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Responsabilità penale e profili indennitari nell’aggressione al personale scolastico

Un docente di scuola media aggredito pochi giorni prima di Natale: è quanto accaduto nel 2017 in un Istituto in provincia di Treviso. Dopo anni di udienze, ricorsi e appelli, la vicenda si è chiusa con una sentenza definitiva: i due genitori responsabili dell’aggressione sono stati condannati. Lo riporta, nella cronaca locale, un articolo de “il Messaggero”.

Il fatto

Nel dicembre 2017 un docente di una scuola media di Paese subì una violenta aggressione. L’episodio avvenne a causo di un rimprovero a un alunno indisciplinato. I genitori insieme al fratello maggiore dell’alunno fecero irruzione nell’Istituto. L’uomo colpì l’insegnante con uno schiaffo oltre a minacciarlo pesantemente. La moglie urlò frasi intimidatorie ventilando ritorsioni personali contro il professore. Anche il figlio maggiore colpì il docente, causandogli una contusione alla nuca. Da qui la chiamata dei Carabinieri e la relativa denuncia. In ospedale, al docente, vittima dell’aggressione, fu prescritta una prognosi di cinque giorni per le lesioni.

Le sentenze e la condanna

La giustizia, sulla scorta delle testimonianze del personale scolastico, che confermavano la versione fornita dalla vittima, ha accertato la responsabilità penale di entrambi i genitori.
Il Giudice di Pace aveva inizialmente stabilito multe da mille euro per il marito aggressore e seicento euro per la moglie. In appello il tribunale ha rideterminato la sanzione per l’uomo a 750 euro alla luce della riqualificazione di uno dei capi d’imputazione. La condanna per la donna è invece rimasta invariata per il reato di minacce. Anche il figlio è stato giudicato colpevole dal tribunale per i minorenni. La Corte di Cassazione ha successivamente dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa dei due imputati. La sentenza definitiva obbliga inoltre i coniugi al risarcimento dei danni civili, i colpevoli dovranno inoltre farsi carico di tutte le spese legali sostenute.

Responsabilità civile e penale

Gli aggressori rispondono penalmente per i reati di lesioni personali e minacce gravi ai danni di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. La responsabilità penale è strettamente personale e deriva dall’azione violenta diretta e dalle intimidazioni verbali documentate. Sul piano civile i genitori sono chiamati a risarcire integralmente i danni non patrimoniali subiti dal docente per la lesione della sua integrità psicofisica. Tale obbligo comprende il ristoro del danno biologico e del danno morale derivante dal trauma subito durante il servizio. La sentenza passata in giudicato stabilisce inoltre l’obbligo di rifondere le spese legali sostenute dalla vittima per la propria tutela.

Profilo assicurativo e indennizzi

In ambito scolastico il docente, in qualità di dipendente, gode della copertura assicurativa obbligatoria fornita dall’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le aggressioni. L’INAIL garantisce l’indennizzo per i giorni di prognosi e per eventuali postumi permanenti derivanti dalle percosse ricevute.
Qualora il docente avesse aderito alla polizza scolastica integrativa, l’Assicuratore garantisce il rimborso delle spese mediche, fatta salva la possibilità di rivalsa sui responsabili.
Le eventuali polizze di Responsabilità Civile, sottoscritte dai genitori, solitamente escludono i danni derivanti da atti dolosi o comportamenti violenti volontari. Le compagnie assicurative non coprono neanche le sanzioni pecuniarie penali o i risarcimenti legati a crimini intenzionali commessi dagli assicurati. Di conseguenza i coniugi dovranno rispondere con il proprio patrimonio personale per pagare le multe e i risarcimenti stabiliti dal tribunale. Il docente può comunque richiedere il supporto dell’Avvocatura dello Stato per la difesa legale gratuita essendo il fatto avvenuto a causa del suo ruolo educativo.

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Sicurezza alimentare nelle gite scolastiche: il caso della contaminazione nell’avellinese e i profili di responsabilità e assicurativi

Contaminazione igienica e sequestri dopo la visita didattica in una fabbrica di cioccolato in Campania: lo riporta un articolo di Fanpage.

Il fatto

Alcuni genitori di alunni napoletani hanno denunciato la presenza di vermi in uova di Pasqua consumate durante una gita scolastica. L’episodio è accaduto in una nota cioccolateria artigianale dell’avellinese, dove i bambini stavano partecipando a un laboratorio didattico sulla lavorazione del cacao.
La vicenda è emersa nella giornata di giovedì 2 aprile quando i genitori degli alunni e i dirigenti scolastici, hanno formalizzato la denuncia alle autorità.
Dopo la segnalazione, i carabinieri del NAS e l’ASL hanno effettuato un’ispezione immediata presso la struttura coinvolta. I controlli hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e la mancanza di tracciabilità per diversi prodotti alimentari. L’autorità sanitaria ha quindi disposto la chiusura dell’azienda e il sequestro della merce per prevenire ulteriori rischi per i consumatori.

