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Collaboratrice scolastica muore dopo infortunio a scuola

Una collaboratrice scolastica muore dopo 4 giorni da un infortunio che l’ha vista vittima all’interno della scuola in cui lavorava. Lo riporta un articolo di cronaca del “il Secolo XIX”.

Il fatto

L’episodio è accaduto ad Alassio in Provincia di Savona, ma le dinamiche non sono ancora del tutto chiare.
Dalle prime ricostruzioni sembra che la collaboratrice fosse impegnata nei lavori di pulizia in uno dei bagni della scuola media, posti al piano terra dell’edificio. Nell’aprire una finestra ad anta basculante, l’infisso si sarebbe staccato dalle cerniere laterali, precipitando su un piede della donna. La malcapitata, anche a causa del dolore, avrebbe perso l’equilibro e cadendo in avanti avrebbe sbattuto il petto e la testa.
Ricoverata in ospedale le è stata diagnosticata la frattura di una costola e varie contusioni con una prognosi di 20 giorni. Tre giorni dopo, la collaboratrice scolastica è stata trova morta, nel letto di casa, dal marito.
Tra le ipotesi c’è quella che l’infortunio possa aver provocato una emorragia.

Le responsabilità

Alla luce delle informazioni in questo momento disponibili è azzardato anche solo ipotizzare delle responsabilità. Bisognerà, quindi, attendere i risultati dell’esame autoptico ordinato dalla Procura. Solo dopo sarà possibile capire con precisione se esista un nesso tra l’infortunio e la morte.
Alcuni aspetti destano comunque qualche preoccupazione. L’edificio in cui è accaduto il sinistro, recentemente era stato oggetto di ristrutturazione da parte dell’Amministrazione locale. Subito dopo l’incidente, il Sindaco si è recato sul luogo. Con lui erano presenti il responsabile dei lavori pubblici e quello dell’Ufficio scolastico con il Comandante della polizia locale. Insieme hanno effettuato un sopralluogo nel tentativo di ricostruire l’accaduto. Tra le ipotesi c’è, quindi, quella di un intervento mal eseguito, ma lo sgancio dalle guide di sicurezza non può escludere un atto doloso deliberato.
Al momento non si può nemmeno escludere che il decesso sia legato a una possibile valutazione errata delle reali condizioni dell’infortunata durante il ricovero.

Il profilo assicurativo

Qualora venisse provato un collegamento diretto tra l’infortunio e la successiva morte della lavoratrice, le assicurazioni saranno coinvolte in relazione alla responsabilità desunta.
In caso di decesso causato da un infortunio sul lavoro, anche se la morte non è immediata, l’INAIL riconoscerà una rendita ai superstiti versata mensilmente.
Tra i risarcimenti è previsto anche un contributo una tantum per le spese funerarie.
I familiari, inoltre, se viene accertata una colpa, potranno chiedere, attraverso un’azione legale, un ulteriore risarcimento civile al datore di lavoro o ai terzi responsabili.
Qualora, infatti, la responsabilità ricadesse sull’Ente proprietario, sarà l’Assicuratore di quest’ultimo ad indennizzare l’eventuale danno, salvo rivalersi sull’impresa che ha realizzato l’opera.
Un ultimo aspetto ipotizzabile è quello legato alla negligenza o ai disservizi nel sistema sanitario.
Potrebbero rientrare tra la negligenza medica le diagnosi errate, cure inappropriate, o la cattiva organizzazione dei servizi sanitari.
È, però, fondamentale, distinguere la malpractice dagli esiti clinici negativi inevitabili. Qualora non fosse rilevabile una condotta colposa, non sussiste il diritto al risarcimento.
Nel caso in cui la dipendente avesse aderito alla polizza integrativa stipulata dalla scuola e la morte fosse riconducibile all’infortunio sul lavoro, sarebbe garantito anche il risarcimento dell’Assicurazione integrativa.

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Cade sul marciapiede ma il Comune non paga: per il Tribunale è anche colpa del docente

Chiunque chiede un risarcimento deve provare la connessione diretta tra l’evento e il danno subito. È quanto ribadisce il Tribunale di Milano con la sentenza n. 7592/2025 dello scorso 9 ottobre, nel merito di un infortunio che vede coinvolta una docente.

