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Bullismo e responsabilità educativa

Scuola e famiglia condannate per un atto di bullismo in un Istituto superiore toscano. Lo riporta un articolo di cronaca de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio che coinvolse due alunne all’epoca quattordicenni, avvenne in un Istituto superiore di Pistoia nell’aprile 2019.
Le ragazze, dopo un litigio in classe, chiesero di uscire per andare agli armadietti al piano inferiore della scuola. Nei pressi di una rampa di scale, una delle due spinse l’altra con entrambe le mani, facendola cadere di schiena.
La ragazza andò a sbattere con la testa contro una colonna in cemento, riportando un trauma cranico e un taglio di 12 centimetri sul volto. Trasportata in pronto soccorso, le fu assegnata una prognosi di 20 giorni.
La famiglia richiese un risarcimento per i danni subiti sia ai genitori della compagna che all’Istituto scolastico, accusato di mancata vigilanza.
Dal canto proprio, l’Amministrazione scolastica sostenne che l’incidente avvenne in un’area priva di particolari profili di pericolosità, in un’uscita autorizzata dall’insegnante. La scuola dichiarò, inoltre, che le studentesse erano sotto la sorveglianza di una collaboratrice scolastica, che le aveva richiamate per aver corso.

La decisione del Tribunale

Nella sentenza, il Tribunale ha riconosciuto la “culpa in educando” della famiglia, accusata di non aver impartito alla figlia un’adeguata educazione.
Ai sensi dell’Art. 147 del Codice Civile, i genitori hanno l’obbligo di: «istruire ed educare la prole».
Secondo il giudice, la famiglia non ha fornito all’alunna: «un’istruzione adeguata al rispetto delle regole fondamentali della civile convivenza», definendo la spinta «grave e immotivata».
Il tribunale ha anche stabilito un concorso di responsabilità della scuola nell’episodio. L’istituto non avrebbe correttamente vigilato sulle studentesse, oltre a non aver limitato la pericolosità dell’ambiente in cui si è verificato l’incidente.
Rilevante l’importo del risarcimento: 85.000 euro, superiore a quanto chiesto dalla famiglia dell’alunna che aveva avanzato una richiesta di 53.000 euro, più le spese mediche.
Il consulente tecnico del tribunale ha riconosciuto, nella quantificazione degli importi, anche i danni estetici temporanei e permanenti per l’alunna danneggiata.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione integrativa scolastica, di norma, tutela l’Istituto in relazione alla Responsabilità Civile per la carente o mancata vigilanza del personale scolastico. In alcuni casi, la polizza tutela anche la responsabilità derivante all’Istituto Scolastico dalla mancata o parziale applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Circa l’infortunio, la polizza risarcisce anche le spese mediche sostenute dell’alunno danneggiato. Le migliori formule assicurative risarciscono, all’interno del massimale previsto, anche i costi per gli interventi di chirurgia plastica ed estetica.
Un discorso a parte merita, invece, il risarcimento richiesto alla famiglia. Se confermata la dinamica degli eventi, questo non potrà trovare applicazione nella polizza scolastica integrativa. Il danno infatti, per stessa ammissione dell’alunna che ha spinto la compagna, è stato provocato con dolo. Quest’aspetto escluderebbe di fatto il risarcimento delle spese da parte della polizza.   

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Preside minacciato per video su TikTok

L’episodio è avvenuto in un istituto comprensivo di Pomezia. Il padre di una studentessa ha insultato e minacciato il dirigente scolastico durante un consiglio di classe.
La vicenda sottolinea l’importanza di regole chiare sulla privacy, il rispetto reciproco e la gestione delle responsabilità in ambito scolastico. La situazione ha preso origine dalla diffusione di un video registrato all’interno della scuola e condiviso su TikTok dalla studentessa. Questo tipo di pratica potrebbe sollevare diverse problematiche legali e disciplinari.

I Fatti

Il Dirigente Scolastico, come riporta un servizio del TGR del Lazio, aveva indetto un consiglio straordinario per decidere un eventuale provvedimento disciplinare nei confronti dell’alunna, responsabile di aver pubblicato online un video girato a scuola. Durante l’incontro, il padre della studentessa ha aggredito verbalmente il preside, minacciando sia i docenti sia il dirigente, il quale ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri, una volta intervenuti, hanno constatato l’assenza del genitore e, nonostante il preside non abbia riportato ferite, l’episodio ha avuto conseguenze formali con una denuncia in caserma e una relazione inviata alla procura.

