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Perché le assicurazioni scolastiche costano così poco?

Una domanda che viene posta spesso riguarda il motivo del premio così ridotto delle polizze assicurative scolastiche, a fronte di massimali di rimborso anche elevati. È, infatti, interessante notare come garanzie e tutele analoghe, se stipulate da un privato, prevedano premi di gran lunga superiori a quelli previsti in ambito scolastico.

Il principio mutualistico

Le assicurazioni si basano sul principio mutualistico, anche ai sensi dell’Art. 2516 del Codice Civile. In buona sostanza, sulla probabilità che alcuni eventi negativi (rischi) colpisca solo un ridotto numero di soggetti appartenenti a una determinata collettività.
Il principio della mutualità rispecchia il bisogno che spinge gli individui economicamente più deboli a cercare una possibilità di rafforzamento e di difesa nell’unione solidale.
Per mutualità assicurativa si intende, quindi, il trasferimento di un rischio individuale su una collettività. Ne deriva che il valore complessivo degli accadimenti negativi viene ripartito tra tutti i partecipanti alla collettività stessa. Ragionevolmente, maggiore è il numero dei soggetti assicurati, inferiore sarà il premio. 

La frequenza e la gravità del rischio

Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione è la frequenza del rischio. Maggiore è il numero di sinistri che si verificano in un dato periodo più alta è la frequenza.
A questo primo aspetto intuitivo, vanno aggiunte la gravità dell’evento e le conseguenze economiche che ne derivano. In altre parole, la frequenza risponde alla domanda: quant’è alta la possibilità che l’evento si verifichi? La gravità valuta, invece, l’impatto economico causato dal fatto che l’evento si verifichi.

Il valore del rischio

L’interpolazione, statistico-matematica, di frequenza e gravità, determina il valore del rischio e conseguentemente l’importo del premio.
L’assicuratore, quindi, in prima istanza, stimerà l’entità minima e massima delle perdite attese, anche calcolando la probabilità statistica che taluni eventi dannosi si verifichino.
Questi aspetti di carattere generale andranno valutati unitamente a quelli individuali e specifici: il contesto, il numero degli assicurati e la sinistrosità pregressa.
L’assicuratore infine, alla luce dei risultati attenuti, applicherà una serie di limitazioni o correttivi, tendenti a ridurre il rischio di liquidare più di quanto realisticamente incasserà. 
Non bisogna infatti dimenticare che il premio complessivo incamerato dovrà permettere all’assicuratore di poter pagare gli eventuali danni e contestualmente di avere un utile.
Ne deriva che due Istituti scolastici analoghi in tipologia potrebbero avere tariffazioni diverse legate alla tipologia di attività effettuate o all’importo degli indennizzi liquidati.

In risposta alla domanda iniziale è quindi possibile affermare che l’esiguità del premio richiesto nelle scuole ha due precise motivazioni. Se da un lato, è confortante dedurre che i sinistri hanno frequenza e gravità limitata, dall’altro esiste l’ipotesi che non sempre le scuole sottoscrivano polizze adeguate alle loro reali necessità.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla tariffazione delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Termini per il pagamento della polizza assicurativa

Il nostro Istituto scolastico, per ragioni di carattere amministrativo e contabile, non ha ancora ottemperato al pagamento del premio della polizza integrativa, scaduto da alcune settimane. Essendo comunque stato stipulato il contratto assicurativo, in caso di sinistro, l’assicurato potrà avere il risarcimento o l’indennizzo del danno?

Prima di entrare nel dettaglio della domanda, occorre ricordare che tutte le polizze assicurative sono contratti a titolo oneroso.  In altre parole, il contratto assicurativo ha come premessa essenziale e indispensabile il pagamento di un premio. Soltanto dietro il versamento di un premio, infatti, la Società assicuratrice assume il rischio previsto dalla polizza.

