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Decreto Sicurezza 2026: nuove responsabilità penali, obblighi scolastici e criticità assicurative

Il Decreto Sicurezza 2026 è stato convertito definitivamente nella Legge il 24 aprile 2026, n. 54. Il provvedimento, in vigore dal 25 aprile 2026, tende a introdurre una riforma profonda per la sicurezza degli Istituti scolastici italiani. Il provvedimento mira alla necessità di proteggere docenti e studenti dai crescenti episodi di violenza, garantendo un ambiente educativo sereno e ripristinando l’autorità dei docenti nel rispetto reciproco.

La nuova tutela penale per i lavoratori della scuola

Il Decreto ribadisce il concetto che tutti i lavoratori della scuola sono Pubblici Ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Questa qualifica non è solo un titolo formale ma comporta una protezione legale decisamente superiore. Chiunque aggredisca un docente o un impiegato commette un reato, oltre che contro la persona fisica, anche contro lo Stato.
L’Art. 11 apporta delle modifiche sia al Codice Penale che al Codice di Procedura Penale. La legge prevede pene più severe per chi provoca lesioni al personale scolastico. Per le lesioni semplici si rischia la reclusione da due a cinque anni. Nei casi di lesioni gravissime la pena può raggiungere i sedici anni di carcere. Inoltre non è più necessaria la denuncia della vittima poiché lo Stato procede d’ufficio.

Il contrasto alle armi e il controllo delle aree scolastiche

L’Art. 16 prevede che la sicurezza venga garantita anche attraverso un monitoraggio più rigoroso oltre che degli spazi interni anche di quelli esterni agli Istituti. Il perimetro scolastico viene considerato una “zona sensibile” da tutelare con particolare attenzione. Le Forze dell’Ordine saranno tenute a incrementare i controlli per prevenire reati nei pressi degli edifici scolastici. Anche il possesso ingiustificato di coltelli o armi bianche da parte di minori comporterà sanzioni immediate. Per i reati commessi vicino alle scuole la pena aumenta fino alla metà. La norma prevede anche la possibilità di installare strumenti tecnologici (metaldetector) di controllo agli ingressi. Il personale scolastico non sarà comunque gravato da compiti operativi che rimangono di esclusiva pertinenza delle Forze dell’Ordine.

La responsabilità economica dei genitori per i reati dei figli

La riforma introduce il principio della responsabilità patrimoniale e sociale delle famiglie. I genitori sono chiamati a rispondere direttamente delle azioni violente commesse dai figli minorenni. Se uno studente danneggia la scuola, la famiglia potrebbe pagare i danni commessi. Inoltre, unitamente al risarcimento economico, lo Stato potrebbe sospendere i sussidi assistenziali al nucleo familiare come come l’Assegno di Inclusione. Questa misura si applica nei casi di condotte criminali acclarate dei minori. L’obiettivo è spingere le famiglie a collaborare attivamente con le istituzioni educative.

Le nuove sospensioni attive e i lavori socialmente utili

Anche la gestione dei provvedimenti disciplinari per gli studenti subisce un mutamento radicale. Le nuove “sospensioni attive” e l’obbligo di svolgere “attività di cittadinanza solidale” (lavori socialmente utili) fanno riferimento all’Art. 1 del Disegno di legge parallelo e collegato sulla revisione del voto in condotta (Legge 1 ottobre 2024, n. 150). Le misure previste trovano piena attuazione e raccordo normativo con il Pacchetto Sicurezza proprio nel corrente anno scolastico.
La sospensione dalle lezioni non sarà più quindi un periodo di assenza passiva da casa. Gli studenti sanzionati dovranno partecipare ad attività utili per la comunità scolastica e sociale.
Per le sospensioni fino a due giorni si prevede lo studio controllato all’interno dell’Istituto. Se la sospensione supera i due giorni, scatta l’obbligo di svolgere lavori di cittadinanza solidale. I ragazzi saranno inseriti in strutture convenzionate per comprendere il valore del rispetto comune.

Il voto in condotta e le restrizioni all’uso della tecnologia

Il comportamento degli studenti avrà un peso decisivo sul loro percorso accademico complessivo. Un voto basso in condotta comporterà penalizzazioni immediate per il credito scolastico. Chi ottiene la sufficienza risicata dovrà sostenere un esame riparatorio a settembre.
L’esame verterà sui temi dei doveri costituzionali e della cittadinanza attiva. Nei casi gravi di violenze on-line (cyberbullismo) scattano sanzioni specifiche. Il giudice può vietare l’uso del cellulare ai minori responsabili. In alternativa, potrà imporre l’uso di dispositivi con limitazioni informatiche rigide.

Sicurezza strutturale e gestione dei rischi negli edifici

L’intervento legislativo non trascura neanche l’adeguamento tecnico e strutturale dei complessi scolastici. Le scuole devono rispettare scadenze precise per la messa a norma degli impianti. Gli Enti gestori (Comuni, Province e Città Metropolitane) sono obbligati a presentare la documentazione antincendio aggiornata. I controlli riguarderanno la sicurezza elettrica, le vie di fuga e i sistemi di allarme. Se sono presenti cantieri edilizi all’interno della scuola, le regole diventano ancora più stringenti. Il Dirigente dovrà infatti aggiornare costantemente il documento di valutazione dei rischi (DVR).

