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Studente si lancia dalle scale

Il rimprovero dell’insegnante per l’uso dello smartphone in classe ha scatenato una reazione estrema: un salto da una rampa di scale alta tre metri. Lo riporta un articolo del “Messaggero Veneto”.

Il fatto

L’episodio si è verificato in una scuola media della Bassa friulana il 10 gennaio scorso intorno alle 13:00.
Lo studente, rimproverato da un insegnante per aver usato lo smartphone, s’è precipitato verso le scale e, scavalcando il corrimano, si è lanciato nel vuoto.
L’impatto è avvenuto sul prato bagnato dalla pioggia, che fortunatamente ha attutito la caduta sulle ginocchia.
Presenti in Istituto, anche la madre dell’alunno oltre al personale scolastico, sono stati immediatamente prestati i primi soccorsi. Il ragazzo era vigile ma non riusciva ad alzarsi.
Intervenuto l’elisoccorso, lo studente è stato subito trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, per i necessari accertamenti medici.
Sul luogo dell’incidente è anche intervenuta la polizia locale per condurre i rilievi e chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Con il passare delle ore, le condizioni del ragazzo sono migliorate, permettendo di far rientrare l’allarme e tranquillizzare sia la scuola che i genitori.

La norma

Il divieto dell’utilizzo dei telefoni cellulari negli Istituti comprensivi fa seguito alla Circolare dell’11 luglio scorso emanata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La circolare segue l’invito del ministro Giuseppe Valditara, che nel febbraio 2024 aveva sconsigliato l’uso dello smartphone, anche per scopi didattici, nelle scuole primarie.
La comunicazione aveva suscitato qualche più di qualche perplessità proprio dal presidente regionale friulano dell’Associazione nazionale presidi (ANP), Luca Gervasutti. «La circolare – a parere del Presidente regionale –  non tiene conto dell’autonomia delle scuole, né delle sue potenziali finalità inclusive. Questo strumento può interagire con le dotazioni digitali che le istituzioni scolastiche hanno acquistato spendendo oltre 2 milioni di euro previsti dal piano Scuola 4.0».

La responsabilità

L’episodio, così come accaduto, potrebbe anche sollevare qualche dubbio circa il profilo di responsabilità.
Ai sensi dell’Art. 2047 del Codice Civile, in caso di danno cagionato da persona incapace: «il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza». La responsabilità diretta dell’Istituto, potrebbe tuttavia non sussistere qualora la scuola: «provi di non aver potuto impedire il fatto».
Nella vicenda, parallelamente all’eventuale responsabilità della scuola, potrebbe palesarsi anche la responsabilità della famiglia che non ha vigilato sull’introduzione del dispositivo vietato.

Il profilo assicurativo

Il fatto potrebbe racchiudere qualche controversia dal punto di vista assicurativo.
Qualora il danno infatti sia conseguenza diretta di un’azione deliberata, l’assicuratore potrebbe non risarcirlo, fermo restando l’eventuale profilo di responsabilità dell’Istituto e della famiglia.
A questa norma generale attiene sia l’assicurazione obbligatoria prestata dell’INAIL che quella integrativa prestata dalle polizze private.

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Divieto dei cellulari in classe

L’11 luglio scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato una Circolare relativa all’utilizzo degli smartphone in classe. La Circolare riprende la Nota n. 107190 del 19 dicembre 2022 relativa all’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici.

Il contenuto della Circolare

In premessa, la Circolare cita il Rapporto Unesco: “Global education monitoring report, 2023: technology in education: a tool on whose terms?“. Il documento evidenzia il legame negativo tra l’uso eccessivo delle
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (in inglese ICT), e il rendimento degli studenti. «La semplice vicinanza a un dispositivo mobile – riporta la Circolare – distrae gli studenti provocando un impatto negativo sull’apprendimento».
A supporto di quanto espresso viene anche citato il Rapporto OCSE PISA 2022 che evidenzia come l’utilizzo degli smartphone faccia diminuire il livello di attenzione.
Il divieto degli smartphone tenderebbe anche a ridurre gli effetti della sindrome dell’Hikikomori che, come rileva Save the Children, sta raggiungendo livelli preoccupanti nel nostro Paese.
Rispetto alla Nota del dicembre 2022, in cui si invitavano le Istituzioni scolastiche a limitare l’uso degli smartphone, la nuova circolare introduce degli aspetti nuovi.
L’invito diventa un obbligo ma limitato esclusivamente al primo ciclo di istruzione, ovvero dalla scuola dell’infanzia alla scuola media, escludendo gli Istituti superiori.
Anche nel primo ciclo è tuttavia consentita una deroga, qualora l’utilizzo sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato e/o dal Piano didattico personalizzato, per gli alunni con disabilità.
La Circolare inoltre, invita anche ad un utilizzo più responsabile del Registro Elettronico, accompagnando le notazione digitali a quelle sul diario personale.

