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Implementazione delle tutele INAIL per l’alternanza

Il Tavolo Tecnico costituito a seguito degli episodi che hanno visto la morte di alcuni studenti sta elaborando le nuove tutele assicurative erogabili da INAIL.
Obiettivo del Ministero del Lavoro e di quello dell’Istruzione è l’incremento delle garanzie per gli studenti e per i docenti.

L’attuale quadro normativo

La presente regolamentazione è il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 che disciplina l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali del personale della scuola.
Nell’attuale regolamento i dipendenti della scuola godono delle tutele previste per tutti i lavoratori mentre gli studenti sono tutelati esclusivamente durante alcune attività ritenute pericolose.
Gli alunni sono una particolare categoria e risultano tutelati dall’INAIL per le sole attività tecnico-scientifiche, le esercitazioni pratiche, l’attività motoria e alcuni viaggi d’istruzione.
Negli anni, anche sulla scorta delle indicazioni giurisprudenziali, sono stati apportati dei correttivi. Ad esempio, dal 2000, è stato introdotto l’infortunio in itinere, ma questo riguarda esclusivamente il personale dipendente e non gli alunni.
Un aspetto non secondario riguarda la portata delle garanzie. Dal rimborso sono escluse le spese mediche, in quanto riconosciute gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). L’INAIL indennizza esclusivamente l’invalidità permanente, con la franchigia dei primi 5 punti, e la morte, questa solo nel caso di presenza di familiari a carico.

Le nuove proposte

La titolare del Lavoro, Marina Calderone e il ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara, hanno annunciato l’ampliamento sia delle tutele, che dei soggetti garantiti.
Ad oggi non è ancora stata pubblicata una bozza definitiva, tuttavia, l’obiettivo è l’ampliamento delle coperture assicurative, sia nel contesto scolastico, che in quello dell’alternanza. L’INAIL, quindi, potrebbe prevedere risarcimenti per i familiari delle vittime anche in caso di evento mortale senza congiunti a carico. In ogni caso, dovrebbero rimare esclusi i risarcimenti in caso di infortunio in itinere degli studenti. L’INAIL, tuttavia, s’è reso disponibile, anche tramite l’uso di metodologie attive e tecnologie innovative, a predisporre strumenti formativi capaci di coinvolgere i giovani.
L’ANP, al fine di limitare l’azione penale nei confronti dei Dirigenti nei casi di infortunio grave, propone l’introduzione di protocolli di sicurezza validati da soggetti qualificati. La formazione sulla sicurezza, per studenti e tutor, dovrà essere realizzata esclusivamente da RSPP qualificati e medici del lavoro, anche col supporto delle università.

La polizza integrativa scolastica

Indipendentemente dagli aggiornamenti che saranno apportati al quadro normativo nazionale, la polizza assicurativa scolastica integrativa resta comunque il miglior sistema di salvaguardia.
Le migliori formule assicurative, oltre a non porre limitazioni relative alle spese mediche, anche se effettuate in strutture private, non prevedono franchigie in relazione all’invalidità permanente.
L’aspetto medico-infortunistico, inoltre, seppur estremamente importante, non è l’unico garantito dalle polizze integrative. Al ramo Infortuni si affiancano, infatti, quelli di Responsabilità Civile, di Assistenza e, nella maggioranza dei casi, quello di Tutela Legale. Nessuno di questi aspetti è previsto dall’INAIL.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative scolastiche, contattaci qui.

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L’INAIL non risarcisce la morte dell’alunno in stage

Un certo clamore ha suscitato la notizia relativa alla mancata erogazione di indennizzo da parte dell’INAIL, per uno studente morto durante uno stage.
È quanto ha fatto sapere la famiglia dello studente 18enne Giuseppe De Seta, deceduto il 16 settembre scorso durante uno stage in un’azienda veneta.

Il profilo normativo

In premessa, occorre osservare che, per l’INAIL, gli studenti in stage o in alternanza (PCTO), sono equiparati a qualsiasi altro lavoratore e godono delle stesse tutele.
La norma è contenuta nel Testo Unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
La legge tuttavia prevede che l’indennizzo sia erogato esclusivamente nel caso in cui la vittima abbia dei familiari a carico.
In questo caso avranno diritto alla rendita il coniuge e ciascun figlio fino al termine del percorso di studi. La rendita spetterà anche ai figli totalmente inabili al lavoro, a prescindere dall’età e finché dura l’inabilità.
Anche a genitori, fratelli e sorelle, può spettare una rendita, ma solo nella misura del 20% e solo se conviventi e a carico del deceduto.
Scopo della legge, infatti, non è quello di risarcire i familiari, ma offrire ai superstiti il sostentamento venuto a mancare dopo la morte del lavoratore.
Inoltre, l’INAIL, oltre alla rendita, eroga ai familiari delle vittime anche una somma, una tantum, attraverso il fondo di sostegno istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Tuttavia, anche per accedere a questo tipo di prestazione valgono le stesse condizioni che regolano la rendita ai superstiti.
Alla famiglia verrà comunque corrisposta una somma, prevista dalla legge, per le spese funerarie. Tuttavia questo rimborso non è attinente al risarcimento.

