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Infortuni a scuola: la circolare INAIL 45/2023

Venerdì 27 ottobre 2023 il Ministero dell’Istruzione ha diramato la comunicazione relativa all’estensione della tutela assicurativa prestata nella scuola. Il documento rimanda alla circolare INAIL n. 45, in applicazione dell’Art. 18 del D.L. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.

La durata e gli ambiti di tutela

In premessa la circolare INAIL precisa che l’estensione della tutela assicurativa è fissata per il solo anno scolastico o accademico 2023/2024. Nell’ambito di tutela rientrano tutte le attività di insegnamento-apprendimento senza distinzione. Analogamente risultano assicurati tutti gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie.

Il personale scolastico

Per una migliore comprensione del nuovo perimetro assicurativo, la circolare mette a confronto il “vecchio” schema di tutela con quello previsto dall’Art. 18 della Legge 3 luglio 2023, n. 85.
Relativamente al personale docente e non docente, non sono rilevabili sostanziali differenze. Ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, collaboratori scolastici e personale amministrativo, in virtù della mansione specifica, godevano della copertura assicurativa obbligatoria. Qualche dubbio riguardava invece il corpo docente. Quest’ultimo risultava assicurato esclusivamente qualora utilizzasse, in modo continuativo, attrezzature elettriche, elettroniche o fosse impiegato in esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro. L’introduzione massiva dell’informatica, in ogni ambito di apprendimento, soprattutto negli ultimi anni, di fatto garantiva la tutela assicurativa obbligatoria anche a tutti i docenti. La nuova tutela garantirà anche gli esperti esterni oltre che i docenti con contratto a tempo determinato.
L’ingresso nell’ambito di tutela INAIL garantirà al personale interessato l’assicurazione anche in itinere.

Gli studenti

Le maggiori differenze previste dall’estensione delle tutele riguardano alunni e studenti.
Questi ultimi, fino allo scorso anno scolastico, risultavano in copertura esclusivamente per quelle attività ritenute pericolose come: le scienze motorie, i laboratori, l’alternanza, viaggi di indirizzo.
Con la nuova norma, l’assicurazione obbligatoria viene estesa a tutte le attività scolastiche senza limitazione di tempo o di luogo. Un aspetto di particolare interesse riguarda gli alunni della scuola dell’infanzia per cui, fino allo scorso anno scolastico, non era prevista nessuna tutela assicurativa. A partire da quest’anno, la tutela INAIL garantirà anche questi ultimi.
Continuano a rimanere esclusi dalla copertura assicurativa gli infortuni in itinere.
In occasione dei PCTO, è invece riconfermata la tutela nel tragitto tra la scuola e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.

Le prestazioni erogate

Nessuna novità circa le prestazioni erogate dall’INAIL, queste tutelano esclusivamente l’infortunio o la malattia accaduto o contratta nel corso dell’attività. Gli unici aspetti tutelati sono la morte o l’Invalidità Permanente (IP) del soggetto assicurato.
In caso di morte, ai familiari diretti del dipendente, e solo se sono a carico di quest’ultimo, spetterà una rendita proporzionale allo stipendio percepito. Nel caso di morte dello studente, la famiglia potrà accedere ad un fondo di 200.000 euro regolamentato dal Decreto 25 settembre 2023.
I casi di IP ricompresi nella tutele sono esclusivamente quelli di grado ≥ al 6%.
La tutela prevede un risarcimento in capitale fino al 16° punto e una rendita nei casi superiori.
Non è previsto nessun rimborso per le spese mediche in quanto garantite all’interno delle prestazioni gratuite erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.
Per il personale dipendente non è prevista nessuna l’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea in quanto ricompresa nell’erogazione del trattamento economico spettante.
Neanche per gli studenti è prevista l’indennità per inabilità temporanea, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione.

La Responsabilità Civile

Esclusivamente ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l’assicurazione erogata dall’INAIL, esonera le istituzioni scolastiche dalla Responsabilità Civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ai soggetti assicurati.
La questione tuttavia è complessa e la giurisprudenza non s’è sempre espressa in maniera univoca. Nonostante l’assicurazione sono ritenuti civilmente responsabili coloro che hanno riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato.
Su un aspetto tuttavia la circolare è molto chiara: l’assicurazione non copre la Responsabilità Civile verso terzi.

