesco anche attraverso il suo l’account Linkedin

  • Il pagamento della polizza assicurativa è un obbligo per le famiglie?

    Il pagamento della polizza assicurativa è un obbligo per le famiglie?

    Il problema dei contributi volontari alle scuole, tra i quali quella dell’obbligatorietà del pagamento delle polizze assicurative integrative, si ripropone all’inizio di ogni anno scolastico.

    Le indicazioni ministeriali

    La questione è stata da tempo chiarita dal Ministero con le Note ministeriali del 20 marzo 2012, Prot. n. 312 e 7 marzo 2013, Prot. n. 593. Premessa la gratuità connessa all’obbligo e la mancanza di capacità impositiva da parte delle scuole (Artt. 23 e 34 della Costituzione), il contributo delle famiglie a favore delle istituzioni scolastiche è volontario. L’iscrizione non può quindi essere subordinata al contributo volontario e non sono legittime le discriminazioni «sia in termini di valutazione che disciplinari» derivanti dal rifiuto di versamento scolastico.
    Le indicazioni, tuttavia, evidenziano altresì: «l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse». Ad esempio: «quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche». In quanto obbligatori, tali importi non dovrebbero quindi essere cumulati con il contributo volontario ma versati distintamente (con relativa causale).

    L’interrogazione parlamentare

    Analogo concetto è ribadito il 20 ottobre 2016 nell’Interrogazione n. 5-08789 posta all’ordine del giorno della VII° Commissione Cultura Camera. La risposta circa i contributi volontari ribadisce: «l’obbligo per le famiglie di rimborsare alla scuola le spese da questa sostenute per conto delle stesse, tra cui rientrano quelle per l’assicurazione individuale contro gli infortuni e per la responsabilità civile degli alunni».

    Contributo volontario e obbligatorio

    Il Ministero di fatto separa il contributo volontario da quello obbligatorio.
    Il primo, riguardante «lo svolgimento di attività curricolari», dev’essere destinato «esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti».
    I contributi obbligatori riguardano, progetti, attività o spese, deliberate dal Consiglio di istituto, prestate per conto delle famiglie. Tra questi rientrano i viaggi di istruzione e le coperture assicurative integrative.
    In pratica si individuano così importi obbligatori diversi da imposte o tasse.
    Al loro pagamento, come nel caso dei viaggi di istruzione, è subordinata la fruizione del servizio.

    Obbligo di informazione e detrazione fiscale

    Le note ministeriali affermano inoltre che le famiglie devono essere sempre precisamente informate in relazione all’obbligo o alla volontarietà del contributo. Inoltre le famiglie vanno informate circa la possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della Legge 2 aprile 2007, n. 40.
    Dal 30 giugno 2020, le scuole sono dotate del servizio Pago In Rete. Il servizio consente di scaricare anche le ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini fiscali per tutti i pagamenti effettuati.

    La polizza assicurativa

    Le Società assicurative impegnate nel mercato scolastico, di norma, prevedono margini di gratuità per gli alunni, solitamente dal 5% fino al 15%.
    Quest’azione liberale tende a venire incontro a quegli Istituti che, nonostante le indicazioni ministeriali, faticano a raccogliere il premio da tutte le famiglie degli studenti.
    Prevedere un elenco nominativo solo per gli alunni paganti potrebbe infatti rivelarsi un problema nel caso di infortunio di uno studente non compreso nell’elenco.

    Se desideri maggiori informazioni in relazione all’obbligo di pagamento della polizza assicurativa integrativa e sulle percentuali di tolleranza, contattaci qui.

  • Perché la scuola dovrebbe avvalersi del Broker assicurativo?

    Perché la scuola dovrebbe avvalersi del Broker assicurativo?

    Il rapporto tra Broker e Pubblica Amministrazione scolastica, ormai dovrebbe essere definitivamente avvalorato in termini di liceità e opportunità dalla normativa vigente.
    Un ulteriore elemento di riflessione è che la quasi totalità delle Pubbliche Amministrazioni nazionali, si avvale, ormai da decenni, della figura di un consulente assicurativo.
    Perché allora, un numero ancora limitato di scuole ricorre alla consulenza del broker assicurativo?

