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Animali uccisi all’Istituto Agrario

Lo scorso 16 settembre un evento inaccettabile ha coinvolto un istituto agrario alle porte di Roma. Lo riporta il Corriere della Sera nella cronaca romana.

Il fatto

Alcuni sconosciuti, nottetempo, si sono introdotti nell’Istituto e hanno macellato un bovino ferendone a morte un altro.
«Purtroppo – afferma le Preside – non è la prima volta che siamo vittime di simili gesti. In primavera avevano sgozzato tutti i maiali della nostra azienda biologica».
A seguito dell’accaduto la scuola ha aperto una raccolta fondi per riacquistare gli animali. Nel frattempo la Dirigente ha invitato le istituzioni a installare un impianto di video sorveglianza e a illuminare il piazzale della scuola.

La tutela del patrimonio

Poche, a fronte di eventi del genere, sono le contromisure possibili. Anche se illuminazione e impianti di sorveglianza, da un lato consentono l’identificazione degli autori, ben difficilmente potranno tutelare il patrimonio economico.
La sottrazione o/e il danneggiamento dei beni di proprietà delle Istituzioni scolastiche crea sostanzialmente due tipi di problemi. Al danno diretto si aggiunge la sospensione dell’attività formativa erogata nei confronti degli studenti.
Diventa quindi necessario, nel limite del possibile, scongiurare sia il danno al patrimonio che quello indiretto legato all’attività formativa.
Inoltre, ai sensi dell’Art. 31, comma 8 del Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129, il Direttore S.G.A. è il consegnatario dei beni. In caso di furto o mancanza dei beni sussiste l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili. Per scongiurare la responsabilità diretta del Direttore S.G.A., dovrà essere provata, con adeguata motivazione, l’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa (Art. 33, comma 1).

Il profilo assicurativo

In questi casi l’unica azione efficace rimane quindi la stipula di un’adeguata polizza assicurativa.
Occorre sottolineare che le polizze di assicurazione dei beni, normalmente adottate dalle scuole, non tutelano gli animali da allevamento.
In questi casi è necessario stipulare una specifica polizza per i rischi zootecnici. La polizza, nel dettaglio, tutela la gestione della normale attività d’allevamento.
La copertura oltre alla morte degli animali, comprende anche le cause ordinarie e straordinarie come le malattie epizootiche.
Con una cifra contenuta, la perdita dell’animale, lo smaltimento della carcassa, il blocco della stalla e il divieto di vendita dei prodotti derivati dall’allevamento possono essere assicurati, limitando la perdita economica e l’interruzione dell’attività didattica.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze per l’assicurazione dei beni zootecnici della scuola, contattaci qui.

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Aggressione verbale al docente

Degna di un certo interesse è la sentenza della Corte di Cassazione n. 24848, del 18 agosto 2023. Il padre di uno studente aveva aggredito verbalmente la docente del figlio, rea, a suo dire, di aver rimproverato l’alunno fino a farlo piangere.

Il fatto

L’evento accade in provincia di Catania nel novembre 2015. Una docente rimprovera un alunno fino a farlo piangere. Il padre, appreso l’accaduto, qualche giorno dopo si reca a scuola e affronta la docente insultandola.
La docente si rivolge al Giudice di Pace di Giarre al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.  Quest’ultimo, con la sentenza n. 95/2018 del 14 maggio 2018, respingeva la domanda della docente.
Ai sensi della sentenza, il comportamento del genitore si giustificava alla luce della prostrazione del figlio per i rimproveri subiti. A questo punto la docente si rivolgeva al tribunale.
Anche il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 1117/2021, del 10 marzo 2021, rigettava l’appello. A suo dire, infatti, il comportamento del padre si configurava come legittima difesa. Escludeva, inoltre, la provocazione del genitore, non essendo punibile la condotta di chi reagisce al fatto illecito altrui ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile. Inoltre condannava la docente al pagamento dei danni riportati dallo studente a seguito dell’accaduto. Da qui l’impugnazione in Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione

