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La responsabilità del broker nei confronti della scuola

Nel corso di un incontro on-line il relatore affermava che, nel caso di inadeguatezza della polizza assicurativa, in presenza del broker, l’Amministrazione scolastica era esonerata da responsabilità diretta. L’affidamento del mandato assicurativo al broker, infatti sposterebbe la responsabilità dal Dirigente scolastico all’intermediario che ne risponderebbe anche economicamente. È vero?

L’affermazione è vera solo in parte e certamente merita di un approfondimento.

Le indicazioni delle Autorità

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), già in un parere del 2009, precisa alcuni aspetti relativi alla responsabilità. “Preliminarmente – afferma l’AGCM – è utile ricordare che la figura del broker di assicurazione è assimilabile a quella di un mediatore al quale, colui che intende stipulare una polizza si rivolge per una consulenza o per assistenza nella scelta della copertura assicurativa”. “Al broker, pertanto – continua l’Autorità – potranno essere affidate attività di consulenza antecedenti alla deliberazione del bando […] e di gestione del rapporto contrattuale successivamente all’aggiudicazione alle compagnie assicurative”.
Ne deriva che il broker può assistere l’Amministrazione scolastica nello studio del rischio da assicurare e nella predisposizione delle condizioni contrattuali. Potrà anche esprimere un parere in relazione alla valutazione delle offerte verificando l’adeguatezza delle stesse con le esigenze dell’Istituto. Il Broker, tuttavia, non potrà mai intervenire direttamente né sul processo di aggiudicazione, né sulla stipula del contratto.

La responsabilità dell’Amministrazione

Rimane sempre in capo all’Amministrazione la scelta della compagnia di assicurazione cui affidare la copertura rischi.
La scelta della Società assicuratrice dovrà avvenire sempre nel rispetto delle norme di evidenza pubblica. Non è quindi possibile demandare al broker non solo la stipula ma anche la scelta della Società Assicuratrice.
Inoltre, ai sensi dell’Art. 102 del Codice dei Contratti, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 resta in capo al Responsabile Unico del Procedimento la verifica di conformità per i servizi acquistati.
In altre parole, è responsabilità dell’Amministrazione verificare, anche con la consulenza del broker, che il servizio sia corrispondente a quanto richiesto in fase selettiva.
Ne deriva che il mandato di brokeraggio non esonera assolutamente l’Amministrazione dalla responsabilità diretta.

La responsabilità del Broker

Quali sono quindi i profili di responsabilità del broker?
Possiamo ipotizzarne almeno due. Qualora il contratto assicurativo risulti privo dei requisiti di adeguatezza, a causa della negligenza del broker, è certamente ravvisabile la responsabilità di quest’ultimo nei confronti dell’Amministrazione Scolastica.
Tuttavia sorge spontanea una domanda: se il broker non è stato in grado di stilare un contratto adeguato, quali sono le competenze richieste e i criteri che l’Amministrazione ha adottato nella scelta del broker? Esattamente come per tutti i contratti, anche per il brokeraggio assicurativo, il RUP è responsabile della verifica di conformità del servizio acquistato.
Un ulteriore profilo di responsabilità è invece quello legato ad attività specifiche inserite nel contratto di brokeraggio.
Qualora il broker causasse un danno diretto all’Amministrazione, quest’ultima potrà rivalersi sull’intermediario.
È proprio a tal fine che la normativa prevede che il broker, come tutti professionisti, stipuli una polizza di Responsabilità Civile professionale per errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causate a terzi.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla responsabilità del broker nei confronti della scuola, contattaci qui.

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La scuola al centro del nostro progetto

Mettere la scuola al centro del nostro progetto: questo è stato da sempre il nostro obiettivo.
Mettere la scuola al centro non è un modo di dire ma di pensare, gestire, progettare e strutturare.

La prevenzione del rischio scolastico

In Italia, dal secondo dopoguerra ad oggi, l’attenzione nella prevenzione del rischio è cresciuta in modo esponenziale in tutti i campi.
Al contrario non proporzionalmente è cresciuta la percezione del valore del servizio assicurativo, finalizzato al rimborso di un danno eventuale.
In troppi casi, anche la scuola segue questa tendenza.
Fino agli anni ’70 l’assicurazione del rischio scolastico era demandata esclusivamente all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). L’INAIL tuttavia considera gli studenti dei lavoratori particolari, tutelati solo in alcune attività. Solo negli anni ‘90 cominciarono ad affacciarsi nel mondo della scuola le prime coperture assicurative specifiche per gli alunni e per il personale scolastico.
Gli articolati di queste prime polizze erano molto semplici e comprendevano poche fondamentali garanzie, spesso non sempre in linea con la normativa scolastica.