Il fatto

L’evento è accaduto a Milano nel marzo 2022, quando una docente, diretta a una riunione nell’Istituto scolastico, è caduta sul marciapiede vicino all’ingresso della scuola.
La docente ha subito, tra l’altro, la frattura dell’omero, lesione poi ridotta con un’operazione chirurgica, dopo il ricovero in ospedale.
A detta dell’insegnante, la caduta sarebbe stata causata da buche, sconnessioni e dislivelli, presenti sul marciapiede, il tutto aggravato dalla pioggia.
La docente ha ritenuto responsabile il Comune, in quanto proprietario della strada, chiedendo, quindi, il risarcimento dei danni subiti. L’Amministrazione comunale s’è opposta, negando il nesso causale e sostenendo una possibile negligenza della danneggiata.
In fase iniziale il giudice ha anche tentato una conciliazione, senza tuttavia successo, s’è quindi giunti alla discussione finale e alla lettura del dispositivo.

La sentenza

Secondo i giudici, le testimonianze presentate non hanno chiarito la precisa dinamica dei fatti e le fotografie prodotte non hanno dimostrato una reale pericolosità del luogo. Le irregolarità del marciapiede erano visibili e note da tempo, quindi non costituivano un’insidia. La docente, inoltre, conoscendo bene la zona, avrebbe potuto evitare l’incidente se avesse posto una maggiore attenzione.
Il giudice ha ritenuto, quindi, che l’infortunio non fosse imputabile al Comune, mancando una prova diretta del nesso causale. Neanche la successiva sistemazione del marciapiede è stata considerata segno di colpevolezza dell’amministrazione, rientrando nella normale ordinaria manutenzione.
La decisione riafferma un principio consolidato, ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile, il danneggiato deve provare il legame diretto tra l’evento e il danno. Senza tale prova, la responsabilità non può essere riconosciuta. Il Tribunale ha quindi respinto la richiesta di risarcimento, ritenendo che la caduta fosse causata da disattenzione e non da un pericolo occulto.
La docente è stata, quindi, giudicata parzialmente responsabile del sinistro e condannata a pagare metà delle spese processuali, pari a 7.000 euro.

Il profilo assicurativo

Gli infortuni in itinere sono tutelati dall’INAIL. L’INAIL, tuttavia, risarcisce esclusivamente il ramo Infortunio o malattia e, all’interno di questi, solo i casi di Morte o Invalidità Permanente ≥ 6° punto percentuale.
Le migliori formule assicurative integrative operanti in ambito scolastico ampliano la gamma di tutele.
Qualora la docente avesse quindi sottoscritto la polizza integrativa stipulata dalla scuola, l’Assicuratore provvederà a indennizzare l’Invalidità Permanente, indipendentemente dalla percentuale accertata. A quest’aspetto, si aggiungerebbe il risarcimento per tutte le prestazioni non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, come farmaci, ticket, visite specialistiche e diaria da ricovero.
Alcune formule assicurative particolarmente performanti integrano la Tutela Legale.
La Tutela Legale nelle assicurazioni è una garanzia che copre il pagamento delle spese per avvocati e periti in caso di controversie civili o penali.
In questo modo l’assicurato potrà di difendere i propri diritti, in sede giudiziale o stragiudiziale senza sostenere direttamente i costi elevati del procedimento.

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Fuga di ammoniaca in un liceo: cinquanta persone intossicate

Allarme in un liceo statale di Pescara. Una sostanza sconosciuta si è sprigionata all’interno dell’edificio, facendo scattare il protocollo per le maxi emergenze. Lo riporta un articolo sul sito di “RAI News”.

Il fatto

L’allarme è scattato la mattina del 16 ottobre all’Istituto “Marconi” di Pescara, dopo che un forte odore si è sparso nei locali del liceo. Alcune persone hanno iniziato ad accusare malori dopo aver inalato la sostanza che s’è sprigionata nella struttura.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia.
L’Istituto è stato evacuato immediatamente per consentire i controlli e permettere al personale sanitario di prestare assistenza. Una cinquantina di persone avrebbero accusato difficoltà respiratorie, problemi e irritazioni alle vie aeree. La Asl di Pescara ha allestito, fuori dall’Istituto, un Posto medico avanzato con tre medici del 118, tre infermieri, venti soccorritori e cinque ambulanze. Contestualmente le autorità hanno attivato il protocollo per le maxi emergenze. I sanitari hanno ricoverato in ospedale una docente e quattro alunni in codice verde, che risultano comunque fuori pericolo. Gli altri intossicati, tra cui anche alcuni vigili del fuoco, hanno ricevuto le cure sul posto.
Secondo le prime ricostruzioni, nella struttura si sarebbe sprigionata un’emissione anomala di ammoniaca. La sostanza potrebbe essersi diffusa da un laboratorio dell’Istituto, oppure dall’impianto di climatizzazione. Sono comunque in corso tutti gli accertamenti per ricostruire con precisione l’origine e la dinamica dell’incidente.

