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La sfida della sicurezza scolastica nell’era della didattica digitale

La trasformazione digitale, soprattutto durante e dopo la pandemia di inizio decennio, ha cambiato radicalmente il volto della scuola italiana. La didattica non si limita più alle aule fisiche dell’istituto. Gli studenti utilizzano quotidianamente dispositivi elettronici per apprendere anche lontano dalla scuola. Questa evoluzione solleva nuove questioni sulla gestione dei rischi per gli alunni e il personale.
I sinistri legati alla tecnologia non avvengono ormai solo in palestra o nei corridoi. La scuola deve analizzare attentamente se, e come, la sicurezza si estenda oltre le mura scolastiche.

Il quadro normativo per la didattica digitale

La normativa vigente riconosce pienamente la validità delle nuove metodologie di apprendimento a distanza. Il riferimento principale è il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) istituito dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107. Tale documento promuove l’innovazione tecnologica in tutti i cicli di istruzione. Già con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 erano state poste le basi per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Anche la scuola deve adeguarsi a questi standard normativi elevati. La responsabilità degli Istituti rimane ferma anche quando l’attività didattica si svolge in modalità digitale remota.

Nuovi scenari di infortunio domestico

L’uso prolungato di dispositivi elettronici in casa potrebbe creare rischi precedentemente sconosciuti. Un alunno che segue una lezione online può incorrere in sinistri domestici. Pensiamo al surriscaldamento dei laptop o ai rischi legati ai cavi elettrici. Questi eventi possono trasformarsi in infortuni occorsi durante l’attività didattica ufficiale. La scuola dovrà quindi interrogarsi su come estendere la vigilanza protettiva in questi contesti. Non si tratta più solo di sorveglianza fisica ma di gestione tecnologica consapevole. Ogni evento dannoso richiede una valutazione precisa per determinare la copertura assicurativa applicabile.

La gestione dei dispositivi in comodato

Molti istituti affidano tablet o laptop agli studenti tramite contratti di comodato d’uso. Questa pratica è fondamentale per garantire il diritto allo studio digitale per tutti. Tuttavia essa comporta una nuova tipologia di rischi per la sicurezza degli utenti. Un dispositivo difettoso o maneggiato in modo scorretto può causare danni anche fisici. L’Amministrazione scolastica deve definire con chiarezza le responsabilità legate a tali strumenti tecnologici. Oltre al corretto uso del dispositivo, è fondamentale garantire che gli apparecchi dai in comodato rispettino gli standard di sicurezza previsti dalla legge. La manutenzione diventa quindi uno degli elementi chiave nella prevenzione dei sinistri.

La copertura assicurativa per le attività fuori dai locali scolastici

Molte polizze scolastiche integrative prevedono già estensioni per le attività fuori dalla scuola. È però necessario verificare che queste coperture includano la didattica digitale remota. Non tutte le Compagnie assicurative aggiornano i contratti al passo con la tecnologia. La scuola rischia di scoprire scoperture dannose solo dopo il verificarsi di un infortunio. La revisione contrattuale è un passo imprescindibile per ogni Dirigente scolastico. La protezione, anche quella assicurativa, deve accompagnare lo studente ovunque si svolga la lezione.

Il ruolo strategico del broker nelle nuove tutele

Il broker assicurativo gioca un ruolo cruciale nella negoziazione di coperture innovative. Il suo intervento garantisce che la polizza scolastica sia pienamente operativa anche durante le attività svolte on-line. Il broker dialoga con le Compagnie per estendere le garanzie, qualora non fossero già previste, anche alla didattica da remoto. La sua analisi tecnica riduce i rischi di contenzioso per l’Istituto scolastico. Affidarsi a professionisti permette di costruire un sistema di protezione moderno ma soprattutto efficace. La prevenzione e la contrattualistica corretta sono pilastri fondamentali del brokeraggio assicurativo.

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Intelligenza Artificiale a scuola: responsabilità, rischi e tutele assicurative

L’Intelligenza Artificiale non rappresenta più una prospettiva futura, ma una realtà quotidiana anche nel mondo della scuola. Docenti e studenti utilizzano strumenti capaci di generare testi, immagini, traduzioni, sintesi e verifiche in pochi secondi. Il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), applicabile progressivamente dal 2025 al 2027, e dalle Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche, adottate dal MIM con D.M. 9 agosto 2025 n. 166.

Le nuove responsabilità delle istituzioni scolastiche

L’adozione di strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale introduce nuovi obblighi organizzativi. Le scuole devono rispettare il Regolamento Europeo e la normativa sulla privacy. Esse sono tenute a tutelare e proteggere l’integrità fisica e morale del personale e degli studenti. Tutto questo è anche previsto dall’Art. 2087 del Codice Civile oltre agli specifici obblighi di vigilanza derivanti dagli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. Le Linee Guida del MIM richiedono che ogni istituzione scolastica individui procedure interne per la scelta degli strumenti, la formazione del personale e la verifica degli output prodotti dall’IA. Le Linee guida del MIM raccomandano inoltre l’adozione di piattaforme conformi ai requisiti europei di sicurezza, trasparenza e protezione dei dati.

Scuola dell’infanzia e primaria: i rischi educativi

Nella scuola dell’infanzia l’utilizzo diretto dell’AI da parte dei bambini deve rimanere eccezionale e sempre mediato dal docente. Nella primaria assume particolare rilievo il principio del superiore interesse del minore, sancito dall’Art. 3 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia, oltre ai principi di minimizzazione dei dati previsti dagli Artt. 5 e 25 del GDPR. L’eventuale utilizzo di piattaforme che raccolgano dati dei minori richiede particolare attenzione e il rispetto delle informative previste dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali.

