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Docente ferito a scuola: profili di responsabilità e tutele assicurative

Un docente sessantenne è rimasto ferito a Legnano, nel Milanese, mentre cercava di dividere alcuni studenti intenti a litigare. Lo riporta un articolo dell’ANSA.

Il fatto

L’episodio è avvenuto intorno alle ore dieci presso la sede distaccata dell’Istituto Superiore “Bernocchi”.
Secondo le prime ricostruzioni, l’insegnante, insieme ad altri docenti, sarebbe intervenuto per placare un violento litigio tra tre studenti tutti minorenni tra i 15 e i 16 anni. Uno di questi avrebbe impugnato l’asta metallica del dispenser di un gel disinfettante. Nel parapiglia che ne è seguito avrebbe colpito, in modo involontario, il docente provocandogli una ferita lacero-contusa al capo.
I soccorritori del centodiciotto e le forze dell’ordine, immediatamente giunte sul posto, hanno identificato i giovani coinvolti nell’accaduto.
Nel frattempo, la vittima veniva trasportata in ospedale in ambulanza, in cui ha ricevuto le cure necessarie.
Le sue condizioni, non destando particolari preoccupazioni, veniva infatti dimessa poco dopo.
Le autorità e attendono le decisioni della magistratura in merito alle possibili querele.

Le responsabilità

Il Dirigente dell’Istituto scolastico ha avviato le necessarie procedure interne per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e fugare qualsiasi dubbio circa la corretta vigilanza.
Anche i genitori degli alunni sono stati convocati a scuola per valutare l’adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei ragazzi coinvolti nell’episodio.
Il risarcimento del danno in Responsabilità Civile, potrebbe infatti ricadere sulle famiglie dei minori.
La posizione penale dei giovani resta invece legata agli accertamenti dell’autorità giudiziaria e alla presentazione di una formale querela da parte del docente ferito.

Il profilo assicurativo dell’Infortunio

Nel contesto in questione, il quadro assicurativo s’articola su due fronti principali che tutelano sia il docente sia l’istituto scolastico.
L’insegnante ferito è tutelato in primo luogo dall’INAIL, poiché l’evento è configurabile come infortunio sul lavoro avvenuto durante lo svolgimento delle mansioni istituzionali. L’Istituto attiverà la copertura presentando la denuncia d’infortunio entro i termini di legge, allegando il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso. Questa tutela, nei limiti previsti, copre le spese sanitarie e l’eventuale indennizzo per l’inabilità temporanea o permanente derivante dalla ferita al capo.
L’Istituto scolastico dispone inoltre di una polizza integrativa infortuni, stipulata per ampliare le coperture previste dallo Stato. Questa polizza interviene per risarcire i danni non coperti dall’INAIL.

L’assicurazione della Responsabilità Civile

Il ramo di Responsabilità Civile della polizza integrativa inoltre tutela l’Istituto nel caso in cui venissero ravvisate carenze nell’obbligo di vigilanza. Qualora invece venisse accertata la responsabilità degli studenti, l’Assicuratore potrà comunque rivalersi sulle famiglie dei minori identificati.
Il principio giuridico, noto come “responsabilità genitoriale” ed è strettamente legato al dovere di educazione, sorveglianza e custodia imposto dall’Art. 2048 del Codice Civile.

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Infortunio scolastico durante l’educazione fisica: rigetto della domanda per difetto di prova su dinamica e vigilanza

Due genitori campani hanno portato in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’assicurazione scolastica per un infortunio occorso al figlio durante l’educazione fisica.

Il fatto

L’episodio che risale all’aprile 2019, coinvolge un ragazzo di seconda media in una scuola della provincia di Napoli. Durante una partita di pallavolo nel campo scolastico, mentre palleggiava indietreggiando, è caduto violentemente appoggiando entrambi i polsi a terra. La caduta ha causato una frattura metafisaria del radio sinistro e un’infrazione metafisaria del radio destro, lesioni tipiche dell’età evolutiva. Secondo i genitori, la caduta sarebbe stata provocata dal brecciolino presente sulla superficie del campo. Essi hanno quindi richiesto il risarcimento dei danni, sostenendo la responsabilità della scuola per omessa vigilanza degli insegnanti. A sostegno della domanda hanno invocato la responsabilità contrattuale ai sensi degli Artt.  1218 e 2048 del Codice Civile. In subordine, il legale della famiglia ha anche ipotizzato la responsabilità extracontrattuale prevista dagli Artt. 2043 e 2051 del Codice.