Le responsabilità

In questa fase è impossibile stabilire le eventuali responsabilità, possiamo, tuttavia, fare delle ipotesi.
Se la ragione della fuga della sostanza fosse un guasto all’impianto di climatizzazione, la responsabilità ricade sull’Ente proprietario dell’immobile e degli impianti, in esso contenuti. In questo caso, l’Ente proprietario dovrà appurare se la causa è dovuta ad un guasto accidentale, oppure alla mancata o carente manutenzione dell’impianto. Qualora la causa fosse la manutenzione il responsabile potrebbe essere il soggetto incaricato.
Se, invece, la sostanza irritante si fosse propagata da un laboratorio, la responsabilità ricadrebbe direttamente sull’Istituto. Anche in questo caso sarà necessario appurare con precisione la dinamica e stabilire se l’evento sia dipeso da incuria o da un fatto accidentale.
Un ultimo aspetto, che al momento non si può escludere, riguarda la possibilità che qualcuno abbia agito deliberatamente, compiendo quindi un atto doloso.
In quest’ultimo caso la responsabilità ricade esclusivamente sull’autore del gesto e potrebbe coinvolgere anche l’aspetto penale.

Il profilo assicurativo

Anche le assicurazioni saranno coinvolte in relazione alla responsabilità desunta.
Nel caso la responsabilità ricadesse sull’Ente proprietario, sarà l’Assicuratore di quest’ultimo ad indennizzare l’eventuale danno o, nel caso, potrebbe rivalersi sul manutentore.
Qualora, invece, responsabile del danno fosse l’Istituto scolastico, la polizza integrativa scolastica, nel ramo di Responsabilità Civile, risarcirebbe tutti i soggetti danneggiati.
Le migliori formule disponibili risarciscono l’eventuale danno fisico o psicologico salvo, in caso di comportamento intenzionale, la possibilità di rivalsa sui soggetti responsabili.

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Alunno disabile precipita dal terrazzo della scuola: scatta l’inchiesta sulle responsabilità

Un alunno disabile di 7 anni, è precipitato dal terrazzo della scuola elementare che frequenta, nel quartiere Voltri, di Genova. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “il Corriere della Sera”.

Il fatto

L’alunno, affetto da alcune disabilità, era ospite del polo di Risorse Educative Speciali (RES), una struttura dedicata agli alunni con particolari bisogni pedagogici. È proprio dalla terrazzino, situato al secondo piano dell’edificio che l’alunno è caduto.
Secondo le prime ricostruzioni della squadra mobile di Genova, l’alunno è rimasto da solo per almeno 20 minuti e l’accesso al terrazzino avrebbe dovuto essere interdetto. Gli inquirenti hanno anche accertato che, prima di arrivare sul cornicione da cui è caduto, il bimbo ha salito una scala senza corrimano. Dopo l’ultimo gradino si è trovato davanti una portafinestra che potrebbe aver aperto lui stesso o aver trovato socchiusa. Una volta sul terrazzo ha scavalcato il parapetto ed è precipitato.
Immediatamente ricoverato in elisoccorso all’ospedale “Gaslini” di Genova, l’alunno versa tutt’ora in coma. I sanitari definiscono le sue condizioni stabili, ma gravissime.
Nei giorni successivi l’evento, il Pubblico Ministero incaricato ha ispezionato le aule, le scale e il terrazzo da cui l’alunno è caduto. Le indagini puntano a chiarire come l’alunno possa essere sfuggito al controllo di insegnanti e operatori socio-assistenziali. Nella sezione sono presenti tredici alunni con esigenze speciali, ognuno seguito da un proprio insegnante. Secondo la ricostruzione, l’insegnante dell’alunno era assente per malattia. Per questo motivo, il bambino sarebbe stato affidato a un altro docente e a un operatore.
Al momento non è stata ancora ricostruita la filiera di responsabilità e il fascicolo aperto in Procura risulta a carico d’ignoti.
Nel frattempo, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha disposto un’ispezione attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale tesa a verificare il rispetto delle procedure e della sicurezza.

