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Alunna cade con gli sci

La Cassazione, con sentenza n. 5118 del 17 febbraio 2023, ha stabilito che è compito del danneggiato dimostrare la responsabilità della scuola e degli insegnanti.

Il fatto

Gli eventi risalgono al febbraio del 2008. Una studentessa di un Istituto superiore pisano, nel corso di una gita scolastica, mentre sciava in condizioni meteorologiche avverse, cadeva rovinosamente, infortunandosi. La ricostruzione dei fatti indica come la studentessa, in occasione della gita, fosse accompagnata dal padre. Fu quest’ultimo a portare la figlia sulla pista da sci dove accadde il sinistro, in assenza del docente. Inoltre, nella dinamica dell’evento non veniva determinata né la causa della caduta, né il luogo esatto della stessa.

L’iter processuale

La famiglia della studentessa, a fronte della resistenza del Ministero dell’Istruzione e della Compagnia Assicuratrice, decise di ricorrere al giudice.
Nel primo grado del processo, il tribunale stabilì che il danno era ascrivibile alla mancata vigilanza degli insegnanti e della scuola. Il giudice, in quell’occasione, deliberò la liquidazione di un risarcimento di circa 30.000 euro alla studentessa. La Corte d’Appello, successivamente, confermò la sentenza di primo grado, da qui il ricorso in Corte di Cassazione.
I giudici della Suprema corte eccepiscono le precedenti sentenze, in relazione all’aspetto probatorio, ai sensi degli Artt. 1218 e 2697 del Codice Civile. Secondo i giudici infatti: «[…] cadere dagli sci costituisce circostanza probabile quando si pratica suddetto sport. Non si può dalla semplice caduta, in assenza di una descrizione della dinamica, ricavare automaticamente la presunzione di responsabilità per culpa in vigilando dell’insegnante». Inoltre, secondo i giudici, anche l’età dell’alunna e le abilità sciistiche dichiarate devono essere prese in considerazione nella valutazione del dovere di vigilanza della scuola. È compito del danneggiato infatti, fornire la prova della responsabilità della scuola e degli insegnanti. 
Un ultimo aspetto riguarda il livello dell’indennizzo. Secondo la suprema corte la liquidazione del danno è: «[…] in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità». L’importo della liquidazione infatti: «[…] dev’essere circoscritta agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto in relazione ad allegazioni e prove specificamente dedotte».
Per queste motivazioni il tribunale ha chiesto la ripetizione del processo.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative integrative, operanti nel mercato scolastico, tutelano gli assicurati durante tutte le attività scolastiche. Ne deriva che tutelano l’assicurato anche durante i viaggi di istruzione e le gite scolastiche. Le migliori formule assicurative prevedono anche la copertura durante le settimane bianche o le escursioni sulla neve. I questi casi, in caso di infortunio, garantiscono le spese mediche, all’interno del massimale stabilito.  Il ramo di Responsabilità civile tutela, invece, l’Istituto in caso di danno colposo a quest’ultimo direttamente ascrivibile. Come nel caso in questione, il Ministero e la Compagnia assicuratrice possono comunque rivolgersi alla giustizia ordinaria nell’ipotesi che il danno non sia stato provocato per responsabilità diretta.

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Polso rotto in classe

La cronaca della fine di ottobre riporta la notizia di uno studente che, in classe, si è rotto il polso in una prova di braccio di ferro. Quello che colpisce di più è la richiesta di risarcimento effettuata dalla famiglia dell’alunno: 70.000,00 euro.

Il fatto

Sembra che l’alunno infortunato stesse giocando a braccio di ferro in classe. Il giornale riporta come la sfida fra compagni durante nel corso della lezione e quindi in presenza del docente, sia finita con la rottura di un polso.
La preside ha dichiarato: «La richiesta risarcitoria non ci preoccupa, è in mano all’agenzia assicurativa. È un infortunio, come a scuola ne possono capitare altri».

