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Recupero emolumenti INAIL nell’azione di rivalsa

L’azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione scolastica per i infortuni del personale scolastico causate per responsabilità di terzi sono un atto dovuto.
L’azione diretta al risarcimento infatti compete esclusivamente all’Amministrazione interessata la quale, di conseguenza, ha l’obbligo di proseguirla.
Fin dal 2010 gli USR, hanno fornito indicazioni circa le procedure da seguire nel caso di recupero degli emolumenti corrisposti al personale assente.
Sull’argomento torna l’USR della Lombardia con la Circolare 39290 del 15/12/2023 per effettuare alcune precisazioni.

La Circolare dell’USR-Lombardia

L’Ufficio Scolastico rileva come le assenze dal lavoro dei dipendenti, imputabili ad un terzo responsabile stiano diventando: «significativamente frequenti».
In questi casi il Ministero dell’Istruzione diviene titolare del diritto al risarcimento del danno al dipendente a cui è comunque dovuta la retribuzione.
«Riconoscere le assenze che comportano attività di recupero nei casi d’infortunio sul lavoro – prosegue la Circolare – risulta abbastanza semplice». È infatti l’interesse dello stesso dipendente a fornire tutti gli elementi utili ad aprire l’infortunio ed a effettuare la denuncia all’INAIL.
Più complesso, al contrario, potrebbe essere se il danno, imputabile ad un terzo responsabile, avvenisse al di fuori dell’orario di servizio. Anche in questo caso tuttavia l’Amministrazione conserva il diritto al risarcimento. «A tal fine – sottolinea l’Ufficio Scolastico – è indispensabile sensibilizzare i dipendenti circa l’obbligo di comunicare, contestualmente all’assenza, l’eventuale esistenza di un terzo responsabile».
Resta quindi in capo all’Amministrazione scolastica il dovere di formalizzare una richiesta risarcitoria, con la quantificazione del danno al terzo responsabile. La richiesta dovrà prevedere anche l’importo relativo alle spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative generali di amministrazione spettanti all’INAIL.

Il decreto 15 ottobre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

I dipendenti pubblici sono assicurati dall’INAIL con la formula di “Gestione per conto Stato”, ai sensi del Decreto 10 ottobre 1985 del Ministero del tesoro.
Gli importi degli emolumenti relativi alle spese generali di amministrazione per la gestione INAIL sono indicati nel Decreto Interministeriale del 20/12/2019 in vigore dal 08/01/2020.
Gli importi sono aggiornati annualmente attraverso il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, diventa quindi necessario verificare gli aggiornamenti stabiliti anno per anno.

La polizza di assicurazione scolastica

Le polizze assicurative scolastiche rimangono escluse da questo processo che resta di responsabilità diretta dell’Amministrazione scolastica.
Ai sensi della Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008) è fatto divieto all’Ente Pubblico di assicurare propri amministratori per i rischi connessi con la carica. Il divieto riguarda la responsabilità per danno cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.
Per questo motivo risulta opportuno che il Dirigente Scolastico ed eventualmente il Direttore S.G.A. stipulino una polizza autonoma per la Responsabilità Civile Amministrativa e Contabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Patrimoniale Amministrativa e Amministrativa contabile con colpa grave, contattaci qui.

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INAIL: Dossier Scuola 2023

Lo scorso novembre l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, ha pubblicato il Dossier scuola 2023. Il dossier è diventato ormai una consuetudine, il presente numero è all’ottavo anno di pubblicazione stampa e contiene il resoconto dell’andamento infortunistico nel 2022.

Il dato statistico

Il primo elemento significativo, in relazione agli infortuni degli studenti delle scuole pubbliche italiane, testimonia il ritorno progressivo ai livelli pre-Covid19.
Rispetto all’anno precedente, le denunce di sinistro degli alunni sono state 61.086 con un incremento del 52,6% rispetto al 2021. Gli infortuni vedono interessati più i maschi, con quasi il 30% dei casi in più, rispetto alle femmine. Più del 60% degli eventi si sono verificati nel nord, il 17% nel centro, il 15% nel sud e il 6% nelle isole. Le lesioni riportate sono in prevalenza lussazioni, distorsioni e distrazioni, seguite da fratture, contusioni e ferite.
14.937 sono gli infortuni che hanno interessato il corpo docente. In questo caso al nord si registra poco più del 40% dei sinistri, il 20% riguarda sia il centro che il sud mentre un ultimo 10% interessa le isole.
Circa il personale scolastico, l’83% dei casi ha coinvolto personale di sesso femminile. Anche per il personale le lesioni più frequenti sono lussazioni, distorsioni e distrazioni.

