abint Nessun commento

Infortunio del dipendente scolastico

È dei giorni scorsi la sentenza della Corte dei Conti dell’Umbria che condanna un ex Dirigente Scolastico in relazione all’infortunio di un operatore scolastico.

Il fatto

Come riporta la cronaca, la collaboratrice scolastica, nel marzo 2013, entrando a scuola, rimase imprigionata nel cancello della scuola. L’infortunio fu causato dal malfunzionamento della fotocellula del dispositivo carrabile. L’operatrice riportò un’invalidità temporanea di 85 giorni e un’invalidità permanente dell’8%. Sette anni dopo il Ministero viene condannato dal Tribunale del lavoro a risarcire la collaboratrice scolastica con oltre 17mila euro. Successivamente il Ministero opera rivalsa sul Dirigente scolastico, per danno erariale indiretto.

La tempestività della segnalazione

Alla base della rivalsa c’è la motivazione, secondo la quale, il Dirigente non aveva richiesto tempestivamente la riparazione dei cancelli che da tempo funzionavano male. Al Comune, proprietario dell’immobile, infatti, non risultavano richieste di manutenzione. Per il tribunale c’è stata un’omissione di tempestiva segnalazione, da cui la condanna a risarcire il danno.

Lo scudo legale

Quanto accaduto non costituisce una particolare novità. Fino ad oggi, infatti, i Dirigenti Scolastici sono spesso chiamati in causa, in caso di infortunio. Alla base c’è sempre la presunzione di non aver predisposto tutte le misure organizzative in grado di garantire la sicurezza degli immobili.
Al fine di arginare questo rischio nell’ottobre 2021, all’interno del Decreto Legge n. 146, è stato inserito lo scudo legale per i Dirigenti Scolastici.
La norma tende ad arginare la responsabilità dei Presidi a fronte di precise condizioni.
Il Decreto modifica il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, D.L. 9 aprile 2008, n. 81.
I Dirigenti Scolastici sono così esentati dalla Responsabilità CivileAmministrativa e Penale, solo a patto che abbiano chiesto tempestivamente gli interventi strutturali e di manutenzione necessari a garantire la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.
Resta tuttavia inteso che i Dirigenti sono tenuti comunque ad adottare tutte le misure cautelative di loro competenza, nei limiti delle risorse disponibili.
Ai sensi dello Scudo Legale, rilevando l’esistenza di un pericolo grave e immediato, i Dirigenti Scolastici potranno impedire l’utilizzo di parte o dell’intero edificio. In questi casi non scatterà il reato di interruzione di pubblico servizio e di procurato allarme.
Il Dirigente dovrà comunque, sollecitamente e formalmente, allertare l’Ente proprietario ed eventualmente l’autorità competente, in relazione al pericolo rilevato.

Il profilo assicurativo

Fermo restando le novità di carattere normativo, più volte abbiamo richiamato all’opportunità, per il Dirigente Scolastico di sottoscrivere una polizza di tutela patrimoniale.
La Responsabilità Civile verso terzi degli impiegati civili dello Stato è disciplinata dall’Art. 22 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3.
Il danno eventuale consiste nella violazione di norme imperative di leggi e/o di norme di comune diligenza o prudenza. Anche l’inerzia, ovvero il fatto che l’impiegato rifiuti o ritardi in maniera ingiustificata atti o operazioni a cui è tenuto, come in questo caso, è considerabile danno diretto.
Stipula del contratto e relativo premio, nel rispetto della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), devono restare ad esclusivo carico del soggetto assicurato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale, contattaci qui.

abint Nessun commento

Frattura delle dita delle mani

Come opera la polizza assicurativa nei casi di frattura delle dita delle mani? Questo tipo di danno è ricompreso in tutte le polizze assicurative per il rischio scolastico? Qualche anno fa abbiamo visto l’assicurazione negare il rimborso perché l’apparecchio di immobilizzazione non è stato rimosso dal medico.

La frattura delle dita delle mani, tra gli infortuni in ambito scolastico è uno tra i più diffusi, ma anche quello tra i più sottovalutati. I danni più comuni alle dita della mano comprendono le fratture da avulsione e quelle da compressione. In ambito scolastico, prevalentemente, sono tra gli infortuni più frequenti accaduti durante le attività di educazione fisica.