L’aspetto normativo

L’Art. 1882 del Codice Civile recita: «L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato […]». Ne deriva che l’assicurazione è operante esclusivamente a fronte del pagamento del premio.
Le conseguenze relative al mancato o ritardato pagamento del premio sono indicate nell’Art. 1901 del Codice Civile.  In questi casi: «[…] l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto».
Il mancato pagamento del premio, quindi, comporta la sospensione delle garanzie fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente pagherà il dovuto.
Non solo, il mancato pagamento della polizza determina l’insorgere in capo all’assicuratore del diritto di credito nei confronti del contraente. Il terzo capoverso dello stesso articolo, recita: «[…] il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese». Anche quando l’assicuratore non si attivi per recuperare il premio nel tempo previsto e quindi il contratto venga risoluto, conserva comunque il diritto alla riscossione. L’Art. 2952 del Codice Civile, circa la prescrizione, prevede: «Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze».

Le specifiche condizioni contrattuali

Come abbiamo visto, la norma prevede che le polizze assicurative siano operanti dal momento del pagamento del premio. Questo aspetto, tuttavia, non pregiudica il fatto che le Società assicuratrici possano disporre all’interno del contratto delle deroghe a favore dell’assicurato. Nelle polizze integrative scolastiche, una delle deroghe più diffuse riguarda proprio i termini per il pagamento del premio. Per venire incontro alle esigenze specifiche del mercato scolastico, molte Società assicuratrici prevedono una dilazione nel pagamento del premio fino a 90 giorni. Questa, tuttavia, non è una regola generale, alcune prevedono tempi più brevi, altre la applicano esclusivamente per il pagamento del premio degli studenti. Occorrerà, quindi, valutare con estrema attenzione le condizioni sottoscritte. In tutti questi casi le garanzie sono comunque regolarmente operanti, anche se potrebbe restar sospesa la liquidazione del risarcimento e/o dell’indennizzo fino all’avvenuto pagamento del premio.

La fatturazione elettronica

Un ulteriore aspetto, legato al pagamento delle polizze scolastiche, riguarda l’obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni poste in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione. La normativa di riferimento è, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, quella contenuta nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55, che fissa i termini di decorrenza di tale obbligo. La formale richiesta di fatturazione elettronica ed un eventuale ritardo nell’emissione della stessa, non potrà, in nessun caso, essere addotta come motivazione per il ritardato o mancato pagamento del premio. L’assicuratore potrebbe, a propria discrezione, consentire un’eventuale ulteriore dilazione del termine di pagamento del premio, ma anche quest’aspetto dev’essere precisamente ratificato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione al pagamento della polizza assicurativa scolastica, contattaci qui.

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Assicurazione alunni con elenco nominativo

Per quest’anno scolastico il nostro Istituto ha effettuato il pagamento dell’assicurazione alunni con elenco nominativo. La scelta è stata dettata dal mancato raggiungimento della percentuale minima di tolleranza prevista dalla polizza per la copertura globale degli studenti. Un alunno, la cui famiglia non ha pagato il premio, s’è infortunato in palestra. Se la famiglia provvedesse ora al pagamento del premio, la società assicuratrice liquiderebbe il danno?

I contratti assicurativi scolastici, di norma, prevedono tempi per il pagamento delle polizze differenti rispetto alla data di decorrenza della polizza scolastica.
Questa modalità agevola la scuola nella raccolta del premio degli alunni e degli operatori scolastici.

La decorrenza della polizza assicurativa

La data di decorrenza è conseguente all’emissione della polizza. Nelle assicurazioni in generale, questa avviene al momento del pagamento del premio assicurativo.
I contratti assicurativi scolastici possono prevedere un pagamento del premio posticipato rispetto alla decorrenza della polizza, ma questa non è una regola assoluta.
La maggior parte delle società assicuratrici prevede il pagamento del premio entro il 90° giorno dalla data di decorrenza. Questa regola, per alcune società riguarda tutta la popolazione scolastica, per altre solo gli studenti. Tempi e modalità di pagamento, sono definiti nel singolo contratto.
Per questo motivo è sempre bene verificare con attenzione, anche con l’aiuto del broker assicurativo specializzato, tempi e modalità di pagamento.

Assicurazione per conto altrui

Nel caso dell’assicurazione scolastica è bene ricordare che questa è stipulata per conto altrui, ai sensi dell’Art. 1891 del Codice Civile.
La scuola quindi stipula una polizza per conto degli studenti e degli operatori. Questi, nel periodo di validità dell’assicurazione, risulteranno coperti per le attività e nei modi previsti dal contratto.
Nelle coperture assicurative della scuola è possibile prevedere la copertura globale di tutta la popolazione scolastica o in alternativa la copertura ad elenco nominativo.