L’inattualità della legge

Il Testo Unico risale a quasi 60 anni fa e, in verità, l’INAIL ha proposto più volte di introdurre modifiche per adattarlo alla realtà contemporanea. Rispetto agli anni ’60 del secolo scorso, infatti, non sono cambiate solo le caratteristiche del lavoro e della famiglia, ma anche quelle della scuola.
Nel corso degli anni, l’Istituto ha suggerito di liquidare la rendita sul massimale di legge, ferme restando le disponibilità finanziarie e la sostenibilità per la finanza pubblica.
Sulla questione s’è espresso anche il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara nell’ottica della revisione di tutto il percorso di alternanza. L’obiettivo non è la riforma dell’indennizzo, ma stabilire nuove regole per rendere più sicura l’attività.

Le polizze scolastiche integrative

Il risarcimento per la morte dello studente è, quindi, relegato alla polizza di Responsabilità Civile dell’impresa e alla polizza integrativa dell’Istituto scolastico. Tutto questo avverrà comunque dopo la chiusura del processo, la cui prima udienza è programmata per il prossimo 10 marzo.
Quanto accaduto riaccende l’attenzione sull’importanza e soprattutto sull’utilità della polizza assicurativa scolastica. Alcuni percorsi di studio, come quelli di carattere tecnico o professionale, sono certamente più esposti al rischio di infortunio anche grave.
Una polizza adeguata, soprattutto in questi Istituti, deve prevedere garanzie specifiche e massimali congrui in caso di sinistro. La sottovalutazione di questi aspetti espone la scuola a imprevedibili rischi anche di carattere economico.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative scolastiche per gli stage e i percorsi di alternanza, contattaci qui.

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PCTO all’estero

In nostro Istituto, all’interno del programma educativo, ha programmato una serie di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) all’estero. Desideriamo sapere se la polizza stipulata garantisce anche le attività svolte all’estero.

La Legge 13/07/2015 n. 107, contenuta nella riforma della Buona Scuola, introduce il concetto di obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro.
Il programma si rivolge, infatti, a tutti gli studenti che hanno almeno 16 anni di età. Prevede un monte ore differenziato a seconda degli istituti scolastici: 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei.
L’Alternanza scuola-lavoro, è stata rinominata “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). Gli indirizzi sono definiti dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell’Art. 1, comma 785, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il profilo assicurativo INAIL

La Direzione Generale dell’INAIL Veneto, con la circolare del 13 febbraio 2018 conferma la tutela assicurativa in questi casi.  La nota, tuttavia, pone dei distinguo di carattere operativo tra le attività svolte:

  1. Nell’ambito dell’Unione Europea, nonché dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE)(1) e in Svizzera;
  2. In Paesi extracomunitari con i quali vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza statale;
  3. In Paesi extracomunitari con i quali non vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza sociale.

Fermo restando, quindi, che la copertura INAIL è sempre operante, sarà compito dell’Istituto scolastico promotore verificare, caso per caso, eventuali obblighi assicurativi specifici aggiuntivi.
L’Istituto scolastico, infine, non avrà alcun obbligo di comunicare all’INAIL il periodo e i nominativi degli studenti interessati.  Su richiesta dell’INAIL, tuttavia, la scuola dovrà essere in grado di documentare, in qualsiasi momento, le persone comprese nell’assicurazione in relazione alle attività assicurate al fine di rendere possibile la tutela degli infortuni.

La polizza integrativa

Di norma, la polizza integrativa stipulata dall’Istituto scolastico non pone limitazioni in questo senso. Gli studenti risulteranno in copertura in tutti i rami previsti dalla polizza: Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale.
Come per tutti i viaggi all’estero, anche per i PCTO occorre prestare alcune attenzioni di carattere generale. Le polizze integrative, normalmente, escludono il rischio pandemico. Per questa ragione, qualora un alunno risultasse positivo al Covid19 e fosse messo in isolamento, la polizza potrebbe non coprire le spese per la quarantena, il mancato svolgimento, in toto o in parte, del percorso e la nuova emissione della biglietteria di viaggio.
Per questi motivi è necessario valutare la stipula di una copertura assicurativa legata a questo rischio specifico.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche nelle attività di PCTO all’estero, contattaci qui.