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Aggressioni agli studenti in itinere: il caso di Parma. Dinamiche, aree a rischio e profili di responsabilità

A Parma si sta verificando una forte recrudescenza di episodi d’aggressione agli studenti soprattutto nelle ore successive all’uscita da scuola. Le situazioni si concentrano principalmente nelle zone isolate, con scarsa presenza di testimoni come le vie laterali o i sottopassi. I casi più gravi includono minacce e sottrazione di cellulari e portafogli, talvolta anche con la minaccia dell’uso di un taser sulle ginocchia. Lo riporta un recente articolo di cronaca di “ParmaToday”.

Episodi ricorrenti e reazioni degli studenti

Secondo le testimonianze degli studenti, non si tratta di episodi isolati ma di una situazione ripetuta.
Il fenomeno riguarderebbe in particolare gli Istituti Tecnici e Professionali, ma anche alcuni Licei della città.
Per autodifesa contro possibili aggressioni, alcuni studenti dichiarano di portare con sé taser a bassa intensità o spray al peperoncino. Anche alcuni docenti, secondo indiscrezioni, si sarebbero dotati di dispositivi simili per sicurezza personale.

Luoghi a rischio e dinamiche delle aggressioni

Le aggressioni avverrebbero principalmente fuori dagli edifici scolastici, in aree considerate più vulnerabili.
Tra queste le fermate dei mezzi, sottopassi, parchi e passaggi laterali poco frequentati.
All’interno delle scuole la routine resta normale ma, all’uscita, gli studenti tendono a muoversi in gruppo per ridurre il rischio di attacchi. Gli aggressori sarebbero spesso individui esterni anche di altre scuole, talvolta più grandi degli studenti coinvolti.

Clima di paura e percezione del rischio

Dirigenti scolastici e docenti chiedono un rafforzamento dei controlli nelle aree più critiche.
Tra gli studenti cresce la percezione di un rischio costante: la violenza viene infatti percepita come una possibilità concreta e ricorrente. Molti studenti affermano di sentirsi costretti a modificare i propri comportamenti quotidiani. Si diffonde l’idea che non sia più una questione di “chi”, ma di “quando”. Questo clima influenza la serenità nel percorso in itinere tra casa-scuola e viceversa.
Gli studenti reputano insufficienti i semplici passaggi della vigilanza davanti ai cancelli scolastici, auspicando una maggiore presenza nelle zone davvero a rischio. Particolare attenzione viene chiesta nei parchi, nei sottopassi e nei percorsi di uscita dalle scuole. Analoga preoccupazione è condivisa anche dalle famiglie degli studenti.

Responsabilità e coperture assicurative

Occorre precisare che la responsabilità del gesto ricade sugli aggressori, penalmente perseguibili per i reati commessi. Eventuali responsabilità organizzative infatti possono riguardare gli Enti Locali o gli Istituti scolastici ma limitatamente alle omissioni nella prevenzione negli spazi di competenza.
Le scuole infatti rispondono esclusivamente entro il perimetro scolastico e durante l’orario delle attività didattiche o connesse. Le istituzioni pubbliche: Ministero degli Interni, Prefettura e Comune, hanno invece la responsabilità generale di vigilanza e controllo del territorio attraverso le forze dell’ordine.
Le coperture assicurative scolastiche tutelano gli studenti solo per infortuni accidentali avvenuti a scuola o durante attività autorizzate. Di norma è previsto anche l’infortunio in intinere, ma solitamente non sono coperti gli atti criminali di terzi come il furto. L’Assicuratore inoltre potrebbe non risarcire neanche i danni derivanti da aggressioni in spazi pubblici esterni.
Un ulteriore aspetto è quello relativo agli strumenti di autodifesa. Non sono previste coperture per l’uso volontario o improprio di strumenti di difesa personale da parte degli studenti o del personale scolastico.

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Responsabilità penale e profili indennitari nell’aggressione al personale scolastico

Un docente di scuola media aggredito pochi giorni prima di Natale: è quanto accaduto nel 2017 in un Istituto in provincia di Treviso. Dopo anni di udienze, ricorsi e appelli, la vicenda si è chiusa con una sentenza definitiva: i due genitori responsabili dell’aggressione sono stati condannati. Lo riporta, nella cronaca locale, un articolo de “il Messaggero”.

