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Alunno danneggia la porta del bagno

Un alunno diversamente abile, iscritto al nostro Istituto superiore, colto da una crisi di rabbia ha danneggiato la porta di un bagno. L’alunno era regolarmente vigilato da un educatore dalla Cooperativa sociale, con cui la scuola ha un contratto per il sostegno. L’educatore seppur presente purtroppo non è riuscito a impedire l’evento. La Provincia, proprietaria dell’immobile ci chiede il risarcimento per la riparazione della porta. La polizza assicurativa copre questo tipo di danno?

L’Art. 2043 del Codice Civile dispone che chi, con colpa o dolo, cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo.

La Responsabilità Civile extracontrattuale

È su quest’articolo del Codice che si basa il principio di Responsabilità Civile extracontrattuale. La Responsabilità Civile prevede quindi all’obbligo di risarcire i danni subiti da un terzo a causa di un comportamento negligente, scorretto o illecito.
Nella Responsabilità extracontrattuale l’onere della prova è a carico del soggetto che subisce il danno. Il danneggiato avrà quindi il dovere di provare la colpa del soggetto che ha commesso l’azione e che doveva comportarsi nel rispetto delle norme dell’ordinamento giuridico.

La vigilanza

A questo primo aspetto si associa quanto disposto dagli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile relativi alla vigilanza. In caso di danno, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo provare di non aver potuto impedire il fatto.

La Responsabilità Civile contrattuale

Per il caso in questione, inoltre occorre tener presente anche quanto previsto dall’Art. 2018 del Codice Civile circa la possibile responsabilità dell’educatore della Cooperativa. L’educatore dovrà provare che il danno è stato provocato da causa a lui non imputabile, ovvero da aver messo in atto quanto possibile per evitarlo.

La polizza assicurativa scolastica

Appurati questi tutti questi aspetti, la polizza integrativa stipulata dalla scuola, rimborsa il danneggiato per il danno subito. Al fine del risarcimento la scuola dovrà produrre all’assicuratore:

  • Copia della richiesta del soggetto danneggiato unitamente alle fotografie del bene danneggiato e preventivo o alla fattura di spesa per la riparazione;
  • Dichiarazione testimoniale del soggetto vigilante in cui si attesta la precisa dinamica dell’evento nonché tutte le azioni intraprese al fine di evitare il danno;
  • Il contratto di prestazione d’opera sottoscritto tra l’Amministrazione scolastica e la cooperativa.

In relazione all’entità del danno, l’assicuratore potrà anche incaricare un perito al fine di verificare la congruità di quanto dichiarato con le condizioni contrattuali.

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Studentessa violentata in crociera

Incubo per una studentessa romana diciottenne, in gita scolastica su una nave da crociera: la giovane avrebbe subito uno stupro da quattro giovani francesi. Lo riporta un articolo di “Sky tg24”.

Il fatto

La studentessa, insieme alla classe, era partita dal porto di Civitavecchia per una breve crociera sul Mediterraneo su una nave da crociera di MSC.
Nella tappa a Marsiglia tre ragazzi francesi si uniscono alla navigazione. Nelle ore successive, la studentessa avrebbe fatto amicizia con uno di loro. In serata, secondo quanto afferma la ragazza, confermato dai compagni e dai video delle telecamere, l’alunna e il ragazzo sarebbero entrati nella cabina di quest’ultimo. Lì sarebbero stati raggiunti dagli altri due giovani e da un terzo minorenne e si sarebbe consumata la violenza.
Una volta riuscita a liberarsi la ragazza ha trovato il coraggio di raccontare l’accaduto ai docenti accompagnatori che si sono rivolti al Comandante.
La nave viene fatta fermare al porto di Genova. Qui la polizia di frontiera raccoglie la denuncia del Comandante e la ragazza viene ricoverata all’ospedale Galliera. I medici dopo la visita hanno confermato la violenza sessuale. I giovani identificati dal personale di sicurezza della nave sono stati consegnati alla polizia di frontiera di Genova.