    La sottovalutazione del rischio

    Il presupposto secondo il quale esistano differenze tra la grande Pubblica Amministrazione (Regioni, Province, Comuni, ASL, Società partecipate, ecc.) e la Scuola è un errore di sottovalutazione ancor prima che pratico.
    Le Pubbliche amministrazioni scolastiche, come tutte le altre amministrazioni pubbliche, si trovano a gestire situazioni di rischio complesso e potenzialmente elevato.
    L’unica differenza è rappresentata dall’ammontare dei premi posti a base d’asta nella procedura selettiva.
    Il valore dei premi nella quasi totalità delle Amministrazioni Pubbliche si attesta normalmente su importi spesso di gran lunga superiori alla soglia comunitaria (139.000,00 euro).
    Nelle Istituzioni scolastiche, invece, difficilmente il costo dei contratti assicurativi, supera la soglia attualmente prevista dal Codice dei Contratti Pubblici per gli Affidamenti Diretti.

    La quotazione dei rischi

    Un ulteriore elemento differenziante, è il sistema messo in atto relativo alla quotazione dei rischi.
    Di norma, nella PA, la quotazione, avviene attraverso la misurabilità del rischio, ovvero mediante estrapolazione di volumi e di sinistrosità pregressa specifica. In questo modo, meritocraticamente, le Amministrazioni più virtuose ottengono anche quotazioni più vantaggiose.
    A differenza della scuola, nelle Pubbliche Amministrazioni infatti non è prevista una tariffazione standardizzata. Amministrazioni con caratteristiche dimensionali apparentemente simili possono ricevere offerte economiche differenti, in relazione a precisi parametri statistici.

    La standardizzazione dell’offerta

    Nel comparto scolastico, al contrario, il sistema di offerta utilizzato dalle Società Assicuratrici è improntato sulla massima standardizzazione.
    Le motivazioni sono così riassumibili:

    1. Ridotta diffusione sul territorio (8.300 scuole);
    2. Entità media del premio annuale per Istituto (7.000,00 euro);
    3. Ridotto o inefficace intervento del un consulente specializzato (Broker);
    4. Mancanza di un preciso set informativo prodotto in fase selettiva

    Fermo restando questo stato di cose, gli assicuratori, che operano nella scuola, utilizzano, parametri di valutazione economica univoca e condizioni analoghe per tutti gli Istituti.
    Le scuole non possono in alcun modo incidere sulla qualità garanzie e sui massimali. L’unica discriminante diventa quindi l’ammontare del premio pro-capite che la scuola è disposta a pagare.
    Per questo motivo scuole molto diverse per tipologia, profilo di rischio e sinistrosità pregressa, vengono livellate economicamente e nella tipologia delle garanzie. Il rischio è di avere condizioni, massimali o premi inadeguati o sovrastimati in relazione alle reali necessità.
    L’anomalia è palese, nessuna Amministrazione pubblica, infatti, fuori dal comparto scolastico, acquista un servizio assicurativo standardizzato.

    Inadeguatezza e perdita di efficacia

    I rischi nella scuola che sottoscrive polizze standardizzate sono due. Da un lato, l’inadeguatezza del servizio acquistato, richiamata non solo dalla norma relativa al buon andamento della Pubblica Amministrazione ma anche dal Codice delle Assicurazioni. Dall’altro, la potenziale perdita di efficacia del servizio.
    Facciamo solo due esempi concreti: Le polizze scolastiche standardizzate prevedono garanzie e premi analoghi per tutte le scuole. In relazione ai viaggi di Istruzione, ad esempio, esiste una grande differenza tra gli Istituti Superiori e quelli Comprensivi. Nei primi questa attività, ha spesso come meta anche paesi extraeuropei, gli Istituti Comprensivi si limitano spesso a viaggi nazionali o, al limite in Europa. Le Direzioni Didattiche invece organizzano spostamenti solo all’interno del Comune, della Provincia o, al massimo, nella Regione.
    Analogamente le attività di Alternanza scuola-lavoro sono oggetto esclusivo degli Istituti Superiori, attività come il pedibus o il servizio mensa sono tipiche degli Istituti Comprensivi.
    Le Società assicuratrici estendono queste garanzie a tutti gli Istituti scolastici, indipendentemente dal fatto che queste attività vengano svolte o meno. Questo stato di cose, com’è facilmente intuibile, si traduce in un notevole spreco di risorse economiche limitando l’efficacia assicurativa.