Il rigetto della domanda e la posizione del Ministero

Il giudice ha respinto la richiesta dei genitori ma, in via preliminare, ha esaminato il tentativo del Ministero dell’Istruzione di uscire dal processo. Il Ministero infatti sosteneva il difetto di legittimazione passiva, richiamando la copertura INAIL e l’esonero della Responsabilità Civile. Il giudice ha chiarito che l’esonero previsto dall’articolo 10 del D. Lgs. 30 giugno 1965, n. 1124 vale solo per i danni coperti dall’INAIL. Nel caso concreto, il danno biologico, inferiore al 6 per cento, non è indennizzato e conseguentemente, il Ministero resta parte del giudizio.

Le versioni contrastanti sulla dinamica dell’incidente

Nel merito dell’evento, il giudice ha rilevato che la dinamica dell’incidente non è stata provata.
I genitori attribuivano la caduta alla presenza di brecciolino sul campo. Un compagno ha però fornito una versione diversa, parlando di inciampo su un sasso durante il gioco. Il ragazzo, ha riferito la presenza di pietre ai bordi del campo, ma ha escluso il brecciolino. L’alunno ha inoltre descritto che il campo fosse in cemento rosso, ben tenuto e liscio.

Il principio della Cassazione sulla prova dei fatti

Il giudice ha evidenziato l’incompatibilità tra le due ricostruzioni. Il brecciolino è materiale fine, mentre il testimone descrive pietre grandi. Il Tribunale ha quindi richiamto quanto precedentemente contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 33392 del 2025. Secondo tale principio, non basta dimostrare che l’infortunio sia avvenuto a scuola ma occorre provare con precisione le precise modalità del fatto concreto. Questo vale sia per la responsabilità contrattuale sia per quella extracontrattuale.

Assenza di prova sull’omessa vigilanza

Il giudice in conclusione afferma che non è stata neanche dimostrata la carenza di vigilanza. Anche seguendo la versione del testimone, non emerge come gli insegnanti presenti al momento dell’episodio avrebbero potuto evitarlo. Manca quindi la prova del nesso tra condotta omissiva e danno.
Per questo motivazioni il Tribunale ha respinto integralmente la domanda. I genitori sono stati condannati a rimborsare le spese legali oltre che i costi della consulenza tecnica d’ufficio.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa scolastica integra la tutela garantita dall’INAIL rimborsando le spese derivanti da infortuni durante attività didattiche, sportive o parascolastiche. In genere l’Assicuratore rimborsa costi medici documentati, come visite, esami, interventi e fisioterapia, entro i massimali e le eventuali franchigie previste. Di norma include anche gli indennizzi per l’invalidità permanente e la diaria da gesso o ricovero.
Queste coperture operano anche quando non venga riconosciuta la Responsabilità Civile della scuola o del personale. In assenza di responsabilità l’assicurazione interviene esclusivamente per le spese mediche da infortunio distinta dalla responsabilità civile. Responsabilità che richiede la prova di un comportamento colposo del personale oltre che del nesso causale.

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Circolare INAIL n. 1/2026: protezione permanente per ogni attività didattica

Come già anticipato nel nostro precedente articolo dello scorso luglio, l’estensione delle coperture assicurative INAIL per studenti e personale diventano strutturali.
L’INAIL con la Circolare n. 1 del 9 gennaio 2026, recepisce le ultime novità legislative che estendono la protezione di studenti e docenti.

Una protezione strutturale e completa

A partire dall’anno scolastico 2025/2026, la tutela assicurativa per le attività di insegnamento e apprendimento diventa finalmente strutturale e permanente. Si conclude così la fase sperimentale avviata nel 2023, che aveva esteso le coperture oltre agli ambiti precedentemente previsti. Dall’inizio del nuovo anno scolastico l’assicurazione INAIL copre ogni attività didattica, superando i vecchi limiti legati esclusivamente ai laboratori o all’uso di macchinari.

Estensione della tutela agli infortuni in itinere

La novità più significativa riguarda la Formazione scuola-lavoro, nuova denominazione dei percorsi precedentemente noti come PCTO. La circolare chiarisce che la tutela copre anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra casa e luogo di formazione. Per gli studenti resta comunque sempre escluso l’itinere quando è legato al trasferimento tra l’abitazione e l’Istituto o viceversa. L’INAIL puntualizza come questa estensione abbia valore retroattivo e si applica anche agli eventi accaduti negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Le singole sedi territoriali riesamineranno quindi tutte le pratiche precedentemente respinte qualora rientrassero nei nuovi criteri.

