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Occupazione degli Istituti scolastici

Il 19 aprile scorso è terminata l’occupazione degli studenti dell’Istituto Enrico Fermi di Bologna. Dopo 5 giorni di presa di possesso dell’immobile scolastico, l’ammontare dei danni causati da furti e vandalismi, a detta del Dirigente, sembra essere cospicua. Lo riporta un articolo de “Il Resto del Carlino”.
Da gennaio ad oggi, sono più di una decina gli Istituti superiori occupati dagli studenti, quasi tutti nel Nord Italia. Gli studenti manifestano per ragioni diverse, dalla scarsa o nulla manutenzione degli immobili, alla gestione dei PCTO, alla solidarietà al popolo palestinese. Sotto accusa ci sarebbe anche un sistema scolastico che non risponderebbe alle reali esigenze degli studenti.

Occupazione e Autogestione

Diverse sono le forme di protesta che gli studenti delle superiori possono mettere in atto le più diffuse sono l’autogestione e l’occupazione della scuola.
L’autogestione scolastica è la formula più morbida. Normalmente concordata e autorizzata dal Dirigente, in collaborazione con il corpo Docente, consiste nella realizzazione di un programma alternativo alla classica attività didattica. Gli studenti gestiscono autonomamente i programmi scolastici durante le normali ore di lezione.
L’occupazione invece è una forma di protesta in cui gli studenti occupano la struttura scolastica e, diversamente dall’autogestione, è illegale.

Il profilo penale

Nel caso di occupazione il rischio di incorrere in un reato è concreto. Ai sensi dell’Art. 633 del Codice Penale infatti, l’occupazione di terreni o edifici è un reato comune passibile di pene pecuniarie o detentive. È bene ricordare che l’occupazione non deve necessariamente avvenire attraverso il ricorso alla violenza fisica, ma sussiste in tutti i casi quando viene effettuata senza autorizzazione.
Un secondo profilo di reato, che potrebbe ipotizzarsi, è quello di violenza privata ed interruzione di pubblico servizio. E’ quello che, in un caso analogo, ha stabilito la sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 23 febbraio 2016, n. 7084.
Un ultimo profilo di reato è quello legato al vandalismo e/o danneggiamento degli arredi e delle attrezzature della scuola. Ai sensi dell’Art. 639 del Codice Penale: «Chiunque […] deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a euro 309». Il giudice inoltre potrà: «disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero […] l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute».

La nota ministeriale

Sul tema dell’occupazione scolastica e dei possibili reati conseguenti s’espresso anche il Ministro dell’Istruzione nello scorso 5 febbraio con la nota n. 458. «L’occupazione – ricorda il Ministero – espone gli studenti a possibili reati, anche legati al danneggiamento di beni pubblici». I dirigenti scolastici, in questi casi sono tenuti alla denuncia dei responsabili. «Dovranno essere poste a carico degli studenti responsabili – chiude il Ministero – le spese per le pulizie straordinarie che si siano rese necessarie e per il ripristino o la sostituzione di arredi […] e ogni altra attrezzatura di proprietà della scuola».

Il profilo assicurativo

Nei casi di autogestione la polizza integrativa, di norma copre gli infortuni degli studenti e del personale. Essendo attività concordata e autorizzata rientra infatti tra quelle scolastiche a tutti gli effetti.
Nel caso di occupazione invece la polizza potrebbe non essere operante. L’assicuratore infatti non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Un discorso a parte merita invece il danneggiamento all’edificio e ai materiali contenuti di proprietà della scuola. Le migliori formule assicurative operanti nel mercato scolastico prevedono anche il danno alle attrezzature scolastiche seppur a fronte di una franchigia o di uno scoperto.
Circa l’imbrattamento dei muri quasi mai questo danno è, al contrario, ricompreso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche nei casi di occupazione o autogestione, contattaci qui.

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Videosorveglianza a scuola

Il nostro Istituto ha acquistato un impianto di videosorveglianza dei locali scolastici coi fondi del PNRR. La scelta di acquisire l’impianto tende a tutelare i beni di proprietà da furti e atti vandalici di cui siamo stati vittime anche nel recente passato. In questo senso voglio porvi due domande.
Nel caso di possibile danno alla privacy, la polizza integrativa tutela l’Amministrazione? Il premio della polizza assicurativa, stipulata a protezione dei beni dell’Istituto, subirà una riduzione alla luce dell’installazione dell’impianto di video sorveglianza?

