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Aggressione verbale al docente

Degna di un certo interesse è la sentenza della Corte di Cassazione n. 24848, del 18 agosto 2023. Il padre di uno studente aveva aggredito verbalmente la docente del figlio, rea, a suo dire, di aver rimproverato l’alunno fino a farlo piangere.

Il fatto

L’evento accade in provincia di Catania nel novembre 2015. Una docente rimprovera un alunno fino a farlo piangere. Il padre, appreso l’accaduto, qualche giorno dopo si reca a scuola e affronta la docente insultandola.
La docente si rivolge al Giudice di Pace di Giarre al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.  Quest’ultimo, con la sentenza n. 95/2018 del 14 maggio 2018, respingeva la domanda della docente.
Ai sensi della sentenza, il comportamento del genitore si giustificava alla luce della prostrazione del figlio per i rimproveri subiti. A questo punto la docente si rivolgeva al tribunale.
Anche il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 1117/2021, del 10 marzo 2021, rigettava l’appello. A suo dire, infatti, il comportamento del padre si configurava come legittima difesa. Escludeva, inoltre, la provocazione del genitore, non essendo punibile la condotta di chi reagisce al fatto illecito altrui ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile. Inoltre condannava la docente al pagamento dei danni riportati dallo studente a seguito dell’accaduto. Da qui l’impugnazione in Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione

Secondo la Suprema corte, mancherebbe sia la legittima difesa che l’incapacità di intendere e di volere del genitore. In relazione alla legittima difesa, infatti, mancherebbe il requisito dell’attualità del pericolo. Il padre ha infatti agito a distanza di tre giorni rispetto al rimprovero della docente.
Circa lo stato di incapacità di intendere e di volere, è assente qualsiasi provocazione ricevuta sul momento dall’insegnante.
Per la Cassazione il comportamento del genitore non è qualificabile «in termini “di legittima difesa” […]. Bensì caratterizzato inequivocabilmente da una sorta di inammissibile ricorso ad un inammissibile modello di “giustizia fai da te”». Atteggiamento che, come stigmatizza la Corte: «sempre più frequentemente è tristemente dato riscontrare nei rapporti d’oggi tra genitori ed insegnanti».
Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio al Tribunale di Catania.

Il profilo assicurativo

È necessario ricordare che le polizze assicurative scolastiche non riguardano la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti. Qualora la docente fosse risultata colpevole, la polizza avrebbe, però, risarcito l’eventuale danno fisico o psicologico patito dall’alunno.
Se, invece, la docente avesse riportato un danno fisico, la polizza integrativa scolastica avrebbe risarcito le spese mediche.
Anche per il ramo di tutela legale, la polizza scolastica difficilmente risulterà operante. Le condizioni contrattuali infatti, di norma, escludono la possibilità di contenziosi tra soggetti tutelati dalla stessa polizza.

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Docente aggredisce un alunno

La cronaca recente riporta due fatti particolarmente gravi che vedono coinvolti i docenti.  
In provincia di Brescia, nel febbraio del 2021, un docente, dopo uno scherzo, ha inseguito e picchiato due alunni con una mazza da baseball. Trauma cranico e prognosi di 20 giorni per il primo, 20 punti di sutura e 40 giorni di prognosi per il secondo. Il processo inizierà il prossimo novembre.
Ad Asolo, nel trevigiano, l’insegnante di una scuola media, dopo aver strattonato un undicenne, l’avrebbe violentemente scaraventato tra il banco e il muro. Il sindaco si è rivolto all’ufficio scolastico di Treviso chiedendo la sospensione dell’insegnante.

La responsabilità penale

Due eventi molto diversi tra loro che, tuttavia, hanno nella scuola il filo conduttore.
Nel primo caso infatti, l’evento non è avvenuto in Istituto ma vede comunque coinvolto un docente e alcuni dei suoi alunni.
L’episodio, come riportato, si configura come lesione personale, ai sensi dell’Art. 582 del Codice Penale.
Il Codice identifica nelle lesioni personali quei reati che offendono l’integrità fisica o psichica della persona. La sua gravità è rapportata ai giorni di prognosi. Proprio i giorni di prognosi infatti, definiscono la gravità del reato prevista dal legislatore: lievissima, lieve, grave e gravissima.
Il reato prevede inoltre, una serie di possibili aggravanti come, ad esempio l’utilizzo di armi, anche improprie.

