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Mancato pagamento del premio assicurativo

Sono un genitore rappresentante di classe. Ho raccolto le quote per il pagamento dell’assicurazione alunni della classe che rappresento, in un’unica soluzione, come previsto dalla scuola. La mamma di un alunno però si rifiuta di pagare la quota, cosa posso fare?

Il mancato pagamento del premio assicurativo da parte di alcune famiglie è un problema che, pur limitato a una stretta minoranza, potrebbe creare conseguenze complesse sia per le Istituzioni scolastiche sia per la tutela degli alunni.

Natura e obbligatorietà del premio assicurativo

Il premio assicurativo scolastico rappresenta una spesa anticipata dalla scuola per garantire la copertura assicurativa degli studenti. Tale spesa, esattamente come quella per i diari scolastici o per i viaggi di istruzione, dovrà essere successivamente rimborsata dalle famiglie. Le indicazioni ministeriali che sottolineano l’obbligatorietà del pagamento, sono anche supportate da un’interrogazione parlamentare che conferma la correttezza di questa misura. Tuttavia le scuole non dispongono del meccanismo giuridico coercitivo, come l’emissione di una cartella esattoriale, che possa imporre il pagamento alle famiglie.

Cause del mancato pagamento

Tre sono sostanzialmente le ragioni principali per cui alcune famiglie non versano il premio assicurativo.
Innanzitutto c’è una carenza culturale e informativa. Molte famiglie non comprendono appieno i benefici della polizza e i rischi economici derivanti dalla sua assenza.
In seconda istanza c’è un’errata percezione dei costi. Sebbene il premio assicurativo sia generalmente accessibile, può essere percepito come superfluo o non prioritario.
Da ultimo esiste il mito, avvalorato anche dalle fonti istituzionali delle coperture INAIL. Così come anche indicato nella circolare INAIL n. 45 del 26 ottobre 2023, la tutela è operativa per tutte le attività scolastiche, ma si limitata tuttavia ai casi gravi che potrebbe quindi indurre alcune famiglie a ritenere superflua una polizza integrativa.

Conseguenze economiche

In caso di infortunio, anche lieve, in assenza dalla polizza assicurativa scolastica, i costi a carico delle famiglie potrebbero essere anche ingenti, soprattutto per le prestazioni mediche non coperte dal SSN, come ad esempio le prestazioni odontoiatriche o ortopediche.
Ma il mancato pagamento della polizza può esporre anche la scuola a una serie di rischi. Tra questi la Responsabilità Civile in caso di danni oppure le difficoltà amministrative nel garantire una copertura uniforme per tutti gli studenti.

Quali soluzioni

Per far fronte al mancato pagamento del premio di polizza da parte delle famiglie la maggior parte delle assicurazioni prevede una percentuale di tolleranza.
La percentuale consente di includere in copertura tutti gli studenti, indipendentemente dal pagamento, purché il numero di inadempienti non superi, di norma, il 5-10%. Tuttavia, tale tolleranza dovrebbe essere riservata solo ai casi di comprovata difficoltà economica.
Alcune scuole limitano l’accesso alle attività extracurricolari per gli alunni non coperti da assicurazione, come ad esempio le gite o i viaggi di istruzione. Questa misura, sebbene controversa, mira a ridurre il rischio legale e finanziario per l’istituto.
La vera chiave per affrontare il problema tuttavia sembra risiedere più in un’adeguata informazione che in misure coercitive. Le scuole potrebbero organizzare incontri con le famiglie, i comitati e le associazioni dei genitori per spiegare i vantaggi della polizza, anche fornendo simulazioni dei costi per gli incidenti non coperti.
Il mancato pagamento del premio assicurativo è un problema gestibile, ma richiede un approccio bilanciato che metta al centro la sicurezza e la tutela degli studenti. Le scuole, collaborando con le famiglie e gli enti assicurativi, possono implementare soluzioni che combinino informazione, flessibilità e responsabilità economica.

Se desideri maggiori informazioni in relazione all’obbligo di pagamento della polizza assicurativa integrativa e sulle percentuali di tolleranza, contattaci qui.

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Bullismo e responsabilità educativa

Scuola e famiglia condannate per un atto di bullismo in un Istituto superiore toscano. Lo riporta un articolo di cronaca de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio che coinvolse due alunne all’epoca quattordicenni, avvenne in un Istituto superiore di Pistoia nell’aprile 2019.
Le ragazze, dopo un litigio in classe, chiesero di uscire per andare agli armadietti al piano inferiore della scuola. Nei pressi di una rampa di scale, una delle due spinse l’altra con entrambe le mani, facendola cadere di schiena.
La ragazza andò a sbattere con la testa contro una colonna in cemento, riportando un trauma cranico e un taglio di 12 centimetri sul volto. Trasportata in pronto soccorso, le fu assegnata una prognosi di 20 giorni.
La famiglia richiese un risarcimento per i danni subiti sia ai genitori della compagna che all’Istituto scolastico, accusato di mancata vigilanza.
Dal canto proprio, l’Amministrazione scolastica sostenne che l’incidente avvenne in un’area priva di particolari profili di pericolosità, in un’uscita autorizzata dall’insegnante. La scuola dichiarò, inoltre, che le studentesse erano sotto la sorveglianza di una collaboratrice scolastica, che le aveva richiamate per aver corso.

