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Autobus in fiamme, salvi gli studenti

Un autobus di linea ha preso fuoco nel centro di una frazione di un comune emiliano. A bordo anche venticinque studenti delle scuole superiori della zona. Lo riporta un articolo de “la Gazzetta di Parma”.

Il fatto

Un autobus di linea è stato distrutto da un incendio scoppiato sabato 24 maggio intorno alle 7:30, lungo la strada provinciale 39. Il veicolo pubblico extraurbano, che aveva come capolinea il polo scolastico “Silvio D’Arzo” di Montecchio Emilia stava portando gli studenti a scuola.
Il conducente, osservando lo specchietto retrovisore, ha notato del fumo uscire dal vano motore e ha deciso di fermarsi immediatamente per verificare il problema.
Con calma e rapidità, ha fatto scendere ordinatamente tutti i passeggeri, portandoli a distanza di sicurezza prima che le fiamme aumentassero.
Una volta messi in salvo gli studenti, l’autista ha contattato i vigili del fuoco e la centrale operativa dell’azienda di trasporto pubblico.
Dal veicolo in fiamme si è alzata una densa colonna di fumo nero, acre e visibile da lontano, alimentata dall’intenso calore sviluppato rapidamente.
Carabinieri e Vigili del fuoco, arrivati in pochi minuti, hanno fatto spostare tutti gli automezzi posteggiati nelle vicinanze per evitare ulteriori danni. Nulla da fare invece per l’autobus completamente avvolto dalle fiamme.
Gli inquirenti stanno indagando sulle cause del guasto per chiarire l’origine dell’incendio.
Il mezzo, un Mercedes a gasolio, a detta della società di trasporto, era regolarmente revisionato e sottoposto a manutenzione come previsto dalla normativa.
Tra le ipotesi più accreditate: un guasto alla turbina del motore o un problema elettrico interno.

La responsabilità

Le responsabilità in caso di incendio di un autobus possono essere attribuite a soggetti diversi, in base alle circostanze e alle cause dell’evento. In linea generale alla compagnia di trasporto, al conducente, al proprietario del veicolo o al fornitore di servizi di manutenzione.
Nel caso di mancata, carente o inadeguata manutenzione, la responsabilità potrebbe essere attribuita sia al manutentore che alla compagnia di trasporto. Quest’ultima dovrà dimostrare infatti di aver adottato le misure necessarie per garantire la sicurezza del mezzo.
In alcuni casi, la responsabilità potrebbe essere attribuita anche a terzi, se l’incendio è di origine dolosa, appiccato da qualcuno.
In ognuno di questi casi, il responsabile è tenuto a risarcire i danni causati, sia al proprietario che, eventualmente, ai passeggeri coinvolti.

Il profilo assicurativo

Se un incidente è provocato da una scarsa manutenzione la società di trasporto può essere tenuta al risarcimento. Il concessionario ha infatti l’obbligo di provvedere alla manutenzione e a prevenire qualsiasi situazione di pericolo. Per ottenere il risarcimento il danneggiato tuttavia, dovrà dimostrare come la cattiva manutenzione abbia causato l’incidente e la scarsa diligenza del gestore del servizio.
Il risarcimento dei danni causati a terzi (es.: passeggeri, veicoli, edifici) rientra nella garanzia di responsabilità civile dell’assicurazione dell’autobus.
A sua volta il gestore può essere esonerato dalla responsabilità se può dimostrare che l’incidente è stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile, come un caso fortuito.
Anche la polizza integrativa della scuola potrà risarcire l’eventuale danno agli studenti trasportati, in virtù della garanzia che prevede l’infortunio in itinere. In questo caso tuttavia resta il diritto dell’assicuratore di agire in rivalsa del responsabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche in caso di incidenti stradali, contattaci qui.

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Pullman contro un albero

Un pullman con a bordo una scolaresca si è schiantato contro un albero in una via del centro di Torino. A bordo del pullman si trovavano una cinquantina di alunni di scuola media che partecipavano a un progetto di scambio culturale con la Francia. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “il Corriere”.