La responsabilità diretta della scuola

In entrambi i casi sopra indicati potremmo trovarci di fronte ad una responsabilità penale del docente. Tuttavia, nel secondo avvenimento, la gravità del reato e le possibili responsabilità sono molto diverse.
Se da un lato, infatti, sembrano non esserci lesioni fisiche, dall’altro non bisogna dimenticare che l’evento è accaduto all’interno dell’Istituto scolastico.
Come ricorda la giurisprudenza, con l’ammissione dell’allievo a scuola sorge un vincolo negoziale dal quale deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno.
La responsabilità della scuola è fondata sia sull’obbligo di vigilanza, sia sulla generale osservanza di non recare danno (ex artt. 2043 e 2051 c.c.).
Ferma restando, quindi, l’ipotesi della responsabilità penale del docente, la scuola potrebbe essere tenuta a provare come l’evento non sia derivante dalla propria responsabilità diretta.
Il contratto di protezione che viene ad instaurarsi tra la scuola e l’alunno, contempla, infatti, la tutela dell’integrità fisica dello studente. In altre parole la scuola potrebbe dover dimostrare l’adeguatezza del docente a ricoprire il ruolo.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere, innanzitutto, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
Ciò detto, sul piano strettamente assicurativo, in relazione ai due episodi, esistono alcune differenze sostanziali. Nel primo caso, essendo l’evento occorso al di fuori delle attività scolastiche non è operante né la tutela obbligatoria prevista dall’INAIL, né la polizza integrativa. Sarà, quindi, il giudice a stabilire, sia il livello di gravità dell’evento, che l’eventuale ammontare della sanzione pecuniaria e del rimborso.
Nel secondo caso, invece, l’elemento determinante è il luogo in cui è accaduto. La polizza integrativa scolastica risarcisce l’eventuale danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sul soggetto responsabile.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

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Aggressione agli studenti

All’esterno del nostro Istituto, nelle vie limitrofe, ci sono stati segnalati, nell’ultimo periodo, episodi di violenza ai danni di alcuni nostri studenti. Questi episodi, solitamente attuati da gruppi di altri ragazzi, sono avvenuti per lo più negli orari di ingresso o uscita degli studenti.
Si tratta di aggressioni, spesso con la minaccia di un coltello, finalizzate al furto di cellulari, collane o piccole somme di denaro. In questi casi, la polizza assicurativa stipulata dalla scuola copre il danno?

Purtroppo, questo tipo di eventi non è particolarmente raro o insolito. La cronaca se ne occupa con una certa frequenza. Come spesso capita, tuttavia, quelli riportati sono solo una parte e il fenomeno nel suo complesso appare difficilmente quantificabile.

Il profilo assicurativo

In caso di infortunio, la tutela assicurativa INAIL degli studenti non è operativa in itinere. Per questo motivo, l’unica tutela degli alunni è affidata alla polizza integrativa.
Di norma, le polizze assicurative integrative, se non lo escludono apertamente, tutelano il danno. Tuttavia il danno è solo quello fisico. Resta escluso il danno patrimoniale collegato agli oggetti sottratti.

Cosa fare in caso di rapina o di danni fisici

Nei casi di rapina è obbligatoria la denuncia, entro le 48 ore, all’autorità di Pubblica Sicurezza chiedendo il rilascio di attestazione di resa denuncia.
Qualora l’evento avesse procurato anche lesioni fisiche, è obbligatorio l’accesso al Pronto Soccorso per la formale constatazione del danno. In questo secondo caso, la denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza sarà resa direttamente da parte dal Pronto Soccorso.
Il Pronto Soccorso effettua la denuncia d’ufficio quando la prognosi supera i 20 giorni, se la lesione è associata a reati penali, oppure se le lesioni sono rivolte contro minori.
Da ultimo, il referto di pronto Soccorso dev’essere consegnato alla segreteria della scuola per la denuncia alla Società Assicuratrice.

La responsabilità dell’Istituto

Qualora il reato non sia stato commesso nelle pertinenze dell’Istituto, non è raffigurabile una responsabilità diretta o indiretta della scuola. Pur tuttavia, proprio in relazione ai soggetti colpiti e al rapporto tra l’evento e l’attività scolastica, l’aspetto preventivo assume una particolare rilevanza. Scopo del principio di prevenzione è anche garantire un alto livello di protezione dell’ambiente con prese di posizione preventive in caso di rischio. Nella pratica, il campo di applicazione del principio è molto vasto e si estende anche alla politica di controllo del territorio dove la scuola non ha competenze.
Resta tuttavia inteso che, a fronte della reiterazione di questo tipo di eventi, il coordinamento con l’autorità di Pubblica Sicurezza potrebbe essere particolarmente adeguato.

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