Le responsabilità

Dall’episodio potrebbero emergere vari tipi di responsabilità: penali e civili.
La responsabilità penale ricade innanzitutto sul titolare dell’azienda per la possibile somministrazione di sostanze alimentari nocive o alterate. Le indagini dei carabinieri dei NAS, dovranno chiarire se l’infestazione sia avvenuta durante la fase produttiva o nel successivo stoccaggio della merce.
Alla responsabilità penale vanno aggiunte le possibili sanzioni amministrative per la mancata tracciabilità dei prodotti e le gravi carenze igieniche rilevate durante l’ispezione.
Anche la scuola potrebbe affrontare contestazioni legali sulla vigilanza e sulla scelta della struttura ospitante per l’attività didattica. Infine, le famiglie coinvolte potrebbero anche intraprendere azioni civili per richiedere il risarcimento del danno biologico e morale subito dagli alunni.

Il profilo assicurativo e il diritto di rivalsa

In caso di danno sarà la polizza di responsabilità civile dell’impresa dolciaria a coprire i pregiudizi fisici e morali derivanti dalla somministrazione di prodotti irregolari. L’assicurazione della scuola potrebbe intervenire inizialmente per tutelare gli alunni, ma cercherà successivamente di recuperare le somme versate. Il diritto di rivalsa permette infatti alle Compagnie di rivalersi sul produttore se viene accertata la sua palese negligenza. Se la contaminazione dipendesse da ingredienti acquistati esternamente, l’azienda dolciaria potrebbe a sua volta agire contro i propri fornitori. Ogni onere economico graverà in ultima istanza sul soggetto che non ha garantito la sicurezza dei consumatori durante il processo produttivo.

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Infortunio in gita: il Tribunale assolve la scuola e delinea la responsabilità oggettiva dell’Ente custode

È arrivata a sentenza la vicenda relativa all’infortunio di due alunni di una scuola elementare feriti in occasione di un’uscita didattica.

Il fatto

Come riportava un articolo del quotidiano “il Centro”, la vicenda risale al maggio 2022 durante un’uscita didattica al teatro romano di Teramo. I due alunni di dieci e undici anni, impegnati nel progetto scolastico: “Raccontiamo Teramo”, rimasero feriti alle gambe da un masso staccatosi dall’anfiteatro romano.
Secondo le prime ricostruzioni, i due si sarebbero spinti in un’area vietata dove c’era una grossa pietra appoggiata a una trave. La pietra cadde e li colpì. Un minore venne solo sfiorato dal grosso sasso, l’altro invece venne colpito al piede.
I soccorsi subito intervenuti trasportarono le due vittime all’ospedale. Il primo riportò la frattura al piede, l’altro diverse escoriazioni. Entrambi vennero dimessi con una prognosi di quindici giorni.
Il Sindaco immediatamentedopo l’incidente dichiarò che l’area non era aperta al pubblico, senza autorizzazione d’accesso e in assenza della guida comunale. A detta del Sindaco, il gruppo sarebbe quindi entrato attraverso un cancello lasciato aperto per lavori di manutenzione. Le autorità, dal canto loro, avviarono immeditamente gli accertamenti necessari per chiarire le eventuali responsabilità nella dinamica.

Il caso fortuito

Con la sentenza n° 223/2026, pubblicata lo scorso 11 febbraio, il Tribunale dell’Aquila ha chiarito il concetto di caso fortuito. Secondo il giudice, le insegnanti hanno agito correttamente chiedendo tutti i permessi necessari al personale del museo. Prima della visita avevano inoltre ispezionato l’area per garantire la sicurezza degli alunni. L’evento è accaduto mentre la classe ascoltava con attenzione la lezione didattica.
La scuola ha quindi rispettato ogni obbligo di vigilanza e il danno è imputabile esclusivamente a un difetto di stabilità del reperto archeologico.
La decisione sottolinea come la responsabilità degli insegnanti non sia “assoluta” ma legata alla concreta possibilità di prevedere il pericolo.

La responsabilità dell’Ente

La responsabilità della scuola e quella dell’Ente proprietario differiscono per natura giuridica. Per i docenti si valuta la diligenza nella progettazione e vigilanza, mentre per il custode si applica la responsabilità oggettiva. L’Art. 2051 del Codice Civile rende l’Ente, proprietario del sito archeologico, responsabile per il solo fatto che il danno sia avvenuto.
Per liberarsi, l’Ente dovrebbe dimostrare il caso fortuito come evento esterno e imprevedibile. Il crollo non deve dipendere da scarsa manutenzione ma da fattori anomali, imprevisti, imprevedibili e inevitabili che interrompono il nesso causale tra una condotta e l’evento dannoso.
Questa norma tutela i cittadini spostando il rischio su chi gestisce la sicurezza.
Il Tribunale ha assolto la scuola perché le docenti hanno agito correttamente verificando l’assenza di pericoli, ottenendo i permessi necessari e sorvegliando correttamente gli alunni. La condotta del personale scolastico è stata quindi ritenuta impeccabile e rispettosa di ogni norma. L’incidente risulta quindi imputabile esclusivamente alla condizione del bene in custodia.

