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Studente in alternanza ruba psicofarmaci

A Monza, un alunno di un Istituto superiore, in alternanza scuola-lavoro in una farmacia, s’è impossessato di ansiolitici e antidepressivi, lo riporta la cronaca.

Il fatto

Lo studente sedicenne, iscritto in un Istituto tecnico brianzolo, era impegnato, a partire dal 28 febbraio scorso, in un tirocinio presso una farmacia. All’inizio di marzo, il responsabile del negozio s’è accorto della sparizione di numerose scatole di farmaci e ha immediatamente segnalato l’accaduto alla scuola. L’alunno, nel frattempo, aveva abusato di sostanze chimiche cominciando a delirare al punto da rendere necessario il ricovero all’Ospedale San Gerardo di Monza.
Secondo quanto ricostruito, il ragazzo, durante il ricovero, avrebbe anche danneggiato gli arredi del reparto e minacciato il personale. Richiesto l’intervento della polizia, l’episodio è stato segnalato al Tribunale dei minori.

Il profilo penale

Nell’accaduto sono certamente ipotizzabili una serie di reati penali, il primo aspetto riguarda il furto dei medicinali. Il furto è definito dall’Art. 624 del Codice Penale. È reato, infatti, l’impossessamento dei beni mobili altrui, sottratti al fine di trarne profitto per sé o per altri. Il furto di farmaci psicotropi potrebbe, inoltre, costituire un’aggravante qualora fosse ipotizzata una cessione a terzi.
Il secondo reato è quello di danneggiamento, ai sensi dell’Art. 635 del Codice Penale. Il danneggiamento rientra tra i reati contro il patrimonio, commessi con violenza contro le cose o le persone. In questo secondo caso, tuttavia, va considerata la depenalizzazione introdotta dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, nonché dalla capacità di intendere e volere del soggetto.
Circa la capacità di intendere e volere al momento in cui è stato commesso il reato, si esprimerà unicamente il Tribunale dei Minori. 

La Responsabilità Civile

Indipendentemente dall’aspetto legato alla responsabilità penale, che è sempre personale, occorrerà considerare la Responsabilità Civile nell’accaduto e il relativo risarcimento dei danni.
Le attività di alternanza (PCTO), introdotte dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedono la stipula della convenzione tra la scuola e le imprese ospitanti. L’Istituto organizzatore, unitamente all’azienda, dovrà considerare non solo il percorso formativo, ma anche gli standard di sicurezza tipici dell’attività. Il processo dovrà, perciò, essere declinato in relazione all’età, al livello di maturità e all’indipendenza dell’alunno. Qualora venissero a mancare, o risultassero carenti, questi aspetti, potrebbe evidenziarsi una livello di colpa in programmando della scuola ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile.

Il profilo assicurativo

Come accennato più sopra, la responsabilità penale è del singolo soggetto che ha compiuto il reato. Le polizze assicurative, quindi, non rispondono della sanzione penale, che resterà a carico dell’autore del reato. Nel caso di minore, l’onere della sanzione penale potrebbe ricadere sulla famiglia o sul tutore a seguito delle disposizioni espresse dal Tribunale. La polizza, di norma, non rimborsa neanche il danneggiamento compiuto con dolo. In questo caso, tuttavia ai sensi dell’Art. 1900, comma 2 del Codice Civile: «L’assicuratore non potrà rifiutarsi di eseguire la prestazione se il sinistro è stato cagionato da dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere».

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla Responsabilità Civile delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Ladri di biciclette

Un nostro docente, venuto a scuola con una bicicletta elettrica, constatava, al termine delle lezioni, il furto del veicolo. La bicicletta era stata legata, con catena e lucchetto, alla rastrelliera situata all’interno del dell’Istituto. La catena, tagliata con una cesoia, è stata rinvenuta accanto alla rastrelliera. Il docente ha effettuato regolare denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza.
La polizza assicurativa stipulata dall’Istituto copre il danno?

Il furto di biciclette e monopattini nella scuola è sempre di estrema attualità, la cronaca se ne occupa quasi quotidianamente.  Il fenomeno ha avuto una recrudescenza nell’ultimo periodo alla luce della sempre maggior diffusione dei veicoli elettrici e del loro costo.

