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Comune condannato, risarcita collaboratrice scolastica

Un Comune brianzolo è stato condannato a risarcire una Collaboratrice scolastica ferita sul lavoro. Lo riporta un articolo de “Il Cittadino di Monza e Brianza

Il fatto

L’evento risale al aprile 2018. La Collaboratrice scolastica stava pulendo le finestre del locale mensa quando un perno e un fermo hanno ceduto, facendo precipitare l’infisso sulla schiena della donna. La Collaboratrice ha riportato la frattura di quattro vertebre e un trauma cranico, con un danno biologico stimato tra il 9 e il 10%. L’infortunio l’ha anche costretta ad assentarsi dal lavoro per oltre cinque mesi (180 giorni).
A seguito dell’incidente, la donna ha chiesto il risarcimento del danno al Comune di Nova Milanese, proprietario dell’immobile. L’Ente Locale, anche attraverso la Compagnia di assicurazione, ha disconosciuto la propria responsabilità nell’accaduto. Per questo motivo la donna ha avviato un contenzioso con il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

La sentenza

Il Tribunale Civile di Monza ha respinto la tesi della difesa che asseriva la fortuità del caso avvenuto e ha riconosciuto la responsabilità dell’Ente locale. Il giudice, con la sentenza di primo grado, ha infatti ritenuto colpevole il Comune di non aver provveduto alla manutenzione ordinaria dell’edificio.
L’Ente locale, proprietario dell’immobile, è stato quindi condannato a risarcire il danno biologico, morale e patrimoniale per circa 20.000 euro.
Nessun commento immediato da parte dell’Amministrazione Comunale. Il Sindaco afferma che qualsiasi decisione sarà presa dopo l’analisi delle motivazioni della sentenza.
Soddisfazione invece, è stata espressa dal legale della Collaboratrice scolastica, che tuttavia non esclude un possibile ricorso. In ogni caso, secondo il legale è stata accertata: «la mancanza del mantenimento dell’incolumità psicofisica del lavoratore».

Il profilo assicurativo

Anche il Collaboratore scolastico, come tutti i lavoratori dipendenti, è assicurato dall’INAIL, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
In caso di infortunio, la tutela INAIL garantisce al lavoratore le prestazioni sanitarie ed economiche, inclusi i congiunti del dipendente in caso di decesso. Tra queste il danno biologico di origine lavorativa, ovvero le lesioni all’integrità psicofisica valutabile medico-legalmente, derivante da infortunio sul lavoro o malattie professionali.
Per le menomazioni comprese tra il 6% e il 16%, l’indennizzo è erogato in capitale secondo quanto previsto dalle specifiche tabelle indennizzo danno biologico.
A questo primo indennizzo, qualora la Collaboratrice scolastica avesse aderito alla polizza, potrà essere aggiunto quello previsto dall’assicurazione scolastica integrativa. In questo caso la tabella di riferimento sarà quella prevista dall’assicuratore.
La copertura assicurativa integrativa, di norma prevede anche il rimborso delle spese mediche e dei ticket.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti assicurativi per gli infortuni del personale accaduti in ambito scolastico, contattaci qui.

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L’assicurazione INAIL nell’anno scolastico 2024/2025

Il governo riconferma l’estensione dell’assicurazione INAIL anche per nell’anno scolastico 2024/2025.
Le tutele assicurative per alunni e docenti, introdotte dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, sono state prorogate anche l’attuale anno scolastico. L’aggiornamento al dispositivo, originariamente previsto per il solo anno scolastico 2023-2024, è contenuto all’articolo 9 del D.L. 9 agosto 2024, n. 113.
Lo conferma la Circolare INAIL 8522/2024 dello scorso 14 agosto.

L’ambito delle tutele assicurative INAIL nella scuola

Esattamente come per il precedente anno scolastico, nell’ambito di tutela rientreranno tutte le attività di insegnamento-apprendimento senza distinzione. Analogamente risultano assicurati tutti gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie.
Per il corpo docente e non docente saranno applicate le tutele già previste ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. La tutela continuerà a garantire anche gli esperti esterni oltre che i docenti con contratto a tempo determinato. È doveroso anche segnalare come l’ingresso nell’ambito di tutela INAIL garantirà al personale interessato la copertura anche in itinere.
Anche in relazione agli studenti, l’assicurazione obbligatoria continua a restare estesa a tutte le attività scolastiche senza limitazione di tempo o di luogo. In virtù dell’estensione continuano a rientrare nella copertura anche gli alunni della scuola dell’infanzia.
Gli studenti continuano a rimanere esclusi dalla copertura assicurativa per i danni in itinere.
Circa i PCTO, è invece riconfermata la tutela nel tragitto tra la scuola e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.