Secondo la Suprema corte, mancherebbe sia la legittima difesa che l’incapacità di intendere e di volere del genitore. In relazione alla legittima difesa, infatti, mancherebbe il requisito dell’attualità del pericolo. Il padre ha infatti agito a distanza di tre giorni rispetto al rimprovero della docente.
Circa lo stato di incapacità di intendere e di volere, è assente qualsiasi provocazione ricevuta sul momento dall’insegnante.
Per la Cassazione il comportamento del genitore non è qualificabile «in termini “di legittima difesa” […]. Bensì caratterizzato inequivocabilmente da una sorta di inammissibile ricorso ad un inammissibile modello di “giustizia fai da te”». Atteggiamento che, come stigmatizza la Corte: «sempre più frequentemente è tristemente dato riscontrare nei rapporti d’oggi tra genitori ed insegnanti».
Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio al Tribunale di Catania.

Il profilo assicurativo

È necessario ricordare che le polizze assicurative scolastiche non riguardano la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti. Qualora la docente fosse risultata colpevole, la polizza avrebbe, però, risarcito l’eventuale danno fisico o psicologico patito dall’alunno.
Se, invece, la docente avesse riportato un danno fisico, la polizza integrativa scolastica avrebbe risarcito le spese mediche.
Anche per il ramo di tutela legale, la polizza scolastica difficilmente risulterà operante. Le condizioni contrattuali infatti, di norma, escludono la possibilità di contenziosi tra soggetti tutelati dalla stessa polizza.

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Festeggiamenti per la maturità

Negli ultimi anni, nel nostro Istituto è diventata usanza per i maturandi, al temine della prova orale, celebrare il traguardo raggiunto. Consuetudine vuole che gli alunni, sul marciapiede fuori dal cancello della scuola, stappino bottiglie di spumante, festeggiando con compagni e amici. Più goliardicamente, qualcuno usa uova e farina. La scorsa settimana, una nostra docente, all’uscita dalla scuola, è scivolata sul selciato reso scivoloso, riportando la frattura del polso.
È ipotizzabile una responsabilità diretta della scuola nell’evento in questione e, in questo caso, la polizza integrativa risarcisce il danno?

Il Codice della strada, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, all’Art. 3, comma 33, definisce “marciapiede” quella parte della strada destinata ai pedoni. Il Codice specifica, inoltre, che i marciapiedi appartengono al demanio ed, in quanto tali, la loro pulizia e manutenzione sono di competenza della Pubblica Amministrazione.
Il decreto in questione, quindi, dispenserebbe l’Amministrazione scolastica dal doversi occupare del marciapiede posto davanti all’entrata dell’Istituto.

La giurisprudenza

Ma la realtà, spesso, non è così semplice. La questione è controversa e, nel corso degli anni, svariate sentenze si sono espresse in modo differente generando dubbi e incertezze.
Nel 2020 la Corte d’appello del Tribunale di Milano con sentenza n. 73, condannava un condominio al risarcimento di un infortunio occorso ad un pedone. Il malcapitato scivolava su una lastra di ghiaccio posta sul marciapiede davanti all’edificio, riportando la frattura dell’omero. Il tribunale, rifacendosi al Regolamento Comunale che impone l’obbligo di pulizia del marciapiede, ha imposto al condominio un rimborso di quasi 90.000 euro.
Di fronte ad un caso analogo, nel 2021, la Quarta Sezione Civile del Tribunale di Torino, si espresse in maniera assolutamente opposta. In questo caso Il tribunale sentenziò che il Comune mantiene la proprietà del marciapiedi e che tale diritto comprende l’onere della manutenzione dovuta e necessaria.
Fermo restando, comunque, il dovere di manutenzione da parte dell’Ente pubblico, quest’ultimo viene esentato dal risarcimento se prova l’imprevedibilità del pericolo e l’impossibilità di rimuoverlo immediatamente, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Un’ulteriore causa di esonero di responsabilità sta nella dimostrazione che l’evento è stato provocato da terzi.

Il reato di imbrattamento del suolo pubblico

Qualora fosse identificato l’autore del danno, sarà quest’ultimo a dover risarcire la parte lesa. Inoltre, ai sensi dell’Art. 674 del Codice Penale l’imbrattamento del suolo pubblico è un reato. Per questo motivo, colui che ha creato il danno, oltre a dover risarcire il danno potrebbe essere condannato al pagamento di una sanzione amministrativa.