L’aspetto assicurativo e la responsabilità dei minori

Le nuove norme penali e le sanzioni per gli illeciti a scuola aprono una questione complessa sul fronte assicurativo. Le polizze di Responsabilità Civile stipulate dagli Istituti presentano limiti strutturali invalicabili. Le Assicurazioni non coprono i danni derivanti da reati commessi con dolo o colpa grave acclarata. Quando i danni sono causati direttamente da condotte illecite dei minori, la Responsabilità Civile si estende automaticamente ai genitori. Le famiglie rispondono patrimonialmente per gli atti vandalici o le aggressioni compiute dai figli all’interno della scuola. Le Compagnie assicurative inoltre, in caso di risarcimento, potrebbero legittimamente rivalersi sul patrimonio personale del responsabile o, in caso di minore, della sua famiglia. La rivalsa può scattare anche nei confronti di un Dirigente scolastico o di un dipendente, qualora riceva una condanna penale. La responsabilità personale emerge per condotte omissive o discriminatorie, legate alla sicurezza scolastica.
Questo scenario impone alle scuole una verifica immediata sia dei massimali che delle clausole di esclusione presenti nei contratti assicurativi in vigore.

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Formazione Scuola-Lavoro in Ambasciata: obblighi DVR e tutele assicurative

Un’alunna del nostro Istituto ha chiesto di poter svolgere la Formazione Scuola-Lavoro (FSL) presso la sede italiana di un’Ambasciata estera. Nella convenzione sottoposta è stato chiesto al responsabile dell’Ambasciata il Documento di Valutazione dei Rischi come previsto dalla convenzione in questi casi. Ci stavamo domandando se la richiesta è corretta. Le Ambasciate come i Consolati, sono territori stranieri, in termini di sicurezza sul lavoro sono quindi tenuti ad applicare la normativa specifica del Paese in cui sono ospitati? In caso di sinistro le polizze assicurative operanti nella scuola risarciscono il danno?

Ai sensi della Legge 3 luglio 2023, n. 85, le Aziende che ospitano studenti in Formazione Scuola-Lavoro sono tenute a obblighi precisi.
In prima istanza devono integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiungendo una sezione dedicata ai rischi specifici e ai DPI per gli studenti. Parallelamente devono assicurare un’adeguata formazione sulla sicurezza prima dell’inserimento dello studente in Azienda.

Gli obblighi dell’Azienda e dell’Istituto Scolastico

Il Documento deve considerare l’età, l’inesperienza e i rischi specifici a cui sono esposti gli studenti minori (ma anche gli studenti maggiorenni), durante le mansioni assegnate. L’integrazione del DVR deve essere formalmente comunicata e consegnata all’Istituto scolastico prima dell’inizio del percorso. Ai fini della sicurezza, gli studenti sono equiparati ai “lavoratori” ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Come tutti gli altri lavoratori dovranno quindi ricevere istruzioni dettagliate sui rischi e sull’uso dei dispositivi di protezione qualora ne facessero uso.
L’Istituto scolastico dovrà vigilare affinché l’Impresa ospitante rispetti tutti i requisiti di sicurezza anche inserendo gli accordi di tutela all’interno della Convenzione stipulata.

Ambasciate e Consolati

Analogamente a qualunque altra impresa anche per le Ambasciate e Consolati stranieri in Italia il DVR è un adempimento necessario. Le sedi diplomatiche devono tutelare tutti i lavoratori, in particolare il personale locale, applicando le misure di salute e sicurezza previste dal nostro ordinamento, pur nel rispetto dell’inviolabilità dei locali.
Nonostante il principio di inviolabilità delle sedi diplomatiche, sancito dalla Convenzione di Vienna, la gestione della sicurezza sul lavoro infatti rimane un obbligo generale.
In Italia i rapporti di lavoro e gli obblighi di sicurezza nelle sedi diplomatiche sono regolati da specifiche Linee Guida.  I protocolli disciplinano, in modo unitario e su tutto il territorio nazionale, l’osservanza delle misure generali di tutela per la salute e la sicurezza.
Il nuovo accordo, firmato il 18 marzo 2026, rinnova la precedente disciplina scaduta il 31 dicembre 2025, intervenendo sulla parte normativa e su quella economica.

Il profilo assicurativo

In caso di infortunio durante la Formazione scuola-lavoro, il risarcimento è garantito dall’INAIL tramite l’assicurazione obbligatoria. Per i casi più gravi, che comportassero la morte dello studente, è previsto anche un fondo ministeriale specifico.
Anche la polizza integrativa stipulata dalla scuola interviene in aggiunta di quella obbligatoria prestata dall’INAIL. Le migliori formule disponibili sul mercato coprono eventuali franchigie, spese mediche rimaste a carico dell’infortunato come i ticket o le visite specialistiche private. In base al contratto, la polizza può prevedere un indennizzo aggiuntivo anche per i giorni di gesso o per invalidità temporanea.

La Responsabilità Civile

L’Impresa ospitante o, come nel nostro caso l’Ambasciata o il Consolato, è responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro. Se l’infortunio è causato da negligenze o mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte dell’Impresa, la responsabilità ricade su quest’ultima. Lo studente o la sua famiglia potrà quindi rivalersi legalmente, attraverso un’azione civile, per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale.
Anche l’assicurazione integrativa può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile dell’infortunio qualora emergano gravi negligenze o violazioni delle norme antinfortunistiche.