Profili di Responsabilità e Privacy

La registrazione di immagini o audio all’interno degli spazi scolastici solleva importanti questioni di privacy. In Italia, la Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità di tali pratiche, con l’ordinanza n. 14270 del 5 maggio 2022, che ribadisce come le registrazioni di lezioni scolastiche violino i diritti di privacy, in quanto ogni dato personale, inclusa la voce, identifica gli individui coinvolti. Tale principio è stato riaffermato dal Garante della Privacy, il quale stabilisce che l’uso di smartphone a scuola deve essere regolamentato per tutelare la riservatezza di docenti e studenti.
Secondo la Corte, i dirigenti scolastici hanno pieno diritto di vietare le registrazioni in classe, sia per scopi personali che di pubblica condivisione. Le registrazioni, se approvate, devono rimanere strettamente riservate a finalità didattiche e richiedono il consenso preventivo degli interessati.

Regolamentazione sull’Uso dei Dispositivi nelle Scuole

La circolare ministeriale dell’11 luglio 2024, n. 5274, proibisce l’uso dei cellulari nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Questa restrizione mira a salvaguardare l’integrità dell’ambiente scolastico e a prevenire episodi di diffusione non autorizzata di immagini o audio. Le scuole sono quindi invitate a regolamentare rigorosamente l’uso di dispositivi elettronici per evitare violazioni di privacy.

La Responsabilità Civile in Ambito Scolastico

L’Art. 2048 del Codice Civile stabilisce che le scuole hanno una responsabilità contrattuale di sorveglianza e protezione nei confronti degli studenti. In caso di danni derivanti da negligenze o inadempienze, come una mancata vigilanza, l’istituto può essere chiamato a rispondere civilmente. Tuttavia, il risarcimento si applica esclusivamente per danni causati a terzi, mentre le sanzioni disciplinari o amministrative non possono essere coperte da alcuna assicurazione.
In casi di controversie giudiziarie, la scuola può dimostrare di aver ottemperato ai propri obblighi se prova che l’inadempimento era dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all’Istituto.

Aspetti Assicurativi e Limiti delle Polizze Scolastiche

Le polizze assicurative scolastiche coprono generalmente i danni materiali o fisici subiti da studenti e personale durante l’orario scolastico, includendo il risarcimento verso terzi per danni causati. Tuttavia, è essenziale chiarire che queste polizze non coprono le sanzioni amministrative, le multe o le ammende disciplinari. Pertanto, eventuali sanzioni legali o disciplinari dovranno essere affrontate dal singolo responsabile.
Le polizze di Responsabilità Civile (RC), stipulate da molte scuole, proteggono contro i danni accidentali causati a terzi e coprono gli infortuni o i danni materiali, ma escludono i casi di responsabilità individuale che prevedono sanzioni legali. In situazioni di aggressioni verbali o violenza, come quella verificatasi a Pomezia, la polizza potrebbe non includere copertura assicurativa, lasciando il Preside libero di avvalersi di un’assistenza legale personale.

Quest’episodio evidenzia l’importanza per le scuole di:

  • Stabilire regolamenti interni chiari sull’uso dei dispositivi elettronici per proteggere la privacy di studenti e docenti.
  • Garantire la sicurezza del personale scolastico e degli studenti, con misure che includano, se necessario, l’intervento delle autorità.
  • Informare chiaramente studenti e famiglie sui regolamenti di privacy e sulle possibili sanzioni in caso di violazioni.

In un contesto sempre più digitale, è cruciale sensibilizzare studenti e genitori sull’importanza della privacy e del rispetto dei regolamenti scolastici per mantenere un ambiente sicuro e protetto per tutti i soggetti coinvolti.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative di Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

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Responsabilità docenti anche per maggiorenni

La responsabilità di vigilanza dei docenti nei confronti degli studenti maggiorenni è un tema spesso discusso e chiarito dalla giurisprudenza italiana. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013, ha stabilito che il raggiungimento della maggiore età da parte di uno studente non esonera la scuola e il docente dagli obblighi di vigilanza. Vediamo in dettaglio come si struttura questa responsabilità e quali sono i principali aspetti legali e assicurativi da considerare.

Responsabilità di Vigilanza per gli Studenti Maggiorenni

Secondo la Cassazione, la responsabilità dei docenti ha natura contrattuale ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, e si basa sul contratto educativo tra istituzione scolastica e studente. Questa responsabilità, pertanto, si estende a tutti gli studenti iscritti alla scuola, indipendentemente dalla loro età, e perdura fino al termine della frequenza scolastica.
L’istituto scolastico è tenuto a garantire la sicurezza e la vigilanza, seppure con modalità differenti rispetto agli studenti minorenni. Per gli studenti maggiorenni, si assume che abbiano una maggiore capacità di comprensione delle regole e delle conseguenze delle proprie azioni. Tuttavia, il dovere di vigilanza non viene meno, ma può essere esercitato con un maggiore margine di adattamento, proporzionato all’età e al grado di autonomia degli alunni.