Il fatto

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 19 maggio. A bordo del bus, proveniente da Avignone, erano presenti 56 persone, alunni italiani e francesi coi loro insegnanti.
Dalle prime ricostruzioni sembra che il conducente abbia perso il controllo del bus, invadendo la banchina alberata riservata al parcheggio. Il pullman sbandando, avrebbe urtando il marciapiede, travolgendo sette veicoli in sosta, un cartellone pubblicitario, un lampione e finendo la sua corsa contro un albero.
L’impatto ha provocato la caduta della pianta che s’è abbattuta sul pullman mandando in frantumi il parabrezza. Tra i cinque i feriti il più grave sembra essere l’autista del mezzo oltre a tre studenti, due italiani e un francese, un’insegnante.
L’allarme è scattato immediatamente, portando sul luogo diversi mezzi di soccorso: ambulanze, vigili del fuoco e varie unità della polizia locale.
Oltre al conducente, è stato ricoverato in ospedale uno studente in codice giallo, per un sospetto trauma cranico. Non è ancora chiaro cosa abbia portato il guidatore a perdere il controllo del mezzo. L’autista è stato comunque sottoposto ad esami tossicologici.

La responsabilità

Sarà l’inchiesta a chiarire nel dettaglio come si è svolto l’incidente e a determinarne con esattezza le cause.
Gli investigatori stanno valutando ogni possibilità: dal malfunzionamento del veicolo, a una distrazione o malore del conducente. I residenti tuttavia sono più propensi a pensare che sia stato il cordolo divelto del marciapiede a causare l’incidente. «È pericoloso e l’abbiamo segnalato più volte» dice un residente del quartiere. «Io l’ho visto l’autobus – aggiunge – non andava forte, percorreva il viale a velocità normale. È stato quel cordolo mal messo che l’ha fatto sbandare, l’autista da lassù non poteva vederlo. Quel gradino è pericoloso, noi l’abbiamo ripetutamente detto».

Il profilo assicurativo

Se un incidente è provocato da una scarsa manutenzione stradale, l’Ente responsabile – come il Comune – può essere tenuto al risarcimento.
Il gestore ha infatti l’obbligo di provvedere alla manutenzione e a prevenire qualsiasi situazione di pericolo.
Per ottenere il risarcimento il danneggiato tuttavia, deve dimostrare che la scarsa manutenzione ha causato l’incidente e che l’Ente non ha agito con diligenza. A sua volta il gestore può essere esonerato dalla responsabilità solo dimostrando che l’incidente è stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile, come un caso fortuito.
Nel caso venisse provata la responsabilità del Comune, il danneggiato potrà richiedere il risarcimento del danno. A sua volta il Comune potrà attivare la propria polizza assicurativa. L’assicurazione del Comune infatti copre la responsabilità civile per danni causati da situazioni di pericolo o difetti di manutenzione delle strade.
In modo assolutamente analogo anche la polizza integrativa della scuola potrà risarcire il danno, fermo restando il diritto dell’assicuratore di agire in rivalsa del responsabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche in caso di incidenti stradali, contattaci qui.

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Gita scolastica, scontro tra autobus

Un grave incidente tra due autobus si è verificato a Barcellona. Lo scontro ha causato almeno quaranta feriti, di cui quattro in condizioni critiche, oltre a due studenti italiani in viaggio di istruzione. Lo riporta un articolo de “la Stampa”.

Il fatto

Il sinistro è avvenuto poco dopo mezzogiorno sulla centrale Diagonal, coinvolgendo gli studenti minorenni del quinto anno di un liceo classico di Messina.
Testimoni riportano come un autobus abbia urtato l’altro, finendo successivamente contro un albero situato al bordo della strada.
Secondo i media locali, il numero totale dei feriti ammonterebbe a trentaquattro, con quattro persone attualmente in condizioni molto gravi.
Tra i feriti lievi si segnalano due studenti italiani: una studentessa con il setto nasale fratturato e uno studente con una lussazione al ginocchio.
Sembra che la colpa sia da imputare ad un malore improvviso che avrebbe colpito l’autista del bus che ha tamponato l’altro veicolo.
Anche due pedoni di passaggio sono stati colpiti dall’autobus, da un lampione e dai rami caduti in seguito alla violenta collisione.
«Faremo rientrare anticipatamente i due i ragazzi feriti – afferma il Dirigente dell’USR Sicilia – mentre gli altri proseguiranno la loro gita».