Il fatto

Nel dicembre 2017 un docente di una scuola media di Paese subì una violenta aggressione. L’episodio avvenne a causo di un rimprovero a un alunno indisciplinato. I genitori insieme al fratello maggiore dell’alunno fecero irruzione nell’Istituto. L’uomo colpì l’insegnante con uno schiaffo oltre a minacciarlo pesantemente. La moglie urlò frasi intimidatorie ventilando ritorsioni personali contro il professore. Anche il figlio maggiore colpì il docente, causandogli una contusione alla nuca. Da qui la chiamata dei Carabinieri e la relativa denuncia. In ospedale, al docente, vittima dell’aggressione, fu prescritta una prognosi di cinque giorni per le lesioni.

Le sentenze e la condanna

La giustizia, sulla scorta delle testimonianze del personale scolastico, che confermavano la versione fornita dalla vittima, ha accertato la responsabilità penale di entrambi i genitori.
Il Giudice di Pace aveva inizialmente stabilito multe da mille euro per il marito aggressore e seicento euro per la moglie. In appello il tribunale ha rideterminato la sanzione per l’uomo a 750 euro alla luce della riqualificazione di uno dei capi d’imputazione. La condanna per la donna è invece rimasta invariata per il reato di minacce. Anche il figlio è stato giudicato colpevole dal tribunale per i minorenni. La Corte di Cassazione ha successivamente dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa dei due imputati. La sentenza definitiva obbliga inoltre i coniugi al risarcimento dei danni civili, i colpevoli dovranno inoltre farsi carico di tutte le spese legali sostenute.

Responsabilità civile e penale

Gli aggressori rispondono penalmente per i reati di lesioni personali e minacce gravi ai danni di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. La responsabilità penale è strettamente personale e deriva dall’azione violenta diretta e dalle intimidazioni verbali documentate. Sul piano civile i genitori sono chiamati a risarcire integralmente i danni non patrimoniali subiti dal docente per la lesione della sua integrità psicofisica. Tale obbligo comprende il ristoro del danno biologico e del danno morale derivante dal trauma subito durante il servizio. La sentenza passata in giudicato stabilisce inoltre l’obbligo di rifondere le spese legali sostenute dalla vittima per la propria tutela.

Profilo assicurativo e indennizzi

In ambito scolastico il docente, in qualità di dipendente, gode della copertura assicurativa obbligatoria fornita dall’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le aggressioni. L’INAIL garantisce l’indennizzo per i giorni di prognosi e per eventuali postumi permanenti derivanti dalle percosse ricevute.
Qualora il docente avesse aderito alla polizza scolastica integrativa, l’Assicuratore garantisce il rimborso delle spese mediche, fatta salva la possibilità di rivalsa sui responsabili.
Le eventuali polizze di Responsabilità Civile, sottoscritte dai genitori, solitamente escludono i danni derivanti da atti dolosi o comportamenti violenti volontari. Le compagnie assicurative non coprono neanche le sanzioni pecuniarie penali o i risarcimenti legati a crimini intenzionali commessi dagli assicurati. Di conseguenza i coniugi dovranno rispondere con il proprio patrimonio personale per pagare le multe e i risarcimenti stabiliti dal tribunale. Il docente può comunque richiedere il supporto dell’Avvocatura dello Stato per la difesa legale gratuita essendo il fatto avvenuto a causa del suo ruolo educativo.

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Aggressione a scuola per mancata vigilanza: il Ministero condannato al risarcimento del danno

Una storia di violenza nei confronti di una docente si è conclusa con la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il dicastero dovrà versare alla donna quasi 9.000 euro complessivi di risarcimento. Lo riporta un articolo di “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio è accaduto il 12 dicembre 2017 in una scuola media di Lecce. Erano circa le ore 9.00 quando l’insegnante è entrata nella sua aula. Prima di iniziare, ha udito una collega richiamare con forza un alunno. La donna si è affacciata per capire cosa stesse accadendo nel corridoio. Ha visto lo studente scagliarsi con violenza contro la docente che lo stava richiamando. A quel punto, ha cercato coraggiosamente di intervenire per fermare l’aggressione. Lo studente ha però reagito colpendo anche lei con estrema brutalità.

Le gravi conseguenze fisiche

I medici del Pronto Soccorso dove la docente è stata accompagnata dopo l’aggressione, hanno riscontrato ecchimosi diffuse e forti dolori alla mano. L’esame strumentale ha rivelato il distacco parcellare di una falange della mano destra. Per questo motivo, i sanitari hanno applicato una stecca gessata per venticinque giorni. Il percorso di guarigione tuttavia è stato abbastanza lungo anche alla luce delle numerose sedute di fisioterapia riabilitativa a cui la docente s’è dovuta sottoporre.