Capacità di Autodeterminazione e Adattamento della Vigilanza

Anche se gli studenti maggiorenni hanno diritto a un’autonomia maggiore, questa non elimina il dovere della scuola di adottare le misure di vigilanza necessarie a garantire la sicurezza di tutti. La Cassazione ha chiarito che l’onere di sorveglianza può essere adattato alla maturità e all’indipendenza degli studenti maggiorenni. L’istituto scolastico e il docente, quindi, possono modulare l’intervento in base alla valutazione delle capacità di autodeterminazione dell’alunno.
Questa maggiore flessibilità nella vigilanza implica anche che i maggiorenni siano informati adeguatamente sui rischi presenti nelle attività scolastiche e sulle norme di comportamento. Di fatto, si tende a richiedere agli studenti maggiorenni una più alta consapevolezza delle proprie azioni rispetto agli alunni più giovani.

La Responsabilità Civile della Scuola e del Docente

La responsabilità civile della scuola o del docente verso lo studente maggiorenne si basa sul rapporto contrattuale previsto dall’Art. 1218 del Codice Civile. Se, per una carente o mancata vigilanza, uno studente subisce un danno, l’istituto scolastico può essere chiamato a risarcirlo. Tuttavia, la scuola può essere esonerata da tale obbligo se riesce a dimostrare che il danno è avvenuto per impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile alla scuola stessa (ad esempio, per eventi fortuiti o circostanze non prevedibili).
Questa responsabilità contrattuale significa che i danni causati dall’inadempimento degli obblighi scolastici possono essere reclamati solo in sede civile. Il giudice civile valuterà quindi se l’istituto ha adempiuto correttamente ai propri obblighi di vigilanza o se ci sono stati difetti nella sorveglianza che hanno causato il danno.

Aspetti Assicurativi e Responsabilità Civile

Per tutelarsi in caso di eventi dannosi legati alla vigilanza, molte scuole stipulano polizze di Responsabilità Civile. Queste coperture sono destinate a proteggere sia l’istituto scolastico sia i docenti da eventuali richieste di risarcimento per danni derivanti dalla mancata vigilanza.
Queste polizze prevedono:

  • Copertura per danni subiti dagli studenti all’interno dell’ambito scolastico.
  • La possibilità di valutare i singoli eventi per stabilire le responsabilità e l’eventuale trasferimento del rischio all’assicuratore, che si occuperà del risarcimento, qualora la responsabilità della scuola venga accertata.

Ogni incidente o infortunio viene valutato singolarmente, analizzando le circostanze e la corretta applicazione della vigilanza prevista per lo specifico gruppo di studenti coinvolto.

In conclusione, la responsabilità di vigilanza dei docenti non viene meno per gli studenti maggiorenni, ma può essere esercitata in modo più elastico, tenendo conto della loro maggiore capacità di autodeterminazione. Tuttavia, la scuola resta responsabile in caso di danni derivanti da inadempienze nei doveri di sorveglianza, con possibilità di risarcimento attraverso le polizze assicurative di Responsabilità Civile.

Se hai ulteriori domande sulle coperture assicurative o sulle normative di responsabilità scolastica, contattaci qui.

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Alunno perde un dito al tornio

Un alunno diciottenne di un Istituto professionale, durante un PCTO in un’azienda di Casarza Ligure s’è amputato il dito medio mentre lavorava al tornio. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “la Repubblica”.

Il fatto

L’incidente è avvenuto in una fabbrica di isolanti termici a Casarza Ligure. L’alunno, stava lavorando al tornio quando ha subito l’amputazione del dito medio della mano sinistra. Fortunatamente, è riuscito a ritirare la mano velocemente, evitando danni più gravi alla mano e al braccio.
Sul luogo sono intervenuti immediatamente il personale medico di emergenza e un’ambulanza della Croce Rossa. I soccorritori hanno fermato l’emorragia e collocato il dito amputato nel ghiaccio, poi hanno trasportato il giovane all’ospedale San Paolo di Savona, specializzato nella gestione di traumi alla mano.
Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e gli ispettori della ASL, per indagare sulle cause e sulla dinamica dell’incidente. Le autorità hanno acquisito la convenzione tra la scuola e l’impresa per verificare la posizione del ragazzo.
La segreteria della FLC CGIL Genova, commentando l’incidente, sottolinea come i PCTO dovrebbero essere facoltativi, ed evidenzia i rischi nell’utilizzo di studenti come forza lavoro. Dello stesso parere la Rete degli Studenti Medi, per cui gli alunni, sono cittadini in formazione, e non risorse per il mercato del lavoro.