La responsabilità e l’onere della prova

Il malore alla guida può compromettere il controllo del veicolo in modo improvviso e incontrollabile, provocando incidenti con danni a persone e cose,
Il conducente è sempre responsabile della sicurezza alla guida. Tuttavia, in caso di malore improvviso, la responsabilità potrebbe essere meno definita. 
Se il conducente era a conosceva di una condizione medica preesistente e ha scelto di guidare, potrebbe essere ritenuto responsabile per negligenza. In questo caso, la responsabilità ricade su di lui per aver messo in pericolo sé stesso e gli altri utenti della strada.
Tuttavia un malore improvviso potrebbe essere un “caso fortuito” qualora avvenisse senza segni premonitori. In questo caso, il conducente dovrà tuttavia provare come l’evento non fosse prevedibile.

Il profilo assicurativo

Nel caso di negligenza del conducente l’assicurazione del mezzo può essere chiamata a risarcire i danni causati a terzi. Se invece l’incidente è dovuto a un caso fortuito, la responsabilità civile potrebbe non ricadere sul conducente e conseguentemente il risarcimento potrebbe non essere garantito.
Le polizze integrative sottoscritte dalla scuola, di norma, prevedono un ramo specifico di assistenza in occasione di viaggi di Istruzione. Nei casi, come quello in questione, l’assicuratore, attraverso la Centrale Operativa provvede a organizzare ed erogare il primo soccorso. Oltre all’eventuale ricovero ospedaliero l’assicuratore, appurata la necessità, potrà provvedere al rientro sanitario in patria rimborsando eventualmente il viaggio di un familiare incaricato dell’accompagnamento.
La polizza assicurativa provvederà anche alle spese direttamente collegate all’infortunio, salvo la possibilità per l’assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile del danno.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per i viaggi di istruzione, contattaci qui.

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Auto danneggiata nel cortile scolastico

Il genitore di un nostro alunno, membro del Consiglio di Istituto, ha parcheggiato la propria auto all’interno del cortile della scuola. All’uscita ha trovato la propria auto danneggiata, probabilmente da un altro veicolo. La polizza assicurativa scolastica copre il danno?

Una preoccupazione di ogni automobilista è posteggiare la propria vettura lungo la strada o in un parcheggio e trovarla “ammaccata” al ritorno. Se si lascia l’auto in luoghi trafficati e non in un garage o un parcheggio custodito, il rischio di danni aumenta notevolmente.

Parcheggio con sorveglianza e senza sorveglianza

Dobbiamo subito chiarire che la polizza assicurativa scolastica difficilmente coprirà il danno subito. Parcheggiare un’auto in un’area privata non implica automaticamente responsabilità della scuola in caso di danno. Il mancato risarcimento dipende dalla definizione giuridica di custodia del bene e dalle relative responsabilità.
Qualora un veicolo venga affidato a un terzo, eventuali danni ricadono su chi lo riceve in custodia, anche senza necessità di un contratto scritto.
La legge infatti stabilisce che questa responsabilità scatti quando vi è un comportamento concludente, come nel caso di parcheggi custoditi a pagamento. L’ingresso in un’area sorvegliata ancor più con il pagamento della sosta, implicano la responsabilità del gestore del parcheggio.
Pur tuttavia, la giurisprudenza non sempre è unanime su questo punto. Cartelli che segnalano l’assenza di custodia potrebbero esonerare il gestore da eventuali danni.
Nel contesto scolastico, il permesso di parcheggiare nel cortile non implica automaticamente una responsabilità diretta dell’Istituto in caso di furto o danno.
Inoltre, le polizze assicurative scolastiche generalmente escludono la copertura per la custodia di beni, indipendentemente dalla loro finalità o destinazione.

Il profilo assicurativo

Nel caso di auto danneggiata in parcheggio la prima cosa da fare è la denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza: Carabinieri o Polizia Locale.
La denuncia dovrà essere presentata contro ignoti, specificando nel documento ogni dettaglio relativo ai danni subiti dal veicolo, per garantire una segnalazione completa e precisa.
Copia della denuncia dovrà essere inviata alla Compagnia Assicurativa del veicolo allegando tutta la documentazione necessaria per richiedere il rimborso del danno.
L’assicuratore tuttavia valuterà la richiesta di rimborso esclusivamente se la polizza include la garanzia accessoria specifica contro atti vandalici.
La garanzia è opzionale e protegge il veicolo da danni causati da atti vandalici, come manifestazioni violente, sommosse o azioni dolose contro l’auto parcheggiata.