Il tema del diritto alla riservatezza di studenti e personale all’interno degli Istituti scolastici non è particolarmente recente. Già alla fine del secolo scorso, l’Art. 2, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 tutelava: «il diritto dello studente alla riservatezza».
L’attività di videosorveglianza è considerata, da sempre, piuttosto invasiva della vita privata. L’Autorità Garante, con il provvedimento in materia di videosorveglianza, fin dall’aprile 2010, ha previsto alcuni requisiti stringenti in materia.

Le indicazioni del Garante

Secondo quanto stabilito dal Garante, gli istituti scolastici possono installare sistemi di videosorveglianza esclusivamente al fine di tutelare l’edificio e i beni in esso contenuti. Le riprese, tuttavia, andranno circoscritte esclusivamente alle sole aree interessate alla custodia di beni di valore, come la strumentazione informatica o le somme di denaro. Inoltre, la presenza delle telecamere dev’essere opportunamente e chiaramente segnalata da apposita cartellonistica.
La normativa pone una particolare attenzione ai sistemi di videosorveglianza. Uno scorretto utilizzo delle telecamere può comportare un’ingerenza ingiustificata nella vita privata, con conseguente violazione dei diritti e delle libertà fondamentali.
Per questo motivo, le aree interne dell’Istituto potranno essere riprese solo ed esclusivamente negli orari di chiusura. Vige, invece, il divieto assoluto durante l’ordinario svolgimento delle attività scolastiche o extrascolastiche. Circa le aree esterne, adiacenti all’Istituto scolastico, potranno essere soggette alla videosorveglianza anche durante le lezioni, purché non risultino pertinenti all’edificio.
Relativamente alla conservazione, il Garante, nelle FAQ del dicembre 2020, ha chiarito che le immagini dovranno essere conservate solo per il: «tempo necessario per le finalità per le quali sono acquisite». Spetterà: «al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento».

La responsabilità

Ai sensi dell’Art. 4, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 è vietata l’installazione e l’utilizzo degli impianti audiovisivi finalizzati alla vigilanza sull’attività lavorativa.
Il controllo a distanza può essere impiegato: «esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale».
L’inosservanza delle disposizioni in materia prevede una sanzione amministrativa fino a 1.549,00 euro e, nei casi più gravi, l’arresto da 15 giorni ad un anno.
La polizza RCT copre esclusivamente i danni materiali. Nel caso della Privacy il danno è “di norma” puramente patrimoniale. Per questo motivo è consigliabile, per il Dirigente Scolastico la stipula di una polizza per la Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile.

L’assicurazione dei beni dell’Istituto

Alcune compagnie assicurative offrono un premio più contenuto in presenza di sistemi di protezione come antifurti, videosorveglianza o sistema d’allarme perimetrale wireless.
Una particolare attenzione, tuttavia, va posta in relazione alle esclusioni.
L’installazione degli impianti dev’essere certificata e manutenuta da personale in possesso dei requisiti professionali, in conformità con le norme e le indicazioni dell’Ente proprietario dell’immobile. Il sistema inoltre dovrà rispettare lo standard richiesto dalle compagnie assicurative.
In caso di furto o atto vandalico l’Amministrazione è tenuta a produrre tutta la documentazione video. Non potrà essere portata a giustificazione la mancata attivazione o il mal funzionamento dell’impianto.
In assenza di uno o più di questi passaggi la garanzia potrebbe non essere operativa.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze di assicurazione dei beni dell’Istituto, contattaci qui.

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L’assicurazione dei beni della scuola

Sono il Dirigente di un Istituto comprensivo. Alla fine dello scorso mese alcuni ignoti, entrati a scuola, ci hanno rubato tablet e computer. L’assicurazione stipulata dall’Istituto copre il furto?