Il profilo assicurativo

Le assicurazioni scolastiche integrative coprono solitamente gli infortuni degli alunni durante le uscite didattiche autorizzate. Se l’Istituto viene assolto, la compagnia assicurativa potrebbe comunque risarcire il danno per tutelare lo studente.
Tuttavia l’Assicuratore, accertata la responsabilità oggettiva del custode per omessa manutenzione, può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente proprietario del sito archeologico. La Compagnia assicuratrice potrebbe quindi richiede al Comune il rimborso delle somme erogate alla famiglia della vittima. La rivalsa è esclusa solo se l’Ente dimostra il caso fortuito o l’imprevedibilità assoluta del crollo. Questa procedura permette di spostare il costo economico del sinistro sul reale responsabile della sicurezza strutturale.

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Responsabilità Civile nelle scuole: i rischi di custodia degli impianti in disuso

Come riporta “la Gazzetta del Mezzogiorno”, una studentessa è stata vittima di grave incidente all’interno di un Istituto alberghiero pugliese durante l’orario delle lezioni. La giovane è precipitata per diversi metri a causa del cedimento di un montacarichi.

Il fatto

Il sinistro è accaduto a metà mattina, in un’aula adibita a spogliatoio durante il cambio delle lezioni. La studentessa, per motivi ancora da accertare, è entrata nel vano di un montacarichi porta vivande risalente ai primi anni del 1900. Il dispositivo era inutilizzato da decenni e chiuso da un grosso portellone in ferro. L’impianto presentava una base in cartongesso che ha ceduto improvvisamente sotto il peso della ragazza. Nei cinque metri di caduta la giovane ha riportato fratture al bacino e alla gamba ma nonostante la gravità delle ferite, fortunatamente è fuori pericolo. Le indagini delle autorità, tempestivamente intervenute, si stanno concentrando sul motivo per cui il montacarichi fosse accessibile e privo di protezioni strutturali.

La responsabilità civile e l’obbligo di custodia

Sotto il profilo giuridico, la scuola ha l’obbligo di garantire l’incolumità oltre che agli studenti anche al personale scolastico. Tale dovere deriva direttamente dalla funzione di custodia dei locali. Ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile, sul conduttore, oltre che sul proprietario, grava la responsabilità oggettiva per i danni causati dal bene. La responsabilità è esclusa nel caso fortuito, ovvero nel caso di evento naturale o umano imprevisto, imprevedibile ed eccezionale. La giurisprudenza sottolinea spesso il concetto di responsabilità aggravata dell’istituto. Non basta vigilare sulla condotta degli alunni durante le normali lezioni. Bisogna assicurare che ogni ambiente sia intrinsecamente sicuro e privo di pericoli latenti. Il Dirigente scolastico, insieme all’Ente proprietario, potrebbe rispondere infatti della mancata manutenzione degli impianti esistenti. La responsabilità permane anche se l’accesso a certe aree sembra interdetto o non è impedito in modo strutturale.

Il pericolo derivante da impianti e strutture in disuso

Le strutture non più utilizzate rappresentano spesso i pericoli più insidiosi. Un montacarichi in disuso deve essere reso totalmente inaccessibile o rimosso. Il semplice abbandono di un impianto non esonera l’amministrazione dai doveri. Eventi analoghi dimostrano come sia necessario effettuare verifiche periodiche anche sui locali meno frequentati. La sicurezza globale richiede un monitoraggio costante, solo una manutenzione rigorosa annulla il rischio e il possibile danno conseguente.

L’efficacia delle coperture assicurative per gli infortuni

Una polizza di responsabilità civile ben strutturata è fondamentale per l’Istituto scolastico. Essa interviene per risarcire anche i danni derivanti da mancato o insufficiente monitoraggio delle strutture o degli impianti. Le migliori coperture disponibili sul mercato includono anche le lesioni occorse per cedimenti strutturali. Una protezione adeguata solleva l’Amministrazione scolastica da esborsi economici potenzialmente elevati. Tuttavia l’assicurazione non sostituisce mai l’obbligo primario di prevenzione attiva. La combinazione tra sicurezza reale e polizza garantisce la massima tutela possibile. Occorre quindi verificare che sia le condizioni contrattuali che i massimali previsti siano adeguati alla gravità dei rischi.

Il ruolo strategico del broker assicurativo

La gestione dei rischi scolastici richiede competenze legali e tecniche molto specifiche. Un contratto assicurativo adeguato dev’essere sempre preceduto da una precisa valutazione tecnica dei rischi. Un broker professionista esperto analizza i contratti e identifica eventuali lacune pericolose. Spesso infatti le polizze standard non proteggono adeguatamente da rischi strutturali complessi. Identificare correttamente le clausole di esclusione è un passaggio critico per la Dirigenza. Il professionista inoltre, supporta la scuola anche nella delicata fase del post-sinistro. Una consulenza di qualità trasforma quindi la polizza in uno scudo reale per l’Amministrazione.