Il profilo penale e la responsabilità

Ai sensi dell’Art. 609 bis del Codice Penale la violenza sessuale è un reato che prevede la reclusione da sei a dodici anni. La pena, ai sensi dell’Art. 609 ter può essere aumentata di un terzo se concorrono circostanza aggravanti come l’uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti.
Nel caso in questione infatti si ipotizza che i ragazzi avessero consumato alcol prima dell’aggressione e che anche la ragazza sia stata indotta a bere.
Il PM ha disposto gli arresti e per i tre maggiorenni. La posizione del minorenne, che nel racconto della ragazza, avrebbe partecipato alla violenza invece resta al vaglio degli inquirenti.
Sotto il profilo della responsabilità penale non ci sono dubbi. Ai sensi dell’Art. 27, comma 1, della Costituzione la responsabilità penale è personale. Non è quindi possibile la sostituzione della persona che deve rispondere di un illecito penale.
Meno definita, al contrario, potrebbe essere la responsabilità dei Docenti accompagnatori nella vicenda. Non è nostra competenza, né intenzione esprimere un giudizio in questo senso. Resta tuttavia inteso che, nonostante la maggior età, la vittima stava svolgendo un’attività scolastica la cui tutela è garantita dal rapporto contrattuale stabilitosi all’atto dell’iscrizione.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, derivanti.
La polizza integrativa scolastica tuttavia risarcisce il danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso come nel caso in questione, la possibilità di rivalsa sui soggetti responsabili.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Penale o Civile nella scuola, contattaci qui.

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Studente aggredisce il docente con un pugno

Il docente supplente di un Liceo di Bari avrebbe riportato il distacco della retina di un occhio dopo un pugno sferrato da uno studente. Lo riporta un articolo de “la Repubblica”.

Il fatto

Secondo quanto riporta la stampa locale, il fatto s’è verificato lo scorso 22 aprile, in una classe durante un’ora di supplenza. Il Docente, si trovava sulla porta dell’aula parlando con un collega, quando lo studente lo ha colpito in pieno volto, facendogli perdere i sensi.
Contattati subito i soccorsi, l’insegnante è stato trasportato immediatamente in ospedale. Il pugno aveva infatti provocato un distacco della retina, tanto che il docente è stato sottoposto a un immediato trattamento medico. Contestualmente della vicenda, è stata informata anche la polizia locale.
A suscitare un certo clamore tra le famiglie, è la notizia secondo, la quale, nei confronti dell’alunno non sia stato preso alcun provvedimento disciplinare.
Da quanto si apprende, si tratterebbe di un alunno diversamente abile. Per questo motivo la scuola si sarebbe limitata a mettere una nota sul registro elettronico senza tuttavia prendere particolari provvedimenti disciplinari. «Parliamo di un ragazzo disabile, con un percorso differenziato – spiega il Dirigente Scolastico. L’alunno, oltre ad avere un docente di sostengo ha anche un educatore, presente soltanto in caso di gravità».
Nell’istituto barese vi sarebbero circa un centinaio di studenti diversamente abili su una popolazione scolastica di 1200 tra ragazzi e ragazze.
«Non è facile gestire ragazzi con problemi comportamentali – afferma ancora il Dirigente – che arrivano perfino a lanciare le sedie».

La responsabilità

Ai sensi del Codice Civile e di quello Penale il soggetto senza capacità d’intendere e volere non è responsabile e conseguentemente non punibile. L’alunno con una disabilità psichica potrebbe quindi rientrare a tutti gli effetti in quest’area.
Il rapporto contrattuale che s’instaura tra la famiglia e la scuola all’atto dell’iscrizione, obbliga l’Istituto scolastico a prevedere e prevenire il possibile rischio. La mancanza di intendere e volere infatti non limita la responsabilità del soggetto che, per legge, è tenuto a vigilare sul disabile.
Quest’aspetto si integra alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione al Diritto all’educazione e istruzione dei disabili. La scuola dovrà quindi ad adottare “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con nota ministeriale del 4 agosto 2009.