Il furto di materiale informatico nella scuole sta subendo una drammatica recrudescenza. Purtroppo, i soggetti più colpiti sono gli Istituti comprensivi.
Gli eventi non risparmiano nessuna regione. Dalla Lombardia, alla Liguria, alla Toscana, è un susseguirsi di azioni criminose contro il patrimonio scolastico.
I motivi di questo stato di cose sono sostanzialmente due.
Da un lato i Fondi Sociali Europei (PON), in risposta all’emergenza pandemica, hanno consentito agli Istituti comprensivi l’acquisto di nuovi e più aggiornati dispositivi informatici. Dall’altro l’assenza di adeguati sistemi di sicurezza, soprattutto negli Istituti comprensivi, favorisce implicitamente questo tipo di crimine.

La tutela del patrimonio

La sottrazione dei beni di proprietà delle Istituzioni scolastiche crea sostanzialmente due tipi di problemi.
Al danno diretto, causato dal furto, si aggiunge la sospensione dell’attività formativa erogata nei confronti degli studenti.
Diventa quindi necessario, nel limite del possibile scongiurare questo tipo di azioni sia per il danno diretto apportato, ma soprattutto per quello indiretto.
Ai sensi del D. Interm. 28 Agosto 2018, n. 129, il Direttore S.G.A. è il consegnatario dei beni (Art. 31, comma 8). In caso di furto o mancanza dei beni sussiste l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili. Per scongiurare la responsabilità diretta del Direttore S.G.A., dovrà essere provata, con adeguata motivazione, l’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa (Art. 33, comma 1).
Un buon modo rimane quindi la stipula di un’adeguata polizza assicurativa.

L’assicurazione dei beni

Le polizze assicurative scolastiche (RC/Infortuni), di norma, non tutelano i beni di proprietà dell’Istituto.
Per questo tipo di danni è opportuno stipulare una polizza specifica chiamata: Property.
Fin dal 1992, prima dell’introduzione del “Programma Annuale” all’interno delle istituzioni scolastiche, il bilancio era redatto in base a circolari ministeriali. La Circolare Ministeriale 30/12/1992, n°361 – Bilancio EF 93 in relazione alla voce “assicurazioni” stabiliva: «[…] si fa presente che questo dovrà comprendere le spese per il pagamento dei premi per l’assicurazione contro gli incendi ed i furti di materiale di proprietà dell’istituto, nonché per incendi e responsabilità civile degli edifici di proprietà».
L’acquisizione di status giuridico autonomo, dopo il 2000, non ha modificato quest’aspetto.
Il MIUR, nel corso degli anni, nelle indicazioni emanate a supporto delle Scuole impegnate nella redazione del “Programma annuale” ha più volte ribadito la necessità ed opportunità di stipulare contratti assicurativi a tutela non solo del personale e degli studenti ma anche dei beni di proprietà.
Il Direttore S.G.A., nella sua funzione di consegnatario e quindi di primo responsabile, dovrebbe segnalare al Dirigente Scolastico la necessità di assicurare i beni, al fine di proteggere sia il patrimonio della scuola che del servizio formativo.
Il Dirigente, a sua volta, dovrebbe valutare la stipula di una polizza adeguata o evidenziare valide motivazioni che inducono ad esporre l’Amministrazione al rischio.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze per l’assicurazione dei beni della scuola, contattaci qui.

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Atti vandalici nelle scuole

Negli ultimi giorni il nostro Istituto è stato vittima di svariati atti vandalici che hanno portato alla rottura di alcuni vetri e all’imbrattamento dei muri dell’edificio. La polizza assicurativa stipulata dall’Istituto copre questo tipo di danni?

Gli atti vandalici nelle scuole sono un fenomeno ricorrente.
La cronaca purtroppo, ne riporta settimanalmente.
Gli atti vandalici non sono solo quelli che si manifestano con l’imbrattamento dei muri o la rottura dei vetri all’esterno dell’Istituto.
Danneggiamenti sono provocati anche nei tentativi di furto del materiale scolastico o alle casse dei distributori automatici di cibo e bevande.