Personale scolastico e accademico

La copertura assicurativa include ora tutto il personale docente, tecnico-amministrativo, i ricercatori e i titolari di assegni di ricerca. Le nuove norme prevedono che la tutela assicurativa sia estesa anche al personale assunto anche a tempo determinato.
Sono protetti tutti gli eventi lesivi avvenuti per finalità lavorative, compreso l’itinere, i viaggi di istruzione e le missioni autorizzate. Per le istituzioni statali si applica la “gestione per conto dello Stato”, estesa anche alle università e alle accademie AFAM. Restano esclusi da questa gestione i collaboratori coordinati e continuativi, assicurati tramite premio ordinario.

Istituti Tecnici Superiori e Scuole Non Statali

La circolare chiarisce anche gli aspetti economici legati agli studenti degli ITS riformati con la Legge 15 luglio 2022, n. 99. Per gli allievi degli ITS, il premio assicurativo sarà calcolato in base alle presenze effettive e alle attività svolte in azienda. Nelle scuole non statali, l’assicurazione si attua tramite un premio speciale unitario, fissato recentemente a 9,87 euro per studente. Questo importo è soggetto a rivalutazione annuale per garantire l’adeguatezza delle prestazioni erogate dall’Istituto.

Limiti della copertura INAIL

Nonostante l’ampliamento degli ambiti e la platea di soggetti interessati, bisogna sottolineare che la tutela INAIL copre solo infortuni o malattie professionali gravi. La protezione scatta unicamente in caso di decesso o invalidità permanente uguale o superiore al 6%.
Questi eventi sono possibili, ma statisticamente rari. Fortunatamente infatti rappresentano meno del 9% di tutti gli infortuni che avvengono a scuola.
L’INAIL inoltre non rimborsa i ticket sanitari né le visite mediche specialistiche. Restano infatti escluse tutte le prestazioni non fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso modo non sono previste diarie per gessature o ricoveri ospedalieri. La polizza non copre nemmeno i danni a occhiali o all’apparato dentale.
Da ultimo, ma non per importanza, l’assicurazione obbligatoria non tutela la Responsabilità Civile verso terzi. Sono esclusi anche i servizi di assistenza nei viaggi di istruzione e il supporto legale. Per tutti questi aspetti rimane quindi fondamentale il ruolo delle polizze integrative.

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Docente cade in scooter: l’INAIL nega il risarcimento

Un docente del nostro Istituto rientrando a casa dalla scuola ha subito un infortunio grave mentre era a bordo del proprio scooter. L’Istituto ha aperto il sinistro sia con l’INAIL che con la polizza assicurativa integrativa della scuola. Qualche tempo dopo l’INAIL ci comunica che il sinistro è stato respinto poiché: «L’infortunio è attribuito al rischio elettivo». Di cosa si tratta? In questo caso anche la polizza scolastica non risarcirà il sinistro?

Tutti i lavoratori, secondo DPR 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati dall’INAIL contro gli infortuni accaduti sul lavoro o derivanti da esso. All’infortunio sono aggiunte le malattie professionali. Nella tutela dell’infortunio, ai sensi del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, è ricompreso l’infortunio in itinere.
Tanto premesso, occorre, tuttavia, evidenziare che esistono delle limitazioni. Una di queste è il rischio elettivo che potrebbe essere rappresentato dal mancato utilizzo del mezzo pubblico.

Cos’è il Rischio Elettivo?

Il rischio elettivo è identificabile con un atto volontario, arbitrario e anomalo del lavoratore, senza legame diretto con le mansioni o le direttive ricevute.
In altre parole, si configura il rischio elettivo quando l’infortunio dipende da una scelta personale del lavoratore, senza legami con il lavoro o le istruzioni impartite.
Nei casi più estremi, è definito rischio elettivo quella condotta illogica, dettata da un impulso personale, che interrompe il nesso tra l’infortunio e l’attività lavorativa.

L’utilizzo del mezzo proprio

L’utilizzo del mezzo proprio dunque, potrebbe configurarsi come rischio elettivo, sempre che per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro non sia indispensabile.
Per non ricadere nell’esclusione, sarà, quindi, opportuno valutare con attenzione sia gli orari di lavoro che quelli dei mezzi di trasporto pubblico.
Se l’uso del mezzo privato non è strettamente necessario per distanza o tempi, l’INAIL potrà negare il risarcimento in caso di incidente.
La giurisprudenza in questi casi è molto ampia. Su un aspetto, tuttavia, non sussiste alcun dubbio: non c’è rischio elettivo se l’evento si è verificato per necessità o per forza maggiore.

Il profilo assicurativo della polizza integrativa

Le polizze scolastiche integrative, di norma, non prevedono limitazioni in questo senso.
L’Assicuratore copre gli infortuni durante tutte attività scolastiche, anche accessorie, senza limiti di orario o relativamente al mezzo utilizzato in itinere.
Unica avvertenza è la puntuale verifica del pagamento della premio da parte del dipendente.

