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L’assicurazione RCA dell’autobus

Il nostro Istituto Comprensivo sta pianificando le uscite didattiche sul territorio, da effettuarsi attraverso il servizio di pullman. Circa l’assicurazione RCA dell’autobus, qual è l’importo minimo che gli operatori economici devono dichiarare per i singoli veicoli?

L’anno 2015 era stato funestato da una lunga serie di gravi incidenti stradali che avevano visti coinvolti autobus adibiti al trasporto scolastico nei viaggi di istruzione.
Proprio per questo motivo, nel 2016, il Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha diramato la Circolare n. 674.

Le indicazioni normative

Il documento detta le linee guida relativamente ai controlli da effettuare sia in fase ricognitiva che in occasione dell’erogazione del servizio.
L’aspetto preliminare riguarda la scelta dell’impresa di trasporto. L’operatore economico interessato deve dimostrare, preventivamente, di essere in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente. In seconda istanza, dovrà certificare l’idoneità del veicolo, e l’adeguatezza dell’assicurazione RCA dell’autobus utilizzato nel noleggio.

Il massimale RCA

Dal punto di vista assicurativo, il massimale è la somma massima che l’assicuratore è tenuto a garantire, per contratto, in relazione a ogni rischio assicurato.
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209Codice delle assicurazioni private, all’Art. 128, prevede che gli importi dei massimali RCA siano indicizzati automaticamente.
A partire dall’11 giugno 2012, l’adeguamento avviene con cadenza quinquennale, seguendo la variazione percentuale rilevata dall’IPCE, l’indice europeo dei prezzi al consumo.
L’adeguamento è operato del Ministro dello sviluppo economico, con un apposito provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
I veicoli circolanti sono suddivisi in Settori: I – Autovetture, II – Taxi, III – Autobus, Filobus, ecc.
Tanto premesso, prima di definire la congruità della copertura assicurativa, è necessario verificare il tipo di settore a cui appartiene il veicolo. Quest’aspetto è ricavabile dalla Carta di Circolazione del mezzo.
A decorrere dall’11 giugno 2022, per i pulmini fino a 9 posti, il massimale per sinistro dev’essere almeno pari a € 7.750.000,00, di cui € 6.450.000,00 per i danni alle persone e 1.300.000,00 per i danni alle cose.
Sono rimasti, invece, invariati i massimali previsti per il Settore III (Autobus). Per l’assicurazione RCA dell’autobus il massimale per sinistro dev’essere almeno pari a € 30.00.000,00. Di cui € 30.000.000,00 per i danni alle persone e 2.000.000,00 per i danni alle cose. In ogni caso, resta facoltà della scuola appaltante definire un massimale più alto rispetto ai minimi di legge, in relazione ai rischi specifici. Il massimale, tuttavia, dovrà essere adeguato evitando richieste immotivate di sovrassicurazione.

La polizza integrativa scolastica

Le polizze assicurative scolastiche coprono i sinistri anche durante il trasporto con l’autobus.
Resta inteso che, qualora il passeggero subisca un danno a seguito di un incidente, dovrà, in prima istanza, chiedere il risarcimento dei danni alla Compagnia Assicurativa con cui è stata stipulata l’assicurazione RCA autobus su cui viene trasportato.
La polizza scolastica potrà inoltre intervenire con tutte le garanzie accessorie non risarcite in responsabilità civile.

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Alunno ferito in un incidente stradale

Un alunno di 11 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da uno scooter all’uscita da scuola. Il conducente del veicolo non si è fermato a prestare soccorso, lasciandolo a terra. Il ragazzo dopo il ricovero in ospedale sta bene. Lo riporta la cronaca del giornale on-line CasertaCE.

L’aspetto normativo

La responsabilità del pedone, in caso di investimento da parte di un’automobile, è un tema delicato. Non sempre, infatti, il pedone investito da un veicolo ha ragione. Il pedone, a volte, può essere considerato responsabile per il proprio investimento, come nel caso di quello che viene definito “attraversamento pedonale imprudente”.
Pur tuttavia, in nessun caso, il conducente di un veicolo che ha investito un pedone e non presta soccorso, può beneficiare della non punibilità. Tutto questo anche nell’ipotesi in cui le lesioni subite dal danneggiato fossero lievi.
In tal senso si è espressa la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 39989 dell’8 novembre 2021.
In questi casi, inoltre, il tribunale, ai sensi dell’Art. 133-bis del Codice Penale, potrà discrezionalmente aumentare la pena, all’autore del gesto, fino al triplo.