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Docente ferito a scuola: profili di responsabilità e tutele assicurative

Un docente sessantenne è rimasto ferito a Legnano, nel Milanese, mentre cercava di dividere alcuni studenti intenti a litigare. Lo riporta un articolo dell’ANSA.

Il fatto

L’episodio è avvenuto intorno alle ore dieci presso la sede distaccata dell’Istituto Superiore “Bernocchi”.
Secondo le prime ricostruzioni, l’insegnante, insieme ad altri docenti, sarebbe intervenuto per placare un violento litigio tra tre studenti tutti minorenni tra i 15 e i 16 anni. Uno di questi avrebbe impugnato l’asta metallica del dispenser di un gel disinfettante. Nel parapiglia che ne è seguito avrebbe colpito, in modo involontario, il docente provocandogli una ferita lacero-contusa al capo.
I soccorritori del centodiciotto e le forze dell’ordine, immediatamente giunte sul posto, hanno identificato i giovani coinvolti nell’accaduto.
Nel frattempo, la vittima veniva trasportata in ospedale in ambulanza, in cui ha ricevuto le cure necessarie.
Le sue condizioni, non destando particolari preoccupazioni, veniva infatti dimessa poco dopo.
Le autorità e attendono le decisioni della magistratura in merito alle possibili querele.

Le responsabilità

Il Dirigente dell’Istituto scolastico ha avviato le necessarie procedure interne per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e fugare qualsiasi dubbio circa la corretta vigilanza.
Anche i genitori degli alunni sono stati convocati a scuola per valutare l’adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei ragazzi coinvolti nell’episodio.
Il risarcimento del danno in Responsabilità Civile, potrebbe infatti ricadere sulle famiglie dei minori.
La posizione penale dei giovani resta invece legata agli accertamenti dell’autorità giudiziaria e alla presentazione di una formale querela da parte del docente ferito.

Il profilo assicurativo dell’Infortunio

Nel contesto in questione, il quadro assicurativo s’articola su due fronti principali che tutelano sia il docente sia l’istituto scolastico.
L’insegnante ferito è tutelato in primo luogo dall’INAIL, poiché l’evento è configurabile come infortunio sul lavoro avvenuto durante lo svolgimento delle mansioni istituzionali. L’Istituto attiverà la copertura presentando la denuncia d’infortunio entro i termini di legge, allegando il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso. Questa tutela, nei limiti previsti, copre le spese sanitarie e l’eventuale indennizzo per l’inabilità temporanea o permanente derivante dalla ferita al capo.
L’Istituto scolastico dispone inoltre di una polizza integrativa infortuni, stipulata per ampliare le coperture previste dallo Stato. Questa polizza interviene per risarcire i danni non coperti dall’INAIL.

L’assicurazione della Responsabilità Civile

Il ramo di Responsabilità Civile della polizza integrativa inoltre tutela l’Istituto nel caso in cui venissero ravvisate carenze nell’obbligo di vigilanza. Qualora invece venisse accertata la responsabilità degli studenti, l’Assicuratore potrà comunque rivalersi sulle famiglie dei minori identificati.
Il principio giuridico, noto come “responsabilità genitoriale” ed è strettamente legato al dovere di educazione, sorveglianza e custodia imposto dall’Art. 2048 del Codice Civile.

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Omessa vigilanza nel cambio d’ora: il Tribunale di Bari condanna un’Amministrazione scolastica

Una recente sentenza del Tribunale di Bari, ha condannato una scuola per omessa vigilanza durante il cambio d’ora. Uno studente aveva riportato una frattura nasale scontrandosi con un compagno. L’episodio fa il punto sulla responsabilità della scuola per gli infortuni che avvengono durante i momenti di transizione tra le lezioni.

Il fatto

Alla fine di novembre del 2016, un alunno di seconda media riportò una frattura nasale durante il cambio d’ora all’interno di un’aula priva di docenti. La classe era ubicata in una sede provvisoria per via di alcuni lavori di ristrutturazione che interessavano l’edificio principale. Questa logistica rallentava lo spostamento dei professori, lasciando la sorveglianza di quattro classi a una sola collaboratrice scolastica.
Nonostante il danno, il personale non ha predisposto l’accompagnamento d’urgenza del ragazzo in ospedale. È stata solo la madre a portarlo al Pronto Soccorso dell’ospedale dove venne sottoposto, a un intervento chirurgico per ridurre la frattura. La famiglia avanzò quindi una richiesta stragiudiziale d’indennizzo di circa 13.000 euro, per le spese mediche e il danno morale, senza però ottenere risposte. Per questo motivo la controversia legale è approdata nel 2017 al Tribunale di Bari.
L’Amministrazione scolastica ha quindi chiamato in giudizio, la propria Compagnia assicurativa, alla luce della garanzia di responsabilità civile verso terzi.