La decisione del Tribunale

Nella sentenza, il Tribunale ha riconosciuto la “culpa in educando” della famiglia, accusata di non aver impartito alla figlia un’adeguata educazione.
Ai sensi dell’Art. 147 del Codice Civile, i genitori hanno l’obbligo di: «istruire ed educare la prole».
Secondo il giudice, la famiglia non ha fornito all’alunna: «un’istruzione adeguata al rispetto delle regole fondamentali della civile convivenza», definendo la spinta «grave e immotivata».
Il tribunale ha anche stabilito un concorso di responsabilità della scuola nell’episodio. L’istituto non avrebbe correttamente vigilato sulle studentesse, oltre a non aver limitato la pericolosità dell’ambiente in cui si è verificato l’incidente.
Rilevante l’importo del risarcimento: 85.000 euro, superiore a quanto chiesto dalla famiglia dell’alunna che aveva avanzato una richiesta di 53.000 euro, più le spese mediche.
Il consulente tecnico del tribunale ha riconosciuto, nella quantificazione degli importi, anche i danni estetici temporanei e permanenti per l’alunna danneggiata.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione integrativa scolastica, di norma, tutela l’Istituto in relazione alla Responsabilità Civile per la carente o mancata vigilanza del personale scolastico. In alcuni casi, la polizza tutela anche la responsabilità derivante all’Istituto Scolastico dalla mancata o parziale applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Circa l’infortunio, la polizza risarcisce anche le spese mediche sostenute dell’alunno danneggiato. Le migliori formule assicurative risarciscono, all’interno del massimale previsto, anche i costi per gli interventi di chirurgia plastica ed estetica.
Un discorso a parte merita, invece, il risarcimento richiesto alla famiglia. Se confermata la dinamica degli eventi, questo non potrà trovare applicazione nella polizza scolastica integrativa. Il danno infatti, per stessa ammissione dell’alunna che ha spinto la compagna, è stato provocato con dolo. Quest’aspetto escluderebbe di fatto il risarcimento delle spese da parte della polizza.   

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche per gli atti di bullismo, contattaci qui.

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INAL: Dossier scuola 2024

Il 22 novembre, in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, l’INAIL ha pubblicato il Dossier Scuola 2024.
L’iniziativa, arrivata al nono anno, come per le edizioni precedenti è promossa dalla Direzione centrale prevenzione, con contributi delle altre direzioni territoriali.
Oltre alle iniziative di sensibilizzazione e investimenti per l’edilizia scolastica, il documento riporta i dati degli infortuni scolastici 2023.
Il Dossier raccoglie l’attività di prevenzione per gli studenti di tutte le scuole, realizzata dall’INAIL e inclusi i progetti di ricerca, i convegni e la formazione per docenti, dirigenti e tutor.

Infortuni in aumento tra gli studenti

Dai dati riportati si evidenzia un aumentato dell’11,9%, rispetto al 2022, degli infortuni denunciati dagli studenti delle scuole pubbliche statali.
Nel 2023 infatti si sono registrati 68.354 casi di infortuni, un numero che, seppur in crescita, non raggiunge i livelli pre-pandemici.
L’incremento ha riguardato entrambi i generi, con una prevalenza tra gli studenti maschi, che rappresentano il 58,4% del totale degli infortunati.
Le regioni del Nord hanno registrato il maggior numero di infortuni con più di 42.000 casi. L’aumento più significativo degli infortuni tuttavia è stato registrato nelle Isole, con un incremento del 20,7% rispetto al 2022.
Poco più del 50% delle lesioni riguardano lussazioni, distorsioni, distrazioni (34,9%), fratture (31,7%) e contusioni (28,8%). Gli arti superiori risultano essere la parte del corpo più frequentemente colpita, rappresentando il 50,1% del totale delle lesioni.

Meno infortuni tra il personale

In netta controtendenza gli infortuni del personale scolastico che, rispetto al 2022, ha visto una diminuzione degli infortuni del 10,7% con 13.666 casi denunciati.
A differenza degli studenti, tutte le macroregioni, escluso le Isole che segnano un aumento del 14,2%, hanno visto un calo degli infortuni nel 2023.
Il dato riporta il fenomeno ai livelli pre-pandemia, con una maggioranza di infortuni che ha riguardato le donne, pari all’86,5% dei casi totali.
Tra il personale, le contusioni sono risultate le lesioni più frequenti (38,5%), seguite da lussazioni, distorsioni e distrazioni (32,1%).
Gli arti inferiori sono stati la parte del corpo più colpita dagli infortuni, rappresentando il 38,8% del totale delle lesioni tra il personale.