Le responsabilità della scuola

Premettiamo subito che molto difficilmente la polizza assicurativa scolastica potrà rimborsare il danno. Il solo fatto di aver parcheggiato il proprio veicolo all’interno di uno spazio privato non rende responsabile il proprietario del furto perpetrato da ignoti.
Qualche dubbio potrebbe, tuttavia, sorgere circa le circostanze che hanno condotto alla sottrazione di un veicolo in un’area che dovrebbe essere costantemente sorvegliata.
Può, infatti, accadere che un cancello venga lasciato aperto o che una distrazione involontaria possa favorire l’azione dei criminali.

Parcheggio custodito e incustodito

Alla base del mancato risarcimento del danno c’è la definizione di custodia del bene.
Nel caso in cui un veicolo sia lasciato in custodia a un terzo, la responsabilità di eventuali danni, compreso il furto, è in capo a chi riceve il mezzo. Non occorre che venga stipulato un contratto scritto. La norma prevede che, per fare scattare questa responsabilità, venga messo in atto quello che viene considerato un comportamento concludente.
È quello che normalmente accade nei parcheggi custoditi a pagamento. L’accesso all’area custodita e il pagamento della sosta, anche attraverso il ticket automatico, prevedono la responsabilità del parcheggiatore. Anche su quest’aspetto, tuttavia, la giurisprudenza non è del tutto concordante. Cartellonistica che indichi che il parcheggio non è custodito potrebbe esonerare dalla responsabilità il parcheggiatore in caso di danni o furti.
Nel caso della scuola, essere autorizzati a parcheggiare un veicolo all’interno del cortile, non prevede l’assunzione di responsabilità diretta dell’Istituto in caso di danno.
Inoltre, di norma, le polizze assicurative scolastiche, escludono sempre la custodia dei beni a qualsiasi titolo o destinazione.

L’aspetto preventivo

In questo, come in altri casi, l’aspetto preventivo assume un’importanza fondamentale.
L’Istituto, per essere sollevato dalla possibile responsabilità diretta in caso di furto, dovrà chiarire precisamente quali sono i limiti nell’utilizzo dei parcheggi interni.
L’utilizzo di cartellonistica specifica che indichi chiaramente che i parcheggi sono incustoditi solleva la scuola da eventuali responsabilità di caso di furto o danni ai veicoli.
L’uso di sistemi di videosorveglianza nelle aree esterne, utile in questi casi, dovrà, tuttavia, prevedere l’applicazione della specifica normativa in relazione alla privacy.  

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla tutela dei beni in custodia dell’Istituto, contattaci qui.

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L’assicurazione dei beni della scuola

Sono il Dirigente di un Istituto comprensivo. Alla fine dello scorso mese alcuni ignoti, entrati a scuola, ci hanno rubato tablet e computer. L’assicurazione stipulata dall’Istituto copre il furto?

Il furto di materiale informatico nella scuole sta subendo una drammatica recrudescenza. Purtroppo, i soggetti più colpiti sono gli Istituti comprensivi.
Gli eventi non risparmiano nessuna regione. Dalla Lombardia, alla Liguria, alla Toscana, è un susseguirsi di azioni criminose contro il patrimonio scolastico.
I motivi di questo stato di cose sono sostanzialmente due.
Da un lato i Fondi Sociali Europei (PON), in risposta all’emergenza pandemica, hanno consentito agli Istituti comprensivi l’acquisto di nuovi e più aggiornati dispositivi informatici. Dall’altro l’assenza di adeguati sistemi di sicurezza, soprattutto negli Istituti comprensivi, favorisce implicitamente questo tipo di crimine.

La tutela del patrimonio

La sottrazione dei beni di proprietà delle Istituzioni scolastiche crea sostanzialmente due tipi di problemi.
Al danno diretto, causato dal furto, si aggiunge la sospensione dell’attività formativa erogata nei confronti degli studenti.
Diventa quindi necessario, nel limite del possibile scongiurare questo tipo di azioni sia per il danno diretto apportato, ma soprattutto per quello indiretto.
Ai sensi del D. Interm. 28 Agosto 2018, n. 129, il Direttore S.G.A. è il consegnatario dei beni (Art. 31, comma 8). In caso di furto o mancanza dei beni sussiste l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili. Per scongiurare la responsabilità diretta del Direttore S.G.A., dovrà essere provata, con adeguata motivazione, l’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa (Art. 33, comma 1).
Un buon modo rimane quindi la stipula di un’adeguata polizza assicurativa.