Il profilo assicurativo

La sottoscrizione della polizza integrativa da parte del personale scolastico, in questi casi, diventa particolarmente raccomandabile.
Il distacco della retina potrebbe prevedere un danno da invalidità permanente anche grave. Questo tipo di sinistro, accaduto sul lavoro, prevede la tutela assicurativa da parte dell’INAIL. Non sono invece rimborsate all’infortunato le spese mediche, in quanto gratuite, previste dal SSN anzi, nella maggioranza dei casi, queste potrebbero essere gravate da ticket.
Il mancato risarcimento integrale del sinistro (danno differenziale), è una della cause alla base del possibile contenzioso tra il lavoratore e il datore di lavoro.
L’adesione alla polizza integrativa consente al dipendente infortunato il ristorno di tutte le spese sostenute oltre all’indennizzo, in caso di invalidità, fin dal primo punto.
La polizza integrativa inoltre, in caso di Responsabilità Civile, tutela l’Istituto dall’obbligo di risarcimento diretto del danno provocato.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per gli alunni con disabilità fisica o psichica, contattaci qui.

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Studente disabile escluso dalla gita

Uno studente 17enne ipovedente, di un Istituto superiore Torinese, è stato escluso dalla gita organizzata dalla scuola perché non c’era l’insegnante di sostegno. Lo riporta un articolo de “il Sole 24 ore”.

Il fatto

L’alunno sarebbe dovuto partire per una gita di un giorno in Liguria.  Tuttavia, secondo quanto afferma la madre: «Nessuno dei due insegnanti di sostegno ha dato propria disponibilità ad accompagnarlo».
La mamma dello studente aveva proposto al Dirigente di far accompagnare il ragazzo dall’educatrice dell’Istituto di riabilitazione che già assiste l’alunno nel tragitto tra casa e scuola.
Il Dirigente, in questo caso ha negato l’autorizzazione poiché l’accompagnatore «non faceva parte del personale scolastico». Il Preside avrebbe tuttavia concesso l’autorizzazione a patto che ad occuparsi dell’accompagnamento fosse stato uno dei genitori.
«Ho detto di no – afferma la donna – visto che un adolescente non vuole la mamma in gita con lui. Ho anche intenzione di scrivere all’Ufficio scolastico per segnalare la vicenda, perché non c’è stata nessuna inclusione in questo istituto frequentato da altri ragazzi disabili».

Il profilo di responsabilità

Tra la scuola è la famiglia, all’atto dell’iscrizione dell’alunno si crea un rapporto contrattuale, ai sensi degli Artt. 1175, 1218, 1375 del Codice Civile. La scuola è quindi tenuta a vigilare sull’incolumità dell’alunno anche evitando il crearsi di situazioni dalle quali possano, prevedibilmente, derivare pregiudizi per l’alunno.
Al contempo viene ad instaurarsi anche una responsabilità di tipo extracontrattuale, ai sensi degli Artt. 2047 e 2048 dello stesso Codice Civile. In questo secondo caso, l’obbligo della scuola è legato alla vigilanza affinché ciascun allievo minorenne non arrechi danno agli altri allievi o ad altri soggetti.
Al Codice Civile si affianca tutta la normativa legata al T.U. sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Il combinato disposto normativo fa sì che sul Dirigente Scolastico gravino tutte le responsabilità organizzative e operative legate alle attività scolastiche. Tra queste l’obbligo di valutare l’idoneità del singolo studente a partecipare o svolgere in sicurezza una determinata iniziativa.
Qualora il Dirigente valutasse che la partecipazione alla gita di uno o più alunni, non garantisse, per lo stesso soggetto o per altri, sufficienti livelli di sicurezza, potrebbe impedirne la partecipazione. La valutazione dovrà essere oggettiva, ovvero calata sull’età, sulla maturità e sul livello di indipendenza del singolo soggetto.
In caso contrario, al verificarsi di un evento dannoso, la responsabilità ricade esclusivamente sul Dirigente che ha autorizzato la partecipazione all’uscita.