La sentenza

Il Tribunale, con la sentenza n. 2762/2026, depositata lo scorso 6 maggio, ha confermato la responsabilità dell’istituto per la mancata vigilanza degli alunni. L’Istituto scolastico non può definire l’incidente imprevedibile o del tutto accidentale. L’Amministrazione ha il preciso dovere di provare la precisa predisposizione di tutte le adeguate misure organizzative. Secondo il giudice, l’assenza di docenti e protocolli scritti configura una chiara negligenza. Sorvegliare quattro classi dalla sola collaboratrice scolastica è stato ritenuto un comportamento insufficiente. Il Ministero deve quindi rispondere del danno secondo la presunzione di colpa stabilita dal Codice Civile.

L’obbligo di prevenzione

L’omessa vigilanza, per il Tribunale di Bari, conferma la responsabilità della scuola. Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice civile, l’istituto deve dimostrare di aver adottato preventivamente ogni misura organizzativa idonea a evitare l’evento lesivo. In assenza della prova, la scuola non potrà essere esonerata dal risarcimento.
Il tribunale richiamando le sentenze della Cassazione (Cass. SS.UU. n. 9346/2002 e Cass. n. 18615/2015), ha chiarito che spetta all’Amministrazione dimostrare l’impossibilità di evitare l’evento.
Nel caso specifico la prova liberatoria è mancata perché la scuola non ha dimostrato un’organizzazione adeguata. La collaboratrice scolastica ha dichiarato di non aver mai ricevuto istruzioni scritte su come gestire la sorveglianza durante il cambio d’ora. Il giudice ha quindi stabilito che la sua semplice presenza nel corridoio non garantisse un controllo effettivo sugli alunni. Anche la tesi difensiva dello “scontro accidentale” che indicava come i due alunni si fossero contemporaneamente chinati davanti a un cestino, è caduta per mancanza di testimoni.

La liquidazione del danno

Il perito del Tribunale ha rilevato un’invalidità permanente del 3% unitamente ai periodi di inabilità temporanea. Per il calcolo del risarcimento sono state applicate le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024. Il danno biologico complessivo è stato quantificato in 7.204 euro al valore attuale. A questa cifra vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione Istat dal novembre 2016. Il danno morale, richiesto dal legale della famiglia, è invece stato negato poiché mancavano prove specifiche della sofferenza psicologica patita. Il magistrato ha ricordato che nelle microlesioni tale voce non viene mai riconosciuta automaticamente ma d’essere sempre provata.

Il profilo assicurativo

La vicenda chiarisce che la tutela è garantita esclusivamente dalla garanzia di Responsabilità Civile verso terzi stipulata dall’istituto. In questo scenario, infatti, non opera la copertura assicurativa INAIL, poiché quest’ultima interviene solo qualora gli infortuni abbiano un grado di Invalidità Permanente uguale o superiore al 6%. Inoltre, all’epoca dei fatti, le attività protette dall’INAIL, riguardavano esclusivamente quella attività definite pericolose come le ore di educazione fisica o i laboratori. Essendo l’incidente avvenuto durante il cambio d’ora, il danno ricade esclusivamente nell’ambito della Responsabilità Civile dell’Amministrazione scolastica. Conseguentemente è l’Assicuratore privato a rispondere del risarcimento, alla luce della copertura per gli eventi lesivi accaduti all’interno del plesso scolastico.

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Infortunio scolastico durante l’educazione fisica: rigetto della domanda per difetto di prova su dinamica e vigilanza

Due genitori campani hanno portato in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’assicurazione scolastica per un infortunio occorso al figlio durante l’educazione fisica.

Il fatto

L’episodio che risale all’aprile 2019, coinvolge un ragazzo di seconda media in una scuola della provincia di Napoli. Durante una partita di pallavolo nel campo scolastico, mentre palleggiava indietreggiando, è caduto violentemente appoggiando entrambi i polsi a terra. La caduta ha causato una frattura metafisaria del radio sinistro e un’infrazione metafisaria del radio destro, lesioni tipiche dell’età evolutiva. Secondo i genitori, la caduta sarebbe stata provocata dal brecciolino presente sulla superficie del campo. Essi hanno quindi richiesto il risarcimento dei danni, sostenendo la responsabilità della scuola per omessa vigilanza degli insegnanti. A sostegno della domanda hanno invocato la responsabilità contrattuale ai sensi degli Artt.  1218 e 2048 del Codice Civile. In subordine, il legale della famiglia ha anche ipotizzato la responsabilità extracontrattuale prevista dagli Artt. 2043 e 2051 del Codice.

Il rigetto della domanda e la posizione del Ministero

Il giudice ha respinto la richiesta dei genitori ma, in via preliminare, ha esaminato il tentativo del Ministero dell’Istruzione di uscire dal processo. Il Ministero infatti sosteneva il difetto di legittimazione passiva, richiamando la copertura INAIL e l’esonero della Responsabilità Civile. Il giudice ha chiarito che l’esonero previsto dall’articolo 10 del D. Lgs. 30 giugno 1965, n. 1124 vale solo per i danni coperti dall’INAIL. Nel caso concreto, il danno biologico, inferiore al 6 per cento, non è indennizzato e conseguentemente, il Ministero resta parte del giudizio.

Le versioni contrastanti sulla dinamica dell’incidente

Nel merito dell’evento, il giudice ha rilevato che la dinamica dell’incidente non è stata provata.
I genitori attribuivano la caduta alla presenza di brecciolino sul campo. Un compagno ha però fornito una versione diversa, parlando di inciampo su un sasso durante il gioco. Il ragazzo, ha riferito la presenza di pietre ai bordi del campo, ma ha escluso il brecciolino. L’alunno ha inoltre descritto che il campo fosse in cemento rosso, ben tenuto e liscio.