Il profilo medico

Apparentemente la frattura delle dita delle mani può apparire come un danno di secondaria importanza. Statisticamente le dita che si fratturano più spesso sono il pollice, l’indice e il medio, mentre le fratture delle altre dita sono meno frequenti. A scuola è abbastanza comune la frattura di un dito durante una partita di pallone, basket o pallavolo, se la palla provoca una distorsione.
La lesione va sempre trattata da un medico competente perché il processo di guarigione dipende dalla gravità della frattura. Nei casi più complessi potrebbe comportare anche l’intervento chirurgico per ridurre il danno, in quelli più gravi potrebbe addirittura residuare un’invalidità permanente.
Di norma, la frattura di un dito viene trattata con una copertura protettiva immobilizzante o un tutore digitale. È molto rara l’applicazione di bende gessate anche se non insolita.
L’immobilizzazione prescritta dal ortopedico non dura più di 2/3 settimane. Dopo questo periodo, la frattura dovrebbe essere completamente guarita.
Il problema più frequentemente riscontrato dopo il trattamento delle fratture alle dita è la rigidità articolare. Molti soggetti quindi hanno bisogno di una serie di trattamenti fisioterapici per recuperare il normale movimento.

Le polizze assicurative scolastiche

Le singole polizze assicurative scolastiche non trattano la frattura delle dita delle mani con le medesime garanzie.
Negli anni, proprio alla luce della frequenza del sinistro, abbiamo visto un susseguirsi di condizioni eterogenee e diverse limitazioni. Nei casi di frattura alle dita, alcune polizze garantiscono esclusivamente un rimborso fisso, indipendente dalla gravità del danno. Altre coprono le spese mediche, ma non erogano diarie. Altre ancora, per erogare la diaria, impongono che la rimozione del tutore sia effettuata direttamente dal medico. Altre, inoltre, in relazione all’importo della diaria, fanno una distinzione tra mancini e destrorsi, limitando il risarcimento nel caso in cui l’arto coinvolto non sia quello preferenziale dell’infortunato.
Inutile dire che queste limitazioni hanno scatenato spesso numerose polemiche tra le famiglie e la scuola o la società assicuratrice. In alcuni casi s’è arrivati anche al contenzioso legale.
Oltre all’aspetto relativo alle diarie, come accennavamo più sopra, nei casi più gravi, la frattura delle dita delle mani, potrebbe comportare un’invalidità permanente.
Questo tipo di menomazione, nella quasi totalità dei casi, rientra tra le invalidità micropermanenti, inferiori ai 9 punti percentuali, solitamente tra il 3% e il 5%.
Anche questo tipo di danno (c.d. danno biologico) non viene risarcito in modo uniforme da tutte le polizze.
Le singole Società adottano tabelle di indennizzo differenziate e spesso tendono a ridurre, anche fortemente, i limiti di rimborso in questi casi.

L’intervento del broker assicurativo

In questi casi l’intervento del broker assicurativo, specializzato in ambito scolastico, risulta determinante in relazione all’adeguatezza della polizza.
Le migliori soluzioni assicurative non devono contenere limitazioni legate alle spese mediche e quindi alle eventuali terapie riabilitative. Allo stesso tempo non devono contenere limitazioni in relazione alla rimozione del dispositivo di contenzione o al fatto che il danneggiato sia destrimane o mancino. Ma l’aspetto più rilevante dev’essere quello relativo alla liquidazione dell’eventuale invalidità permanente che dovrà avvicinarsi il più possibile a quella indicata nelle tabelle in uso nei tribunali.

Se desideri maggiori informazioni sulle garanzie relative alla frattura delle dita delle mani nelle polizze scolastiche, contattaci qui.

abint Nessun commento

La perizia medico-legale

Uno studente del nostro Istituto è stato vittima di un grave sinistro in palestra. Il medico di famiglia ha consigliato i genitori di effettuare una perizia medico-legale, nell’eventualità di un’invalidità permanente. La polizza assicurativa della scuola copre anche le spese del medico legale?