Le prestazioni erogate dall’INAIL

Nessuna novità invece circa le prestazioni erogate dall’INAIL. Queste continuano a tutelare esclusivamente l’infortunio o la malattia accaduto o contratta nel corso dell’attività. Gli unici aspetti tutelati sono la morte o l’Invalidità Permanente (IP) del soggetto assicurato.
In caso di morte, ai familiari diretti del dipendente, e solo se sono a carico di quest’ultimo, spetterà una rendita proporzionale allo stipendio percepito. Nel caso di morte dello studente, la famiglia potrà accedere ad un fondo di 200.000 euro regolamentato dal Decreto 25 settembre 2023.
I casi di IP ricompresi nella tutele sono esclusivamente quelli di grado ≥ al 6%. L’erogazione del risarcimento si differenzia in relazione al grado di invalidità accertato.
Nessun rimborso è previsto per le spese mediche in quanto già garantite all’interno delle prestazioni gratuite previste dal Servizio Sanitario Nazionale.
Per il personale dipendente e per gli studenti non è prevista nessuna l’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea.

Le polizze integrative scolastiche

Nonostante la riconferma dell’estensione, le tutele assicurative INAIL appaiono largamente insufficienti rispetto alle reali necessità dell’utenza scolastica.
L’assicurazione obbligatoria INAIL, com’è corretto che sia, tende a tutelare i sinistri più gravi, quelli con un fortissimo effetto fisico ed economico. La tutela tuttavia esclude la stragrande maggioranza di sinistri, quelli di minore gravità che tuttavia producono conseguenze anche rilevanti sull’economia delle famiglie.
È opportuno infine evidenziare come resta esclusa la tutela relativa alla Responsabilità Civile verso i terzi. L’assicurazione INAIL nell’anno scolastico 2024/2025 benché estesa a tutte la attività scolastiche, come già evidenziato lo scorso anno, continua a restare insufficiente rispetto alle reali necessità assicurative degli Istituti. Questi fondamentali aspetti continuano a essere garantiti esclusivamente dalle polizze integrative.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti INAIL in ambito scolastico, contattaci qui.

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Il docente non comunica l’infortunio

Un docente dipendente del nostro Istituto superiore, nel recarsi a scuola è caduto inavvertitamente dal proprio ciclomotore. Nella caduta ha riportato la frattura di un piede e alcune contusioni al costato. Al Pronto Soccorso, in cui s’è recato, gli sono stati prescritti 30 giorni di prognosi. Il docente tuttavia ha omesso di comunicare che l’evento è avvenuto mentre si stava recando al lavoro. Il giorno successivo l’insegnante è regolarmente rientrato a scuola con le stampelle senza tuttavia produrre alcun certificato medico. Al Dirigente, che gli chiedeva spiegazioni sul suo stato di salute, ha dichiarando che gli adempimenti di fine anno e gli esami di maturità non potevano permettergli l’assenza. La scuola è tenuta a fare comunque denuncia di infortunio all’INAIL? Qualora non lo facesse, il Dirigente Scolastico potrebbe essere sanzionato? La polizza scolastica integrativa tutela il danno?

Le posizioni assicurative in questo specifico caso sono due: all’assicurazione obbligatoria erogata dall’INAIL, si aggiunge la polizza assicurativa stipulata dalla scuola. INAIL e Assicurazione privata hanno gestioni diverse ma il sinistro è lo stesso, per questo motivo e le denunce prevedono processi analoghi.

INAIL

L’infortunio in itinere del dipendente rientra nell’ambito di tutela obbligatoria dell’INAIL e, pur con tutte le specifiche del caso, è considerato infortunio sul lavoro.
Il dipendente che si infortuna, nell’ambito della copertura prevista, dovrà darne immediatamente notizia al datore di lavoro, anche per lesioni di «lieve entità». Questo passaggio è esplicitamente previsto dall’Art. 52 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Ai sensi della norma quindi, oltre alla dinamica dell’evento il lavoratore dovrà produrre il certificato medico nel quale dovranno essere indicati il numero identificativo del sinistro, la data del rilascio e i giorni di prognosi.
A sua volta il Dirigente Scolastico, acquisita la certificazione, dovrà effettuare, attraverso il SIDI, la denuncia all’INAIL entro le 48 ore dalla data di ricevimento. Non ottemperando a tali obblighi, l’infortunato potrebbe perdere il diritto all’indennizzo e il Dirigente potrebbe subire una sanzione amministrativa pecuniaria.