L’evoluzione dello schema educativo

L’evoluzione dello schema educativo attuato dagli Istituti Scolastici, nel corso degli anni ha subito costanti evoluzioni. Il progresso delle tecniche di insegnamento e l’esternalizzazione dei processi formativi, ha obbligato le società assicuratrici ad aggiornare la qualità e la quantità delle tutele. Le attività di alternanza, i trasferimenti, gli scambi culturali, che contraddistinguono il modello di scuola che conosciamo oggi, obbligano a ripensare al progetto assicurativo.

La funzione del broker assicurativo

Da vent’anni, anche nel mondo della scuola ha fatto la comparsa la figura professionale del Broker assicurativo. Nel settore privato, il Broker assicurativo assume una funzione di consulente tecnico legato alla gestione specifica del rischio. Nella scuola invece l’intervento del consulente è inteso più a razionalizzare e a sovraintendere le procedure selettive piuttosto che la gestione complessiva del rischio.

La percezione del rischio

La stragrande maggioranza delle scuole non ha una precisa percezione del rischio. Conseguentemente, l’attività del Broker è spesso relegata ad approntare una procedura amministrativamente corretta.
Molti Dirigenti Scolastici, tra formazione e seminari, conosce il problema per lo meno sotto l’aspetto dell’enunciazione ma, all’atto pratico, non sono in molti a far coincidere il baricentro delle proprie esigenze con le necessità reali della scuola.
I risultati sono spesso sorprendenti e non in senso positivo.
Troppi broker operanti del settore non sono in grado di mettere la scuola in sintonia con la cultura assicurativa. Il Broker dovrebbe capire come vive, cosa pensa, cosa vuole, cosa sogna, cosa teme, cosa farà e come cambierà la scuola.
Compito del Broker è ascoltare con attenzione privilegiando il rapporto consulenziale a prescindere dalla vendita.

La scuola al centro

Oggi la scuola ha aspettative elevate, proporzionali a quelle che la società richiede e vuole acquistare servizi di alta qualità in un contesto multidisciplinare.
Mettere la scuola al centro del progetto per ScuolaBroker significa invece informarla, difenderla, renderla padrona delle proprie scelte assicurative, assisterla nel loro utilizzo, progettare sulle sue esigenze specifiche, condividere con lei gli stessi fini.
Adattarsi a questa nuova realtà è il nostro obiettivo che perseguiamo tenacemente ogni giorno.

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Il servizio di brokeraggio è consulenza?

Il servizio di brokeraggio assicurativo, così come indicato all’Art. 106 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, consiste nel: “[…] proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente […] e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione […]”.

Il ruolo del Broker assicurativo

Nel concreto, il broker assicurativo, come più precisamente indicato all’Art. 109 del Codice delle Assicurazioni, svolge un’attività in piena autonomia. La sua azione è volta a mettere in relazione il cliente con le imprese assicurative, alle quali non è legato da vincoli di sorta. I clienti che intendono provvedere alla copertura di rischi, sono assistiti nella determinazione del contenuto dei contratti ed eventualmente nella gestione ed esecuzione degli stessi.
La Cassazione Civile, Sez. III con la sentenza n. 68574 del 2003 evidenzia come il Broker sia un professionista che assicura al cliente, dal quale ha ricevuto mandato, le migliori condizioni possibili. Il suo ruolo è diverso dall’attività svolta appunto dagli Agenti di assicurazione, che è tipicamente commerciale e a servizio delle Compagnie di Assicurazione.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione prevalendo l’elemento della mediazione ai sensi degli Art. 1754 e 1765 del codice Civile la relativa attività deve essere qualificata di tipo imprenditoriale.

Il broker assicurativo offre prestazioni miste

La Suprema Corte evidenzia come, anche alla luce dell’attività di carattere strumentale e accessorio, il servizio di brokeraggio rientra tra gli incarichi di consulenza. Infatti il consulente che presta attività intellettuale è un esperto di tecnica assicurativa.
Di fatto, ci troviamo, quindi, di fronte ad un contratto misto, in cui sono compresenti elementi contrattuali diversificati quali la mediazione, il mandato, il contratto d’opera intellettuale, l’appalto di servizi.
Le prestazioni offerte dal broker all’Amministrazione sono, quindi, riconducibili al contratto di prestazione di servizi ai sensi del Codice dei contratti pubblici e finalizzate a:

  1. l’analisi ed allo studio diretti all’individuazione dei rischi all’interno dell’Ente (risk assessment);
  2. la ricerca delle migliori condizioni contrattuali offerte dal mercato, senza legami con alcuna impresa (indagini di mercato);
  3. la predisposizione dei bandi di gara (capitolati, contratti);
  4. la gestione dei contratti in corso (gestione denunce, comunicazioni e sinistri).