Le lesioni derivanti da un infortunio grave, oltre ad avere un percorso di guarigione lungo, possono portare a conseguenze fisiche permanenti. In caso di dubbio, quindi, è sempre opportuno sottoporsi a perizia medico-legale. La perizia del medico legale è un atto estremamente importante, soprattutto in presenza di una polizza assicurativa che dovrà erogare il risarcimento.

La perizia medico legale di parte

La visita medico-legale di parte servirà, quindi, a stabilire quali siano i danni conseguenti all’evento intercorso.
I danni saranno quantificati in punti percentuali (da 1 a 100), al fine di ottenere un equo risarcimento per tutti i pregiudizi subiti.
La perizia non è finalizzata alla diagnosi o alla terapia da seguire, ma a determinare se vi sia un danno risarcibile e quale sia la sua gravità.
A fronte dell’esito della visita medico legale, l’Assicurazione potrà formulare un’offerta di risarcimento o, in alternativa, decidere di inviare l’infortunato al proprio medico legale per una controperizia.
Nel caso di perizia medico legale di parte, di norma, la polizza assicurativa non copre le spese della perizia.

In cosa consiste la perizia medico legale

Il medico, perito di parte, o quello incaricato dalla Compagnia, procede all’esame di tutta la documentazione di riferimento, prendendo in considerazione una pluralità di aspetti:

  • La ricostruzione dei fatti relativi all’evento lesivo;
  • Le terapie prescritte ed effettuate dal danneggiato;
  • I disturbi accusati e il decorso clinico;
  • La relazione tra le cause che hanno generato il danno e il danno stesso;
  • L’entità del danno alla salute provocato.

In relazione al danno, il medico procede a definire due voci principali: l’inabilità temporanea e l’invalidità permanente.

L’inabilità temporanea e l’invalidità permanente

L’inabilità temporanea è il periodo di tempo durante il quale l’infortunato, a causa delle lesioni subite e del processo di guarigione, non ha potuto svolgere pienamente le proprie attività quotidiane.
L’invalidità permanente, invece, è l’entità delle lesioni, irreversibili e definitive, riportate a causa del sinistro. Si parla di lesioni di lieve entità, micropermanenti, quando la percentuale che viene attribuita dal perito è compresa tra lo 0 e il 9%, di menomazioni macropermanenti se l’invalidità è stimata sopra questa percentuale.

Le condizioni contrattuali

Alla luce della perizia medico-legale, la Società assicuratrice provvede a formulare un’offerta di indennizzo con riferimento alle condizioni contrattuali ed ai massimali sottoscritti. È bene ricordare che, di norma, il massimale assicurato è sempre proporzionale al premio pagato dal contraente.
Nel caso delle polizze scolastiche, le Società assicuratrici, per poter proporre un premio ridotto, tendono a ridurre, a volte anche drasticamente, gli indennizzi relativi alle lesioni micropermanenti, a causa della loro frequenza.
L’intervento del Broker assicurativo specializzato tende a riequilibrare il differenziale tra gli indennizzi erogati e quelli indicati nelle tabelle dei tribunali.

Se vuoi avere maggiori informazioni sull’adeguatezza della tua polizza assicurativa scolastica in relazione all’invalidità permanente, contattaci qui.

abint Nessun commento

Il decesso per Covid19 è infortunio

Sta facendo discutere la sentenza n. 184 del 19.01.2022 con cui il Tribunale di Torino, Sez. IV Civile, accogliendo la richiesta di risarcimento della famiglia, stabilisce che il decesso per Covid19 è infortunio.

Il fatto

Nel marzo 2020, un dentista piemontese contraeva il virus Covid-19. Le condizioni del professionista erano parse sin da subito gravi, tali da giustificare il ricorso a terapie specifiche. Ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale “Le Molinette” di Torino, spirava dopo circa dieci giorni.
Il professionista, nel 2019, aveva sottoscritto una polizza assicurativa contro gli infortuni. La polizza, tra l’altro prevedeva, per il caso di morte, un indennizzo pari a 100.000,00 euro.
La famiglia chiedeva il risarcimento, ai sensi della polizza infortuni sottoscritta, ma la Compagnia rifiutava l’indennizzo, in quanto il decesso per Covid-19 non risultava contemplato dalle condizioni di contratto. Per far valere le proprie ragioni, la famiglia decideva, quindi, di rivolgersi al tribunale.