Atto vandalico e danno da circolazione

La garanzia contro gli atti vandalici tuttavia potrebbe non essere sufficiente. Esiste infatti una distinzione tra atto vandalico e danno derivante dalla circolazione stradale.
L’atto vandalico è disciplinato dagli Artt. 635 e 639 del Codice Penale e intende il danneggiamento, deturpamento e imbrattamento intenzionale e doloso del veicolo.
Per danno da circolazione invece s’intende un qualunque danno avvenuto durante la circolazione o la sosta di un veicolo. In questo caso la responsabilità è regolata dall’Art. 2054 del Codice Civile.
La copertura assicurativa per questo secondo tipo di eventi non sarà quindi quella legata agli atti vandalici ma l’eventuale copertura Kasko del veicolo. Anche questa garanzia assicurativa è opzionale e facoltativa.
In assenza di queste coperture, ottenere il risarcimento per i danni non sarà semplice, è infatti necessario trovare il responsabile del sinistro. Solo qualora si riesca a individuare il responsabile del danno o se un testimone è riuscito a registrare la targa del colpevole, si potrà avviare la richiesta di rimborso. In questo senso potrebbe essere utile verificare se la scuola è dotata di telecamere esterne per la videosorveglianza del parcheggio.
Un’ulteriore efficace soluzione, contro gli atti vandalici o i danni da circolazione, è l’installazione di telecamere da cruscotto (Dash Cam).
Queste telecamere catturano immagini e video dei danni subiti dal veicolo, migliorando la possibilità di identificare il colpevole e ottenere il risarcimento.
Le registrazioni delle Dash Cam sono tuttavia considerate “prove atipiche” che, in fase di giudizio, possono essere valutate dal giudice caso per caso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla tutela dei beni in custodia dell’Istituto, contattaci qui.

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Albero travolge scuolabus in Toscana

In un comune della Toscana un albero ha travolto uno scuolabus: lo riporta un articolo de “il Corriere Fiorentino”.

Il fatto

Lunedì 13 gennaio, alle 8:20, in località Salceto a Rignano sull’Arno (FI), uno scuolabus è stato travolto da un albero caduto lungo la strada comunale.
L’incidente è avvenuto pochi minuti prima dell’ingresso a scuola. Il mezzo trasportava otto alunni tra i due e i dieci anni, l’autista e un’accompagnatrice, diretti verso l’istituto scolastico.
Il crollo dell’albero è stato probabilmente causato dal forte vento. Nella zona era stato diramato un codice giallo per il forte vento, con previsioni di raffiche fino a 100-120km/h.
Il tronco ha colpito il parabrezza anteriore del mezzo, causando gravi danni ma, fortunatamente, non particolari lesioni ai passeggeri.
I soccorsi, intervenuti tempestivamente, hanno trasportato i feriti in ospedale. Fonti mediche, tuttavia, confermano che nessuno versa in condizioni gravi.
Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza la zona, ancora soggetta a forte vento.
Il sindaco di Rignano, intervenuto sul posto, esprimendo solidarietà ai coinvolti, ha promesso verifiche sul patrimonio arboreo per evitare simili episodi in futuro.

La responsabilità

Ad oggi, fenomeni atmosferici violenti, come vento forte o piogge intense, sono sempre più frequenti e potrebbero causare danni significativi. Immagini di alberi caduti sulle auto sono sempre più comuni e il rischio di subire un evento che coinvolge oggetti e persone è reale.
Gli alberi possono cadere su un’auto per svariati motivi, oltre agli eventi atmosferici, la caduta potrebbe essere provocata dalla scarsa manutenzione delle piante stesse.
In questo caso, il proprietario o custode dell’albero può essere ritenuto direttamente responsabile del danno provocato. Secondo l’Art. 2051 del Codice Civile, infatti, il custode è responsabile salvo dimostrazione di un caso fortuito, ovvero qualora un evento fosse imprevedibile e incontrollabile.
Se il veicolo è stato danneggiato su una strada pubblica, la responsabilità ricade sul Comune o sull’Ente gestore in base alla tipologia di strada.
Per incidenti in aree private, il proprietario del terreno è ritenuto responsabile dei danni causati agli oggetti o alle persone coinvolte.