Il profilo assicurativo

Al di là degli aspetti prettamente didattici o sociali, l’utilizzo dello smartphone a scuola ha più volte, creato disagi anche sotto il profilo assicurativo. Il mancato rimborso da parte degli assicuratori per i cellulari danneggiati colposamente oppure rubati hanno spesso creato dissapori tra le famiglie e la scuola.
Per questo motivo è utile ricordare che anche le polizze scolastiche escludono il danneggiamento delle cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
Inoltre le polizze dei beni, di norma, non prevedono smartphone e/o cellulari nelle coperture assicurative fermo restando la garanzia qualora vengano utilizzati per fini didattici.

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Smartphone danneggiato

Al nostro Istituto Superiore è giunta la lettera della famiglia di un alunno iscritto, attraverso la quale viene chiesto il risarcimento dei danni occorsi allo smartphone fatto cadere da un compagno di classe durante l’uscita dalla scuola. La Compagnia Assicuratrice cui abbiamo denunciato il sinistro ci comunica che questo tipo di danno non è ricompreso nelle Condizioni Contrattuali, tuttavia a nostro parere si tratta di un palese danno da Responsabilità Civile. Le polizze scolastiche sono tenute a risarcire questo tipo di danno?

In premessa, per poter formulare un parere preciso, è necessario conoscere l’esatta dinamica e il preciso luogo dell’evento. Assodato comunque che le condizioni contrattuali non tutelano il danneggiamento del dispositivo di proprietà dell’alunno è opportuno fare qualche precisazione circa la Responsabilità Civile.
In generale, le responsabilità in ambito scolastico, si possono identificare in tre categorie principali: la responsabilità diretta della scuola, quella degli insegnanti e quella degli alunni o delle loro famiglie.

La Responsabilità Diretta della Scuola

Le polizze scolastiche, nell’ambito della sezione Responsabilità Civile, offrono garanzie per tutte quelle attività espletate sotto la diretta vigilanza dell’Istituto Scolastico. La copertura comprende tutti gli eventi per i quali l’Istituto potrebbe essere chiamato a rispondere in giudizio.
La scuola, in quanto parte della Pubblica Amministrazione, è soggetta all’Articolo 28 della Costituzione Italiana. L’articolo stabilisce che l’ente è responsabile per gli atti compiuti dai propri dipendenti. Tale principio è ribadito anche dall’Art. 61 della Legge 2 luglio 1980, n. 312, che tuttavia specifica come: «La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni».
Nel caso in questione, sembra da escludersi una responsabilità diretta dell’Amministrazione.

La Responsabilità degli Insegnanti

Gli insegnanti, ai sensi dell’Art. 2048, del Codice Civile, sono responsabili per i danni causati dagli alunni nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza: «I precettori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza».
L’obbligo di vigilanza include tutte le situazioni in cui gli alunni sono affidati agli insegnanti, come ad esempio durante le lezioni, la ricreazione, le gite scolastiche e qualsiasi attività svolta sotto l’egida della scuola.
Lo stesso articolo del Codice precisa che i docenti: «[…] sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto». L’insegnante quindi, in caso di danno, dovrà dimostrare di aver esercitato una vigilanza adeguata, tenendo conto dell’età, indipendenza e maturità degli alunni affidati. La responsabilità può essere esclusa se l’evento dannoso è imprevedibile e inevitabile nonostante le cautele adottate.
In questo senso quindi, in relazione al caso in questione, appurato che l’evento s’è svolto all’uscita dalla scuola e abbia coinvolto alunni con un età e maturità adeguata, sembra non rilevabile neanche l’eventuale responsabilità del docente.