I progetti per la sicurezza scolastica

Larga parte del dossier propone una panoramica sulle iniziative formative realizzate dalle strutture INAIL, centrali e territoriali, in tema di prevenzione e salute nella scuola.
In una sezione è presente un aggiornamento sugli investimenti effettuati dall’INAIL per il rinnovo e l’adeguamento del patrimonio edilizio scolastico. Quattro sono i filoni di intervento derivanti da interventi normativi specifici: opere d’elevata utilità sociale, costruzione di scuole innovative, nuove scuole e poli per l’infanzia.

L’assicurazione integrativa

Un più preciso approfondimento evidenzia come gli infortuni colpiscano 1% degli alunni della scuola pubblica e quasi il 2% del personale scolastico. Bisogna tuttavia evidenziare come, nel periodo preso in considerazione, non tutti i sinistri accaduti in ambito scolastico alunni rientrano nella statistica. Fino al settembre 2023 infatti l’INAIL gestiva solo gli infortuni degli alunni impegnati in attività ritenute rischiose come l’educazione fisica o le attività di laboratorio.
Occorre inoltre aggiungere che, alla luce dei dati riportati, solo una percentuale meno che minimale è stata risarcita. L’INAIL infatti prevede il risarcimento, esclusivamente per il caso morte o invalidità permanenti superiori al 6° punto percentuale.
Da ultimo va messo in risalto come la copertura offerta dall’INAIL preveda esclusivamente l’infortunio, lasciando scoperti altri importanti rami assicurativi come la Responsabilità Civile.
Appare quindi superfluo evidenziare come tutti i danni in ambito scolastico, compresi quelli tutelati dall’INAIL siano stati risarciti dalle polizze di assicurazioni private.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze di assicurazione nella scuola, contattaci qui.

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Ritardato accesso al Pronto Soccorso

La famiglia di una nostra alunna ci ha recapitato un certificato medico di Pronto Soccorso, relativo ad un infortunio accaduto in palestra. Il certificato medico è datato una settimana dopo l’evento e la docente incaricata riferisce che l’alunna, al momento del sinistro, non ha segnalato l’accaduto. La scuola è comunque tenuta a fare la denuncia all’INAIL? La società assicuratrice liquiderà il danno?

Casi come quello descritto, seppur occasionali, non sono infrequenti, motivo per cui diventa importante per la scuola creare un preciso protocollo operativo.

Il protocollo operativo

Il regolamento di Istituto dovrebbe prevedere cosa fare in tutti i casi di sinistro. Gli alunni devono essere informati che, qualora restassero vittime di un infortunio, dovranno comunicarlo tempestivamente al personale scolastico addetto alla vigilanza. A sua volta, il personale dovrà mettere in atto tutte le procedure previste. Queste vanno, nei casi può gravi, dal primo soccorso all’eventuale richiesta di intervento medico. Nei casi più modesti, la scuola dovrà comunque effettuare comunicazione alla famiglia dell’alunno. Da ultimo, il personale dovrà produrre una relazione alla segreteria per tutti gli eventuali adempimenti assicurativi.

La denuncia all’INAIL

La Legge 3 luglio 2023, n. 85 obbliga la scuola ad effettuare comunicazione o denuncia all’INAIL qualora l’infortunio sia accaduto durante qualunque attività scolastica. La comunicazione, o la denuncia, dovranno essere inoltrate, attraverso la piattaforma SIDI, entro le 48 ore dalla ricezione del certificato medico. La mancata denuncia è sanzionata dall’INAIL nei termini previsti ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Denuncia all’assicurazione integrativa

La denuncia di sinistro andrà inoltrata anche alla Società con cui la scuola ha stipulato l’assicurazione integrativa.
Ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile, l’assicurato deve effettuare la denuncia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato.
Di norma, nel comparto scuola, i termini arrivano fino a 30 gg dalla data dell’evento. È buona norma, tuttavia, verificare la tempistica riportata all’interno delle condizioni contrattuali. Il rischio, nel caso di mancata o tardata denuncia, è di vedersi negato il diritto al risarcimento.

Il nesso causale

Un aspetto fondamentale delle polizze di assicurazione danni è rappresentato dalla relazione che sussiste tra la causa del danno e il suo effetto. Quest’aspetto è comunemente definito come nesso causale.
In altre parole, l’assicurato, per ottenere il rimborso dall’Assicurazione, deve provare che il danno subito è connesso all’attività coperta dall’assicurazione.
In assenza dell’esistenza del nesso causale, l’assicuratore non liquida il sinistro.
La Compagnia Assicuratrice identifica nel Certificato medico il nesso tra quanto accaduto durante l’attività di educazione fisica e il danno subito. Di fronte a un ritardato accesso al Pronto Soccorso, oltre le 24 ore dall’evento dannoso, l’assicuratore potrebbe avanzare il dubbio che non sussista una relazione diretta tra i due eventi.
È bene, tuttavia, precisare che non esistono casi assoluti. Come per l’evento in questione, un trauma, inizialmente giudicato di modesta entità, col passare dei giorni potrebbe rivelarsi decisamente più grave di quanto inizialmente ipotizzato.
In questi casi, assume particolare rilevanza la dichiarazione del docente che stava vigilando e la dichiarazione del medico che redige il certificato.