Il costo dei danni conseguenti agli atti vandalici ricade sul proprietario dell’immobile

Le polizze assicurative scolastiche normalmente non ricomprendono questo tipo di eventi. Occorre infatti ricordare che gli istituti scolastici sono proprietà degli Enti Locali. Ne deriva che i danni da imbrattamento dei muri o da rottura dei cristalli e degli infissi è un onere a cui dovrà far fronte l’Ente proprietario direttamente o attraverso la propria polizza assicurativa.
Un’attenzione particolare, invece, riguarda i beni contenuti all’interno dell’Istituto oggetto degli atti vandalici.

I distributori automatici

Esattamente come l’immobile, anche i distributori automatici di cibi e bevande non sono proprietà della scuola. Allo stesso modo, i danni causati a queste apparecchiature da atti vandalici, restano a carico del concessionario.
In questi casi, la nostra esperienza diretta ci conferma che, una parte non secondaria delle effrazioni, sia finalizzata al furto del danaro contenuto nei distributori.
Per prevenire questi eventi, l’aspetto preventivo risulta determinante.
In fase di selezione del concessionario sarebbe utile porre come criterio di scelta, l’utilizzo di soluzioni di pagamento alternative al danaro contante.
Attualmente è infatti possibile effettuare il pagamento con chiavi elettroniche o tessere magnetiche. Una soluzione più avanzata, consente il pagamento avvicinando lo smartphone al distributore e inquadrando il QR code. Nella maggior parte dei casi, l’utilizzo di questi accorgimenti scoraggia l’intrusione nei locali scolastici da parte di malintenzionati.

I beni di proprietà dell’Istituto

I fondi stanziati negli ultimi anni per l’aggiornamento degli strumenti in dotazione alle scuole, prima di tutto quelli di carattere informatico, ha ampliato la necessità di tutela.
In relazione ai beni di proprietà dell’Istituto abbiamo già sottolineato, in un nostro precedente articolo, l’opportunità della stipula di un’assicurazione specifica.
In relazione agli atti vandalici nelle scuole, le migliori soluzioni assicurative presenti nel mercato scolastico, prevedono la possibilità di un massimale per la copertura dei costi per il ripristino dei danni causati dall’effrazione.
L’importo erogato, di norma, è abbastanza contenuto ma consente all’Istituto di poter per far fronte immediatamente ai primi costi di messa in sicurezza, in attesa dell’intervento del proprietario dell’immobile.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa nel caso di atti vandalici nella scuola, contattaci qui.

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Furto dei beni nella scuola

Il furto dei beni nella scuola, nell’ultimo periodo, sta avendo una ripresa preoccupante. Riceviamo costantemente una serie domande, sia per valutare l’opportunità di sottoscrivere questo tipo di copertura assicurativa, che per assistere direttamente le scuole che sono state interessate dall’evento. Ci sembra quindi il caso di fare alcuni approfondimenti specifici.

Il consegnatario dei beni della scuola

È bene evidenziare, in premessa, che, ai sensi del D. Interm. 28 Agosto 2018, n. 129, la compravendita dei beni di proprietà dell’Istituto dev’essere inserita nel Conto Consuntivo annuale (Art. 22) e che gli stessi devono essere regolarmente inventariati (Art. 31).
Il Direttore S.G.A. è il consegnatario dei beni (Art. 31, comma 8) e in caso di furto o mancanza dei beni sussiste l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili, ovvero l’avvenuto accertamento dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione (Art. 33, comma 1).
Risulta quindi evidente come la perdita o la sottrazione dei beni sia una responsabilità diretta del Direttore S.G.A. che può essere efficacemente prevenuta e tutelata attraverso la stipula di un’adeguata polizza assicurativa.

Le polizze assicurative “Property”

Le polizze che tutelano il rischio di furto dei beni nella scuola sono denominate Property e prevedono diverse tipologie di eventi classificabili come furto. Per un maggior dettaglio circa le tipologie di evento vi rimandiamo al nostro articolo dello scorso dicembre.
Obiettivo dei furti, normalmente preceduti da intrusioni con scasso, sono i computer o altri beni informatici solitamente presenti nei laboratori. Capita, tuttavia, che l’oggetto delle attenzioni dei malviventi sia più variegato: dal danaro contenuto nei distributori automatici, ai contanti occasionalmente e imprevidentemente conservati a scuola. Ma anche beni personali distrattamente dimenticati da studenti e personale o elementi di arredo.

