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Cade un lampione: studente ferito

Un sinistro grave ha coinvolto uno studente 17enne di un Istituto Superiore a Castellamare di Stabia, al rientro a casa, dopo le lezioni. Lo riporta un articolo de “il Mattino”.

Il fatto

Lo studente di un Istituto tecnico, stava rientrando alla propria abitazione in sella al suo scooter. Durante il tragitto, è stato colpito dalla plafoniera di un lampione stradale, nei pressi di un sottopasso della zona.
I sanitari del 118 giunti sul posto, valutata la gravità della situazione, hanno disposto il trasferimento urgente del ragazzo in ospedale in codice rosso. Il giovane è stato ricoverato in prognosi riservata.
Secondo le prime ricostruzioni, la plafoniera del lampione si sarebbe staccata a causa delle forti raffiche di vento che imperversavano nella zona. Tuttavia non e escluso che lo scooter potrebbe aver urtato il palo, provocando la caduta della plafoniera sulla carreggiata.
La polizia municipale è intervenuta per ricostruire la dinamica dell’incidente per accertare con precisione le eventuali responsabilità di quanto accaduto.
Le indagini si concentrano soprattutto sulle condizioni dei lampioni per verificare eventuali problemi strutturali o mancanza di manutenzione.
I cittadini, da tempo, denunciano lo stato di degrado e la scarsa manutenzione dell’infrastruttura pubblica. «Non è la prima volta che si verificano episodi simili – ha dichiarato un residente della zona – da anni segnaliamo problemi con i lampioni».

Le responsabilità

Al momento, è impossibile fare una valutazione precisa delle eventuali responsabilità. Da un lato, l’Ente locale, è proprietario o custode del lampione e, in questo caso, potrebbe essere ritenuto direttamente responsabile del danno provocato. Secondo l’Art. 2051 del Codice Civile, infatti, il custode del bene è ritenuto responsabile dei danni causati a terzi. La responsabilità potrebbe venir meno solo qualora riesca a provare che l’evento sia stato causato da una circostanza imprevedibile e inevitabile. La mancata o insufficiente manutenzione degli impianti di illuminazione stradale non può essere tuttavia considerata un evento imprevedibile. Qualora invece il sinistro sia stato causato dall’urto dello scooter contro il lampione potremmo trovarci di fronte ad un concorso di colpa. Soltanto la perizia della dinamica dell’evento sarà in grado di stabilire l’eventuale grado di ripartizione delle responsabilità.

Il profilo assicurativo

Premesso che gli alunni in itinere non sono mai tutelati dall’assicurazione obbligatoria prestata dall’INAIL l’onere del risarcimento spetterà in prima battuta sul responsabile del danno.
Qualora quindi venisse accertata la responsabilità dell’Ente locale nell’evento sarà quest’ultimo a dover risarcire, in toto o in parte, la vittima dell’incidente.
Mano precisa è l’operatività delle polizze scolastiche integrative.
Con alcune polizze, qualora venisse accertata la responsabilità del proprietario o del custode del lampione, l’assicuratore potrebbe escludere il risarcimento all’alunno. In altri casi, qualora l’alunno fosse ritenuto responsabile per infrazione al Codice della strada, l’assicuratore potrebbe prevedere una riduzione dell’indennizzo dovuto.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti per i danni in itinere delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Albero travolge scuolabus in Toscana

In un comune della Toscana un albero ha travolto uno scuolabus: lo riporta un articolo de “il Corriere Fiorentino”.

Il fatto

Lunedì 13 gennaio, alle 8:20, in località Salceto a Rignano sull’Arno (FI), uno scuolabus è stato travolto da un albero caduto lungo la strada comunale.
L’incidente è avvenuto pochi minuti prima dell’ingresso a scuola. Il mezzo trasportava otto alunni tra i due e i dieci anni, l’autista e un’accompagnatrice, diretti verso l’istituto scolastico.
Il crollo dell’albero è stato probabilmente causato dal forte vento. Nella zona era stato diramato un codice giallo per il forte vento, con previsioni di raffiche fino a 100-120km/h.
Il tronco ha colpito il parabrezza anteriore del mezzo, causando gravi danni ma, fortunatamente, non particolari lesioni ai passeggeri.
I soccorsi, intervenuti tempestivamente, hanno trasportato i feriti in ospedale. Fonti mediche, tuttavia, confermano che nessuno versa in condizioni gravi.
Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza la zona, ancora soggetta a forte vento.
Il sindaco di Rignano, intervenuto sul posto, esprimendo solidarietà ai coinvolti, ha promesso verifiche sul patrimonio arboreo per evitare simili episodi in futuro.