Assicurazione con elenco nominativo

Di norma la copertura ad elenco nominativo è normalmente utilizzata per i dipendenti. Costoro infatti sono liberi di scegliere se assicurarsi o meno.
Il relazione agli studenti, anche in osservanza delle disposizioni ministeriali, la polizza dovrebbe essere pagata obbligatoriamente. Tuttavia la mancanza di potere impositivo della scuola prevede che la formula ad elenco nominativo talvolta venga applicata anche per gli studenti.
Il rischio come in questo caso è che, per lo studente non pagante, la copertura assicurativa non sia operante.

Il pagamento del premio assicurativo  

L’Art. 1901 del Codice Civile, indica come, in mancanza del pagamento: “[…] l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto”.
Per la famiglia sarà quindi sempre possibile pagare il premio anche dopo la scadenza del termine, tuttavia la copertura entrerà in vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento e non avrà valenza retroattiva. Nel caso in questione, quindi, la società assicuratrice non pagherà il sinistro ma metterà in copertura l’alunno dal giorno successivo alla data di pagamento del premio.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative stipulate con elenco nominativo, contattaci qui.

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Pagamento della polizza assicurativa scolastica

Un problema che si ripropone tutti gli anni in alcune scuole è quello legato al pagamento della polizza assicurativa scolastica da parte delle famiglie. Negli ultimi due anni, complice la pandemia, sembra che il problema si sia ampliato. Alcune istituzioni scolastiche denunciano non pochi disagi in relazione ai pagamenti delle quote assicurative da parte gli alunni.
Prima di trovare eventuali soluzioni alternative è bene inquadrare il problema nella sua complessità.

Il mancato pagamento del premio assicurativo

Il mancato pagamento del premio entro i termini stabiliti dal contratto è regolamentato dall’Art. 1901 del Codice Civile: «Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto». Inoltre: «[…] il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione».
Il mancato pagamento del premio quindi comporta la sospensione delle garanzie fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga il dovuto. Il mancato pagamento inoltre determina l’insorgere in capo all’assicuratore del diritto di credito nei confronti del contraente. Se, a fronte del sollecito, l’assicurato non provvede al versamento, l’assicuratore potrà attivarsi per il recupero forzoso del credito.

L’elenco nominativo

Resta inteso che la sospensione delle garanzie per la scuola è un evento da scongiurare assolutamente. Oltre all’azione di recupero del premio da parte dell’assicuratore, il rischio più concreto è che un evento dannoso generi un contenzioso con la scuola.
Di norma, le polizze assicurative scolastiche, consentono la possibilità di pagare il premio collegandolo all’elenco nominativo degli alunni che hanno pagato la copertura assicurativa. In tal modo, tutti gli altri alunni che non avranno versato la quota non saranno assicurati sino al versamento della rispettiva quota.
Anche questo caso, sebbene contemplato contrattualmente, la copertura degli alunni dell’Istituto con elenchi nominativi è fortemente sconsigliabile.
Se da un lato infatti genera un aggravio amministrativo, dall’altro la presenza in Istituto di alunni non assicurati diventa un grave rischio per la scuola.
In caso di sinistro o di infortunio la famiglia dell’assicurato, che non vedrà riconosciuto il risarcimento delle spese mediche o l’indennizzo del danno, tenderà a ritenere responsabile la scuola dell’accaduto motivo per cui anche in questo caso la possibilità di contenzioso è elevata.

Il pagamento del premio alla scuola è un obbligo

Come accennato in un nostro articolo precedente, il pagamento del premio assicurativo è un obbligo per le famiglie. La questione è stata affrontata dal Ministero con le Note ministeriali del 20 marzo 2012, Prot. n. 312 e del 7 marzo 2013 n. 593.
Il nocciolo della questione verte tuttavia da un lato sulla premessa la gratuità connessa all’obbligo scolastico e, dall’altro sulla mancanza di capacità impositiva da parte delle scuole.
La tempestiva e corretta comunicazione delle coperture alle famiglie e i rischi derivanti dalla mancata assicurazione, a nostro parere, restano l’unico strumento davvero efficace in questa fase.