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INAIL: le coperture studenti e personale diventano strutturali

Un emendamento al D.L. 24 giugno 2025, n. 90, rende strutturali le tutele assicurative INAIL, per studenti e personale, introdotte nell’anno scolastico 2023/2024. Lo riporta un articolo de “il Sole24ore”.

Le nuove tutele INAIL nella scuola

Le misure introdotte dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, dopo una sperimentazione biennale, diventeranno permanenti.
È quanto prevede l’emendamento, approvato dalla Commissione VII del Senato, che rende stabile la tutela assicurativa INAIL sperimentata negli anni scolastici 2023/24 e 2024/25. Il decreto è in fase di conversione in legge, dopo l’approvazione in Commissione, e si attende la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La decisione di rendere strutturale la tutela INAIL è stata presa a seguito dei buoni risultati ottenuti durante il periodo di sperimentazione. L’emendamento prevede uno stanziamento progressivo di fondi per sostenere la misura, con un impegno economico che aumenterà nel tempo.
L’obiettivo del provvedimento è continuare a garantire una maggiore protezione e tranquillità per studenti, docenti, personale e famiglie.
Come nei due anni scolastici precedenti, l’assicurazione INAIL andrà a garantire la copertura per gli eventi lesivi che dovessero avvenire durate tutte le attività scolastiche, in tutte le scuole.
La tutela assicurativa INAIL garantirà infortuni e malattie professionali che si verificassero sia nell’edificio scolastico che nelle pertinenze. L’assicurazione è anche estesa ai viaggi di istruzione, alle uscite didattiche e alle attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO).

Le tutele INAIL nella scuola

Le garanzie assicurative prestate dall’INAIL nella scuola non sono un fatto nuovo. L’assicurazione del personale e degli studenti era già prevista nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Tuttavia, fino all’anno scolastico 2023/2024, la tutela era prestata esclusivamente nel corso di quelle attività che l’INAIL riteneva “pericolose“. Con l’introduzione della Legge 85/2023, la tutela assicurativa è stata estesa, prima in forma provvisoria e ora definitiva, a tutte le attività scolastiche, senza più distinzione.
Vale, tuttavia, la pena sottolineare che la tutela assicurativa INAIL, pur con l’estensione introdotta dalla Legge, si limita ai casi di infortunio o malattia professionale di grave entità, limitandosi esclusivamente ai casi di morte o di Invalidità Permanente pari o superiore al 6%.
Casi certamente possibili, ma che, statisticamente, riguardano meno del 9% di tutti gli infortuni scolastici. Inoltre, dalla tutela assicurativa INAIL restano esclusi i ticket, le visite medico- specialistiche e tutte le prestazioni non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Sono, quindi, escluse le diarie da gesso e da ricovero, come i danni all’apparato dentale o i danni agli occhiali.
Dall’assicurazione obbligatoria INAIL restano anche esclusi i rami di Responsabilità Civile, Assistenza durante i viaggi di istruzione e la Tutela legale.

Le polizze scolastiche integrative

Per queste ragioni, fin dagli anni ’90 del secolo scorso, le scuole hanno sottoscritto specifiche polizze assicurative, ad integrazione di quelle previste dall’INAIL.
Di norma, nel ramo Infortuni, la polizza integrativa ricomprende tutte le spese mediche affrontate dal danneggiato, sia in ambito pubblico che privato. Le migliori formule assicurative non prevedono scoperti o franchigie e adottano tabelle di Invalidità Permanente che riconoscono l’indennizzo fin dal primo punto.
La copertura è operativa, sia per il personale che per gli studenti, anche in itinere, durante i trasferimenti tra l’abitazione e la scuola e viceversa.
Ma l’assicurazione integrativa non si limita esclusivamente al ramo Infortuni. Di norma prevede specifiche coperture per la Responsabilità Civile e, nelle formule migliori, anche per l’Assistenza nei viaggi di istruzione e la Tutela Legale.

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INAIL: infortuni studenti in aumento nel 2025

Le denunce di infortunio degli studenti, presentate all’INAIL nel primo trimestre 2025 sono aumentate di quasi due punti percentuali rispetto al 2024.
È quanto appare dal bollettino trimestrale pubblicato dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, disponibile sul proprio sito web.