Le possibili responsabilità

L’episodio, così come descritto, aprirebbe un complesso intreccio di responsabilità.
Sul piano penale, potrebbe ipotizzarsi una carenza di vigilanza da parte del personale scolastico. Le ipotesi di reato, in questo caso potrebbero essere: abbandono di minore (Art. 591 del C.P.) o lesioni colpose (Art. 590 del C.P.).
In parallelo è possibile ipotizzare anche una responsabilità del personale scolastico per colpa professionale qualora avessero omesso controlli o segnalazioni su pericoli noti.
Da ultimo è pensabile la responsabilità del Dirigente scolastico, responsabile della sicurezza dell’edificio e dell’organizzazione del personale.
Alla responsabilità penale si affianca anche quella civile.
Il Ministero dell’Istruzione potrebbe dover risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’infortunio ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile. La responsabilità, in questa circostanza, si fonda sulla colpa dei dipendenti (insegnanti o operatori) nell’esercizio delle loro funzioni. Un ulteriore profilo di responsabilità è costituito dalle carenze strutturali o difetti di sicurezza degli ambienti scolastici (responsabilità da custodia ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile).
Il Ministero risarcirà quindi i danni, ma se fosse provato il dolo o la colpa grave, potrà rivalersi contro il personale responsabile.
Se venisse accertato un danno erariale, come una spesa pubblica per risarcimenti dovuti a negligenze, può intervenire anche la Corte dei Conti. I giudici potrebbero rilevare la responsabilità amministrativa e contabile del Dirigente scolastico, del responsabile della sicurezza o del personale tecnico.

Il profilo assicurativo

Alla luce dei fatti e delle indagini in corso diventa prematuro formulare qualsiasi ipotesi di risarcimento assicurativo. In linea assolutamente generale tuttavia è possibile affermare che l’assicurazione integrativa prevede un risarcimento per il danno fisico o psicologico subito dall’alunno. L’assicurazione integrativa, di norma, tutela anche l’Istituto in relazione all’eventuale Responsabilità Civile per la carente o mancata vigilanza del personale scolastico.
In nessuna circostanza l’Assicuratore copre la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie connesse. In caso di condanna penale inoltre l’Assicuratore ha il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

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Infortunio a scuola: maxirisarcimento per uno studente

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 2175/2025 del 2 maggio, ha condannato la scuola a un maxirisarcimento, riconoscendo la responsabilità contrattuale dell’Istituto. Lo riporta un articolo della sezione scuola, del sito web: Dailybest.it

Il fatto

L’episodio è accaduto, un istituto tecnico, nell’autunno di dodici anni fa.
Lo studente era stato chiamato dal docente al tavolo tecnico per verificare un esperimento. Durante il percorso, sembra che un compagno, lo avesse spinto accidentalmente. L’alunno ha inciampando tra i banchi, giudicati “troppo vicini”, ed è caduto a terra. Nella caduta la caviglia sinistra è rimasta incastrata nel piedistallo di un banco, provocando una frattura di tibia e perone. La guarigione ha richiesto un percorso riabilitativo complesso, durato più di un anno, con sessanta giorni di inabilità totale. A questi si sono aggiunti sedici mesi di inabilità parziale al 50%.
Il Tribunale di Napoli, cui aveva fatto ricorso la famiglia, aveva respinto la richiesta di risarcimento.
Secondo i giudici di primo grado, l’incidente era frutto di un caso fortuito non direttamente ascrivibile alla scuola. Per il tribunale, l’età degli studenti, allora diciassettenni, riduceva l’obbligo di vigilanza, inoltre, la spinta del compagno era stata considerata un evento imprevedibile e inevitabile.

La sentenza della Corte d’Appello

In modo completamente diverso si sono espressi i giudici d’appello, individuando precise violazioni normative a carico dell’Istituto scolastico.
Ai sensi del Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975, relativo all’edilizia scolastica, sono imposte dimensioni adeguate delle aule in base al numero di studenti. Al fine di evitare situazioni di affollamento pericoloso, le aule devono presentare spazi adeguati e arredi d’ingombro ridotti. Al contrario, nel caso in questione, i banchi erano disposti in duplice fila continua, senza “corridoi” di uscita intermedi.
Determinante è risultata anche la forma anomala dei piedi dei banchi, che terminavano “a uncino”. Questa caratteristica, contraria alla normativa che prevede montanti verticali, ha provocato l’incastro del piede dello studente durante la caduta e il grave danno conseguente.
Per i giudici, la scuola non aveva adottato tutte le misure organizzative necessarie per prevenire l’incidente. Questa trascuratezza configura la responsabilità aggravata dell’Istituto, fondata sulla presunzione di culpa in vigilando. Il Tribunale ha sentenziato che l’obbligo di sicurezza impone cautele adeguate alle circostanze del caso concreto. Tra queste la prevedibilità dei rischi concreti legati ad arredi pericolosi o a infrastrutture inadeguate.
Il Ministero dell’Istruzione è stato, quindi, condannato a risarcire 58.534 euro per danno biologico, ai quali si aggiungono 20.569,31 euro per le spese mediche documentate.
I giudici hanno anche respinto l’ipotesi di corresponsabilità dello studente, non rilevando alcun suo contributo all’accaduto. La Corte ha comunque escluso ulteriori risarcimenti per danno morale, ritenendo sufficiente l’importo tabellare per le sofferenze subite.

