Alcune ricognizioni di mercato evidenziano come alcuni Istituti Scolastici rilascino il mandato di intermediazione assicurativa (brokeraggio) senza l’applicazione di nessuna selezione.
La motivazione addotta è che il servizio è stato rilasciato tramite Affidamento Diretto.

L’Affidamento Diretto è una procedura selettiva

L’Affidamento Diretto, come delineato dall’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è una procedura selettiva finalizzata a consentire l’acquisizione di un bene o di un servizio.
La differenza, rispetto alle altre gare è il valore, inferiore ad uno specifico tetto di spesa. Per questo motivi l’appalto può essere affidato senza necessità di dover ricorrere a un percorso strutturato come una gara.

Le indicazioni dell’ANAC

L’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), nelle Linee Guida n. 4, indica le norme con le quali procedere all’Affidamento Diretto. Le Linee guida precisano (punto 4.3.) che l’onere motivazionale, può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa di preventivi.
Non solo: “il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”.
L’ANAC, quindi non limita l’uso dell’Affidamento Diretto, ma evidenzia che la congruità della scelta effettuata può essere ottenuta solo attraverso la comparazione tra preventivi.
I dati essenziali per il processo di scelta possono essere individuati:

  • nel fabbisogno particolare dell’Amministrazione tradotto in un quadro di sintesi delle specifiche tecniche e prestazionali;
  • nel correlato valore di prezzo, che deve essere comunque analizzato in termini di congruità, al fine di garantire il rispetto del principio di economicità.

In genere l’intero percorso è denominato attività istruttoria richiamata all’Art. 44 comma 2, del D. Interm. 28 agosto 2018, n. 129.

affidamento diretto
Le indagini di mercato

Le indagini di mercato, finalizzate alla valutazione dell’operatore economico potranno essere effettuate attraverso:

  • Siti internet o da listini ufficiali comunque reperiti dall’Amministrazione;
  • Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da Consip S.p.a.;
  • Altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato servizi analoghi o equiparabili;
  • La richiesta diretta di preventivi a due o più operatori economici presenti nel settore di interesse;

Le indagini di mercato potranno essere svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante. Le modalità di ricognizione dovranno assicurare un confronto progressivamente più ampio in ragione della maggiore rilevanza dell’importo o della maggiore complessità del servizio da acquisire.
Il passaggio può essere formalizzato con una richiesta inoltrata dall’Amministrazione Scolastica mediante posta elettronica certificata, eventualmente con l’invio del preventivo tramite PEC.
L’intero processo volto all’individuazione dell’operatore economico con cui procedere all’Affidamento Diretto deve essere riportato nelle motivazioni all’interno della Determinazione di affidamento.

La deroga all’evidenza pubblica

Il Codice dei contratti pubblici prevede anche alcune ipotesi in cui l’Amministrazione ha la possibilità di affidare il contratto pubblico in deroga all’obbligo della evidenza pubblica.
I casi sono limitati a quelli con un importo inferiore alle soglie indicate dall’ANAC (es.: appalti sotto i 1.000,00 euro) attraverso la disciplina contenuta nei regolamenti interni
Un ulteriore caso riguarda quei servizi, per loro natura, infungibili.

Il rischio di nullità del contratto

In tutti i casi, comunque, la procedura deve rispettare i principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.
Il mancato espletamento delle procedure ad evidenza pubblica al di fuori delle ipotesi consentite dal Codice, comporta il rischio di annullamento giudiziale del contratto affidato senza selezione.
Il Giudice potrebbe quindi non solo, annullare il detto affidamento e dichiarare inefficace il contratto eventualmente stipulato, ai sensi dell’art. 1421 del Codice Civile, ma anche condannare la stazione appaltante al risarcimento del danno in favore dei soggetti interessati all’espletamento delle procedure selettive.

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