Scuola secondaria di primo grado: tra apprendimento e abuso

Nella scuola secondaria di primo grado cresce il rischio di utilizzi impropri dell’AI durante lo studio. Le istituzioni scolastiche devono intervenire attraverso il Regolamento d’Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità e il Regolamento di disciplina. L’impiego dell’AI per realizzare integralmente compiti o verifiche può integrare violazioni delle regole interne sulla correttezza scolastica. L’inserimento di dati personali di compagni o docenti nelle piattaforme AI può inoltre determinare responsabilità connesse al GDPR.

Scuola secondaria di secondo grado: responsabilità sempre più elevate

Negli istituti superiori l’AI viene frequentemente utilizzata per produrre elaborati complessi. Le scuole devono richiamare gli obblighi di correttezza previsti dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 sulla valutazione e dai regolamenti interni. Nei percorsi di Formazione Scuola Lavoro (FSL – ex PCTO) trovano applicazione anche le Leggi che disciplinano i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. L’inserimento nelle piattaforme AI di documentazione aziendale riservata può determinare responsabilità civili e violazioni degli obblighi di riservatezza.
Negli Istituti Tecnici e Professionali, l’AI viene impiegata anche nella progettazione e nella simulazione di processi produttivi. Rimane tuttavia pienamente applicabile il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nessun sistema di Intelligenza Artificiale sostituisce il controllo del docente o del responsabile di laboratorio. L’eventuale utilizzo di indicazioni errate generate dall’AI non esonera quindi dall’obbligo di verifica tecnica preventiva previsto dalla normativa sulla sicurezza.

Università, formazione degli adulti e istruzione digitale: privacy e copyright

Nei percorsi universitari e nella formazione degli adulti (CPIA) l’utilizzo dell’AI deve rispettare i regolamenti interni degli atenei e degli enti di formazione. Occorre quindi tenere in considerazione la normativa sul diritto d’autore, il GDPR, il Codice dell’Amministrazione Digitale e i principi di trasparenza per i sistemi di AI generativa. La norma vieta alcune pratiche considerate ad alto rischio o incompatibili con i diritti fondamentali. L’utilizzo di testi prodotti automaticamente senza dichiararne l’origine infatti, può configurare casi di plagio o violazione delle regole accademiche.

L’aspetto assicurativo: cosa è assicurabile e cosa non lo è

Attualmente non esiste una polizza specifica che copra genericamente i rischi legati all’Intelligenza Artificiale. Le coperture tradizionali di Responsabilità Civile, Tutela Legale e Cyber Risk possono intervenire solo se il danno rientra nelle garanzie contrattuali esistenti.
Sono assicurabili i danni patrimoniali o materiali causati da errori colposi del personale scolastico. Le migliori formula assicurative disponibili possono coprire anche le spese per la difesa legale. Le polizze Cyber Risk coprono alcuni eventi derivanti da Data Breach o violazioni informatiche.
Rimangono generalmente esclusi dal piano assicurativo l’utilizzo consapevole di piattaforme vietate.
Restano anche escluse le violazioni intenzionali del GDPR e le sanzioni amministrative del Garante non sono mai assicurabili.

Cosa deve verificare la scuola sul piano assicurativo

L’introduzione massiva dell’AI rende quindi opportuno verificare l’adeguatezza delle coperture assicurative dell’Istituto. La scuola dovrebbe controllare che la polizza di Responsabilità Civile copra i danni causati da errori colposi del personale durante attività supportate dall’IA. È opportuno verificare anche la presenza della Tutela Legale per eventuali contenziosi collegati all’utilizzo delle piattaforme digitali. Particolare attenzione va riservata alle garanzie Cyber contro violazioni dei dati, attacchi informatici e interruzioni dei servizi. Occorre inoltre esaminare le esclusioni contrattuali, che spesso riguardano il dolo, le violazioni intenzionali della privacy e le sanzioni amministrative. Infine, è consigliabile verificare periodicamente che le coperture siano coerenti con l’evoluzione dei rischi digitali e delle attività didattiche innovative.

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Infortunio a scuola: nessun risarcimento senza la prova della responsabilità dell’Istituto

Una bambina di sei anni si è fratturata il naso durante un’attività scolastica, riportando lesioni che hanno richiesto il ricovero ospedaliero e un intervento chirurgico. L’episodio che, come riporta un articolo di “Skytg24”, risale all’aprile del 2021 e s’è verificato in un Istituto comprensivo siciliano, in classe, durante l’orario di lezione.
I genitori hanno citato in giudizio l’istituto scolastico, sostenendo che l’infortunio fosse stato causato dalla carente vigilanza dei docenti. Secondo la loro ricostruzione, basata da quanto appreso dalla madre di una compagna di classe, l’alunna sarebbe stata spinta da un compagno mentre la classe era rimasta senza sorveglianza. La scuola invece sosteneva che la caduta fosse avvenuta autonomamente e in presenza dell’insegnante.