La responsabilità

Nei PCTO, ai sensi degli Artt. 18 e 19 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le responsabilità in materia salute e sicurezza coinvolgono soggetti diversi.
Da una parte la scuola, nella figura del Dirigente Scolastico, nonché del docente tutor interno e dall’altra l’impresa ospitante, l’amministratore e il tutor esterno.
A questi soggetti va aggiunto il RSPP responsabile della valutazione dei rischi e della mancata o errata individuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Potrebbero essere gravati di responsabilità anche eventuali dirigenti e/o preposti per il mancato adempimento degli obblighi di sorveglianza, supervisione e rispetto delle procedure interne.

Il profilo assicurativo

Per la loro insita potenziale pericolosità, le attività di PCTO sono sempre ricomprese nella tutela assicurativa obbligatoria prestata dall’INAIL.
Proprio l’INAIL, con la Circolare 21 novembre 2016, n. 44 chiarisce che i PCTO siano: «sostanzialmente assimilati a quella dei lavoratori presenti in azienda […]. Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili».
L’INAIL tuttavia si limita ad erogare la prestazione solo nei casi di morte o invalidità permanente ≥ al 6% e, nelle rendite per menomazioni, solo se il grado risulta superiore al 16%.
Non sono inoltre previsti ulteriori risarcimenti al di fuori da quelli attesi dal SSN.
Le polizze integrative stipulata dall’Istituto scolastico, di norma, prevedono la tutela per le attività di PCTO.
Una copertura assicurativa adeguata, per gli Istituti Superiori, prevede specifiche coperture che compensano le prestazioni non erogate dall’INAIL.
L’indennizzo dovrà prevedere sia il danno biologico, legato alle menomazioni, che l’integrità psicofisica attraverso un proporzionato indennizzo economico.
Da ultimo, la polizza integrativa dovrà anche riconoscere l’infortunio in itinere che, anche in questo caso, è escluso dall’INAIL.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa per gli studenti impegnati nei PCTO, contattaci qui.

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Mancata Vigilanza: due storie a confronto

Vicende molto simili tra loro hanno coinvolto due piccoli alunni, entrambi sfuggiti alla vigilanza.
Il 17 ottobre scorso, a Latina una bambina di due anni e mezzo è riuscita a eludere la sorveglianza delle maestre, uscendo indisturbata dalla scuola dell’infanzia. L’hanno trovata sul marciapiede a 50 metri dalla scuola. Lo riporta un articolo de “la Repubblica”.
Il 21 ottobre, in provincia di Pavia, un alunno di tre anni sfugge alla vigilanza della madre che lo stava ritirando da scuola. Il piccolo è stato ritrovato dopo un’ora da un agente della Polizia Locale. Lo riferisce un articolo de “il Giorno”.

La responsabilità

Due episodi con delle analogie ma i livelli di responsabilità potrebbero essere molto diversi.
A Latina, l’alunna è uscita dalla scuola, senza che il personale scolastico se ne accorgesse. La piccola è stata ritrovata da una nonna per strada che l’ha riaccompagnata a scuola.
Sembra che il personale scolastico, nel tentativo di coprire l’accaduto, abbia fatto alla famiglia delle dichiarazioni diverse rispetto alla vera dinamica dei fatti. Quanto realmente successo è venuto alla luce solo in seguito, quando l’episodio è stato condiviso, via chat, con altri genitori. Prevedibili quanto scontate le proteste delle famiglie che chiedono l’allontanamento dell’educatrice e la revisione delle procedure di sorveglianza interne.
Circa la vigilanza, in questo caso, non ci sono dubbi circa la responsabilità diretta della scuola nell’evento. L’obbligo di vigilanza sugli alunni, imposto al personale scolastico, deriva dal comma 2 dell’Art. 2048, del Codice Civile. Fin dal 2011, la Cassazione, con la sentenza n. 3680, evidenziava, con l’iscrizione dell’alunno, l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale discende l’obbligo di vigilanza.
Diversa potrebbe apparire la responsabilità della scuola nel secondo caso. La madre, intenta ad accudire il fratello più piccolo, anche lui allievo dello stesso Istituto, ha perso di vista il fratello grande che s’è allontanato. Benché ancora all’interno dell’edificio scolastico, l’alunno, di fatto, era già stato riconsegnato alla famiglia. In questo caso, il dovere generale di vigilanza, che incombe ai genitori verso i figli, è codificato dagli Artt. 147 e 316 del Codice Civile. Pur tuttavia la giurisprudenza evidenzia come l’omessa sorveglianza del minore, da parte del genitore, potrebbe non escludere la condotta negligente del personale della scuola. Ai sensi dell’Art. 41 del Codice Penale, questi eventi non possono essere: «qualificati come accadimenti abnormi e assolutamente imprevedibili». In questo modo s’è espressa la Cassazione Civile con la sentenza 22/10/2013, n. 43168, e la Cassazione Penale con la sentenza n. 13939 del 30/01/2008.

