Lo scorso 25 giugno, il Comitato Tecnico Scientifico di AIBA (Associazione Italiana dei Broker di Assicurazione) ha pubblicato uno studio circa l’impatto della pandemia di Covid19 sulle assicurazioni.
L’analisi prende in considerazione tutti gli ambiti assicurativi compreso quindi quello tipicamente scolastico. Vediamone insieme i passaggi più rilevanti del documento.

Il primo aspetto che il Comitato Tecnico Scientifico rileva, è relativo alla riduzione o all’aggravamento del rischio dovuto all’introduzione massiva dello smart working, allo svolgimento di alcune professioni e attività con un forte impatto pubblico (trasporti, sanità, scuola, ecc.), ai rischi legati ad incendio e furto in strutture meno presidiate, nonché al delicato tema delle coperture delle responsabilità dirette del Dirigente Scolastico nel suo ruolo di datore di lavoro. Tutti questi aspetti andranno presi in considerazione e rimodulati nei nuovi contratti.

Un ulteriore aspetto di particolare rilievo risiede nell’eventualità che, l’eccezionalità del momento, ritardi in modo significativo il pagamento della polizza o la denuncia dei danni. Il Codice Civile e le condizioni contrattuali di polizza infatti, prevedono tempistiche precise, tuttavia, per eventuali ritardi motivati dalle conseguenze dell’emergenza Covid19 non si ravvisano profili di dolo o di colpa e conseguentemente la tardiva gestione amministrativa, che risulti senza colpa e senza dolo, non potrà essere utilizzata dall’Assicuratore quale motivo di reiezione, anche parziale, del sinistro.
Un aspetto particolarmente importante riguarda invece, la scadenza dei termini di prescrizione dei sinistri. In assenza, infatti, di un preciso intervento legislativo, certe tipologie di sinistri complessi, spesso legati al ramo infortuni, che richiedono istruttorie e tempi di liquidazione prolungati, potrebbero diventare alquanto rischiosi. Sarà dunque necessario alzare il livello di attenzione sulla corretta gestione dei termini di prescrizione, per evitare di incorrere nella spiacevole situazione della perdita dei propri diritti.

Fatte queste premesse di carattere generale, da un primo sommario esame le polizze del Ramo infortuni parevano essere escluse o comunque non particolarmente coinvolte nei dibattiti che si sono aperti sull’argomento Covid19. L’unica considerazione che sembrava avere attinenza e importanza riguardava il fatto che il rischio potesse in un certo senso essere diminuito, vista la minor mobilita imposta e la diminuita possibilità di svolgere la normale attività lavorativa, anche in presenza, degli alunni. Tuttavia l’art. 42 comma 2 del D.L. n. 18/2020 ha qualificato il contagio da Covid19 come infortunio sul lavoro e non come malattia professionale.
In tal senso si è espresso anche l’INAIL nella nota operativa n. 3675/2020 e nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020. L’INAIL tutela tali affezioni morbose inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. Questa interpretazione, se da un lato evidenzia la volontà di creare una forma di tutela più diretta ed immediata, sotto l’aspetto etico e sociale, dall’altro, sta creando legittime preoccupazioni sia nei Dirigenti Scolastici in qualità di Datori di lavoro, per i rilevanti profili di responsabilità penale e civile, sia in ambito assicurativo per l’operatività della garanzia di Responsabilità Civile.

AIBA Covid19

L’intervento dell’INAIL, che ha parificato le conseguenze del Covid19 all’infortunio sul lavoro, potrebbe comportare conseguenze importanti per le coperture infortuni, poiché la definizione inserirebbe nel perimetro delle cause di attivazione della polizza tutte le conseguenze più o meno gravi legate al contagio. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare in precedenza, circa il Covid19, nelle polizze private, l’infortunio è infatti di regola definito come un: «evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea». Tale definizione, dunque, resta difficilmente conciliabile con un contagio come quello di cui stiamo parlando.