La responsabilità della scuola

È pertanto ipotizzabile una responsabilità diretta della scuola nell’evento?
In linea assolutamente teorica ci sentiremmo di escluderlo. L’evento s’è svolto al di fuori dell’edificio scolastico, sulla pubblica via, fuori dalla vigilanza diretta della scuola. Inoltre, non è provato che siano gli studenti assicurati, in prima persona, ad aver creato la situazione di pericolo. Infine, sebbene sia ipotizzabile un nesso di causalità tra l’azione degli studenti e l’accaduto, questo potrebbe non essere provato con certezza.

Il profilo assicurativo

La polizza integrativa stipulata dall’Istituto tutela anche i danni da Responsabilità Civile. Nel caso, quindi, fosse provata la responsabilità della scuola o dello studente, l’assicuratore provvederà a risarcire il danno nel limite del massimale convenuto.
Inoltre le migliori formule assicurative, disponibili in ambito scolastico, nel ramo di Responsabilità Civile, prevedono, limitatamente agli studenti, la tutela anche per i danni che questi possano provocare in itinere.

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Alunno dimenticato sullo scuolabus

Casi di minori, molto piccoli, abbandonati inavvertitamente all’interno delle auto, si ripropongono tutti gli anni, alcune volte con esiti drammatici.
Dal 1998 ad oggi, 11 sono state le vittime di questo tipo di evento, l’ultima, all’inizio di giugno, a Roma. Una bambina di poco più di un anno è morta nell’auto del padre, lasciata in parcheggio, sotto al sole, proprio davanti all’asilo nido.
Con la Legge 1° ottobre 2018, n. 117, se si trasportano in auto minori di 4 anni, è obbligatorio dotarsi di un dispositivo anti abbandono. Purtroppo la normativa non è sempre applicata e, a distanza di pochi giorni, nel teramano, s’è verificato un nuovo episodio. Questa volta fortunatamente, senza tragiche conseguenze. L’evento ha però coinvolto, almeno indirettamente una scuola.
Secondo la ricostruzione l’alunno di 3 anni, verso le 8 del mattino, era salito sullo scuolabus del Comune, per essere portato all’asilo. Nel tragitto si sarebbe addormentato e, all’arrivo, nessuno s’è accorto di lui, rimanendo così, per 8 otto ore rinchiuso nel mezzo parcheggiato.
Sul caso la procura di Teramo ha aperto un fascicolo di indagine ipotizzando il reato di abbandono di minori.

Il reato di abbandono

Ai sensi dell’Art. 591 del Codice Penale chiunque abbandoni un minore, o un incapace, posto sotto la propria responsabilità compie un reato.
I soggetti che possono incorrere nel reato sono coloro i quali, in virtù della loro posizione giuridica, devono occuparsi della custodia di un minore.
La natura giuridica può basarsi sulla norma di legge, come nel caso dell’implicita responsabilità genitoriale oppure su un contratto, come nel caso dello scuolabus.
Il reato può configurarsi anche in assenza di una lesione personale, che rappresenta una circostanza aggravante. L’abbandono scatta in tutti i casi in cui il comportamento dell’affidatario metta a repentaglio la vita o l’incolumità del minore.
Non c’è reato qualora la persona che ha l’obbligo di custodia del minore è in grado di dimostrare di aver ottemperato ai suoi doveri.

La Responsabilità Civile

In parallelo alla Responsabilità Penale, in caso di lesione, il danneggiato potrà chiedere in sede Civile il pagamento del danno sofferto.
Nel caso dello scuolabus si tratta della cosiddetta responsabilità contrattuale ovvero dell’inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno indiretto e diretto ad esso conseguente.
Ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile: «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno».
Anche il Comune che ha commissionato il servizio potrebbe dover rispondere del danno. Ai sensi dell’Art. 1228 del Codice, infatti, qualora si fosse avvalso di terzi per l’esecuzione del contratto: «[…] risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro».
La famiglia quindi, in presenza dei requisiti potrà richiedere il risarcimento dei danni diretti e indiretti.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative, anche quelle scolastiche, non operano in caso di reato penale. Inoltre il contratto relativo al servizio di scuolabus è stato stipulato dalla famiglia con il Comune. Quest’ultimo sarà quindi tenuto all’eventuale risarcimento. A sua volta il Comune potrà rivalersi nei confronti della società di trasporto.

