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Assicurazione del docente assegnato su più sedi

Il nostro Istituto ha in organico alcuni docenti assegnati su più sedi anche in altri Istituti. Il docente che paga l’assicurazione con noi è automaticamente assicurato anche negli altri Istituti in cui opera?

L’assicurazione scolastica è un contratto stipulato con la formula per conto altrui o per conto di chi spetta, ai sensi dell’Art. 1891 del Codice Civile.

L’assicurazione per conto altrui

Nel caso di per conto altrui, l’assicurazione è stipulata dall’Istituto scolastico per conto di un soggetto precisamente individuato (es.: alunno o dipendente assicurato).
Nel caso di per conto di chi spetta, a favore di un soggetto non indentificato a priori, ma individuato al momento del sinistro.
È bene sottolineare precisamente che il contratto è stipulato tra la Compagnia di assicurazione e l’Istituto scolastico e non tra la Compagnia assicuratrice e il singolo dipendente.

Il docente impegnato su più Istituti

In caso di sinistro il contratto assicurativo ha effetto unicamente se l’evento è avvenuto nei limiti previsti dal contratto in cui il dipendente opera. Motivo per cui, l’operatore scolastico assegnato su più istituti, per fruire della copertura assicurativa, dovrà pagare un premio in tutte le scuole in cui presta servizio.

Le deroghe delle Società Assicuratrici

Nel corso degli anni, le Società assicuratrici hanno spesso derogato a questa regola. La copertura assicurativa era considerata operante anche per i dipendenti impegnati su più Istituti, a patto che tutti gli Istituti avessero stipulato la polizza con la stessa Compagnia. Questa speciale estensione poneva parecchie limitazioni di carattere pratico e amministrativo. Non era sempre chiaro infatti il soggetto che dovesse effettuare la denuncia di sinistro. Inoltre garanzie e massimali potevano essere diversi, massimali, motivo per cui gli attuali contratti, di norma, non prevedono più questa possibilità.
Al fine di evitare di ingenerare false aspettative, in questi casi, è sempre opportuno, chiarire precisamente con il personale interessato i limiti del contratto.
L’intervento del Broker assicurativo specializzato, anche nel caso di assicurazione del docente assegnato su più sedi, potrebbe essere particolarmente utile sia all’Istituto che al docente interessato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative del personale docente, contattaci qui.

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Infortunio durante un viaggio di istruzione

Un docente accompagnatore è rimasto vittima di un infortunio durante un viaggio di istruzione, per responsabilità della struttura . La scuola ha effettuato regolare denuncia all’INAIL ma non alla Compagnia di Assicurazione con la quale la scuola ha stipulato polizza integrativa, in quanto il docente non risulta aver pagato il premio per il periodo in cui è avvenuto il sinistro. Ci scrive il legale dell’albergo, a cui il Docente ha chiesto il rimborso del danno, asserendo che la scuola, alla luce della Circolare Ministeriale MIUR n. 291 del 14/10/1992, avrebbe dovuto assicurare obbligatoriamente il docente. Cosa dobbiamo rispondere?

La domanda è certamente interessante perché ci consente di fare alcune precisazioni.

La Responsabilità Civile verso terzi nei casi di infortunio

Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, chi: “cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno“.
Se la responsabilità dell’infortunio del Docente, è dell’albergo ospitante, sarà quest’ultimo a dover rimborsare il danno.
Non è quindi ben chiaro quindi perché il legale della struttura alberghiera, chieda chiarimenti circa l’obbligatorietà della polizza assicurativa dell’Istituto.
La Società assicuratrice, con cui la scuola ha stipulato la polizza, accertata la responsabilità dell’albergatore, potrebbe non pagare il danno. In alternativa potrebbe procedere all’indennizzo per poi rivalersi nei confronti dell’albergatore. Analogamente anche l’Istituto scolastico dovrà istituire analoga azione di rivalsa nei confronti dell’albergo, per le assenze dal lavoro del dipendente determinate da responsabilità imputabile alla struttura alberghiera.

L’autonomia scolastica

Nel merito dell’obbligatorietà della copertura assicurativa da parte dell’Istituto scolastico per tutti i partecipanti ad un viaggio di istruzione richiamata nella Circolare Ministeriale MIUR n. 291 del 14/10/1992, non riveste più carattere prescrittivo.
A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 8 marzo1999, n. 275, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche per i viaggi di istruzione. Pertanto, la previgente normativa in materia, costituisce opportuno riferimento solo per orientamenti e suggerimenti operativi.
Proprio in virtù dell’autonomia il Consiglio di Istituto scolastico è tenuto a deliberare un regolamento per i viaggi di istruzione. Il regolamento approvato diventa così fonte normativa per la singola scuola sotto il profilo organizzativo.

Il Regolamento per i viaggi di istruzione

In relazione alla definizione del regolamento è bene valutare alcuni aspetti:
La stipula di una copertura assicurativa per tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione risulta una best practice più che consigliabile. La copertura assicurativa dell’INAIL infatti, si limita ai casi di morte e di invalidità permanente lasciando gli eventuali costi di tutte le spese mediche e di assistenza a carico del soggetto infortunato.
Qualora il viaggio di istruzione, inoltre, avvenisse sul territorio italiano, il Sistema Sanitario Nazionale, provvede gratuitamente al primo soccorso e alle spese mediche. Nel caso il viaggio prevede una meta internazionale, in caso di infortunio, i costi diretti (ambulanza, Pronto Soccorso, rientro sanitario, ecc.), in mancanza di copertura assicurativa, devono essere onorati direttamente dall’infortunato.

Le polizze assicurative scolastiche

Le più diffuse assicurazioni scolastiche prevedono la copertura assicurativa, nel ramo Assistenza, per tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (docenti, studenti e accompagnatori). Tuttavia limitano la copertura assicurativa per i soggetti che non hanno pagato il premio. A questi ultimi, viene garantito il primo soccorso e l’eventuale rientro sanitario, ma non il pagamento delle spese mediche o il risarcimento dell’invalidità permanente o temporanea residuata.

Le polizze assicurative dell’Agenzia di viaggio o del Tour Operator

Solitamente, il soggetto organizzatore del viaggio (Tour Operator e/o Agenzia di Viaggio) propone alla scuola, unitamente ai servizi turistici (trasferimento, alberghi, visite guidate, ecc.) anche una polizza assicurativa.
Solitamente e in modo del tutto improprio, queste polizze sono dissimulate all’interno del pacchetto turistico con la formula: “tutto compreso”.
Ne deriva che queste hanno un costo, a volte molto rilevante, rispetto al servizio offerto e alle più diffuse polizze assicurative scolastiche.
Le polizze in questione, com’è corretto che sia, sono limitate esclusivamente al periodo del viaggio. Spesso prevedono massimali estremamente ridotti, limiti e franchigie anche rilevanti.
Per questo motivo diventa importante verificare le condizioni della polizza scolastica anche con l’aiuto del broker assicurativo specializzato.