L’infortunio

Sotto il profilo strettamente assicurativo, per infortunio s’intende “…quell’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procuri una lesione obiettivamente constatabile…”. Fortuita significa indipendente dalla volontà della persona che subisce l’infortunio. Violenta delinea un’azione improvvisa e repentina attuata in un momento precisamente individuabile Esterna colloca la causa all’esterno dell’organismo. Tecnicamente quindi, quanto accaduto, è un infortunio. Il rischio di una lesione, nel corso di una prova di braccio di ferro, per quanto possa essere prevedibile, non è certo nella volontà di nessuna delle parti. Salvo esclusioni specifiche presenti in polizza, l’indennizzo potrà avvenire in base alle somme assicurate nella sezione infortuni. Difficilmente, però, si potrà pervenire ad una somma vicina alla richiesta della famiglia.

L’obbligo della vigilanza

Come più volte ricordato dalla giurisprudenza, con l’ammissione a scuola, nasce un vincolo negoziale dal quale discende l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno. La scuola deve, quindi, garantire entrambi gli aspetti, per tutto il tempo in cui lo studente fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni.
La responsabilità dell’Istituto è duplice: ovvero contrattuale, fondata cioè sull’adempimento dell’obbligo di vigilare ai sensi degli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, alla quale si aggiunge la responsabilità extracontrattuale, ovvero sull’obbligo di non recare danno, ai sensi degli Artt. 2043 e 2051 del Codice Civile.
Quanto accaduto, quindi, potrebbe essere responsabilità diretta della scuola, alla luce della mancata o insufficiente vigilanza. La domanda spontanea, infatti, è come sia stato possibile organizzare una sfida a braccio di ferro nel mezzo di una lezione.

Il risarcimento da Responsabilità Civile

Le polizze scolastiche provvedono a tenere indenne l’Istituto e gli assicurati civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni colposamente cagionati a terzi. Tra i danni sono compresi la morte, le lesioni personali, la distruzione, i danneggiamenti e il deterioramento di cose. È bene comunque precisare che l’assicurato dovrà necessariamente fornire la prova del danno patrimoniale occorso.
Presupposto necessario per il riconoscimento della risarcibilità, è la condotta colposa o dolosa di chi ha causato o non ha impedito il danno. In relazione al tipo di risarcimento questo prevede sia il danno emergente che il lucro cessante. Il primo consiste nel risarcimento diretto conseguente all’evento, in questo caso tutte le spese mediche, riabilitative materiali e morali. Il lucro cessante si riferisce al mancato guadagno, il profitto, che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell’evento dannoso. Effettivamente, in questo senso, l’importo richiesto dalla famiglia del ragazzo potrebbe sembrare sovradimensionato rispetto al danno subito. Tuttavia, la valutazione è direttamente collegata alle prove che saranno fornite in sede di valutazione.

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Minore fugge da scuola

Nell’ultimo periodo i media riportano una preoccupante serie di episodi in cui, minori si allontanano da scuola indisturbati e senza controllo. A destare una certa inquietudine non è il singolo caso isolato ma la frequenza con cui si stanno verificando questo tipo di avvenimenti.

La cronaca

Alla fine di settembre, ad Ancona, un alunno di 4 anni, di una scuola dell’Infanzia, approfittando del cancello lasciato aperto, è uscito e si è diretto verso il cuore della città.
Ad un mese di distanza, a Milano, un alunno di 6 anni, chiede di andare in bagno. Esce da scuola e ritorna a casa indisturbato. Il giorno dopo, a Macerata, un alunno diciasettenne, autistico, sordo e muto, è scappato dal Liceo artistico durante l’ora di educazione fisica. Raggiunta la sede distaccata di un tribunale, è entrato in due aule per poi staccare i tubi dei water allagando i locali.
Tutte vicende con il lieto fine ma che comunque non consentono di abbassare il livello dell’attenzione in relazione al problema.