La sentenza

Il Tribunale interessato ha considerato fondata la domanda. Sulla base delle risultanze prodotte del Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) è emerso che la causa del decesso doveva ritenersi ascrivibile al Covid-19. Ai sensi delle “Condizioni Generali di Assicurazione Infortuni”, è stabilito che: “è infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea”.
Il Tribunale ha giudicato che il decesso per Covid19 è infortunio e quindi tecnicamente risarcibile.

Le motivazioni

Secondo il tribunale, sul fatto che il Covid-19 possa essere considerato fortuito ed esterno non ci sono dubbi.
L’accidentalità della causa, infatti, viene evidenziata proprio dalla mancanza di attività consapevole da parte del soggetto infettato. Inoltre, l’infezione è da ritenersi sicuramente di origine esterna. Il virus è un organismo estraneo al corpo umano e, in quanto tale, è considerabile come proveniente dall’esterno.
Qualche dubbio, invece, poteva risiedere sulla natura violenta dell’infezione. In questo caso veniva accolta la tesi del Consulente Tecnico d’Ufficio: “Il contagio, non solo non è dilatato nel tempo, ma ha anche determinato uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un soggetto che si trovi in situazione normale“.

Il Decreto Legge “Cura Italia”

La sentenza del Tribunale di Torino conferma, anche in ambito privato, le indicazioni già adottate dall’INAIL nei casi di infezione sul luogo di lavoro.
L’articolo 42 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), stabilisce che i casi accertati di infezione da Covid-19, in occasione di lavoro, sono qualificabili come infortuni ai fini INAIL.
Occorre notare come non sia la prima volta che la questione viene affrontata nelle aule giudiziarie. L’orientamento prevalente che si stava formando, affermava che l’infezione da Covid-19 deve ritenersi, anche «nel comune sentire sociale», una malattia e, pertanto, non possa determinare il sorgere di alcun diritto di indennizzo nell’ambito di una polizza infortuni. La sentenza di Torino offre quindi una chiave interpretativa nuova e originale.

Clausole dubbie

Il Tribunale torinese, inoltre, ha anche riconosciuto fondata la domanda della famiglia ai sensi dell’Art. 1370 del Codice Civile. Qualora, infatti, le clausole della polizza redatte su modulo predisposto dall’assicuratore, siano dubbie, queste devono essere intese in senso favorevole all’assicurato e non all’assicuratore medesimo.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione all’accesso alle coperture assicurative per il rischio pandemico nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Infortuni a scuola

Secondo le stime ufficiali INAIL gli infortuni a scuola sono circa 77 mila e coinvolgono circa l’1,02% degli alunni.
Il dato si riferisce all’anno scolastico 2018/2019, l’ultimo del periodo pre-Covid.
Per quanto interessante, il dato è, tuttavia, sottostimato; l’INAIL, infatti, esonera dalla denuncia gli infortuni con meno di 3 giorni di prognosi. Inoltre, nel conteggio non sono riportati gli infortuni in cui rimangono vittima gli alunni delle scuole private (l’11% di tutti gli studenti) e il personale scolastico, che ammonta a circa al 10% dell’intera la popolazione scolastica.

Le statistiche

È interessante notare la ripartizioni in relazione alle tipologie di istituti: nella scuola dell’infanzia sono il 12,0%, in quella primaria il 32,5%, nella scuola media il 21,2% e in quella superiore il 34,3%.
Il 44% degli infortuni denunciati è avvenuto in Lombardia (22,0%), Emilia Romagna (11,3%) e Veneto (10,7%). L’Emilia Romagna con circa otto casi accertati ogni 1.000 esposti, è la regione con più infortuni accertati. Il 55,7% degli infortuni riconosciuti riguarda studenti e il 44,3% studentesse. Indipendentemente dal genere, la fascia di età più colpita è quella sotto i 14 anni (64,0%), seguita da quella tra i 15 e i 19 anni (35,1%).
Un ulteriore aspetto evidenzia come gli infortuni a scuola, siano in netto aumento (+2%) rispetto all’anno precedente (1.400 in più). In questo caso, la crescita del trend è derivato anche dall’obbligo di comunicazione di infortunio, che abbia comportato assenza di almeno un giorno, obbligatorio dal 2017.