Il profilo assicurativo

Le migliori soluzioni assicurative, disponibili sul mercato scolastico, prevedono anche la tutela assicurativa degli accompagnatori estranei all’organico scolastico in occasione dei viaggi di istruzione.
Qualora quindi questi soggetti si infortunassero durante il viaggio la polizza garantirebbe il primo soccorso e tutte le spese derivanti dal sinistro. L’estensione, di norma è prestata a titolo gratuito senza integrazione di premio.
Va da sé che la partecipazione di uno o più soggetti esterni, dovrà essere formalmente inoltrata al Dirigente con la necessaria motivazione. Per rendere operativa la garanzia occorrerà la formale autorizzazione del Dirigente e tutta la documentazione dovrà essere tenuta agli atti.
L’accompagnatore esterno potrà essere chiesto esclusivamente l’assistenza nel corso dell’attività mentre la vigilanza resterà sempre in capo al personale scolastico.   

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa dei soggetti esterni alla scuola, durante i viaggi di istruzione, contattaci qui.

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Alunni ospiti dell’Istituto scolastico

Da qui alla fine dell’anno scolastico il nostro Istituto superiore ospiterà alcune classi di un’altra scuola. Una parte dell’Istituto di provenienza infatti è in fase di ristrutturazione. Oltre agli alunni, saranno nostri ospiti anche il personale docente e quello tecnico, svolgendo attività proprie. Tutti questi soggetti sono coperti dalla nostra assicurazione, nel caso in cui dovesse succedere qualcosa?  

Il passaggio preliminare, in questi casi, è relativo al protocollo d’intesa che dovrà essere sottoscritto tra le due Amministrazioni scolastiche. Il documento dovrà prevedere le date e gli orari di accesso all’Istituto ospitante oltre che il numero e la qualità dei soggetti ospitati. Il protocollo dovrà prevedere infine gli spazi e le eventuali attrezzature messe a disposizione.

La Responsabilità Civile   

In questi casi il ramo assicurativo interessato è quello della Responsabilità Civile diretta di entrambi i soggetti: ospitante e ospitato. Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile chiunque, dolosamente o colposamente, cagioni un danno è obbligato a risarcire il danno.
Se ad esempio, a causa di uno scalino rotto, non segnalato, il docente o l’alunno ospite subisse un danno la polizza dell’Istituto ospitante tutelerà il danno.
Il protocollo d’intesa servirà anche a tutelare l’Istituto ospitante. Se un alunno ospitato provocasse un danno alla struttura o alle attrezzature concesse in uso, sarà la polizza dell’Istituto di provenienza a tutelare il danno.

L’infortunio

Se al contrario, nell’infortunio, non fosse rilevabile una responsabilità diretta dell’Istituto ospitante, la polizza scolastica integrativa di quest’ultimo non è operante.
In questi casi il danneggiato sarà tutelato unicamente la polizza eventualmente sottoscritta dell’Istituto ospitato.
Conseguentemente, anche tutti gli adempimenti formali come le denunce all’INAIL e all’assicuratore della polizza integrativa, dovranno essere espletati dall’Amministrazione dell’Istituto ospite.

L’Itinere

Anche per l’eventuale infortunio in itinere valgono le stesse regole. La polizza dell’Istituto ospitante tutelerà esclusivamente gli alunni e il personale iscritto. Studenti e docenti dell’Istituto ospitato saranno tutelati unicamente dalla polizza del proprio Istituto, qualora questa garanzia sia operante.

Se desideri maggiori informazioni in relazione all’assicurazione degli alunni ospiti dell’Istituto scolastico, contattaci qui.