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INAIL e Privacy

L’Istituto scolastico per effettuare la denuncia di sinistro all’INAIL ha bisogno del consenso della famiglia e della relativa liberatoria ai sensi della normativa sulla privacy?

Negli ultimi anni, anche in ambito scolastico, si è molto dibattuto sul concetto di Privacy e di tutela dei dati “sensibili”.
L’attuale ordinamento giuridico tutela il diritto alla Privacy, inteso come il diritto alla protezione dei dati personali. In altre parole definisce il diritto di ogni cittadino a ricevere il corretto trattamento di particolari dati relativi alla propria persona.
Alcuni dati personali, infatti, possono rivelare aspetti, particolarmente delicati, della vita ogni individuo.
Per questo motivo la legge garantisce che i dati personali siano trattati con modalità idonee a tutelare la riservatezza del soggetto. Obiettivo è la prevenzione di comportamenti illeciti a danno del titolare richiedendo, in certi casi, addirittura il consenso scritto dell’interessato.

Cosa sono i dati particolari

L’Art. 9 del GPDR indica un elenco di dati che non possono essere trattati fatto salvo consenso esplicito dell’interessato. Questi dati sono:

  • L’origine razziale o etnica
  • Le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche
  • L’appartenenza sindacale
  • I dati genetici e i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica
  • I dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona

Il divieto tuttavia non è assoluto. I dati particolari possono essere trattati, oltre che a fronte di un consenso esplicito anche senza consenso, qualora ricadano nelle eccezioni previste dall’Art 9.

Le eccezioni

Il comma 2, paragrafo (h), indica come non occorra consenso esplicito qualora: «il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o medicina del lavoro». Ovvero per la: «valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale».
In tutti i casi, la gestione dei dati dovrà sempre conformarsi al contratto con un professionista della sanità, con condizioni e garanzie specifiche.
Il comma 3, nello specifico, evidenzia come dati dovranno essere trattati: «da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale». Ovvero anche:«da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo di protezione dei dati personali».
A tal fine l’INAIL ha pubblicato sul proprio sito la specifica Informativa in materia di protezione dei dati personali.

Le polizze assicurative private

Una precisazione a parte riguarda i trattamento dei dati da parte delle Compagnie assicurative private.
Mentre, come abbiamo visto, il consenso al trattamento dei dati personali, nel caso dell’INAIL, non è espressamente richiesto, nel caso delle assicurazioni private è obbligatorio.
L’assicurato, vittima di infortunio o malattia, dovrà rilasciare l’esplicito consenso al trattamento di dati alla Società assicuratrice.
L’assenza di consenso impedisce la trattazione del sinistro e conseguentemente il rimborso contrattualmente previsto. Per questo motivo le Società assicuratrici prima della trattazione del sinistro richiedono la formale sottoscrizione della liberatoria.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla normativa sulla privacy nelle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Infortuni a scuola: la circolare INAIL 45/2023

Venerdì 27 ottobre 2023 il Ministero dell’Istruzione ha diramato la comunicazione relativa all’estensione della tutela assicurativa prestata nella scuola. Il documento rimanda alla circolare INAIL n. 45, in applicazione dell’Art. 18 del D.L. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.

La durata e gli ambiti di tutela

In premessa la circolare INAIL precisa che l’estensione della tutela assicurativa è fissata per il solo anno scolastico o accademico 2023/2024. Nell’ambito di tutela rientrano tutte le attività di insegnamento-apprendimento senza distinzione. Analogamente risultano assicurati tutti gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie.

Il personale scolastico

Per una migliore comprensione del nuovo perimetro assicurativo, la circolare mette a confronto il “vecchio” schema di tutela con quello previsto dall’Art. 18 della Legge 3 luglio 2023, n. 85.
Relativamente al personale docente e non docente, non sono rilevabili sostanziali differenze. Ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, collaboratori scolastici e personale amministrativo, in virtù della mansione specifica, godevano della copertura assicurativa obbligatoria. Qualche dubbio riguardava invece il corpo docente. Quest’ultimo risultava assicurato esclusivamente qualora utilizzasse, in modo continuativo, attrezzature elettriche, elettroniche o fosse impiegato in esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro. L’introduzione massiva dell’informatica, in ogni ambito di apprendimento, soprattutto negli ultimi anni, di fatto garantiva la tutela assicurativa obbligatoria anche a tutti i docenti. La nuova tutela garantirà anche gli esperti esterni oltre che i docenti con contratto a tempo determinato.
L’ingresso nell’ambito di tutela INAIL garantirà al personale interessato l’assicurazione anche in itinere.