Un pericolo già segnalato

L’alunno, protagonista dell’episodio, era affetto da disabilità psichica e già noto per i suoi comportamenti aggressivi. Per questi motivi era seguita da un docente di sostogno e un educatore. Quel giorno tuttavia il giovane si trovava senza sorveglianza specifica. Il docente di sostegno assegnato non era infatti presente al momento del fatto: il suo turno di lavoro iniziava solamente alle ore 11.00 della mattina. Anche l’educatore incaricato non risultava in servizio in quel momento. Queste assenze, a detta del legale della Docente, che l’ha assistita in tribunale, acrebbero lasciato la classe e i docenti in balia del pericolo. Proprio la mancata vigilanza è stata il punto centrale della causa legale.

Le motivazioni dei giudici

Il tribunale nell’accogliere la richiesta di risarcimento della docente, ha elogiato il comportamento tenuto della vittima, durante l’evento. «Il comportamento dell’attrice – motiva il giudice – è coerente con i doveri di ogni lavoratore dipendente. Rimanendo vittima delle lesioni fisiche per cui è causa, ha di fatto salvaguardato anche l’incolumità dei propri alunni all’interno della propria classe».
Continua il giudice: «In una condizione così complessa, il Ministero dell’Istruzione è tenuto, stante la prevedibilità dell’evento, a garantire, per l’incolumità dello stesso alunno interessato degli allievi frequentanti l’istituto nonché del personale e collaboratori, adeguata vigilanza, con la predisposizione durante tutto l’orario scolastico di uno o più docenti di sostegno, a seconda delle specifiche esigenze dell’alunno loro affidato, in relazione alle specifiche competenze».
Con queste motivazioni il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a indennizzare la Docente con quasi 9.000 euro. La somma copre il danno biologico e le spese mediche sostenute.

Il profilo assicurativo

Nella vicenda, la responsabilità dell’Istituto è apparsa del tutto evidente. Quando il Tribunale accerta la colpa dell’Amministrazione, scatta l’obbligo di indennizzo. In questi casi, la polizza integrativa della scuola interviene nel ramo Responsabilità Civile. La garanzia provvede a liquidare le somme dovute alla vittima senza che il risarcimento gravi sul bilancio scolastico. L’Assicuratore valutata l’entità del danno biologico e delle spese mediche provvede direttamente al pagamento a favore della docente danneggiata. La copertura tutela l’Amministrazione scolastica dalle conseguenze economiche dovute a errori organizzativi.

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Ferisce un docente a scuola: condannato a 1 anno e 8 mesi l’aggressore, padre di un alunno

Condannato a un 1 e otto mesi il padre di un alunno che ha ferito gravemente un docente di un Istituto comprensivo campano. Lo riporta un articolo del sito “il Sole24ore”.

Il fatto

L’episodio è accaduto il 19 dicembre del 2023. Quel giorno il genitore di un alunno di terza media si recò a scuola per chiedere conto delle presunte molestie ricevute dal ragazzo. A detta di alcuni compagni infatti, un docente avrebbe “infastidito” il figlio dell’uomo.
Nell’aggressione, l’uomo ha inferto un pugno ad docente provocando complicazioni al bulbo oculare con una prognosi di 80 giorni. La violenza si sarebbe verificata per via di un errore di persona. L’aggressore scambiò la vittima per un altro docente che, successivamente, risultò estraneo alle molestie.
Il docente aggredito, che ricopriva anche il ruolo di Collaboratore del Dirigente, querelò l’aggressore dando avvio, in questo modo, alle indagini.
La storica trasmissione di cronaca giudiziaria: “Un giorno in Pretura”, ha ripreso il dibattimento, che sarà disponibile nella prossima stagione.
Durante il processo l’imputato ha minimizzando i fatti: «Gli ho solo dato uno schiaffo e poi mi sono scusato». Le testimonianze e i referti medici tuttavia dimostrano una storia diversa, da qui la sentenza di condanna.

La responsabilità previste dal Codice Penale

La lesione personale è un reato previsto dall’Art. 582 del Codice Penale. Ai sensi del Codice si procede a fronte di querela della parte offesa. Qualora, come in questo caso, la prognosi sia superiore a 20 giorni, si procede d’ufficio.
Anche la violenza a un Pubblico Ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio è un reato previsto dall’Art. 336 del Codice Penale.
L’Art. 4, comma 1, della Legge 4 marzo 2024, n. 25, modifica l’Art. 61, comma 11-novies del Codice Penale. Sono così ricomprese, tra le aggravanti comuni, violenze o minacce, contro il personale scolastico a causa o nell’esercizio delle loro funzioni. Per questi casi le pene sono aumentata fino a un a un terzo.