L’assicurazione integrativa

Il dato statistico evidenzia come gli infortuni colpiscano 1% degli alunni e quasi il 2% del personale scolastico della scuola pubblica.
Come per gli anni precedenti, va tuttavia sottolineato, che non tutti gli incidenti scolastici sono inclusi nelle statistiche per il periodo considerato. Fino a settembre 2023, l’INAIL si occupava esclusivamente degli infortuni avvenuti durante attività considerate a rischio, come educazione fisica e laboratori. In relazione agli studenti ulteriormente sono sempre esclusi gli infortuni in itinere.
Inoltre, alla luce dei dati riportati, solo una percentuale minima è stata pagata sia agli studenti che al personale. L’INAIL infatti prevede il risarcimento, esclusivamente per i casi più gravi come la morte o l’invalidità permanente superiore al 6° punto percentuale.
Appare quindi superfluo evidenziare come tutti i danni in ambito scolastico, anche quelli non tutelati dall’INAIL, siano invece risarciti dalle polizze di assicurazioni private.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze di assicurazione nella scuola, contattaci qui.

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Alunno escluso dalla mensa

Ha scatenato polemiche, l’episodio accaduto in una scuola abruzzese, in cui un bambino di 4 anni non avrebbe ricevuto il pranzo per il mancato pagamento della mensa. Lo riporta un articolo del quotidiano: “il Messaggero”.
Mentre il Comune e la Dirigente scolastica smentiscono che il piccolo sia rimasto a digiuno, la vicenda solleva interrogativi su responsabilità, educazione e gestione dei servizi scolastici.

Il fatto

Secondo il racconto del padre, anch’egli insegnante, l’assenza di un pasto per il figlio ha comportato un’umiliazione per il bambino, rendendo il momento del pranzo, che dovrebbe essere educativo, un’esperienza negativa. L’uomo ha lamentato anche disagi dovuti a precedenti interruzioni del servizio, che obbligavano i genitori a ritirare i bambini prima dell’orario previsto.
Da parte sua, il Comune difende la linea intransigente per far fronte ai mancati pagamenti che, lo scorso anno, hanno accumulato debiti per 11.000 euro, pur negando che il bambino sia stato privato del pasto.

Il valore educativo del momento mensa

La mensa scolastica non è solo un luogo dove i bambini si nutrono, ma un momento di educazione alla socialità, al rispetto delle regole e a uno stile di vita sano. Escludere un bambino da questo contesto per motivi economici contraddice l’obiettivo educativo del servizio.
Come sottolineato dal genitore, episodi del genere possono trasmettere ai bambini messaggi antieducativi, facendo percepire la diversità economica come una causa di esclusione.

Responsabilità legale e civile

La refezione scolastica è organizzata e gestita dall’Ente Locale, che stabilisce modalità di pagamento, regolamenti e menù. Questo rende il Comune responsabile dell’erogazione del servizio e, in caso di danni comprovati, del risarcimento. È l’Ente Locale, infatti, a stipulare i contratti con i fornitori dei pasti e a definire le procedure in caso di insolvenze.
La scuola, sebbene non direttamente responsabile della gestione economica della mensa, ha obblighi di vigilanza e organizzazione durante il tempo mensa. Il momento del pranzo è parte integrante delle attività educative e didattiche, come riconosciuto dalla Circolare ministeriale 2270 del 9 dicembre 2019. La scuola ha quindi il compito di segnalare eventuali disservizi o situazioni problematiche. La scuola, ove necessario, dovrà anche garantire che gli alunni possano consumare pasti domestici in un contesto adeguato.
A questo proposito, come riporta la Circolare stessa, la giurisprudenza italiana riconosce alle famiglie il diritto dei figli di consumare il pasto domestico nei locali mensa durante la refezione.

Il profilo assicurativo

Ai sensi della normativa, il responsabile del servizio di refezione scolastica è l’Ente Locale. In caso di danno provato, spetta a quest’ultimo l’onere del risarcimento.
La polizza assicurativa integrativa stipulata dall’Istituto, di norma, tutela tutte le attività scolastiche comprese quindi quelle relative al servizio mensa. Qualora il danno fosse causato dall’inadeguata o mancata vigilanza, la Responsabilità Civile derivante relativa ricade sul soggetto a cui in quel momento era affidata quest’incombenza.

Se desideri maggiori informazioni sulle coperture assicurative scolastiche durante il servizio mensa, contattaci qui.