Le prove raccolte hanno escluso la responsabilità dell’istituto

Il Tribunale di Siracusa ha esaminato le testimonianze e gli elementi istruttori acquisiti durante il processo.
Il giudice ha ritenuto attendibile la ricostruzione fornita dall’Istituto, escludendo che vi fosse stata un’omissione nell’attività di vigilanza. L’evento è stato quindi qualificato come imprevedibile e inevitabile con l’ordinaria diligenza richiesta al personale scolastico, conseguentemente la domanda di risarcimento è stata respinta.
La famiglia della minore è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, quantificate in oltre 5.000 euro, oltre agli oneri accessori e alle spese della consulenza tecnica d’ufficio.

La responsabilità della scuola è presunta, ma può essere superata

Gli infortuni che avvengono durante l’orario scolastico attivano una presunzione di responsabilità a carico dell’istituzione scolastica.
Sul piano civilistico trova applicazione l’Art. 1218 del Codice Civile, relativo alla responsabilità per inadempimento del contratto stipulato dalla scuola con la famiglia dell’alunno. Nei confronti dei docenti assume rilievo anche l’Art. 2048 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità nei casi di carente o mancata vigilanza.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la scuola possa liberarsi da tale responsabilità dimostrando di avere predisposto un’organizzazione adeguata e di avere esercitato un controllo diligente. È inoltre necessario provare che il fatto sia stato improvviso, imprevedibile e inevitabile anche adottando tutte le cautele normalmente esigibili.
La semplice verificazione dell’infortunio non comporta quindi automaticamente il diritto al risarcimento.

La prova documentale resta la migliore tutela

Pronunce come quella in questione evidenziano l’importanza della documentazione prodotta dall’Istituto scolastico.
Verbali, relazioni di servizio, dichiarazioni dei docenti presenti e testimonianze coerenti possono risultare determinanti per ricostruire correttamente i fatti.
Anche l’organizzazione della vigilanza, la presenza del personale e il rispetto dei protocolli interni rappresentano elementi decisivi nella valutazione del giudice.
Una gestione documentale accurata costituisce spesso la principale difesa dell’Istituto in sede giudiziaria.

Il profilo assicurativo: la difesa inizia prima del processo

Anche quando la scuola viene completamente assolta, come nel caso deciso dal Tribunale di Siracusa, deve comunque affrontare un procedimento giudiziario con costi e attività difensive rilevanti.
Per questo motivo è fondamentale che l’istituto disponga di una copertura assicurativa costruita sulle reali esposizioni al rischio. Una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) adeguata alle reali necessità, tutela il patrimonio dell’Ente in caso di condanna risarcitoria.
L’efficacia della protezione assicurativa dipende però anche dalla tempestiva denuncia del sinistro, dalla corretta raccolta della documentazione e dalla collaborazione tra scuola, broker e compagnia. Una gestione preventiva del rischio, affiancata da coperture adeguate, rappresenta oggi uno strumento essenziale per garantire serenità ai dirigenti scolastici e al personale docente.
È bene tuttavia evidenziare che l’assenza di responsabilità della scuola non significa necessariamente che la famiglia resti senza alcun indennizzo.
Se l’alunna è coperta da una polizza Infortuni integrativa con rimborso delle spese mediche, può ottenere il rimborso delle cure sostenute. L’indennizzo spetta anche se il giudice ha escluso ogni responsabilità della scuola e ha qualificato l’evento come un incidente accidentale.

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Data breach nella scuola e violazione della privacy: profili di responsabilità civile, sanzioni e tutele assicurative dell’Istituto

Due docenti del nostro Istituto superiore si sono scambiati una mail in cui uno dei due commenta, in modo inappropriato, lo stato di salute psichico di un alunno. L’altro docente inavvertitamente inoltra la mail al gruppo classe e il contenuto è stato quindi reso pubblico a tutti gli studenti e alle loro famiglie. Il Dirigente, accortosi del fatto, ha inoltrato una mail di scuse a tutti i destinatari chiedendo la cancellazione della mail. La questione sembrava quindi risolta ma, alla fine dell’anno scolastico, lo studente disabile viene bocciato e l’avvocato della famiglia scrive alla scuola chiedendo la ripetizione degli scrutini e ventilando ripercussioni legali anche nel merito della mail inoltrata con la quale venne divulgato dello stato di salute dello studente in questione. La polizza assicurativa stipulata dall’Istituto copre l’eventuale danno?

La diffusione non autorizzata di informazioni relative alla salute psichica di uno studente configura una grave violazione del Regolamento Europeo sulla privacy. I dati personali riguardanti la disabilità appartengono infatti a categorie particolari, tutelate con estremo rigore dall’ordinamento giuridico attuale. L’invio accidentale di comunicazioni elettroniche a soggetti non legittimati, integra un vero e proprio “data breach” istituzionale. La Dirigenza scolastica ha il dovere immediato di attivare i protocolli di sicurezza previsti. Nonostante il tentativo di contenimento del danno, la divulgazione alle famiglie del gruppo classe espone l’Amministrazione a contestazioni formali legittime. L’intervento del legale della famiglia evidenzia il danno reputazionale e morale consolidato.

Le responsabilità civili dell’istituto scolastico

L’amministrazione scolastica risponde civilmente dei danni causati dall’operato del proprio personale dipendente secondo i principi della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. La scuola deve garantire la vigilanza non solo fisica ma anche la riservatezza delle informazioni trattate. La contestazione legale sollevata dai genitori unisce il danno da discriminazione alla presunta illegittimità del provvedimento di bocciatura finale. L’eventuale nesso di causalità tra l’errore informatico e il giudizio scolastico negativo sarà oggetto di valutazione giudiziaria. L’Istituto, qualora ne venisse provata le responsabilità, rischia una condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo studente e dalla sua famiglia. La responsabilità della scuola concorre con quella diretta dei singoli docenti autori della condotta materiale impropria.