Le procedure selettive ad evidenza pubblica

Il servizio di brokeraggio può ricomprendersi tra gli appalti di servizi assicurativi “in senso lato”.
Il Codice dei Contratti pubblici li inquadra tra quelli che richiedono specifiche competenze professionali e un idoneo apparato organizzativo e funzionale rispetto alle esigenze espresse della stazione appaltante. Ne deriva che la Pubblica Amministrazione, in attuazione dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione è tenuta a effettuare la selezione del broker attraverso le procedure di evidenza pubblica previste per l’appalto di servizi.
Affidarsi a ScuolaBroker vuol dire avere a disposizione un consulente specializzato per il controllo, la valutazione e la gestione dei rischi scolastici a 360 gradi. Significa inoltre avere la possibilità di accedere a servizi e prodotti assicurativi più all’avanguardia, completi, moderni, innovativi che il mercato delle assicurazioni è in grado di offrire.

Se desideri maggiori informazioni sul servizio di brokeraggio assicurativo nella scuola, contattaci qui.

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Il brokeraggio assicurativo non è un servizio ancillare alla polizza

Alcune ricognizioni di mercato, in ambito scolastico, evidenziano come il mandato di intermediazione assicurativa sia affidato senza selezione. La motivazione starebbe nel fatto che il mandato di brokeraggio sarebbe un servizio ancillare alla polizza assicurativa.

Cosa sono i servizi “ancillari”

I servizi ancillari sono tutte quelle prestazioni facoltative, non obbligatorie e onerose vendute unitamente ad una prestazione diversa da quella a cui fa riferimento il servizio ancillare.
Gli esempi sono molteplici: nell’acquisto di un biglietto aereo, la priority d’imbarco è un servizio ancillare. Sempre in ambito turistico, la garanzia assicurativa contro l’annullamento del viaggio è un servizio ancillare. Un altro esempio di servizio ancillare, in relazione al mutuo della casa, è la polizza assicurativa volta a tutelare il mutuatario in caso di perdita del lavoro, morte o invalidità permanente del mutuante.
Com’è facilmente intuibile il servizio di brokeraggio assicurativo non può essere considerato un servizio ancillare alla polizza. Con il servizio di brokeraggio l’Amministrazione scolastica acquista una prestazione professionale, separata e indipendente dalla polizza.

La determinazione ANAC

Proprio l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), nella Determinazione 13.03.2013, n. 2, evidenzia come, nel settore pubblico, i due servizi (brokeraggio e polizza) debbano essere svincolati a partire dalla fase di selezione. Afferma l’ANAC: “La possibilità di affidare congiuntamente l’incarico di consulenza assicurativa e di ricerca della polizza assicurativa è stigmatizzata anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in quanto ritenuta idonea ad escludere dal confronto concorrenziale imprese che potrebbero presentare offerte concorrenziali per uno solo dei due servizi”.
Allo stesso modo, il parere di precontenzioso dell’ANAC, 30.01.2014 n. 18, definisce: “Illegittima commistione tra scelta del broker e della compagnia assicuratrice, in quanto vanno affidate a due differenti ed autonome procedure selettive, ordinate in sequenza logica ed entrambe improntate ai criteri di trasparenza e parità di trattamento, che impongono la previa definizione dei criteri di aggiudicazione e della commissione di brokeraggio“.

L’utilità della scuola

Inutile quindi sottolineare come la mancata selezione del broker assicurativo non è di nessuna utilità per la scuola. Oltre a essere carente dell’aspetto competitivo, non è conforme ai più elementari principi di trasparenza, pubblicità ed evidenza pubblica. La mancata selezione potrebbe comportare una serie di conseguenze per l’Amministrazione scolastica appaltante, sia sul piano giurisdizionale amministrativo che su quello della responsabilità penale.

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L’indipendenza del Broker

Nel panorama assicurativo scolastico, il broker è un consulente che affianca l’Amministrazione cliente nell’analisi delle proprie necessità, interfaccia le Società assicuratrici del mercato di riferimento e promuove le coperture più idonee.

I requisiti del broker

Professionalità e indipendenza sono le caratteristiche fondamentali che rendono il broker un partner indispensabile dell’assicurato. Professionalità per assistere l’Amministrazione scolastica nell’analisi, nella stipula e successiva gestione delle polizze e nella definizione dei sinistri. Indipendenza per esaminare, senza alcun vincolo e in piena libertà, le offerte e le disponibilità delle varie Società di Assicurazioni.
L’art. 1 della legge 28 novembre 1984 n. 792 definiva broker il professionista che mette in relazione diretta un terzo con le Compagnie di Assicurazione. Il broker con le società assicuratrici non dev’essere: «vincolato da impegni di sorta».
Analogo concetto è espresso nel Codice delle Assicurazioni Private, D. Lgs. 07 settembre 2005 n. 209. L’Art. 109, comma 2, lett. (b) definisce i Broker: “mediatori di assicurazione o di riassicurazione, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”.
Per esercitare l’attività di broker la normativa richiede severi requisiti di onorabilità, di professionalità, di formazione e aggiornamento professionale. La norma prevede l’obbligo di stipula di un’idonea polizza di Responsabilità Civile Professionale per negligenze ed errori professionali. Il broker, da ultimo dovrà aderire anche all’apposito Fondo di Garanzia gestito da CONSAP.