Il profilo assicurativo

Sarà la Compagnia assicurativa, con cui l’Istituto ho stipulato la polizza all’epoca del sinistro, a risarcire l’intero importo sollevando l’Amministrazione scolastica dal pagamento del danno. 
La vicenda conferma l’importanza, per le scuole, di disporre di una solida polizza di Responsabilità Civile.
Le coperture, oltre alle spese mediche dirette, tutelano l’Amministrazione da richieste risarcitorie per danni subiti da studenti durante le attività scolastiche. La polizza, infatti, garantisce non solo il ristoro ai danneggiati, ma evita anche gravi ripercussioni economiche sull’Ente Pubblico.
In un contesto in cui la giurisprudenza richiede sempre maggiore attenzione alla sicurezza, l’assicurazione rappresenta uno strumento essenziale di prevenzione e protezione.

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Infortunio a scuola: nessun risarcimento senza la prova di negligenza

Nessun risarcimento senza la prova concreta di negligenza. È quanto ha stabilito il Tribunale in relazione all’infortunio di uno studente durante l’educazione fisica in palestra. La famiglia ha fatto causa alla scuola, ma il giudice ridefinisce i limiti della responsabilità scolastica. Lo riporta la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1255 del 09 settembre 2025 pubblicata sul sito “Apps Avvocati”.

Il fatto

L’episodio risale al marzo 2018 quando, durante una lezione di educazione fisica in palestra. Nel corso di una partita di pallavolo uno studente, cadendo, riportava la frattura bi-malleolare al piede sinistro.
La famiglia citava in giudizio il Ministero dell’Istruzione alla luce della presunta responsabilità per culpa in vigilando del personale docente e dell’istituto scolastico. I genitori, infatti, sostenevano che il figlio si fosse infortunato “calciando un pallone” e chiedevano un risarcimento di 61.000 euro.
Il Ministero, presentandosi in giudizio, ha negato ogni responsabilità, sostenendo l’imprevedibilità dell’evento e regolarità della vigilanza prestata.
Lo stesso Ministero ha chiamato in causa la compagnia assicurativa dell’Istituto, chiedendo di essere manlevato nell’eventualità di una condanna a suo carico.

La sentenza del Tribunale

I Giudici hanno esaminato la dichiarazione del docente presente all’episodio, il quale affermava che studente era scivolato mentre correva per recuperare una palla. Secondo il Tribunale, al di là della dinamica propria del sinistro, la presenza del docente dimostra come l’obbligo di sorveglianza ordinaria fosse stato rispettato. La famiglia, al contrario, indicava solo un generico difetto di vigilanza della scuola, senza spiegare dettagliatamente la negligenza.
I Giudici hanno, quindi, ribadito un principio chiaro: subire un infortunio a scuola non comporta automaticamente il diritto a un risarcimento da parte dell’Istituto scolastico.
Per ottenere un indennizzo occorre dimostrare lo specifico inadempimento del personale.
Nel caso particolare, l’insegnante non solo era presente durante l’attività sportiva, ma aveva rispettato tutti i protocolli previsti, escludendo così qualunque responsabilità della scuola.
Il Tribunale, nell’esaminare la richiesta di risarcimento, ha richiamato i principi consolidati sulla responsabilità contrattuale delle scuole in caso di infortunio. Spetta al danneggiato provare tre elementi fondamentali: l’iscrizione all’istituto, il danno subito e l’inadempimento della vigilanza scolastica.
Non bastano, quindi, accuse generiche sulla vigilanza, occorrono prove concrete della negligenza specifica.
Con queste motivazioni, il Tribunale ha respinto la richiesta della famiglia e dello studente, ormai maggiorenne, condannandoli al pagamento di oltre 9.000 euro di spese processuali.

Il profilo assicurativo

Tutte le attività scolastiche sono tutelate dall’INAIL in caso di morte o invalidità permanente > al 6° punto percentuale. Gli Istituti scolastici, di norma, stipulano polizze assicurative per l’infortunio degli studenti e degli operatori, ad integrazione delle tutele INAIL.
Resta, quindi, inteso che le spese mediche derivanti dall’Infortunio scolastico sono sempre garantite.
La polizza integrativa, inoltre, tutela gli alunni, l’Istituto scolastico e il Ministero dell’Istruzione nel caso di Responsabilità Civile colposa.
Qualora, nel caso citato, la scuola fosse stata condannata per carente o mancata vigilanza, l’Assicuratore, oltre alle spese mediche, avrebbe risarcito anche il danno causato dalla responsabilità dell’Istituto.