Il profilo assicurativo

Le polizze integrative stipulate dalla scuola, di norma, prevedono il ramo di Responsabilità Civile.
Ogni evento tuttavia è un caso a se stante che prevede una accurata analisi delle dinamiche specifiche. Queste serviranno per capire, non solo come il sinistro è avvenuto, ma anche per definire le responsabilità dei soggetti coinvolti e l’eventuale trasferimento all’assicuratore.

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Esplode un powerbank a scuola

Un fatto insolito è accaduto al liceo Elio Vittorini di Napoli: un powerbank è esploso nello zaino di una studentessa. Sette studenti intossicati e due di loro portati al pronto soccorso. Allertato, il personale del 118 è intervenuto con bombole d’ossigeno per il fumo. Lo riporta un articolo di “Fanpage”.

Il fatto

L’incidente è avvenuto il 4 ottobre. Il powerbank, usato per ricaricare dispositivi mobili senza presa, è esploso improvvisamente. Dopo il forte scoppio, si sono sviluppate le fiamme che hanno incendiato lo zaino. La plastica bruciata ha prodotto fumi tossici e l’aula è stata prontamente evacuata in via precauzionale.
Il dispositivo, che si trovava nello zaino di un’alunna è stato sequestrato dai carabinieri per gli accertamenti del caso. La Dirigente ha spiegato che è un evento insolito, ma non impossibile e che non è vietato agli studenti portare un powerbank a scuola.

La responsabilità

Eventi di questo genere, nella scuola, sono già accaduti. Nel maggio del 2022, come riporta un articolo de “il Corriere della Sera”, un analogo episodio è capitato all’Istituto Alberghiero “Vespucci” di Milano.
I powerbank, come quasi tutti i dispositivi elettronici portatili, contengono batterie agli ioni di litio. Quella degli ioni di litio è una tecnologia avanzata, ma sensibile a determinate condizioni. Se danneggiate, surriscaldate o se messe in corto circuito, le batterie possono scatenare incendi e addirittura esplosioni. Proprio per questo motivo, gli accumulatori che utilizzano questa tecnologia sono considerati tra i materiali pericolosi.
Gli Enti che regolano la sicurezza dei voli e le Compagnie aree, ad esempio, ne consentono il trasporto ma solo a determinate condizioni.
La prima regola riguarda la quantità di powerbank. Alcune Compagnie aeree limitano il numero di dispositivi che ogni passeggero può portare a bordo.
La seconda è relativa alla capacità del powerbank. Generalmente, apparati con meno di 100 Wh sono accettati senza alcuna approvazione preventiva. Per i dispositivi tra 100 Wh e 160 Wh, potrebbe essere necessario richiedere il consenso della Compagnia aerea. Powerbank con capacità superiore ai 160 Wh sono solitamente proibiti.
Al fine di limitare il rischio e il livello di responsabilità, analoghe norme potrebbero essere introdotte anche all’interno del Regolamento dell’Istituto.
Sul tema della responsabilità, questa ricade innanzi tutto sul produttore.
Ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo, il consumatore può richiedere al produttore e al distributore, il risarcimento del danno provocato dal dispositivo difettoso.
Resta tuttavia inteso che se il produttore dovrà certificare i requisiti di conformità del prodotto, il consumatore dovrà provarne il corretto utilizzo.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative integrative, operanti nel mercato scolastico, di norma ricomprendono, nel ramo infortunio, questo tipo di danno.
Diverso, invece, è il tema legato alla Responsabilità Civile.
Qualora il danno sia stato provocato dal produttore o dal consumatore, l’assicuratore potrebbe agire in rivalsa dei soggetti responsabili.
Analoga azione potrebbe essere portata anche nei confronti della scuola, qualora venisse provata la mancata o insufficiente vigilanza in relazione a quest’aspetto.