Fondo Garanzia Vittime della Strada

È comunque possibile ottenere il risarcimento del danno qualora l’autore del danno non sia identificabile, come nel caso in questione.
In attuazione della Convenzione di Strasburgo del 1959, anche in Italia è operante il Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Il fondo è regolato dall’Art. 283 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Nuovo Codice delle Assicurazioni Private e gestito da CONSAP.
Per accedere al fondo, la vittima, dovrà possibilmente riportare tutti i possibili dettagli relativi al veicolo che ha causato il sinistro: targa, modello, colore, ecc. Nel caso non fosse possibile, sarebbe bene trovare i testimoni del fatto, facendosi rilasciare una testimonianza.
È necessario anche l’accesso al Pronto Soccorso per sottoporsi agli accertamenti del caso, facendosi rilasciare un certificato medico, dopodiché, sporgere denuncia alle autorità competenti.
Effettuati questi passaggi si potrà inviare una richiesta scritta (raccomandata con ricevuta di ritorno), a Consap Spa, allegando tutta la documentazione raccolta e necessaria per la verifica del caso.

La polizza di assicurazione scolastica

La polizza scolastica, di norma, provvede, in caso di infortunio avvenuti in itinere, al rimborso del danno subito, nei limiti del massimale previsto.
Resta, tuttavia, inteso che, qualora, come nel caso in questione, la responsabilità dell’evento fosse di un terzo, l’Assicuratore può rivalersi sul responsabile, qualora identificato.
La polizza di assicurazione scolastica, se previsto, provvede anche al pagamento delle spese sostenute per intraprendere un procedimento legale.
In questo caso la polizza pagherà le spese dell’avvocato e del perito per gestione del sinistro, oppure per la causa nei confronti del responsabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti per i danni in itinere delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Incidente con lo scuolabus

Nella mattina di lunedì, l’incidente tra uno scuolabus e un’autovettura, ha causato il ferimento di alcune persone tra cui tre studenti. Lo riporta un articolo del «La Nazione», di Firenze.

Il fatto

Alle 7:00 del mattino, il pulmino che accompagna gli studenti alla scuola media Fossombroni, dell’istituto Severi di Arezzo, si è scontrato frontalmente contro un’auto.
A bordo dello scuolabus c’erano sei studenti. Tre di questi, nell’impatto, sono stati sbalzati dai sedili del pulmino finendo nel corridoio centrale e, successivamente, accompagnati in codice verde al pronto soccorso.
Più gravi i due conducenti, ricoverati in ospedale in codice giallo, anche se entrambi non sono in pericolo di vita.
Ancora da chiarire sono le cause dell’incidente, tuttavia, alcuni elementi fanno pensare a un’invasione di corsia. In questo senso gli agenti della polizia municipale sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro, ma anche le eventuali responsabilità.

La polizza di Responsabilità Civile del veicolo

Gli alunni trasportati sono sempre tutelati per gli eventuali danni che dovessero riportare.
L’assicurazione del veicolo infatti, è sempre tenuta a risarcire il passeggero, anche nel caso di eventuali colpe del conducente. Lo stabilisce il comma 1, dell’Art. 141 – Risarcimento del terzo trasportato, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni.
Indipendentemente dalla responsabilità, infatti, il passeggero che subisce un danno a causa un sinistro stradale è sempre risarcito dall’Assicurazione del veicolo su cui è trasportato.
Successivamente, una volta stabilito il livello di responsabilità, l’Assicurazione del danneggiato potrà agire in rivalsa su quella del danneggiante.

La polizza di assicurazione scolastica

La scuola non ha nessuna responsabilità diretta nell’evento. Gli alunni, infatti, non solo erano trasportati su un veicolo di un terzo, ma usufruivano del servizio organizzato e gestito direttamente dal Comune.
Purtuttavia, la polizza integrativa scolastica tutela gli alunni e il personale assicurato anche in itinere indipendentemente dal mezzo utilizzato.
Per questo motivo è sempre consigliabile inoltrare una denuncia di sinistro precauzionale con la Società con cui è stata stipulata la polizza integrativa.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa degli studenti in itinere, contattaci qui.

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Alunna investita, l’assicurazione non paga

La cronaca riporta la vicenda dell’alunna, della provincia di Venezia che, nel giugno 2022, recandosi in stage, è stata investita da un’auto sulle righe pedonali.
L’incidente, fortunatamente non grave, ha comunque causato alla studentessa traumi e contusioni, impedendole di lavorare per diversi giorni.
La famiglia afferma che la polizza assicurativa integrativa, stipulata dalla scuola, a più di un anno di distanza, non ha ancora risarcito il danno e minaccia un’azione legale.
Proviamo a fare un’analisi.

Il Codice della Strada

La tutela del pedone è precisamente prevista dal D.L. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada, soprattutto in prossimità degli attraversamenti pedonali. L’Art. 141, comma 4, impone ai conduttori di veicoli di: «ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi […], in prossimità degli attraversamenti pedonali». La tutela nei confronti dei soggetti che impegnano gli attraversamenti pedonali, è sottolineata ulteriormente nello specifico Art. 191 del Codice. La norma prevede una nutrita serie di disposizioni a carico del conducente imponendogli una condotta di guida attenta alla massima tutela del pedone. L’infrazione alla norma prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa tra i 167 e i 665 euro.