Se desideri maggiori informazioni in relazione al pagamento della polizza assicurativa scolastica, contattaci qui.

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Copertura gratuita per gli alunni diversamente abili

Nel corso degli anni molte Società assicuratrici, con cui quest’istituto ha stipulato le polizze assicurative, hanno offerto la copertura gratuita per gli alunni diversamente abili. Alcune anche per i docenti di sostegno oltre che per il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA. Questo tipo di offerte sono corrette? Nel caso di aggiudicazione di queste copertura per il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA potrebbe raffigurarsi il reato di peculato? 

La gratuità di alcune categorie all’interno delle polizze assicurative scolastiche ha radici lontane. Da una parte risponde alle dinamiche commerciali delle Società assicuratrici, dall’altra viene incontro alla necessità di assicurare gratuitamente alcuni soggetti volontari che operano nella scuola.

Le gratuità nelle polizze assicurative

Le migliori soluzioni assicurative, di norma, esonerano dal pagamento del premio tutta una serie di soggetti che operano a titolo volontario nella scuola. Tra questi i Genitori membri del Consiglio di Istituto, i Docenti in quiescenza che affiancano progetti o iniziative specifiche. Sono esonerati anche gli accompagnatori durante i viaggi di Istruzione e i volontari che, a titolo gratuito eseguano lavori di piccola manutenzione dei locali scolastici. Non gravare economicamente su questi soggetti volontari è certamente sostenibile oltre che di buon senso.

Le società assicuratrici sono imprese a scopo di lucro

Prevedere invece la copertura assicurativa per altre categorie, assume un connotato completamente diverso. Prima di effettuare richieste di copertura gratuita è bene tuttavia fare qualche riflessione.
Assodato che rientra nell’assoluta libertà della scuola richiedere la gratuità per alcune categorie, allo stesso modo, rientra nell’autonomia economica e commerciale della Società assicuratrice concederla.
Non dobbiamo mai dimenticare che le Società assicuratrici sono imprese che operano a scopo di lucro. Chiedere alle Società assicuratrici delle gratuità aumenta l’esposizione al rischio. La conseguenza diretta è l’innalzamento del premio o, in seconda istanza, la riduzione dei massimali e/o delle garanzie offerte.

Gli studenti diversamente abili

In relazione agli studenti DVA occorre, ricordare che il loro diritto di eguaglianza e dignità è sancito dalla Costituzione agli Artt. 2, 3, 34 e 38. Questi si riferiscono all’istruzione, al diritto di educazione e avviamento professionale per tutti i ragazzi. Il principio di protezione nei confronti di questi soggetti tende a garantire loro le stesse possibilità e opportunità, non a trattamenti di favore. La richiesta di copertura gratuita per gli alunni diversamente abili, potrebbe risultare quindi discriminante in quanto non mette sullo stesso piano soggetti con analoghi diritti e doveri.

I Docenti di sostegno

Un discorso a parte meritano i Docenti di sostegno.
Il pagamento della polizza assicurativa per il personale scolastico, per quanto consigliato, resta assolutamente facoltativo e opzionale.
Occorre evidenziare inoltre che, alla luce del rischio specifico, il docente di sostegno è sempre assicurato dall’INAIL. Il ruolo del Docente di sostegno, è regolamentato dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66. La sua azione è finalizzata all’inserimento e all’integrazione degli alunni disabili. La sua funzione è certamente tra quelle più esposte al rischio, proprio per questo motivo la norma prevede la copertura gratuita a spese dello Stato.
La polizza integrativa diventa quindi un’opportunità, non un obbligo e viene erogata in relazione alla sensibilità del singolo operatore. La richiesta di gratuità, in questo caso, non trova motivo oltre che apparire poco compatibile nell’economia generale della polizza.

Il Dirigente e il Direttore SGA

Circa la gratuità assicurativa per il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA, per il ruolo ricoperto da questi soggetti, all’interno dell’Istituto e la responsabilità diretta nella negoziazione dei contratti, anche senza entrare nel merito del delicato aspetto relativo al reato di peculato, risulterebbe quantomeno inappropriata sia sotto l’aspetto della richiesta che dell’offerta.