Il profilo assicurativo

L’INAIL copre i danni subiti dalla vittima a seguito di aggressione da parte di terzi, a condizione che l’aggressione sia avvenuta “in occasione di lavoro”.
Alcuni particolari soggetti come gli operatori sanitari, gli autisti di mezzi pubblici e il personale scolastico sono ricompresi tra quelli esposti al rischio specifico.
Tuttavia se l’infortunio è causato per motivi strettamente personali (es.: una lite privata non legata alla prestazione lavorativa), il nesso con il lavoro viene meno. In quel caso l’INAIL potrebbe non riconoscere la tutela.
In linea generale anche l’assicurazione scolastica integrativa risarcisce il danno nel caso in cui un terzo provochi l’aggressione. È comunque è fondamentale verificare le condizioni specifiche della polizza. Le migliori formule assicurative, operanti sul mercato scolastico, menzionano esplicitamente tra le coperture le “lesioni da aggressione”.
Le polizze infortuni generalmente escludono i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall’assicurato. L’aggressione subita da un terzo però non è un fatto doloso dell’assicurato, quindi l’indennizzo è dovuto.
Occorre tuttavia tenere bene in considerazione il principio indennitario: qualora, in sede civile, si ottenesse un risarcimento dal responsabile, l’indennizzo erogato dell’Assicuratore può essere ridotto.
In tutti i casi è sempre consigliabile consultare il Set Informativo e le Condizioni Contrattuali nelle sezioni “Oggetto dell’Assicurazione” e “Esclusioni”.

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Aggressione davanti alla scuola: alunno ferito e sotto shock. Doppia inchiesta della Procura.

Un quarantenne, padre di un alunno, avrebbe aggredito un compagno di classe del figlio per un banale incidente. Lo riporta un articolo di cronaca de “il Messaggero”.

Il fatto

All’uscita dall’Istituto un alunno di otto anni si sarebbe lamentato con il padre poiché un compagno di classe gli avrebbe rotto il braccialetto di Halloween.
Il quarantenne, appreso il torto, avrebbe deciso di agire in difesa del figlio. Il compagno sarebbe stato avvicinato dall’uomo, tra due auto parcheggiate, e colpito con schiaffi in pieno volto.
Sembra poi che l’alunno abbia ricevuto anche un calcio che lo ha fatto cadere a terra.
L’episodio si sarebbe svolto davanti a diversi genitori presenti. Pare che qualcuno abbia anche filmato l’aggressione. Alcune persone sono comunque intervenute per calmare la situazione e tranquillizzare il minore. I genitori dell’alunno aggredito, giunti sul posto, hanno portato il ragazzo al pronto soccorso del vicino ospedale. I medici hanno riscontrato lesioni non gravi, guaribili in circa una settimana.
Intanto la famiglia dell’aggredito ha sporto denuncia ai carabinieri.
Nei giorni seguenti sarebbero emersi altri problemi conseguenti all’aggressione, l’alunno percosso ha, infatti, mostrato disturbi del sonno e ansia. Per questo, la famiglia, su indicazione medica, ha avviato un percorso psicologico.

Le indagini e l’ipotesi di reato

Sulla vicenda sono state aperte due inchieste. Da un lato, la Procura contesta al presunto aggressore lesioni personali aggravate ai sensi dell’Art. 583 del Codice Penale. Dall’altro, la Procura per i minorenni sta svolgendo ulteriori accertamenti.
Intanto i Carabinieri stanno ricostruendo i fatti e ascoltando i testimoni. Nei prossimi giorni verranno anche sentiti i due alunni in un’audizione protetta, nel tentativo di chiarire le dinamiche dell’episodio.
Il quarantenne, dal canto suo, intende chiarire la sua posizione e respingere ogni accusa.

Il profilo assicurativo

Alla luce dei fatti e delle indagini ancora in corso è prematuro formulare ipotesi circa un eventuale risarcimento assicurativo. In linea generale, l’assicurazione integrativa copre il danno fisico e/o psicologico subìto dall’alunno, non solo durante l’attività scolastica, ma anche in itinere. Dalla dinamica dei fatti sembra anche esclusa la responsabilità dell’Istituto scolastico per mancata vigilanza del personale.
In ogni caso, è bene precisare che nessuna polizza copre la responsabilità penale del soggetto coinvolto.
Allo stesso modo sono escluse eventuali sanzioni amministrative o pecuniarie.
In ogni caso, l’Assicuratore potrà esercitare il diritto di rivalsa contro i responsabili.

