abint Nessun commento

Alunno aggredito, perde l’anno scolastico

Un alunno 15enne, affetto da disabilità intellettiva, frequentante un’Azienda speciale pavese, ha perso l’anno scolastico dopo essere stato aggredito a scuola da un compagno. Lo riporta un articolo del quotidiano “il Giorno”.

Il fatto

L’alunno disabile, frequentante una scuola professionale con indirizzo nel settore della ristorazione, è stato vittima di un’aggressione in classe, lo scorso novembre.
Il trauma cranico riportato, per cui è stato necessario un ricovero ospedaliero, ha lasciato strascichi fisici e psicologici tali da impedirne il ritorno in classe.
Lo studente, a seguito della violenza, è stato sottoposto a terapia farmacologica e obbligato a seguire un percorso psicologico per superare i traumi subiti.
La famiglia, oltre a denunciare l’accaduto, avrebbe anche richiesto alla scuola di attivare la didattica a distanza per permettere al ragazzo di proseguire gli studi. Sembra, tuttavia, che la richiesta non abbia avuto riscontro da parte della scuola, da qui la perdita dell’anno scolastico.
Il Dirigente scolastico, dal canto proprio, afferma di aver fatto il possibile per agevolare il rientro del ragazzo a scuola. Inoltre, il Dirigente non avrebbe mai ricevuto una richiesta formale per la didattica a distanza che, comunque, sarebbe stata attuabile solo per un periodo limitato.
La famiglia dell’alunno, determinata a fare chiarezza sull’accaduto, ha affidato il caso a un legale e ventila una denuncia contro l’istituto.

I profili di responsabilità

L’episodio, sfortunatamente non isolato, riporta alla luce la piaga del bullismo nelle scuole. Un fenomeno che purtroppo continua a mietere vittime, lasciando ferite fisiche e psicologiche.
Ai sensi del rapporto contrattuale che viene a stipularsi tra la scuola e la famiglia con l’iscrizione dell’alunno, l’Istituto deve garantire l’incolumità dello studente.
Occorrerà, quindi, capire se e quali sono le eventuali responsabilità della scuola nell’aggressione, ovvero se sono state messe in atto tutte le azioni preventive per evitare l’accaduto.
Bisognerà, anche, stabilire se sono state messe in atto tutte le opportune azioni di reinserimento dello studente che gli avrebbero permesso di terminare l’anno scolastico.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa integrativa tutela l’infortunio dello studente durante lo svolgimento delle attività scolastiche a condizione che siano svolte sotto il controllo di personale scolastico.
Qualora si evidenziasse una responsabilità diretta nell’accaduto, ad esempio per mancata o insufficiente vigilanza, l’eventuale risarcimento è previsto nel ramo di Responsabilità Civile.
Le migliori formule assicurative prevedono un indennizzo anche nei casi di perdita dell’anno scolastico a seguito di infortunio. In questo caso, tuttavia, la garanzia potrebbe essere sottoposta ad alcune limitazioni. Tra queste l’accadimento nel corso degli ultimi mesi di scuola, oppure la mancata partecipazione alle lezioni per un numero stabilito di giorni consecutivi.
Un ulteriore aspetto da sottolineare è quello della tutela legale. Nel caso specifico la scuola è un’Azienda Speciale e, in quanto tale, le vertenze legali non sono tutelate d’ufficio dall’Avvocatura di Stato. Ne deriva che le spese per la difesa legale dell’Istituto ricadono esclusivamente sullo stesso. Le formule assicurative più adeguate rispondono anche a quest’esigenza, garantendo il pagamento delle spese legali e peritali nei casi di controversia giuridica.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze infortunio per atti di bullismo, perdita dell’anno scolastico e Tutela Legale, contattaci qui.

abint Nessun commento

Violenze ai docenti della scuola

La cronaca dell’ultimo periodo riporta una preoccupante serie di violenze consumate nei confronti dei docenti all’interno della scuola.