Gli studenti

Le maggiori differenze previste dall’estensione delle tutele riguardano alunni e studenti.
Questi ultimi, fino allo scorso anno scolastico, risultavano in copertura esclusivamente per quelle attività ritenute pericolose come: le scienze motorie, i laboratori, l’alternanza, viaggi di indirizzo.
Con la nuova norma, l’assicurazione obbligatoria viene estesa a tutte le attività scolastiche senza limitazione di tempo o di luogo. Un aspetto di particolare interesse riguarda gli alunni della scuola dell’infanzia per cui, fino allo scorso anno scolastico, non era prevista nessuna tutela assicurativa. A partire da quest’anno, la tutela INAIL garantirà anche questi ultimi.
Continuano a rimanere esclusi dalla copertura assicurativa gli infortuni in itinere.
In occasione dei PCTO, è invece riconfermata la tutela nel tragitto tra la scuola e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.

Le prestazioni erogate

Nessuna novità circa le prestazioni erogate dall’INAIL, queste tutelano esclusivamente l’infortunio o la malattia accaduto o contratta nel corso dell’attività. Gli unici aspetti tutelati sono la morte o l’Invalidità Permanente (IP) del soggetto assicurato.
In caso di morte, ai familiari diretti del dipendente, e solo se sono a carico di quest’ultimo, spetterà una rendita proporzionale allo stipendio percepito. Nel caso di morte dello studente, la famiglia potrà accedere ad un fondo di 200.000 euro regolamentato dal Decreto 25 settembre 2023.
I casi di IP ricompresi nella tutele sono esclusivamente quelli di grado ≥ al 6%.
La tutela prevede un risarcimento in capitale fino al 16° punto e una rendita nei casi superiori.
Non è previsto nessun rimborso per le spese mediche in quanto garantite all’interno delle prestazioni gratuite erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.
Per il personale dipendente non è prevista nessuna l’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea in quanto ricompresa nell’erogazione del trattamento economico spettante.
Neanche per gli studenti è prevista l’indennità per inabilità temporanea, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione.

La Responsabilità Civile

Esclusivamente ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l’assicurazione erogata dall’INAIL, esonera le istituzioni scolastiche dalla Responsabilità Civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ai soggetti assicurati.
La questione tuttavia è complessa e la giurisprudenza non s’è sempre espressa in maniera univoca. Nonostante l’assicurazione sono ritenuti civilmente responsabili coloro che hanno riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato.
Su un aspetto tuttavia la circolare è molto chiara: l’assicurazione non copre la Responsabilità Civile verso terzi.

Le polizze integrative

Come abbiamo già avuto modo di analizzare fin dalla pubblicazione del Decreto Lavoro, nonostante l’estensione, le tutele assicurative INAIL sono insufficienti rispetto alle reali necessità scolastiche.
L’assicurazione obbligatoria, com’è corretto che sia, tende a tutelare i sinistri più gravi, che hanno un forte impatto anche in termini economici. La tutela tuttavia esclude la maggioranza di sinistri, quelli di minore gravità che tuttavia hanno un effetto rilevante sulle economie delle famiglie.
È opportuno in conclusione rilevare che, come riportato anche nella circolare, resta esclusa la tutela relativa alla Responsabilità Civile verso i terzi. Questo fondamentale aspetto è attualmente garantito esclusivamente dalle polizze integrative.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti garantiti dall’INAIL in ambito scolastico, contattaci qui.

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Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni

È stato registrato dalla Corte dei Conti il Decreto Interministeriale che definisce le modalità d’accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni. Il provvedimento è stato pubblicato sul del Ministero del Lavoro, lo scorso 18 ottobre.
Il Decreto applica quanto previsto dall’Art. 17 della Legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del Decreto 5 maggio 2023 n. 48.

Sostegno economico

200.000 euro è il sostegno economico che sarà erogato alle famiglie degli studenti deceduti per gli infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative. Tra le attività sono ricompresi i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), restano invece esclusi gli infortuni in itinere.
I familiari che potranno usufruire del fondo sono il coniuge, anche se separato e i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi. Nel caso di mancanza di questi soggetti, il sostegno spetterà ai genitori, anche adottanti, e ai fratelli e sorelle o agli ascendenti di secondo grado. Qualora ci fossero più aventi diritto, l’importo sarà suddiviso in parti uguali.
La dotazione economica ammonta a 10 milioni di euro per i decessi dal 2018 al 2023 e di 2 milioni di euro annui dal 2024.
L’importo erogato dall’INAIL, non è soggetto a rivalsa e non limita il risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente.
Il sostegno economico non sarà sottoposto a tassazione ed è cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto sempre dall’INAIL agli assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