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Studente aggredisce docenti a Torino

Il 30 aprile scorso, un alunno 17enne ha aggredito due docenti di un Istituto Superiore di Torino, mandandone uno al Pronto Soccorso. Lo riporta un articolo di cronaca de “la Stampa”.

Il fatto

L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio, durante l’intervallo di pausa delle lezioni, all’interno di un Istituto tecnico.
Dalle prime ricostruzioni sembra che per prima sia stata colpita una docente, il secondo insegnante è stato coinvolto nel tentativo di difendere la collega.
I motivi dell’aggressione non sono ancora chiari, tuttavia, sembra che l’alunno sia un ragazzo “difficile”, già raggiunto da un provvedimento di sospensione per motivi disciplinari.
L’alunno sarebbe stato sospeso dalle lezioni fino al termine dell’anno scolastico, ma avrebbe continuato a entrare nell’Istituto durante le ore pomeridiane.
Rimproverato dai docenti nel tentativo di entrare a scuola, li avrebbe aggrediti e la violenza sarebbe stata ripresa dalle telecamere interne dell’istituto.
Il docente, trasportato in ospedale, ha sporto denuncia alla Polizia di Stato; analoga decisione è stata presa dalla collega coinvolta nell’episodio.
Gli agenti sono giunti a scuola dopo l’allarme lanciato dalla dirigenza, all’arrivo della pattuglia, però, lo studente aveva già abbandonato l’edificio.

I provvedimenti del Ministero

L’episodio segue di pochissime ore il Consiglio dei ministri impegnato a deliberare una stretta relativa al comportamento di studenti e genitori verso gli insegnanti.
Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato pene più severe per chi aggredisce il personale scolastico: in caso di violenza si rischia anche l’arresto.
La legge, come riporta un articolo dell’ANSA, si applicherà solo ai maggiorenni, coinvolgendo quindi solo gli studenti 18enni e i genitori.
Sarà introdotta l’aggravante per il reato di lesioni personali e se la vittima è un docente o un dirigente scolastico, le pene aumentano. La condanna passa da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni.
«Il personale scolastico – ha commentato il ministro – dopo quello sanitario è il più colpito dalle aggressioni tra tutto il personale della Pubblica amministrazione. L’aumento è stato impressionante soprattutto da parte dei genitori. Fino al 2022-23 erano gli studenti ad aggredire, ora sono aumentati i genitori che picchiano i docenti».
Sempre in relazione all’aspetto disciplinare, il Consiglio dei ministri ha varato nuove regole anche sul voto di condotta degli studenti. In questo caso, le sanzioni diventano più severe: il 5 in condotta porterà alla bocciatura automatica, con il 6 sarà previsto un esame di riparazione.
Il Disegno di Legge relativo al voto in condotta era già stato approvato il 1° ottobre 2024, ma perché fosse reso attuativo occorreva la modifica regolamentare. Il provvedimento dovrebbe diventare esecutivo all’inizio del prossimo anno scolastico.
Infine, la sospensione fino a 2 giorni non comporterà più l’allontanamento da scuola, al posto della sospensione ci saranno ore aggiuntive di permanenza a scuola. Per le sospensioni tra 3 e 15 giorni, invece, saranno previste attività socialmente utili. «Viene prevista più scuola e non meno scuola per chi fa il bullo o in generale si comporta male» ha sottolineato il Ministro dell’Istruzione.

Il profilo di responsabilità e quello assicurativo

Se i fatti riportati dalla cronaca venissero confermati, apparirebbe indiscutibile la responsabilità penale dello studente nell’accaduto, seppure non abbia ancora raggiunto la maggiore età. Secondo l’Art. 98 del Codice, chi ha più di 14 anni ed è capace di intendere e volere è penalmente imputabile, anche se con pena ridotta.
L’assicurazione non copre la responsabilità penale, né eventuali sanzioni amministrative pecuniarie connesse. Tuttavia, la polizza integrativa scolastica prevede un risarcimento per il danno fisico o psicologico subito dai docenti, fatto salvo il diritto di rivalsa dell’assicuratore.