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Comune condannato, risarcita collaboratrice scolastica

Un Comune brianzolo è stato condannato a risarcire una Collaboratrice scolastica ferita sul lavoro. Lo riporta un articolo de “Il Cittadino di Monza e Brianza

Il fatto

L’evento risale al aprile 2018. La Collaboratrice scolastica stava pulendo le finestre del locale mensa quando un perno e un fermo hanno ceduto, facendo precipitare l’infisso sulla schiena della donna. La Collaboratrice ha riportato la frattura di quattro vertebre e un trauma cranico, con un danno biologico stimato tra il 9 e il 10%. L’infortunio l’ha anche costretta ad assentarsi dal lavoro per oltre cinque mesi (180 giorni).
A seguito dell’incidente, la donna ha chiesto il risarcimento del danno al Comune di Nova Milanese, proprietario dell’immobile. L’Ente Locale, anche attraverso la Compagnia di assicurazione, ha disconosciuto la propria responsabilità nell’accaduto. Per questo motivo la donna ha avviato un contenzioso con il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

La sentenza

Il Tribunale Civile di Monza ha respinto la tesi della difesa che asseriva la fortuità del caso avvenuto e ha riconosciuto la responsabilità dell’Ente locale. Il giudice, con la sentenza di primo grado, ha infatti ritenuto colpevole il Comune di non aver provveduto alla manutenzione ordinaria dell’edificio.
L’Ente locale, proprietario dell’immobile, è stato quindi condannato a risarcire il danno biologico, morale e patrimoniale per circa 20.000 euro.
Nessun commento immediato da parte dell’Amministrazione Comunale. Il Sindaco afferma che qualsiasi decisione sarà presa dopo l’analisi delle motivazioni della sentenza.
Soddisfazione invece, è stata espressa dal legale della Collaboratrice scolastica, che tuttavia non esclude un possibile ricorso. In ogni caso, secondo il legale è stata accertata: «la mancanza del mantenimento dell’incolumità psicofisica del lavoratore».

Il profilo assicurativo

Anche il Collaboratore scolastico, come tutti i lavoratori dipendenti, è assicurato dall’INAIL, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
In caso di infortunio, la tutela INAIL garantisce al lavoratore le prestazioni sanitarie ed economiche, inclusi i congiunti del dipendente in caso di decesso. Tra queste il danno biologico di origine lavorativa, ovvero le lesioni all’integrità psicofisica valutabile medico-legalmente, derivante da infortunio sul lavoro o malattie professionali.
Per le menomazioni comprese tra il 6% e il 16%, l’indennizzo è erogato in capitale secondo quanto previsto dalle specifiche tabelle indennizzo danno biologico.
A questo primo indennizzo, qualora la Collaboratrice scolastica avesse aderito alla polizza, potrà essere aggiunto quello previsto dall’assicurazione scolastica integrativa. In questo caso la tabella di riferimento sarà quella prevista dall’assicuratore.
La copertura assicurativa integrativa, di norma prevede anche il rimborso delle spese mediche e dei ticket.

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Responsabilità del docente di educazione fisica

Interessante pronuncia della Corte di Cassazione Civile circa la responsabilità dell’Istituto e dei docenti di educazione fisica in un caso di infortunio di un alunno.

Il fatto

Il caso risale al 2012 quando, nella palestra della scuola di un Istituto superiore del Veneto, i docenti avevano organizzato una partita di rugby.
Un’allieva durante l’esecuzione dell’esercizio a seguito di un contrasto di gioco cadeva violentemente all’indietro sbattendo la nuca contro il pavimento.
Alla luce del mancato risarcimento, la famiglia dell’alunna ha citato in giudizio la scuola e il Ministero per ottenere il rimborso delle lesioni fisiche subite. A detta dell’alunna infatti, la studentessa era stata obbligata a partecipare a quella che avrebbe dovuto essere una lezione di educazione fisica.
Alla luce di questo vincolo la famiglia ha ritenuto responsabili i professori, la scuola e il Ministro dell’Istruzione ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. Il Codice, infatti prevede la responsabilità dei precettori e dei maestri d’arte per il: «danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza».

L’iter processuale

Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 2030 del 2019, rigettava la domanda. La Corte di Appello di Venezia, nel 2021 con la sentenza n. 333, si adeguava alla decisione del giudice di primo grado.
La studentessa decideva quindi di ricorrere in Cassazione.
Con la pronuncia n. 20790 pubblicata il 25 luglio 2024, la Corte di Cassazione Civile confermava le sentenze precedenti rigettando le richieste della studentessa. La suprema corte infatti non ravvede le responsabilità asserite, anche perché non adeguatamente provate.