Gli infortuni degli alunni a scuola

Un’analisi in chiaroscuro quella riportata dall’INAIL. Le regioni che hanno avuto il maggior incremento numerico di denunce sono prevalentemente quelle del nord. Prima su tutte il Piemonte (+10%), seguita da Veneto (+8,23%) e Lombardia (+3,38%). Ma incrementi, seppur numericamente inferiori, sono riscontrabili anche in Campania, nelle Marche, Umbria, Puglia e Sardegna.
In netta controtendenza le Regioni Toscana (-9,59%), Lazio (-7,53%), Emilia Romagna (-4,01%) e Liguria. In calo, anche se con percentuali più contenute: Calabria, Sicilia e una buona parte delle Regioni del centro-sud.
Il 96% delle denunce riguarda gli studenti delle scuole statali, il restante 4% gli studenti delle scuole non statali e private.
L’analisi riporta anche le denunce degli infortuni occorsi agli studenti, in itinere. Ma come evidenzia il rapporto è parziale. Rientrano infatti nell’ambito di tutela solo gli infortuni avvenuti nel tragitto tra la scuola e il luogo in cui lo studente svolge l’esperienza lavorativa.

Infortuni con esito mortale occorsi agli studenti

Un dato degno di rilievo è quello relativo alla morte degli studenti in occasione delle attività scolastiche. Il numero degli infortuni con esito mortale su tutto il territorio nazionale aumenta del 150%. A fronte dei due sinistri mortali rilevati nello stesso periodo (gennaio-marzo 2024), i casi nel 2025 salgono a cinque. Quattro di questi durante le esperienze di PCTO e uno in itinere.
La Regione maggiormente interessata è la Lombardia con tre casi, gli altri due rispettivamente in Campania e in Alto Adige.

Gli infortuni agli studenti in PCTO

Gli ultimi aggiornamenti INAIL, del maggio 2025, evidenziano un’ulteriore acutizzazione del fenomeno. L’incremento degli infortuni, per l’anno in corso, rispetto al 2024 avrebbe superato i 34.000 episodi, registrando un incremento percentuale del 3,1%.  Tra questi, ben 770 casi hanno coinvolto studenti impegnati nei PCTO.

L’interrogazione parlamentare

L’incremento dei sinistri e la loro gravità è alla base di un’interrogazione presentata da alcuni parlamentari dell’opposizione ai Ministeri dell’Istruzione e del Lavoro.
L’interpellanza evidenzia inoltre perplessità sull’eventuale scelta del Governo di introdurre i PCTO già a partire dal secondo anno delle scuole tecniche. Secondo i latori dell’interrogazione, questa misura rischia di aumentare l’esposizione degli studenti a pericoli evitabili, senza apportare concreti benefici alla loro formazione o sicurezza.
A sua volta il Ministro del Lavoro ha proposto l’estensione strutturale dell’assicurazione INAIL per gli studenti.

Il profilo assicurativo

Più volte siamo tornati sull’opportunità della polizza integrativa nelle scuole. Pensare comunque che questa sia l’unica soluzione in relazione agli infortuni degli studenti sarebbe illusorio soprattutto in alcune attività ad alto rischio come i PCTO. Le soluzioni per mettere in sicurezza gli studenti vanno cercate altrove, e legate alla progettazione, programmazione e prevenzione dell’attività piuttosto che al risarcimento del danno.
Solo successivamente si potrà pensare a soluzioni assicurative coerenti ed efficaci. L’INAIL, proprio in virtù del suo ruolo istituzionale, assolve un ruolo sociale fondamentale, ma certamente non può sostituirsi alla scuola sotto l’aspetto preventivo. Inoltre l’Istituto, correttamente, tutela solo gli infortuni particolarmente gravi erogando prestazioni sanitarie ed economiche solo in caso di morte o di gravi invalidità permanenti. Fuori da questi aspetti “limite” la tutela assicurativa è delegata alle assicurazioni private.

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Festa di maturità con infortunio

I festeggiamenti, eccessivamente esuberanti, dopo l’esame orale della maturità, hanno provocato l’infortunio di una commissaria d’esame. Orali sospesi in un Istituto superiore Livornese. Ne parla in un articolo di cronaca il quotidiano “il Tirreno”.

Il fatto

Un docente, mentre usciva dall’ITI Galilei di Livorno è scivolato sulla fanghiglia di uova, farina e spumante che ricopriva il marciapiede davanti alla scuola. La poltiglia era il risultato dei festeggiamenti riservati ad alcuni alunni dopo l’esame orale per la maturità 2025. Per sua fortuna nulla di grave, solo i vestiti sporchi.
Meno bene è andata invece ad una collega, membro di una commissione d’esame. La docente è stata ricoverata in ospedale con un danno alla spalla. Risultato? La sospensione degli orali della commissione d’esame per l’assenza della commissaria infortunata. I lavori sono ripresi solo il giorno successivo dopo la nomina di un supplente.
Episodi analoghi sembrano non essere isolati ma interessano diverse scuole della città. Il Sindaco, al fine di garantire la sicurezza all’esterno degli Istituti scolastici, ha emanare una specifica ordinanza.
Quello di Livorno, però, non sembra un caso isolato. Episodi simili si registrano anche in scuole della Liguria e della Lombardia, segno di un fenomeno ben più ampio e radicato.