Come stabilire l’indipendenza del broker

Il Broker quindi, per definizione, non è legato a nessuna società assicuratrice. A maggior ragione se il suo intervento professionale è rivolto nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Tuttavia, questo non risolve il problema di fondo: com’è possibile stabilire a priori l’indipendenza dell’intermediario assicurativo quando i requisiti sopra esposti sono comunque rispettati?
Il numero delle amministrazioni scolastiche gestite, o gli anni di presenza sul mercato, da un lato appaiono assolutamente inutili per stabilirne l’indipendenza. Dall’altro risultano perfino fuorvianti: un intermediario infatti non è più indipendente in relazione al numero di scuole gestite e neppure in funzione del numero di anni in cui opera.

Un buon sistema per verificare l’indipendenza del broker è il numero di Compagnie di Assicurazione con cui il professionista intermedia i contratti di assicurazione.
Le società specializzate operanti in ambito scolastico sono poche e molto qualificate.
Quando un broker intermedia i contratti scolastici con un solo operatore, oppure con un ridotto numero di operatori non specializzati, pur rispettando formalmente i presupposti di indipendenza, di fatto o non li applica. Inoltre la sua capacità di intermediazione è fortemente limitativa per l’Amministrazione scolastica.

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Il CIG è obbligatorio anche per il mandato di brokeraggio

In qualità di Dirigente Scolastico volevo sapere se il CIG è obbligatorio anche per il mandato di brokeraggio? Ci ha contattato un broker e comunicandoci che, essendo il mandato di brokeraggio gratuito, non occorre che la scuola richieda il CIG.

Sul tema della gratuità del mandato di brokeraggio assicurativo e del CIG obbligatorio anche per il mandato, la normativa vigente s’è espressa più volte. Vale tuttavia la pena fare alcuni approfondimenti.

Che cos’è e a cosa serve il CIG

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è una sequenza di 10 caratteri alfanumerici adottato in Italia nella Pubblica Amministrazione per identificare una gara d’appalto, il contratto e il relativo pagamento.
Il CIG, istituito dall’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Antimafia) permette la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla Pubblica amministrazione. Il CIG è richiesto dal responsabile del procedimento all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici prima dell’inizio delle procedure d’appalto. Il Codice dev’essere richiamato in ogni atto successivo, dalle fatture elettroniche emesse alle Pubbliche Amministrazioni, ai bonifici di pagamento, fino ai Contratti sottoscritti con gli appaltatori.

Tracciabilità dei flussi

Erroneamente, alcune scuole, ritengono che il CIG sia adottato esclusivamente per tracciare i flussi finanziari della PA o per controllare la spesa pubblica.
Tutto questo è assolutamente vero ma parziale. Il compito primario del CIG è identificare e monitorare univocamente ogni procedura di selezione.
L’Autorità, attraverso il CIG, registra quante e che tipo di selezioni sono effettuate dalla PA, in che ambiti e con quali risultati.
Esistono tuttavia una serie di contratti o transazioni per cui non c’è obbligo di CIG. Ad esempio: i contratti di lavoro, gli appalti per energia, acqua, la movimentazione di denaro da parte delle PA verso altri enti pubblici. Non c’è obbligo di CIG per le spese delle attività istituzionali, i risarcimenti assicurativi, i contratti per servizi degli Istituti bancari centrali e le iniziative di sponsorizzazione.
L’elenco completo delle attività che sono esonerate dalla richiesta del CIG è contenuto nelle FAQ dell’ANAC al punto A8.

Il CIG per il brokeraggio assicurativo

Circa l’intermediazione assicurativa (brokeraggio) non esiste nessun esonero: il CIG è obbligatorio anche per il mandato di brokeraggio. L’ANAC nelle FAQ informative evidenzia, al punto A11, come il CIG d’essere richiesto per anche per il mandato di brokeraggio assicurativo.
La richiesta dev’essere fatta anche per “gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione” (ad es.: le Società Assicuratrici) e come: “in relazione alla peculiarità della fattispecie in questione, la compilazione e/o trasmissione delle schede dovrà effettuarsi tenendo conto dei chiarimenti forniti nella FAQ relativa all’affidamento di servizi di tesoreria/cassa”, ovvero “all’occorrenza – nel caso di non individuazione dello stesso (importo economico n.d.r.) – essere valorizzato con la cifra “0” (zero)”.
La mancata richiesta del CIG da parte della P.A. è sanzionata fino al 10% dell’importo della transazione.

Se desideri maggiori informazioni sulle procedure per la selezione del broker, contattaci qui.

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La gratuità del servizio di brokeraggio assicurativo

La presupposta gratuità del servizio di brokeraggio assicurativo è un tema frequentemente dibattuto nella scuola e spesso motivo di mancata selezione ad evidenza pubblica.

Come viene retribuito il broker assicurativo?

