mancata vigilanza
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Durante una lezione di educazione fisica presso la palestra dell’Istituto, ai ragazzi è assegnata l’attività calcetto. Il docente avviata l’attività, approfitta per allontanarsi e provvedere alla redazione del registro di classe. Durante una normale azione di gioco, un alunno, in un contrasto con un compagno, cade e riporta una frattura scomposta all’omero con una possibile invalidità permanente.
Il legale della famiglia ci invia una formale comunicazione, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti dal figlio dei suoi assistiti e rilevando, in particolare, la Responsabilità Civile diretta della scuola, motivandola con il fatto che l’infortunio è avvenuto nello svolgimento di un’attività pericolosa ed oltretutto in assenza dell’insegnante.

Nel caso sottoposto, a nostro avviso non si applica l’Art. 2050 del Codice Civile: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Secondo la sentenza della Cassazione Civile, n. 20982, all’attività sportiva riferita al gioco del calcio può essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità.
Il gioco del calcio è una disciplina che privilegia l’aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l’esercizio atletico.
L’attività infatti è normalmente praticata in tutte le scuole di tutti i livelli come attività finalizzata all’esercizio fisico.

La responsabilità del docente per mancata vigilanza

Appurato che non sussiste la volontarietà dello studente che ha provocato il danno, potrebbe forse ravvisarsi una responsabilità del docente per mancata vigilanza? Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile il docente è responsabile del danno cagionato dall’allievo nel tempo in cui sono sotto la sua vigilanza.
Dato per assodato che l’evento dannoso è avvenuto in assenza dell’insegnante, appare tuttavia evidente, che l’incidente s’è verificato durante una normale azione di gioco. Anche se il docente fosse stato presente sul campo, non avrebbe potuto fare nulla per evitare l’impatto e l’evento dannoso conseguente.

Il profilo assicurativo

Relativamente all’assicurazione, l’Istituto deve effettuare denuncia all’INAIL, in quanto il fatto è accaduto durante un’attività per cui è prevista tutela assicurativa.
Analogamente l’Istituto dovrà denunciare il sinistro alla Società con cui ha stipulato la polizza assicurativa integrativa per il rimborso delle spese mediche e dell’eventuale Invalidità Permanente residuata.
Circa la Responsabilità Civile dell’Istituto, difficilmente potrà essere riconosciuta una colpa diretta in relazione all’evento. Tuttavia è opportuno aprire con la Società assicuratrice una posizione a titolo precauzionale per l’eventuale risarcimento del danno.

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