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Accoltella la professoressa in classe

La cronaca della scorsa settimana riporta come uno studente sedicenne, ha accoltellato una delle proprie docenti in classe.
Successivamente avrebbe minacciato i compagni di classe con una pistola giocattolo senza tuttavia ferire nessuno di loro.
Arrestato dai Carabinieri intervenuti, l’accusa è di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e di detenzione di armi finalizzata alla commissione del reato di tentato omicidio.
Attualmente l’alunno si trova ricoverato nel reparto di Neuropsichiatria adolescenziale dell’ospedale San Paolo di Milano. Almeno per il momento, lo studente non è riuscito a dare una motivazione al proprio gesto.
Le cause che hanno portato al fatto sono al vaglio degli inquirenti. Per il Pubblico Ministero che si occupa del caso si tratterebbe di un: «episodio isolato» non ascrivibile al «disagio e malessere diffuso in alcune fasce della popolazione giovanile e adolescenziale».
Sull’accaduto è intervenuto anche il ministro Giuseppe Valditara esprimendo alla docente piena solidarietà e vicinanza anche da parte del Governo. Il ministro ha avviato anche una riflessione sull’introduzione dello sportello psicologico negli istituti scolastici.

Il reato penale

I minori come nel caso in oggetto possono essere autori di tutti i reati comuni previsti dal codice penale. Tuttavia i minori, fino al quattordicesimo anno di età, non possono essere imputati penalmente.
Ai sensi dell’Art. 98 del codice penale l’imputabilità, compresa tra i 14 e i 18 anni, è giudicata discrezionalmente caso per caso. Il giudice, quindi, appurata la capacità di intendere e di volere del minore che ha commesso il fatto, applicherà l’eventuale pena conseguente.
È bene evidenziare inoltre, come la giurisprudenza prevalente sia incline a pensare che non esistano reati che abbiano come unico e possibile soggetto attivo solo il minore. Ne deriva che i genitori di un minorenne, autore di un reato, potrebbero rispondere, anche penalmente, per l’illecito commesso dal figlio.
Nel caso di reati compiuti dai minori l’onere del risarcimento del danno ricadrà sulla famiglia o sul tutore.  Sono, infatti, questi ultimi a subire le conseguenze civili dei danni commessi in quanto esercenti la potestà sul minore. Ad oggi, infatti, il minore di 18 anni non è tenuto a pagare pene pecuniarie o risarcimenti.

Il profilo assicurativo

Le migliori formule assicurative scolastiche tutelano le vittime di aggressione.
Resta inteso che i risarcimenti sono legati esclusivamente al danno fisico e che la Società assicuratrice potrà agire in rivalsa per il recupero della somma erogata a titolo di risarcimento.

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Baby gang

Una scolaresca veronese, in viaggio di istruzione a Bolzano, è stata vittima di un’aggressione da parte di una baby gang composta da cinque giovani magrebini. Lo riporta il Corriere del 20 aprile scorso.

Il fatto

Durante una sosta, alcuni alunni dell’Istituto Istruzione Superiore “Ferraris-Fermi” di Verona sono stati presi di mira da alcuni coetanei. La baby gang ha inizialmente cercato di rubare il portafogli a una studentessa. La vittima, insieme ad alcuni compagni di classe è però riuscita a scappare rifugiandosi sul pullman. I malintenzionati, a questo punto, hanno cominciato a lanciare delle pietre contro il veicolo infrangendo un finestrino e rischiando di ferire un alunno.
Le indagini successive effettuate dalle autorità hanno portato all’identificazione e alla denuncia degli autori del fatto per minacce, violenza privata e danneggiamento.