Le polizze integrative

Come abbiamo già avuto modo di analizzare fin dalla pubblicazione del Decreto Lavoro, nonostante l’estensione, le tutele assicurative INAIL sono insufficienti rispetto alle reali necessità scolastiche.
L’assicurazione obbligatoria, com’è corretto che sia, tende a tutelare i sinistri più gravi, che hanno un forte impatto anche in termini economici. La tutela tuttavia esclude la maggioranza di sinistri, quelli di minore gravità che tuttavia hanno un effetto rilevante sulle economie delle famiglie.
È opportuno in conclusione rilevare che, come riportato anche nella circolare, resta esclusa la tutela relativa alla Responsabilità Civile verso i terzi. Questo fondamentale aspetto è attualmente garantito esclusivamente dalle polizze integrative.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti garantiti dall’INAIL in ambito scolastico, contattaci qui.

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Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni

È stato registrato dalla Corte dei Conti il Decreto Interministeriale che definisce le modalità d’accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni. Il provvedimento è stato pubblicato sul del Ministero del Lavoro, lo scorso 18 ottobre.
Il Decreto applica quanto previsto dall’Art. 17 della Legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del Decreto 5 maggio 2023 n. 48.

Sostegno economico

200.000 euro è il sostegno economico che sarà erogato alle famiglie degli studenti deceduti per gli infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative. Tra le attività sono ricompresi i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), restano invece esclusi gli infortuni in itinere.
I familiari che potranno usufruire del fondo sono il coniuge, anche se separato e i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi. Nel caso di mancanza di questi soggetti, il sostegno spetterà ai genitori, anche adottanti, e ai fratelli e sorelle o agli ascendenti di secondo grado. Qualora ci fossero più aventi diritto, l’importo sarà suddiviso in parti uguali.
La dotazione economica ammonta a 10 milioni di euro per i decessi dal 2018 al 2023 e di 2 milioni di euro annui dal 2024.
L’importo erogato dall’INAIL, non è soggetto a rivalsa e non limita il risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente.
Il sostegno economico non sarà sottoposto a tassazione ed è cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto sempre dall’INAIL agli assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

La richiesta del sostegno

Per accedere al fondo, le famiglie dovranno presentare domanda direttamente all’INAIL. In questa fase la domanda dovrà essere presentata tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando i moduli allegati al decreto. Appena disponibile potrà essere richiesta con modalità telematica.
La richiesta dovrà essere inoltrata entro 90 giorni dal decesso e l’importo sarà erogato entro 30 giorni dall’accertamento dei fatti. Per i decessi avvenuti prima dell’entrata in vigore del decreto, la domanda andrà presentata entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

L’assicurazione scolastica

Il fondo per i familiari dello studente vittima dell’infortunio, si somma al risarcimento previsto dalla polizza integrativa stipulata dall’Istituto. L’importo, in questo caso, potrebbe essere di gran lunga superiore a quello previsto dal Decreto. In tutti i casi i massimali saranno quelli previsti nel contratto.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle coperture morte in ambito scolastico, contattaci qui.

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Riapertura della scuola

Con la riapertura della scuola, svariati sono gli adempimenti che i Dirigenti scolastici dovranno mettere in atto. Tra questi l’adesione alla polizza assicurativa, Infortuni e Responsabilità Civile degli alunni e del personale.

Il pagamento della polizza integrativa

In questi giorni più scuole stanno chiedendo chiarimenti circa la necessità del pagamento della polizza scolastica integrativa da parte delle famiglie.
I dubbi sorgono alla luce delle comunicazioni, diffuse via social dal Ministero del Lavoro, secondo le quali sarà direttamente lo Stato ad assicurare gli studenti.
Meglio fare un po’ di chiarezza.