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Mancata denuncia di sinistro: rischi, obblighi e responsabilità

Uno studente della nostra scuola s’è infortunato ed è stato ricoverato in ospedale. La famiglia ha prodotto unicamente il certificato INAIL e a segreteria ha quindi effettuato regolare denuncia solo a quest’ultimo. Dopo più di un mese la famiglia ha prodotto anche la documentazione medica e la segreteria ha quindi provveduto ad effettuare la denuncia all’Assicurazione integrativa. La Società assicuratrice ci nega la presa in carico del sinistro e conseguentemente il risarcimento, poiché la denuncia è stata effettuata fuori dai termini previsti. La presa di posizione dell’Assicuratore è corretta? In caso di mancato rimborso c’è una responsabilità della scuola?

I termini per la denuncia di un sinistro sono regolati dall’Art. 1913 del Codice Civile. «L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore […] entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato».
Resta inteso che il periodo potrà essere esteso qualora l’assicurato non ne abbia avuta immediata conoscenza, oppure qualora le parti abbiamo stabilito termini diversi.

Mancata denuncia per dolo o colpa

Nel caso di dolo, ovvero di volontarietà a ritardare o a non effettuare la denuncia, sono escluse sia la gestione che il risarcimento del sinistro.
Se, invece, la denuncia di sinistro è tardiva, bisogna verificare se il ritardo ha danneggiato l’attività istruttoria dell’assicuratore. Se il ritardo ha causato un ritardo nell’accertamento dei fatti, imponendo all’Assicuratore un rimborso maggiore, si configura un pregiudizio per l’assicuratore.
In questo caso, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, si applica una riduzione proporzionale dell’indennizzo assicurativo dovuto.

Le ordinanze della Cassazione

L’assicuratore dovrà comunque dimostrare di aver subito un effettivo pregiudizio dalla mancata tempestiva comunicazione. Non sempre, infatti, il ritardo danneggia l’attività istruttoria. Il pregiudizio potrebbe essere escluso se le cause e gli effetti dell’evento restassero oggettivamente accertabili anche in un secondo momento. Un esempio, come nel caso in questione, potrebbe essere l’infortunio con ricovero ospedaliero, documentato da certificazione medica ufficiale. In questo caso, l’Assicuratore potrà comunque svolgere correttamente le sue verifiche, senza subire danni dal ritardo dell’avviso.
In questo senso s’è espressa anche la Corte di Cassazione Civile con due ordinanze. La prima del 30 settembre 2019, n. 24210 e la seconda, più recente, del 17 marzo 2022, n. 8701. In entrambe la Suprema Corte afferma che l’omessa denuncia del sinistro non comporta automaticamente la perdita della copertura.

La responsabilità della scuola

Premesso quanto sopra, a nostro parere è sempre meglio non disattendere le condizioni contrattuali. Un valido sistema è quello di stilare un preciso protocollo operativo che preveda come operare nel caso venga prodotta una documentazione insufficiente.
Come dimostrano le sentenze sopra riportate, anche se il sinistro può essere risarcito, rimane, infatti, il rischio del contenzioso tra l’Amministrazione e l’Assicuratore, il cui risultato non è né rapido né scontato.
In caso di dolo o colpa grave, sia il risarcimento che l’eventuale rimborso sono esclusi.
In questi casi, risulta, quindi, opportuno che Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. provvedano a stipulare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.

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INAIL: le coperture studenti e personale diventano strutturali

Un emendamento al D.L. 24 giugno 2025, n. 90, rende strutturali le tutele assicurative INAIL, per studenti e personale, introdotte nell’anno scolastico 2023/2024. Lo riporta un articolo de “il Sole24ore”.

Le nuove tutele INAIL nella scuola

Le misure introdotte dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, dopo una sperimentazione biennale, diventeranno permanenti.
È quanto prevede l’emendamento, approvato dalla Commissione VII del Senato, che rende stabile la tutela assicurativa INAIL sperimentata negli anni scolastici 2023/24 e 2024/25. Il decreto è in fase di conversione in legge, dopo l’approvazione in Commissione, e si attende la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La decisione di rendere strutturale la tutela INAIL è stata presa a seguito dei buoni risultati ottenuti durante il periodo di sperimentazione. L’emendamento prevede uno stanziamento progressivo di fondi per sostenere la misura, con un impegno economico che aumenterà nel tempo.
L’obiettivo del provvedimento è continuare a garantire una maggiore protezione e tranquillità per studenti, docenti, personale e famiglie.
Come nei due anni scolastici precedenti, l’assicurazione INAIL andrà a garantire la copertura per gli eventi lesivi che dovessero avvenire durate tutte le attività scolastiche, in tutte le scuole.
La tutela assicurativa INAIL garantirà infortuni e malattie professionali che si verificassero sia nell’edificio scolastico che nelle pertinenze. L’assicurazione è anche estesa ai viaggi di istruzione, alle uscite didattiche e alle attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO).