Il profilo assicurativo

In caso di eventi come quello in oggetto, il danno al veicolo potrebbe essere particolarmente oneroso. Sarebbe quindi opportuno che il proprietario del mezzo prendesse in considerazione la stipula di una specifica polizza assicurativa per gli eventi atmosferici. Nel caso di evento fortuito, la polizza indennizzerebbe il danno evitando eventuali lungaggini di carattere legale dovute all’accertamento delle responsabilità, per ottenere il risarcimento.
I danni subiti dal passeggero trasportato in occasione del sinistro sono sempre a carico del trasportatore.
Per legge, infatti, la RC auto copre anche i passeggeri e l’assicurazione non può negare il risarcimento se il trasportato ha subito un danno fisico. Nel caso di accertata responsabilità di terzi per mancata manutenzione, l’assicuratore del veicolo potrà successivamente rivalersi sul proprietario o custode, pubblico o privato, dell’albero.
Meno definita è l’operatività delle polizze scolastiche integrative.
Occorre, infatti, premettere che il servizio di scuolabus non è un’attività gestita direttamente dalla scuola. L’assicuratore, quindi, potrebbe escludere il risarcimento all’alunno trasportato qualora il danno fosse causato direttamente o indirettamente per responsabilità di terzi.
Le migliori soluzioni presenti sul mercato garantiscono il pagamento delle spese mediche salvo l’azione di rivalsa nei confronti del soggetto pubblico o privato che ha causato il danno.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti per i danni in itinere delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Scuolabus abusivi: multe e sequestri

Alla metà di ottobre, nell’area nord di Napoli, Carabinieri e agenti della Polizia Locale hanno effettuato alcuni controlli straordinari sui mezzi di trasporto scolastico. Lo riporta un articolo di “Fanpage”.
Le forze dell’ordine hanno individuato conducenti di minibus privi del titolo abilitativo necessario per il trasporto scolastico.
A Giugliano e Villaricca, i militari hanno sequestrato 11 scuolabus abusivi, considerati inidonei per il trasporto pubblico. Due gestori di trasporto scolastico sono stati denunciati per aver utilizzato targhe di altri veicoli, già sequestrati per mancanza di assicurazione.
Un autista di scuolabus è stato sanzionato per aver modificato i sedili senza omologazione. Altri tre autisti che utilizzavano furgoni non destinati al trasporto studenti sono stati multati e i veicoli sequestrati.
Tutti i soggetti fermati sono stati sanzionati per noleggio abusivo, modifiche non autorizzate e mancanza della licenza comunale. I minori trovati sugli scuolabus abusivi sono stati immediatamente affidati ai genitori.

La responsabilità

Quello degli scuolabus irregolari non è un problema recente nel napoletano. Nel corso degli ultimi dieci anni la cronaca locale e nazionale se n’è occupata più volte.
La scuola non è responsabile del servizio di scuolabus. Il servizio di trasporto normalmente, è un contratto oneroso stipulato tra la famiglia dell’alunno e l’Ente locale.
La responsabilità del trasporto ricade innanzitutto sull’operatore economico che ha avuto in appalto il servizio. L’impresa d’essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro, autorizzata all’esercizio della professione (AEP) e all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN). L’appaltatore dovrà inoltre, mediante apposita documentazione, dimostrare di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei al servizio.
In seconda istanza la responsabilità ricade sull’Ente locale che ha appaltato il servizio. In caso di danno, l’Ente Locale potrebbe essere responsabile non solo di non aver verificato la congruità dell’operatore ma anche di non aver effettuato gli opportuni controlli in fase di esecuzione.
Proprio su quest’aspetto si concentra l’ANAC con la Delibera n. 244 del 24 maggio 2024. «I contratti di servizi e forniture – afferma l’Autorità – richiedono da parte del direttore e del responsabile del procedimento attenti controlli in fase di esecuzione. Non è possibile giustificarsi dei mancati controlli affermando che non si sono riscontrate lamentele da parte dei fruitori del servizio».