La richiesta del sostegno

Per accedere al fondo, le famiglie dovranno presentare domanda direttamente all’INAIL. In questa fase la domanda dovrà essere presentata tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando i moduli allegati al decreto. Appena disponibile potrà essere richiesta con modalità telematica.
La richiesta dovrà essere inoltrata entro 90 giorni dal decesso e l’importo sarà erogato entro 30 giorni dall’accertamento dei fatti. Per i decessi avvenuti prima dell’entrata in vigore del decreto, la domanda andrà presentata entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

L’assicurazione scolastica

Il fondo per i familiari dello studente vittima dell’infortunio, si somma al risarcimento previsto dalla polizza integrativa stipulata dall’Istituto. L’importo, in questo caso, potrebbe essere di gran lunga superiore a quello previsto dal Decreto. In tutti i casi i massimali saranno quelli previsti nel contratto.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle coperture morte in ambito scolastico, contattaci qui.

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La polizza di assicurazione scolastica la paga lo Stato?

In questi giorni più scuole stanno chiedendo chiarimenti circa la necessità del pagamento da parte delle famiglie, della polizza scolastica integrativa. I dubbi sorgono alla luce delle notizie, diffuse sui media, dal Ministero del Lavoro e da quello dell’Istruzione.
Secondo la comunicazione sarebbe direttamente lo Stato a pagare la polizza assicurativa agli studenti. Meglio quindi fare un po’ di chiarezza.

Estensione delle coperture assicurative

L’estensione delle tutele assicurative è stata introdotta dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito in Legge 3 luglio 2023, n. 85.
Relativamente alla scuola, la nuova legge introduce due aspetti. Da un lato viene istituito un fondo per le vittime degli infortuni occorsi durante le attività formative. Dall’altro, viene estesa la copertura assicurativa prestata dall’INAIL per tutte le attività scolastiche.

Fondo per gli studenti vittime di infortunio (Art. 17)

La questione trae origine da alcuni drammatici episodi che hanno visto alcuni studenti coinvolti in incidenti mortali durante le attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO). Della questione ne parlammo a gennaio di quest’anno, in un articolo pubblicato sul nostro sito.
Ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, gli studenti vittime di infortuni mortali, sono in copertura in caso di morte. Tuttavia ben difficilmente è possibile, in questo caso, ottenere il risarcimento da parte dell’INAIL. Benché operante la copertura assicurativa, per aver diritto all’indennizzo, la vittima doveva ricoprire la posizione di capofamiglia con conviventi a carico.
Per ovviare al problema, che suscitata sempre un notevole clamore sui media, è stato costituito un fondo specifico teso a sanare questa situazione. L’accesso al fondo tuttavia non è ancora stato definito. Per quest’aspetto dovremo attendere il decreto applicativo della legge, previsto per i primi giorni di ottobre.

Estensione della copertura assicurativa prestata dall’INAIL (Art. 18)

Un secondo aspetto è quello legato all’estensione della tutela assicurativa a tutte le attività scolastiche. Fino alla fine dello scorso anno scolastico, gli studenti risultavano in copertura esclusivamente in quella attività che l’INAIL considerava pericolose. In sintesi: le attività di educazione fisica, i laboratori, i percorsi di alternanza (PCTO) e i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Con il nuovo dispositivo normativo, la tutela INAIL è estesa a tutti gli studenti e gli operatori durante tutte le attività scolastiche.
Anche in questo caso è importante evidenziare che le tutele INAIL si limitano esclusivamente ai casi di morte e invalidità permanete ≥ 6° punto percentuale.
Restano esclusi i rimborsi per le spese mediche in quanto già ricompresi gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Allo stesso modo, per gli studenti restano escluse le diarie da immobilizzazione e/o ricovero, mentre per il personale, l’incidente viene retribuito ai sensi del CCNL.
Inoltre, dettaglio non da poco, gli operatori scolastici, in qualità di lavoratori, godranno della “copertura integrale” (sia durante le attività che in itinere). Gli studenti al contrario saranno assicurati esclusivamente per le attività poste in essere all’interno dell’Istituto.
Restano ulteriormente escluse le diarie da immobilizzazione (gesso) e/o ricovero, i danni all’apparato dentale non ricompresi nelle tutele prestate dal SSN e i danni agli effetti personali (occhiali).
Da ultimo, con l’attuale testo normativo, al fine di valutarne l’impatto economico, l’estensione delle tutele assicurative è prevista esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024.
Diventa superfluo ricordare come attualmente, ai sensi della norma, un numero meno che marginale di sinistri scolastici è tutelato dall’INAIL. Solo a titolo di esempio, uno dei sinistri più diffusi nella scuola, come quello dentale, resterebbe senza copertura, esclusa quella gratuita offerta dal SSN. In questo caso tuttavia, il servizio offerto eroga soltanto alcune prestazioni per le quali, ad ogni modo, è richiesto il pagamento del ticket.