I fatti

Il 25 ottobre, uno studente diciasettenne ha aggredito un docente dell’istituto professionale per i servizi alberghieri “Vincenzo Corrado” di Castel Volturno, in provincia di Caserta. L’alunno avrebbe picchiato il suo insegnante al culmine di una discussione. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso, il docente avrebbe riportato diverse contusioni e la prognosi di una settimana. Lo studente si sarebbe reso già protagonista, in passato, di un episodio analogo. Lo riporta un articolo de “il Mattino” di Napoli.

Il 27 ottobre un gruppo di ragazzi incappucciati ha fatto irruzione in un laboratorio dell’Istituto “Peucher” di Rho, in provincia di Milano. Con fumogeni, petardi e una pistola scacciacani, per mezzora hanno danneggiato arredi e computer, apparentemente per protestare contro il divieto di fumare in Istituto. Un docente è stato ferito da una bomba carta. Identificati dalle telecamere, i vandali sono risultati essere studenti e ex studenti della scuola, lo riporta un articolo de “il Giorno”.

Il 30 ottobre, all’Istituto “Galilei” di Mirandola, in provincia di Modena, una studentessa avrebbe spintonato un docente dopo essersi rifiutata di effettuare una verifica scritta. A seguito del fatto, lo stesso docente avrebbe subito, inoltre, l’aggressione verbale di un altro studente, fidanzato della prima. L’insegnate ha sporto querela nei confronti di entrambi. Lo riporta un articolo della “Gazzetta di Modena”.

Un fenomeno in crescita

Le aggressioni, fisiche e verbali, portate dagli studenti verso i professori sono un elemento in crescita.
L’indagine svolta dal portale on-line Skuola.net, nel corso dell’ultimo anno scolastico, su 1.800 alunni delle superiori, evidenzia come 1 studente su 5 abbia assistito a scontri aperti tra studenti e professori. Nel 70% sono violenze verbali, ma nel 18% dei casi s’è verificato contatto fisico o lancio di oggetti.
Fino dal febbraio scorso, al fine di limitare il fenomeno, il Ministero dell’Istruzione ha emanato una nota in proposito. Di fronte a casi di questo tipo sarà l’Avvocatura dello Stato a rappresentare nei giudizi civili e penali i docenti e i lavoratori della scuola.

La responsabilità

Non bisogna mai dimenticare che il docente in servizio è un pubblico ufficiale. La violenza o minaccia nei suoi confronti è un reato previsto dall’Art. 336 del Codice Penale.
Qualora il comportamento del minore dovesse costituire anche un reato, la sanzione penale non potrà mai ricadere sui genitori, perché la stessa è esclusivamente personale.
I genitori potranno, tuttavia, essere ritenuti responsabili per i reati dei figli nella misura in cui avrebbero potuto evitare il fatto. Escluso, quindi, l’obbligo di sorveglianza materiale e fisica dei figli, quando questi sono a scuola, resta il dovere di impartire agli stessi un’adeguata educazione.
Indipendentemente da quest’aspetto, la responsabilità dei genitori per i reati dei figli è quella civile, di conseguenza, implica l’obbligo di risarcimento dei danni nei confronti della vittima.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, occorre ricordare che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Di norma, sono anche escluse le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte in ambito lavorativo.
Le migliori formule disponibili risarciscono l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli assicurati, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa dell’assicuratore sui soggetti responsabili.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Penale o Civile nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Aggressione verbale al docente

Degna di un certo interesse è la sentenza della Corte di Cassazione n. 24848, del 18 agosto 2023. Il padre di uno studente aveva aggredito verbalmente la docente del figlio, rea, a suo dire, di aver rimproverato l’alunno fino a farlo piangere.

Il fatto

L’evento accade in provincia di Catania nel novembre 2015. Una docente rimprovera un alunno fino a farlo piangere. Il padre, appreso l’accaduto, qualche giorno dopo si reca a scuola e affronta la docente insultandola.
La docente si rivolge al Giudice di Pace di Giarre al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.  Quest’ultimo, con la sentenza n. 95/2018 del 14 maggio 2018, respingeva la domanda della docente.
Ai sensi della sentenza, il comportamento del genitore si giustificava alla luce della prostrazione del figlio per i rimproveri subiti. A questo punto la docente si rivolgeva al tribunale.
Anche il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 1117/2021, del 10 marzo 2021, rigettava l’appello. A suo dire, infatti, il comportamento del padre si configurava come legittima difesa. Escludeva, inoltre, la provocazione del genitore, non essendo punibile la condotta di chi reagisce al fatto illecito altrui ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile. Inoltre condannava la docente al pagamento dei danni riportati dallo studente a seguito dell’accaduto. Da qui l’impugnazione in Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione

