La presupposta gratuità del servizio di brokeraggio assicurativo è un tema frequentemente dibattuto nella scuola.
Fermo restando che il brokeraggio assicurativo è un intervento professionale di analisi, ricerca ed assistenza, il Legislatore, all’Art. 120 bis del Codice delle Assicurazioni, stabilisce che il compenso percepito dall’intermediario può essere erogato, tra l’altro, con un onorario corrisposto direttamente dal cliente o, in alternativa, con una commissione inclusa nel premio assicurativo.

E’ possibile, infatti, servirsi di un broker per avere una consulenza indipendente sulle polizze in corso, al fine di valutare la loro idoneità al rischio corso e/o l’operato del loro intermediario. Come pure è pensabile chiedere una consulenza preventiva a un broker, per poi stipulare le polizze con un altro intermediario o in modo autonomo. Quest’ultima ipotesi indicata dall’ANAC anche nel parere di precontezionso n.18 del 30/01/2014, serve a tener distinte le componenti del servizio assicurativo (consulenza e intermediazione) che appartengono a due mercati distinti.

gratuità del servizio di brokeraggio assicurativo

Da una decina d’anni la giurisprudenza s’è espressa ribadendo che la provvigione è parte integrante del premio assicurativo e che il broker non potrà mai essere considerato un costo aggiunto, perché “[…] le commissioni sono parte delle aliquote che normalmente le Compagnie di Assicurazione riconoscono alla propria rete di vendita diretta – ossia le Agenzie. […] Sia che il cliente si rivolga al broker, sia che si rivolga all’agente, le commissioni, predeterminate dalla Compagnia Assicuratrice nella voce “caricamento oneri di gestione e di distribuzione” e computate nel premio complessivo, saranno le medesime. (TAR Veneto – sentenza 01368/2009).

Per l’Amministrazione scolastica, quindi, il servizio di intermediazione assicurativa è un onere indiretto, riconosciuto dalle Società assicurative direttamente al broker, attraverso la clausola broker inserita nei bandi di selezione delle polizze. Per questo motivo, in fase selettiva del servizio di brokeraggio, è necessario richiedere il Codice Identificativo Gara (CIG).

La precisazione è presente nelle FAQ che l’ANAC mette a disposizione delle Amministrazioni Pubbliche in relazione all’obbligatorietà dell’acquisizione del CIG nelle quali si richiama precisamente la necessità di trasmettere all’Autorità: “[…] l’ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione.”

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