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Infortunio dell’alunno durante la ricreazione

Interessante sentenza, quella della Corte di Cassazione di Roma che stabilisce come il cortile di una scuola è equiparato al luogo di lavoro. In caso di infortunio, la responsabilità diretta è quella del Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro.

Il fatto

Gli eventi risalgono al 2016 in un Istituto Comprensivo della Lombardia. All’epoca dei fatti un alunno, durante la ricreazione, giocando con i compagni, era caduto in terra e un chiodo gli si era conficcato nella palpebra. La lesione ha comportare postumi invalidanti importarti tra i quali l’indebolimento permanente della vista.
Per l’accaduto, il Dirigente scolastico, era stato condannato in primo grado.
La Corte di Appello, pur riconoscendo le attenuanti generiche e l’attenuante del risarcimento del danno prima del giudizio, aveva comunque confermato la decisione del Tribunale. Il Dirigente scolastico veniva comunque condannato per lesioni colpose gravi egli veniva comminata una pena detentiva riconvertita in sanzione pecuniaria di 10.000 euro.
Avverso le prime due sentenze, la difesa del Dirigente aveva proposto ricorso in Cassazione. La difesa sosteneva che, nel caso specifico, non fosse applicabile la disciplina antinfortunistica. A parere della difesa, in questo caso, l’allievo non sarebbe qualificabile come lavoratore.

La sentenza della Cassazione

La Suprema Corte Penale, lo scorso mese di aprile ha confermato quanto già stabilito nei primi due gradi di giudizio.
Per la Cassazione, ai fini della determinazione della responsabilità per infortunio, il cortile di una scuola è equiparato al luogo di lavoro.
Il Dirigente è quindi ritenuto colposamente responsabile per negligenza, imperizia ed inosservanza della disciplina sulla prevenzione degli infortuni. In particolare per l’inosservanza degli Artt. 63 e 64 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Secondo la Cassazione, il Dirigente avrebbe: «consentito che nel citato cortile permanessero pessime condizioni di manutenzione, con buche, asperità del terreno, cordoli sconnessi con spigoli sporgenti e chiodi arrugginiti, ragion per cui l’alunno si era procurato le lesioni personali».
La Cassazione stessa comunque, ha fatto osservare che il reato contestato si era estinto per intervenuta prescrizione. Ha quindi annullato la sentenza impugnata senza il suo rinvio alla Corte territoriale di provenienza.

Il profilo assicurativo

Alla tutela obbligatoria prestata dall’INAIL, nei casi di infortunio sul lavoro, si associa quella dell’Assicurazione scolastica. La polizza integrativa risarcisce, oltre alle invalidità residuate dall’infortunato, anche le spese mediche dirette dell’infortunio.
Più articolato è l’aspetto relativo alle spese legali del Dirigente scolastico, per le quali potrebbe intervenire la polizza di tutela legale.

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L’insegnante è responsabile se l’alunno si fa male?

La Cassazione, con l’ordinanza n. 25841/2023, ha ribadito che l’insegnante non può essere sempre ritenuto responsabile se uno studente s’infortuna in modo casuale e imprevedibile.

Il fatto

Gli avvenimenti risalgono al 2016. I genitori di un’alunna di quarta elementare avevano citato in giudizio, davanti al Giudice di Pace, l’insegnante, il responsabile didattico e la Provincia di Trento. La loro figlia, infatti, s’era fratturata il polso durante una lezione di lingua. Il docente faceva una domanda e un certo numero di studenti correva alla lavagna per scrivere il termine richiesto.
Nel far ciò, l’alunna era stata involontariamente spinta da un compagno e, dopo aver sbattuto violentemente la mano contro la lavagna, aveva riportato la frattura del polso.
La famiglia sosteneva che l’aula in cui ebbe luogo il sinistro, non fosse adatta a questo tipo di attività. Ritenendo, quindi, responsabile il personale scolastico, chiedeva il risarcimento del danno permanente, stimato nel 3%.
Il Giudice sentenziò che l’attività fosse pericolosa e che la scuola non avesse posto in essere tutte le misure necessarie per evitare situazioni di pericolo. Pertanto, ai sensi dell’Art. 2048, comma 2, del Codice Civile, ritenne sussistessero i presupposti per decretare la responsabilità degli insegnanti.
In secondo grado, il Tribunale ha, però, accolto la testimonianza di un compagno di classe, secondo cui, la compagna perse l’equilibrio a causa di una matita per terra. Il Tribunale ha quindi ritenuto non ci sia stata responsabilità diretta, in quanto causata da un evento imprevedibile e inevitabile.
La Suprema corte conferma la sentenza, stabilendo che l’insegnante non poteva essere ritenuto responsabile per l’incidente. L’accaduto, infatti, è stato causato da una circostanza completamente imprevedibile e non attribuibile a negligenza o colpa del docente o dell’Istituto.