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Obbligo di vigilanza e responsabilità civile: l’importanza della conformità normativa negli asili nido

Come riporta “il Messaggero”, con la sentenza della Cassazione di Velletri, si chiude, almeno sul piano giudiziario, la vicenda di Lavinia Montebove. L’alunna frequentava un asilo nido, quando venne investista da un’auto in manovra nel cortile della struttura, riportando gravi danni permanenti.

Il fatto

Il 7 agosto 2018, la piccola Lavinia, di soli 16 mesi, fu investita nel parcheggio di un asilo nido di Velletri alle porte di Roma. La bambina, allontanatasi dall’edificio, gattonava nell’area esterna della struttura dove venne travolta da un’auto in manovra guidata da una mamma.
Per i primi soccorsi non fu usato nessun protocollo d’emergenza: la piccola venne trasferita in ospedale da un’auto privata senza chiamare l’ambulanza. Le conseguenze del sinistro furono devastanti, riducendo Lavinia in uno stato semi-vegetativo irreversibile.
Dal giorno dell’incidente infatti la piccola si trova in uno stato di minima coscienza. Familiari e specialisti la assistono costantemente, supervisionati dall’Asl di Velletri e dall’Ospedale “Bambino Gesù”.

Il percorso giudiziario e le sentenze

L’iter giudiziario ha cercato di fare chiarezza sulle responsabilità dell’evento. La Corte d’Appello di Roma, nel marzo 2025, confermò le sentenze di colpevolezza precedentemente emesse.
Secondo quanto emerse fin dalle prime indagini la struttura era un asilo “fantasma”. L’attività operava irregolarmente all’interno di un immobile destinato ad uso abitativo. La titolare non aveva presentato nessuna richiesta alla Camera di Commercio e l’attività era priva di un autonomo codice fiscale registrato all’Agenzia delle Entrate. Tali mancanze hanno di fatto impedito alle amministrazioni ogni controllo preventivo su igiene e sicurezza.
Durante il processo, il procuratore generale Carlo Paolella ha definito l’accaduto: «Una tragedia evitabilissima e prevedibilissima». L’avvocato di parte civile, che assiste i genitori della bambina, ha parlato di «gravissime negligenze e sciatteria» che contribuirono a causare un danno irreversibile.

La condanna e il ricorso in Cassazione

Per questi motivi la maestra e titolare dell’asilo venne condannata a due anni e sei mesi per lesioni colpose gravissime stradali e abbandono di minore. Per la donna alla guida della vettura, il tribunale stabilì invece una condanna a un anno di reclusione e analogo periodo di sospensione della patente.
La Corte di Cassazione, all’inizio di marzo, ha respinto il ricorso presentato dalla titolare della struttura, imputata per lesioni personali colpose e abbandono di minore. Era invece già definitiva la condanna per l’investitrice, che non aveva presentato ricorso.

La responsabilità del personale educativo

Il profilo di responsabilità nel caso specifico si fonda sull’obbligo di vigilanza gravante su chi gestisce un servizio educativo per l’infanzia. Il personale scolastico ha il dovere giuridico di garantire l’incolumità dei minori affidati alla propria custodia, impedendo situazioni di pericolo. La giurisprudenza sottolinea come l’omessa sorveglianza configuri una grave colpa professionale. La mancata chiusura di varchi o accessi ha reso inefficace la protezione prevista in simili contesti educativi.

Le tutele assicurative e il risarcimento

Le tutele assicurative giocano un ruolo cruciale nella gestione dei danni derivanti da incidenti scolastici. Ogni struttura dovrebbe obbligatoriamente stipulare polizze di Responsabilità Civile verso terzi per coprire eventuali danni causati a soggetti esterni o agli alunni stessi. Il risarcimento del danno, disciplinato dal Codice Civile, rimane un atto necessario per supportare la cura della vittima nel tempo. Nel caso specifico, oltre alla polizza di Responsabilità Civile della scuola è operante anche la polizza di Responsabilità Civile del veicolo che ha causato il sinistro. Il risarcimento, in questo specifico caso, ammonterebbe a oltre due milioni e ottocentomila euro. «Il risarcimento c’è stato, importante ma parziale – dice l’Avvocato della famiglia- perché ogni singolo centesimo è destinato ad assicurare la sopravvivenza di Lavinia nel modo più dignitoso possibile».

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Coma etilico in gita: la responsabilità scolastica e i limiti assicurativi

Durante il viaggio di ritorno da una gita scolastica, uno studente del nostro Istituto superiore, è stato colto da coma etilico a bordo dell’autobus. Secondo le prime ricostruzioni alcuni ragazzi avevano introdotto della vodka all’interno di comuni borracce per l’acqua. Questa strategia ha permesso di eludere i controlli visivi dei docenti durante le fasi di imbarco. La vodka ha causato il collasso del giovane e il personale sanitario sopraggiunto, ha prestato i primi soccorsi direttamente sulla carreggiata autostradale. Successivamente il minore è stato trasferito presso l’ospedale più vicino. La famiglia dello studente contesta l’assenza di vigilanza dei docenti accompagnatori e minaccia un’azione legale. La polizza assicurativa tutela il danno in questo caso?