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Alunno disabile ferisce il docente

Degna di nota è la sentenza 172 emessa dal tribunale di Gorizia il 13/07/2023. Lo riporta un articolo del Dirigente Scolastico Gianluca Dradi, pubblicato su Amministrare la Scuola.

Il fatto

L’episodio si riferisce al ferimento di un docente di sostegno, da parte di un alunno autistico a lui affidato. Dopo l’infortunio, il docente, attraverso i suoi legali, ha chiamato in causa il Dirigente, e il Ministero, per vedersi riconosciuto il danno differenziale.
Per danno differenziale s’intende la differenza tra le spese effettivamente sostenute e quanto risarcito dall’INAIL. Per essere riconosciuto, il dipendente deve dimostrare che il danneggiamento, deriva da un fatto illecito commesso dallo stesso datore di lavoro, o da un terzo, nel corso dell’attività lavorativa. L’INAIL infatti indennizza il danno al verificarsi dell’infortunio o della malattia e ma non sempre risarcisce gli effettivi pregiudizi subiti dal lavoratore.
Il Tribunale di Gorizia, sulla base del principio di ineliminabilità di alcuni rischi, ha negato la responsabilità del Dirigente e del Ministero. Per i giudici, il caso in questione, infatti era caratterizzato dall’imprevedibilità del fatto, stante: «Il gesto repentino ed improvviso dell’alunno».

La responsabilità del Dirigente

Al di là del caso specifico, l’attenzione va posta sulla possibile responsabilità del dirigente scolastico che, in quanto datore di lavoro, è tenuto a garantire la sicurezza dei dipendenti. Quanto è infatti prevedibile la condotta di un alunno, affetto da patologie psichiche, che manifesta un comportamento aggressivo?
In relazione alla tutela del dipendente, l’Art. 2087 del Codice Civile è molto chiaro. Il Datore di lavoro deve adottare tutte le misure: «necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Dal punto di vista pratico, la Legge 3 agosto 2007, n. 123 e il successivo D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, definiscono il perimetro normativo in materia di sicurezza sul lavoro.
Anche la giurisprudenza, a più riprese, s’è espressa circa l’obbligo di tutela dell’integrità fisica del lavoratore anche adottando misure atipiche per la sua salvaguardia. (Cass. Civile, Sez. Lav., 06 settembre 1988, n. 5048). La normativa scolastica infine definisce una serie di adempimenti obbligatori utili per ridurre il rischio del lavoratore fermo restando il diritto dell’alunno disabile all’inclusione scolastica.

La polizza integrativa

La stipula e la sottoscrizione di una polizza integrativa in questo senso diventano particolarmente raccomandabili. Com’è noto l’INAIL tutela il sinistro sul lavoro ma la sua tutela si limita ai casi di morte e di invalidità permanente pari o superiore al 6° punto di invalidità. Non sono invece rimborsate all’infortunato le spese mediche, in quanto gratuite, previste dal SSN anzi, nella maggioranza dei casi, queste sono gravate da ticket. Questo stato di cose è molto spesso alla base del contenzioso tra il lavoratore e il datore di lavoro.
L’adesione alla polizza integrativa consente al dipendente infortunato il ristorno di tutte le spese sostenute e l’indennizzo in caso di invalidità fin dal primo punto.
La polizza integrativa inoltre, in caso di Responsabilità Civile, tutela l’Istituto dall’obbligo di risarcimento diretto del danno provocato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche per i casi di infortunio e Responsabilità Civile, contattaci qui.

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Scarpe rotte

Otto anni e tre gradi di giudizio, è durata la vicenda che ha visto coinvolta un’alunna infortunata a scuola per colpa delle scarpe rotte. Lo riporta un articolo de “La Repubblica”.