La responsabilità della scuola

Con l’iscrizione dell’alunno a scuola si genera un vincolo contrattuale, che fa sorgere in capo all’Istituto non solo l’obbligo di istruzione, ma anche il vincolo di provvedere alla vigilanza e protezione al fine di garantirne la sicurezza e l’incolumità fisica.
In caso di infortunio occorso allo studente, anche qualora si procuri il danno da solo, l’onere della prova seguirà le regole generali ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile.
Ne deriva che la famiglia dell’alunno infortunato dovrà semplicemente provare che il danno si sia verificato durante l’orario scolastico. All’istituto scolastico spetterà dimostrare che la causa dell’evento dannoso non è imputabile al docente o all’istituto, essendo state predisposte tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi dell’evento.

La mancata custodia

La responsabilità della scuola, inoltre, può configurarsi anche per l’inadempimento degli obblighi di organizzazione, controllo e custodia posti in capo al Dirigente Scolastico. L’inosservanza di questi obblighi può originare una responsabilità ai sensi dell’Art. 2043 c.c., come accade nel caso di infortuni dovuti alla presenza di insidie nei luoghi ove si svolge l’attività.

La richiesta di risarcimento

In occasione di infortunio, la scuola, al fine di provvedere al risarcimento, provvederà a formalizzare denuncia di infortunio all’INAIL e alla Società assicuratrice privata con cui ha stipulato la polizza. La denuncia deve precisare che l’evento è avvenuto durante l’orario scolastico e che il danno occorso allo studente sia da considerarsi in relazione con l’evento accaduto. A dimostrazione di quanto richiesto dovrà fornire i referti di pronto soccorso e i verbali redatti dal personale scolastico o le dichiarazioni di eventuali testimoni.

L’intervento del broker

In casi di particolare gravità o complessità, l’Istituto scolastico o la famiglia possono rivolgersi al broker assicurativo specializzato per un parere. Il consulente può offrire tutta la consulenza specifica anche agevolando il rapporto con la Società assicuratrice, il liquidatore o il perito.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa in caso di infortunio nelle scuole, contattaci qui.

abint Nessun commento

Infortunio durante l’attività di educazione fisica a scuola

Statisticamente, tra tutti i sinistri scolastici, il più frequente è l’infortunio durante l’attività di educazione fisica.
Per la sua natura implicita, l’attività motoria, per quanto possa essere pianificata e vigilata, non può mai escludere l’infortunio dell’alunno o del docente durante il suo svolgimento.
Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, la scuola ha precisi obblighi di sorveglianza e di tutela nei confronti degli studenti. L’Istituto, quindi, per liberarsi dalla responsabilità, deve necessariamente dimostrare che l’evento lesivo si sia verificato per fatto illecito o caso fortuito.

Il fatto illecito di un altro studente

Il fatto illecito si verifica quando il danno subito dall’alunno è diretta responsabilità di un altro studente.
Per fatto illecito s’intende una condotta caratterizzata da un grado di irruenza e violenza incompatibile con il contesto scolastico di riferimento.
In una regolare condotta di gioco, l’urto accidentale o un’azione, compatibile con il contesto, che provoca un danno a un terzo, non può, configurarsi come illecito. La giurisprudenza evidenzia come, in questi casi, il danno non può essere oggetto di richiesta di risarcimento nei confronti dell’istituto Scolastico.

La prevenzione del sinistro

Il secondo caso è legato all’adozione di tutte le misure necessarie per garantire l’incolumità degli studenti.
L’Istituto, quindi, dovrà porre in essere tutte le misure idonee ad evitare l’evento lesivo, prima tra tutte la vigilanza. Garantire l’incolumità dello studente, pianificando l’attività ed evitando l’uso di attrezzature non idonee o pericolose, rientra tra gli obblighi primari dell’Istituto. L’infrazione a queste elementari norme di cautela obbliga la scuola a risarcire tutti i danni subiti dall’alunno. In questo senso s’è espressa anche lo scorso dicembre, la Corte di Cassazione con la Sentenza 35281/2021.

