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Il cyberbullismo a scuola

Le statistiche evidenziano come gli atti di cyberbullismo a scuola siano in crescita. Nell’ultimo periodo, inoltre, il parziale isolamento generato dal Covid e dal lockdown, hanno aggravato la situazione.
È quanto emerge anche dall’ultima Indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo elaborata dall’Istat.
Il cyberbullismo è una forma di violenza virtuale realizzata attraverso l’uso delle tecnologie digitali.
Come per il bullismo tradizionale, si manifesta con prepotenza e prevaricazione reiterata nel tempo, perpetrata da una o più persone, nei confronti di un’altra percepita come più debole.
Nella scuola, in genere, all’interno di un gruppo dei pari.

Il cyberbullismo è un reato

Esattamente come per il bullismo, le azioni di cyberbullismo sono un reato ai sensi del codice penale italiano. I reati penalmente rilevanti sono: ingiuria (art. 594), diffamazione (art. 595), violenza privata (art. 610), minaccia (art. 612) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del Codice della privacy).
Nei casi più gravi (minaccia grave, molestie) la denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria è sufficiente per attivare un procedimento penale. Negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta (querela) che si proceda penalmente contro l’autore del reato.
La 29 maggio 2017, n. 71, in assenza di denuncia o querela, introduce un provvedimento di carattere amministrativo per i minori, sopra i 14 anni, autori di atti di cyberbullismo nei confronti di altri minori.
Il minore autore può essere convocato dal Questore e ammonito se ritenuto responsabile delle azioni telematiche. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

La responsabilità dell’Istituto scolastico e dei docenti

Cosa succede nel caso di comportamenti penalmente rilevanti o di danni procurati a scuola?
Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile (responsabilità dei precettori) e dell’Art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 (responsabilità patrimoniale del personale), gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi “dal fatto illecito dei loro allievi […] nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
Il docente ha il dovere di controllo dell’attività dei minori e, in caso di comportamento illecito, si presuppone la “culpa in vigilando“, ovvero l’inadempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi.
Nella scuola pubblica, la responsabilità si estende alla Pubblica Amministrazione, che si surroga al personale, nella responsabilità civile.
Nella scuola privata, sarà la proprietà dell’Istituto a risponderne.
Da questa responsabilità di può essere liberati dimostrando di non aver potuto impedire il fatto.
L’Istituto deve tuttavia dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi del fatto dannoso.

Le polizze assicurative scolastiche

Al di là delle necessarie azioni preventive ed educative e non solo sanzionatorie, per arginare il fenomeno, un aspetto importante riguarda le polizze assicurative scolastiche.
Ad oggi, molte coperture presenti sul mercato, escludono i danni derivanti da azioni di cyberbullismo a scuola come intimidazioni, molestie verbali, violenze, aggressioni e persecuzioni attuate attraverso l’uso di internet e delle tecnologie digitali.
Certamente le polizze assicurative non prevengono il fenomeno, tuttavia garantiscono un congruo risarcimento in caso di danno.

Se desideri verificare la copertura assicurativa stipulata dall’Istituto nei casi di cyberbullismo a scuola, contattaci qui.

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La responsabilità della scuola negli atti di bullismo

Il fenomeno del bullismo e le modalità della sua prevenzione sono tema dibattuti da lungo tempo in ambito scolastico. Minore attenzione, forse, è dedicata alla responsabilità diretta dell’Istituto in questi casi. A questo proposito ci sembra quindi opportuno segnalare la Sentenza n .380 del 12 aprile 2021, con cui il Tribunale di Potenza ha condannato il MIUR a risarcire uno studente aggredito da un allievo di un’altra classe.

Il fatto

Nel 2010, un genitore portava in giudizio il MIUR per i danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi al figlio. Il minore era stato aggredito, durante l’orario scolastico, da un’altro allievo.
Alla scuola era contestata la mancata vigilanza, la tardiva conoscenza dell’accaduto e l’intempestiva comunicazione alla famiglia. L’insegnante aveva autorizzato l’alunno a recarsi da solo nei bagni dell’Istituto, senza aver verificato che fosse entrato nella sfera di vigilanza di altri preposti (bidelli o insegnanti).
Inoltre, la docente era venuta a conoscenza dell’accaduto solo dopo 45 minuti dalla fine della ricreazione. Non vedendo rientrare in classe lo studente, lo aveva trovato con evidenti contusioni e graffi.
Gli insegnanti, infine, avevano avvisato i genitori solo all’uscita dalla scuola.

La sentenza del Tribunale

Alla luce dell’Art. 2048, comma 2, del Codice Civile: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
La responsabilità è stata attribuita esclusivamente all’amministrazione scolastica, la quale, non ha potuto dimostrare l’esercizio della sorveglianza, che avrebbe potuto impedire il fatto. Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento omissivo della scuola abbia causato allo studente danni patrimoniali e non patrimoniali. Il MIUR, quindi, oltre al risarcimento, sarà tenuto ad indennizzare sia le spese legali, sia una sanzione per lite temeraria per complessivi 7.697,25 euro.

Le polizze assicurative

Sul piano strettamente assicurativo, le polizze stipulate tutelano la Responsabilità Civile dell’Istituto. E’ sempre escluso il reato penale nei confronti dell’autore del gesto e l’azione disciplinare per il personale inadempiente. Molte coperture presenti sul mercato escludono i danni derivanti da azioni di bullismo (intimidazioni, molestie verbali, azioni violente, aggressioni fisiche, persecuzioni, ecc.) attuate in ambiente scolastico.

Il Cyberbullismo

Il bullismo è classificato come Atti persecutori dall’Art. 612 bis del Codice Penale. Con l’evoluzione tecnologica ha trovato nuova espansione con l’utilizzo degli strumenti digitali (foto, video, chat room, instant messaging, web, ecc.). In questo caso il bullismo diventa quindi cyberbullismo.
Il cyberbullismo, se possibile, è ancora più pervasivo, in quanto può contare sull’assenza di barriere geografiche e fisiche, nonché sull’anonimato. Le conseguenze psicologiche che si riscontrano nelle vittime spaziano dalla paura al rifiuto di andare a scuola fino all’ansia sociale.
Il Rapporto Istat del 2019 sull’argomento, evidenzia una preoccupante diffusione di questo tipo di casi.
Alla luce della possibile responsabilità diretta della scuola negli atti di bullismo, appare assolutamente evidente che una polizza assicurativa scolastica, se ben strutturata, non possa escludere questo tipo di eventi.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche per i casi di bullismo, contattaci qui.