Il fatto

La vicenda risale al 2016, quando l’alunna frequentava la seconda elementare di un Istituto Comprensivo in provincia di Milano.
L’alunna era arrivata a scuola con la fibbia degli stivaletti spezzata. La docente accortasi dell’inconveniente aveva provato ad aggiustarla con un paio di graffette che sembravano servire allo scopo.
Tuttavia, nel pomeriggio, poco prima del termine delle lezioni, l’alunna inciampava cadendo in classe, procurandosi la frattura scomposta del gomito. Nonostante le cure mediche e la lunga riabilitazione, la scolara riportava comunque 8 punti di invalidità permanente.
La famiglia portava in causa la scuola addossando all’Istituto la responsabilità dell’accaduto e chiedendo 33.000 euro di risarcimento per i danni sofferti.
I primi due gradi di giudizio avevano dato torto alla famiglia. In modo analogo i giudici avevano rilevato come l’alunna fosse giunta a scuola con le scarpe rotte, la colpa sarebbe quindi imputabile alla disattenzione dei genitori. In seconda istanza non c’era prova che la caduta fosse stata provocata dallo stivaletto danneggiato. Da qui il ricorso dei legali della famiglia in cassazione. Anche i giudici della suprema corte hanno ribadito l’analogo concetto già espresso nei precedenti gradi di giudizio.
Nessuno ha visto cadere l’alunna per cui, osserva il giudice non è possibile determinare: «la precisa modalità della caduta». Non è neppure appurabile: «se l’apposizione della graffetta sulla fibbia dello stivaletto da parte dell’insegnante abbia determinato, o abbia contribuito a cagionare la caduta indicata».
Per questi motivi le richieste della famiglia sono state respinte e, ai genitori, sono state addebitate le spese legali, pari a 8.000 euro.

L’assicurazione scolastica

Le polizze integrative scolastiche, di norma, risarciscono tutte le spese mediche direttamente collegate all’infortunio. Nel caso in questione quindi l’alunna sarebbe stata risarcita in relazione a tutte le spese sostenute dalla famiglia sia per le cure che per la riabilitazione. Anche le invalidità permanenti direttamente legate al sinistro sono rimborsate attraverso specifiche tabelle.
Inoltre qualora fosse provata la responsabilità dell’Istituto nella vicenda, la polizza andrebbe ad indennizzare la famiglia per il danno non patrimoniale, quello biologico.

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Avvelenamento alimentare

Una recente notizia di particolare interesse, è quella relativa alla condanna di un albergatore trentino, reo di lesioni colpose. Secondo i giudici la responsabilità dell’albergatore è: «per aver distribuito sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica che hanno provocato disturbi gastro alimentari». Lo riporta un articolo di “la Repubblica”.

Il fatto

I fatti sono accaduti in due diversi momenti: il 28 gennaio e il 9 febbraio 2020. Complessivamente 130 persone, tra cui tre scolaresche emiliane in settimana bianca, sono rimaste vittime dell’intossicazione alimentare. Subito dopo aver mangiato studenti e docenti accompagnatori hanno accusato malessere, nausea, vomito e crampi addominali. Alcuni ragazzi sono stati portati al pronto soccorso, ma alla luce dell’enorme numero di soggetti coinvolti, s’è preferito organizzare un ospedale da campo davanti all’hotel. Il ristoratore, come si legge nel capo d’imputazione, avrebbe permesso «la proliferazione dell’infezione». La presenza di due agenti patogeni, lo “Staphylococcus aureus” e il “Bacillus cereus”, negli alimenti ha causato la: «l’insorgenza di un episodio epidemico».
La struttura alberghiera, a titolo di risarcimento, ha emesso un assegno di 230 euro per ciascun ospite colpito dai disturbi gastrointestinali durante il soggiorno. A questa cifra iniziale il giudice ha ordinato un ulteriore risarcimento di 200 euro. L’importo complessivo è stato considerato tuttavia insufficiente dai rappresentanti legali delle vittime. Solo il costo della settimana bianca infatti, ammonta a 300 euro per ogni studente. A questo danaro andrebbe aggiunto il costo che le famiglie hanno dovuto sostenere per raggiungere e assistere i figli in ospedale.
Il giudice ha anche accolto la richiesta del titolare della struttura, di svolgere un servizio di pubblica utilità per 80 giorni. In questo modo l’imprenditore potrà ottenere l’estinzione di tutti i reati per i quali è finito sotto indagine dal 2020, tra cui le lesioni colpose.