    L’intervento del Broker assicurativo

    L’intervento di un broker assicurativo specializzato, circoscrive in larga parte i rischi di inadeguatezza.
    Un broker efficace predispone un programma assicurativo basato sulle effettive esigenze dell’Istituto.
    In tutte le Amministrazioni Pubbliche, come abbiamo visto, le garanzie e, di conseguenza, le quotazioni economiche offerte dalle Società assicuratrici avvengono a fronte di specifici elementi dimensionali, della sinistrosità pregressa alle reali necessità assicurative.
    Il broker che presta la propria consulenza nella scuola, deve effettuare un’analisi del rischio specifico, ovvero “fotografare” le esigenze peculiari della singola scuola.
    In seconda istanza dovrà approntare capitolati e massimali ad hoc, escludendo garanzie generiche, eccessive o totalmente inutili in relazione alle reali necessità del singolo Istituto.
    Attraverso la corretta analisi del rischio e della sinistrosità pregressa, la scuola otterrà condizioni più performanti e una più realistica quotazione dei premi da erogare.
    Da ultimo potrà affiancare l’Istituto in tutti i processi selettivi, fino alla comparazione delle offerte.
    Resta inteso che non potrà mai sostituirsi all’Amministrazione nella scelta o nella sottoscrizione dei contratti.

    I broker sono tutti uguali?

    Fatte queste premesse di carattere generale che definiscono il contesto generale, occorre precisare che non tutti i broker, operano con la stessa capacità e gli stessi risultati.
    Una buona parte dei broker che offrono il servizio di consulenza nelle scuole non opera o non è in grado di operare in questo modo.
    La maggior parte dei broker operanti in ambito scolastico non fa, o non è in grado di fare, una precisa valutazione del rischio. Questo si traduce in capitolati inadeguati e insufficienti. L’assenza di una corretta definizione del set informativo, rende le coperture carenti sia sotto il profilo specifico, e conseguentemente in relazione al premio.
    Ancora troppi operatori si limitano a comparare le condizioni standardizzate offerte dalle Società assicuratrici.
    Appare evidente che questo atteggiamento non ha nessuna utilità.
    Non giova alla scuola che stipulerà contratti inadeguati alle reali necessità, ma non giova neanche alle Società assicuratrici che continueranno a proporre garanzie sproporzionate.

    Il parere dell’Autorità

    Quest’aspetto è stato precisamente richiamato dall’ANAC nella Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013.
    «In un periodo, quale quello attuale, caratterizzato da una crescente esposizione ai rischi delle amministrazioni pubbliche a fronte di limitate risorse economiche, l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione, considerato, peraltro, che la sua attività, diversamente da quanto avviene nel settore privato, non può spingersi alla ricerca della controparte assicurativa, rimessa dal Codice dei contratti in esclusiva alle stazioni appaltanti».

  • Cyber Risk, una nuova sfida per la scuola

    Cyber Risk, una nuova sfida per la scuola

    Il Cyber Risk è il rischio connesso al trattamento delle informazioni del sistema informatico. Le banche dati, ma anche le applicazioni digitali, possono essere violate, rubate o cancellate a causa di eventi accidentali o di azioni dolose.