Le baby gang

Con baby gang si intende un fenomeno di microcriminalità organizzata, attraverso il quale gruppi di minorenni attuano comportamenti aggressivi ai danni di cose o persone.
Senza entrare in un’analisi sociologica, è comunque utile notare come l’età dei componenti di queste bande è quella tipicamente scolastica. In media varia tra i 12 e i 17 anni, spesso sono “gestite” da maggiorenni poco più grandi. Bersagli delle loro azioni sono di norma obiettivi “deboli” in genere vandalismi, aggressioni a coetanei, vagabondi o singoli soggetti inermi.
La preoccupante crescita del fenomeno delle bande giovanili è evidenziata in uno studio di ricerca interuniversitario presentato, nell’ottobre scorso, dalla Direzione centrale della polizia criminale.
La crescita del fenomeno, com’è intuibile, comporta anche un incremento rilevante del costo economico sociale. A oggi non sono stati diffusi dati in questo senso, ma non è difficile ipotizzare cifre per svariate centinaia di milioni di euro.

Il reato penale

Quanto normalmente contestato alle baby gang sono reati penali: violenza privata, furto, danneggiamento, minacce.
È utile premettere come, ai sensi dell’Art. 97 del Codice Penale, i minori siano imputabili solo al compimento del quattordicesimo anno di età. I minori possono essere autori di tutti i reati comuni previsti dal codice penale. Tuttavia, la giurisprudenza è incline a pensare che non esistano reati che abbiano come unico e possibile soggetto attivo solo il minore degli anni 18. Ne deriva che i genitori di un minorenne, autore di reato, potrebbero rispondere, anche penalmente, per il reato punibile commesso dal figlio.
Nel caso dei minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l’imputabilità è giudicata caso per caso, ai sensi dell’Art. 98 del codice penale. Il giudice, quindi, appurata la capacità di intendere e di volere del minore che ha commesso il fatto, applicherà l’eventuale pena conseguente.

La responsabilità civile

Nel caso di reati compiuti dai minori l’onere del risarcimento del danno ricadrà sulla famiglia o sul tutore.  Sono, infatti, questi ultimi a subire le conseguenze civili dei danni commessi in quanto esercenti la potestà sul minore. Ad oggi, infatti, il minore di 18 anni non è tenuto a pagare pene pecuniarie o risarcimenti.

Il profilo assicurativo

Le migliori formule assicurative disponibili sul mercato scolastico prevedono la copertura degli infortuni derivanti da aggressioni anche durante i viaggi di istruzione. Resta inteso che i risarcimenti sono legati esclusivamente al danno fisico, sono esclusi, invece, i danni relativi ai beni eventualmente danneggiati e/o sottratti.
Nel caso l’autore del danno venga identificato, la Società assicuratrice potrà agire in rivalsa per il recupero della somma erogata a titolo di risarcimento.

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Docente insegna senza titolo

Un interessante caso di cronaca è quello di una docente che ha insegnato in un Istituto Comprensivo emiliano apparentemente sprovvista dei titoli necessari.
Avvenimenti di questo genere non sono nuovi. Nello scorso novembre un caso analogo ha coinvolto una 41enne, nel brindisino. Più eclatante tuttavia è la notizia di un’altra donna che, per vent’anni, avrebbe insegnato in più Istituti superiori brianzoli, sprovvista delle necessarie abilitazioni.
In questo caso le accuse sono ben più gravi. Secondo gli inquirenti, infatti, grazie alla finta laurea in Psicologia, dal 1999 avrebbe anche avviato la professione di psicanalista.

La responsabilità penale e civile

Al di là dell’aspetto etico delle vicende, la falsa attestazione di titoli è un reato, ai sensi dell’Art. 495 del Codice Penale. L’autore del reato, giudicato colpevole, oltre alla possibile iscrizione al Casellario Giudiziario, potrebbe essere inoltre sottoposto al pagamento di una di una sanzione. Il ministero inoltre, in qualità di parte lesa, potrebbe richiedere, in sede civile, la restituzione degli emolumenti impropriamente erogati.