Il livello di responsabilità

L’episodio, per quanto disdicevole, è arrivato agli onori delle cronache, esclusivamente per il numero di soggetti coinvolti. In realtà, i casi di intossicazione alimentare che coinvolgono alunni e operatori, soprattutto in occasione dei viaggi di istruzione, non sono tutt’altro che infrequenti. Proprio in questi giorni è stato segnalato un caso analogo che ha coinvolto 70 studenti siciliani in gita in Puglia, lo riporta un articolo di “MessinaToday”.
La responsabilità oggettiva dell’albergatore, come ha anche stabilito il tribunale trentino, è innegabile, tuttavia qualche riflessione andrebbe fatta anche in relazione alla progettazione del viaggio.
Appare evidente che troppo spesso, costi esageratamente contenuti mal si associano ad elevati standard di qualità. Offerte economiche anormalmente basse, rispetto alle tariffe comunemente applicate, dovrebbero alzare il livello dell’attenzione e richiedere una valutazione più accurata.
In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa la scuola dovrebbe richiedere per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo e sui servizi proposti.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, tutela i sinistri anche in questi casi.
Resta inteso che, qualora uno studente o un accompagnatore subisca un danno a seguito di responsabilità diretta dell’albergatore, dovrà, in prima istanza, rivalersi su quest’ultimo.
La polizza scolastica potrà inoltre intervenire con tutte le garanzie accessorie non risarcite in responsabilità civile dall’albergatore fatto salvo il diritto alla rivalsa sul danneggiante.

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Viaggio di istruzione: rottura dello specchio dell’albergo

Un nostro alunno, durante un viaggio di istruzione all’estero, ha inavvertitamente rotto uno specchio della camera d’albergo in cui era alloggiato. L’albergatore ci ha contattato telefonicamente chiedendoci il risarcimento del danno e minacciando di trattenere la cauzione. La polizza assicurativa stipulata dalla scuola paga il danno?

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, garantiscono gli eventuali danni diretti da Responsabilità Civile imputabili all’Istituto o ai soggetti assicurati.

Le polizze assicurative viaggi

La scuola può tutelare i partecipanti al viaggio, attraverso la polizza scolastica o quella proposta dall’agenzia di viaggio, per imprevisti di carattere medico o sanitario. Occorre tuttavia prendere anche in considerazione che gli studenti e i loro accompagnatori sono responsabili degli eventuali danni provocati alla struttura ospitante. In questi casi la polizza assicurativa operante è quella di Responsabilità Civile.

Il contratto con l’albergo e il deposito cauzionale

Il contratto di albergo è un contratto atipico per cui si applica, in via analogica, la disciplina prevista per il contratto di locazione. Nel contratto di locazione, l’affittuario è tenuto a custodire le cose a lui consegnate utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia. Analogamente i clienti di un albergo o di una struttura ricettiva possono essere chiamati a risarcire i danni causati alla camera nella quale alloggiano.
L’albergatore al momento della stipula del contratto di albergo, potrebbe chiedere al cliente un deposito cauzionale. Anche quest’aspetto andrà definito precisamente tra la scuola e l’agenzia di viaggio in fase di selezione della struttura ospitante. Il deposito cauzionale dovrà essere restituito al momento del check-out quando, effettuati i controlli, non si riscontri alcun danno alle cose presenti all’interno della camera.