L’obbligo di vigilanza

Fin dal 2011 la Cassazione evidenziava che con l’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, sorge un vincolo negoziale. Dal vincolo deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica.
Già precedentemente la Suprema Corte, in ambito analogo, aveva evidenziato come l’obbligo di vigilanza dev’esse connaturato alla natura specifica del soggetto vigilato (età/maturità/indipendenza). Ancora la Cassazione, nel 1999, evidenziava come sia obbligo provvedere alla sorveglianza degli alunni per tutto il tempo in cui gli stessi fruiscono: «della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni». Quindi dal momento in cui «con l’apertura dei cancelli» risulta «consentito l’ingresso e la permanenza degli alunni all’interno della scuola […] e sino al subentro, almeno potenziale dei genitori, o di persona da costoro incaricata».

Le misure organizzative

L’obbligo alla vigilanza tuttavia non è sufficiente. L’Istituto è tenuto di mettere in atto tutte le misure organizzative per la sicurezza degli allievi. Quest’incombenza ricade direttamente sul Dirigente Scolastico e sui preposti da lui individuati.
Il Dirigente Scolastico dovrà garantire la sicurezza della scuola, attraverso l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando tutti i provvedimenti organizzativi di sua competenza.
Sul Dirigente, infatti, ricade la responsabilità, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, nei casi in cui il danno risulti dipendente da carenze organizzative a lui imputabili.
La questione diventa particolarmente delicata per gli alunni con età, maturità e indipendenza limitate. Tra questi gli alunni delle scuole dell’infanzia o delle primarie e gli alunni affetti da disabilità.

Il profilo assicurativo

Le polizze integrative scolastiche, nel caso in cui un minore fugge da scuola, con il ramo di responsabilità Civile, coprono tutti danni diretti in caso di infortunio. La stessa copertura assicurativa prevede anche il risarcimento per gli eventuali danni causati dal minore lasciato incustodito.
Ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile e dell’Art. 85 del Codice Penale, infatti, il soggetto senza capacità d’intendere e volere, non è responsabile e conseguentemente non punibile.
La mancanza di intendere e volere, tuttavia, non limita la responsabilità di tutti coloro che, per legge, sono tenuti a vigilare sul minore.
Un aspetto ricorrente in questi casi, è il rischio di contenzioso tra l’Istituto e la famiglia. Nei casi di colpa lieve, l’Amministrazione scolastica si surroga al personale responsabile che non ha vigilato o organizzato correttamente. Nei casi di dolo o colpa grave, al contrario, l’Amministrazione scolastica potrà agire in rivalsa del responsabile ai sensi dell’Art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312.

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Nonno ritira la nipote “sbagliata”

Un certo clamore ha sollevato in questi giorni la vicenda di quel nonno aretino che lo scorso 24 giugno, andando a prendere la nipote a scuola, non solo ha sbagliato scuola, entrando nel Nido Comunale al posto della Scuola dell’Infanzia situata accanto, ma ha anche sbagliato nipote tornando a casa con una sconosciuta.
Tutti i particolari sulla vicenda dello sbadato progenitore sono reperibili in cronaca.
La vicenda, seppur finita bene – le due piccole, dopo qualche ora, infatti, erano ritornate nelle rispettive abitazioni – non ha impedito ai genitori di fare denuncia alla Polizia e al Comune. Il Comune ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti dell’educatore e del bidello, i quali, sarebbero sospesi dal servizio.

La vigilanza

Sull’obbligo della vigilanza abbiamo già pubblicato un articolo specifico. Quanto accaduto ci dà lo spunto per ritornare, ancora una volta, sull’importanza di quest’aspetto da parte del personale scolastico.
Il tema della vigilanza e della sua organizzazione rimangono un elemento sensibile del dibattito scolastico. Il tema è rilevante vuoi per l’attenzione sempre costante al problema, vuoi per la molteplicità di giurisprudenza attinente.
Nel caso specifico si tratta di culpa in vigilando del personale scolastico?
Oppure di culpa in organizzando della struttura? Oppure di entrambe?