Secondo la Suprema corte, mancherebbe sia la legittima difesa che l’incapacità di intendere e di volere del genitore. In relazione alla legittima difesa, infatti, mancherebbe il requisito dell’attualità del pericolo. Il padre ha infatti agito a distanza di tre giorni rispetto al rimprovero della docente.
Circa lo stato di incapacità di intendere e di volere, è assente qualsiasi provocazione ricevuta sul momento dall’insegnante.
Per la Cassazione il comportamento del genitore non è qualificabile «in termini “di legittima difesa” […]. Bensì caratterizzato inequivocabilmente da una sorta di inammissibile ricorso ad un inammissibile modello di “giustizia fai da te”». Atteggiamento che, come stigmatizza la Corte: «sempre più frequentemente è tristemente dato riscontrare nei rapporti d’oggi tra genitori ed insegnanti».
Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio al Tribunale di Catania.

Il profilo assicurativo

È necessario ricordare che le polizze assicurative scolastiche non riguardano la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti. Qualora la docente fosse risultata colpevole, la polizza avrebbe, però, risarcito l’eventuale danno fisico o psicologico patito dall’alunno.
Se, invece, la docente avesse riportato un danno fisico, la polizza integrativa scolastica avrebbe risarcito le spese mediche.
Anche per il ramo di tutela legale, la polizza scolastica difficilmente risulterà operante. Le condizioni contrattuali infatti, di norma, escludono la possibilità di contenziosi tra soggetti tutelati dalla stessa polizza.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Docente aggredisce un alunno

La cronaca recente riporta due fatti particolarmente gravi che vedono coinvolti i docenti.  
In provincia di Brescia, nel febbraio del 2021, un docente, dopo uno scherzo, ha inseguito e picchiato due alunni con una mazza da baseball. Trauma cranico e prognosi di 20 giorni per il primo, 20 punti di sutura e 40 giorni di prognosi per il secondo. Il processo inizierà il prossimo novembre.
Ad Asolo, nel trevigiano, l’insegnante di una scuola media, dopo aver strattonato un undicenne, l’avrebbe violentemente scaraventato tra il banco e il muro. Il sindaco si è rivolto all’ufficio scolastico di Treviso chiedendo la sospensione dell’insegnante.

La responsabilità penale

Due eventi molto diversi tra loro che, tuttavia, hanno nella scuola il filo conduttore.
Nel primo caso infatti, l’evento non è avvenuto in Istituto ma vede comunque coinvolto un docente e alcuni dei suoi alunni.
L’episodio, come riportato, si configura come lesione personale, ai sensi dell’Art. 582 del Codice Penale.
Il Codice identifica nelle lesioni personali quei reati che offendono l’integrità fisica o psichica della persona. La sua gravità è rapportata ai giorni di prognosi. Proprio i giorni di prognosi infatti, definiscono la gravità del reato prevista dal legislatore: lievissima, lieve, grave e gravissima.
Il reato prevede inoltre, una serie di possibili aggravanti come, ad esempio l’utilizzo di armi, anche improprie.