Il profilo assicurativo

L’Istituto scolastico, in caso di danno, non ha nessuna responsabilità diretta nell’evento. Gli alunni, infatti, non solo sono trasportati su un veicolo di un terzo, ma usufruiscono del servizio organizzato e gestito direttamente dal Comune.
In caso di infortunio, sarà la polizza assicurativa del veicolo a dover risarcire in danneggiato. Nel caso il veicolo fosse sprovvisto di assicurazione, il danneggiato potrà eventualmente coinvolgere la responsabilità dell’Ente locale con il quale ha stipulato il servizio. Da ultimo potrà fare richiesta al Fondo di Garanzia per le Vittime della strada (FGVS) è gestito da Consap.
Circa l’assicurazione integrativa, migliori formule assicurative operanti sul mercato scolastico, assicurano gli alunni e il personale anche in itinere indipendentemente dal mezzo utilizzato.
Per questo motivo è sempre consigliabile inoltrare una denuncia di sinistro precauzionale con la Società con cui è stata stipulata la polizza integrativa.
L’assicuratore, in questo caso, potrebbe provvedere al risarcimento, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa degli studenti in itinere, contattaci qui.

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L’assicurazione RCA dell’autobus

Il nostro Istituto Comprensivo sta pianificando le uscite didattiche sul territorio, da effettuarsi attraverso il servizio di pullman. Circa l’assicurazione RCA dell’autobus, qual è l’importo minimo che gli operatori economici devono dichiarare per i singoli veicoli?

L’anno 2015 era stato funestato da una lunga serie di gravi incidenti stradali che avevano visti coinvolti autobus adibiti al trasporto scolastico nei viaggi di istruzione.
Proprio per questo motivo, nel 2016, il Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha diramato la Circolare n. 674.

Le indicazioni normative

Il documento detta le linee guida relativamente ai controlli da effettuare sia in fase ricognitiva che in occasione dell’erogazione del servizio.
L’aspetto preliminare riguarda la scelta dell’impresa di trasporto. L’operatore economico interessato deve dimostrare, preventivamente, di essere in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente. In seconda istanza, dovrà certificare l’idoneità del veicolo, e l’adeguatezza dell’assicurazione RCA dell’autobus utilizzato nel noleggio.

Il massimale RCA

Dal punto di vista assicurativo, il massimale è la somma massima che l’assicuratore è tenuto a garantire, per contratto, in relazione a ogni rischio assicurato.
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209Codice delle assicurazioni private, all’Art. 128, prevede che gli importi dei massimali RCA siano indicizzati automaticamente.
A partire dall’11 giugno 2012, l’adeguamento avviene con cadenza quinquennale, seguendo la variazione percentuale rilevata dall’IPCE, l’indice europeo dei prezzi al consumo.
L’adeguamento è operato del Ministro dello sviluppo economico, con un apposito provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
I veicoli circolanti sono suddivisi in Settori: I – Autovetture, II – Taxi, III – Autobus, Filobus, ecc.
Tanto premesso, prima di definire la congruità della copertura assicurativa, è necessario verificare il tipo di settore a cui appartiene il veicolo. Quest’aspetto è ricavabile dalla Carta di Circolazione del mezzo.
A decorrere dall’11 giugno 2022, per i pulmini fino a 9 posti, il massimale per sinistro dev’essere almeno pari a € 7.750.000,00, di cui € 6.450.000,00 per i danni alle persone e 1.300.000,00 per i danni alle cose.
Sono rimasti, invece, invariati i massimali previsti per il Settore III (Autobus). Per l’assicurazione RCA dell’autobus il massimale per sinistro dev’essere almeno pari a € 30.00.000,00. Di cui € 30.000.000,00 per i danni alle persone e 2.000.000,00 per i danni alle cose. In ogni caso, resta facoltà della scuola appaltante definire un massimale più alto rispetto ai minimi di legge, in relazione ai rischi specifici. Il massimale, tuttavia, dovrà essere adeguato evitando richieste immotivate di sovrassicurazione.

La polizza integrativa scolastica

Le polizze assicurative scolastiche coprono i sinistri anche durante il trasporto con l’autobus.
Resta inteso che, qualora il passeggero subisca un danno a seguito di un incidente, dovrà, in prima istanza, chiedere il risarcimento dei danni alla Compagnia Assicurativa con cui è stata stipulata l’assicurazione RCA autobus su cui viene trasportato.
La polizza scolastica potrà inoltre intervenire con tutte le garanzie accessorie non risarcite in responsabilità civile.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per le visite guidate in autobus, contattaci qui.

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Alunno ferito in un incidente stradale

Un alunno di 11 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da uno scooter all’uscita da scuola. Il conducente del veicolo non si è fermato a prestare soccorso, lasciandolo a terra. Il ragazzo dopo il ricovero in ospedale sta bene. Lo riporta la cronaca del giornale on-line CasertaCE.