La responsabilità penale

Ai sensi dell’Art. 674 del Codice Penale l’imbrattamento del suolo pubblico è un reato.
Qualora fosse identificato l’autore del danno, sarà quest’ultimo a dover risarcire la parte lesa. Per lo stesso motivo, l’autore del gesto, potrebbe essere condannato al pagamento di una sanzione amministrativa.
Circa il livello di responsabilità, in via del tutto teorica, appare poco sostenibile un coinvolgimento diretto dell’Istituto scolastico nell’evento accaduto. Gli episodi infatti si sono verificati al di fuori dell’edificio scolastico, su suolo pubblico. La scuola quindi, in quel momento, non esercitava una vigilanza diretta sugli studenti coinvolti. Inoltre non risulta dimostrato che siano stati gli studenti iscritti a causare direttamente una situazione di pericolo. Ne deriva che, sebbene si possa ipotizzare un nesso causale tra il comportamento degli studenti e l’evento, esso non risulta provato con sufficiente certezza.

Il profilo assicurativo

L’infortunio subito dalla docente, essendo accaduto sulla pubblica via in occasione del rapporto di lavoro (itinere), rientra tra quelli tutelati dall’INAIL.
Qualora la docente avesse pagato il premio assicurativo nella scuola di appartenenza, sarebbe tutelata anche dalla polizza scolastica integrativa.
È bene evidenziare che la polizza integrativa stipulata dall’Istituto tutela anche i danni da Responsabilità Civile. Nel caso, quindi, fosse provata la responsabilità diretta della scuola nell’evento, l’assicuratore provvederà a risarcire il danno nel limite del massimale convenuto.
Le più complete formule assicurative scolastiche, nel ramo della Responsabilità Civile, offrono copertura anche per danni causati dagli studenti durante il tragitto casa-scuola.
Tale tutela si applica esclusivamente agli studenti ed è limitata nel percorso tra l’istituto scolastico e l’abitazione o viceversa.

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Denuncia d’infortunio scolastico: tempi e obblighi

Sono un’insegnante di una scuola elementare e tre settimane fa, nel tentativo di contenere un alunno particolarmente irrispettoso delle regole, ho accusato uno strappo alla schiena. Non ho fatto denuncia di infortunio sul lavoro perché pensavo fosse un semplice strappo muscolare che si sarebbe risolto in pochi giorni. Purtroppo, la situazione non è migliorata come speravo, al contrario, dopo una decina di giorni, ho dovuto rivolgermi alla guardia medica perché il dolore era lancinante. L’esito radiografico e la risonanza magnetica hanno evidenziato una discopatia causata da un’ernia protrusa. La Dirigente, informata dell’accaduto, mi comunica che non è possibile effettuare la denuncia dell’infortunio, poiché dev’essere inoltrata entro 48 ore dall’accaduto. Quanto affermato corrisponde al vero?

Per formulare una risposta in relazione a tempi e obblighi per la denuncia d’infortunio scolastico: è necessario fare alcune precisazioni in relazione alle tutele assicurative del personale docente e non docente della scuola.
Tutti i lavoratori dipendenti godono dell’assicurazione INAIL, ai sensi del Testo Unico dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ai sensi del D.M. 10 ottobre 1985, i dipendenti statali sono tutelati dall’INAIL tramite la “gestione per conto dello Stato“. Il dipendente della scuola può decidere di integrare l’assicurazione obbligatoria, aderendo volontariamente all’assicurazione aggiuntiva, qualora l’Istituto decida di sottoscriverne una.
Nulla osta che il dipendente possa anche sottoscrivere un’assicurazione per infortunio o malattia personalmente, oppure attraverso un’associazione sindacale o di categoria.