    Il rischio informatico nella scuola

    La scuola è una delle realtà con il più alto tasso di dati in senso assoluto. Tuttavia nella scuola c’è anche il minor controllo in termini di processi, organizzazione, sicurezza e gestione informatica.  
    In Italia, inoltre, la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, benché prioritaria nei programmi politici da più di dieci anni, stenta ad entrare a regime.
    In moltissimi Istituti, prevalentemente quelli comprensivi, non esiste personale tecnico dedicato al parco informatico né alla gestione o all’amministrazione della rete. Esistono aziende che offrono servizi strutturati di cyber security ma la loro offerta è spesso sottovalutata. Il grosso del lavoro nelle scuole, è offerto da personale interno a volte con scarsa competenza. Volontari che cercano di aiutare, ma la sola volontà spesso non è sufficiente.

    La costante crescita degli attacchi informatici

    A fronte di questa realtà lacunosa, continuano invece a crescere a livello globale gli attacchi informatici.
    Il Rapporto Clusit 2020 evidenzia come, in Italia, nel solo nel 2019, gli attacchi, classificati come gravi, sono stati 1.670, in media uno ogni 5 ore.
    Il 7% in più rispetto all’anno precedente e il 91,2% in più rispetto a cinque anni prima.
    I numeri tuttavia sono sottostimati. I dati infatti si riferiscono esclusivamente agli attacchi reali, ovvero effettivamente andati a segno che hanno provocato danni importanti. Restano esclusi gli attacchi tentati o bloccati.
    Il numero inoltre è necessariamente parziale, data la tendenza generale non solo ad individuare il problema ma anche ad evitare di rendere pubbliche le cyber-aggressioni.
    Le infrastrutture e il settore pubblico, hanno subito nel 2019 il maggior numero di attacchi di impatto critico.
    Le categorie con il maggior numero di attacchi con impatti di alto livello sono la sanità, i fornitori di software, hardware e il settore pubblico.
    «Ci troviamo di fronte a un vero e proprio cambiamento epocale nei livelli globali di cyber-insicurezza. – riporta il rapporto – La causa è l’evoluzione rapidissima degli attori, le modalità, la pervasività e l’efficacia degli attacchi».

    La pandemia complica la situazione

    La recente pandemia di Covid19, se possibile, ha complicato ulteriormente la situazione. Il Security Operation Centres di Chieti ha contato tra febbraio e aprile ben 230.000 campagne di malspam a tema coronavirus nel mondo. Il 6% di queste è indirizzato verso l’Italia.
    I criminali informatici fanno leva sull’emotività del momento, l’apprensione e l’ansia generale. Complici sono la necessità di avere informazioni, aggiornamenti sulla diffusione del virus, consigli su come evitare il contagio.
    La diffusione del lavoro agile (home working), spesso attuato a casa, in ambianti non particolarmente protetti, incrementa il rischio di attacchi informatici.

    La sensibilità verso il problema

    In Italia la sensibilità verso il tema del Cyber Risk è ancora poco o nulla sviluppata. Anche la scuola fa ancora fatica a comprendere la gravità della questione e la sua potenziale pericolosità. Eppure, nella scuola, l’asset principale sono i ragazzi, ed i loro dati dovrebbero essere protetti, in modo efficace.

    Il panorama è cambiato, almeno dal punto di vista normativo, con l’entrata in vigore del GDPR. La nuova normativa europea sulla protezione dei dati, infatti applica sanzioni anche cospicue a chi perderà o diffonderà dati senza autorizzazione, anche a causa di un attacco cyber.

    Il profilo assicurativo

    Se è vero che prevenire totalmente un cyber attacco non è possibile, le coperture assicurative possono servire efficacemente a tutelare l’Istituto. Nella stragrande maggioranza dei casi è il soggetto esposto al rischio a dover stabilire quali siano questi eventi e a negoziare coperture assicurative personalizzate. Tuttavia il compito non è spesso né facile né immediato. L’esperienza di un consulente assicurativo specializzato permette di indicare la copertura migliore da attuare con una polizza Cyber Risk. La copertura permette la tutela in relazione alla tipologia di Istituto, all’attività quotidiana, all’ampiezza della popolazione scolastica, al livello di informatizzazione e alla quantità di dati raccolti e gestiti.

    Se desideri avere maggiori informazioni sulla protezione dei rischi informatici nella scuola, contattaci qui.