La responsabilità

Ad oggi, fenomeni atmosferici violenti, come vento forte o piogge intense, sono sempre più frequenti e potrebbero causare danni significativi. Immagini di alberi caduti sulle auto sono sempre più comuni e il rischio di subire un evento che coinvolge oggetti e persone è reale.
Gli alberi possono cadere su un’auto per svariati motivi, oltre agli eventi atmosferici, la caduta potrebbe essere provocata dalla scarsa manutenzione delle piante stesse.
In questo caso, il proprietario o custode dell’albero può essere ritenuto direttamente responsabile del danno provocato. Secondo l’Art. 2051 del Codice Civile, infatti, il custode è responsabile salvo dimostrazione di un caso fortuito, ovvero qualora un evento fosse imprevedibile e incontrollabile.
Se il veicolo è stato danneggiato su una strada pubblica, la responsabilità ricade sul Comune o sull’Ente gestore in base alla tipologia di strada.
Per incidenti in aree private, il proprietario del terreno è ritenuto responsabile dei danni causati agli oggetti o alle persone coinvolte.

Il profilo assicurativo

In caso di eventi come quello in oggetto, il danno al veicolo potrebbe essere particolarmente oneroso. Sarebbe quindi opportuno che il proprietario del mezzo prendesse in considerazione la stipula di una specifica polizza assicurativa per gli eventi atmosferici. Nel caso di evento fortuito, la polizza indennizzerebbe il danno evitando eventuali lungaggini di carattere legale dovute all’accertamento delle responsabilità, per ottenere il risarcimento.
I danni subiti dal passeggero trasportato in occasione del sinistro sono sempre a carico del trasportatore.
Per legge, infatti, la RC auto copre anche i passeggeri e l’assicurazione non può negare il risarcimento se il trasportato ha subito un danno fisico. Nel caso di accertata responsabilità di terzi per mancata manutenzione, l’assicuratore del veicolo potrà successivamente rivalersi sul proprietario o custode, pubblico o privato, dell’albero.
Meno definita è l’operatività delle polizze scolastiche integrative.
Occorre, infatti, premettere che il servizio di scuolabus non è un’attività gestita direttamente dalla scuola. L’assicuratore, quindi, potrebbe escludere il risarcimento all’alunno trasportato qualora il danno fosse causato direttamente o indirettamente per responsabilità di terzi.
Le migliori soluzioni presenti sul mercato garantiscono il pagamento delle spese mediche salvo l’azione di rivalsa nei confronti del soggetto pubblico o privato che ha causato il danno.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti per i danni in itinere delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Crollo della palestra

L’arrivo dell’autunno associato alla carente cura e prevenzione del territorio, ormai da qualche anno, porta con sé danni importanti, diffusi su tutto il territorio nazionale.
Ultimo, solo in ordine di tempo, è il crollo di un muro della palestra della scuola elementare di Casacalenda (CB). Lo riporta il TG3 Regionale del Molise.

Il fatto

Raffiche di vento fino a 140 km/h e pioggia battente, lo scorso 3 novembre, hanno provocato forti danni in tutta la provincia di Campobasso. Alberi abbattuti, sradicamento delle insegne pubblicitarie e caduta delle tegole, stanno facendo valutare la richiesta di stato d’emergenza a Casacalenda. Il Sindaco ha disposto anche la chiusura preventiva delle scuole. Pur non procurando danni alle persone, il maltempo ha causato il crollo di uno dei muri perimetrali della palestra della scuola elementare.
La palestra era stata costruita con i fondi di ricostruzione del sisma di San Giuliano del 2002.
L’immobile è stato messo sotto sequestro per comprendere se ci siano delle responsabilità e delle omissioni rispetto ai lavori di realizzazione dello stesso stabile.

Gli immobili scolastici

Gli edifici scolastici sono normalmente proprietà delle singole amministrazioni locali: Comuni per gli Istituti comprensivi e Province per gli Istituti superiori. Ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23Norme per l’edilizia scolastica, spetta all’Ente locale proprietario la fornitura e la conservazione dell’immobile.
Alla scuola, in qualità di concessionario, spetta l’onere di verifica dello stato di manutenzione dell’edificio.  Sull’Istituto incombe anche l’obbligo di tempestiva segnalazione al proprietario in relazione alla sicurezza dell’edificio.
Sotto quest’aspetto è importante ricordare l’inserimento, nel D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 dello scudo legale per i Dirigenti Scolastici. Il provvedimento tende ad arginare la responsabilità dei presidi per gli incidenti negli istituti scolastici, limitandola, a fronte di precise condizioni.
Il D.L. 146/2021, modifica il D.L. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. I Dirigenti Scolastici, per essere esentati dalla Responsabilità Civile, Amministrativa e Penale, devono aver chiesto tempestivamente gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.