Il caso fortuito durante l’attività di educazione fisica a scuola

Per la giurisprudenza, caso fortuito è quell’evento imprevedibile che non si sarebbe potuto evitare anche adottando un’impeccabile diligenza e una precisa vigilanza.
La scuola, quindi, non può essere ritenuta responsabile per il danno subito da un alunno durante la normale attività di educazione fisica. Soprattutto se non risultano violazioni dell’obbligo di vigilanza e di sorveglianza o se l’evento lesivo non sia dipeso dall’uso di attrezzature pericolose e non idonee al contesto scolastico.

La copertura obbligatoria dell’INAIL

L’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro identifica negli studenti, una particolare categoria di lavoratori. Con la Circolare 4 aprile 2006, n. 19, l’INAIL dispone che tutti gli alunni delle scuole pubbliche e private siano assicurati, tra gli altri, anche per gli infortuni che si verificano durante le esercitazioni di scienze motorie.
L’INAIL verificherà che l’evento lesivo subito dall’alunno rientri tra i casi risarcibili. In caso di esito positivo, sottoporrà l’infortunato a perizia medico-legale per stabilire il danno biologico e determinare l’ammontare dell’indennizzo economico.
È necessario evidenziare che l’INAIL applica una franchigia sui primi 6 punti di Invalidità permanente e non riconosce il rimborso delle spese mediche, in quanto ricomprese tra quelle erogate gratuitamente dal SSN.

La polizza scolastica integrativa

Nella maggioranza dei casi, gli istituti scolastici sottoscrivono una polizza integrativa. La polizza supplisce alle carenze della tutela INAIL e consente all’Istituto di tutelarsi nei casi di Responsabilità Civile diretta.
Nei casi di infortunio durante l’attività di educazione fisica a scuola, alunni e docenti possono fruire del rimborso di tutte le spese mediche nei limiti del massimale previsto.
Inoltre, nel caso di Invalidità Permanente, otterranno un indennizzo da aggiungere a quello erogato dall’INAIL.
Se l’evento lesivo è causato dalla condotta illecita di un altro studente o dalla negligenza della scuola nell’attuare tutte le misure necessarie per garantire l’incolumità dei propri alunni o dall’omissione dell’obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico, il danneggiato può ottenere un risarcimento in Responsabilità Civile.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione all’infortunio durante l’attività di educazione fisica, contattaci qui.

abint Nessun commento

Perdita dell’anno scolastico per infortunio

Qualora uno studente rischiasse la perdita dell’anno scolastico per un infortunio che gli faccia cumulare un numero di assenze superiore a quanto previsto dalla norma, la Società assicuratrice rimborsa il danno?

La normativa scolastica prevede che, dopo un certo numero di giorni di assenza, sussista il concreto rischio di bocciatura, con la conseguente ripetizione dell’anno scolastico.

Il contesto normativo

Il limite di assenze, per ritenere assolto l’obbligo formativo, è espresso all’articolo 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n. 122: “Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. […] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.
Il tema, soprattutto negli ultimi due anni, è oggetto di discussione. Con lo scoppio della pandemia, infatti, sono numerose le famiglie hanno ritenuto opportuno non far frequentare la scuola ai propri figli per diversi giorni. La decisone è stata dettata un po’ per opportunità e un po’ per necessità, .
Senza entrare nelle scelte personali, questa decisione potrebbe avere delle gravi conseguenze qualora dovesse verificarsi il superamento del limite di assenze consentite durante l’anno scolastico.

Perdita dell’anno scolastico per infortunio

Al di là della pandemia, esclusa dalle polizze assicurative scolastiche, poniamo l’attenzione sulle assenze causate da infortunio.
Le migliori polizze assicurative operanti in ambito scolastico prevedono un indennizzo se, per assenza a seguito di infortunio, lo studente dovesse superare il limite di assenze consentito.
Tuttavia siamo in presenza di alcune precise limitazioni.
L’infortunio, di cui è stato vittima l’alunno, dev’essere avvenuto a scuola. E’ quindi escluso l’indennizzo se l’infortunio è accaduto al di fuori dell’ambito scolastico.
Spesso le condizioni contrattuali prevedono un numero minimo di giorni di prognosi a fronte dei quali può essere erogato l’indennizzo.
Ulteriori limitazioni possono prevedere l’andamento scolastico nel trimestre o nel quadrimestre precedente.
In altri casi il risarcimento è previsto solo per l’anno scolastico in cui è accaduto il sinistro e non per l’eventuale successivo se la prognosi fosse particolarmente lunga.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione agli indennizzi legati alla perdita dell’anno scolastico per infortunio, contattaci qui.

