Al nostro Istituto Superiore è giunta la lettera della famiglia di un alunno iscritto, attraverso la quale viene chiesto il risarcimento dei danni occorsi allo smartphone fatto cadere da un compagno di classe durante l’uscita dalla scuola. La Compagnia Assicuratrice cui abbiamo denunciato il sinistro ci comunica che questo tipo di danno non è ricompreso nelle Condizioni Contrattuali, tuttavia a nostro parere si tratta di un palese danno da Responsabilità Civile. Le polizze scolastiche sono tenute a risarcire questo tipo di danno?
In premessa, per poter formulare un parere preciso, è necessario conoscere l’esatta dinamica e il preciso luogo dell’evento. Assodato comunque che le condizioni contrattuali non tutelano il danneggiamento del dispositivo di proprietà dell’alunno è opportuno fare qualche precisazione circa la Responsabilità Civile.
In generale, le responsabilità in ambito scolastico, si possono identificare in tre categorie principali: la responsabilità diretta della scuola, quella degli insegnanti e quella degli alunni o delle loro famiglie.
La Responsabilità Diretta della Scuola
Le polizze scolastiche, nell’ambito della sezione Responsabilità Civile, offrono garanzie per tutte quelle attività espletate sotto la diretta vigilanza dell’Istituto Scolastico. La copertura comprende tutti gli eventi per i quali l’Istituto potrebbe essere chiamato a rispondere in giudizio.
La scuola, in quanto parte della Pubblica Amministrazione, è soggetta all’Articolo 28 della Costituzione Italiana. L’articolo stabilisce che l’ente è responsabile per gli atti compiuti dai propri dipendenti. Tale principio è ribadito anche dall’Art. 61 della Legge 2 luglio 1980, n. 312, che tuttavia specifica come: «La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni».
Nel caso in questione, sembra da escludersi una responsabilità diretta dell’Amministrazione.
La Responsabilità degli Insegnanti
Gli insegnanti, ai sensi dell’Art. 2048, del Codice Civile, sono responsabili per i danni causati dagli alunni nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza: «I precettori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza».
L’obbligo di vigilanza include tutte le situazioni in cui gli alunni sono affidati agli insegnanti, come ad esempio durante le lezioni, la ricreazione, le gite scolastiche e qualsiasi attività svolta sotto l’egida della scuola.
Lo stesso articolo del Codice precisa che i docenti: «[…] sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto». L’insegnante quindi, in caso di danno, dovrà dimostrare di aver esercitato una vigilanza adeguata, tenendo conto dell’età, indipendenza e maturità degli alunni affidati. La responsabilità può essere esclusa se l’evento dannoso è imprevedibile e inevitabile nonostante le cautele adottate.
In questo senso quindi, in relazione al caso in questione, appurato che l’evento s’è svolto all’uscita dalla scuola e abbia coinvolto alunni con un età e maturità adeguata, sembra non rilevabile neanche l’eventuale responsabilità del docente.
La Responsabilità degli alunni o delle loro famiglie
A differenza delle responsabilità precedenti, che si basano sulla responsabilità contrattuale legata all’omessa vigilanza, nel caso in questione la responsabilità tra gli studenti è di carattere extracontrattuale.
Volendo escludere il dolo, ovvero la volontarietà di causare un danno, potrebbe invece palesarsi la colposità dell’evento, oppure l’incuria nella conservazione del bene da parte dell’alunno danneggiato.
Come ricordato in premessa, la questione della responsabilità è complessa e richiede un’analisi attenta di tutte le circostanze specifiche.
Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile: «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno».
Sul tema della responsabilità extracontrattuale tuttavia, chi pretende il risarcimento deve sempre dimostrare il fatto doloso o colposo, il danno ingiusto ed il nesso di causalità.
In questi casi potrebbe infatti trattarsi di un concorso di colpa. Esiste corresponsabilità tra il danneggiante e danneggiato non tanto per l’interferenza nella dinamica dell’evento, ma per le conseguenze delle sue azioni come ad esempio, la corretta conservazione del bene. Per questi casi la giurisprudenza ha introdotto un’obbligazione risarcitoria solidale tra danneggiante e danneggiato.
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In caso che il regolamento della scuola obblighi a lasciare il cellulare in custodia alla scuola durante gli orari di lezione se per caso per qualsiasi motivo il cellulare venga danneggiato o rubato, chi ne risponde?
Appena successo a me. La scuola obbliga a lasciare il cellulare in una cassettino di sicurezza per la durata di permanenza a scuola. Il cellulare è stati rubato e la preside mi ha detto che non sarò risarcita in quanto la scuola non è responsabile di furti o danneggiamenti.
Una ingiustizia infinita