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Docente morde un alunno

Rinviato a giudizio per lesioni aggravate il docente precario che nel 2023, in un Istituto Superiore del cuneese, ha ferito un alunno. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio è iniziato con una discussione in classe: lo studente aveva chiesto di andare in bagno, ma l’insegnante gli aveva negato il permesso.
La questione sarebbe degenerata e lo studente avrebbe afferrato il docente che, per liberarsi, lo ha morso.
«Non intendevo fare del male al ragazzo – ha dichiarato l’insegnate ai giudici – né costringerlo con la violenza a tornare al suo posto o a uscire. È stata una reazione quasi inconsapevole di autodifesa».
Nel frattempo, un altro studente aveva ripreso la scena con il cellulare.
La difesa dell’insegnante, tuttavia, non sembra aver pienamente convinto il giudice del tribunale di Cuneo che ha disposto il rinvio a giudizio. Anche il video è stato acquisito agli atti. A parere del giudice la reazione nei confronti dell’allievo è penalmente perseguibile. La sentenza è attesa per il prossimo 22 maggio.
Dopo l’episodio, il docente è stato destituito dall’incarico e attualmente lavora temporaneamente in un’altra scuola della provincia.

La responsabilità penale

L’episodio, ai sensi dell’Art. 582 del Codice Penale, si configura come lesione personale.
Le lesioni personali sono quei reati che offendono l’integrità fisica o psichica della persona. La sua gravità è rapportata ai giorni di prognosi. Il reato prevede, inoltre, una serie di possibili aggravanti come, ad esempio, quando le lesioni comportino la deformazione o lo sfregio del viso.
Nel caso fosse ritenuto colpevole, il docente rischia la reclusione da uno a sei mesi, ovvero una sanzione economica, oltre all’eventuale risarcimento in sede civile.
Inoltre, una condanna penale può escludere il docente dall’assunzione, qualora la Pubblica Amministrazione la ritenga incompatibile con le funzioni richieste.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere, in primo luogo, che l’assicurazione non risarcisce mai la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
Nel caso in questione, la polizza integrativa scolastica potrebbe risarcire il danno fisico o psicologico patito dall’alunno. Nel caso di condanna per dolo, all’Assicuratore è, di norma, fatta salva la possibilità di rivalsa sul soggetto responsabile.

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Violenza a scuola: docente aggredita

Ennesimo episodio di aggressione nei confronti di una docente. Questa volta l’episodio è accaduto in una scuola brianzola. Lo riporta un articolo di cronaca de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio è accaduto il 15 gennaio, in un Liceo di Seregno. Uno studente sedicenne avrebbe colpito una docente con un pugno e uno schiaffo al volto. L’aggressione sarebbe avvenuta al termine della lezione senza testimoni.
Alcuni studenti, entrati in classe per l’ora successiva, raccontano di aver visto l’insegnante con il volto sanguinante dopo la violenza. Una collega l’ha immediatamente soccorsa e accompagnata al Pronto Soccorso per ricevere le cure del caso.
Il Dirigente Scolastico ha prontamente convocato la madre del ragazzo per discutere della situazione e prendere gli eventuali provvedimenti necessari. Al termine dell’incontro la madre ha deciso di ritirare il figlio dalla scuola.
Le motivazioni dietro l’aggressione restano sconosciute. Il ragazzo, recentemente trasferito nella scuola, non aveva mai mostrato comportamenti violenti in precedenza. Era tuttavia nota una certa fragilità psicologica che non aveva mai destato particolare preoccupazione, né la necessità di misure di sostegno.
La docente aggredita insegna Scienze umane da vent’anni, è molto stimata per la sua professionalità e dedizione didattica e, dopo l’episodio, non esclude l’abbandono dall’insegnamento. Sembra anche che la Docente non abbia ancora sporto denuncia in relazione all’accaduto.
La vicenda, com’era naturale, ha avuto qualche strascico polemico. Gli studenti hanno manifestato solidarietà verso l’insegnante evidenziando tuttavia una certa difficoltà da parte del Dirigente a fare chiarezza sull’accaduto. «A scuola non si parlava d’altro. – afferma un rappresentante degli studenti – Avremmo voluto un incontro immediato, ma il Preside ci ha detto che non era necessario. Eppure tra gli studenti e anche i professori c’era molta preoccupazione».
«Non è un mostro – risponde il Dirigente Scolastico – ha sbagliato, ma non è abitualmente violento. La famiglia è profondamente dispiaciuta per l’accaduto, e ha chiesto scusa alla docente».
«Sono stato accusato di non aver preso provvedimenti – conclude il Dirigente – ma non posso intervenire se il ragazzo non è più un nostro alunno».

La responsabilità

Se i fatti riportati dalla cronaca venissero confermati, appare indiscutibile la responsabilità penale dello studente nell’accaduto anche se non ha ancora raggiunto la maggiore età. Secondo l’Art. 98 del Codice, chi ha più di 14 anni ed è capace di intendere e volere è penalmente imputabile, seppur con pena ridotta.
In questo senso potrebbe anche essere considerata la responsabilità della famiglia, per “culpa in educando“, poiché non avrebbe saputo educare correttamente il minore. Secondo l’Art. 2048 del Codice Civile, infatti i genitori sono responsabili per gli illeciti dei figli derivanti dal mancato rispetto delle norme di civica convivenza.
Da ultimo, qualora venisse accertata, potrebbe essere considerata anche la responsabilità del Dirigente nel caso in questione. In conformità all’Art. 2087 del Codice Civile, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per proteggere l’integrità fisica e morale dei dipendenti.