Cosa rimborsa la polizza Property?

La garanzia Furto rimborsa i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate derivanti da furto, a condizione che l’autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni. Un ulteriore aspetto relativo a questa copertura assicurativa riguarda il fatto che, di norma, essa preveda, con somme o percentuali variabili, anche alla copertura dei costi per il ripristino dei danni causati dall’effrazione.
Prima della stipula dell’assicurazione, è sempre bene valutare le condizioni assicurative specifiche, con particolare attenzione alle esclusioni, poiché alcune polizze potrebbero limitare o escludere alcune coperture.
L’opportunità di stipulare una polizza che tuteli dal furto dei beni nella scuola appare quanto mai evidente, infatti, se da un lato questa limita il danno diretto, dall’altro evita la sospensione dell’attività formativa.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze Property nelle scuole, contattaci qui.

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Tablet in comodato d’uso alle famiglie

In relazione alla recente pandemia di Covid19, al nostro Istituto Scolastico sono stati accreditati, da parte del MIUR, le somme relative all’acquisto di tablet e personal computer destinati agli alunni per la didattica a distanza.
In caso di furto o di danneggiamento di questi beni la copertura assicurativa stipulata dall’Istituto copre il danno anche nel caso in cui questi fossero dati in comodato alle famiglie degli alunni?

Il MIUR con il D.M. 26 marzo 2020 n. 187, ha previsto lo stanziamento di 85 milioni di euro per far fronte all’emergenza sanitaria del Covid19 consentendo alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza.
In particolare, è prevista l’assegnazione di 70 milioni di euro per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali.
Regione Lombardia, con 12 milioni di euro, si pone al primo posto per assegnazione delle risorse; segue la Campania con 10,6 milioni, la Sicilia con 9,1 milioni, il Lazio con 7,3 milioni.

Il consegnatario dei beni della scuola

In relazione ai beni, il D. Interm. 28 agosto 2018, n. 129, all’Art. 30, evidenzia come il Direttore S.G.A., assuma il ruolo di consegnatario dei beni. Il consegnatario è preposto alla conservazione, gestione e manutenzione della strumentazione di proprietà dell’Istituto.
Sempre lo stesso decreto all’Art. 33 evidenzia come: “Il materiale ed i beni mancanti per furto o per causa di forza maggiore (es.: danneggiamento) […] sono eliminati dall’inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili ovvero l’avvenuto accertamento dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione”.

Le polizze assicurative di Responsabilità Civile e Infortunio non tutelano i beni

Di norma, le polizze sottoscritte dagli Istituti Scolastici, non prevedono i rami Incendio/Furto/Elettronica che garantiscono la copertura dei danni ai beni. In caso di danno, la responsabilità e l’onerosità del reintegro dei dispositivi danneggiati ricadono esclusivamente sul consegnatario del bene stesso.
Unitamente alla Responsabilità Patrimoniale più sopra delineata, è inoltre bene ricordare che la sottrazione e/o il danno dei beni dell’Istituto, compresi quelli dati in comodato d’uso, producono come effetto diretto l’impossibilità da parte degli alunni di fruire del servizio didattico tipico dell’Istituto scolastico.

La polizza assicurativa per la tutela dei beni

Il nostro consiglio, quindi, è quello di valutare con attenzione l’opportunità di garantire il patrimonio della scuola attraverso un’adeguata copertura assicurativa per i beni di proprietà. Due sono le considerazioni da effettuare. Da un lato l’importanza di garantirsi un adeguato indennizzo in caso di eventuali danni alle attrezzature di proprietà dell’Istituto. Dall’altro il costo contenuto dell’assicurazione che, oltretutto, rientra generalmente nei limiti di spesa espressi dal Decreto Interministeriale.
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla nostra casella di posta: info@abint.it

Il contratto di comodato

Un ultimo aspetto riguarda il contratto di comodato che la scuola dovrà stipulare con la famiglia dell’alunno o il personale dell’Istituto. Nel documento, infatti, andranno sempre riportati tutti i passaggi che riguardano la tutela del bene concesso in comodato, compreso, in caso di danno, il reintegro delle somme per la riparazione o la sostituzione dello stesso.