Le polizze scolastiche integrative

Preso atto dell’effettivo perimetro del dispositivo legislativo, è opportuno entrare nel dettaglio delle tutele previste dalle polizze integrative sottoscritte dalle scuole.
Di norma, circa il ramo Infortunio, la polizza integrativa ricomprende tutte le spese mediche affrontate sia in ambito pubblico che privato e, all’interno delle tabelle, non pone limiti circa la percentuale di Invalidità Permanente.
Lo stesso tipo di copertura è operativa inoltre sia per il personale che per gli studenti anche in itinere, durante i trasferimenti tra l’abitazione e la scuola e viceversa.
Ma l’assicurazione integrativa non si limita esclusivamente al ramo infortunio. Di norma prevede specifiche coperture per la Responsabilità Civile e, nelle formule migliori, anche per l’Assistenza nei viaggi di istruzione e la Tutela Legale.
L’aspetto legato alla Responsabilità Civile è di gran lunga il più importante ma troppo spesso il più sottovalutato.
Nel caso di danno, colposo o doloso, il terzo danneggiato può rivalersi nei confronti di colui che lo ha provocato. In assenza di copertura, il risarcimento resta a carico dell’Istituto o, in seconda battuta, del danneggiante. L’assicurazione integrativa tutela proprio quest’aspetto, proteggendo il patrimonio del responsabile dell’evento (pubblico e/o privato).
Analogamente i rami di Assistenza, nel caso di annullamento del viaggio, consentiranno il rimborso della spesa sostenuta senza la sottoscrizione della polizza offerta dall’Agenzia di viaggio o dal Tour Operator. Quest’ultima oltre ad essere più costosa rispetto a quella scolastica, è limitata esclusivamente alla durata del viaggio con massimali di gran lunga più contenuti.
Il ramo di Tutela legale infine copre le spese sostenute dall’assicurato quando deve difendere i suoi diritti ed interessi, per le controversie civili o penali. L’assicurazione opera sia in ambito stragiudiziale che in tribunale.

L’aumento del contenzioso

L’aspetto più preoccupante che ci sentiamo di evidenziare è come il venir meno delle tutele assicurative integrative, potrà facilmente portare ad un incremento del contenzioso.
La famiglia, infatti, che non si vedesse rimborsato il danno potrebbe più facilmente dar corso a un’azione legale per vedersi riconosciuto il risarcimento, incolpando la scuola dell’accaduto.
Proprio per questo motivo, l’aspetto di maggior interesse resta quello legato alla Responsabilità Civile dell’Istituto. Questo stato di cose è ancora più evidente nei casi di danni comuni e diffusi come quelli per gli occhiali o per gli effetti personali degli studenti e degli operatori.

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Riapertura della scuola

Con la riapertura della scuola, svariati sono gli adempimenti che i Dirigenti scolastici dovranno mettere in atto. Tra questi l’adesione alla polizza assicurativa, Infortuni e Responsabilità Civile degli alunni e del personale.

Il pagamento della polizza integrativa

In questi giorni più scuole stanno chiedendo chiarimenti circa la necessità del pagamento della polizza scolastica integrativa da parte delle famiglie.
I dubbi sorgono alla luce delle comunicazioni, diffuse via social dal Ministero del Lavoro, secondo le quali sarà direttamente lo Stato ad assicurare gli studenti.
Meglio fare un po’ di chiarezza.

Il Decreto lavoro

L’estensione delle tutele assicurative è stata introdotta con il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito in Legge 3 luglio 2023, n. 85.
Semplificando, la legge inserisce due aspetti: da un lato viene istituito un fondo per le vittime degli infortuni occorsi durante le attività formative; dall’altro, viene estesa a tutte le attività scolastiche la copertura assicurativa prestata dall’INAIL.
Fino al luglio scorso, gli studenti vittime di infortuni gravi durante le attività scolastiche, ben difficilmente ottenevano un indennizzo da parte dell’INAIL. Benché la copertura assicurativa fosse operativa, infatti, per ottenere l’indennizzo occorreva ricoprire la posizione di capofamiglia con conviventi a carico, caso quantomeno raro se parliamo di studenti. Per ovviare a questo problema è stato costituito un fondo specifico teso a sanare questa situazione.
L’aspetto più importante, tuttavia, è quello legato all’estensione della tutela assicurativa a tutte le attività scolastiche. Fino alla fine dello scorso anno scolastico, gli studenti risultavano in copertura esclusivamente in quelle attività che l’INAIL considerava pericolose. In buona sintesi: le attività di educazione fisica, i laboratori, i percorsi di alternanza e i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Un importante particolare: l’estensione delle tutele assicurative è estesa esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024.