Assicurazioni integrativa

I migliori prodotti disponibili nella scuola prevedono la tutela assicurativa per i dipendenti, che hanno pagato il premio, anche per l’infortunio in itinere.
Analogamente a quanto previsto per la denuncia all’INAIL, per attivare le garanzie previste dall’assicurazione integrativa, il dipendente dovrà produrre il certificato medico.
Il certificato medico infatti prova come l’infortunio sia accaduto all’interno dell’ambito di tutela prevista dall’assicurazione.
Nel caso della polizza integrativa i termini per l’inoltro della denuncia potrebbero essere meno stringenti, normalmente 30 giorni dalla data dell’evento.

La responsabilità

Ai sensi della normativa sopra richiamata, la denuncia di infortunio è un obbligo per il lavoratore. Il certificato medico è l’elemento indispensabile per effettuare la denuncia sia all’INAIL che, eventualmente, alla Società che gestisce la polizza integrativa. Tecnicamente quindi, il lavoratore che non dichiara come le circostanze dell’infortunio siano riconducibili all’attività lavorativa e non produce certificato medico, compie un’infrazione. La responsabilità della mancata produzione del certificato medico e della dinamica dell’evento grava esclusivamente sul dipendente e non potrà essere addossata al Dirigente.
La domanda di fondo comunque rimane: il dipendente infortunato potrà comunque lavorare?
Ai sensi del Testo Unico, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza nel posto di lavoro. Il lavoratore infortunato potrà quindi fare richiesta al Dirigente per continuare a lavorare ma sarà quest’ultimo a doverla accordare a due condizioni. Innanzitutto che l’attività non pregiudichi o ritardi la guarigione del sinistro e, in secondo luogo, che esistano tutte le condizioni per operare in piena sicurezza.
A tal fine, il Dirigente potrà anche acquisire un certificato medico contenente le necessarie indicazioni per il reinserimento del lavoratore durante il periodo di prognosi. Per quest’aspetto il Dirigente potrà giovarsi anche del parere del medico competente.

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Aumento degli infortuni dei dipendenti pubblici

Gli infortuni dei dipendenti pubblici sono in deciso aumento, il 20% dei casi riguarda il personale scolastico. Lo riporta un articolo nella sezione News del sito dell’INAIL.

I dati forniti dall’INAIL

Il quinquennio 2018-2022 il bilancio degli infortuni registrati dall’INAIL, con riferimento ai dipendenti pubblici si è chiuso mostrando una tendenza in crescita.
Nel 2022, i dati riportano un incremento degli infortunio rispetto all’anno precedente.
Il numero delle denunce è infatti aumentato del 14,1% rispetto al 2018 e del 35,1% rispetto al 2021. Incrementi significativi anche se occorre evidenziare come l’incremento del dato tra il 2021 e 2022 è causato principalmente dall’interruzione forzata dell’attività dovuta al Covid-19.
I soggetti maggiormente colpiti, 71,5% degli infortuni e 57,6% dei casi mortali, sono donne anche in relazione alla maggioranza di quote femminili impiegate.
È interessante notare come, nonostante la percentuale maschile degli infortunati sia fortemente minoritaria (28,5%), l’incremento rispetto al 2018 sia del 25,4%.
La fascia d’età più colpita è quella compresa tra i 45 e i 64 anni con il 66,5% degli infortuni denunciati.

Distribuzione territoriale e attività interessate

Dal punto di vista geografico non si rilevano particolari differenze. Ciascuna delle quattro aree: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud raccoglie, ognuna uniformemente, circa il 22% dei casi. Unica eccezione sono le isole con l’11% dei casi totali.
La percentuale maggiore, nei 33.118 infortuni denunciati nel 2022, è accaduta durante lo svolgimento dell’attività lavorativa (75,6%). Solo il 24,4% degli infortuni totali, è avvenuta nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro.
Una buona notizia invece riguarda gli infortuni con esisti mortali. Gli eventi fatali hanno interessato il genere maschile per 42,4% dei casi e quello femminile nel restante 57,6%. In termini di andamento i casi fatali hanno comunque subito una riduzione il -48,1% per i lavoratori e il -36,7% per le lavoratrici.