Il principio della Cassazione sulla prova dei fatti

Il giudice ha evidenziato l’incompatibilità tra le due ricostruzioni. Il brecciolino è materiale fine, mentre il testimone descrive pietre grandi. Il Tribunale ha quindi richiamto quanto precedentemente contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 33392 del 2025. Secondo tale principio, non basta dimostrare che l’infortunio sia avvenuto a scuola ma occorre provare con precisione le precise modalità del fatto concreto. Questo vale sia per la responsabilità contrattuale sia per quella extracontrattuale.

Assenza di prova sull’omessa vigilanza

Il giudice in conclusione afferma che non è stata neanche dimostrata la carenza di vigilanza. Anche seguendo la versione del testimone, non emerge come gli insegnanti presenti al momento dell’episodio avrebbero potuto evitarlo. Manca quindi la prova del nesso tra condotta omissiva e danno.
Per questo motivazioni il Tribunale ha respinto integralmente la domanda. I genitori sono stati condannati a rimborsare le spese legali oltre che i costi della consulenza tecnica d’ufficio.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa scolastica integra la tutela garantita dall’INAIL rimborsando le spese derivanti da infortuni durante attività didattiche, sportive o parascolastiche. In genere l’Assicuratore rimborsa costi medici documentati, come visite, esami, interventi e fisioterapia, entro i massimali e le eventuali franchigie previste. Di norma include anche gli indennizzi per l’invalidità permanente e la diaria da gesso o ricovero.
Queste coperture operano anche quando non venga riconosciuta la Responsabilità Civile della scuola o del personale. In assenza di responsabilità l’assicurazione interviene esclusivamente per le spese mediche da infortunio distinta dalla responsabilità civile. Responsabilità che richiede la prova di un comportamento colposo del personale oltre che del nesso causale.

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Crollo di materiali da ponteggio e responsabilità: profili normativi e assicurativi nel caso della studentessa ferita a Roma

Una studentessa di Reggio Emilia, in gita a Roma, è rimasta ferita per la caduta di assi da un ponteggio di un cantiere. Lo riporta un articolo di “RomaToday”.

Il fatto

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, mentre camminava con compagni e insegnanti davanti alla chiesa di Sant’Ignazio, interessata da lavori di ristrutturazione. Alcune pesanti assi, precipitate da diversi metri, sono rimbalzate colpendola e facendola cadere violentemente a terra. Il personale del 118 è intervenuto subito e l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù in codice rosso. Dopo i primi accertamenti, le sue condizioni non sono state giudicate gravi. Sul posto sono intervenuti polizia di Stato e tecnici della soprintendenza per i rilievi e la messa in sicurezza. L’area è stata isolata per verificare la stabilità del ponteggio e il rispetto delle norme antinfortunistiche. Gli investigatori stanno valutando eventuali responsabilità dei gestori del cantiere e chiarire le cause del cedimento del materiale.

Le responsabilità

Il gestore del cantiere è tenuto a garantire la sicurezza delle strutture e il corretto fissaggio dei materiali ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, il Titolo IV regola i cantieri temporanei o mobili, imponendo verifiche su ponteggi, materiali e protezioni contro la caduta di oggetti. Dalle indagini potrebbero emergere carenze nel montaggio o nella manutenzione del ponteggio, oppure nel rispetto delle norme antinfortunistiche. Anche l’impresa esecutrice e il responsabile della sicurezza, sono obbligati a prevenire rischi per lavoratori e passanti. Eventuali controlli insufficienti o omissioni nelle verifiche periodiche potrebbero essere alla base del cedimento. Gli investigatori valuteranno inoltre se l’area fosse adeguatamente delimitata e segnalata per evitare il transito dei pedoni. In base agli accertamenti tecnici, si potranno configurare responsabilità civili o penali per negligenza, imprudenza o inosservanza delle norme di sicurezza.

Il profilo penale e quello civile

Il Codice Penale italiano, all’Art. 590 configura il reato di lesioni colpose, quando il danno deriva da negligenza, imprudenza o inosservanza di norme sulla sicurezza.
Anche l’omissione o la rimozione di dispositivi idonei a prevenire i rischi e l’omissione di cautele contro infortuni può tramutarsi in reato, ai sensi dell’Art. 437.
Sul piano Civile, il Codice prevede l’obbligo di risarcire il danno ingiusto, ai sensi dell’Art. 2043.
A questo principio si associa anche la responsabilità oggettiva per i danni causati da cose in custodia. L’Art. 2051, impone al custode di rispondere del danno provocato salvo provare il caso fortuito. In questo contesto, il gestore del cantiere potrebbe essere chiamato a rispondere anche senza una colpa diretta, se non dimostra di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Il profilo assicurativo

Nei casi come quello in questione intervengono più coperture assicurative, attivate in base alle responsabilità accertate. La principale è la polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) dell’impresa esecutrice o del cantiere, che copre i danni causati a persone estranee ai lavori, come i passanti. Se viene accertata una negligenza, l’assicurazione risarcisce il danno alla vittima, entro i massimali previsti.
Può essere coinvolta anche la polizza del committente o del proprietario dell’immobile, soprattutto se ha responsabilità nella gestione o vigilanza del cantiere. In parallelo, eventuali subappaltatori possono avere proprie coperture, creando una ripartizione del rischio tra più assicuratori.
Il risarcimento copre danni fisici, spese mediche, eventuali danni morali e, nei casi più seri, anche conseguenze permanenti.