Le tutele INAIL nella scuola

Le garanzie assicurative prestate dall’INAIL nella scuola non sono un fatto nuovo. L’assicurazione del personale e degli studenti era già prevista nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Tuttavia, fino all’anno scolastico 2023/2024, la tutela era prestata esclusivamente nel corso di quelle attività che l’INAIL riteneva “pericolose“. Con l’introduzione della Legge 85/2023, la tutela assicurativa è stata estesa, prima in forma provvisoria e ora definitiva, a tutte le attività scolastiche, senza più distinzione.
Vale, tuttavia, la pena sottolineare che la tutela assicurativa INAIL, pur con l’estensione introdotta dalla Legge, si limita ai casi di infortunio o malattia professionale di grave entità, limitandosi esclusivamente ai casi di morte o di Invalidità Permanente pari o superiore al 6%.
Casi certamente possibili, ma che, statisticamente, riguardano meno del 9% di tutti gli infortuni scolastici. Inoltre, dalla tutela assicurativa INAIL restano esclusi i ticket, le visite medico- specialistiche e tutte le prestazioni non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Sono, quindi, escluse le diarie da gesso e da ricovero, come i danni all’apparato dentale o i danni agli occhiali.
Dall’assicurazione obbligatoria INAIL restano anche esclusi i rami di Responsabilità Civile, Assistenza durante i viaggi di istruzione e la Tutela legale.

Le polizze scolastiche integrative

Per queste ragioni, fin dagli anni ’90 del secolo scorso, le scuole hanno sottoscritto specifiche polizze assicurative, ad integrazione di quelle previste dall’INAIL.
Di norma, nel ramo Infortuni, la polizza integrativa ricomprende tutte le spese mediche affrontate dal danneggiato, sia in ambito pubblico che privato. Le migliori formule assicurative non prevedono scoperti o franchigie e adottano tabelle di Invalidità Permanente che riconoscono l’indennizzo fin dal primo punto.
La copertura è operativa, sia per il personale che per gli studenti, anche in itinere, durante i trasferimenti tra l’abitazione e la scuola e viceversa.
Ma l’assicurazione integrativa non si limita esclusivamente al ramo Infortuni. Di norma prevede specifiche coperture per la Responsabilità Civile e, nelle formule migliori, anche per l’Assistenza nei viaggi di istruzione e la Tutela Legale.

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Festa di maturità con infortunio

I festeggiamenti, eccessivamente esuberanti, dopo l’esame orale della maturità, hanno provocato l’infortunio di una commissaria d’esame. Orali sospesi in un Istituto superiore Livornese. Ne parla in un articolo di cronaca il quotidiano “il Tirreno”.

Il fatto

Un docente, mentre usciva dall’ITI Galilei di Livorno è scivolato sulla fanghiglia di uova, farina e spumante che ricopriva il marciapiede davanti alla scuola. La poltiglia era il risultato dei festeggiamenti riservati ad alcuni alunni dopo l’esame orale per la maturità 2025. Per sua fortuna nulla di grave, solo i vestiti sporchi.
Meno bene è andata invece ad una collega, membro di una commissione d’esame. La docente è stata ricoverata in ospedale con un danno alla spalla. Risultato? La sospensione degli orali della commissione d’esame per l’assenza della commissaria infortunata. I lavori sono ripresi solo il giorno successivo dopo la nomina di un supplente.
Episodi analoghi sembrano non essere isolati ma interessano diverse scuole della città. Il Sindaco, al fine di garantire la sicurezza all’esterno degli Istituti scolastici, ha emanare una specifica ordinanza.
Quello di Livorno, però, non sembra un caso isolato. Episodi simili si registrano anche in scuole della Liguria e della Lombardia, segno di un fenomeno ben più ampio e radicato.