Incremento delle malattie professionali

Gli effetti legati alla pandemi, con la sospensione delle attività in presenza, sia d’ufficio che didattiche hanno portato ad una decisa riduzione delle malattie professionali. La ripresa delle attività in presenza nel 2022 ha portato ad un nuovo incremento, inferiore ai livelli pre-Covid ma comunque in crescita del 10,3%.
Quasi il 40% delle malattie riguarda il sistema osteomuscolare e il tessuto connettivo, il 33,0% il sistema respiratorio e il 13,1% i tumori.

Il settore scolastico

Relativamente al comparto scuola, nei cinque anni analizzati, i dipendenti coinvolti sono mediamente oltre il 20% rispetto al complesso dei dipendenti statali. Un dato particolarmente virtuoso alla luce che, i dipendenti pubblici nella scuola, sono circa il 40% di tutti i dipendenti pubblici statali.
Dal punto di vista geografico si evidenzia una maggiore concentrazione dei casi nelle aree del Centro, del Sud, del Nord-Ovest e del Nord-Est. Il trend invece rileva un alleggerimento nelle Isole.
Tra il personale docente le malattie accertate a carico del sistema respiratorio hanno rappresentato la quota più importante (77,2%). Fra i lavoratori maschi, le patologie più comuni colpiscono soprattutto il sistema respiratorio (38,1%), i tumori (33,3%) e il sistema osteomuscolare (23,8%). Al contrario le insegnanti le malattie del sistema respiratorio sono l’84,3% del totale.

Le polizze integrative

Anche in relazione alle polizze integrative, gli assicuratori evidenziano un andamento analogo. Dopo una riduzione degli infortuni dovuta al fenomeno pandemico, con la riduzione dell’attività in presenza, il numero dei sinistri è tornato sui livelli del 2018.
Occorre tuttavia sottolineare come le polizze integrative risarciscono la totalità degli infortuni e delle spese direttamente derivanti. L’INAIL, dal canto proprio, risarcisce esclusivamente i casi mortali e le invalidità permanenti sopra il 6% escludendo le spese mediche, in quanto gratuite all’interno del SSN.
Le polizze integrative tuttavia non ricomprendono le malattie professionali ma esclusivamente gli infortuni nel corso delle attività didattiche.

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Recupero emolumenti INAIL nell’azione di rivalsa

L’azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione scolastica per i infortuni del personale scolastico causate per responsabilità di terzi sono un atto dovuto.
L’azione diretta al risarcimento infatti compete esclusivamente all’Amministrazione interessata la quale, di conseguenza, ha l’obbligo di proseguirla.
Fin dal 2010 gli USR, hanno fornito indicazioni circa le procedure da seguire nel caso di recupero degli emolumenti corrisposti al personale assente.
Sull’argomento torna l’USR della Lombardia con la Circolare 39290 del 15/12/2023 per effettuare alcune precisazioni.

La Circolare dell’USR-Lombardia

L’Ufficio Scolastico rileva come le assenze dal lavoro dei dipendenti, imputabili ad un terzo responsabile stiano diventando: «significativamente frequenti».
In questi casi il Ministero dell’Istruzione diviene titolare del diritto al risarcimento del danno al dipendente a cui è comunque dovuta la retribuzione.
«Riconoscere le assenze che comportano attività di recupero nei casi d’infortunio sul lavoro – prosegue la Circolare – risulta abbastanza semplice». È infatti l’interesse dello stesso dipendente a fornire tutti gli elementi utili ad aprire l’infortunio ed a effettuare la denuncia all’INAIL.
Più complesso, al contrario, potrebbe essere se il danno, imputabile ad un terzo responsabile, avvenisse al di fuori dell’orario di servizio. Anche in questo caso tuttavia l’Amministrazione conserva il diritto al risarcimento. «A tal fine – sottolinea l’Ufficio Scolastico – è indispensabile sensibilizzare i dipendenti circa l’obbligo di comunicare, contestualmente all’assenza, l’eventuale esistenza di un terzo responsabile».
Resta quindi in capo all’Amministrazione scolastica il dovere di formalizzare una richiesta risarcitoria, con la quantificazione del danno al terzo responsabile. La richiesta dovrà prevedere anche l’importo relativo alle spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative generali di amministrazione spettanti all’INAIL.