Cosa cambia nella tutela assicurativa dell’INAIL

Con l’estensione delle tutele INAIL, studenti e operatori risulteranno in copertura durante tutte le attività scolastiche. Tuttavia, mentre gli operatori godranno di una copertura integrale, sia in Istituto che in itinere, gli studenti saranno assicurati esclusivamente all’interno dell’Istituto.
Una forte limitazione della copertura è costituita dal fatto che le tutele offerte dall’INAIL si limitano ai casi di morte e invalidità permanente sopra il 5° punto percentuale. Sono, inoltre, esclusi i rimborsi per le spese mediche in quanto già forniti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

La polizza scolastica integrativa

Circa il ramo infortuni, la polizza integrativa scolastica ricomprende tutte le spese mediche effettuate presso qualsiasi struttura e, all’interno delle tabelle di indennizzo, non pone limiti circa la percentuale di Invalidità Permanente. Gli alunni, inoltre, sono assicurati anche in itinere, durante i trasferimenti tra l’abitazione e la scuola e viceversa.
Ma l’assicurazione integrativa non si limita esclusivamente al ramo infortuni. Di norma, prevede specifiche coperture per la Responsabilità Civile e, nelle formule migliori, anche per l’Assistenza nei viaggi di istruzione e la Tutela Legale.
L’aspetto legato alla Responsabilità Civile è di gran lunga il più importante, ma, spesso, il più sottovalutato.
Nel caso di danno, colposo o doloso, causato dallo studente, il terzo danneggiato potrebbe rivalersi nei confronti di colui che lo ha provocato. In assenza di copertura, il risarcimento resta a carico dell’Istituto o, in seconda battuta, del danneggiante. L’impresa di assicurazione tutela proprio quest’aspetto, proteggendo il patrimonio del responsabile dell’evento.
Analogamente, i rami di Assistenza, nel caso di annullamento del viaggio, consentiranno di risparmiare il costo della polizza proposta dall’Agenzia o dal Tour Operator. Quest’ultima è, d’altronde, decisamente più onerosa rispetto a quella scolastica, la sua operatività è legata esclusivamente alla durata del viaggio e i massimali sono di gran lunga più contenuti.
Il ramo di Tutela legale, infine, copre le spese sostenute dall’assicurato quando deve difendere i suoi diritti ed interessi nelle controversie civili e penali. L’assicurazione opera sia in ambito stragiudiziale che in tribunale.
Nessuno di questi aspetti è previsto nella Legge che estende la tutela degli alunni.

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Implementazione delle tutele INAIL per l’alternanza

Il Tavolo Tecnico costituito a seguito degli episodi che hanno visto la morte di alcuni studenti sta elaborando le nuove tutele assicurative erogabili da INAIL.
Obiettivo del Ministero del Lavoro e di quello dell’Istruzione è l’incremento delle garanzie per gli studenti e per i docenti.

L’attuale quadro normativo

La presente regolamentazione è il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 che disciplina l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali del personale della scuola.
Nell’attuale regolamento i dipendenti della scuola godono delle tutele previste per tutti i lavoratori mentre gli studenti sono tutelati esclusivamente durante alcune attività ritenute pericolose.
Gli alunni sono una particolare categoria e risultano tutelati dall’INAIL per le sole attività tecnico-scientifiche, le esercitazioni pratiche, l’attività motoria e alcuni viaggi d’istruzione.
Negli anni, anche sulla scorta delle indicazioni giurisprudenziali, sono stati apportati dei correttivi. Ad esempio, dal 2000, è stato introdotto l’infortunio in itinere, ma questo riguarda esclusivamente il personale dipendente e non gli alunni.
Un aspetto non secondario riguarda la portata delle garanzie. Dal rimborso sono escluse le spese mediche, in quanto riconosciute gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). L’INAIL indennizza esclusivamente l’invalidità permanente, con la franchigia dei primi 5 punti, e la morte, questa solo nel caso di presenza di familiari a carico.

