Il nostro Istituto, per l’organizzazione dei viaggi di Istruzione, con l’obiettivo di ridurre i costi per le famiglie, acquista i biglietti aerei, l’albergo ed eventuali servizi accessori, direttamente, senza passare dall’Agenzia di Viaggio. Nel caso si verificasse un annullamento del volo per colpa della Compagnia Aerea o di over booking dell’albergo la polizza assicurativa stipulata dalla scuola copre il danno?
L’introduzione del recente Decreto Legislativo, 21 maggio 2018 n° 62 in tema di “turismo organizzato” modifica in larga parte la normativa precedente. La nuova normativa prevede una maggiore responsabilità da parte dell’organizzatore e dell’intermediario, nell’esecuzione del contratto di gestione e vendita dei pacchetti turistici.
È bene quindi, fare in premessa alcune precisazioni.
Il Pacchetto Turistico
Il Decreto Legislativo si applica a tutti i contratti stipulati a partire dal 1° Luglio 2018. Il Decreto inoltre introduce una serie di importanti modifiche in relazione alle definizioni della prestazione e delle figure coinvolte.
Per Pacchetto Turistico s’intende la combinazione di almeno due tipologie di servizi turistici (es.: volo, trasporto, alloggio, ecc.) ai fini del medesimo viaggio. E’ Pacchetto Turistico quando sono combinati da un unico soggetto ma anche se sono conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi. Il Pacchetto Turistico può essere acquistato presso un unico punto vendita, oppure essere offerto ad un prezzo forfettario. Può essere pubblicizzato sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga, e acquistato anche con processi di prenotazione on-line.
L’Organizzatore e l’Intermediario
Il Decreto definisce anche i ruoli dei soggetti impegnati nella distribuzione dei Pacchetti Turistici.
L’Organizzatore è il soggetto che eroga le prestazioni (trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori), obbligandosi in nome proprio e dietro corrispettivo forfettario a fornire un viaggio all inclusive. L’organizzatore può servirsi anche di intermediari e ausiliari. La norma chiarisce che l’organizzatore può essere persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato.
L’Intermediario è il soggetto che, anche non professionalmente e/o senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare a terzi un pacchetto turistico o singoli servizi dietro un corrispettivo forfettario.
Quando l’Istituto scolastico “assembla” due o più servizi (es.: volo e alloggio), anche comperati separatamente da terzi, diventa di fatto l’Organizzatore del viaggio. In quanto tale, è tenuto a rilasciare allo studente o alla sua famiglia una copia del contratto, informarlo sugli aspetti del viaggio organizzato, apprestare soluzioni alternative e soccorrerlo in caso di difficoltà per consentirne la prosecuzione o il rientro dal viaggio.
La responsabilità diretta dell’Organizzatore
Con l’introduzione dell’art. 42, del D. Lgs. 21 maggio 2018 n° 62, il legislatore ha ampliato la sfera di responsabilità dell’Organizzatore, estendendola ad ogni aspetto dell’esecuzione del pacchetto turistico: «[…] In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore» (Comma 5)
«Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.» (Comma 6)
«[…] L’organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile» (Comma 7).
Le tutele assicurative
Resta inteso che, a nostro parere, l’attività di Organizzatore del viaggio esula, di norma, dal Contratto assicurativo di Responsabilità Civile. Allo stesso modo, la figura di Organizzatore di un viaggio, normalmente non rientra tra le specifiche attività della scuola.
Qualora l’Istituto Scolastico voglia comunque assumersi l’onere di Organizzatore, dovrà sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile professionale a tutela dei rischi connessi all’attività specifica. Dovrà inoltre produrre tutta la documentazione informativa ai partecipanti al viaggio e/o alle loro famiglie.
Le polizze normalmente stipulate dalla scuola per i viaggi di istruzione prevedono, di norma, esclusivamente l’annullamento del viaggio per infortunio o malattia. L’onere della “riprotezione” del viaggiatore resta in capo esclusivamente all’Organizzatore.