L’assicurazione della scuola

Gli studenti sono sempre assicurati con l’INAIL, anche durante i viaggi di istruzione. L’INAIL tuttavia tutela i casi particolarmente gravi come la morte o l’Invalidità Permanente uguale o superiore al sesto punto percentuale. Di norma quindi gli istituti scolastici stipulano polizze integrative operanti durante tutte le attività scolastiche ma anche durante i viaggi di istruzione. Di norma sono polizze infortuni, spesso integrate da Responsabilità Civile, a tutela di studenti e personale.
In questo caso, la polizza infortuni della scuola può attivarsi subito, indipendentemente dall’accertamento delle responsabilità, per rimborsare spese mediche, ricovero, eventuale invalidità o altri indennizzi previsti. Successivamente, una volta chiarite le responsabilità, le compagnie coinvolte, ad esempio quella del cantiere, possono subentrare nel risarcimento principale. L’assicurazione scolastica può quindi essere rimborsata o esercitare rivalsa verso i responsabili.
Qualora invece emergessero profili di responsabilità della scuola, come carenze nella vigilanza, entrerebbe in gioco la Responsabilità Civile dell’Istituto verso terzi, coperta dalla polizza integrativa.

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Docente punisce due alunne tagliando loro i capelli: responsabilità civile, profili disciplinari e coperture assicurative scolastiche

Episodio “singolare” in una scuola media della Provincia di Venezia. La docente, per punizione, taglia i capelli a due alunne. Lo riporta, in cronaca locale, un articolo de: “la Repubblica”.

Il fatto

Una supplente a Mestre ha tagliato i capelli a due alunne durante la lezione. Tutto è iniziato quando una ragazza ha chiesto chiarimenti sulla lunghezza di un riassunto. La docente ha usato delle forbici davanti alla classe incredula.
L’insegnante ha tentato di giustificare l’assurdo gesto come una bizzarra strategia didattica per “mettersi al livello” dei ragazzi ma, comprensibilmente, l’episodio ha scatenato fortissime polemiche.
Le studentesse sono rimaste scioccate per l’umiliazione subita in pubblico. I genitori chiedono provvedimenti immediati, chiedendo la salvaguardia degli alunni anche in vista degli esami di stato alla fine dell’anno scolastico. L’episodio infine solleva forti dubbi sui criteri di selezione del personale scolastico supplente. I genitori chiedono verifiche più severe sulla stabilità emotiva dei docenti poichè scuola devrebbe essere un luogo sicuro e accogliente per tutti.

I precedenti

L’episodio di Mestre non rappresenta un caso isolato nel panorama scolastico italiano recente.
Nel 2020 il Collegio romano San Giuseppe De Merode fu coinvolto in una vicenda giudiziaria analoga. Un alunno subì il taglio forzato di un ciuffo considerato non conforme alle regole dell’istituto. I responsabili sono stati incriminati per coercizione e per aver oltrepassato i limiti del potere educativo.
Nel 2022 sempre a Roma un docente tagliò i capelli a una studentessa iraniana per una provocazione politica. Tale gesto portò all’immediata apertura di un procedimento disciplinare contro l’insegnante.

La responsabilità

Anche nel caso in questione, la scuola ha avviato un’indagine interna. La docentepotrebbe rischiare pesanti sanzioni per violenza privata e abuso dei mezzi di correzione. Il suo comportamento infatti, infrange i principi fondamentali del codice deontologico scolastico. Ai sensi del Codice Civile, l’istituto risponde civilmente per i danni arrecati alle alunne durante lo svolgimento delle lezioni. Spetta al Dirigente espletare l’indagine interna per definire le eventuali responsabilità disciplinari specifiche. Anche il Ministero dell’Istruzione potrebbe essere coinvolto per il risarcimento dei danni subiti. Lo Stato ha infatti il dovere giuridico di proteggere l’integrità dei minori.

Il profilo assicurativo

Di norma, la scuola stipula una polizza per la responsabilità civile verso terzi. La copertura tutela l’amministrazione per i danni causati dal personale in servizio.
Il passaggio fondamentale è tuttavia legato alla qualificazione giuridica del gesto come colposo o volontario. In caso di dolo infatti, le Compagnie potrebbero negare il risarcimento per atti dolosi o reati.
Il taglio dei capelli configura infatti come un possibile abuso dei mezzi di correzione. Inoltre in caso di dolo l’assicurazione può esercitare il diritto di rivalsa sull’insegnante per le somme pagate.
Il Ministero dell’Istruzione resta tuttavia civilmente responsabile verso le famiglie per le condotte dei dipendenti.

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Coperture assicurative per associazioni dei genitori nella scuola: RC, Infortuni e Tutela legale

Insieme ad un gruppo di genitori del nostro Istituto Comprensivo stiamo valutando di costituire un’Associazione di Genitori. Stiamo anche prendendo in considerazione di stipulare una polizza assicurativa. È obbligatoria per noi? Cosa deve necessariamente coprire? Quanto potrebbe costare?