Il contagio virale, di norma, mal si concilia con i requisiti contenuti in polizza, anche perché sarà molto difficile identificare il momento il luogo e la modalità di infezione, in particolare nei territori più colpiti dall’epidemia, e il fatto che il Decreto abbia esteso e modificato la definizione di sinistro INAIL, non significa che il contratto di assicurazione riferito al ramo infortuni venga modificato automaticamente.

Se l’Assicuratore avesse voluto prevedere la copertura anche per questi casi avrebbe facilmente utilizzato proprio la descrizione dell’oggetto della polizza. Abitualmente una serie di eventi come l’avvelenamento, l’annegamento, il morso di insetti, ecc., sono precisamente elencati in modo chiaro e preciso, quali estensioni alla definizione di infortunio, mentre, solitamente, non vengono citate epidemie e pandemie.
È, dunque, opportuno segnalare come la pretesa che le polizze infortuni operino in caso di contagio da Covid19, in assenza di qualsiasi patto contrattuale e solo in base l’art. 42 del Cura Italia, appare insostenibile.

Nel merito della Responsabilità Civile, occorre ricordare che i presupposti per l’erogazione di un indennizzo INAIL per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro sono profondamente differenti.
Va sottolineato come le eventuali responsabilità in capo al Dirigente Scolastico, in quanto Datore di lavoro, debbano sempre essere precisamente individuate e provate; ad esempio si deve dimostrare che quest’ultimo, non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In sede penale, sotto questo profilo, vige il principio di presunzione di innocenza e l’onere della prova è a carico del pubblico ministero; in sede civile è pur sempre necessario l’accertamento della colpa, per aver causato l’evento dannoso.
La prova si presenta alquanto difficoltosa, dal momento che ben difficilmente potrà stabilirsi quando e per quale causa il lavoratore abbia contratto l’infezione. È dunque ragionevole pensare che i Dirigenti scolastici potranno essere coinvolti solo nel caso in cui le lacune e le carenze di sicurezza sul tema siano così evidenti e palesi da consentire un percorso probatorio, con l’individuazione di profili di colpa grave.
Occorre tuttavia notare che le responsabilità datoriali sono certamente aumentate a partire dall’inizio di maggio 2020 (c.d. FASE DUE). Da quel momento sono stati emanati indicazioni ed obblighi più chiari e stringenti, che obbligano a comportamenti preventivi, più cogenti.
Nel merito degli aspetti più tipicamente assicurativi: per quanto attiene all’operatività della polizza di Responsabilità Civile, premesso che solitamente le polizze non presentano esclusione di pandemie e epidemie, non si vede per quale motivo le stesse non possano operare regolarmente.

Circa le polizze di Tutela Legale, queste non sono mai state correttamente valutate nei piani assicurativi delle scuole e spesso sono state definite superflue, ma in questa fase dimostrano la loro sicura utilità, soprattutto in ambito di difesa penale. Le garanzie di difesa penale potrebbero subire un incremento sostanziale di utilizzo se passerà sostanzialmente il concetto riferito alla responsabilità del Dirigente in qualità di Datore di lavoro. L’emergenza Covid19 potrebbe poi comportare un incremento della litigiosità contrattuale per inadempimento e si potrebbero aprire controversie tra l’Amministrazione scolastica e il personale dipendente.
Se così fosse, oltre a dover aprire i sinistri di Responsabilità Civile, al ricevimento delle rivalse INAIL, sarà opportuno aprire contestualmente il sinistro sulla polizza di tutela legale.
L’emergenza Covid19 ha purtroppo sottolineato in modo deciso che nel prossimo futuro sarà necessario, anche per il Dirigente Scolastico, valutare con massima attenzione la stipula di queste coperture e che sarà indiscutibile compito del Broker individuare le migliori soluzioni possibili a disposizione.