La polizza assicurativa scolastica

La polizza integrativa scolastica, di norma, tutela sia i casi di infortunio che quelli di Responsabilità Civile diretta dell’Istituto scolastico. In altre parole, qualora un infortunio coinvolgesse gli alunni o il personale scolastico, è previsto il rimborso delle spese mediche e dell’eventuale invalidità permanente derivante.
La polizza garantisce anche la Responsabilità Civile della scuola qualora il danno sia responsabilità di quest’ultima.
La Provincia Autonoma di Trento, anche in virtù dello statuto speciale di cui gode, da decenni stipula una convenzione assicurativa per le scuole del territorio. Tutti gli alunni/studenti iscritti in anagrafe provinciale con un’età compresa tra i 3 e i 20 anni godono di tutele assicurative indipendentemente dall’Istituto frequentato.      

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L’adeguatezza formale del contratto assicurativo

Un aspetto, dato troppo spesso per assodato, risiede nella presunta adeguatezza formale del contratto assicurativo.
Un contratto assicurativo carente di chiarezza formale potrebbe non solo essere foriero di contenzioso ma anche possibili mal interpretazioni in fase di giudizio. Su questo aspetto s’è espressa la Corte di Cassazione sez. VI Civile – 3, ordinanza 5 novembre 2019 – 12 marzo 2020, con la sentenza n. 7062, attraverso la quale la suprema corte ha rinviato ai giudici il giudizio di merito delle sentenze precedenti.

L’iter giudiziario

La vicenda prende avvio dalla domanda di risarcimento intentata nei confronti della Compagnia Assicuratrice di una Scuola da parte della famiglia. Il figlio minore aveva infatti riportato lesioni personali durante l’orario scolastico.
La domanda veniva accolta in primo grado e la Compagnia Assicuratrice veniva condannata al risarcimento del danno.
La Compagnia Assicuratrice ha, quindi, impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Salerno, che ha accolto l’appello. In secondo grado, infatti, i giudici stabilivano che non era configurabile un contratto a favore di terzo: essendo l’Istituto Scolastico il soggetto assicurato, la famiglia non poteva agire direttamente contro l’assicuratore, ma solo contro la Scuola, la quale poteva, successivamente, rivolgersi all’assicurazione.

La sentenza della Cassazione

La famiglia ha quindi proposto ricorso in Cassazione, potendo evidenziare che la polizza assicurativa definiva esplicitamente come Assicurato lo studente danneggiato, e non l’Istituto Scolastico.
I legali della famiglia evidenziavano come, nell’interpretazione della volontà dei contraenti, ai sensi dell’Art. 1362 del Codice Civile, il dato letterale riveste un ruolo fondamentale e conseguentemente si dovesse ritenere l’assicurazione scolastica come stipulata per conto altrui, ai sensi dell’Art. 1891 del Codice Civile senza ulteriori specifiche all’interno del contratto.
La Corte di Cassazione ha rilevato che, in secondo grado, i giudici non hanno operato nessun criterio interpretativo, nonostante le clausole della polizza qualificassero espressamente lo studente danneggiato come “soggetto assicurato”.

L’interpretazione letterale del contratto

La Suprema Corte, inoltre, ha stabilito come, nell’analisi del contratto, è fondamentale, in primo luogo, fare riferimento alla sua interpretazione letterale e, nel caso specifico, si potesse ritenere che l’assicurazione fosse stata stipulata per conto altrui e che, quindi, fosse possibile per lo stesso studente danneggiato azionarla direttamente.
La vicenda riportata suggerisce qualche riflessione in relazione ai testi contrattuali. La scuola, nella stragrande maggioranza dei casi, non è in grado di fare una precisa valutazione sull’adeguatezza formale del testo contrattuale proposto dalla società assicuratrice, con la possibile conseguenza, in caso di sinistro, che l’interpretazione delle clausole contrattuali potrebbe innescare un contenzioso con la Società assicuratrice, come nel caso in questione.

L’intervento del broker assicurativo

L’adeguatezza formale del contratto assicurativo può essere garantita dal servizio di consulenza professionale offerto da un broker specializzato. Coadiuvando la Scuola nel processo di redazione delle condizioni contrattuali, di valutazione e di stipula della polizza, il professionista limita questa eventualità.