L’assicurazione dei beni

Le polizze assicurative scolastiche (RC/Infortuni), di norma, non tutelano i beni di proprietà dell’Istituto.
Per questo tipo di danni è opportuno stipulare una polizza specifica chiamata: Property.
Fin dal 1992, prima dell’introduzione del “Programma Annuale” all’interno delle istituzioni scolastiche, il bilancio era redatto in base a circolari ministeriali. La Circolare Ministeriale 30/12/1992, n°361 – Bilancio EF 93 in relazione alla voce “assicurazioni” stabiliva: «[…] si fa presente che questo dovrà comprendere le spese per il pagamento dei premi per l’assicurazione contro gli incendi ed i furti di materiale di proprietà dell’istituto, nonché per incendi e responsabilità civile degli edifici di proprietà».
L’acquisizione di status giuridico autonomo, dopo il 2000, non ha modificato quest’aspetto.
Il MIUR, nel corso degli anni, nelle indicazioni emanate a supporto delle Scuole impegnate nella redazione del “Programma annuale” ha più volte ribadito la necessità ed opportunità di stipulare contratti assicurativi a tutela non solo del personale e degli studenti ma anche dei beni di proprietà.
Il Direttore S.G.A., nella sua funzione di consegnatario e quindi di primo responsabile, dovrebbe segnalare al Dirigente Scolastico la necessità di assicurare i beni, al fine di proteggere sia il patrimonio della scuola che del servizio formativo.
Il Dirigente, a sua volta, dovrebbe valutare la stipula di una polizza adeguata o evidenziare valide motivazioni che inducono ad esporre l’Amministrazione al rischio.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze per l’assicurazione dei beni della scuola, contattaci qui.

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Furto dei beni nella scuola

Il furto dei beni nella scuola, nell’ultimo periodo, sta avendo una ripresa preoccupante. Riceviamo costantemente una serie domande, sia per valutare l’opportunità di sottoscrivere questo tipo di copertura assicurativa, che per assistere direttamente le scuole che sono state interessate dall’evento. Ci sembra quindi il caso di fare alcuni approfondimenti specifici.

Il consegnatario dei beni della scuola

È bene evidenziare, in premessa, che, ai sensi del D. Interm. 28 Agosto 2018, n. 129, la compravendita dei beni di proprietà dell’Istituto dev’essere inserita nel Conto Consuntivo annuale (Art. 22) e che gli stessi devono essere regolarmente inventariati (Art. 31).
Il Direttore S.G.A. è il consegnatario dei beni (Art. 31, comma 8) e in caso di furto o mancanza dei beni sussiste l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili, ovvero l’avvenuto accertamento dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione (Art. 33, comma 1).
Risulta quindi evidente come la perdita o la sottrazione dei beni sia una responsabilità diretta del Direttore S.G.A. che può essere efficacemente prevenuta e tutelata attraverso la stipula di un’adeguata polizza assicurativa.

Le polizze assicurative “Property”

Le polizze che tutelano il rischio di furto dei beni nella scuola sono denominate Property e prevedono diverse tipologie di eventi classificabili come furto. Per un maggior dettaglio circa le tipologie di evento vi rimandiamo al nostro articolo dello scorso dicembre.
Obiettivo dei furti, normalmente preceduti da intrusioni con scasso, sono i computer o altri beni informatici solitamente presenti nei laboratori. Capita, tuttavia, che l’oggetto delle attenzioni dei malviventi sia più variegato: dal danaro contenuto nei distributori automatici, ai contanti occasionalmente e imprevidentemente conservati a scuola. Ma anche beni personali distrattamente dimenticati da studenti e personale o elementi di arredo.

Cosa rimborsa la polizza Property?

La garanzia Furto rimborsa i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate derivanti da furto, a condizione che l’autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni. Un ulteriore aspetto relativo a questa copertura assicurativa riguarda il fatto che, di norma, essa preveda, con somme o percentuali variabili, anche alla copertura dei costi per il ripristino dei danni causati dall’effrazione.
Prima della stipula dell’assicurazione, è sempre bene valutare le condizioni assicurative specifiche, con particolare attenzione alle esclusioni, poiché alcune polizze potrebbero limitare o escludere alcune coperture.
L’opportunità di stipulare una polizza che tuteli dal furto dei beni nella scuola appare quanto mai evidente, infatti, se da un lato questa limita il danno diretto, dall’altro evita la sospensione dell’attività formativa.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze Property nelle scuole, contattaci qui.