Il profilo assicurativo

Dal punto di vista assicurativo, in relazione all’infortunio, la docente è tutelata dall’INAIL. Qualora fosse in regola con il pagamento del premio della polizza integrativa, quest’ultima pagherebbe anche le spese mediche direttamente legate all’episodio. Se il danno, tuttavia, fosse stato provocato con dolo, sarebbe facoltà dell’assicuratore agire in rivalsa del soggetto danneggiante.
Più incerta è invece la posizione del Dirigente, nel caso venisse provato che non abbia agito a protezione del lavoratore e/o dello studente. Sulla base del concetto di diligenza professionale servirà valutare se sia reso responsabile di un eventuale errore professionale.
In tal caso i danni derivanti da “colpa” sarebbero sempre risarcibili, mentre i danni riconducibili alla “colpa grave” potrebbero rimanere esclusi in presenza di espresse clausole limitative. I danni derivanti da “dolo”, ovvero all’intenzionalità di causare il danno, invece non sono mai risarcibili.

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Docente aggredita: la scuola non interviene

Uno studente di una scuola media romana, ha aggredito una docente che avrebbe riportato la frattura di una spalla. A detta dell’insegnante, la scuola avrebbe minimizzato l’accaduto senza prendere provvedimenti verso lo studente.  Lo riporta un articolo di cronaca de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio è accaduto alla ripresa delle attività dopo le vacanza natalizie, lo scorso 7 gennaio. L’alunno, un sedicenne ucraino, rifugiato di guerra, stava giocando con lo smartphone durante la lezione quando la docente decise di sequestrare il telefono per consegnarlo in presidenza.
Poiché non c’erano collaboratori scolastici disponibili, la docente aveva lasciato il dispositivo sulla cattedra, dove lo studente ha cercato di riprenderlo opponendosi a lei.
Dopo il rifiuto dell’insegnante, il ragazzo ha reagito violentemente graffiandole una mano, insultandola e spingendola rabbiosamente contro il muro.
Il ragazzo avrebbe anche minacciato i compagni, e s’è calmato solo quando ha capito che la professoressa stava chiamando i Carabinieri.

Sottovalutazione e inerzia della scuola

Dopo l’aggressione, la vicepreside avrebbe sottovalutato l’accaduto, senza prendere provvedimenti nei confronti dello studente. La docente si sarebbe anche recata dal Preside per chiedere aiuto, ma il Dirigente scolastico avrebbe minimizzato l’episodio.
In seguito all’aggressione, il marito ha accompagnato l’insegnante al pronto soccorso, dove i medici le hanno diagnosticato la rottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra. Attualmente si trova in infortunio INAIL, in attesa di un intervento chirurgico.
La docente avrebbe richiesto la sospensione dello studente e il suo inserimento in un centro diurno per supporto linguistico e psicologico. Anche in questo caso la scuola non sarebbe intervenuta limitandosi a spostare l’alunno in un’altra classe. Secondo quanto riporta l’articolo la scuola non avrebbe neanche segnalato l’accaduto alle autorità competenti, costringendo la docente a occuparsi personalmente della segnalazione all’Avvocatura di Stato.

La responsabilità

Se confermati, i fatti evidenziano gravi criticità. Sebbene la Circolare ministeriale dell’11 luglio 2024 vieti l’uso dello smartphone, essa non autorizza la confisca del dispositivo. Sul piano penale, lo studente è imputabile secondo l’Art 98 del Codice, avendo superato i 14 anni. Parallelamente, sussiste la responsabilità civile della famiglia per la mancata educazione del minore alle norme di convivenza.
Infine, occorre valutare l’eventuale inerzia del Dirigente Scolastico. Ai sensi dell’Art. 2087 del Codice Civile, il datore di lavoro è infatti obbligato ad adottare ogni misura necessaria per tutelare l’integrità fisica e morale dei propri dipendenti.