L’aspetto normativo

La responsabilità del pedone, in caso di investimento da parte di un’automobile, è un tema delicato. Non sempre, infatti, il pedone investito da un veicolo ha ragione. Il pedone, a volte, può essere considerato responsabile per il proprio investimento, come nel caso di quello che viene definito “attraversamento pedonale imprudente”.
Pur tuttavia, in nessun caso, il conducente di un veicolo che ha investito un pedone e non presta soccorso, può beneficiare della non punibilità. Tutto questo anche nell’ipotesi in cui le lesioni subite dal danneggiato fossero lievi.
In tal senso si è espressa la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 39989 dell’8 novembre 2021.
In questi casi, inoltre, il tribunale, ai sensi dell’Art. 133-bis del Codice Penale, potrà discrezionalmente aumentare la pena, all’autore del gesto, fino al triplo.

Fondo Garanzia Vittime della Strada

È comunque possibile ottenere il risarcimento del danno qualora l’autore del danno non sia identificabile, come nel caso in questione.
In attuazione della Convenzione di Strasburgo del 1959, anche in Italia è operante il Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Il fondo è regolato dall’Art. 283 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Nuovo Codice delle Assicurazioni Private e gestito da CONSAP.
Per accedere al fondo, la vittima, dovrà possibilmente riportare tutti i possibili dettagli relativi al veicolo che ha causato il sinistro: targa, modello, colore, ecc. Nel caso non fosse possibile, sarebbe bene trovare i testimoni del fatto, facendosi rilasciare una testimonianza.
È necessario anche l’accesso al Pronto Soccorso per sottoporsi agli accertamenti del caso, facendosi rilasciare un certificato medico, dopodiché, sporgere denuncia alle autorità competenti.
Effettuati questi passaggi si potrà inviare una richiesta scritta (raccomandata con ricevuta di ritorno), a Consap Spa, allegando tutta la documentazione raccolta e necessaria per la verifica del caso.

La polizza di assicurazione scolastica

La polizza scolastica, di norma, provvede, in caso di infortunio avvenuti in itinere, al rimborso del danno subito, nei limiti del massimale previsto.
Resta, tuttavia, inteso che, qualora, come nel caso in questione, la responsabilità dell’evento fosse di un terzo, l’Assicuratore può rivalersi sul responsabile, qualora identificato.
La polizza di assicurazione scolastica, se previsto, provvede anche al pagamento delle spese sostenute per intraprendere un procedimento legale.
In questo caso la polizza pagherà le spese dell’avvocato e del perito per gestione del sinistro, oppure per la causa nei confronti del responsabile.

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Incidente con lo scuolabus

Nella mattina di lunedì, l’incidente tra uno scuolabus e un’autovettura, ha causato il ferimento di alcune persone tra cui tre studenti. Lo riporta un articolo del «La Nazione», di Firenze.

Il fatto

Alle 7:00 del mattino, il pulmino che accompagna gli studenti alla scuola media Fossombroni, dell’istituto Severi di Arezzo, si è scontrato frontalmente contro un’auto.
A bordo dello scuolabus c’erano sei studenti. Tre di questi, nell’impatto, sono stati sbalzati dai sedili del pulmino finendo nel corridoio centrale e, successivamente, accompagnati in codice verde al pronto soccorso.
Più gravi i due conducenti, ricoverati in ospedale in codice giallo, anche se entrambi non sono in pericolo di vita.
Ancora da chiarire sono le cause dell’incidente, tuttavia, alcuni elementi fanno pensare a un’invasione di corsia. In questo senso gli agenti della polizia municipale sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro, ma anche le eventuali responsabilità.

La polizza di Responsabilità Civile del veicolo

Gli alunni trasportati sono sempre tutelati per gli eventuali danni che dovessero riportare.
L’assicurazione del veicolo infatti, è sempre tenuta a risarcire il passeggero, anche nel caso di eventuali colpe del conducente. Lo stabilisce il comma 1, dell’Art. 141 – Risarcimento del terzo trasportato, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni.
Indipendentemente dalla responsabilità, infatti, il passeggero che subisce un danno a causa un sinistro stradale è sempre risarcito dall’Assicurazione del veicolo su cui è trasportato.
Successivamente, una volta stabilito il livello di responsabilità, l’Assicurazione del danneggiato potrà agire in rivalsa su quella del danneggiante.