La responsabilità amministrativa della scuola

Nel processo potrebbe appalesarsi inoltre una precisa responsabilità amministrativa dell’Amministrazione scolastica che non ha ottemperato ai controlli.
La valutazione e verifica dei titoli di accesso all’insegnamento, anche finalizzate all’accesso ai concorsi o alle graduatorie di istituto, sono di competenza dei singoli Istituti.
Ai sensi dell’Art. 8, comma 8, dell’Ordinanza Ministeriale 112/2022, è il Dirigente scolastico responsabile dei controlli. Effettuato il controllo, il Dirigente scolastico, dovrà comunicare, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio territoriale competente.
In caso di esito negativo il Dirigente valuta e decide sulle derivanti determinazioni, anche ai fini della responsabilità penale di cui all’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La mancata o carente verifica potrebbero comportare la responsabilità amministrativa del Dirigente e il conseguente danno erariale.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere, innanzitutto, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti. Conseguentemente, l’unica copertura assicurativa, in questo caso, è quella eventualmente legata alla Tutela Legale, limitatamente tuttavia al caso di colpa.
Nel caso delle polizze assicurative scolastiche tuttavia, occorrerà fare un’ulteriore attenzione in quanto, di norma, escludono i rapporti di lavoro.
Circa la responsabilità amministrativa del Dirigente, circa il mancato o insufficiente controllo, è opportuno che quest’ultimo abbia sottoscritto una polizza per la tutela della Responsabilità Civile.
Le polizze scolastiche, nel rispetto della normativa prevista dalla Finanziaria 2008, escludono questa garanzia. La stipula del contratto e il pagamento del relativo premio, in questo caso, sono ad esclusivo carico del soggetto assicurato.

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Garanzie assicurative in itinere

Un grave sinistro che non riguarda direttamente la scuola, ma per analogia, ci dà l’opportunità di fare alcune precisazioni circa l’operatività delle garanzie in itinere.

Il fatto

L’evento, come riporta la cronaca, è accaduto nel marzo scorso, a Milano, in un parco pubblico. Un bambino di 5 anni, sotto la supervisione del padre, stava imparando ad andare in bicicletta senza rotelle.  Il ragazzino ha urtato accidentalmente una donna di 87 anni. L’anziana ha perso l’equilibrio e, cadendo a terra, ha battuto la testa sul selciato ed è morta.
L’accaduto ha costretto la Procura di Milano a porre in capo al padre la responsabilità dell’accaduto, per condotta omissiva. Il padre è, infatti, indagato per omicidio colposo in rapporto all’Art. 40 del Codice Penale ai sensi del quale, non impedire un evento, equivale a cagionarlo. 
Nel caso in questione, inoltre, è presupponibile anche la Responsabilità Civile del genitore, ai sensi dell’Art. 2047 del Codice. Il danno cagionato da incapace, infatti, dovrà essere risarcito da chi è tenuto alla sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Ne deriva che, se in sede penale è prevedibile il patteggiamento e la sospensione condizionale, in sede civile il genitore potrebbe dover indennizzare la vittima. Risarcimento che la stampa stima intorno ai 200mila euro.

Danni in itinere

Come accennato in premessa, il caso non coinvolge direttamente la scuola, tuttavia, la possibilità che eventi analoghi possano accadere in itinere merita qualche approfondimento. L’utilizzo di biciclette o monopattini, per andare e tornare da scuola, è ormai più che consueto a tutte le età. La possibilità di causare lesioni personali a terzi è più che concreta.
A questo occorre aggiungere che, nel caso di lesioni, dal 2016, è previsto un inasprimento delle pene.
Se da un incidente stradale deriva una lesione grave, con una prognosi superiore a 40 giorni, il responsabile dovrà rispondere penalmente della sua condotta. Tutto questo anche se non ha provocato volutamente l’incidente, ma si è trattato solo di una disattenzione.