Il profilo assicurativo

Dal punto di vista assicurativo, in relazione all’infortunio, la docente è tutelata dall’INAIL. Qualora fosse in regola con il pagamento del premio della polizza integrativa, quest’ultima pagherebbe anche le spese mediche direttamente legate all’episodio. Se l’alunno che ha provocato il danno, ha agito con dolo o colpa grave, l’assicuratore potrà agire in rivalsa contro di lui.
Il Dirigente invece occupa una posizione più delicata, qualora si provasse che non ha protetto il lavoratore e/o lo studente. Sulla base del concetto di diligenza professionale, occorrerà quindi valutare se ha commesso un eventuale errore professionale.
I danni derivanti da “colpa” sono sempre risarcibili mentre i danni riconducibili alla “colpa grave” potrebbero rimanere esclusi in presenza di espresse clausole limitative. I danni derivanti da “dolo”, ovvero all’intenzionalità di causare il danno, invece, non sono mai risarcibili.

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Aggressione a scuola: capacità di intendere e volere

Ennesimo caso di violenza in una scuola. Un alunno 14enne che frequenta un Istituto comprensivo del siracusano, rimproverato, aggredisce la Dirigente Scolastica e la manda in ospedale. Lo riporta un articolo de “la Sicilia”.

Il fatto

L’episodio si è verificato in un istituto comprensivo di Noto, in provincia di Siracusa.
Secondo le prime ricostruzioni tutto è iniziato durante le ultime ore di lezione. Il ragazzo avrebbe più volte interrotto la lezione con comportamenti sempre più molesti, arrivando persino a lanciare una sedia.
Nel tentativo di placare la situazione, il docente ha inviato l’alunno nell’ufficio della preside. Sembra tuttavia, che in quell’occasione, la situazione sia degenerata. Dopo aver sentito la preside dire che lo avrebbe sospeso: prima l’ha spinta a terra e poi l’ha trascinata per i capelli. Solo l’intervento del personale scolastico e degli altri docenti ha permesso di allontanare il ragazzo e di chiamare i soccorsi per la Dirigente. La donna è stata trasportata in ospedale con un’ambulanza, ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Medicata al pronto soccorso, le sono stati riscontrati un trauma cranico, uno cervicale e una spalla lussata. La Dirigente ha comunque segnalato l’accaduto ai carabinieri che hanno avviato un’indagine, raccogliendo testimonianze di insegnanti e personale scolastico presenti al momento dell’aggressione.
L’alunno, già noto per problematiche comportamentali, risulta seguito dai servizi sociali del Comune di Noto.

La responsabilità

Per inquadrare al meglio la questione della responsabilità in questo caso e in casi analoghi, occorre tenere in considerazione una pluralità di aspetti.
Innanzi tutto la capacità di intendere e di volere, che comprende due elementi. Intendere è l’abilità di comprendere il significato delle proprie azioni e il loro valore sociale nel contesto in cui avvengono. Volere è l’attitudine di controllare stimoli e impulsi, esercitando un’efficace autodisciplina nelle proprie azioni.
Il concetto di capacità di intendere e di volere è necessariamente comprensivo di entrambe le capacità ed è riconosciuto da una perizia medica.
Un ulteriore aspetto è quello relativo all’età del minore.
Per chi ha meno di quattordici anni vi è una presunzione assoluta di incapacità a intendere e volere. La capacità di intendere e di volere infatti, viene ipotizzata solo dopo il compimento del quattordicesimo anno di età. Chi ha un’età compresa tra quattordici e diciotto anni, è giudicato imputabile ma, in questo caso, sarà il giudice a valutare caso per caso.
Tanto premesso, ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile: «Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere».
Anche dal punti di vista penale, ai sensi dell’Art. 85 del Codice Penale: «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere».
L’alunno con problematiche comportamentali certificate potrebbe quindi rientrare a tutti gli effetti in quest’area.
Il rapporto contrattuale che s’instaura tra la famiglia e la scuola all’atto dell’iscrizione, obbliga l’Istituto scolastico a prevedere e prevenire il possibile rischio. La mancanza di intendere e volere infatti non limita la responsabilità del soggetto che, per legge, è tenuto alla vigilanza.

Il profilo assicurativo

La sottoscrizione della polizza integrativa da parte del personale scolastico, in casi come quello in questione, è particolarmente raccomandabile.
L’aggressione commessa da una persona incapace di intendere e volere potrebbe pregiudicare sia il risarcimento per Responsabilità Civile che escludere il rimborso delle spese mediche.
L’adesione alla polizza integrativa consente al dipendente infortunato il ristorno di tutte le spese sostenute oltre all’indennizzo, in caso di invalidità, fin dal primo punto.
La polizza integrativa inoltre, in caso di Responsabilità Civile, tutela l’Istituto dall’obbligo di risarcimento diretto del danno provocato.

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