Le polizze scolastiche

Le polizze scolastiche non coprono il danno all’edificio.
Per quanto riguarda gli immobili, l’eventuale copertura assicurativa per il rischio catastrofale è a carico dell’Ente Locale o del soggetto terzo proprietario della struttura.
Circa le polizze scolastiche è tuttavia bene verificare che non esistano limitazioni o esclusioni per gli alunni e gli operatori vittime di eventi catastrofali.
Una particolare attenzione andrà anche posta ai beni di proprietà dell’Istituto scolastico.
In più di un’occasione abbiamo evidenziato l’opportunità della stipula di una polizza legata ai beni della scuola. Un furto, per quanto possa essere grave, nella maggioranza dei casi, crea un danno parziale e limitato. Al contrario, il danneggiamento da alluvione o catastrofe naturale spesso porta alla perdita o alla distruzione di tutti i beni di proprietà.
Inoltre, non bisogna dimenticare che, associato al danno economico diretto, esiste il danno indiretto, legato alla perdita del servizio formativo agli studenti.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative per i beni della scuola, contattaci qui.

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Alluvioni e catastrofi naturali

In qualità di DSGA dell’Istituto, i recenti fatti di Catania, mi hanno fatto sorgere qualche dubbio circa la copertura assicurativa della polizza scolastica in relazione ad alluvioni e catastrofi naturali.
Gli alunni e i beni sono garantiti?

Quanto accaduto recentemente a Catania, rientra, purtroppo, tra gli eventi che, ormai costantemente, colpiscono il nostro territorio alla fine dell’estate.
Nell’ottobre 2020 un evento analogo colpì il Cuneese. Nello stesso mese del 2019 la provincia di Genova e Savona, nel 2018 il Trentino e nel 2017 la città di Livorno, solo per citare le più gravi e recenti.

Gli eventi naturali

Le alluvioni sono avvenimenti naturali, tuttavia, colpisce la frequenza con le quali si verificano negli ultimi anni. La Commissione Europea, in una recente comunicazione, invita gli stati membri a mettere in atto strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.
Agli eventi climatici, in Italia, dobbiamo aggiungere i terremoti, infatti, il nostro è un paese ad alto rischio sismico.
È singolare che, di fronte a questo stato di cose, le garanzie assicurative legate agli eventi naturali siano ancora poco diffuse. Ancora più singolare rimane come, spesso, i testi standard di polizza li escludano preventivamente.
Da anni si ventila la possibilità che l’assicurazione contro le calamità naturali diventi obbligatoria. Dal 2018 è anche prevista una detrazione fiscale per i premi assicurativi relativi a questo tipo di rischio, ai sensi dell’Art. 15, comma 1, lett. f-bis, del Tuir.
Ad oggi non tutte le polizze coprono gli eventi catastrofali neanche nella Pubblica Amministrazione.

Le coperture assicurative scolastiche

Circa le polizze assicurative scolastiche sarebbe opportuno verificare, se esistano limitazioni o esclusioni per gli alunni e gli operatori scolastici che restino vittime di eventi catastrofali.
Per quanto riguarda gli immobili, l’eventuale estensione della copertura assicurativa per il rischio catastrofale è a carico dell’Ente Locale o del soggetto terzo proprietario della struttura. Una particolare attenzione andrà tuttavia posta sui beni di proprietà dell’Istituto scolastico.
In più di un’occasione abbiamo evidenziato l’opportunità della stipula di una polizza legata ai beni della scuola. Se un furto, infatti, per quanto possa essere grave, nella maggioranza dei casi, crea un danno parziale e limitato, il danneggiamento da alluvioni o catastrofi naturali spesso porta alla perdita o alla distruzione di tutti i beni di proprietà.
Inoltre, non bisogna dimenticare che, associato al danno economico diretto, esiste il danno indiretto, legato alla perdita del servizio formativo agli studenti.
La soluzione più semplice per proteggere l’Istituto dai danni causati da gravi eventi naturali come terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti e bombe d’acqua (flash floods), resta la polizza assicurativa.
Come abbiamo visto, tuttavia, nella quasi totalità dei casi, le polizze disponibili sul mercato escludono precauzionalmente quest’evento. Chiedere un’estensione di garanzia in questo senso è certamente una precauzione doverosa.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa per alluvioni o catastrofi naturali, contattaci qui.