Un alunno disabile di 7 anni, è precipitato dal terrazzo della scuola elementare che frequenta, nel quartiere Voltri, di Genova. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “il Corriere della Sera”.
Il fatto
L’alunno, affetto da alcune disabilità, era ospite del polo di Risorse Educative Speciali (RES), una struttura dedicata agli alunni con particolari bisogni pedagogici. È proprio dalla terrazzino, situato al secondo piano dell’edificio che l’alunno è caduto.
Secondo le prime ricostruzioni della squadra mobile di Genova, l’alunno è rimasto da solo per almeno 20 minuti e l’accesso al terrazzino avrebbe dovuto essere interdetto. Gli inquirenti hanno anche accertato che, prima di arrivare sul cornicione da cui è caduto, il bimbo ha salito una scala senza corrimano. Dopo l’ultimo gradino si è trovato davanti una portafinestra che potrebbe aver aperto lui stesso o aver trovato socchiusa. Una volta sul terrazzo ha scavalcato il parapetto ed è precipitato.
Immediatamente ricoverato in elisoccorso all’ospedale “Gaslini” di Genova, l’alunno versa tutt’ora in coma. I sanitari definiscono le sue condizioni stabili, ma gravissime.
Nei giorni successivi l’evento, il Pubblico Ministero incaricato ha ispezionato le aule, le scale e il terrazzo da cui l’alunno è caduto. Le indagini puntano a chiarire come l’alunno possa essere sfuggito al controllo di insegnanti e operatori socio-assistenziali. Nella sezione sono presenti tredici alunni con esigenze speciali, ognuno seguito da un proprio insegnante. Secondo la ricostruzione, l’insegnante dell’alunno era assente per malattia. Per questo motivo, il bambino sarebbe stato affidato a un altro docente e a un operatore.
Al momento non è stata ancora ricostruita la filiera di responsabilità e il fascicolo aperto in Procura risulta a carico d’ignoti.
Nel frattempo, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha disposto un’ispezione attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale tesa a verificare il rispetto delle procedure e della sicurezza.
Le possibili responsabilità
L’episodio, così come descritto, aprirebbe un complesso intreccio di responsabilità.
Sul piano penale, potrebbe ipotizzarsi una carenza di vigilanza da parte del personale scolastico. Le ipotesi di reato, in questo caso potrebbero essere: abbandono di minore (Art. 591 del C.P.) o lesioni colpose (Art. 590 del C.P.).
In parallelo è possibile ipotizzare anche una responsabilità del personale scolastico per colpa professionale qualora avessero omesso controlli o segnalazioni su pericoli noti.
Da ultimo è pensabile la responsabilità del Dirigente scolastico, responsabile della sicurezza dell’edificio e dell’organizzazione del personale.
Alla responsabilità penale si affianca anche quella civile.
Il Ministero dell’Istruzione potrebbe dover risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’infortunio ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile. La responsabilità, in questa circostanza, si fonda sulla colpa dei dipendenti (insegnanti o operatori) nell’esercizio delle loro funzioni. Un ulteriore profilo di responsabilità è costituito dalle carenze strutturali o difetti di sicurezza degli ambienti scolastici (responsabilità da custodia ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile).
Il Ministero risarcirà quindi i danni, ma se fosse provato il dolo o la colpa grave, potrà rivalersi contro il personale responsabile.
Se venisse accertato un danno erariale, come una spesa pubblica per risarcimenti dovuti a negligenze, può intervenire anche la Corte dei Conti. I giudici potrebbero rilevare la responsabilità amministrativa e contabile del Dirigente scolastico, del responsabile della sicurezza o del personale tecnico.
Il profilo assicurativo
Alla luce dei fatti e delle indagini in corso diventa prematuro formulare qualsiasi ipotesi di risarcimento assicurativo. In linea assolutamente generale tuttavia è possibile affermare che l’assicurazione integrativa prevede un risarcimento per il danno fisico o psicologico subito dall’alunno. L’assicurazione integrativa, di norma, tutela anche l’Istituto in relazione all’eventuale Responsabilità Civile per la carente o mancata vigilanza del personale scolastico.
In nessuna circostanza l’Assicuratore copre la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie connesse. In caso di condanna penale inoltre l’Assicuratore ha il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.
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