La responsabilità diretta della scuola

In entrambi i casi sopra indicati potremmo trovarci di fronte ad una responsabilità penale del docente. Tuttavia, nel secondo avvenimento, la gravità del reato e le possibili responsabilità sono molto diverse.
Se da un lato, infatti, sembrano non esserci lesioni fisiche, dall’altro non bisogna dimenticare che l’evento è accaduto all’interno dell’Istituto scolastico.
Come ricorda la giurisprudenza, con l’ammissione dell’allievo a scuola sorge un vincolo negoziale dal quale deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno.
La responsabilità della scuola è fondata sia sull’obbligo di vigilanza, sia sulla generale osservanza di non recare danno (ex artt. 2043 e 2051 c.c.).
Ferma restando, quindi, l’ipotesi della responsabilità penale del docente, la scuola potrebbe essere tenuta a provare come l’evento non sia derivante dalla propria responsabilità diretta.
Il contratto di protezione che viene ad instaurarsi tra la scuola e l’alunno, contempla, infatti, la tutela dell’integrità fisica dello studente. In altre parole la scuola potrebbe dover dimostrare l’adeguatezza del docente a ricoprire il ruolo.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere, innanzitutto, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
Ciò detto, sul piano strettamente assicurativo, in relazione ai due episodi, esistono alcune differenze sostanziali. Nel primo caso, essendo l’evento occorso al di fuori delle attività scolastiche non è operante né la tutela obbligatoria prevista dall’INAIL, né la polizza integrativa. Sarà, quindi, il giudice a stabilire, sia il livello di gravità dell’evento, che l’eventuale ammontare della sanzione pecuniaria e del rimborso.
Nel secondo caso, invece, l’elemento determinante è il luogo in cui è accaduto. La polizza integrativa scolastica risarcisce l’eventuale danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sul soggetto responsabile.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Aggressione agli studenti

All’esterno del nostro Istituto, nelle vie limitrofe, ci sono stati segnalati, nell’ultimo periodo, episodi di violenza ai danni di alcuni nostri studenti. Questi episodi, solitamente attuati da gruppi di altri ragazzi, sono avvenuti per lo più negli orari di ingresso o uscita degli studenti.
Si tratta di aggressioni, spesso con la minaccia di un coltello, finalizzate al furto di cellulari, collane o piccole somme di denaro. In questi casi, la polizza assicurativa stipulata dalla scuola copre il danno?

Purtroppo, questo tipo di eventi non è particolarmente raro o insolito. La cronaca se ne occupa con una certa frequenza. Come spesso capita, tuttavia, quelli riportati sono solo una parte e il fenomeno nel suo complesso appare difficilmente quantificabile.

Il profilo assicurativo

In caso di infortunio, la tutela assicurativa INAIL degli studenti non è operativa in itinere. Per questo motivo, l’unica tutela degli alunni è affidata alla polizza integrativa.
Di norma, le polizze assicurative integrative, se non lo escludono apertamente, tutelano il danno. Tuttavia il danno è solo quello fisico. Resta escluso il danno patrimoniale collegato agli oggetti sottratti.

Cosa fare in caso di rapina o di danni fisici

Nei casi di rapina è obbligatoria la denuncia, entro le 48 ore, all’autorità di Pubblica Sicurezza chiedendo il rilascio di attestazione di resa denuncia.
Qualora l’evento avesse procurato anche lesioni fisiche, è obbligatorio l’accesso al Pronto Soccorso per la formale constatazione del danno. In questo secondo caso, la denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza sarà resa direttamente da parte dal Pronto Soccorso.
Il Pronto Soccorso effettua la denuncia d’ufficio quando la prognosi supera i 20 giorni, se la lesione è associata a reati penali, oppure se le lesioni sono rivolte contro minori.
Da ultimo, il referto di pronto Soccorso dev’essere consegnato alla segreteria della scuola per la denuncia alla Società Assicuratrice.

La responsabilità dell’Istituto

Qualora il reato non sia stato commesso nelle pertinenze dell’Istituto, non è raffigurabile una responsabilità diretta o indiretta della scuola. Pur tuttavia, proprio in relazione ai soggetti colpiti e al rapporto tra l’evento e l’attività scolastica, l’aspetto preventivo assume una particolare rilevanza. Scopo del principio di prevenzione è anche garantire un alto livello di protezione dell’ambiente con prese di posizione preventive in caso di rischio. Nella pratica, il campo di applicazione del principio è molto vasto e si estende anche alla politica di controllo del territorio dove la scuola non ha competenze.
Resta tuttavia inteso che, a fronte della reiterazione di questo tipo di eventi, il coordinamento con l’autorità di Pubblica Sicurezza potrebbe essere particolarmente adeguato.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche in relazione all’aggressione degli studenti all’esterno dell’Istituto, contattaci qui.