Profili di responsabilità civile della scuola

La responsabilità dell’istituto scolastico si fonda sul principio della vigilanza costante dei minori affidati. La giurisprudenza tuttavia evidenzia come la vigilanza debba sempre essere proporzionata all’età, maturità e indipendenza degli alunni affidati.
L’Art. 1218 del Codice Civile disciplina la responsabilità contrattuale dell’Istituto, derivante dall’iscrizione dell’alunno a scuola. I docenti dovranno quindi dimostrare di aver adottato ogni misura preventiva per evitare l’evento dannoso fatta eccezione per il caso fortuito. Un difetto di sorveglianza potrebbe configurare una colpa grave. Nel caso specifico tuttavia, l’uso di borracce, come il colore della sostanza, paragonabile all’acqua, costituisce un elemento di difficile rilevazione immediata.
Il Dirigente scolastico è comunque tenuto a segnalare l’accaduto alle autorità competenti. La valutazione del nesso causale tra omissione e danno, potrebbe essere oggetto dell’analisi legale.

Il ruolo della responsabilità genitoriale

Oltre alla scuola, anche la famiglia concorre alla responsabilità del fatto illecito attraverso il concetto di carenza educativa. Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, i genitori rispondono delle azioni dei figli minori qualora mancasse una guida comportamentale adeguata. La pianificazione del travaso di alcol all’interno delle borracce, suggerisce la consapevolezza dei ragazzi nella violazione delle norme. Questo elemento sposta parte dell’onere risarcitorio sui tutori legali dei soggetti coinvolti. Nel caso di denuncia, la magistratura valuterà anche se il comportamento del minore sia frutto di un contesto educativo assente o troppo tollerante. In tali circostanze, la famiglia potrà essere chiamata a risarcire i danni biologici subiti dal giovane vittima dell’evento. Il coordinamento tra scuola e nucleo familiare risulta quindi fondamentale per la prevenzione. È bene infatti ricordare che responsabilità dei genitori sussiste anche se non erano fisicamente presenti al momento del fatto.

Aspetti assicurativi e limitazioni contrattuali

Le polizze assicurative scolastiche coprono generalmente gli infortuni occorsi durante le attività istituzionali. Esistono però clausole che limitano la copertura in caso di assunzione volontaria di sostanze tossiche. Il coma etilico derivante da condotte volontarie potrebbe ricadere tra le esclusioni contrattuali. L’assicurazione della scuola interviene per la responsabilità civile solo se viene accertata la negligenza dei docenti. Se il danno è causato esclusivamente dalla condotta del minore, l’Assicuratore potrebbe risarcire il danno ma esercitare la rivalsa nei confronti dei genitori del responsabile. Anche le polizze private del capofamiglia presentano spesso deroghe per atti legati all’abuso di alcolici. Risulta quindi essenziale analizzare le condizioni contrattuali e i massimali previsti per le spese mediche.

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Aggressione a scuola per mancata vigilanza: il Ministero condannato al risarcimento del danno

Una storia di violenza nei confronti di una docente si è conclusa con la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il dicastero dovrà versare alla donna quasi 9.000 euro complessivi di risarcimento. Lo riporta un articolo di “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio è accaduto il 12 dicembre 2017 in una scuola media di Lecce. Erano circa le ore 9.00 quando l’insegnante è entrata nella sua aula. Prima di iniziare, ha udito una collega richiamare con forza un alunno. La donna si è affacciata per capire cosa stesse accadendo nel corridoio. Ha visto lo studente scagliarsi con violenza contro la docente che lo stava richiamando. A quel punto, ha cercato coraggiosamente di intervenire per fermare l’aggressione. Lo studente ha però reagito colpendo anche lei con estrema brutalità.

Le gravi conseguenze fisiche

I medici del Pronto Soccorso dove la docente è stata accompagnata dopo l’aggressione, hanno riscontrato ecchimosi diffuse e forti dolori alla mano. L’esame strumentale ha rivelato il distacco parcellare di una falange della mano destra. Per questo motivo, i sanitari hanno applicato una stecca gessata per venticinque giorni. Il percorso di guarigione tuttavia è stato abbastanza lungo anche alla luce delle numerose sedute di fisioterapia riabilitativa a cui la docente s’è dovuta sottoporre.

Un pericolo già segnalato

L’alunno, protagonista dell’episodio, era affetto da disabilità psichica e già noto per i suoi comportamenti aggressivi. Per questi motivi era seguita da un docente di sostogno e un educatore. Quel giorno tuttavia il giovane si trovava senza sorveglianza specifica. Il docente di sostegno assegnato non era infatti presente al momento del fatto: il suo turno di lavoro iniziava solamente alle ore 11.00 della mattina. Anche l’educatore incaricato non risultava in servizio in quel momento. Queste assenze, a detta del legale della Docente, che l’ha assistita in tribunale, acrebbero lasciato la classe e i docenti in balia del pericolo. Proprio la mancata vigilanza è stata il punto centrale della causa legale.