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Assicurazione e Responsabilità nelle Gite

Sono la docente referente per i Viaggi di Istruzione del nostro Istituto scolastico. Insieme ai colleghi e al Dirigente ci ponevamo questa domanda: qualora, durante una gita o viaggio di istruzione, un alunno che non ha pagato l’assicurazione, dovesse farsi male gravemente, a quali rischi va incontro la scuola e i docenti stessi?

In risposta alla sua domanda è bene fare alcune premesse normative e di contesto.

Obbligatorietà dell’Assicurazione Integrativa

Sebbene l’assicurazione integrativa non sia obbligatoria per legge, per le famiglie diventa tale quando il Consiglio di Istituto o il Dirigente Scolastico ne deliberano la stipula. In questo caso, la polizza è richiesta a ciascuno studente, e le famiglie devono adempiere al pagamento.
Il Ministero dell’Istruzione ha ribadito questo principio in più occasioni, sottolineando che quando la scuola stabilisce la necessità di un’assicurazione integrativa, questa diventa obbligatoria per gli alunni. Maggiori dettagli su quest’aspetto sono reperibili nell’articolo fornito qui.

Possibilità di Polizze Viaggio con Agenzie e Tour Operator

Qualora la scuola non avesse stipulato un’assicurazione integrativa, potrà comunque adottare una polizza specifica per il viaggio, comunemente denominata “polizza medico-bagaglio”. La polizza potrà essere stipulata anche attraverso l’Agenzia di viaggio o il tour operator organizzatore dell’uscita. Questa forma di polizza, pur non essendo obbligatoria, è fortemente consigliata poiché protegge il partecipante al viaggio dal pagamento di eventuali spese mediche nel caso di infortunio o malattia.

Copertura INAIL durante i Viaggi di Istruzione

L’INAIL garantisce agli studenti e al personale scolastico una copertura assicurativa per gli infortuni accaduti durante le attività scolastiche, inclusi i viaggi di istruzione. Quest’aspetto è riportato sul portale dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Tuttavia, questa tutela è limitata a casi molto gravi e copre esclusivamente infortuni che comportano una morte o un’invalidità permanente pari o superiore al 6%.
È importante comunque sottolineare che l’INAIL non copre le spese mediche, a eccezione dei trattamenti garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale. Di fatto quindi non offre una protezione sufficiente in assenza di altre polizze integrative.

Copertura della Responsabilità Civile e Limitazioni delle Polizze di Viaggio

Le polizze stipulate con le Agenzie di Viaggio o i Tour Operator, come quelle fornite dall’INAIL, solitamente coprono solo il ramo infortunio e non comprendono la Responsabilità Civile personale degli studenti. Queste polizze quindi non forniscono garanzie in caso di azioni legali intraprese da terzi o dalle famiglie degli studenti contro la scuola o i docenti.
Inoltre, nessuna di queste polizze include la Responsabilità Civile professionale dei docenti. In questo modo   la scuola e il personale scolastico restano vulnerabili in caso di contenziosi relativi a mancata vigilanza o presunta negligenza.

Rischi di contenzioso in Assenza di Assicurazione

Senza una polizza integrativa che copra adeguatamente l’infortunio, la famiglia dell’alunno potrebbe sentirsi legittimata a intraprendere azioni legali contro la scuola o i docenti, qualora ritenga che vi sia stata una mancata sorveglianza o altre forme di responsabilità. Ciò potrebbe comportare una richiesta di risarcimento, che potrebbe risultare onerosa per la scuola e/o per gli insegnanti coinvolti.
Per minimizzare questo rischio, molte scuole optano per l’obbligatorietà della polizza integrativa, soprattutto per le attività extracurricolari come le gite scolastiche.

Il Regolamento Viaggi di Istruzione

Un’opzione pratica, precisamente conforme alla normativa, è l’adozione di un Regolamento Viaggi da parte della scuola. Il regolamento stabilirà i requisiti minimi per la partecipazione a viaggi di istruzione. Tra gli altri, la necessità di un’adeguata copertura assicurativa, per gli studenti e per il personale partecipante, che limiti i rischi legali e finanziari.
Un regolamento chiaro evita ambiguità e garantisce che tutte le parti siano consapevoli delle condizioni necessarie per partecipare in sicurezza ai viaggi.

Consentire la partecipazione a un viaggio di istruzione senza copertura assicurativa, nonostante la tutela INAIL, espone la scuola e il personale scolastico a rischi significativi. In particolare, in assenza di assicurazione integrativa, eventuali spese mediche e richieste di risarcimento ricadrebbero sulla famiglia dell’alunno. Inoltre, qualora fosse ravvisata una negligenza nella vigilanza, il docente accompagnatore potrebbe incorrere in responsabilità personali.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per i viaggi di istruzione, contattaci qui.