Le nuove proposte

La titolare del Lavoro, Marina Calderone e il ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara, hanno annunciato l’ampliamento sia delle tutele, che dei soggetti garantiti.
Ad oggi non è ancora stata pubblicata una bozza definitiva, tuttavia, l’obiettivo è l’ampliamento delle coperture assicurative, sia nel contesto scolastico, che in quello dell’alternanza. L’INAIL, quindi, potrebbe prevedere risarcimenti per i familiari delle vittime anche in caso di evento mortale senza congiunti a carico. In ogni caso, dovrebbero rimare esclusi i risarcimenti in caso di infortunio in itinere degli studenti. L’INAIL, tuttavia, s’è reso disponibile, anche tramite l’uso di metodologie attive e tecnologie innovative, a predisporre strumenti formativi capaci di coinvolgere i giovani.
L’ANP, al fine di limitare l’azione penale nei confronti dei Dirigenti nei casi di infortunio grave, propone l’introduzione di protocolli di sicurezza validati da soggetti qualificati. La formazione sulla sicurezza, per studenti e tutor, dovrà essere realizzata esclusivamente da RSPP qualificati e medici del lavoro, anche col supporto delle università.

La polizza integrativa scolastica

Indipendentemente dagli aggiornamenti che saranno apportati al quadro normativo nazionale, la polizza assicurativa scolastica integrativa resta comunque il miglior sistema di salvaguardia.
Le migliori formule assicurative, oltre a non porre limitazioni relative alle spese mediche, anche se effettuate in strutture private, non prevedono franchigie in relazione all’invalidità permanente.
L’aspetto medico-infortunistico, inoltre, seppur estremamente importante, non è l’unico garantito dalle polizze integrative. Al ramo Infortuni si affiancano, infatti, quelli di Responsabilità Civile, di Assistenza e, nella maggioranza dei casi, quello di Tutela Legale. Nessuno di questi aspetti è previsto dall’INAIL.

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L’INAIL non risarcisce la morte dell’alunno in stage

Un certo clamore ha suscitato la notizia relativa alla mancata erogazione di indennizzo da parte dell’INAIL, per uno studente morto durante uno stage.
È quanto ha fatto sapere la famiglia dello studente 18enne Giuseppe De Seta, deceduto il 16 settembre scorso durante uno stage in un’azienda veneta.

Il profilo normativo

In premessa, occorre osservare che, per l’INAIL, gli studenti in stage o in alternanza (PCTO), sono equiparati a qualsiasi altro lavoratore e godono delle stesse tutele.
La norma è contenuta nel Testo Unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
La legge tuttavia prevede che l’indennizzo sia erogato esclusivamente nel caso in cui la vittima abbia dei familiari a carico.
In questo caso avranno diritto alla rendita il coniuge e ciascun figlio fino al termine del percorso di studi. La rendita spetterà anche ai figli totalmente inabili al lavoro, a prescindere dall’età e finché dura l’inabilità.
Anche a genitori, fratelli e sorelle, può spettare una rendita, ma solo nella misura del 20% e solo se conviventi e a carico del deceduto.
Scopo della legge, infatti, non è quello di risarcire i familiari, ma offrire ai superstiti il sostentamento venuto a mancare dopo la morte del lavoratore.
Inoltre, l’INAIL, oltre alla rendita, eroga ai familiari delle vittime anche una somma, una tantum, attraverso il fondo di sostegno istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Tuttavia, anche per accedere a questo tipo di prestazione valgono le stesse condizioni che regolano la rendita ai superstiti.
Alla famiglia verrà comunque corrisposta una somma, prevista dalla legge, per le spese funerarie. Tuttavia questo rimborso non è attinente al risarcimento.

L’inattualità della legge

Il Testo Unico risale a quasi 60 anni fa e, in verità, l’INAIL ha proposto più volte di introdurre modifiche per adattarlo alla realtà contemporanea. Rispetto agli anni ’60 del secolo scorso, infatti, non sono cambiate solo le caratteristiche del lavoro e della famiglia, ma anche quelle della scuola.
Nel corso degli anni, l’Istituto ha suggerito di liquidare la rendita sul massimale di legge, ferme restando le disponibilità finanziarie e la sostenibilità per la finanza pubblica.
Sulla questione s’è espresso anche il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara nell’ottica della revisione di tutto il percorso di alternanza. L’obiettivo non è la riforma dell’indennizzo, ma stabilire nuove regole per rendere più sicura l’attività.

Le polizze scolastiche integrative

Il risarcimento per la morte dello studente è, quindi, relegato alla polizza di Responsabilità Civile dell’impresa e alla polizza integrativa dell’Istituto scolastico. Tutto questo avverrà comunque dopo la chiusura del processo, la cui prima udienza è programmata per il prossimo 10 marzo.
Quanto accaduto riaccende l’attenzione sull’importanza e soprattutto sull’utilità della polizza assicurativa scolastica. Alcuni percorsi di studio, come quelli di carattere tecnico o professionale, sono certamente più esposti al rischio di infortunio anche grave.
Una polizza adeguata, soprattutto in questi Istituti, deve prevedere garanzie specifiche e massimali congrui in caso di sinistro. La sottovalutazione di questi aspetti espone la scuola a imprevedibili rischi anche di carattere economico.

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