L’assicurazione INAIL nella scuola

Nel caso di infortunio sul lavoro, il dipendente è tenuto a informare tempestivamente il proprio Dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro. Contestualmente, il dipendente dovrà recarsi presso una struttura sanitaria, preferibilmente un Pronto Soccorso, per gli accertamenti clinici, consegnando alla scuola il certificato medico. Ottenuto il certificato, l’Amministrazione scolastica provvederà alla denuncia di sinistro.
L’Art. 53, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,T.U. dell’assicurazione obbligatoria, definisce le modalità d’inoltro della denuncia.
La denuncia di infortunio va presentata all’INAIL entro due giorni (48 ore) dalla ricezione del certificato medico attraverso la specifica piattaforma telematica (SIDI). Nella denuncia dovranno essere riportate le date in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza del sinistro e quella di rilascio del certificato. Il sistema chiederà di riportare anche la data in cui ha ricevuto il certificato oltre ai giorni di prognosi prescritti.
Secondo l’Art. 18, comma 1, lettera (r) del D. Lgs. 81/2008, il ritardo nell’invio della denuncia d’infortunio comporta una sanzione amministrativa per il Dirigente scolastico.
La mancata comunicazione del dipendente, invece, potrebbe sospendere la prestazione INAIL fino alla data di avviso inoltrata al datore di lavoro.

Le assicurazioni private

Modalità analoghe sono previste dalle assicurazioni private (scolastica integrativa, associativa, professionale o personale). In questi casi, i termini di denuncia potrebbero essere maggiori (es.: 30 giorni), tuttavia, i riferimenti sono quelli indicati nei singoli contratti. Le assicurazioni private non applicano sanzioni, ma l’infrazione dei termini di denuncia potrebbe precludere il diritto al rimborso.

Il nesso causale

Un aspetto fondamentale comune a tutte le polizze di assicurazione (INAIL o private) è rappresentato dalla prova del nesso causale. L’assicurato dovrà provare, in modo certo, la relazione che sussiste tra la causa del danno e il suo effetto.
Il danneggiato, per ottenere la prestazione dalla Società Assicuratrice, deve, inoltre, provare, in modo inequivocabile, che il danno subito sia intrinsecamente legato all’attività coperta dall’assicurazione.
In assenza del nesso causale, l’assicuratore potrebbe non liquidare il sinistro.
Molto importante è la data di accesso al Pronto Soccorso: se questa risultasse posticipata oltre le 24 ore dall’evento dannoso, l’assicuratore potrebbe avanzare il dubbio che non sussista una relazione diretta tra i due eventi. In questi casi la casistica è vastissima e non riducibile in linea generale. Assumerà, quindi, particolare rilevanza la dichiarazione dell’infortunato e del medico che redige il certificato.

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Denuncia di infortunio INAIL: obblighi e tempistiche

Al nostro Istituto scolastico, è pervenuta via PEC una richiesta da parte dell’INAIL di produrre, entro 48 ore, denuncia in relazione a un infortunio occorso in palestra, a un nostro alunno alcuni mesi fa. Da una tempestiva ricognizione risulta che, alla data dell’evento, non è stata presentata alcuna segnalazione di infortunio da parte del docente incaricato della vigilanza. Inoltre, contestualmente alla comunicazione intercorsa con la famiglia è emerso come quest’ultima non ricordi il fatto. Infine, nel certificato medico inoltratoci in allegato dall’INAIL, all’alunno sono stati prescritti tre giorni di prognosi, tuttavia da un riscontro effettuato sul registro di classe non sono emerse assenze nel periodo immediatamente successivo all’infortunio. Come dobbiamo procedere in questo caso?
La polizza integrativa prevede il pagamento dell’eventuale sanzione?

L’evento, così come descritto, per quanto insolito, non è particolarmente inconsueto.
Con l’accesso al Pronto Soccorso, il personale medico e sanitario pone delle domande all’infortunato anche in relazione all’ambito di accadimento e alla dinamica dei fatti.
Il verbale e le certificazioni mediche rilasciate dei medici operanti nel presidio del Pronto Soccorso rivestono la natura di atti pubblici. In quanto tali, fino a querela di falso, ai sensi dell’Art. 2700 del Codice Civile, riportano le dichiarazioni rilasciate dalle parti.
Nel caso quindi, lo studente infortunato, affermi di essersi infortunato nel corso dell’attività scolastica tutelata dall’assicurazione obbligatoria, il Pronto Soccorso ha inviato comunicazione all’INAIL. L’INAIL a sua volta resta in attesa della denuncia di infortunio da parte del Dirigente Scolastico in qualità di datore di lavoro.

La denuncia di infortunio all’INAIL

L’art. 53, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 T.U. dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, definisce le modalità di presentazione della denuncia.
La denuncia di infortunio va presentata entro due giorni (48 ore) da quando il datore di lavoro ne è stato informato. Nella denuncia dovranno quindi essere riportati i riferimenti al certificato medico trasmesso telematicamente all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria competente.
La denuncia dovrà inoltre indicare la data di rilascio del certificato e i giorni di prognosi prescritti.