Conseguenze disciplinari per i docenti coinvolti

I docenti autori dello scambio mail e del successivo inoltro si espongono a severe procedure di carattere disciplinare interno. La condotta contraria ai doveri d’ufficio e di riservatezza, attiva immediatamente l’azione del Dirigente Scolastico per l’accertamento dei fatti. Le sanzioni possono variare dall’avvertimento scritto fino alla sospensione dall’insegnamento con privazione della retribuzione. L’utilizzo inappropriato degli strumenti tecnologici istituzionali aggrava ulteriormente la posizione professionale del dipendente pubblico coinvolto. Parallelamente la Corte dei Conti potrebbe contestare il danno erariale laddove la scuola fosse condannata a risarcire la famiglia. Il dipendente pubblico risponde infatti per colpa grave in caso di palese violazione delle norme sulla privacy.

Il profilo assicurativo

In questo scenario complesso, una polizza assicurativa adeguata rappresenta l’unico strumento di protezione per l’Istituto scolastico. La copertura per la Responsabilità Civile verso terzi, tutela l’Istituto dalle richieste di risarcimento avanzate dai legali della famiglia. Tuttavia le polizze standard stipulate dalle scuole, potrebbero contenere limitazioni specifiche riguardanti i danni legati al trattamento dei dati personali con colpa grave. Diventa quindi essenziale verificare l’inclusione nella copertura della responsabilità amministrativa anche in relazione alle violazioni involontarie della privacy.

Il limite assicurativo sulle sanzioni del Garante

Sul versante sanzionatorio, le polizze assicurative non coprono in alcun modo le multe o le ammende inflitte dal Garante della Privacy. Il nostro ordinamento giuridico vieta infatti di assicurare le sanzioni amministrative a causa della loro funzione punitiva e dissuasiva. L’Istituto scolastico potrebbe quindi rispondere direttamente con il proprio bilancio a tali provvedimenti economici. La copertura assicurativa interviene invece per il risarcimento dei danni civili subiti dall’alunno e dalle famiglie. Le migliori polizze assicurative offrono anche la tutela legale per sostenere i costi di difesa nei confronti del Garante. Resta tuttavia fermo il rischio di rivalsa della Corte dei Conti per danno erariale nei confronti dei docenti responsabili.

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Fuoco in aula a Castel di Lama: la Responsabilità Civile e tutele assicurative nei sinistri durante l’attività didattica

Un grave incidente si è verificato in una scuola delle Marche. L’episodio presenta una dinamica analoga al sinistro del 2022 avvenuto all’asilo di Osio di Sopra, dove alcuni bambini erano rimasti ustionati. Questo secondo evento è accaduto a pochi giorni di distanza dalla sentenza di primo grado sul caso precedente. Lo riporta un articolo del “Corriere Adriatico”.

Il fatto

L’episodio è accaduto mercoledì 17 giugno intorno alle ore 11 nella scuola dell’Infanzia dell’IC di Castel di Lama (AP). Secondo le prime indiscrezioni l’incendio si sarebbe sviluppato durante la spiegazione didattica del funzionamento di un vulcano. L’insegnante avrebbe utilizzato del liquido infiammabile per eseguire l’esperimento. Il materiale ha provocato una fiammata improvvisa che ha colpito due alunni, un maschio e una femmina, di cinque anni.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. L’eliambulanza ha successivamente trasportato entrambi i bambini all’ospedale di Torrette ad Ancona in codice rosso. A causa delle precarie condizioni, uno dei due piccoli è stato intubato prima del volo. I medici hanno valutato il trasferimento dei pazienti al Centro Grandi Ustionati di Cesena.
Nonostante la gravità delle lesioni, i due alunni non sono in pericolo di vita.

Le indagini

I carabinieri della stazione locale hanno avviato le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’evento. I militari hanno raccolto le testimonianze dell’insegnante coinvolta e della Dirigente dell’Istituto comprensivo. Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni, tuttavia alcune fonti indicano una sostanza infiammabile forse di colori acrilici come causa dell’incidente.

La responsabilità dell’insegnante

Malgrado il massimo riserbo delle indagini, è ipotizzabile il reato di lesioni colpose gravissime per l’accaduto. In questa fase sull’insegnante e sul suo operato si concentrano principalmente le indagini degli inquirenti. Sul docente grava l’obbligo di garantire la sicurezza dei minori in aula. L’uso di liquidi o sostanze infiammabili davanti ad alunni così piccoli potrebbe configurarsi come un’imprudenza grave.

Il ruolo del Dirigente scolastico

Gli inquirenti valuteranno anche la posizione della Dirigente dell’Istituto comprensivo. Quest’ultima ha il dovere di organizzare la sicurezza generale della scuola. Gli investigatori verificheranno se i protocolli interni vietassero l’uso di sostanze pericolose. Bisognerà anche accertare se l’ipotizzato esperimento del “vulcano”, fosse stato autorizzato in precedenza nel rispetto delle linee guida sulla sicurezza nei posti di lavoro.