abint Nessun commento

Arresto cardiaco a scuola

La recente cronaca riporta come, in una scuola del napoletano, un alunno della scuola dell’infanzia, vittima di un arresto cardiaco a scuola, è stato salvato dalle proprie docenti.
Lo scorso mese di novembre un caso analogo ha colpito un alunno di un istituto superiore pugliese durante l’ora di educazione fisica.
Questo tipo di eventi, fortunatamente, limitati nel numero e nella frequenza, non devono essere sottovalutati, anche perché alcune volte portano ad esiti nefasti.
Nell’ottobre del 2018 una studentessa mantovana è rimasta vittima di un arresto cardiaco, anche in questo caso, durante l’ora di scienze motorie.
In relazione alle procedure per la gestione del caso morte nella scuola, vi rimandiamo ad un nostro precedente articolo.

Il Preposto

Focalizziamo, invece, l’attenzione sulle possibili responsabilità dell’Istituto in questi casi.
Nella scuola, in osservanza al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono individuate almeno due figure legate strettamente ai processi di sicurezza: il Preposto (responsabile alla sicurezza del plesso) e l’Addetto al primo soccorso.
Le competenze specifiche in capo al Preposto o Responsabile di Plesso, ove esistente, sono la verifica che l’attività didattica sia svolta conformemente al regolamento della scuola, ma, soprattutto, la vigilanza sul corretto svolgimento delle varie attività didattiche. Queste dovranno svolgersi in conformità a quanto prescritto dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della scuola.

L’Addetto al Primo Soccorso

All’attività del Preposto si affianca quella dell’Addetto al primo soccorso. Questa figura non deve necessariamente avere competenze di carattere medico o infermieristico, ma dev’essere dotato della capacità nell’intervento pratico e organizzativo in caso di infortunio.
Per entrambe queste figure, la formazione dovrebbe essere costante, parallelamente al confronto con il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
La formazione di base in materia di primo soccorso (12 ore) e l’aggiornamento relativo, sono obbligatori per lo svolgimento dell’incarico di addetto al primo soccorso. Il Dirigente Scolastico, pertanto, è tenuto a verificarne il possesso e l’aggiornamento.

I defibrillatori nella scuola

In relazione all’arresto cardiaco a scuola è bene evidenziare come la presenza dei defibrillatori (DAE) nelle scuole non sia ancora un obbligo. Tuttavia il MIUR, con la nota n. 7144 del 25 marzo 2021, ha dato via libera all’assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie per il loro acquisito.
Il defibrillatore è lo strumento fondamentale per consentire un pronto intervento, qualora si verifichino casi di arresto cardiaco a scuola. Quest’aspetto diventa particolarmente importante nell’esercizio dell’attività motoria.
I DAE devono essere comunque mantenuti in condizioni di perfetta operatività. La batteria che deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento e le piastre adesive che devono essere sostituite alla scadenza.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa di Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Infortunio in palestra

Non è automatica la responsabilità della scuola in caso di infortunio in palestra di un alunno durante l’ora di educazione fisica. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9983/2019.

Il fatto

La famiglia di uno studente, vittima di un infortunio in palestra durante una partita di pallamano, avevano chiesto il risarcimento dei danni patiti da loro figlio. La famiglia imputava la responsabilità diretta dell’Istituto.
I giudici avevano ritenuto che non vi fosse responsabilità della scuola. L’infortunio si era verificato per una ragionevole causa fortuita, legata alle normali modalità di gioco. Inoltre, l’infortunio era avvenuto durante la normale attività didattica della scuola, sotto la diretta vigilanza del docente.
L’istituto, quindi, aveva assolto pienamente l’obbligo di vigilanza ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, essendosi il sinistro verificato nell’ambito dell’attività scolastica regolarmente inserita nel piano educativo e con modalità tali da non potere essere impedito.