Il Decreto lavoro

L’estensione delle tutele assicurative è stata introdotta con il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito in Legge 3 luglio 2023, n. 85.
Semplificando, la legge inserisce due aspetti: da un lato viene istituito un fondo per le vittime degli infortuni occorsi durante le attività formative; dall’altro, viene estesa a tutte le attività scolastiche la copertura assicurativa prestata dall’INAIL.
Fino al luglio scorso, gli studenti vittime di infortuni gravi durante le attività scolastiche, ben difficilmente ottenevano un indennizzo da parte dell’INAIL. Benché la copertura assicurativa fosse operativa, infatti, per ottenere l’indennizzo occorreva ricoprire la posizione di capofamiglia con conviventi a carico, caso quantomeno raro se parliamo di studenti. Per ovviare a questo problema è stato costituito un fondo specifico teso a sanare questa situazione.
L’aspetto più importante, tuttavia, è quello legato all’estensione della tutela assicurativa a tutte le attività scolastiche. Fino alla fine dello scorso anno scolastico, gli studenti risultavano in copertura esclusivamente in quelle attività che l’INAIL considerava pericolose. In buona sintesi: le attività di educazione fisica, i laboratori, i percorsi di alternanza e i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Un importante particolare: l’estensione delle tutele assicurative è estesa esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024.

Cosa cambia nella tutela assicurativa dell’INAIL

Con l’estensione delle tutele INAIL, studenti e operatori risulteranno in copertura durante tutte le attività scolastiche. Tuttavia, mentre gli operatori godranno di una copertura integrale, sia in Istituto che in itinere, gli studenti saranno assicurati esclusivamente all’interno dell’Istituto.
Una forte limitazione della copertura è costituita dal fatto che le tutele offerte dall’INAIL si limitano ai casi di morte e invalidità permanente sopra il 5° punto percentuale. Sono, inoltre, esclusi i rimborsi per le spese mediche in quanto già forniti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

La polizza scolastica integrativa

Circa il ramo infortuni, la polizza integrativa scolastica ricomprende tutte le spese mediche effettuate presso qualsiasi struttura e, all’interno delle tabelle di indennizzo, non pone limiti circa la percentuale di Invalidità Permanente. Gli alunni, inoltre, sono assicurati anche in itinere, durante i trasferimenti tra l’abitazione e la scuola e viceversa.
Ma l’assicurazione integrativa non si limita esclusivamente al ramo infortuni. Di norma, prevede specifiche coperture per la Responsabilità Civile e, nelle formule migliori, anche per l’Assistenza nei viaggi di istruzione e la Tutela Legale.
L’aspetto legato alla Responsabilità Civile è di gran lunga il più importante, ma, spesso, il più sottovalutato.
Nel caso di danno, colposo o doloso, causato dallo studente, il terzo danneggiato potrebbe rivalersi nei confronti di colui che lo ha provocato. In assenza di copertura, il risarcimento resta a carico dell’Istituto o, in seconda battuta, del danneggiante. L’impresa di assicurazione tutela proprio quest’aspetto, proteggendo il patrimonio del responsabile dell’evento.
Analogamente, i rami di Assistenza, nel caso di annullamento del viaggio, consentiranno di risparmiare il costo della polizza proposta dall’Agenzia o dal Tour Operator. Quest’ultima è, d’altronde, decisamente più onerosa rispetto a quella scolastica, la sua operatività è legata esclusivamente alla durata del viaggio e i massimali sono di gran lunga più contenuti.
Il ramo di Tutela legale, infine, copre le spese sostenute dall’assicurato quando deve difendere i suoi diritti ed interessi nelle controversie civili e penali. L’assicurazione opera sia in ambito stragiudiziale che in tribunale.
Nessuno di questi aspetti è previsto nella Legge che estende la tutela degli alunni.

Se desideri maggiori informazioni sull’operatività delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Decreto Lavoro: l’assicurazione contro gli incidenti a scuola

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, venerdì 5 maggio, ha pubblicato una comunicazione relativa all’estensione dell’assicurazione obbligatoria contenuta nel Decreto Lavoro. La comunicazione fa riferimento alla pubblicazione del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (cd. Decreto Lavoro). Gli articoli 17 e 18 riguardano l’integrazione delle tutele assicurative nella scuola.
Al di là dei toni propagandistici del comunicato, le polizze assicurative scolastiche sono un tema delicato e ricco di insidie che non vanno sottovalutate.