Il decreto 15 ottobre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

I dipendenti pubblici sono assicurati dall’INAIL con la formula di “Gestione per conto Stato”, ai sensi del Decreto 10 ottobre 1985 del Ministero del tesoro.
Gli importi degli emolumenti relativi alle spese generali di amministrazione per la gestione INAIL sono indicati nel Decreto Interministeriale del 20/12/2019 in vigore dal 08/01/2020.
Gli importi sono aggiornati annualmente attraverso il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, diventa quindi necessario verificare gli aggiornamenti stabiliti anno per anno.

La polizza di assicurazione scolastica

Le polizze assicurative scolastiche rimangono escluse da questo processo che resta di responsabilità diretta dell’Amministrazione scolastica.
Ai sensi della Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008) è fatto divieto all’Ente Pubblico di assicurare propri amministratori per i rischi connessi con la carica. Il divieto riguarda la responsabilità per danno cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.
Per questo motivo risulta opportuno che il Dirigente Scolastico ed eventualmente il Direttore S.G.A. stipulino una polizza autonoma per la Responsabilità Civile Amministrativa e Contabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Patrimoniale Amministrativa e Amministrativa contabile con colpa grave, contattaci qui.

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INAIL: Dossier Scuola 2023

Lo scorso novembre l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, ha pubblicato il Dossier scuola 2023. Il dossier è diventato ormai una consuetudine, il presente numero è all’ottavo anno di pubblicazione stampa e contiene il resoconto dell’andamento infortunistico nel 2022.

Il dato statistico

Il primo elemento significativo, in relazione agli infortuni degli studenti delle scuole pubbliche italiane, testimonia il ritorno progressivo ai livelli pre-Covid19.
Rispetto all’anno precedente, le denunce di sinistro degli alunni sono state 61.086 con un incremento del 52,6% rispetto al 2021. Gli infortuni vedono interessati più i maschi, con quasi il 30% dei casi in più, rispetto alle femmine. Più del 60% degli eventi si sono verificati nel nord, il 17% nel centro, il 15% nel sud e il 6% nelle isole. Le lesioni riportate sono in prevalenza lussazioni, distorsioni e distrazioni, seguite da fratture, contusioni e ferite.
14.937 sono gli infortuni che hanno interessato il corpo docente. In questo caso al nord si registra poco più del 40% dei sinistri, il 20% riguarda sia il centro che il sud mentre un ultimo 10% interessa le isole.
Circa il personale scolastico, l’83% dei casi ha coinvolto personale di sesso femminile. Anche per il personale le lesioni più frequenti sono lussazioni, distorsioni e distrazioni.

I progetti per la sicurezza scolastica

Larga parte del dossier propone una panoramica sulle iniziative formative realizzate dalle strutture INAIL, centrali e territoriali, in tema di prevenzione e salute nella scuola.
In una sezione è presente un aggiornamento sugli investimenti effettuati dall’INAIL per il rinnovo e l’adeguamento del patrimonio edilizio scolastico. Quattro sono i filoni di intervento derivanti da interventi normativi specifici: opere d’elevata utilità sociale, costruzione di scuole innovative, nuove scuole e poli per l’infanzia.

L’assicurazione integrativa

Un più preciso approfondimento evidenzia come gli infortuni colpiscano 1% degli alunni della scuola pubblica e quasi il 2% del personale scolastico. Bisogna tuttavia evidenziare come, nel periodo preso in considerazione, non tutti i sinistri accaduti in ambito scolastico alunni rientrano nella statistica. Fino al settembre 2023 infatti l’INAIL gestiva solo gli infortuni degli alunni impegnati in attività ritenute rischiose come l’educazione fisica o le attività di laboratorio.
Occorre inoltre aggiungere che, alla luce dei dati riportati, solo una percentuale meno che minimale è stata risarcita. L’INAIL infatti prevede il risarcimento, esclusivamente per il caso morte o invalidità permanenti superiori al 6° punto percentuale.
Da ultimo va messo in risalto come la copertura offerta dall’INAIL preveda esclusivamente l’infortunio, lasciando scoperti altri importanti rami assicurativi come la Responsabilità Civile.
Appare quindi superfluo evidenziare come tutti i danni in ambito scolastico, compresi quelli tutelati dall’INAIL siano stati risarciti dalle polizze di assicurazioni private.

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Ritardato accesso al Pronto Soccorso

La famiglia di una nostra alunna ci ha recapitato un certificato medico di Pronto Soccorso, relativo ad un infortunio accaduto in palestra. Il certificato medico è datato una settimana dopo l’evento e la docente incaricata riferisce che l’alunna, al momento del sinistro, non ha segnalato l’accaduto. La scuola è comunque tenuta a fare la denuncia all’INAIL? La società assicuratrice liquiderà il danno?