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Furto di PC a scuola

Abbiamo subito un furto PC a scuola: portatili e notebook in dotazione ad alcune classi sono spariti.
Non ci sono segni evidenti di effrazione o di scasso ai serramenti delle porte e delle finestre. Abbiamo provveduto ad effettuare regolare denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza e all’Assicurazione, ma la Compagnia di Assicurazione con cui abbiamo stipulato una polizza per i danni ai beni ci dice che il danno non è in copertura, è corretto?

In tutti i casi di danno previsto dalle coperture assicurative, il risarcimento è legato alle condizioni contrattuali. Le condizioni di contratto non riguardano solo l’aspetto economico ma disciplinano i rapporti dell’impresa assicuratrice li proprio contraente, in modo uniforme.
Un paragrafo è dedicato alle Definizioni (o Glossario). Le definizioni sono una raccolta dei termini, con la relativa spiegazione, utilizzati per indicare l’applicazione in uno specifico argomento.

Che cosa s’intende per furto?

Di norma, le polizze assicurative Property, sottoscritte dagli Istituti Scolastici, prevedono diverse tipologie di eventi classificabili come “furto”. E’ considerato furto con:

  • Rottura o scasso: quello commesso mediante forzatura o rottura delle serrature, degli infissi o dei mezzi di chiusura dei locali;
  • Sfondamento: quello commesso provocando una breccia nei muri o nei soffitti dei locali;
  • Scalata: quello commesso mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria utilizzando una particolare agilità personale e superando gli ostacoli con mezzi artificiosi;
  • Introduzione clandestina: quello commesso da chi, dopo essersi introdotto clandestinamente nei locali, senza destare sospetti, sia riuscito a farsi chiudere nei locali stessi e ne abbia asportato i beni;
  • Uso fraudolento di chiavi: quello commesso utilizzando chiavi false;
  • Destrezza: quello commesso con un’abilità tale da eludere l’attenzione del derubato;
  • Strappo o scippo: quello commesso strappando la cosa di dosso alla persona che la possiede.

Modalità del furto

La garanzia Furto, di norma, rimborsa i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate derivanti da furto, a condizione che l’autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

  • Violando i mezzi di protezione e chiusura o muri, soffitti e pavimenti mediante rottura, scasso, sfondamento;
  • Mediante scalata:
  • Introducendosi clandestinamente nell’edificio;
  • Attraverso uso fraudolento di chiavi.

Incuria o mancata custodia

Qualora, in fase di sopralluogo, l’Autorità di PS o il Perito incaricato dall’Assicurazione non evidenziassero le modalità sopra riportate, la garanzia non risarcirà il danno.
In questi casi potrebbe non trattarsi di furto ma di incuria, mancata o omessa custodia, colposa o dolosa, del bene.
Il reato, infatti, potrebbe essere commesso o agevolato dall’assicurato o dai suoi dipendenti incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono.
L’obbligo di custodia di un bene è individuato nell’Art. 1177 del Codice Civile.
L’obbligo di custodia impegna il depositario, non tanto nel predisporre un adeguato servizio di vigilanza, ma nel poter dimostrare d’aver organizzato tutte le attività di protezione sulla base dell’ordinaria diligenza.

L’uso fraudolento di chiavi

Qualora il furto è commesso utilizzando per l’apertura la chiave in dotazione, e quindi non appare visibile alcun segno di effrazione, la garanzia furto non è operante. Tuttavia se tale utilizzo è derivato dalla perdita della chiave, da parte del legittimo proprietario, o dal fatto che gli è stata sottratta per perpetrare il furto, la dottrina è abbastanza concorde nel ritenere operativa la garanzia.
In questi casi tuttavia dev’essere sporta denuncia preventiva relativa allo smarrimento o al furto della chiave.

In ogni caso, prima della stipula dell’assicurazione, è sempre bene prendere visione, anche con l’aiuto del broker assicurativo specializzato, delle condizioni assicurative.
E’ bene porre particolare attenzione alle esclusioni, alcune polizze assicurative infatti potrebbero limitare o escludere alcune coperture.