La Responsabilità degli alunni o delle loro famiglie

A differenza delle responsabilità precedenti, che si basano sulla responsabilità contrattuale legata all’omessa vigilanza, nel caso in questione la responsabilità tra gli studenti è di carattere extracontrattuale.
Volendo escludere il dolo, ovvero la volontarietà di causare un danno, potrebbe invece palesarsi la colposità dell’evento, oppure l’incuria nella conservazione del bene da parte dell’alunno danneggiato.
Come ricordato in premessa, la questione della responsabilità è complessa e richiede un’analisi attenta di tutte le circostanze specifiche.
Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile: «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno».
Sul tema della responsabilità extracontrattuale tuttavia, chi pretende il risarcimento deve sempre dimostrare il fatto doloso o colposo, il danno ingiusto ed il nesso di causalità.
In questi casi potrebbe infatti trattarsi di un concorso di colpa. Esiste corresponsabilità tra il danneggiante e danneggiato non tanto per l’interferenza nella dinamica dell’evento, ma per le conseguenze delle sue azioni come ad esempio, la corretta conservazione del bene. Per questi casi la giurisprudenza ha introdotto un’obbligazione risarcitoria solidale tra danneggiante e danneggiato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla Responsabilità Civile nel danneggiamento dei beni personali nella scuola, contattaci qui.

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Smartphone danneggiato: l’assicurazione non copre il danno!

Nel nostro Istituto Superiore un docente ha ritirato smartphone e cellulari ai propri studenti all’inizio della lezione. Nel riconsegnarli ne ha fatto accidentalmente cadere uno, danneggiandolo. Il sinistro è stato respinto dalla Società Assicuratrice. La famiglia chiede il pagamento della riparazione alla scuola, è corretto? Perché la copertura di Responsabilità Civile non copre il danno?

La questione dello smartphone danneggiato dal docente è abbastanza controversa. Risulta difficile rispondere in modo esaustivo alla domanda poiché manca la dettagliata dinamica dell’evento. Possiamo tuttavia fare alcune considerazioni di massima.

L’uso dello smartphone in classe è vietato

L’indicazione di riferimento per l’utilizzo degli smartphone in classe è la Circolare MIUR n. 30 del 15 marzo 2007.
Fermo restando che il Docente possa concederne l’uso in caso di urgenza, in linea generale, l’uso dei cellulari in classe è vietato, poiché potrebbero rappresentare una distrazione.
Il divieto, tuttavia non legittima l’Istituto o il personale scolastico a ritirare i dispositivi in possesso agli studenti. I cellulari, infatti, in quanto oggetti personali, non possono essere sequestrati o requisiti dagli insegnanti. La situazione, come nel caso in questione, si complica ulteriormente in quanto lo smartphone è stato danneggiato dal docente.
Nondimeno, lo studente che infrangesse le regole, potrà essere sanzionato disciplinarmente, anche alla luce del rapporto di corresponsabilità tra l’Istituto e la famiglia.

Smartphone e privacy

Le Linee Guida del Garante della Privacy sulla scuola fissano fino a che punto l’Istituto può spingersi. Non può essere impedito agli alunni di portare il cellulare in classe, ma il suo utilizzo può essere vietato se utilizzato in modo improprio o reca disturbo al resto della classe. La scuola ha nel suo diritto quello di proibire l’utilizzo degli smartphone all’interno delle classi, ma questo non comporta la possibilità di ritirare gli oggetti in questione, potere che è concesso solo alle forze dell’ordine in presenza di reati o su richiesta del giudice. Infrangere questa norma potrebbe far nascere contenziosi tra le famiglie e l’Istituto scolastico.

Il rispetto delle libertà personali

Di fatto se un docente sequestra lo smartphone di uno studente, compie un illecito e il suo comportamento potrebbe essere segnalato sia al Preside che al MIUR.
Secondo l’Authority, l’utilizzo di telefoni cellulari come di tutti gli apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, solo per fini personali e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (siano essi studenti o professori), in particolare della loro immagine e dignità.

Il profilo assicurativo

Circa il mancato pagamento del danno da parte della Società assicuratrice, occorre evidenziare due aspetti.
La quasi totalità delle polizze esistenti nel mercato scolastico, escludono il danneggiamento delle cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
Anche le polizze dei beni, di norma, escludono smartphone e/o cellulari dalle coperture assicurative. Ne deriva che la polizza assicurativa scolastica non tutela questo tipo di danno.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche in relazione ai beni danneggiati da un docente, contattaci qui.