Il brokeraggio assicurativo è un intervento professionale di analisi, ricerca ed assistenza.
Il Legislatore, con il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, all’Art. 120 bis, stabilisce come può essere erogato il compenso percepito dall’intermediario. Tre sono le modalità:

  • un onorario corrisposto direttamente dal cliente 
  • una commissione inclusa nel premio assicurativo
  • una formula mista diretta e inclusa nel premio

E’ possibile, infatti, servirsi di un broker per avere una consulenza indipendente sulle polizze in corso, al fine di valutare la loro idoneità al rischio corso e/o l’operato del loro intermediario.
Come pure è pensabile chiedere una consulenza preventiva a un broker, per poi stipulare le polizze con un altro intermediario o in modo autonomo. Quest’ultima ipotesi indicata dall’ANAC anche nel parere di precontezionso n. 18 del 30/01/2014, serve a tener distinte le componenti del servizio assicurativo (consulenza intermediazione) che appartengono a due mercati distinti.

La commissione inclusa nel premio assicurativo

Da una decina d’anni la giurisprudenza s’è espressa ribadendo che la provvigione è parte integrante del premio assicurativo e che il broker non potrà mai essere considerato un costo aggiunto.
«[…] le commissioni sono parte delle aliquote che normalmente le Compagnie di Assicurazione riconoscono alla propria rete di vendita diretta – ossia le Agenzie. […] Sia che il cliente si rivolga al broker, sia che si rivolga all’agente, le commissioni, predeterminate dalla Compagnia Assicuratrice nella voce “caricamento oneri di gestione e di distribuzione” e computate nel premio complessivo, saranno le medesime». (TAR Veneto – sentenza 01368/2009).

L’onere indiretto della commissione

Per l’Amministrazione scolastica, quindi, il servizio di intermediazione assicurativa è un onere indiretto, riconosciuto dalle Società assicurative direttamente al broker.
Per questo motivo, in fase selettiva del servizio di brokeraggio, è necessario richiedere il Codice Identificativo Gara (CIG).
La precisazione è presente nelle FAQ che l’ANAC mette a disposizione delle Amministrazioni Pubbliche in relazione all’obbligatorietà dell’acquisizione del CIG.
La scuola dovrà trasmettere all’Autorità: “[…] l’ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione.”

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Guida al Broker assicurativo nelle Istituzioni Scolastiche

In Italia, dal secondo dopoguerra ad oggi, la prevenzione del rischio e il valore del servizio assicurativo sono cresciuti in maniera esponenziale in tutti i campi.
La scuola non è rimasta esclusa da questa tendenza.

L’assicurazione nelle scuole

Negli anni ’70 l’assicurazione del “rischio scolastico” era demandata esclusivamente all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Negli anni ‘90 cominciarono ad affacciarsi nel mondo della scuola le prime coperture assicurative specifiche per gli alunni e per il personale scolastico. Gli articolati di queste prime polizze erano molto semplici e comprendevano poche fondamentali garanzie, spesso non sempre in linea con la normativa scolastica.
Per far fronte a questo problema, nel 1998, il Ministero della Pubblica Istruzione diramò la prima circolare ministeriale in materia assicurativa. La circolare indicava i requisiti minimi a cui le istituzioni scolastiche avrebbero dovuto attenersi nella stipula delle polizze assicurative.


L’evoluzione del mercato assicurativo scolastico

L’evoluzione dello schema educativo attuato dagli Istituti Scolastici, soprattutto dopo l’introduzione dell’autonomia scolastica ha obbligato a ripensare la qualità e la quantità delle coperture.
Le motivazioni sono sostanzialmente legate al progresso delle tecniche di insegnamento e all’esternalizzazione di una parte importante dei processi formativi.
Alla costante ricerca di un migliore adattamento al mercato di riferimento, anche la qualità e il ruolo delle imprese assicurative si è evoluto. Le agenzie “generaliste” con l’andar del tempo hanno lasciato il campo a società la cui attività principale è la copertura assicurativa delle Istituzioni Scolastiche.

Il brokeraggio assicurativo

Da vent’anni, anche nel mondo della scuola ha fatto la comparsa la figura professionale del Broker assicurativo.
Nel settore privato e nella grande Pubblica Amministrazione, il Broker assicurativo assume la funzione di consulente tecnico legato alla gestione specifica del rischio. Nella scuola, l’intervento del consulente, è inteso più a razionalizzare le procedure selettive delle Società offerenti piuttosto che la gestione complessiva della polizza.
Inoltre, intorno alla figura del Broker assicurativo, in ambito scolastico, negli anni si sono affacciati una serie di perplessità. I dubbi ricorrenti riguardavano la legalità del servizio, la reale efficacia e l’effettivo vantaggio che la scuola otterrebbe nell’affidarsi a questo tipo di professionista.
Perché un libro sul brokeraggio assicurativo nella scuola?
Le scuole sono “imprese” nel significato più ampio, più comprensivo del termine. La popolazione scolastica di alcuni Istituti è paragonabile a quella di un piccolo Comune o di una grande azienda. Tuttavia la stragrande maggioranza delle scuole non ha una precisa percezione del rischio globale e specifico a cui è sottoposta.
Il processo di assicurazione è spesso vissuto come un “obbligo” inevitabile più che una tutela.
Conseguentemente, il Broker è troppo spesso delegato ad approntare una procedura “amministrativamente corretta” piuttosto che di consulente tecnico legato alla gestione del rischio.