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Preside minacciato per video su TikTok

L’episodio è avvenuto in un istituto comprensivo di Pomezia. Il padre di una studentessa ha insultato e minacciato il dirigente scolastico durante un consiglio di classe.
La vicenda sottolinea l’importanza di regole chiare sulla privacy, il rispetto reciproco e la gestione delle responsabilità in ambito scolastico. La situazione ha preso origine dalla diffusione di un video registrato all’interno della scuola e condiviso su TikTok dalla studentessa. Questo tipo di pratica potrebbe sollevare diverse problematiche legali e disciplinari.

I Fatti

Il Dirigente Scolastico, come riporta un servizio del TGR del Lazio, aveva indetto un consiglio straordinario per decidere un eventuale provvedimento disciplinare nei confronti dell’alunna, responsabile di aver pubblicato online un video girato a scuola. Durante l’incontro, il padre della studentessa ha aggredito verbalmente il preside, minacciando sia i docenti sia il dirigente, il quale ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri, una volta intervenuti, hanno constatato l’assenza del genitore e, nonostante il preside non abbia riportato ferite, l’episodio ha avuto conseguenze formali con una denuncia in caserma e una relazione inviata alla procura.

Profili di Responsabilità e Privacy

La registrazione di immagini o audio all’interno degli spazi scolastici solleva importanti questioni di privacy. In Italia, la Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità di tali pratiche, con l’ordinanza n. 14270 del 5 maggio 2022, che ribadisce come le registrazioni di lezioni scolastiche violino i diritti di privacy, in quanto ogni dato personale, inclusa la voce, identifica gli individui coinvolti. Tale principio è stato riaffermato dal Garante della Privacy, il quale stabilisce che l’uso di smartphone a scuola deve essere regolamentato per tutelare la riservatezza di docenti e studenti.
Secondo la Corte, i dirigenti scolastici hanno pieno diritto di vietare le registrazioni in classe, sia per scopi personali che di pubblica condivisione. Le registrazioni, se approvate, devono rimanere strettamente riservate a finalità didattiche e richiedono il consenso preventivo degli interessati.

Regolamentazione sull’Uso dei Dispositivi nelle Scuole

La circolare ministeriale dell’11 luglio 2024, n. 5274, proibisce l’uso dei cellulari nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Questa restrizione mira a salvaguardare l’integrità dell’ambiente scolastico e a prevenire episodi di diffusione non autorizzata di immagini o audio. Le scuole sono quindi invitate a regolamentare rigorosamente l’uso di dispositivi elettronici per evitare violazioni di privacy.

La Responsabilità Civile in Ambito Scolastico

L’Art. 2048 del Codice Civile stabilisce che le scuole hanno una responsabilità contrattuale di sorveglianza e protezione nei confronti degli studenti. In caso di danni derivanti da negligenze o inadempienze, come una mancata vigilanza, l’istituto può essere chiamato a rispondere civilmente. Tuttavia, il risarcimento si applica esclusivamente per danni causati a terzi, mentre le sanzioni disciplinari o amministrative non possono essere coperte da alcuna assicurazione.
In casi di controversie giudiziarie, la scuola può dimostrare di aver ottemperato ai propri obblighi se prova che l’inadempimento era dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all’Istituto.

Aspetti Assicurativi e Limiti delle Polizze Scolastiche

Le polizze assicurative scolastiche coprono generalmente i danni materiali o fisici subiti da studenti e personale durante l’orario scolastico, includendo il risarcimento verso terzi per danni causati. Tuttavia, è essenziale chiarire che queste polizze non coprono le sanzioni amministrative, le multe o le ammende disciplinari. Pertanto, eventuali sanzioni legali o disciplinari dovranno essere affrontate dal singolo responsabile.
Le polizze di Responsabilità Civile (RC), stipulate da molte scuole, proteggono contro i danni accidentali causati a terzi e coprono gli infortuni o i danni materiali, ma escludono i casi di responsabilità individuale che prevedono sanzioni legali. In situazioni di aggressioni verbali o violenza, come quella verificatasi a Pomezia, la polizza potrebbe non includere copertura assicurativa, lasciando il Preside libero di avvalersi di un’assistenza legale personale.

Quest’episodio evidenzia l’importanza per le scuole di:

  • Stabilire regolamenti interni chiari sull’uso dei dispositivi elettronici per proteggere la privacy di studenti e docenti.
  • Garantire la sicurezza del personale scolastico e degli studenti, con misure che includano, se necessario, l’intervento delle autorità.
  • Informare chiaramente studenti e famiglie sui regolamenti di privacy e sulle possibili sanzioni in caso di violazioni.

In un contesto sempre più digitale, è cruciale sensibilizzare studenti e genitori sull’importanza della privacy e del rispetto dei regolamenti scolastici per mantenere un ambiente sicuro e protetto per tutti i soggetti coinvolti.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative di Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

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Responsabilità docenti anche per maggiorenni

La responsabilità di vigilanza dei docenti nei confronti degli studenti maggiorenni è un tema spesso discusso e chiarito dalla giurisprudenza italiana. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013, ha stabilito che il raggiungimento della maggiore età da parte di uno studente non esonera la scuola e il docente dagli obblighi di vigilanza. Vediamo in dettaglio come si struttura questa responsabilità e quali sono i principali aspetti legali e assicurativi da considerare.