Le conseguenze civili e risarcitorie

L’episodio coinvolge direttamente la Responsabilità Civile dell’Istituto per i danni subiti dai minori. La scuola risponde dei danni causati dal personale durante l’orario scolastico, il Ministero dell’Istruzione quindi potrebbe essere chiamato in causa come responsabile.
Gli Istituti scolastici, di norma, sottoscrivono una polizza assicurativa per i danni da Responsabilità Civile provocati a terzi. Questa copertura interviene per risarcire i danni fisici subiti dagli alunni durante l’attività didattica, sotto la vigilanza del personale scolastico.
In sede giudiziale, i periti quindi valuteranno l’entità dei danni permanenti e i costi necessari per le cure mediche. Le famiglie degli alunni ustionati hanno diritto al risarcimento del danno biologico. Quest’orientamento giuridico è anche confermato dal precedente di Osio di Sopra.
Resta tuttavia inteso che la polizza copre la Responsabilità Civile ma esclude il dolo o la colpa grave dei responsabili. Costoro rischiano quindi di dover rispondere personalmente dei danni provocati.

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Aggressione a scuola: profili di responsabilità civile, penale e coperture assicurative del personale

Violenza in un Istituto superiore a Lugo, nel ravennate: una collaboratrice scolastica è stata aggredita da uno studente sorpreso a fumare. Lo riporta un articolo de “il Resto del Carlino”.

L’aggressione

Una collaboratrice scolastica cinquantenne ha sorpreso due studenti a fumare nel cortile del Polo tecnico professionale di Lugo in provincia di Ravenna.
Per identificarli e segnalarli ai docenti, la donna ha utilizzato il sistema di videosorveglianza della scuola. Mentre un ragazzo ha accettato la sanzione, l’altro ha reagito negando tutto con forte aggressività. Il giovane ha rivolto insulti e gravi minacce alla bidella, promettendo persino di danneggiarle l’automobile. La situazione è poi precipitata definitivamente all’interno dell’ufficio della presidenza quando, davanti alle due collaboratrici vicarie, lo studente ha spinto violentemente la donna contro un armadietto.

Conseguenze fisiche e legali

Trasferita al Pronto Soccorso, alla donna, sono stati diagnosticati 5 gg di prognosi aumentati poi a quaranta.
Tramite il proprio legale, la lavoratrice ha formalizzato una richiesta di risarcimento per i danni subiti.
A detta dell’avvocato, oltre alle lesioni fisiche, la vittima soffre ora di attacchi di panico e insonnia.
L’azione legale coinvolge direttamente il Ministero dell’Istruzione e la famiglia del minorenne. I genitori avranno un mese di tempo per trovare un accordo ed evitare la causa civile. Nel frattempo l’Istituto ha già attivato nei confronti dello studente le sanzioni disciplinari previste.

Le responsabilità dello studente

Sotto il profilo civile, lo studente, ha infranto i regolamenti scolastici fumando nel cortile dell’Istituto. Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, estende il divieto di fumo anche all’esterno dell’edificio scolastico, ovvero alle aree di pertinenza. Un secondo profilo di responsabilità, questa volta di carattere penale ai sensi dell’Art. 612 del Codice, è legato all’aggressione verbale alla collaboratrice con insulti sessisti e minacce. Da ultimo lo studente ha compiuto un reato ai sensi degli Artt. 582 e 590 del Codice, spingendo la donna e causandole lesioni quantificate in quaranta giorni di prognosi.
Se riconosciuto colpevole, oltre alle sanzioni amministrative e penali, la sua famiglia dovrà risarcire la collaboratrice danneggiata in sede civile.

L’uso delle telecamere di sicurezza

Un ulteriore aspetto su cui vale la pena soffermarsi, all’interno della vicenda, riguarda l’utilizzo delle telecamere di sicurezza con cui la collaboratrice avrebbe identificato gli studenti.
Le telecamere installate nella scuola non possono controllare gli studenti durante le attività quotidiane. Le Linee Guida del Garante della Privacy infatti, consentono l’uso degli impianti di videosorveglianza solo negli orari di chiusura per evitare furti e atti vandalici. La sorveglianza attiva infatti violerebbe la riservatezza dei minori e i diritti dei lavoratori tutelati dallo Statuto. Di conseguenza le immagini non possono essere usate per monitorare la condotta ordinaria o per scopi disciplinari diretti. Solo il Dirigente o le Forze dell’Ordine possono visionare i filmati a posteriori e solo in caso di reato.
Anche la collaboratrice scolastica potrebbe quindi trovarsi a dover rispondere delle violazioni di queste disposizioni qualora i soggetti interessati sporgano un Reclamo al Garante.

Profilo assicurativo

Il personale scolastico aggredito gode della tutela obbligatoria prestata dall’INAIL per l’indennizzo dei giorni di prognosi e degli eventuali postumi permanenti. Qualora il dipendente abbia aderito alla polizza integrativa della scuola, questa rimborserà le spese mediche, eventualmente attivando la rivalsa verso i responsabili. Le assicurazioni private della famiglia difficilmente risarciranno i danni derivanti da comportamenti dolosi o volontari del minore. I genitori dovranno quindi rimborsare i danni stabiliti dal tribunale attingendo interamente al proprio patrimonio personale.
Anche la collaboratrice scolastica, qualora ritenuta colpevole di infrazione alla privacy, potrebbe trovarsi nella condizione di pagare una sanzione. Le assicurazioni non rimborsano le sanzioni amministrative inflitte dal Garante Privacy per violazioni del GDPR. Per legge e per i principi assicurativi, le multe restano a carico del trasgressore.