Casi come quello descritto, seppur occasionali, non sono infrequenti, motivo per cui diventa importante per la scuola creare un preciso protocollo operativo.

Il protocollo operativo

Il regolamento di Istituto dovrebbe prevedere cosa fare in tutti i casi di sinistro. Gli alunni devono essere informati che, qualora restassero vittime di un infortunio, dovranno comunicarlo tempestivamente al personale scolastico addetto alla vigilanza. A sua volta, il personale dovrà mettere in atto tutte le procedure previste. Queste vanno, nei casi può gravi, dal primo soccorso all’eventuale richiesta di intervento medico. Nei casi più modesti, la scuola dovrà comunque effettuare comunicazione alla famiglia dell’alunno. Da ultimo, il personale dovrà produrre una relazione alla segreteria per tutti gli eventuali adempimenti assicurativi.

La denuncia all’INAIL

La Legge 3 luglio 2023, n. 85 obbliga la scuola ad effettuare comunicazione o denuncia all’INAIL qualora l’infortunio sia accaduto durante qualunque attività scolastica. La comunicazione, o la denuncia, dovranno essere inoltrate, attraverso la piattaforma SIDI, entro le 48 ore dalla ricezione del certificato medico. La mancata denuncia è sanzionata dall’INAIL nei termini previsti ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Denuncia all’assicurazione integrativa

La denuncia di sinistro andrà inoltrata anche alla Società con cui la scuola ha stipulato l’assicurazione integrativa.
Ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile, l’assicurato deve effettuare la denuncia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato.
Di norma, nel comparto scuola, i termini arrivano fino a 30 gg dalla data dell’evento. È buona norma, tuttavia, verificare la tempistica riportata all’interno delle condizioni contrattuali. Il rischio, nel caso di mancata o tardata denuncia, è di vedersi negato il diritto al risarcimento.

Il nesso causale

Un aspetto fondamentale delle polizze di assicurazione danni è rappresentato dalla relazione che sussiste tra la causa del danno e il suo effetto. Quest’aspetto è comunemente definito come nesso causale.
In altre parole, l’assicurato, per ottenere il rimborso dall’Assicurazione, deve provare che il danno subito è connesso all’attività coperta dall’assicurazione.
In assenza dell’esistenza del nesso causale, l’assicuratore non liquida il sinistro.
La Compagnia Assicuratrice identifica nel Certificato medico il nesso tra quanto accaduto durante l’attività di educazione fisica e il danno subito. Di fronte a un ritardato accesso al Pronto Soccorso, oltre le 24 ore dall’evento dannoso, l’assicuratore potrebbe avanzare il dubbio che non sussista una relazione diretta tra i due eventi.
È bene, tuttavia, precisare che non esistono casi assoluti. Come per l’evento in questione, un trauma, inizialmente giudicato di modesta entità, col passare dei giorni potrebbe rivelarsi decisamente più grave di quanto inizialmente ipotizzato.
In questi casi, assume particolare rilevanza la dichiarazione del docente che stava vigilando e la dichiarazione del medico che redige il certificato.

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INAIL e Privacy

L’Istituto scolastico per effettuare la denuncia di sinistro all’INAIL ha bisogno del consenso della famiglia e della relativa liberatoria ai sensi della normativa sulla privacy?

Negli ultimi anni, anche in ambito scolastico, si è molto dibattuto sul concetto di Privacy e di tutela dei dati “sensibili”.
L’attuale ordinamento giuridico tutela il diritto alla Privacy, inteso come il diritto alla protezione dei dati personali. In altre parole definisce il diritto di ogni cittadino a ricevere il corretto trattamento di particolari dati relativi alla propria persona.
Alcuni dati personali, infatti, possono rivelare aspetti, particolarmente delicati, della vita ogni individuo.
Per questo motivo la legge garantisce che i dati personali siano trattati con modalità idonee a tutelare la riservatezza del soggetto. Obiettivo è la prevenzione di comportamenti illeciti a danno del titolare richiedendo, in certi casi, addirittura il consenso scritto dell’interessato.

Cosa sono i dati particolari

L’Art. 9 del GPDR indica un elenco di dati che non possono essere trattati fatto salvo consenso esplicito dell’interessato. Questi dati sono:

  • L’origine razziale o etnica
  • Le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche
  • L’appartenenza sindacale
  • I dati genetici e i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica
  • I dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona

Il divieto tuttavia non è assoluto. I dati particolari possono essere trattati, oltre che a fronte di un consenso esplicito anche senza consenso, qualora ricadano nelle eccezioni previste dall’Art 9.