Responsabilità di Vigilanza per gli Studenti Maggiorenni

Secondo la Cassazione, la responsabilità dei docenti ha natura contrattuale ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, e si basa sul contratto educativo tra istituzione scolastica e studente. Questa responsabilità, pertanto, si estende a tutti gli studenti iscritti alla scuola, indipendentemente dalla loro età, e perdura fino al termine della frequenza scolastica.
L’istituto scolastico è tenuto a garantire la sicurezza e la vigilanza, seppure con modalità differenti rispetto agli studenti minorenni. Per gli studenti maggiorenni, si assume che abbiano una maggiore capacità di comprensione delle regole e delle conseguenze delle proprie azioni. Tuttavia, il dovere di vigilanza non viene meno, ma può essere esercitato con un maggiore margine di adattamento, proporzionato all’età e al grado di autonomia degli alunni.

Capacità di Autodeterminazione e Adattamento della Vigilanza

Anche se gli studenti maggiorenni hanno diritto a un’autonomia maggiore, questa non elimina il dovere della scuola di adottare le misure di vigilanza necessarie a garantire la sicurezza di tutti. La Cassazione ha chiarito che l’onere di sorveglianza può essere adattato alla maturità e all’indipendenza degli studenti maggiorenni. L’istituto scolastico e il docente, quindi, possono modulare l’intervento in base alla valutazione delle capacità di autodeterminazione dell’alunno.
Questa maggiore flessibilità nella vigilanza implica anche che i maggiorenni siano informati adeguatamente sui rischi presenti nelle attività scolastiche e sulle norme di comportamento. Di fatto, si tende a richiedere agli studenti maggiorenni una più alta consapevolezza delle proprie azioni rispetto agli alunni più giovani.

La Responsabilità Civile della Scuola e del Docente

La responsabilità civile della scuola o del docente verso lo studente maggiorenne si basa sul rapporto contrattuale previsto dall’Art. 1218 del Codice Civile. Se, per una carente o mancata vigilanza, uno studente subisce un danno, l’istituto scolastico può essere chiamato a risarcirlo. Tuttavia, la scuola può essere esonerata da tale obbligo se riesce a dimostrare che il danno è avvenuto per impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile alla scuola stessa (ad esempio, per eventi fortuiti o circostanze non prevedibili).
Questa responsabilità contrattuale significa che i danni causati dall’inadempimento degli obblighi scolastici possono essere reclamati solo in sede civile. Il giudice civile valuterà quindi se l’istituto ha adempiuto correttamente ai propri obblighi di vigilanza o se ci sono stati difetti nella sorveglianza che hanno causato il danno.

Aspetti Assicurativi e Responsabilità Civile

Per tutelarsi in caso di eventi dannosi legati alla vigilanza, molte scuole stipulano polizze di Responsabilità Civile. Queste coperture sono destinate a proteggere sia l’istituto scolastico sia i docenti da eventuali richieste di risarcimento per danni derivanti dalla mancata vigilanza.
Queste polizze prevedono:

  • Copertura per danni subiti dagli studenti all’interno dell’ambito scolastico.
  • La possibilità di valutare i singoli eventi per stabilire le responsabilità e l’eventuale trasferimento del rischio all’assicuratore, che si occuperà del risarcimento, qualora la responsabilità della scuola venga accertata.

Ogni incidente o infortunio viene valutato singolarmente, analizzando le circostanze e la corretta applicazione della vigilanza prevista per lo specifico gruppo di studenti coinvolto.

In conclusione, la responsabilità di vigilanza dei docenti non viene meno per gli studenti maggiorenni, ma può essere esercitata in modo più elastico, tenendo conto della loro maggiore capacità di autodeterminazione. Tuttavia, la scuola resta responsabile in caso di danni derivanti da inadempienze nei doveri di sorveglianza, con possibilità di risarcimento attraverso le polizze assicurative di Responsabilità Civile.

Se hai ulteriori domande sulle coperture assicurative o sulle normative di responsabilità scolastica, contattaci qui.

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Studente muore improvvisamente a scuola

Un episodio drammatico è accaduto in un Istituto professionale di Cremona. Uno studente di 16 anni è morto a causa di un malore improvviso mentre percorreva una rampa di scale. Nonostante i tentativi immediati di rianimazione, il giovane è deceduto poco dopo in ospedale. La vicenda, riportata da “il Giorno”, solleva importanti riflessioni sulle morti improvvise nei giovani e sulle difficoltà che queste situazioni presentano in ambito diagnostico e assicurativo.