La polizza di Responsabilità Civile Auto

L’Art. 193 del Codice della Strada impone che tutti i veicoli circolanti sulla strada siano obbligati alla stipula della polizza di Responsabilità Civile Auto (RCA). La polizza è indispensabile per poter circolare, sia in aree pubbliche che in aree private, per qualsiasi mezzo a motore.
La mancata stipula della polizza assicurativa comporta una sanzione amministrativa tra gli 866 e i 3.464 euro. Nel caso di reiterazione del reato, nei due anni successivi, la sanzione è raddoppiata. Nel caso di recidiva, inoltre, sono è prevista la sospensione della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni.
La polizza, nel limite del massimale, rimborsa tutti danni causati involontariamente a terzi dalla circolazione del veicolo e include i danni ai passeggeri trasportati.

Il risarcimento del danno

Circa il risarcimento del danno, in relazione al caso specifico quindi, sembrano non esserci dubbi: il soggetto tenuto a pagare il danno causato è il conducente del veicolo.
L’alunna maggiorenne o la sua famiglia potranno chiedere all’automobilista il risarcimento, ai sensi dell’Art. 2054 del Codice Civile. La procedura è quella ordinaria, prevista dal Codice stesso e da quello delle Assicurazioni Private, per quanto previsto in materia di contratto di assicurazione.
Nel caso l’auto non fosse assicurata, il danneggiato potrà avviare la procedura di risarcimento tramite il Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Fermo restando comunque che il danneggiato potrà anche esperire azione di rivalsa nei confronti di chi ha causato il sinistro.

La polizza assicurativa scolastica

Come riportato dal giornale, la polizza di assicurazione sottoscritta dall’Istituto prevede la copertura assicurativa in itinere. In questo caso tuttavia le spese mediche, l’eventuale danno fisico e la rottura dei beni di proprietà della studentessa dovranno essere risarciti dalla polizza del conducente dell’auto.
È comunque opportuno effettuare la denuncia anche sulla polizza scolastica che potrà essere chiamata, a sua volta, ad intervenire.
È bene inoltre sottolineare come le migliori formule disponibili sul mercato scolastico, oltre al danno prevedono una specifica sezione di Tutela Legale. La garanzia copre le spese sostenute dall’assicurato per la   difesa dei suoi diritti, nel caso di controversie, sia in ambito stragiudiziale che in tribunale.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti per i danni in itinere delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Autobus senza assicurazione

A Montichiari, un Comune della provincia di Brescia, un autobus di ritorno da una gita scolastica, fermato dalla polizia locale, risultava privo di copertura assicurativa. L’Autorità disponeva il sequestro del veicolo, la sanzione amministrativa di 866 euro e la riduzione di cinque punti dalla patente del conducente. Lo riporta un articolo nella cronaca locale di BresciaToday.

La polizza RC Auto è un obbligo

L’Art. 193 del Codice della Strada, stabilisce che non possono circolare: «i veicoli a motore […] senza la copertura assicurativa di legge […]”. Circolare senza assicurazione comporta sanzioni molto pesanti.
I trasgressori, senza assicurazione (o con assicurazione scaduta), sono puniti con una multa fino a 3.471 euro, il sequestro del veicolo e la decurtazione dei punti della patente. La circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti, oltre alla sanzione, comporta per il conducente la sospensione della patente per un periodo di dodici mesi.
La restituzione del mezzo avviene quando il proprietario effettua il pagamento della sanzione e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi. A carico del trasgressore restano, inoltre, il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia, del veicolo sottoposto a sequestro.

La responsabilità della scuola

La scuola non ha nessuna responsabilità diretta nell’episodio, tuttavia, la nota MIUR prot. n. 674 del 3 febbraio 2016, contiene alcune indicazioni procedurali da non sottovalutare.
In fase di appalto, la scuola è tenuta a chiedere, alla società di trasporti individuata, tutti i documenti relativi alla regolarità dei mezzi di trasporto.
La nota riporta, infatti, che i criteri utilizzati nella scelta del servizio non devono limitarsi all’espetto economico, ma tenere in primaria considerazione la sicurezza.
A tal fine, tra le verifiche che la scuola dovrà mettere in atto, rientra l’idoneità del mezzo di trasporto.
Gli operatori economici devono, quindi, preventivamente dimostrare, mediante apposita documentazione, di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente. Il trasportatore dovrà essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. L’impresa, inoltre, dev’essere autorizzata all’esercizio della professione, iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN) ed avvalersi di conducenti abilitati e di mezzi idonei.
Rientrano nei requisiti di idoneità del mezzo la presenza del cronotachigrafo per il controllo dei tempi di guida, la revisione del veicolo e la polizza assicurativa dello stesso.
Tutte le dettagliate informazioni che devono essere richieste dalla scuola sono riportate nella circolare sopraindicata. Qualora, nonostante le dichiarazioni rilasciate, sorgessero dei dubbi, l’Istituto, o il docente accompagnatore, potranno rivolgersi all’Autorità di Pubblica Sicurezza per un controllo formale dei requisiti.
È bene evidenziare che, in caso di sinistro, ferma restando la Responsabilità diretta dell’impresa appaltante, la scuola potrebbe rispondere per la mancata verifica dei requisiti.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i viaggi di istruzione nella scuola, contattaci qui.