Il profilo assicurativo

Sono due le garanzie delle polizze assicurative scolastiche che possono tutelare l’assicurato nel caso di (mal)utilizzo dei velocipedi.
In primo luogo, la tutela per i danni da Responsabilità Civile, ovvero quando un soggetto, ingiustamente, arreca un danno a un altro. Sul danneggiante infatti, grava l’obbligo di risarcire il danno. La polizza scolastica, se previsto contrattualmente, provvede, in caso di incidente, al rimborso del danno causato, nei limiti del massimale previsto. 
Dal punto di vista di un eventuale contenzioso nella liquidazione del danno potremmo però trovarci di fronte ad alcune limitazioni. La Compagnia, in relazione alla Responsabilità Civile potrebbe, infatti, fornire l’assistenza legale solo fino a quando ha un interesse diretto nella vertenza di danno. Inoltre, l’assicuratore potrebbe arrogare a sé tutti i diritti e le azioni spettanti all’assicurato tra cui quello di nominare legali o periti di parte.
La seconda garanzia, prevista dalle migliori soluzioni assicurative operanti in ambito scolastico, è la Tutela Legale. La Compagnia, in questo caso, si obbliga a fornire al cliente l’assistenza e la difesa giudiziale e stragiudiziale necessaria. È bene sottolineare che la garanzia non rimborsa le sanzioni amministrative (multe e/o ammende), ma prevede il rimborso delle spese legali, peritali e processuali sostenute per eventuali ricorsi. Ma, soprattutto, l’assicurato può vedersi rimborsate le spese anche per la difesa da imputazione per reati penali. Ovviamente, in questi casi, la garanzia di Responsabilità Civile resterebbe inoperante.

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Bullone nel panino

Un alunno di un istituto comprensivo milanese, in uscita didattica, ha trovato un bullone nel panino fornito dal concessionario della mensa del Comune. Lo riporta la cronaca milanese della metà di marzo.

Il fatto

Una classe di quinta elementare era in visita a Palazzo Marino sede del Comune di Milano. Nella pausa, era previsto il pranzo al sacco, preparato da Milano Ristorazione, l’impresa partecipata che si occupa della gestione delle mense scolastiche milanesi. All’interno del panino di uno studente c’era un bullone, con tutta probabilità staccatosi da uno dei macchinari preposti alla preparazione degli alimenti. I genitori, venuti a conoscenza del fatto, hanno segnalato l’episodio alla scuola e quest’ultima, a sua volta, al Comune e alla Società appaltatrice della mensa. Il clamore suscitato dalla vicenda, che sembra non essere la prima di una catena di disservizi, ha portato alle dimissioni del Presidente di Milano Ristorazione. Il Comune, dal canto proprio, ha avviato un’indagine.

Irregolarità nelle mense scolastiche

Quanto accaduto è solo l’ultimo, e forse non il peggiore, episodio di irregolarità accertate nelle mense scolastiche di tutt’Italia. Una recente campagna di controlli effettuata dai carabinieri del NAS ha dimostrato come il 31% delle aziende di ristorazione scolastica, sottoposte a verifica, non rispetti le norme. Le infrazioni maggiormente contestate riguardano alimenti conservati male o scaduti, condizioni igieniche precarie delle cucine e situazione contrattuale irregolare dei dipendenti. Ventidue gestori sono stati denunciati con l’accusa di frode e inadempienze in pubbliche forniture.

Le responsabilità

Sono due, in questi casi, i livelli di responsabilità. Da un lato quella penale, quando il fornitore, al fine di un ingiustificato arricchimento, dolosamente eroga un servizio non conforme a quanto contrattualmente previsto. Penale, ai sensi dell’Art. 590 del Codice Penale, è anche l’operato negligente che colposamente provoca una lesione personale.
L’altro livello è quello civile, come nel caso in questione, ovvero quando il fornitore, colposamente, viola l’obbligo contrattuale cagionando un danno ingiusto.
La differenza tra responsabilità civile e penale non riguarda la gravità del fatto, ma il tipo di norma violata. La responsabilità penale si verifica quando un soggetto infrange una norma prevista dalla legge penale, per cui è prevista l’applicazione di una pena. La responsabilità civile è la violazione di una norma civile, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno. Resta comunque inteso che le infrazioni potrebbero sommarsi tra loro in un medesimo evento.