Se desideri maggiori informazioni sulle coperture assicurative nei casi di aggressione nella scuola o violazione della privacy, contattaci qui.

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Osio di Sopra: condannate le responsabili dell’asilo per omessa vigilanza e violazione delle norme sulla sicurezza

Lo scorso 5 giugno, è giunta a sentenza la vicenda relativa al grave sinistro accaduto nel 2022 all’Asilo parrocchiale di Osio di Sopra nella bergamasca. Lo riporta un articolo de “L’eco di Bergamo”.

Il fatto

Il 30 maggio 2022, all’asilo parrocchiale era in programma un’attività di orienteering, cui avevano partecipato come volontari alcuni genitori.
Durante l’attività alcuni papà hanno organizzato in cortile una sorta di barbecue per arrostire dei marshmallow.
Fu uno di questi ad alimentare, con una tanica di bioetanolo, il braciere allestito per abbrustolire i dolcetti. Un ritorno di fiamma fece esplodere la tanica e cinque bambini e tre adulti rimasero ustionati. Due dei piccoli riportarono ferite gravi e sono tuttora alle prese con le conseguenze delle ferite riportate.

L’iter giudiziario

Il padre che aveva acceso il braciere, da cui era scaturita la fiammata, era già stato condannato con rito abbreviato nell’aprile del 2024. Tre anni e 4 mesi è la pena definitiva nei suoi confronti.
L’uomo, secondo il Pubblico Ministero, agì di concerto con la struttura.
Responsabilità sempre respinta dall’insegnante e dalla coordinatrice dell’Asilo. A detta delle due donne, fu esclusivamente sua l’idea del focolare e di alimentare il fuoco con il bioetanolo.
Secondo l’accusa invece, l’insegnante: «poteva e doveva avvedersi della situazione di pericolo, perché le operazioni si sono protratte per minuti, non per secondi». Inoltre, secondo il PM, le due imputate non sono meritevoli delle attenuanti generiche poiché non hanno mai mostrato consapevolezza dell’accaduto scaricando tutte le responsabilità unicamente sul genitore.

La sentenza

Il tribunale di Bergamo, dopo circa un’ora di camera di consiglio, con la sentenza di primo grado, ha ritenuto le imputate responsabili di omessa vigilanza. L’insegnante e la coordinatrice della struttura sono state quindi condannate rispettivamente a 2 anni e a un anno e 10 mesi di carcere per lesioni. Per il tribunale, il reato è aggravato dalla violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro. Tuttavia, nonostante la pena sia superiore a quella proposta dal Pubblico Ministero, il giudice ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e ha sospeso la pena.

Il profilo assicurativo

Tutto l’aspetto assicurativo ruota attorno al ruolo della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile dell’Asilo. Proprio per questo motivo, l’assicuratore era stato citato e ammesso nel processo insieme alla scuola stessa e alla Diocesi di Bergamo.
L’ammissione in giudizio della Compagnia ha garantito la copertura economica dei danni fisici e morali patiti dalle vittime. Nel corso del procedimento, l’Assicuratore ha avviato trattative economiche con i legali delle famiglie. Nel marzo 2025 è stato versato un acconto superiore ai 3 milioni di euro, per il risarcimento ai genitori dei due bambini feriti in modo più grave. Per questo motivo, i familiari hanno scelto di non costituirsi parte civile nel processo penale. Procederanno invece separatamente, in sede civile, per ottenere il saldo definitivo del danno.
Al momento della sentenza di primo grado, i nuclei familiari dei bambini coinvolti nel sinistro, hanno confermato di aver ottenuto i risarcimenti dovuti.

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Aggressione a scuola: profili di responsabilità civile e tutele assicurative negli istituti scolastici

Momenti di apprensione in una scuola secondaria di primo grado di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Un alunno di prima media ha ferito il proprio professore con un piccolo coltello durante le lezioni. Lo riporta un articolo del quotidiano “la Sicilia”.

Il fatto

Secondo le prime ricostruzioni, un alunno dodicenne avrebbe portato a scuola due piccoli coltelli tentando di ferire il suo professore durante la lezione.
A bloccare il ragazzino sarebbe stato lo stesso docente. Il ragazzo avrebbe cercato più volte di colpirlo procurandogli solo qualche graffio che fortunatamente non hanno neanche richiesto l’intervento dei sanitari. L’aggressione è avvenuta davanti ai compagni di classe a pochi giorni dalla fine dell’anno. Il giovane avrebbe persino filmato la scena con il suo telefono cellulare per documentare l’accaduto.

Le indagini delle forze dell’ordine

L’episodio ha sollevato una forte preoccupazione tra gli alunni presenti all’episodio, gli insegnanti e le famiglie della zona.
Sul posto sono intervenute subito le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.
I carabinieri, coordinati dalla procura per i minorenni, stanno lavorando insieme a un team di psicologi, nel tentativo di capire le reali motivazioni di un gesto così violento.
Il dodicenne ha alle spalle una famiglia problematica ma nonostante la situazione difficile, il ragazzo non avrebbe mai mostrato prima d’ora alcuna attitudine alla violenza.
Dietro l’aggressione potrebbe esserci forse la rabbia per aver ricevuto un quattro durante un’interrogazione. Non sembrerebbe che il ragazzo abbia compreso la reale gravità del suo gesto. I fatti sarebbero stati pianificati e vagamente annunciati in precedenza con alcuni post sui suoi profili social.