La Responsabilità diretta dell’Istituto

Al di là del caso in esame resta inteso che per parlare di colpa deve configurarsi una responsabilità diretta dell’Istituto. I soggetti interessati a vario titolo sono il Dirigente scolastico, il Direttore S.G.A. e il personale docente e/o educativo e i collaboratori.
Per parlare di responsabilità diretta è necessario che l’evento si sia verificato durante la presenza degli alunni a scuola. In relazione al caso specifico, alla riconsegna dei minori ai genitori o ai delegati dagli stessi.
Su quest’aspetto è opportuno fare un chiarimento: la delega deve essere formale, ufficializzata con una richiesta scritta consegnata e protocollata dalla scuola. La scuola, a sua volta, la renderà nota al docente o al personale in relazione al sistema organizzativo previsto.
La responsabilità diretta della scuola deriva, tra gli altri, dall’Art. 2043 e dall’Art. 1218 del Codice Civile, in relazione alla responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, che viene ad instaurarsi con l’iscrizione del minore a scuola.
La responsabilità della scuola entra in gioco dal momento in cui il minore è all’interno della scuola e fino a quando viene riconsegnato alla famiglia. È evidente che il personale incaricato debba anche cercare di evitare gravi equivoci, come quello occorso in questo caso, dove le due alunne avevano lo stesso nome.

La polizza assicurativa scolastica

Sul piano strettamente assicurativo, la Società assicuratrice è tenuta a risarcire il danno nella misura in cui lo stesso è comprovato e quantificato.

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Educazione Fisica: la mancata vigilanza del docente.

Durante una lezione di educazione fisica presso la palestra dell’Istituto, ai ragazzi è assegnata l’attività calcetto. Il docente avviata l’attività, approfitta per allontanarsi e provvedere alla redazione del registro di classe. Durante una normale azione di gioco, un alunno, in un contrasto con un compagno, cade e riporta una frattura scomposta all’omero con una possibile invalidità permanente.
Il legale della famiglia ci invia una formale comunicazione, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti dal figlio dei suoi assistiti e rilevando, in particolare, la Responsabilità Civile diretta della scuola, motivandola con il fatto che l’infortunio è avvenuto nello svolgimento di un’attività pericolosa ed oltretutto in assenza dell’insegnante.

Nel caso sottoposto, a nostro avviso non si applica l’Art. 2050 del Codice Civile: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Secondo la sentenza della Cassazione Civile, n. 20982, all’attività sportiva riferita al gioco del calcio può essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità.
Il gioco del calcio è una disciplina che privilegia l’aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l’esercizio atletico.
L’attività infatti è normalmente praticata in tutte le scuole di tutti i livelli come attività finalizzata all’esercizio fisico.

La responsabilità del docente per mancata vigilanza

Appurato che non sussiste la volontarietà dello studente che ha provocato il danno, potrebbe forse ravvisarsi una responsabilità del docente per mancata vigilanza? Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile il docente è responsabile del danno cagionato dall’allievo nel tempo in cui sono sotto la sua vigilanza.
Dato per assodato che l’evento dannoso è avvenuto in assenza dell’insegnante, appare tuttavia evidente, che l’incidente s’è verificato durante una normale azione di gioco. Anche se il docente fosse stato presente sul campo, non avrebbe potuto fare nulla per evitare l’impatto e l’evento dannoso conseguente.

Il profilo assicurativo

Relativamente all’assicurazione, l’Istituto deve effettuare denuncia all’INAIL, in quanto il fatto è accaduto durante un’attività per cui è prevista tutela assicurativa.
Analogamente l’Istituto dovrà denunciare il sinistro alla Società con cui ha stipulato la polizza assicurativa integrativa per il rimborso delle spese mediche e dell’eventuale Invalidità Permanente residuata.
Circa la Responsabilità Civile dell’Istituto, difficilmente potrà essere riconosciuta una colpa diretta in relazione all’evento. Tuttavia è opportuno aprire con la Società assicuratrice una posizione a titolo precauzionale per l’eventuale risarcimento del danno.