Le motivazioni dei giudici

Il tribunale nell’accogliere la richiesta di risarcimento della docente, ha elogiato il comportamento tenuto della vittima, durante l’evento. «Il comportamento dell’attrice – motiva il giudice – è coerente con i doveri di ogni lavoratore dipendente. Rimanendo vittima delle lesioni fisiche per cui è causa, ha di fatto salvaguardato anche l’incolumità dei propri alunni all’interno della propria classe».
Continua il giudice: «In una condizione così complessa, il Ministero dell’Istruzione è tenuto, stante la prevedibilità dell’evento, a garantire, per l’incolumità dello stesso alunno interessato degli allievi frequentanti l’istituto nonché del personale e collaboratori, adeguata vigilanza, con la predisposizione durante tutto l’orario scolastico di uno o più docenti di sostegno, a seconda delle specifiche esigenze dell’alunno loro affidato, in relazione alle specifiche competenze».
Con queste motivazioni il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a indennizzare la Docente con quasi 9.000 euro. La somma copre il danno biologico e le spese mediche sostenute.

Il profilo assicurativo

Nella vicenda, la responsabilità dell’Istituto è apparsa del tutto evidente. Quando il Tribunale accerta la colpa dell’Amministrazione, scatta l’obbligo di indennizzo. In questi casi, la polizza integrativa della scuola interviene nel ramo Responsabilità Civile. La garanzia provvede a liquidare le somme dovute alla vittima senza che il risarcimento gravi sul bilancio scolastico. L’Assicuratore valutata l’entità del danno biologico e delle spese mediche provvede direttamente al pagamento a favore della docente danneggiata. La copertura tutela l’Amministrazione scolastica dalle conseguenze economiche dovute a errori organizzativi.

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Infortunio durante la lezione: il Ministero condannato per colpa del docente.

Il Tribunale di Lecce, il 5 febbraio scorso, ha emesso una sentenza di condanna nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’Amministrazione dovrà risarcire i danni subiti da uno studente minorenne, l’8 gennaio 2018. L’incidente è avvenuto nei locali scolastici a seguito di un malore occorso durante l’orario di lezione.

Il fatto

L’istruttoria ha accertato che il malore è scaturito dalla visione di un filmato tecnico sulla castrazione dei cantanti lirici. Il video ha generato un forte impatto sui alcuni studenti, uno di questi ha chiesto di uscire dall’aula ed è svenuto nel corridoio. Nella caduta, come diagnosticato dal Pronto Soccorso dell’ospedale di Brindisi, ha riportato la frattura di due incisivi e una ferita al labbro.
Il Docente che ha redatto la relazione, ha omesso i dettagli sul filmato proiettato, descrivendo l’evento come un malore accidentale avvenuto durante la ricreazione.
Le testimonianze dei compagni di classe hanno però smentito la relazione di servizio redatta dal Docente che ometteva il nesso causale tra la proiezione e il successivo infortunio.

La sentenza del tribunale

La divergenza tra prove orali e documentali ha pesato sulla valutazione della colpa specifica. Il giudice ha riscontrato una condotta negligente nella valutazione preventiva dell’impatto psicologico del materiale proiettato.
Il magistrato ha quindi ravvisato una responsabilità contrattuale dell’Istituto nella gestione della sicurezza degli alunni. La dinamica dell’evento ha evidenziato criticità nella scelta dei contenuti didattici proposti dal Docente. Tali contenuti sono stati ritenuti non idonei alla sensibilità dei minori presenti in aula.

Il nesso di causalità e la responsabilità contrattuale

L’iscrizione scolastica configura un contratto che impone obblighi di protezione verso l’integrità fisica degli alunni. Ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile, la scuola deve provare l’imprevedibilità dell’evento dannoso. Nel caso specifico, l’Amministrazione non ha fornito prove idonee a escludere la propria responsabilità. Il tribunale ha richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione contenuto nella sentenza n. 14720 del 2024, circa l’onere della prova a carico del debitore. L’Istituto deve sempre dimostrare l’esistenza di una causa imprevedibile e inevitabile tale da rendere impossibile l’adempimento della propria prestazione.
Il docente, in quanto organo dell’amministrazione, impegna direttamente la responsabilità civile del Ministero competente. Nel caso in questione invece non è stata ravvisata alcuna causa esterna interruttiva del nesso di causalità tra didattica e danno.