Il quadro normativo della responsabilità

Dal punto di vista giuridico, l’episodio richiama precise norme del nostro ordinamento in materia di minori. Nonostante la gravità, il dodicenne non è imputabile penalmente. Secondo l’Art. 97 del Codice Penale, la legge stabilisce infatti che chi ha meno di quattordici anni non può essere sottoposto a processo penale.
La questione si sposta quindi sul piano della Responsabilità Civile per i danni causati a terzi. L’Art. 2048 del Codice Civile prevede la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti dei figli minori. Per liberarsi da questa colpa, la famiglia dovrebbe dimostrare in giudizio di non aver potuto impedire il fatto.
La stessa norma disciplina la responsabilità dell’Istituto scolastico, ovvero degli insegnanti e del personale. Durante l’orario delle lezioni, la scuola assume un preciso dovere di vigilanza sul minore affidato. Il docente o l’Istituto rispondono dei danni a meno che non provino l’imprevedibilità assoluta dell’evento.

La tutela assicurativa

L’episodio attiva immediatamente le coperture assicurative stipulate, di norma, da ogni Istituto scolastico a tutela del personale e degli studenti. La polizza Infortuni della scuola interviene in prima battuta per coprire le lesioni fisiche subite dal docente durante lo svolgimento del proprio lavoro. In casi analoghi, la garanzia assicura il risarcimento dell’eventuale danno biologico e delle spese mediche sostenute dalla vittima dell’aggressione. Successivamente, la Compagnia assicurativa avvierà una dettagliata analisi per verificare la dinamica e le responsabilità civili del sinistro. Qualora venisse accertata una carenza educativa, l’Assicuratore potrebbe esercitare il diritto di rivalsa nei confronti della famiglia del minore. I genitori sarebbero così chiamati a rifondere le somme erogate dall’assicurazione. L’intero impianto risarcitorio dipende quindi dalla valutazione della colpa in educando e/o in vigilando. Un elemento centrale per definire chi dovrà sostenere i costi economici in questo genere di eventi.

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Obbligo di vigilanza e responsabilità scolastica: condannato l’Istituto per l’infortunio di un’alunna

La gestione della sicurezza degli alunni all’interno dei plessi scolastici rappresenta un tema giuridico di costante rilevanza per la giurisprudenza civilistica italiana. Il delicato equilibrio tra il dovere di vigilanza e l’imprevedibilità del comportamento dei minori richiede criteri applicativi rigorosi. La recente pronuncia della Corte d’Appello di Perugia affronta questa problematica esaminando le conseguenze della temporanea assenza del personale docente.

La dinamica del sinistro

La vicenda trae origine da un infortunio occorso a un’alunna di una scuola primaria durante il rientro in aula dopo la ricreazione. In mancanza temporanea dell’insegnante, allontanatasi per esigenze personali, gli alunni hanno iniziato a rincorrersi per gioco tra i banchi della classe. L’alunna è inciampata e nell’urto con una sedia riportando la perdita di un incisivo superiore.

Il contenzioso giudiziario

I genitori hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento delle spese mediche sostenute a seguito del danno biologico patito dalla figlia. Il Tribunale di Perugia ha accolto la domanda risarcitoria condannando l’Istituto scolastico. L’Amministrazione ha quindi proposto appello tramite l’Avvocatura dello Stato contestando la legittimazione dei genitori a chiedere il risarcimento per conto della figlia e la prova del nesso causale. La difesa erariale ha inoltre invocato la manleva da parte della Compagnia assicurativa.

La legittimazione attiva per il rimborso delle spese

La Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza numero 201 depositata l’8 aprile 2026, ha chiarito che i genitori hanno richiesto il ristoro di esborsi patrimoniali sostenuti direttamente per le cure mediche. Tale pregiudizio economico colpisce il patrimonio dei componenti del nucleo familiare e non la sfera giuridica del minore. Di conseguenza sussiste la piena legittimazione attiva dei genitori all’azione risarcitoria.

Il regime contrattuale della responsabilità scolastica

Nel merito dell’episodio il Tribunale del riesame evidenzia la responsabilità diretta dell’Istituto in virtù della natura contrattuale ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile. Con l’accoglimento della domanda di iscrizione, tra scuola e famiglia, s’instaura un vincolo negoziale da cui deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza degli alunni. Il contratto sociale impone la tutela dell’incolumità fisica dei minori per l’intero periodo di permanenza nella struttura. Tale dovere permane per tutta la durata del sevizio scolastico, che non può essere interrotto per l’assenza di un insegnante. L’assenza della docente infatti non costituisce un fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile.

Il riparto dell’onere probatorio tra le parti

Sotto il profilo probatorio la famiglia ha dimostrato che il sinistro si è verificato durante l’orario delle attività scolastiche. Le testimonianze dei compagni di classe hanno anche confermato la totale assenza di vigilanza da parte del personale docente e ausiliario. A fronte di tali evidenze l’Istituto avrebbe dovuto fornire la prova che l’evento fosse fortuito e imprevedibile. Tuttavia la carenza di sorveglianza ha impedito di dimostrare l’adozione di tutte le misure idonee a evitare il danno.
Il Tribunale ha sottolineato come la presenza dell’insegnante costituisca la misura minima e di necessaria prevenzione all’interno della classe. La vigilanza attiva avrebbe garantito il controllo tempestivo dei comportamenti a rischio interrompendo i giochi pericolosi prima della caduta. I giudici hanno stabilito come l’assenza del docente è idonea a determinare il verificarsi dell’evento lesivo. L’appello è stato quindi respinto con la condanna alle spese di soccombenza. Oltre al danni fisico, il Ministero dovrà pagare quasi 6.000 euro per le sole spese degli avvocati della famiglia.