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Furto di PC a scuola

Abbiamo subito un furto PC a scuola: portatili e notebook in dotazione ad alcune classi sono spariti.
Non ci sono segni evidenti di effrazione o di scasso ai serramenti delle porte e delle finestre. Abbiamo provveduto ad effettuare regolare denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza e all’Assicurazione, ma la Compagnia di Assicurazione con cui abbiamo stipulato una polizza per i danni ai beni ci dice che il danno non è in copertura, è corretto?

In tutti i casi di danno previsto dalle coperture assicurative, il risarcimento è legato alle condizioni contrattuali. Le condizioni di contratto non riguardano solo l’aspetto economico ma disciplinano i rapporti dell’impresa assicuratrice li proprio contraente, in modo uniforme.
Un paragrafo è dedicato alle Definizioni (o Glossario). Le definizioni sono una raccolta dei termini, con la relativa spiegazione, utilizzati per indicare l’applicazione in uno specifico argomento.

Che cosa s’intende per furto?

Di norma, le polizze assicurative Property, sottoscritte dagli Istituti Scolastici, prevedono diverse tipologie di eventi classificabili come “furto”. E’ considerato furto con:

  • Rottura o scasso: quello commesso mediante forzatura o rottura delle serrature, degli infissi o dei mezzi di chiusura dei locali;
  • Sfondamento: quello commesso provocando una breccia nei muri o nei soffitti dei locali;
  • Scalata: quello commesso mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria utilizzando una particolare agilità personale e superando gli ostacoli con mezzi artificiosi;
  • Introduzione clandestina: quello commesso da chi, dopo essersi introdotto clandestinamente nei locali, senza destare sospetti, sia riuscito a farsi chiudere nei locali stessi e ne abbia asportato i beni;
  • Uso fraudolento di chiavi: quello commesso utilizzando chiavi false;
  • Destrezza: quello commesso con un’abilità tale da eludere l’attenzione del derubato;
  • Strappo o scippo: quello commesso strappando la cosa di dosso alla persona che la possiede.

Modalità del furto

La garanzia Furto, di norma, rimborsa i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate derivanti da furto, a condizione che l’autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

  • Violando i mezzi di protezione e chiusura o muri, soffitti e pavimenti mediante rottura, scasso, sfondamento;
  • Mediante scalata:
  • Introducendosi clandestinamente nell’edificio;
  • Attraverso uso fraudolento di chiavi.

Incuria o mancata custodia

Qualora, in fase di sopralluogo, l’Autorità di PS o il Perito incaricato dall’Assicurazione non evidenziassero le modalità sopra riportate, la garanzia non risarcirà il danno.
In questi casi potrebbe non trattarsi di furto ma di incuria, mancata o omessa custodia, colposa o dolosa, del bene.
Il reato, infatti, potrebbe essere commesso o agevolato dall’assicurato o dai suoi dipendenti incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono.
L’obbligo di custodia di un bene è individuato nell’Art. 1177 del Codice Civile.
L’obbligo di custodia impegna il depositario, non tanto nel predisporre un adeguato servizio di vigilanza, ma nel poter dimostrare d’aver organizzato tutte le attività di protezione sulla base dell’ordinaria diligenza.

L’uso fraudolento di chiavi

Qualora il furto è commesso utilizzando per l’apertura la chiave in dotazione, e quindi non appare visibile alcun segno di effrazione, la garanzia furto non è operante. Tuttavia se tale utilizzo è derivato dalla perdita della chiave, da parte del legittimo proprietario, o dal fatto che gli è stata sottratta per perpetrare il furto, la dottrina è abbastanza concorde nel ritenere operativa la garanzia.
In questi casi tuttavia dev’essere sporta denuncia preventiva relativa allo smarrimento o al furto della chiave.

In ogni caso, prima della stipula dell’assicurazione, è sempre bene prendere visione, anche con l’aiuto del broker assicurativo specializzato, delle condizioni assicurative.
E’ bene porre particolare attenzione alle esclusioni, alcune polizze assicurative infatti potrebbero limitare o escludere alcune coperture.