Il malore improvviso

Le morti improvvise, purtroppo, non sono un fenomeno raro nelle scuole italiane. Solo nei primi mesi del nuovo anno scolastico, si sono registrati almeno dieci casi analoghi in tutto il Paese. Il malore improvviso può colpire soggetti apparentemente sani, con sintomi che evolvono rapidamente e che, spesso, risultano fatali prima che sia possibile ottenere un intervento medico efficace.

Morte Cardiaca Improvvisa

La Morte Cardiaca Improvvisa (MCI) è una delle principali cause di decesso improvviso nei giovani e si manifesta generalmente in assenza di patologie cardiache precedentemente diagnosticate. Ogni anno in Italia si contano circa 1.000 decessi improvvisi tra persone di età inferiore ai 35 anni, compresi molti atleti e giovani che godono di un buono stato di salute apparente. Nel nostro Paese, tuttavia, non esiste una normativa che obblighi a diagnosticare accuratamente le cause del decesso in caso di morte improvvisa giovanile, una lacuna che lascia frequentemente questo fenomeno senza una risposta precisa.

Proposta di legge per obbligo diagnostico

Per rispondere alla mancanza di dati concreti sulle cause della morte improvvisa, è stata presentata, nel febbraio 2023, una proposta di legge circa l’obbligatorietà della diagnosi in tali eventi per i giovani. La normativa proposta mira a identificare più chiaramente le cause, cercando così di prevenire ulteriori episodi attraverso screening e misure preventive.

Il profilo assicurativo

Un ulteriore problema legato alla morte improvvisa è la possibile assenza mancanza di tutela assicurativa. Le polizze scolastiche integrative e l’assicurazione INAIL non considerano il malore improvviso come “infortunio”, una classificazione che esclude dal risarcimento i decessi causati da problemi cardio-circolatori. Gli infortuni, infatti, sono definiti dalle assicurazioni come eventi causati da fattori esterni, mentre il malore improvviso, di natura interna, è considerato come una malattia. Di conseguenza, la morte in questi casi non risulta indennizzabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi in caso di morte durante le attività scolastiche, contattaci qui.

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Un docente può fare l’assicuratore?

Sono una docente di un Istituto Superiore Statale. Un’amica, agente di una Compagnia di Assicurazione, mi ha proposto un contratto come sub agente e, al fine di formalizzare il rapporto, mi ha chiesto di iscrivermi al Registro Unico degli intermediari. A vostro parere, nel mio caso, è possibile instaurare questa collaborazione professionale?

In base alla normativa, un dipendente pubblico può trovarsi in una situazione complessa se desidera svolgere attività professionali al di fuori del proprio incarico. Vediamo in dettaglio le principali questioni legate alla possibilità di operare come subagente assicurativo per un docente di un Istituto scolastico.

Il Codice delle Assicurazioni Private e il Registro Unico degli Intermediari (RUI)

L’attività di intermediazione assicurativa in Italia è regolamentata dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), che stabilisce requisiti e procedure attraverso il Regolamento IVASS n. 40/2018, modificato dal provvedimento n. 147 del 2024.
Il requisito imprescindibile per diventare subagente assicurativo è l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI). Tuttavia, l’Art. 22, comma 1, lettera (b) del Regolamento IVASS specifica che i dipendenti pubblici non possono iscriversi al RUI, a meno che:

  • Abbiano un contratto part-time inferiore al 50% dell’orario pieno;
  • Si trovino in condizioni particolari, come dimissioni o cessazione definitiva del servizio pubblico.

Quindi, un docente assunto con contratto a tempo pieno o part-time superiore al 50% dell’orario pieno non può iscriversi al RUI, risultando incompatibile con la professione di subagente assicurativo. Inoltre, anche se il docente richiedesse un’aspettativa non retribuita, la normativa esclude comunque la possibilità di iscriversi al RUI, in quanto il rapporto di lavoro pubblico non viene considerato interrotto.

Il Testo Unico del Pubblico Impiego e la Normativa di Esclusività

Il Testo Unico del Pubblico Impiego (D. Lgs. n. 165/2001) disciplina l’incompatibilità per i dipendenti pubblici. Questo stabilisce che:

  • In linea generale, i dipendenti pubblici sono tenuti all’esclusività del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
  • L’Art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 regola le attività esterne, imponendo che queste non risultino in conflitto di interessi con il ruolo ricoperto o incompatibili con il servizio pubblico;
  • Sono vietate attività commerciali, industriali o professionali stabili, a meno di deroghe specifiche che l’amministrazione può concedere per incarichi occasionali e di breve durata.

Per i docenti con contratto a tempo pieno o part-time superiore al 50% dell’orario standard, il regime di incompatibilità assoluta si applica in modo completo. Anche se l’amministrazione pubblica può, in alcuni casi, autorizzare incarichi occasionali, questo non si estende ad attività professionali continuative, come l’intermediazione assicurativa, che è considerata un’attività stabile e lucrativa.