Percentuali di tolleranza

Le polizze assicurative scolastiche hanno una funzione integrativa. Il pagamento è obbligatorio per le famiglie, facoltativo e opzionale per gli operatori.
Fermo restando quest’aspetto, le Società assicuratrici, di norma, prevedono una percentuale di tolleranza entro la quale tutti gli studenti risultano assicurati.
Le percentuali, solitamente, si allineano tra il 5 e il 15%. E’ importante sottolineare come la percentuale di tolleranza richiesta per i soggetti non paganti, rimanga all’interno di questi limiti. La richiesta di percentuali troppo elevate potrebbe comportare una riduzione dei massimali. La concentrazione del rischio, per le Società assicuratrici, infatti resterebbe inalterata a fronte di una riduzione del premio incassato.

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Il pagamento della polizza assicurativa è un obbligo per le famiglie?

Il problema dei contributi volontari alle scuole, tra i quali quella dell’obbligatorietà del pagamento delle polizze assicurative integrative, si ripropone all’inizio di ogni anno scolastico.

Le indicazioni ministeriali

La questione è stata da tempo chiarita dal Ministero con le Note ministeriali del 20 marzo 2012, Prot. n. 312 e 7 marzo 2013, Prot. n. 593. Premessa la gratuità connessa all’obbligo e la mancanza di capacità impositiva da parte delle scuole (Artt. 23 e 34 della Costituzione), il contributo delle famiglie a favore delle istituzioni scolastiche è volontario. L’iscrizione non può quindi essere subordinata al contributo volontario e non sono legittime le discriminazioni «sia in termini di valutazione che disciplinari» derivanti dal rifiuto di versamento scolastico.
Le indicazioni, tuttavia, evidenziano altresì: «l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse». Ad esempio: «quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche». In quanto obbligatori, tali importi non dovrebbero quindi essere cumulati con il contributo volontario ma versati distintamente (con relativa causale).

L’interrogazione parlamentare

Analogo concetto è ribadito il 20 ottobre 2016 nell’Interrogazione n. 5-08789 posta all’ordine del giorno della VII° Commissione Cultura Camera. La risposta circa i contributi volontari ribadisce: «l’obbligo per le famiglie di rimborsare alla scuola le spese da questa sostenute per conto delle stesse, tra cui rientrano quelle per l’assicurazione individuale contro gli infortuni e per la responsabilità civile degli alunni».

Contributo volontario e obbligatorio

Il Ministero di fatto separa il contributo volontario da quello obbligatorio.
Il primo, riguardante «lo svolgimento di attività curricolari», dev’essere destinato «esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti».
I contributi obbligatori riguardano, progetti, attività o spese, deliberate dal Consiglio di istituto, prestate per conto delle famiglie. Tra questi rientrano i viaggi di istruzione e le coperture assicurative integrative.
In pratica si individuano così importi obbligatori diversi da imposte o tasse.
Al loro pagamento, come nel caso dei viaggi di istruzione, è subordinata la fruizione del servizio.

Obbligo di informazione e detrazione fiscale

Le note ministeriali affermano inoltre che le famiglie devono essere sempre precisamente informate in relazione all’obbligo o alla volontarietà del contributo. Inoltre le famiglie vanno informate circa la possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della Legge 2 aprile 2007, n. 40.
Dal 30 giugno 2020, le scuole sono dotate del servizio Pago In Rete. Il servizio consente di scaricare anche le ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini fiscali per tutti i pagamenti effettuati.

La polizza assicurativa

Le Società assicurative impegnate nel mercato scolastico, di norma, prevedono margini di gratuità per gli alunni, solitamente dal 5% fino al 15%.
Quest’azione liberale tende a venire incontro a quegli Istituti che, nonostante le indicazioni ministeriali, faticano a raccogliere il premio da tutte le famiglie degli studenti.
Prevedere un elenco nominativo solo per gli alunni paganti potrebbe infatti rivelarsi un problema nel caso di infortunio di uno studente non compreso nell’elenco.

Se desideri maggiori informazioni in relazione all’obbligo di pagamento della polizza assicurativa integrativa e sulle percentuali di tolleranza, contattaci qui.