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Vigilanza del personale fuori dall’orario scolastico

In caso di infortunio di uno studente presente a scuola fuori dall’orario scolastico, il personale non docente può essere ritenuto responsabile di mancata vigilanza? L’Assicurazione copre il sinistro?

In relazione alla vigilanza del personale fuori dall’orario scolastico, per anni, la giurisprudenza è stata incline a non considerarlo nel novero dei soggetti responsabili. Si riteneva infatti che collaboratori, personale tecnico-amministrativo, custodi, e personale di servizio non potessero svolgere attività di sorveglianza sugli studenti al pari degli insegnanti,  in quanto non considerabili precettori ai sensi  dell’Art. 2048 del Codice Civile.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nella scuola

Un chiarimento in questo caso è introdotto nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2006/2009.
Ai sensi del contratto, il personale ATA risulta sempre impegnato nel processo di vigilanza della scuola.
Il testo ne precisa i compiti, ricomprendendo l’ordinaria vigilanza sugli alunni e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche. Non solo, anche nei casi di particolare necessità, quali ad esempio, l’assenza momentanea dell’insegnante, il personale è tenuto alla vigilanza.

Il fatto

Risulta significativa a tal proposito la pronuncia della Cassazione n. 14701 del 19 luglio 2016.
La vicenda trae origine da un infortunio occorso ad un studente delle scuole elementari all’interno del plesso scolastico, prima che squillasse la campanella di inizio delle lezioni.
L’alunno, della terza elementare, mentre stava percorrendo il corridoio principale che portava alla sua classe, venne spinto da alcuni alunni, suoi coetanei. Cadendo malamente a terra subiva la rottura parziale di due denti. A fronte del contenzioso scaturito, i primi due giudici avevano ritenuto che non sussistesse la responsabilità dell’Istituto e del MIUR. Secondo i giudici, infatti, l’evento dannoso era avvenuto prima dell’inizio delle lezioni. I genitori del minore decidono quindi di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

La sentenza della Cassazione

La suprema Corte ha ribaltato i primi due gradi di giudizio.
Secondo la Cassazione infatti, le lesioni riportate da un alunno minore all’interno dell’istituto, derivano dalla condotta colposa del personale scolastico.
L’evento è avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, tuttavia la scuola ha: «il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni, sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell’ambito dei locali scolastici».
I giudici hanno preso in esame l’aspetto relativo all’estensione della responsabilità anche per gli eventi dannosi accaduti fuori dall’orario di lezioni. La responsabilità di diligenza e di vigilanza grava infatti sui precettori ai sensi del Codice Civile.
La responsabilità riguarda tutte le manifestazioni connesse alla prestazione scolastica e si estende all’intero periodo in cui l’allievo si trova all’interno dell’Istituto scolastico.
Questo prevede anche il periodo dopo la fine delle lezioni o, come nel caso in esame, prima del suono della campanella.
Nel caso specifico si riscontrerebbe la responsabilità per la condotta negligente del personale scolastico: L’allievo infatti si stava dirigendo nella sua classe in presenza dei bidelli, sui quali gravava quindi l’obbligo di vigilanza. Per la Corte, quindi: “la responsabilità della scuola scatta dal momento in cui il minore si reca all’interno della scuola dove c’è del personale addetto proprio al controllo (collaboratori scolastici) degli studenti la cui giovanissima età doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive, indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi”.

Il profilo assicurativo

Nel merito della copertura assicurativa, questa prevede la copertura e il conseguente risarcimento nel ramo Infortuni per i danni diretti derivanti dall’evento.
Tuttavia la sentenza della Cassazione, in questo caso, coinvolge anche il Ramo di Responsabilità Civile dell’Istituto è assicurato.

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