Guida al Broker assicurativo nelle Istituzioni Scolastiche

In questo libro cercheremo di fare un po’ di chiarezza sulla figura del Broker assicurativo nella scuola. Impareremo a conoscere nel dettaglio la sua attività. Indicheremo quali dovranno essere i requisiti che dovrà offrire alla scuola che gli affida il mandato. Da ultimo verificheremo se e quanto possa essere utile all’Istituto Scolastico.
Il volume è disponibile sul sito di Euroedizioni Torino a questo link.
L’intervista con gli autori è disponibile nel nostro articolo di dello scorso giugno.

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Perché la scuola dovrebbe avvalersi del Broker assicurativo?

Il rapporto tra Broker e Pubblica Amministrazione scolastica, ormai dovrebbe essere definitivamente avvalorato in termini di liceità e opportunità dalla normativa vigente.
Un ulteriore elemento di riflessione è che la quasi totalità delle Pubbliche Amministrazioni nazionali, si avvale, ormai da decenni, della figura di un consulente assicurativo.
Perché allora, un numero ancora limitato di scuole ricorre alla consulenza del broker assicurativo?

La sottovalutazione del rischio

Il presupposto secondo il quale esistano differenze tra la grande Pubblica Amministrazione (Regioni, Province, Comuni, ASL, Società partecipate, ecc.) e la Scuola è un errore di sottovalutazione ancor prima che pratico.
Le Pubbliche amministrazioni scolastiche, come tutte le altre amministrazioni pubbliche, si trovano a gestire situazioni di rischio complesso e potenzialmente elevato.
L’unica differenza è rappresentata dall’ammontare dei premi posti a base d’asta nella procedura selettiva.
Il valore dei premi nella quasi totalità delle Amministrazioni Pubbliche si attesta normalmente su importi spesso di gran lunga superiori alla soglia comunitaria (139.000,00 euro).
Nelle Istituzioni scolastiche, invece, difficilmente il costo dei contratti assicurativi, supera la soglia attualmente prevista dal Codice dei Contratti Pubblici per gli Affidamenti Diretti.

La quotazione dei rischi

Un ulteriore elemento differenziante, è il sistema messo in atto relativo alla quotazione dei rischi.
Di norma, nella PA, la quotazione, avviene attraverso la misurabilità del rischio, ovvero mediante estrapolazione di volumi e di sinistrosità pregressa specifica. In questo modo, meritocraticamente, le Amministrazioni più virtuose ottengono anche quotazioni più vantaggiose.
A differenza della scuola, nelle Pubbliche Amministrazioni infatti non è prevista una tariffazione standardizzata. Amministrazioni con caratteristiche dimensionali apparentemente simili possono ricevere offerte economiche differenti, in relazione a precisi parametri statistici.

La standardizzazione dell’offerta

Nel comparto scolastico, al contrario, il sistema di offerta utilizzato dalle Società Assicuratrici è improntato sulla massima standardizzazione.
Le motivazioni sono così riassumibili:

  1. Ridotta diffusione sul territorio (8.300 scuole);
  2. Entità media del premio annuale per Istituto (7.000,00 euro);
  3. Ridotto o inefficace intervento del un consulente specializzato (Broker);
  4. Mancanza di un preciso set informativo prodotto in fase selettiva

Fermo restando questo stato di cose, gli assicuratori, che operano nella scuola, utilizzano, parametri di valutazione economica univoca e condizioni analoghe per tutti gli Istituti.
Le scuole non possono in alcun modo incidere sulla qualità garanzie e sui massimali. L’unica discriminante diventa quindi l’ammontare del premio pro-capite che la scuola è disposta a pagare.
Per questo motivo scuole molto diverse per tipologia, profilo di rischio e sinistrosità pregressa, vengono livellate economicamente e nella tipologia delle garanzie. Il rischio è di avere condizioni, massimali o premi inadeguati o sovrastimati in relazione alle reali necessità.
L’anomalia è palese, nessuna Amministrazione pubblica, infatti, fuori dal comparto scolastico, acquista un servizio assicurativo standardizzato.