Le eccezioni

Il comma 2, paragrafo (h), indica come non occorra consenso esplicito qualora: «il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o medicina del lavoro». Ovvero per la: «valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale».
In tutti i casi, la gestione dei dati dovrà sempre conformarsi al contratto con un professionista della sanità, con condizioni e garanzie specifiche.
Il comma 3, nello specifico, evidenzia come dati dovranno essere trattati: «da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale». Ovvero anche:«da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo di protezione dei dati personali».
A tal fine l’INAIL ha pubblicato sul proprio sito la specifica Informativa in materia di protezione dei dati personali.

Le polizze assicurative private

Una precisazione a parte riguarda i trattamento dei dati da parte delle Compagnie assicurative private.
Mentre, come abbiamo visto, il consenso al trattamento dei dati personali, nel caso dell’INAIL, non è espressamente richiesto, nel caso delle assicurazioni private è obbligatorio.
L’assicurato, vittima di infortunio o malattia, dovrà rilasciare l’esplicito consenso al trattamento di dati alla Società assicuratrice.
L’assenza di consenso impedisce la trattazione del sinistro e conseguentemente il rimborso contrattualmente previsto. Per questo motivo le Società assicuratrici prima della trattazione del sinistro richiedono la formale sottoscrizione della liberatoria.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla normativa sulla privacy nelle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Infortuni a scuola: la circolare INAIL 45/2023

Venerdì 27 ottobre 2023 il Ministero dell’Istruzione ha diramato la comunicazione relativa all’estensione della tutela assicurativa prestata nella scuola. Il documento rimanda alla circolare INAIL n. 45, in applicazione dell’Art. 18 del D.L. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.

La durata e gli ambiti di tutela

In premessa la circolare INAIL precisa che l’estensione della tutela assicurativa è fissata per il solo anno scolastico o accademico 2023/2024. Nell’ambito di tutela rientrano tutte le attività di insegnamento-apprendimento senza distinzione. Analogamente risultano assicurati tutti gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie.

Il personale scolastico

Per una migliore comprensione del nuovo perimetro assicurativo, la circolare mette a confronto il “vecchio” schema di tutela con quello previsto dall’Art. 18 della Legge 3 luglio 2023, n. 85.
Relativamente al personale docente e non docente, non sono rilevabili sostanziali differenze. Ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, collaboratori scolastici e personale amministrativo, in virtù della mansione specifica, godevano della copertura assicurativa obbligatoria. Qualche dubbio riguardava invece il corpo docente. Quest’ultimo risultava assicurato esclusivamente qualora utilizzasse, in modo continuativo, attrezzature elettriche, elettroniche o fosse impiegato in esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro. L’introduzione massiva dell’informatica, in ogni ambito di apprendimento, soprattutto negli ultimi anni, di fatto garantiva la tutela assicurativa obbligatoria anche a tutti i docenti. La nuova tutela garantirà anche gli esperti esterni oltre che i docenti con contratto a tempo determinato.
L’ingresso nell’ambito di tutela INAIL garantirà al personale interessato l’assicurazione anche in itinere.

Gli studenti

Le maggiori differenze previste dall’estensione delle tutele riguardano alunni e studenti.
Questi ultimi, fino allo scorso anno scolastico, risultavano in copertura esclusivamente per quelle attività ritenute pericolose come: le scienze motorie, i laboratori, l’alternanza, viaggi di indirizzo.
Con la nuova norma, l’assicurazione obbligatoria viene estesa a tutte le attività scolastiche senza limitazione di tempo o di luogo. Un aspetto di particolare interesse riguarda gli alunni della scuola dell’infanzia per cui, fino allo scorso anno scolastico, non era prevista nessuna tutela assicurativa. A partire da quest’anno, la tutela INAIL garantirà anche questi ultimi.
Continuano a rimanere esclusi dalla copertura assicurativa gli infortuni in itinere.
In occasione dei PCTO, è invece riconfermata la tutela nel tragitto tra la scuola e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.