Il profilo assicurativo

La responsabilità penale è del soggetto che ha compiuto il reato. Le polizze assicurative, quindi, non rispondono della sanzione penale, che resterà a carico dell’autore del reato. L’intervento assicurativo potrebbe essere eventualmente previsto con la polizza di Tutela Legale, qualora fosse stata stipulata, a rimborso delle spese di difesa e/o di perizia.
L’assicuratore, ai sensi dell’Art. 1900 del Codice Civile, potrebbe anche rifiutare il pagamento dell’indennizzo. Questa possibilità si verifica se il danno è stato causato con dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario. Nei casi di colpa grave è possibile una deroga che tuttavia, dovrà essere contrattualmente prevista.
Le migliori polizze integrative scolastiche prevedono, di norma, l’estensione della copertura anche ai casi di colpa grave del contrente/assicurato.

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Studente in alternanza ruba psicofarmaci

A Monza, un alunno di un Istituto superiore, in alternanza scuola-lavoro in una farmacia, s’è impossessato di ansiolitici e antidepressivi, lo riporta la cronaca.

Il fatto

Lo studente sedicenne, iscritto in un Istituto tecnico brianzolo, era impegnato, a partire dal 28 febbraio scorso, in un tirocinio presso una farmacia. All’inizio di marzo, il responsabile del negozio s’è accorto della sparizione di numerose scatole di farmaci e ha immediatamente segnalato l’accaduto alla scuola. L’alunno, nel frattempo, aveva abusato di sostanze chimiche cominciando a delirare al punto da rendere necessario il ricovero all’Ospedale San Gerardo di Monza.
Secondo quanto ricostruito, il ragazzo, durante il ricovero, avrebbe anche danneggiato gli arredi del reparto e minacciato il personale. Richiesto l’intervento della polizia, l’episodio è stato segnalato al Tribunale dei minori.

Il profilo penale

Nell’accaduto sono certamente ipotizzabili una serie di reati penali, il primo aspetto riguarda il furto dei medicinali. Il furto è definito dall’Art. 624 del Codice Penale. È reato, infatti, l’impossessamento dei beni mobili altrui, sottratti al fine di trarne profitto per sé o per altri. Il furto di farmaci psicotropi potrebbe, inoltre, costituire un’aggravante qualora fosse ipotizzata una cessione a terzi.
Il secondo reato è quello di danneggiamento, ai sensi dell’Art. 635 del Codice Penale. Il danneggiamento rientra tra i reati contro il patrimonio, commessi con violenza contro le cose o le persone. In questo secondo caso, tuttavia, va considerata la depenalizzazione introdotta dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, nonché dalla capacità di intendere e volere del soggetto.
Circa la capacità di intendere e volere al momento in cui è stato commesso il reato, si esprimerà unicamente il Tribunale dei Minori. 

La Responsabilità Civile

Indipendentemente dall’aspetto legato alla responsabilità penale, che è sempre personale, occorrerà considerare la Responsabilità Civile nell’accaduto e il relativo risarcimento dei danni.
Le attività di alternanza (PCTO), introdotte dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedono la stipula della convenzione tra la scuola e le imprese ospitanti. L’Istituto organizzatore, unitamente all’azienda, dovrà considerare non solo il percorso formativo, ma anche gli standard di sicurezza tipici dell’attività. Il processo dovrà, perciò, essere declinato in relazione all’età, al livello di maturità e all’indipendenza dell’alunno. Qualora venissero a mancare, o risultassero carenti, questi aspetti, potrebbe evidenziarsi una livello di colpa in programmando della scuola ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile.

Il profilo assicurativo

Come accennato più sopra, la responsabilità penale è del singolo soggetto che ha compiuto il reato. Le polizze assicurative, quindi, non rispondono della sanzione penale, che resterà a carico dell’autore del reato. Nel caso di minore, l’onere della sanzione penale potrebbe ricadere sulla famiglia o sul tutore a seguito delle disposizioni espresse dal Tribunale. La polizza, di norma, non rimborsa neanche il danneggiamento compiuto con dolo. In questo caso, tuttavia ai sensi dell’Art. 1900, comma 2 del Codice Civile: «L’assicuratore non potrà rifiutarsi di eseguire la prestazione se il sinistro è stato cagionato da dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere».

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