Quantificazione del danno e profili risarcitori

Il danno è stato quindi quantificato seguendo i parametri dell’Art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private. Il consulente tecnico ha rilevato un danno biologico permanente pari all’1% per la perdita degli incisivi. Sono state riconosciute anche le indennità per inabilità temporanea e per il danno morale subito. Il tribunale ha liquidato la somma di 1.750,39 euro per le lesioni biologiche complessive. A tale importo si aggiungono 1.680 euro a titolo di rimborso per le spese odontoiatriche documentate. Il risarcimento totale ammonta a 3.430,39 euro, comprensivi di rivalutazione e interessi legali. La sentenza di primo grado è stata dichiarata immediatamente esecutiva dal giudice monocratico.

Le assicurazioni scolastiche nel contesto della responsabilità civile

Le polizze assicurative scolastiche si dividono solitamente in coperture Inail e polizze integrative private. L’Inail copre esclusivamente gli infortuni che causano la morte dell’infortunato oppure abbiano per conseguenza un’invalidità permanente ≥ al 6%. Nei casi, come quello in esame, interviene la polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT). Tale copertura tutela l’amministrazione e il personale dai danni causati agli alunni per colpa o negligenza. La compagnia assicurativa dell’istituto è chiamata a manlevare il Ministero in caso di condanna al risarcimento. Resta salva l’azione di rivalsa della Corte dei Conti verso il dipendente in caso di colpa grave.

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Viaggi di istruzione e atti vandalici: i limiti delle polizze assicurative e la responsabilità delle famiglie

Episodio paradossale quello che ha vede coinvolti una società di trasporti, un albergo nella capitale della Repubblica Ceca e una scolaresca in viaggio di Istruzione. La vicenda, ripresa da numerosi media locali e nazionali, è anche il contenuto di un servizio, pubblicato sul canale YouTube dell’emittente Antenna 3.

Il fatto

Il viaggio di istruzione a Praga, al quale hanno partecipato una settantina di studenti e quattro docenti di un Istituto Professionale di Padova, era cominciato il 9 febbraio.
Secondo quanto denunciato dal titolare dell’azienda di trasporti, il comportamento degli studenti è stato problematico fin dalle prime fasi del viaggio.
Gli studenti avrebbero mantenuto un atteggiamento indisciplinato e rumoroso per tutta la durata del tragitto verso la capitale ceca. All’arrivo, il pullman è stato descritto come “un immondezzaio“, con rifiuti sparsi ovunque e danneggiamenti ad alcune componenti del mezzo. L’autista inoltre ha lamentato la presenza di mozziconi di sigarette elettroniche, nonostante l’espresso divieto di fumo.
La situazione è comunque degenerata una volta arrivati a destinazione. Durante la notte in albergo, i ragazzi avrebbero festeggiato continuamente. Il rumore avrebbe impedito di dormire non solo agli ospiti dell’albergo ma anche all’autista del bus, alloggiato nella stessa struttura.

La denuncia del titolare dell’impresa di trasporti

La mattina successiva l’autista, affaticato per la notte senza riposo, ha informato il titolare di non poter guidare in sicurezza. Il responsabile dell’azienda ha quindi disposto la sospensione del servizio e gli studenti hanno dovuto visitare Praga a piedi per l’intera giornata. Da un successivo colloquio telefonico con un docente accompagnatore, quest’ultimo avrebbe sminiuto sia i disordini che i danni al mezzo e all’albergo. Nel reclamare la ripresa del servizio avrebbe anche giustificando la condotta degli studenti con il bisogno di “sfogarsi”. Il titolare ha quindi richiesto alla scuola garanzie scritte per il viaggio di ritorno, in mancanza delle quali il mezzo sarebbe rientrato senza la scolaresca. L’azienda ha inoltre informato le autorità competenti e la Polizia Stradale per un eventuale controllo alla frontiera. L’impresa non esclude infine, una richiesta di risarcimento per la pulizia straordinaria e il fermo tecnico del veicolo.

La posizione della scuola

La Dirigente dell’istituto ha assunto una posizione di cauta difesa degli studenti e dei docenti. Secondo la Preside le ricostruzioni dell’impresa “non trovano pieno riscontro” nei rapporti prodotti dai docenti accompagnatori.
A suo dire i docenti avrebbero fatto il possibile per vigilare, senza nessuna accondiscendenza verso comportamenti vandalici. Il solo fatto che la caparra dell’hotel sia stata regolarmente restituita, prova che gli eventuali danni, almeno all’albergo, non fossero così ingenti come dichiarato.
La Dirigente ha comunque previsto la convocazione dei consigli di classe per valutare eventuali provvedimenti disciplinari ma solo dopo aver analizzato i fatti, distinguendo eventuali responsabilità individuali.

Le responsabilità

La scuola ha un imperativo dovere di vigilanza sugli studenti in Viaggio di istruzione. Questo obbligo, proporzionato all’età, maturità e indipendenza dei soggetti vigilati, riguarda anche le ore notturne in albergo.
I docenti accompagnatori oltre all’incolumità dei ragazzi sono tenuti a garantire il rispetto delle regole. Se gli alunni causano danni a terzi, l’Istituto scolastico, in prima battuta, ne risponde sia civilmente che patrimonialmente.
L’istituto è tenuto quindi una formale attività istruttoria su quanto accaduto e avviare eventuali procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.
Anche le famiglie in caso di danneggiamento doloso non sono esenti da responsabilità. In virtù del Patto di corresponsabilità sottoscritto con la scuola, i genitori potranno essere chiamati a risarcire i danni materiali provocati dagli figli.