Le prestazioni erogate

Nessuna novità circa le prestazioni erogate dall’INAIL, queste tutelano esclusivamente l’infortunio o la malattia accaduto o contratta nel corso dell’attività. Gli unici aspetti tutelati sono la morte o l’Invalidità Permanente (IP) del soggetto assicurato.
In caso di morte, ai familiari diretti del dipendente, e solo se sono a carico di quest’ultimo, spetterà una rendita proporzionale allo stipendio percepito. Nel caso di morte dello studente, la famiglia potrà accedere ad un fondo di 200.000 euro regolamentato dal Decreto 25 settembre 2023.
I casi di IP ricompresi nella tutele sono esclusivamente quelli di grado ≥ al 6%.
La tutela prevede un risarcimento in capitale fino al 16° punto e una rendita nei casi superiori.
Non è previsto nessun rimborso per le spese mediche in quanto garantite all’interno delle prestazioni gratuite erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.
Per il personale dipendente non è prevista nessuna l’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea in quanto ricompresa nell’erogazione del trattamento economico spettante.
Neanche per gli studenti è prevista l’indennità per inabilità temporanea, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione.

La Responsabilità Civile

Esclusivamente ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l’assicurazione erogata dall’INAIL, esonera le istituzioni scolastiche dalla Responsabilità Civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ai soggetti assicurati.
La questione tuttavia è complessa e la giurisprudenza non s’è sempre espressa in maniera univoca. Nonostante l’assicurazione sono ritenuti civilmente responsabili coloro che hanno riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato.
Su un aspetto tuttavia la circolare è molto chiara: l’assicurazione non copre la Responsabilità Civile verso terzi.

Le polizze integrative

Come abbiamo già avuto modo di analizzare fin dalla pubblicazione del Decreto Lavoro, nonostante l’estensione, le tutele assicurative INAIL sono insufficienti rispetto alle reali necessità scolastiche.
L’assicurazione obbligatoria, com’è corretto che sia, tende a tutelare i sinistri più gravi, che hanno un forte impatto anche in termini economici. La tutela tuttavia esclude la maggioranza di sinistri, quelli di minore gravità che tuttavia hanno un effetto rilevante sulle economie delle famiglie.
È opportuno in conclusione rilevare che, come riportato anche nella circolare, resta esclusa la tutela relativa alla Responsabilità Civile verso i terzi. Questo fondamentale aspetto è attualmente garantito esclusivamente dalle polizze integrative.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti garantiti dall’INAIL in ambito scolastico, contattaci qui.

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Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni

È stato registrato dalla Corte dei Conti il Decreto Interministeriale che definisce le modalità d’accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni. Il provvedimento è stato pubblicato sul del Ministero del Lavoro, lo scorso 18 ottobre.
Il Decreto applica quanto previsto dall’Art. 17 della Legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del Decreto 5 maggio 2023 n. 48.

Sostegno economico

200.000 euro è il sostegno economico che sarà erogato alle famiglie degli studenti deceduti per gli infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative. Tra le attività sono ricompresi i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), restano invece esclusi gli infortuni in itinere.
I familiari che potranno usufruire del fondo sono il coniuge, anche se separato e i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi. Nel caso di mancanza di questi soggetti, il sostegno spetterà ai genitori, anche adottanti, e ai fratelli e sorelle o agli ascendenti di secondo grado. Qualora ci fossero più aventi diritto, l’importo sarà suddiviso in parti uguali.
La dotazione economica ammonta a 10 milioni di euro per i decessi dal 2018 al 2023 e di 2 milioni di euro annui dal 2024.
L’importo erogato dall’INAIL, non è soggetto a rivalsa e non limita il risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente.
Il sostegno economico non sarà sottoposto a tassazione ed è cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto sempre dall’INAIL agli assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

La richiesta del sostegno

Per accedere al fondo, le famiglie dovranno presentare domanda direttamente all’INAIL. In questa fase la domanda dovrà essere presentata tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando i moduli allegati al decreto. Appena disponibile potrà essere richiesta con modalità telematica.
La richiesta dovrà essere inoltrata entro 90 giorni dal decesso e l’importo sarà erogato entro 30 giorni dall’accertamento dei fatti. Per i decessi avvenuti prima dell’entrata in vigore del decreto, la domanda andrà presentata entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

L’assicurazione scolastica

Il fondo per i familiari dello studente vittima dell’infortunio, si somma al risarcimento previsto dalla polizza integrativa stipulata dall’Istituto. L’importo, in questo caso, potrebbe essere di gran lunga superiore a quello previsto dal Decreto. In tutti i casi i massimali saranno quelli previsti nel contratto.

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