Il pagamento della polizza assicurativa integrativa è un obbligo per le famiglie
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Il problema dei contributi volontari alle scuole, tra i quali quella dell’obbligatorietà del pagamento delle polizze assicurative integrative, si ripropone all’inizio di ogni anno scolastico.

Le indicazioni ministeriali

La questione è stata da tempo chiarita dal Ministero con le Note ministeriali del 20 marzo 2012, Prot. n. 312 e 7 marzo 2013, Prot. n. 593. Premessa la gratuità connessa all’obbligo e la mancanza di capacità impositiva da parte delle scuole (Artt. 23 e 34 della Costituzione), il contributo delle famiglie a favore delle istituzioni scolastiche è volontario. L’iscrizione non può quindi essere subordinata al contributo volontario e non sono legittime le discriminazioni «sia in termini di valutazione che disciplinari» derivanti dal rifiuto di versamento scolastico.
Le indicazioni, tuttavia, evidenziano altresì: «l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse». Ad esempio: «quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche». In quanto obbligatori, tali importi non dovrebbero quindi essere cumulati con il contributo volontario ma versati distintamente (con relativa causale).

L’interrogazione parlamentare

Analogo concetto è ribadito il 20 ottobre 2016 nell’Interrogazione n. 5-08789 posta all’ordine del giorno della VII° Commissione Cultura Camera. La risposta circa i contributi volontari ribadisce: «l’obbligo per le famiglie di rimborsare alla scuola le spese da questa sostenute per conto delle stesse, tra cui rientrano quelle per l’assicurazione individuale contro gli infortuni e per la responsabilità civile degli alunni».

Contributo volontario e obbligatorio

Il Ministero di fatto separa il contributo volontario da quello obbligatorio.
Il primo, riguardante «lo svolgimento di attività curricolari», dev’essere destinato «esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti».
I contributi obbligatori riguardano, progetti, attività o spese, deliberate dal Consiglio di istituto, prestate per conto delle famiglie. Tra questi rientrano i viaggi di istruzione e le coperture assicurative integrative.
In pratica si individuano così importi obbligatori diversi da imposte o tasse.
Al loro pagamento, come nel caso dei viaggi di istruzione, è subordinata la fruizione del servizio.

Obbligo di informazione e detrazione fiscale

Le note ministeriali affermano inoltre che le famiglie devono essere sempre precisamente informate in relazione all’obbligo o alla volontarietà del contributo. Inoltre le famiglie vanno informate circa la possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della Legge 2 aprile 2007, n. 40.
Dal 30 giugno 2020, le scuole sono dotate del servizio Pago In Rete. Il servizio consente di scaricare anche le ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini fiscali per tutti i pagamenti effettuati.

La polizza assicurativa

Le Società assicurative impegnate nel mercato scolastico, di norma, prevedono margini di gratuità per gli alunni, solitamente dal 5% fino al 15%.
Quest’azione liberale tende a venire incontro a quegli Istituti che, nonostante le indicazioni ministeriali, faticano a raccogliere il premio da tutte le famiglie degli studenti.
Prevedere un elenco nominativo solo per gli alunni paganti potrebbe infatti rivelarsi un problema nel caso di infortunio di uno studente non compreso nell’elenco.

Se desideri maggiori informazioni in relazione all’obbligo di pagamento della polizza assicurativa integrativa e sulle percentuali di tolleranza, contattaci qui.

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