Il profilo assicurativo

La polizza integrativa scolastica copre la Responsabilità Civile verso terzi e gli infortuni. L’assicurazione tutela l’Istituto e i Docenti per i danni causati accidentalmente dagli alunni a strutture come gli hotel o gli autobus. Tuttavia, le polizze standard escludono solitamente i danni derivanti da atti vandalici, dolo o colpa grave.
In caso di danneggiamenti volontari, l’assicurazione potrebbe rifiutare il risarcimento. In questo scenario, la responsabilità ricade direttamente sulle famiglie degli studenti coinvolti. La scuola può quindi esercitare il diritto di rivalsa sui genitori per recuperare le somme pretese dai fornitori. Per i docenti, l’assicurazione copre la responsabilità civile professionale, a patto che non venga dimostrata una totale e consapevole omissione dell’obbligo di vigilanza.

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Violenza a scuola e abuso dei mezzi di correzione: tra sanzioni e responsabilità civile

In una scuola media pugliese, un docente avrebbe aggredito fisicamente un alunno di quattordici anni. Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera” la famiglia dell’alunno ha sporto querela nei confronti dell’insegnante.

Il fatto

L’episodio risalirebbe alla fine dello scorso gennaio. Durante un’ora di lezione, un insegnante avrebbe perso il controllo e aggredito un alunno di terza media. Secondo la testimonianza del giovane, il docente lo avrebbe prima rimproverato aspramente, per poi passare alle vie di fatto. L’uomo infatti l’avrebbe strattonato, spingendolo con forza contro il muro della classe. Durante l’aggressione, l’insegnante l’avrebbe anche minacciato di morte.
La vicenda, avvenuta sotto gli occhi dei compagni di classe, ha lasciando lo studente visibilmente scosso. Una volta tornato a casa, il ragazzo ha raccontato tutto ai genitori, che si sono immediatamente rivolti alla Polizia di Stato. Il Dirigente Scolastico, informato del grave accaduto, ha avviato un’indagine interna per ricostruire la dinamica e ascoltare i testimoni presenti in aula.

Le responsabilità del docente: il profilo penale

Il comportamento descritto configurerebbe diverse ipotesi di reato. Il legale della famiglia, ipotizza innanzitutto il reato di minaccia aggravata, ai sensi dell’Art. 612 Codice Penale. Inoltre, sempre a parere dell’avvocato di parte, è ipotizzabel il reato di violenza privata, ai sensi dell’Art. 610 Codice Penale. L’spatteo centrale riguarda però l’abuso dei mezzi di correzione previsto dall’Articolo 571 del Codice Penale. Il reato si verifica quando il potere educativo travalica i limiti del rispetto.
La giurisprudenza è molto severa su questo specifico punto: non è più ammesso alcun tipo di contatto fisico punitivo o umiliante. Anche una singola spinta può integrare profili di rilevanza penale per un educatore.

Il ruolo della scuola

Il Dirigente Scolastico gioca un ruolo fondamentale nella gestione di questi episodi. Una volta appresa la notizia, deve attivare immediatamente un’indagine interna. Questo passaggio servirà a raccogliere testimonianze dai compagni di classe o di altri soggetti presenti al momento del fatto. Il resoconto sarà poi inviato all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per le valutazioni del caso.
L’Istituto scolastico ha il dovere giuridico di proteggere l’integrità dei minori. Se i fatti fossero confermati, potrebbero scattare sanzioni disciplinari di massima gravità. L’Amministrazione potrebbe disporre la sospensione cautelare dal servizio del docente coinvolto. Inoltre, si potrebbe richiedere una visita medico-collegiale presso le strutture competenti. Questo accertamento tende a valutare la compatibilità psichica del soggetto con l’insegnamento.

La responsabilità civile

La responsabilità civile degli insegnanti è regolata dall’Art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312. Ai sensi della norma, la responsabilità patrimoniale del personale scolastico, è rilevata (surroga) dall’Amministrazione ad eccezione dei: «Casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi».
In caso di danno fisico o morale accertato, il docente è esposto a rischi concreti anche dal punto di vista economico. Il Ministero potrebbe essere chiamato a risarcire il danno in prima battuta. Successivamente, la Corte dei Conti avvierebbe un’azione di rivalsa per colpa grave. Il docente dovrà quindi restituire all’Amministrazione quanto anticipato.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative operanti nel mercato scolastico, normalmente coprono la Responsabilità Civile verso Terzi. Tuttavia, esiste una clausola di esclusione fondamentale per i fatti dolosi. Se l’atto è volontario, come una spinta o una minaccia, l’assicurazione potrebbe non pagare, ovvero rivalersi nei confronti del danneggiante.

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