I profili assicurativi e l’onere di produzione documentale

Un ultimo aspetto rilevato dal Tribunale è quello relativo alla criticità gestionale che riguarda il rapporto di garanzia tra l’Istituto scolastico e la propria Compagnia assicurativa. La Corte d’Appello ha rilevato che l’Amministrazione non ha prodotto in giudizio né la polizza né ha provato l’apertura del sinistro all’Assicuratore. Sotto questo profilo la mancata dimostrazione del titolo contrattuale e la conseguente denuncia impedisce l’operatività assicurativa nel processo.

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Sostegno scolastico: giurisdizione e responsabilità per condotte discriminatorie

La sentenza n. 12704 del 5 maggio 2026 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha chiarito un punto fondamentale per gli studenti con disabilità. La questione riguarda quale giudice sia competente quando la scuola riduce arbitrariamente le ore di sostegno necessarie. Spesso, infatti, i genitori si trovano a dover lottare contro decisioni amministrative che penalizzano ingiustamente i figli.

Il conflitto sulle ore di sostegno

Il caso nasce da una famiglia che contesta al Ministero dell’Istruzione l’assegnazione di sole quattordici ore di sostegno invece delle ventidue previste dal piano tecnico. Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), organo competente, aveva infatti giudicato necessarie ventidue ore per garantire al minore una reale integrazione scolastica. Il Dirigente scolastico, tuttavia aveva ridotto tali ore per carenze di organico. Per questo motivo la famiglia s’è rivolta al Tribunale.

Il percorso giudiziario tra primo e secondo grado

In primo grado, il Tribunale di Busto Arsizio ha dato ragione alla famiglia, confermando la competenza del giudice ordinario e ordinando l’erogazione del sostegno pieno. Il Ministero dell’Istruzione ha impugnato la sentenza sostendo che la giurisdizione spettasse al giudice amministrativo, non a quello ordinario, poiché il documento finale (PEI) non era ancora stato formalmente approvato. La tesi mirava a considerare la proposta del gruppo di lavoro come un semplice atto interno, non vincolante per l’autorità scolastica.
In linea con l’impugnazione ministeriale, la Corte d’Appello di Milano ha ribaltato il verdetto, dichiarando il difetto di giurisdizione. Secondo i giudici milanesi infatti, la competenza ordinaria scatta solo dopo l’approvazione del piano educativo.

La decisione risolutiva della Corte di Cassazione

La Cassazione, con la recente pronuncia, ha corretto questo orientamento, stabilendo un principio di tutela molto più forte e immediato per gli studenti con disabilità. I giudici hanno chiarito che il Dirigente scolastico non possiede discrezionalità nel ridurre le ore di sostegno proposte dagli esperti, neppure se il piano non è definitivo. Ridurre arbitrariamente le ore comporta una lesione diretta del diritto allo studio.
Tale condotta integra gli estremi della discriminazione indiretta, vietata esplicitamente dalla Legge 1 marzo 2006, n. 67. La Cassazione sottolinea che, quando si denuncia una discriminazione, la competenza appartiene sempre al giudice ordinario, indipendentemente dalla fase procedimentale.
Il principio espresso è chiaro e vincolante: anche prima che il piano educativo sia approvato, il giudice ordinario può intervenire a fronte di una discriminazione. La posizione dell’alunno disabile è protetta da un diritto soggettivo che l’amministrazione non può comprimere per mere ragioni organizzative.

Le responsabilità del Dirigente scolastico

La decisione della Cassazione definisce con nettezza le responsabilità dirette del Dirigente scolastico. Quest’ultimo non può disattendere le indicazioni tecniche fornite dal Gruppo di Lavoro Operativo. Le proposte del Gruppo non costituiscono semplici suggerimenti, ma rappresentano il fabbisogno reale dello studente disabile. Il Dirigente ha quindi il dovere di attivarsi per garantire le risorse necessarie senza invocare l’autonomia organizzativa operando tagli alle ore di sostegno previste. Una simile condotta viola il diritto all’istruzione sancito dalla Costituzione. Il Dirigente risponde quindi direttamente dell’illegittimità del proprio operato dinanzi alla legge. La sua funzione è quella di dare attuazione alle necessità educative accertate dagli esperti. In caso di omissione, la scuola è chiamata a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli subite dall’alunno.

Il profilo assicurativo e il risarcimento del danno

La condotta discriminatoria comporta inevitabilmente l’obbligo di risarcire il danno subito dal minore e dalla sua famiglia. Il tribunale può infatti disporre il ristoro per la compressione dei diritti fondamentali. Le Amministrazioni scolastiche devono essere consapevoli che il mancato rispetto del piano educativo potrebbe esporle a rischi patrimoniali significativi. Le polizze di responsabilità civile stipulate dalle istituzioni scolastiche potrebbero non coprire atti che integrano una condotta discriminatoria accertata. Spesso, infatti, la violazione di norme antidiscriminatorie esula dalla ordinaria copertura assicurativa per la responsabilità professionale. Il risarcimento del danno diventa quindi un costo diretto a carico dell’Amministrazione. Questo aspetto rafforza la necessità di una gestione oculata e rispettosa delle procedure stabilite.

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