La responsabilità penale

Ai sensi dell’Art. 674 del Codice Penale l’imbrattamento del suolo pubblico è un reato.
Qualora fosse identificato l’autore del danno, sarà quest’ultimo a dover risarcire la parte lesa. Per lo stesso motivo, l’autore del gesto, potrebbe essere condannato al pagamento di una sanzione amministrativa.
Circa il livello di responsabilità, in via del tutto teorica, appare poco sostenibile un coinvolgimento diretto dell’Istituto scolastico nell’evento accaduto. Gli episodi infatti si sono verificati al di fuori dell’edificio scolastico, su suolo pubblico. La scuola quindi, in quel momento, non esercitava una vigilanza diretta sugli studenti coinvolti. Inoltre non risulta dimostrato che siano stati gli studenti iscritti a causare direttamente una situazione di pericolo. Ne deriva che, sebbene si possa ipotizzare un nesso causale tra il comportamento degli studenti e l’evento, esso non risulta provato con sufficiente certezza.

Il profilo assicurativo

L’infortunio subito dalla docente, essendo accaduto sulla pubblica via in occasione del rapporto di lavoro (itinere), rientra tra quelli tutelati dall’INAIL.
Qualora la docente avesse pagato il premio assicurativo nella scuola di appartenenza, sarebbe tutelata anche dalla polizza scolastica integrativa.
È bene evidenziare che la polizza integrativa stipulata dall’Istituto tutela anche i danni da Responsabilità Civile. Nel caso, quindi, fosse provata la responsabilità diretta della scuola nell’evento, l’assicuratore provvederà a risarcire il danno nel limite del massimale convenuto.
Le più complete formule assicurative scolastiche, nel ramo della Responsabilità Civile, offrono copertura anche per danni causati dagli studenti durante il tragitto casa-scuola.
Tale tutela si applica esclusivamente agli studenti ed è limitata nel percorso tra l’istituto scolastico e l’abitazione o viceversa.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

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Comune condannato, risarcita collaboratrice scolastica

Un Comune brianzolo è stato condannato a risarcire una Collaboratrice scolastica ferita sul lavoro. Lo riporta un articolo de “Il Cittadino di Monza e Brianza

Il fatto

L’evento risale al aprile 2018. La Collaboratrice scolastica stava pulendo le finestre del locale mensa quando un perno e un fermo hanno ceduto, facendo precipitare l’infisso sulla schiena della donna. La Collaboratrice ha riportato la frattura di quattro vertebre e un trauma cranico, con un danno biologico stimato tra il 9 e il 10%. L’infortunio l’ha anche costretta ad assentarsi dal lavoro per oltre cinque mesi (180 giorni).
A seguito dell’incidente, la donna ha chiesto il risarcimento del danno al Comune di Nova Milanese, proprietario dell’immobile. L’Ente Locale, anche attraverso la Compagnia di assicurazione, ha disconosciuto la propria responsabilità nell’accaduto. Per questo motivo la donna ha avviato un contenzioso con il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

La sentenza

Il Tribunale Civile di Monza ha respinto la tesi della difesa che asseriva la fortuità del caso avvenuto e ha riconosciuto la responsabilità dell’Ente locale. Il giudice, con la sentenza di primo grado, ha infatti ritenuto colpevole il Comune di non aver provveduto alla manutenzione ordinaria dell’edificio.
L’Ente locale, proprietario dell’immobile, è stato quindi condannato a risarcire il danno biologico, morale e patrimoniale per circa 20.000 euro.
Nessun commento immediato da parte dell’Amministrazione Comunale. Il Sindaco afferma che qualsiasi decisione sarà presa dopo l’analisi delle motivazioni della sentenza.
Soddisfazione invece, è stata espressa dal legale della Collaboratrice scolastica, che tuttavia non esclude un possibile ricorso. In ogni caso, secondo il legale è stata accertata: «la mancanza del mantenimento dell’incolumità psicofisica del lavoratore».

Il profilo assicurativo

Anche il Collaboratore scolastico, come tutti i lavoratori dipendenti, è assicurato dall’INAIL, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
In caso di infortunio, la tutela INAIL garantisce al lavoratore le prestazioni sanitarie ed economiche, inclusi i congiunti del dipendente in caso di decesso. Tra queste il danno biologico di origine lavorativa, ovvero le lesioni all’integrità psicofisica valutabile medico-legalmente, derivante da infortunio sul lavoro o malattie professionali.
Per le menomazioni comprese tra il 6% e il 16%, l’indennizzo è erogato in capitale secondo quanto previsto dalle specifiche tabelle indennizzo danno biologico.
A questo primo indennizzo, qualora la Collaboratrice scolastica avesse aderito alla polizza, potrà essere aggiunto quello previsto dall’assicurazione scolastica integrativa. In questo caso la tabella di riferimento sarà quella prevista dall’assicuratore.
La copertura assicurativa integrativa, di norma prevede anche il rimborso delle spese mediche e dei ticket.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti assicurativi per gli infortuni del personale accaduti in ambito scolastico, contattaci qui.