La polizza di assicurazione scolastica

La scuola non ha nessuna responsabilità diretta nell’evento. Gli alunni, infatti, non solo erano trasportati su un veicolo di un terzo, ma usufruivano del servizio organizzato e gestito direttamente dal Comune.
Purtuttavia, la polizza integrativa scolastica tutela gli alunni e il personale assicurato anche in itinere indipendentemente dal mezzo utilizzato.
Per questo motivo è sempre consigliabile inoltrare una denuncia di sinistro precauzionale con la Società con cui è stata stipulata la polizza integrativa.

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Alunna investita, l’assicurazione non paga

La cronaca riporta la vicenda dell’alunna, della provincia di Venezia che, nel giugno 2022, recandosi in stage, è stata investita da un’auto sulle righe pedonali.
L’incidente, fortunatamente non grave, ha comunque causato alla studentessa traumi e contusioni, impedendole di lavorare per diversi giorni.
La famiglia afferma che la polizza assicurativa integrativa, stipulata dalla scuola, a più di un anno di distanza, non ha ancora risarcito il danno e minaccia un’azione legale.
Proviamo a fare un’analisi.

Il Codice della Strada

La tutela del pedone è precisamente prevista dal D.L. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada, soprattutto in prossimità degli attraversamenti pedonali. L’Art. 141, comma 4, impone ai conduttori di veicoli di: «ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi […], in prossimità degli attraversamenti pedonali». La tutela nei confronti dei soggetti che impegnano gli attraversamenti pedonali, è sottolineata ulteriormente nello specifico Art. 191 del Codice. La norma prevede una nutrita serie di disposizioni a carico del conducente imponendogli una condotta di guida attenta alla massima tutela del pedone. L’infrazione alla norma prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa tra i 167 e i 665 euro.

La polizza di Responsabilità Civile Auto

L’Art. 193 del Codice della Strada impone che tutti i veicoli circolanti sulla strada siano obbligati alla stipula della polizza di Responsabilità Civile Auto (RCA). La polizza è indispensabile per poter circolare, sia in aree pubbliche che in aree private, per qualsiasi mezzo a motore.
La mancata stipula della polizza assicurativa comporta una sanzione amministrativa tra gli 866 e i 3.464 euro. Nel caso di reiterazione del reato, nei due anni successivi, la sanzione è raddoppiata. Nel caso di recidiva, inoltre, sono è prevista la sospensione della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni.
La polizza, nel limite del massimale, rimborsa tutti danni causati involontariamente a terzi dalla circolazione del veicolo e include i danni ai passeggeri trasportati.

Il risarcimento del danno

Circa il risarcimento del danno, in relazione al caso specifico quindi, sembrano non esserci dubbi: il soggetto tenuto a pagare il danno causato è il conducente del veicolo.
L’alunna maggiorenne o la sua famiglia potranno chiedere all’automobilista il risarcimento, ai sensi dell’Art. 2054 del Codice Civile. La procedura è quella ordinaria, prevista dal Codice stesso e da quello delle Assicurazioni Private, per quanto previsto in materia di contratto di assicurazione.
Nel caso l’auto non fosse assicurata, il danneggiato potrà avviare la procedura di risarcimento tramite il Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Fermo restando comunque che il danneggiato potrà anche esperire azione di rivalsa nei confronti di chi ha causato il sinistro.

La polizza assicurativa scolastica

Come riportato dal giornale, la polizza di assicurazione sottoscritta dall’Istituto prevede la copertura assicurativa in itinere. In questo caso tuttavia le spese mediche, l’eventuale danno fisico e la rottura dei beni di proprietà della studentessa dovranno essere risarciti dalla polizza del conducente dell’auto.
È comunque opportuno effettuare la denuncia anche sulla polizza scolastica che potrà essere chiamata, a sua volta, ad intervenire.
È bene inoltre sottolineare come le migliori formule disponibili sul mercato scolastico, oltre al danno prevedono una specifica sezione di Tutela Legale. La garanzia copre le spese sostenute dall’assicurato per la   difesa dei suoi diritti, nel caso di controversie, sia in ambito stragiudiziale che in tribunale.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti per i danni in itinere delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.