In relazione alle polizze o ai rami di Assistenza, l’insorgere del Covid19 ha evidenziato che queste garanzie escludono le conseguenze derivanti da pandemia.
Sul tema, fa ancora notare l’AIBA, che, proprio recentemente, alcune Compagnie stanno modificando i loro testi, inserendo la possibilità di coprire anche i casi di epidemia e pandemia: questo potrebbe essere particolarmente importante in vista della ripresa della mobilità sia strettamente lavorativa che turistica legata, nelle scuole, ai Viaggi di Istruzione.
Premesso che le spese sanitarie, conseguenti al contagio, sono per larga parte a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), le Compagnie si sono mosse, anche se in modo abbastanza diversificato, immettendo sul mercato prodotti che sostanzialmente garantiscono una diaria da ricovero, una indennità da convalescenza ed un servizio di assistenza, variamente modulato. Alcune prestazioni, a puro titolo di esempio possono essere l’invio del medico generico, trasporto in autoambulanza, trasporto dal pronto soccorso al domicilio, trasferimento e rientro dall’istituto di cura specialistico, l’invio di un/a collaboratore/trice familiare, invio di babysitter a domicilio, accompagnamento figlio minore a scuola, consegna spesa o farmaci a domicilio, invio di petsitter, consulto psicologico, Second Opinion, informazioni numero di emergenza, l’invio di un taxi, ecc. utilizzando anche network convenzionati.

Il Comitato Tecnico Scientifico di AIBA in chiusura della sua relazione evidenzia ancora due passaggi.
Innanzitutto la necessità di allargare il concetto di Risk Management. Questo aspetto ancora poco conosciuto è purtroppo quasi per nulla utilizzato nelle Istituzioni scolastiche, anche in quelle che si avvalgono della consulenza di broker.
Il rischio pandemia è da sempre noto, ricordiamo solo:

  • Le tre pandemie influenzali: nel 1918 (Spagnola), nel 1957 (Asiatica) e nel 1968 (Spaziale);
  • L’HIV/AIDS negli anni ‘80 del secolo scorso;
  • L’Aviaria, descritta per la prima volta in Piemonte nel 1878, e ripresentatasi varie volte in Europa (2003-2006 e 2015 e 2016);
  • SARS del 2002-2004 causata dal coronavirus SARS-CoV

La pandemia che stiamo vivendo ci ricorda che anche per i rischi esiste una precisa gerarchia: prima dei “rischi economici” (bilancistici) esistono dei “rischi sistemici” (politica, salute, ambiente etc.) che interessano tutta la comunità e da cui dipendono le sorti di tutti i suoi membri. È un fatto che i rischi sistemici si ripercuotano direttamente su quelli economici, smettere di gestirli o far finta che non esistano, confidando in tempi lunghi di ritorno, non li risolve, ma anzi ne aumenta la magnitudo quando ciclicamente finiscono per ripresentarsi.
Per il Comitato Tecnico Scientifico di AIBA diventa: “Auspicabile, quindi, recuperare un approccio più ampio alle tematiche di risk management: sia in fase d’identificazione, analisi e valutazione; sia nella definizione delle strategie di trattamento […] Le azioni future dovranno essere volte ad accorciare e controllare meglio le supply chain [gestione della catena di distribuzione n.d.r.] e rivedere i criteri della loro impostazione, come nei contratti della PA il metodo del “prezzo più basso”, può dar luogo a successive cocenti delusioni”.

Da ultimo, in relazione all’attività del broker assicurativo, il Comitato Tecnico Scientifico evidenzia come, in tema di responsabilità professionale: “[…] di qui in avanti i Broker dovranno essere molto attenti nelle attività di mappatura, analisi dei rischi e nel presentare i vari piani assicurativi. Occorrerà aumentare l’attenzione ad una proposizione più ampia ed articolata, dove emerga che le eventuali scoperture o carenze sono dovute non ad una inadeguata ed incoerente presentazione del progetto assicurativo da parte del Broker ma alla volontà del Cliente di non stipularle. […] Il Broker dovrà sempre più agire in modo proattivo, segnalando l’evoluzione dei profili di rischio (e le eventuali conseguenti scoperture) derivanti dalla nuova situazione”.

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