Inadeguatezza e perdita di efficacia

I rischi nella scuola che sottoscrive polizze standardizzate sono due. Da un lato, l’inadeguatezza del servizio acquistato, richiamata non solo dalla norma relativa al buon andamento della Pubblica Amministrazione ma anche dal Codice delle Assicurazioni. Dall’altro, la potenziale perdita di efficacia del servizio.
Facciamo solo due esempi concreti: Le polizze scolastiche standardizzate prevedono garanzie e premi analoghi per tutte le scuole. In relazione ai viaggi di Istruzione, ad esempio, esiste una grande differenza tra gli Istituti Superiori e quelli Comprensivi. Nei primi questa attività, ha spesso come meta anche paesi extraeuropei, gli Istituti Comprensivi si limitano spesso a viaggi nazionali o, al limite in Europa. Le Direzioni Didattiche invece organizzano spostamenti solo all’interno del Comune, della Provincia o, al massimo, nella Regione.
Analogamente le attività di Alternanza scuola-lavoro sono oggetto esclusivo degli Istituti Superiori, attività come il pedibus o il servizio mensa sono tipiche degli Istituti Comprensivi.
Le Società assicuratrici estendono queste garanzie a tutti gli Istituti scolastici, indipendentemente dal fatto che queste attività vengano svolte o meno. Questo stato di cose, com’è facilmente intuibile, si traduce in un notevole spreco di risorse economiche limitando l’efficacia assicurativa.

L’intervento del Broker assicurativo

L’intervento di un broker assicurativo specializzato, circoscrive in larga parte i rischi di inadeguatezza.
Un broker efficace predispone un programma assicurativo basato sulle effettive esigenze dell’Istituto.
In tutte le Amministrazioni Pubbliche, come abbiamo visto, le garanzie e, di conseguenza, le quotazioni economiche offerte dalle Società assicuratrici avvengono a fronte di specifici elementi dimensionali, della sinistrosità pregressa alle reali necessità assicurative.
Il broker che presta la propria consulenza nella scuola, deve effettuare un’analisi del rischio specifico, ovvero “fotografare” le esigenze peculiari della singola scuola.
In seconda istanza dovrà approntare capitolati e massimali ad hoc, escludendo garanzie generiche, eccessive o totalmente inutili in relazione alle reali necessità del singolo Istituto.
Attraverso la corretta analisi del rischio e della sinistrosità pregressa, la scuola otterrà condizioni più performanti e una più realistica quotazione dei premi da erogare.
Da ultimo potrà affiancare l’Istituto in tutti i processi selettivi, fino alla comparazione delle offerte.
Resta inteso che non potrà mai sostituirsi all’Amministrazione nella scelta o nella sottoscrizione dei contratti.

I broker sono tutti uguali?

Fatte queste premesse di carattere generale che definiscono il contesto generale, occorre precisare che non tutti i broker, operano con la stessa capacità e gli stessi risultati.
Una buona parte dei broker che offrono il servizio di consulenza nelle scuole non opera o non è in grado di operare in questo modo.
La maggior parte dei broker operanti in ambito scolastico non fa, o non è in grado di fare, una precisa valutazione del rischio. Questo si traduce in capitolati inadeguati e insufficienti. L’assenza di una corretta definizione del set informativo, rende le coperture carenti sia sotto il profilo specifico, e conseguentemente in relazione al premio.
Ancora troppi operatori si limitano a comparare le condizioni standardizzate offerte dalle Società assicuratrici.
Appare evidente che questo atteggiamento non ha nessuna utilità.
Non giova alla scuola che stipulerà contratti inadeguati alle reali necessità, ma non giova neanche alle Società assicuratrici che continueranno a proporre garanzie sproporzionate.

Il parere dell’Autorità

Quest’aspetto è stato precisamente richiamato dall’ANAC nella Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013.
«In un periodo, quale quello attuale, caratterizzato da una crescente esposizione ai rischi delle amministrazioni pubbliche a fronte di limitate risorse economiche, l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione, considerato, peraltro, che la sua attività, diversamente da quanto avviene nel settore privato, non può spingersi alla ricerca della controparte assicurativa, rimessa dal Codice dei contratti in esclusiva alle stazioni appaltanti».

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L’obbligo di evidenza pubblica per l’affidamento al broker

Alcune Amministrazioni scolastiche non rispettano l’obbligo di evidenza pubblica per l’affidamento al broker. La motivazione addotta è che l’incarico di brokeraggio assicurativo è rilasciato in modo fiduciario.

Incarico fiduciario

L’istituto dell’incarico fiduciario, ai sensi dell’Art. 17 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50Codice dei Contratti Pubblici è riservato esclusivamente ai servizi legali.
L’affidamento dell’incarico di intermediazione assicurativa, al contrario, rientra nell’appalto di servizi e come tale dev’essere gestito.

La mancata ricognizione è contraria al Principio di Trasparenza

La mancanza di evidenza pubblica nella selezione del broker non è conforme ai più elementari principi di trasparenza, pubblicità.
L’infrazione potrebbe comportare una serie di conseguenze per l’Amministrazione scolastica appaltante.
Sul piano giurisdizionale e amministrativo potrebbe portare all’annullamento e inefficacia del contratto. Sul piano della responsabilità contabile potrebbe configurarsi il reato penale di danno alla concorrenza.