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni

L’aspetto più significativo è contenuto all’Art. 17 attraverso il quale, viene costituito un fondo per i familiari degli studenti rimasti vittime in occasione delle attività formative. Il fondo di 10 milioni di euro, prevede solo i casi mortali e ricomprende tutti gli infortuni dal 2018 all’anno in corso. Un’ulteriore dotazione di 2 milioni di euro sarà stanziata per gli anni successivi, a partire dal 2024. Le modalità di accesso al fondo non sono ancora definite e saranno fissate con apposito decreto entro sessanta giorni dalla conversione in legge.
I commi successivi dell’articolo chiariscono come la progettazione dei PCTO debba essere coerente​ con il PTOF, individuando la figura del docente coordinatore del progetto. Saranno inoltre predisposti una piattaforma contenente le indicazioni delle imprese disposte ad accogliere le attività di alternanza e un monitoraggio qualitativo dei PCTO.

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

L’Art. 18 prevede l’ampliamento delle coperture assicurative obbligatorie prestate dall’INAIL ai sensi del DPR 30 giugno 1965, n. 1124. L’estensione è prevista a livello sperimentale solo per l’anno scolastico 2023-2024.
Il Decreto stabilisce che la protezione assicurativa obbligatoria dovrà tutelare gli studenti e il personale docente durante tutte le attività previste nel piano dell’offerta formativa.
L’assicurazione obbligatoria INAIL, tuttavia, si applicherà esclusivamente agli eventi occorsi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività o comunque nell’ambito delle attività programmate.
L’estensione della tutela assicurativa riguarderà anche gli esperti esterni, gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche, gli istruttori ed il personale ausiliario e tecnico-amministrativo.

La polizza scolastica integrativa

Un aspetto che suscita qualche perplessità è legato alla comunicazione del Ministero dell’Istruzione, secondo il quale, il decreto renderebbe inutile la stipula della polizza integrativa.
A questo proposito è bene fare almeno due considerazioni.
La prima, probabilmente la più importante, è quella legata ai rami di copertura. La polizza integrativa scolastica prevede, infatti, la copertura di una pluralità di rischi, non solo quelli legati agli infortuni.

La Responsabilità Civile

Tra questi quello più rilevante è quello legato alla Responsabilità Civile dell’Istituto scolastico. L’Art. 2043 del Codice Civile obbliga chiunque, dolosamente o colposamente, abbia causato un danno, al risarcimento dello stesso. Il Decreto lavoro non prevede nessuna copertura in questo senso. Affermare, quindi, che la polizza integrativa è superflua, espone, non solo l’Amministrazione, ma anche i singoli operatori o gli studenti, al risarcimento del danno provocato. Vero è che l’Amministrazione centrale in caso di danno da Responsabilità Civile si surroga al dipendente, tuttavia, nel caso di danno, il rischio di rivalsa è più che reale. In assenza di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile il dipendente potrebbe trovarsi nella scomoda situazione di dover risarcire personalmente il danno causato. Negli anni abbiamo avuto più di un’occasione per commentare eventi ricompresi nel danno da Responsabilità Civile, uno su tutti la mancata o carente vigilanza durante le attività scolastiche.
Anche la famiglia dello studente potrebbe trovarsi nell’incresciosa circostanza di dover risarcire un danno provocato dolosamente o colposamente dal proprio figlio. A questo proposito basti pensare ai danni provocati agli occhiali o ai beni personali di altri studenti.

L’infortunio

Il secondo aspetto riguarda la copertura assicurativa infortuni.
La polizza integrativa scolastica, come si evince dall’aggettivo stesso, va ad integrare, completare e spesso a sostituire le protezioni erogate dall’INAIL.
L’assicurazione obbligatoria INAIL, infatti, tutela esclusivamente il caso morte e l’invalidità permanente a partire dal 6° punto percentuale. Restano, invece, sempre escluse le spese mediche, poiché gratuite e a carico del servizio sanitario nazionale – gratuite, ma spesso inutilizzabili alla luce dei tempi di attesa.
La polizza integrativa oltre alle spese mediche, di norma, garantisce anche le diarie da ricovero o da gesso e, benché regolamentata da apposite tabelle, non prevede franchigie in relazione all’invalidità permanente.
L’assenza della copertura assicurativa integrativa, se da un lato si rifletterebbe economicamente sulle famiglie degli studenti o sugli assicurati, dall’altro rischia di aumentare il contenzioso. L’infortunato che non vedesse riconosciuto il danno patito potrebbe infatti rivalersi legalmente nei confronti dell’Amministrazione scolastica sotto il profilo della responsabilità civile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative contenute del Decreto Lavoro 2023, contattaci qui.