I Comitati o Associazione dei Genitori sono organismi volontari, regolamentati all’Art. 15, comma 2 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
Il loro obiettivo è favorire la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica. Di norma riunisce i rappresentanti di classe eletti per promuovere iniziative, collaborare con la scuola e formulare proposte per il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF).
Le Associazioni dei Genitori operano in un ambiente caratterizzato da responsabilità diffuse e rischi concreti. Le attività svolte coinvolgono minori, spazi e terzi. In questo contesto, le polizze di Responsabilità Civile, Infortuni e Tutela legale assumono una funzione essenziale. Tali coperture proteggono il patrimonio dell’Associazione e dei suoi rappresentanti. Inoltre, contribuiscono a garantire continuità operativa e serenità gestionale. Una corretta impostazione assicurativa riduce l’esposizione a contenziosi e richieste risarcitorie.

Associazioni aderenti al Terzo Settore

Soprattutto nel corso degli ultimi anni, molte Associazioni di Genitori e Comitati hanno deciso di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Il registro, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tende ad assicurare la piena trasparenza degli Enti iscritti. Le finalità principali includono l’uniformazione della disciplina, l’accesso ad agevolazioni fiscali e la certezza del diritto nei rapporti con la PA.
Le Associazioni iscritte al Registro del Terzo Settore operano quindi entro un quadro normativo definito.
Gli iscritti al RUNTS che si avvalgono di volontari, occasionali o continuativi, hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa infortuni, malattie e responsabilità civile. Tale copertura tutela sia i volontari che l’Ente iscritto ed è fondamentale per la conformità normativa.
La polizza RC tutela l’ente per danni causati involontariamente a terzi. La copertura Infortuni inoltre protegge i volontari e i partecipanti durante le attività.

Associazioni non aderenti al RUNTS: i profili di rischio

Le Associazioni non iscritte al RUNTS operano senza il medesimo livello di inquadramento normativo. Ciò comporta una maggiore esposizione a responsabilità personali dei rappresentanti. In assenza di coperture adeguate, il rischio patrimoniale può risultare significativo. Le attività scolastiche generano potenziali danni a persone e cose. Anche eventi accidentali possono tradursi in richieste risarcitorie rilevanti.
Per le Associazioni non aderenti, l’assicurazione rappresenta quindi una necessità più stringente. La polizza RC consente di trasferire il rischio verso l’assicuratore mente la copertura Infortuni tutela i soggetti coinvolti nelle attività associative. L’adozione di un programma assicurativo adeguato rafforza la credibilità dell’Associazione. Inoltre, facilita i rapporti con la scuola e con le famiglie.

Criteri di scelta e adeguatezza delle polizze

Per l’Associazione dei genitori, indipendentemente dall’iscrizione al Terzo Settore, la selezione delle coperture deve basarsi su una valutazione puntuale delle attività svolte. In reazione al premio assicurativo è necessario considerare frequenza, tipologia e numero dei partecipanti. Il premio inoltre è strettamente correlato ai massimali, che devono risultare coerenti con i potenziali danni.
Le condizioni di polizza vanno analizzate con attenzione, evitando lacune di copertura.
In questo senso è opportuno valutare anche la garanzia di Tutela Legale. La Tutela legale infatti supporta l’Associazione nelle controversie civili e amministrative e la sua mancanza potrebbe aggravare la gestione del contenzioso.
Un supporto consulenziale qualificato consente di strutturare soluzioni efficaci consentendo all’Associazione di operare in sicurezza e nel rispetto delle proprie responsabilità.

Se sei interessato ad avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa delle Associazioni o dei Comitati dei genitori, contattaci qui.

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Responsabilità penale e profili indennitari nell’aggressione al personale scolastico

Un docente di scuola media aggredito pochi giorni prima di Natale: è quanto accaduto nel 2017 in un Istituto in provincia di Treviso. Dopo anni di udienze, ricorsi e appelli, la vicenda si è chiusa con una sentenza definitiva: i due genitori responsabili dell’aggressione sono stati condannati. Lo riporta, nella cronaca locale, un articolo de “il Messaggero”.

Il fatto

Nel dicembre 2017 un docente di una scuola media di Paese subì una violenta aggressione. L’episodio avvenne a causo di un rimprovero a un alunno indisciplinato. I genitori insieme al fratello maggiore dell’alunno fecero irruzione nell’Istituto. L’uomo colpì l’insegnante con uno schiaffo oltre a minacciarlo pesantemente. La moglie urlò frasi intimidatorie ventilando ritorsioni personali contro il professore. Anche il figlio maggiore colpì il docente, causandogli una contusione alla nuca. Da qui la chiamata dei Carabinieri e la relativa denuncia. In ospedale, al docente, vittima dell’aggressione, fu prescritta una prognosi di cinque giorni per le lesioni.