Le motivazioni

A parere della Cassazione per attribuire una responsabilità del Codice Civile ai professori che avevano organizzato la partita, sono necessarie alcune precondizioni. La studentessa doveva infatti provare che l’infortunio di gioco era stato causato da un comportamento dannoso da parte di un altro studente. In altre parole lo studente avrebbe dovuto aver gito con una violenza irrituale e non compatibile alle comuni regole dello sport praticato. In seconda istanza, evidenziano gli Ermellini, occorre provare come la scuola non avesse predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto.
La Corte di Cassazione inoltre evidenzia come il Ministero dell’Istruzione, nei programmi di educazione fisica per le scuole superiori, includa la pratica sportiva. In questi casi , oltre allo svolgimento di esercizi ginnici, sono anche previste gare tra contrapposte squadre di studenti. Nel caso in questione l’attività dev’essere intesa come esercizio propedeutico alla pratica sportiva del rugby. L’istruttore, inoltre, aveva adeguatamente illustrato l’esercizio agli alunni, ed era rimasto presente durante lo svolgimento dello stesso, unitamente a tre insegnanti.
Da ultimo, relativamente alla responsabilità per cose in custodia, ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile, è stato accertato che il pavimento della palestra fosse in linoleum. Questo tipo di materiale è normalmente usato nelle sale da ginnastica, proprio in virtù della sua capacità di attutire i colpi.

Il profilo assicurativo

Relativamente all’assicurazione, occorre evidenziare che l’evento è accaduto durante un’attività per cui è normalmente prevista la tutela assicurativa. Il sinistro quindi era tutelato sia dall’INAIL che dall’Assicurazione privata eventualmente stipulata dalla scuola.
Entrambi i soggetti, anche se con modalità diverse, indennizzano eventuale Invalidità Permanente residuata. La polizza assicurativa integrativa inoltre, di norma oltre al danno residuato, prevede anche il rimborso delle spese mediche.
Circa la Responsabilità Civile dell’Istituto, nel caso in questione, i giudici non hanno evidenziato responsabilità nell’accaduto. In caso contrario tuttavia la polizza integrativa prevede anche questa eventualità.

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Violenza sessuale, condannati i genitori

Il Tribunale Civile di Firenze ha condannato la famiglia di un alunno, colpevole di violenza sessuale, al risarcimento della vittima . Lo riporta un articolo de “la Nazione”.

Il fatto

L’episodio risale al marzo 2015, quando un alunno sedicenne, di un Istituto superiore Senese, ha aggredito e violentato una coetanea all’interno della scuola.
L’alunna dopo la violenza aveva manifestato disturbi da sindrome post traumatica da stress, tanto che i medici le avevano certificato 18 mesi di inabilità temporanea. La ragazza s’era anche dovuta sottoporre a cure psicologiche specifiche per questo genere di traumi.
La denuncia della vittima ha portato a un lungo processo legale. Lo stupratore, nel 2022, venne condannato in sede penale, dal Tribunale per i minori di Firenze, per violenza sessuale aggravata.
Dopo la condanna, i legali della vittima chiesero in sede civile, all’aggressore, ai suoi genitori e alla scuola il risarcimento di 100.000 euro.
Il Tribunale civile di Firenze dispose quindi la perizia medico-legale.
Alla metà di luglio la sentenza: lo studente e la sua famiglia dovranno risarcire la vittima, per i danni subiti, con circa 27.000 euro.
I giudici hanno ritenuto i genitori del ragazzo responsabili per culpa in educando ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. Nel contempo, il giudice ha escluso qualsiasi responsabilità dell’Istituto scolastico e del Ministero, ritenendo unicamente responsabili il ragazzo e sui suoi genitori.

La culpa in educando

La responsabilità genitoriale, ma anche del tutore e dei precettori, si fonda sulla carenza educativa di chi ha commesso l’illecito. Nel caso specifico, i genitori sono stati ritenuti responsabili per non aver vigilato sull’appropriato comportamento del figlio. Nel caso specifico, come riporta la sentenza i genitori non avrebbero impartito: «una corretta educazione fondata sul rispetto degli altri e delle donne in particolare».
E’ onere dei genitori dimostrare di aver fornito al figlio una educazione tale da consentire un equilibrato sviluppo psico-emotivo improntato al rispetto degli altri.
Secondo il legale della vittima: «È una sentenza importante che riprende alcuni concetti già espressi dalla Corte di Cassazione sulla presunzione di responsabilità dei genitori».