L’ordinanza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha ribadito i parametri della responsabilità delle scuole in caso di infortuni agli alunni impegnati durante l’ora di educazione fisica.
La Suprema Corte, ha confermato la conclusione dei giudici di merito.
Nel caso di infortunio subito da uno studente durante le ore di educazione fisica, per potersi ravvisare la responsabilità oggettiva della scuola, è necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente. La scuola inoltre non deve aver predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto.
L’onere di provare dell’illecito commesso da altro studente spetta allo studente che ha subito l’infortunio, quale precondizione della richiesta. Spetta invece alla scuola provare di non aver potuto impedire il fatto, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto. La responsabilità, quindi, non sussiste quando le lesioni sono la conseguenza di un’azione che rientra nel normale rischio dell’azione medesima.

La causa fortuita

La Corte di Cassazione ha accertato l’assenza del fatto illecito altrui, in quanto il ragazzo si era infortunato mentre rincorreva un avversario che gli aveva sottratto il possesso della palla senza toccarlo. È emerso, inoltre, che la partita rientrava nella normale attività didattica della scuola e l’insegnante aveva preventivamente istruito i giocatori sulle regole e i comportamenti da tenere durante la partita. L’infortunio non era stato causato da una azione scorretta, o comunque fallosa di altri giocatori, il campo di gioco era perfettamente libero ed idoneo all’attività predisposta e la partita si era svolta interamente sotto il controllo diretto dell’insegnante, in attuazione dell’obbligo di vigilanza.
Essendo, quindi, l’infortunio in palestra, avvenuto in ragione di una causa fortuita, legata alle fisiologiche modalità di gioco della pallamano, la Suprema Corte ha, di fatto, escluso la responsabilità della scuola e rigettato il ricorso.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa degli studenti infortunati in palestra, contattaci qui.

abint Nessun commento

Infortunio a scuola

L’infortunio, è un evento lesivo che colpisce il corpo di una persona. L’infortunio a scuola è, a tutti gli effetti, un infortunio sul lavoro.

Cos’è l’infortunio sul lavoro scolastico?

Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione del rapporto di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o causi un’invalidità permanente o temporanea, che menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa.
Per l’operatore scolastico, quindi, l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa, per lo studente, l’incapacità totale o parziale a frequentare tutte le attività scolastiche.

Quali sono le caratteristiche dell’infortunio?

Sotto il profilo assicurativo, per poter parlare di infortunio, devono concorrere contemporaneamente 4 caratteristiche particolari e specifiche. L’infortunio dev’essere un evento:

  1. Fortuito – Accidentale e involontario: il tentato suicidio non può essere considerato un infortunio;
  2. Violento – Che agisce con un’azione rapida, concentrato in un brevissimo lasso di tempo, di tale entità da vincere la resistenza dell’organismo;
  3. Esterno – Estraneo all’organismo, non morboso o patologico: l’infarto non può essere considerato un infortunio;
  4. Che provoca lesioni constatabili –  La constatabilità oggettiva delle lesioni (morte, l’inabilità permanente o temporanea) è desunta dalla certificazione medica.

L’assicurazione obbligatoria INAIL

Come per tutti gli infortuni sul lavoro, anche nel caso di infortunio scolastico, la legge prevede una specifica assicurazione obbligatoria, prestata dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), per indennizzare i soggetti che subiscono uno di questi eventi.
L’obbligo di copertura assicurativa è contenuto nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 – Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all’Art. 4, comma 5.
Le garanzie assicurative prevedono anche la copertura degli infortuni che si verificano nel tragitto per recarsi sul luogo di lavoro o per rientrare a casa (il c.d. infortunio in itinere), seppur con modalità diverse tra il personale e gli alunni.
Circa le specifiche modalità relative alla copertura assicurativa INAIL per l’infortunio a scuola, vi rimandiamo ad un nostro precedente articolo che affronta in modo dettagliato la questione.

La polizza integrativa

Le polizze assicurative integrative, che gli Istituti scolastici stipulano a tutela degli alunni e del personale, non differiscono in relazione alle caratteristiche tipiche dell’infortunio (fortuito, violento, ecc.) ma, rispetto alla polizza obbligatoria, prevedono massimali, garanzie specifiche, modalità di pagamento e modi di trattazione, di norma, più vantaggiosi e specifici per il settore di riferimento.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla gestione degli infortuni scolastici, contattaci qui.