Le sentenze e la condanna

La giustizia, sulla scorta delle testimonianze del personale scolastico, che confermavano la versione fornita dalla vittima, ha accertato la responsabilità penale di entrambi i genitori.
Il Giudice di Pace aveva inizialmente stabilito multe da mille euro per il marito aggressore e seicento euro per la moglie. In appello il tribunale ha rideterminato la sanzione per l’uomo a 750 euro alla luce della riqualificazione di uno dei capi d’imputazione. La condanna per la donna è invece rimasta invariata per il reato di minacce. Anche il figlio è stato giudicato colpevole dal tribunale per i minorenni. La Corte di Cassazione ha successivamente dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa dei due imputati. La sentenza definitiva obbliga inoltre i coniugi al risarcimento dei danni civili, i colpevoli dovranno inoltre farsi carico di tutte le spese legali sostenute.

Responsabilità civile e penale

Gli aggressori rispondono penalmente per i reati di lesioni personali e minacce gravi ai danni di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. La responsabilità penale è strettamente personale e deriva dall’azione violenta diretta e dalle intimidazioni verbali documentate. Sul piano civile i genitori sono chiamati a risarcire integralmente i danni non patrimoniali subiti dal docente per la lesione della sua integrità psicofisica. Tale obbligo comprende il ristoro del danno biologico e del danno morale derivante dal trauma subito durante il servizio. La sentenza passata in giudicato stabilisce inoltre l’obbligo di rifondere le spese legali sostenute dalla vittima per la propria tutela.

Profilo assicurativo e indennizzi

In ambito scolastico il docente, in qualità di dipendente, gode della copertura assicurativa obbligatoria fornita dall’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le aggressioni. L’INAIL garantisce l’indennizzo per i giorni di prognosi e per eventuali postumi permanenti derivanti dalle percosse ricevute.
Qualora il docente avesse aderito alla polizza scolastica integrativa, l’Assicuratore garantisce il rimborso delle spese mediche, fatta salva la possibilità di rivalsa sui responsabili.
Le eventuali polizze di Responsabilità Civile, sottoscritte dai genitori, solitamente escludono i danni derivanti da atti dolosi o comportamenti violenti volontari. Le compagnie assicurative non coprono neanche le sanzioni pecuniarie penali o i risarcimenti legati a crimini intenzionali commessi dagli assicurati. Di conseguenza i coniugi dovranno rispondere con il proprio patrimonio personale per pagare le multe e i risarcimenti stabiliti dal tribunale. Il docente può comunque richiedere il supporto dell’Avvocatura dello Stato per la difesa legale gratuita essendo il fatto avvenuto a causa del suo ruolo educativo.

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Sicurezza alimentare nelle gite scolastiche: il caso della contaminazione nell’avellinese e i profili di responsabilità e assicurativi

Contaminazione igienica e sequestri dopo la visita didattica in una fabbrica di cioccolato in Campania: lo riporta un articolo di Fanpage.

Il fatto

Alcuni genitori di alunni napoletani hanno denunciato la presenza di vermi in uova di Pasqua consumate durante una gita scolastica. L’episodio è accaduto in una nota cioccolateria artigianale dell’avellinese, dove i bambini stavano partecipando a un laboratorio didattico sulla lavorazione del cacao.
La vicenda è emersa nella giornata di giovedì 2 aprile quando i genitori degli alunni e i dirigenti scolastici, hanno formalizzato la denuncia alle autorità.
Dopo la segnalazione, i carabinieri del NAS e l’ASL hanno effettuato un’ispezione immediata presso la struttura coinvolta. I controlli hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e la mancanza di tracciabilità per diversi prodotti alimentari. L’autorità sanitaria ha quindi disposto la chiusura dell’azienda e il sequestro della merce per prevenire ulteriori rischi per i consumatori.

Le responsabilità

Dall’episodio potrebbero emergere vari tipi di responsabilità: penali e civili.
La responsabilità penale ricade innanzitutto sul titolare dell’azienda per la possibile somministrazione di sostanze alimentari nocive o alterate. Le indagini dei carabinieri dei NAS, dovranno chiarire se l’infestazione sia avvenuta durante la fase produttiva o nel successivo stoccaggio della merce.
Alla responsabilità penale vanno aggiunte le possibili sanzioni amministrative per la mancata tracciabilità dei prodotti e le gravi carenze igieniche rilevate durante l’ispezione.
Anche la scuola potrebbe affrontare contestazioni legali sulla vigilanza e sulla scelta della struttura ospitante per l’attività didattica. Infine, le famiglie coinvolte potrebbero anche intraprendere azioni civili per richiedere il risarcimento del danno biologico e morale subito dagli alunni.

Il profilo assicurativo e il diritto di rivalsa

In caso di danno sarà la polizza di responsabilità civile dell’impresa dolciaria a coprire i pregiudizi fisici e morali derivanti dalla somministrazione di prodotti irregolari. L’assicurazione della scuola potrebbe intervenire inizialmente per tutelare gli alunni, ma cercherà successivamente di recuperare le somme versate. Il diritto di rivalsa permette infatti alle Compagnie di rivalersi sul produttore se viene accertata la sua palese negligenza. Se la contaminazione dipendesse da ingredienti acquistati esternamente, l’azienda dolciaria potrebbe a sua volta agire contro i propri fornitori. Ogni onere economico graverà in ultima istanza sul soggetto che non ha garantito la sicurezza dei consumatori durante il processo produttivo.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla coperture assicurative scolastiche, nei casi di intossicazione alimentare in occasione delle uscite didattiche, contattaci qui.