La responsabilità

Il risarcimento del danno di un bene di proprietà altrui è prevista ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile. Al danneggiato spetta provare l’onere della colpa oltre alla quantificazione del danno.
Diventerà quindi opportuno che gli accompagnatori, prima di accedere alle camere e dopo averle lasciate, verifichino con un incaricato della struttura la condizione delle stesse.
Questi passaggi precauzionali eviteranno contestazioni o contenziosi successivi.
In caso di danneggiamento accidentale la scuola potrà denunciare l’accaduto alla propria assicurazione e il danneggiato ottenere il risarcimento.

La polizza di assicurazione scolastica

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, prevedono una sezione di Responsabilità Civile a tutela dell’Istituto e degli assicurati. Questa solitamente risulta operante per tutte le attività scolastiche, quindi anche per i viaggi di istruzione.
Il ramo di Responsabilità Civile protegge l’assicurato nel caso in cui provoca involontariamente un danno a terzi. La garanza quindi tiene indenne l’assicurato di quanto deve pagare a un terzo per un fatto illecito.
Ne deriva che, quando il cliente ha sottoscritto questo tipo di tutela il proprietario della struttura ricettiva, è tutelato per i danni cagionati.
Le migliori polizze assicurative operanti nel mercato scolastico prevedono anche un ramo per tutela giudiziaria e legale. Qualora ad esempio, l’albergatore cercasse di farsi pagare un danno non provocato dall’assicurato, quest’ultimo può utilizzare questa garanzia per difendersi dalla richiesta incongrua.

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Indumento danneggiato

Un nostro collaboratore scolastico, mettendo in ordine il materiale di pulizia con un collega, ha fatto accidentalmente cadere un flacone di candeggina malchiuso. Il liquido fuoriuscito nell’impatto col pavimento ha rovinato il maglione del compagno di lavoro. E’ possibile aprire un sinistro e ottenere il risarcimento del maglione?

Le polizze assicurative, di norma, garantiscono gli eventuali danni diretti da Responsabilità Civile imputabili all’Istituto o ai soggetti assicurati. Verificato quest’aspetto, l’Istituto potrà effettuare la denuncia di sinistro e il collaboratore vedersi rimborsato il danno. È bene tuttavia tenere in considerazione alcuni aspetti.

I dispositivi di protezione individuale

I Collaboratori scolastici, le cui mansioni sono prettamente manuali, debbano essere dotati e indossare sempre i DPI (dispositivi di protezione individuale). Inoltre la scuola, in qualità di datore di lavoro, deve fornire il collaboratore ogni accessorio per la sicurezza o la salute durante il lavoro. Tutto ciò in applicazione dall’Art. 74 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), in combinato disposto con il D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475.
Il contratto assicurativo prevede esplicitamente l’applicazione della normativa scolastica. In caso di disapplicazione, l’assicuratore potrebbe non effettuare o ridurre il rimborso. È quindi opportuno verificare quest’aspetto.

L’importo del risarcimento

L’assicuratore indennizza il danno nei limiti dei massimali previsti.
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, l’onere della colpa e la quantificazione del danno sono a carico del danneggiato. Ferma restando la testimonianza del collega, circa la modalità dell’evento, il valore del bene è stabilito alla documentazione originaria di acquisto: fattura o scontrino fiscale.
Di regola l’assicuratore non prevede riduzioni se il bene è stato acquistato entro i dodici mesi. Al contrario, il valore di rimborso dei beni, acquistati da più di un anno, potrebbe subire una riduzione anche cospicua.
L’assenza di documentazione comprovante la data di acquisto e il valore originario del bene danneggiato potrebbe compromettere o ridurre il risarcimento. In quest’ultimo caso l’assicuratore potrebbe proporre una somma a forfait o prendere in considerazione il deperimento o l’usura del bene. Resta infatti nel diritto dell’assicuratore chiedere la visone del bene danneggiato. Per questo motivo è sempre necessario conservare il bene fino al rimborso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze di Responsabilità Civile o al danneggiamento dei beni personali a scuola, contattaci qui.