Il parere dell’AGCM

Su quest’aspetto s’è chiaramente espressa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
L’Autorità, con il parere n. AS623, del 2009, evidenzia come: «[…] Occorre in primo luogo precisare, quale pre-condizione essenziale per affrontare le problematiche seguenti, che i servizi di brokeraggio assicurativo devono essere affidati mediante procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle normative, nazionali e comunitarie, che regolano la fornitura di servizi alla Pubblica Amministrazione. Sul punto l’Autorità ha rilevato che […], permangono alcuni sporadici casi in cui il servizio di brokeraggio viene affidato sulla base di una scelta fiduciaria e confermato con successive delibere di proroga, senza ricorrere a procedure di gara.

Questa prassi determina forti pregiudizi concorrenziali in quanto, oltre a porsi in contrasto con l’attuale normativa e con le indicazioni amministrative, impedisce un adeguato confronto tra i vari broker presenti sul mercato. Sul punto l’Autorità ha già più volte segnalato che le procedure di evidenza pubblica devono essere considerate lo strumento principe per perseguire l’interesse pubblico e, allo stesso tempo, rispettare le dinamiche di mercato: al fine di garantire il raggiungimento dei massimi obiettivi di efficienza, occorre, infatti, assicurare che il servizio sia affidato in seguito ad un pieno e ampio confronto competitivo […]».

La Determinazione dell’ANAC

Più recentemente l’ANAC con la Determinazione n. 2 del 13 maggio 2013, evidenzia come: «[…] le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione, considerato, peraltro, che la sua attività, diversamente da quanto avviene nel settore privato, non può spingersi alla ricerca della controparte assicurativa, rimessa dal Codice dei contratti in esclusiva alle stazioni appaltanti».

Le Linee Guida del MIUR

In modo assolutamente analogo il MIUR, con il Quaderno n. 4 – “Istruzioni per l’affidamento dei Servizi Assicurativi nelle Istituzioni Scolastiche” messo in visone nel novembre 2021 esprime lo stesso concetto: «Per ciò che concerne la procedura di affidamento dei servizi di brokeraggio, […] l’affidamento di tali servizi è assoggettato al rispetto delle regole dell’evidenza pubblica».

L’obbligo del Codice Identificativo di Gara (CIG)

Un ulteriore aspetto in relazione all’obbligo di procedure selettive per il servizio di brokeraggio assicurativo è presente nella FAQ A11 dell’ANAC.
L’autorità richiama precisamente la necessità di trasmettere il CIG con: «[…] l’ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione».

L’obbligo di onere motivazionale

Le doverose semplificazioni delle procedure selettive, introdotte al Codice dei Contratti Pubblici, di fatto non aboliscono l’onere motivazionale della scelta.
L’articolo 3, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, impone che la motivazione riporti i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno indotto la Pubblica Amministrazione ad adottare una determinata decisione, rispetto ad altre soluzioni possibili, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Anche l’ANAC nelle Linee Guida n. 4 sottolinea come più semplice sia la procedura adottata, più stringente diventi l’onere motivazionale.

Deroga all’obbligo di evidenza pubblica

Il Codice dei Contratti Pubblici prevede diverse ipotesi in cui l’Amministrazione appaltante ha la possibilità di affidare direttamente il contratto, in deroga all’obbligo dell’evidenza pubblica.
Tuttavia quest’opportunità è legata è precise soglie economiche indicate dall’ANAC nelle Linee Guida n. 4.
Ad esempio per gli appalti sotto i 1.000,00 euro, le cui modalità di acquisto possono essere contenute nei regolamenti interni.
I singoli regolamenti tuttavia devono essere conformi ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.
Un ulteriore aspetto in relazione alla deroga all’obbligo di evidenza pubblica, riguarda i servizi che, che per loro natura, sono definiti infungibili.
La giurisprudenza tuttavia, considera di stretta interpretazione le deroghe all’obbligo di gara, richiedendo particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi.
La possibilità di non effettuare ricognizione dev’essere debitamente accertata e motivata nella determina a contrarre, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia e trasparenza.

Annullamento del contratto

Il mancato espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, comporta il rischio di annullamento giudiziale del contratto affidato.
L’impugnazione può essere avanzata dai soggetti potenzialmente interessati oppure delle Autorità amministrative preposte alla tutela della concorrenza.

Risarcimento del danno e reato penale

In assenza di procedure ad evidenza pubblica, il Giudice potrebbe dichiarare inefficace il contratto stipulato e condannare la stazione appaltante al risarcimento del danno in favore dei soggetti interessati.
Nelle procedure per gli affidamenti al broker senza evidenza pubblica, potrebbe configurarsi il reato penale ai sensi dell’Art. 323Abuso di atti di ufficio” e dell’Art. 353bisTurbata libertà del procedimento di scelta del contraente”.
Il mancato espletamento di procedure pubbliche potrebbe anche comportare l’intervento della Corte dei Conti per la responsabilità contabile a carico dell’Amministrazione appaltante.