Possibili Eccezioni e Autorizzazioni per Attività Esterne

In alcuni casi specifici, il dipendente pubblico può svolgere attività esterne, previa autorizzazione. Tuttavia:

  • L’attività deve essere occasionale e non in conflitto con il servizio pubblico;
  • Le deroghe generalmente non includono attività di tipo commerciale o industriale a fini di lucro.

Considerando che il ruolo di subagente assicurativo è una professione regolamentata che richiede stabilità e continuità, e che non rientra nelle eccezioni previste, tale attività non risulta generalmente compatibile con il ruolo di docente.

In Conclusione, in base alla normativa italiana, l’incompatibilità si conferma per i docenti con contratti a tempo pieno o part-time superiore al 50% dell’orario completo, a meno di un part-time ridotto. In caso di contratto inferiore al 50% di un orario completo, tecnicamente il docente potrebbe essere idoneo all’iscrizione al RUI, ma è sempre consigliabile consultare direttamente l’Amministrazione di appartenenza per eventuali deroghe o interpretazioni specifiche.

Se desideri ulteriori chiarimenti sulle coperture assicurative e regolamenti, o verificare le normative aggiornate presso l’IVASS, contattaci qui.

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Scuolabus abusivi: multe e sequestri

Alla metà di ottobre, nell’area nord di Napoli, Carabinieri e agenti della Polizia Locale hanno effettuato alcuni controlli straordinari sui mezzi di trasporto scolastico. Lo riporta un articolo di “Fanpage”.
Le forze dell’ordine hanno individuato conducenti di minibus privi del titolo abilitativo necessario per il trasporto scolastico.
A Giugliano e Villaricca, i militari hanno sequestrato 11 scuolabus abusivi, considerati inidonei per il trasporto pubblico. Due gestori di trasporto scolastico sono stati denunciati per aver utilizzato targhe di altri veicoli, già sequestrati per mancanza di assicurazione.
Un autista di scuolabus è stato sanzionato per aver modificato i sedili senza omologazione. Altri tre autisti che utilizzavano furgoni non destinati al trasporto studenti sono stati multati e i veicoli sequestrati.
Tutti i soggetti fermati sono stati sanzionati per noleggio abusivo, modifiche non autorizzate e mancanza della licenza comunale. I minori trovati sugli scuolabus abusivi sono stati immediatamente affidati ai genitori.

La responsabilità

Quello degli scuolabus irregolari non è un problema recente nel napoletano. Nel corso degli ultimi dieci anni la cronaca locale e nazionale se n’è occupata più volte.
La scuola non è responsabile del servizio di scuolabus. Il servizio di trasporto normalmente, è un contratto oneroso stipulato tra la famiglia dell’alunno e l’Ente locale.
La responsabilità del trasporto ricade innanzitutto sull’operatore economico che ha avuto in appalto il servizio. L’impresa d’essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro, autorizzata all’esercizio della professione (AEP) e all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN). L’appaltatore dovrà inoltre, mediante apposita documentazione, dimostrare di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei al servizio.
In seconda istanza la responsabilità ricade sull’Ente locale che ha appaltato il servizio. In caso di danno, l’Ente Locale potrebbe essere responsabile non solo di non aver verificato la congruità dell’operatore ma anche di non aver effettuato gli opportuni controlli in fase di esecuzione.
Proprio su quest’aspetto si concentra l’ANAC con la Delibera n. 244 del 24 maggio 2024. «I contratti di servizi e forniture – afferma l’Autorità – richiedono da parte del direttore e del responsabile del procedimento attenti controlli in fase di esecuzione. Non è possibile giustificarsi dei mancati controlli affermando che non si sono riscontrate lamentele da parte dei fruitori del servizio».

Il profilo assicurativo

L’Istituto scolastico, in caso di danno, non ha nessuna responsabilità diretta nell’evento. Gli alunni, infatti, non solo sono trasportati su un veicolo di un terzo, ma usufruiscono del servizio organizzato e gestito direttamente dal Comune.
In caso di infortunio, sarà la polizza assicurativa del veicolo a dover risarcire in danneggiato. Nel caso il veicolo fosse sprovvisto di assicurazione, il danneggiato potrà eventualmente coinvolgere la responsabilità dell’Ente locale con il quale ha stipulato il servizio. Da ultimo potrà fare richiesta al Fondo di Garanzia per le Vittime della strada (FGVS) è gestito da Consap.
Circa l’assicurazione integrativa, migliori formule assicurative operanti sul mercato scolastico, assicurano gli alunni e il personale anche in itinere indipendentemente dal mezzo utilizzato.
Per questo motivo è sempre consigliabile inoltrare una denuncia di sinistro precauzionale con la Società con cui è stata stipulata la polizza integrativa.
L’assicuratore, in questo caso, potrebbe provvedere al risarcimento, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa degli studenti in itinere, contattaci qui.