Mancata comunicazione dell’infortunato

La mancata presentazione della certificazione medica, da pare dell’alunno infortunato o della sua famiglia, non esonera il Dirigente scolastico, dall’inoltro della denuncia.
Nei casi di mancata denuncia l’INAIL trasmette al Dirigente scolastico un formale sollecito, imponendo 48 ore per ottemperarvi. In questi casi, l’Amministrazione scolastica dovrà comunque giustificare i motivi per cui la denuncia non è stata inoltrata nei termini previsti.
La mancata denuncia, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa prevista, ai sensi della circolare INAIL n. 24 del 9 settembre 2021.
Nel caso dei dipendenti, corpo docente e non docente, la comunicazione di infortunio, indipendentemente dalla prognosi, va inoltrata al datore di lavoro, di norma, entro 5 giorni, unitamente al certificato medico.
Per gli studenti, la norma non prevede una scadenza perentoria, tuttavia sarebbe opportuno che il regolamento di Istituto prevedesse una tempistica analoga. Questo al fine di evitare, oltre alla possibile sanzione, anche l’aggravamento della gestione amministrativa.

La polizza scolastica integrativa

Le sanzioni pecuniarie, penali o amministrative, sono previste dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo. Le sanzioni hanno carattere punitivoafflittivo oltre che dissuasivo, ai sensi degli Artt.  24 e 26 del Codice Penale.
Il risarcimento della sanzione da parte dell’assicuratore, annullerebbe il carattere punitivo e dissuasivo. Per questo motivo, all’Assicuratore, viene impedito il risarcimento della sanzione. Quest’aspetto, è precisamente richiamato in tutte le polizze assicurative, anche in quelli scolastiche integrative.
Tuttavia la polizza, nella sezione di Tutela Legale prevede la possibilità del pagamento del legale per l’eventuale ricorso nei confronti della sanzione.

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Crolla balcone, muore un insegnante

E’ morto all’ospedale di Ferrara l’insegnante di 43 anni era precipitato dopo il crollo del balcone di una villa storica, in occasione di una gita scolastica. Lo riporta un articolo de “la Repubblica”.

Il fatto

L’insegnante di sostegno di 43 anni, il 9 dicembre, durante una gita scolastica, è precipitato dal balcone di una dimora storica a Ro, nel Ferrarese. Il professore stava accompagnando due classi, una quinta elementare e una seconda media, nella visita all’edificio storico.
Il cedimento s’è verificato all’improvviso mentre il docente si trovava sulla struttura in compagnia di una guida turistica 68enne del posto.
L’insegnate e la guida sono precipitati da un’altezza di cinque metri, finendo a terra insieme ai calcinacci.
I soccorsi, giunti sul posto, avevano trasportato entrambi al pronto soccorso in codice rosso. Nonostante le fratture riportate nella caduta, nessuno dei due sembrava essere in pericolo di vita.
Nei giorni successivi tuttavia le condizioni dell’insegnante s’erano aggravate: febbre alta e un’infezione, probabilmente causata dalle schegge e dai calcinacci, avevano complicato il quadro clinico. L’allergia del docente a diversi antibiotici, aveva ulteriormente limitato le possibilità di cura. L’insegnante è deceduto il 18 dicembre mentre la guida ora è fuori pericolo di vita.

La responsabilità

Secondo quanto riporta la stampa ci sarebbe già un iscritto nel registro degli indagati. Si tratterebbe del proprietario dell’immobile settecentesco, che dovrà rispondere di lesioni e omicidio colposi.
Contestualmente, la Procura di Ferrara ha incaricato un consulente tecnico per poter determinare con certezza le cause del crollo. Il perito dovrà verificare quale fosse lo stato di conservazione della villa al momento dell’incidente. La Procura ha anche disposto l’autopsia per far luce sulle cause del decesso.

Il profilo assicurativo

La morte del lavoratore per infortunio sul lavoro consente ai prossimi congiunti (primariamente coniuge e figli) di richiedere un indennizzo, ovvero una rendita vitalizia, all’INAIL. Questo aspetto è normato dall’Art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Qualora venisse provata la responsabilità del terzo nell’evento l’INAIL agisce in surroga. Vale a dire che l’INAIL stessa, provvederà a chiedere al responsabile dell’infortunio sul lavoro, la restituzione dell’indennizzo pagato ai superstiti della vittima.
Anche la polizza integrativa, qualora il docente risulti in regola con il pagamento del premio erogherà l’indennizzo ai sensi, e con il massimale previsto, dalle condizioni contrattuali.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi in caso di morte durante le attività scolastiche, contattaci qui.