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito

Soddisfazione è stata anche espressa, su Twitter-X dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Secondo il Ministro è: «Molto importante questa decisione giurisprudenziale che chiama i genitori a rispondere civilmente per violenze gravi commesse dai figli. Va nella stessa direzione della norma contenuta nel ddl sul voto in condotta che prevede multe per i genitori i cui figli aggrediscano gli insegnanti».

Il profilo assicurativo

Come più volte ricordato l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, derivanti.
La polizza integrativa scolastica tuttavia risarcisce il danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso come nel caso in questione, la possibilità di rivalsa sui soggetti responsabili.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Penale o Civile nella scuola, contattaci qui.

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Video challenge a scuola

Una 14enne di un istituto superiore salentino è finita in ospedale colta da coma etilico dopo aver partecipato a una video challenge sui social. Lo riporta un articolo del “Quotidiano di Puglia”.

Il fatto

L’11 settembre, una studentessa di 14 anni, poco prima della fine delle lezioni, si sarebbe appartata nei bagni dell’istituto insieme a due compagne.
Dopo essersi chiuse in bagno per filmare la bravata, le alunne avrebbero tirato fuori una borraccia piena di vodka. Una delle tre, dopo aver bevuto un notevole quantitativo di superalcolico, è collassata. Soccorsa dapprima dal personale scolastico, avvertito dagli studenti, è stata successivamente trasferita in ospedale.
Sull’episodio indagano le forze dell’ordine per capire se la vodka sia stata reperita dalle studentesse in una delle loro abitazioni o acquistata in un negozio. Anche la dirigenza dell’istituto scolastico ha avviato un’inchiesta interna per scoprire eventuali responsabilità interne e per quale motivo le studentesse avessero della vodka a scuola.

Challenge sui social

Le presunte sfide, soprattutto in età adolescenziale, non sono un fenomeno moderno. I più giovani, da sempre, cercano di dimostrare, a se stessi e agli altri, di avere coraggio e di saper superare i propri “limiti”.
L’avvento del web ha solo incrementato il fenomeno e le cosiddette sfide lanciate sui social network, le challenge, si sono moltiplicate. Il pubblico è potenzialmente numerosissimo e coloro che partecipano cercano visibilità e approvazione tramite like e commenti. I contenuti che diventano virali, a volte raggiungono altissimi livelli di popolarità e consenso e il rischio emulazione è molto forte.
In questo filone si inseriscono anche challenge estreme. Azioni pericolose al limite dell’autolesionismo, sono il tema di alcune di queste gare. Il rischio maggiore lo corrono i più giovani che spesso non percepiscono precisamente il confine tra realtà virtuale e vita reale.
In questo senso, uno Studio interessante è quello del gennaio 2024, svolto dal dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con l’ISS. Lo studio rileva che il 6,1% degli studenti italiani fra gli 11 e i 17 anni ha partecipato almeno a una challenge.
La ricerca ha coinvolto, nell’autunno del 2022, più di 8.700 studenti tra gli 11 e i 17 anni, su tutto il territorio nazionale.
Le challenge fanno ormai parte della nostra quotidianità e difficilmente si ridurranno o scompariranno.
L’unica strada percorribile sembra restare ancora quella della prevenzione.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche, pur tutelando gli infortuni occorsi a scuola, nella quasi totalità dei casi, escludono una parte di questi eventi. Tra le esclusioni più ricorrenti ci sono infatti le lesioni, conseguenti a malore, causate da abuso di alcolici, psicofarmaci o sostanze stupefacenti.
Discorso completamente diverso invece riguarda la vigilanza propria dell’Istituto scolastico. La scuola infatti, ai sensi dell’Art. 2048, comma 2, del Codice Civile, è tenuta contrattualmente a vigilare sull’integrità psico-fisica degli studenti a lei affidati.
Ma non sempre tuttavia, come apparentemente nel caso in questione, l’infortunio in cui incorre all’alunno risulta addebitabile alla mancata vigilanza dell’insegnante.
Spetterà sempre al danneggiato, l’alunno rappresentato dalla famiglia o dal tutore, provare che il danno si è prodotto durante lo svolgimento del rapporto. Sulla scuola invece incombe l’onere di provare che il fatto è derivato da cause a lei non imputabili.

Se desideri maggiori informazioni sulla copertura assicurativa stipulata dall’Istituto per gli infortuni e la Responsabilità Civile, contattaci qui.