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Viaggi di istruzione: il voucher Covid

Lo scorso 5 maggio l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il Covid-19 non si qualifica più come un’emergenza globale iniziata a gennaio 2020.
Uno dei primi effetti legati alla pandemia sono stati i lockdown applicati in moltissimi paesi. Com’era ampiamente prevedibile, il divieto di spostamento ha messo in profonda crisi il mercato turistico.
Banca d’Italia, in una nota del settembre 2021, evidenziava la grave flessione dei flussi turistici in tutto il territorio nazionale e internazionale.
Fin dal marzo 2020, il Governo, con il D. L. 17 marzo 2020 n. 18, aveva varato alcune misure per arginare le conseguenze derivanti dall’emergenza sanitaria.
Tra gli interventi previsti, un’apposita sezione era dedicata alla risoluzione dei contratti turistici.

Il rimborso del viaggio attraverso i voucher

L’Art. 88 del Decreto offriva la possibilità, alle Agenzie e ai Tour Operator, di rimborsare il viaggio attraverso voucher. Il motivo della scelta rispondeva alla prioritaria esigenza di evitare il possibile default finanziario delle aziende turistiche. Troppe imprese, infatti, non avrebbero avuto la liquidità sufficiente per affrontare tutti i rimborsi se questi fossero stati risarciti in denaro contante. I titoli di credito potevano essere utilizzati, dal viaggiatore, entro un periodo di trenta mesi dall’emissione.
L’Art. 88-bis del Decreto, al comma 8, affrontava in maniera specifica anche la questione legata ai viaggi di istruzione. Le indicazioni normative, in questo senso, ribadivano il concetto che l’emissione del voucher fosse opzionale e non obbligatoria. Al contrario, la restituzione del danaro era assolutamente obbligatoria in alcuni casi specifici come, ad esempio, la scuola dell’infanzia o le classi terminali.
Nonostante fosse previsto dalla norma, il rischio di accettare i voucher in sostituzione del contante anche in tutti gli altri casi, nascondeva un rischio concreto. Nel caso, infatti, in cui l’operatore fosse fallito o la società fosse messa in liquidazione, la scuola avrebbe avuto più di un problema nell’esigere il credito.

La tutela del viaggiatore

È quanto sta purtroppo accadendo a molte scuole. A fronte del fallimento o dello stato di liquidazione dell’operatore economico gli Istituti non riescono a recuperare le somme versate o le prestazioni programmate. Dal 30 giugno 2016, inoltre, il Fondo di Garanzia, costituito presso il Ministero del Turismo per far fronte ad analoghe criticità, ha cessato di esistere.
Tuttavia, ai sensi dell’Art. 19, del D.L. 23 maggio 2011, n. 79, gli operatori turistici hanno l’obbligo di dotarsi di sistemi di garanzia a tutela dei propri clienti. I sistemi di tutela previsti possono contemplare sia polizze assicurative che garanzie bancarie, o anche fondi eventualmente riassicurati.
Nel caso di insolvenza o fallimento dell’impresa turistica, il viaggiatore si vedrà così rimborsato il prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico.
Se nel privato questo processo è, almeno in teoria, abbastanza semplice, nella Pubblica Amministrazione scolastica, potrebbe non essere così banale.
La scuola, in qualità di Ente Pubblico, in relazione a tutti gli aspetti di contenzioso legale dovrà sempre fare riferimento all’Avvocatura di Stato.

Le polizze assicurative scolastiche

Le polizze assicurative scolastiche, non ricomprendono mai l’eventualità della mancata erogazione del servizio da parte dell’agenzia di viaggio. I rimborsi rimangono esclusivamente quelli di carattere medico: infortunio, malattia e decesso del partecipante al viaggio di istruzione. Restano quindi escluse ulteriori motivazioni al di fuori di quelle indicate.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i viaggi di istruzione scolastici, contattaci qui.

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Annullamento del viaggio per Covid19

Il nostro Istituto, con la ripresa della programmazione delle attività scolastiche di quest’anno, sta organizzando anche viaggi di istruzione, in Italia e all’estero.
Nel caso di annullamento per infezione da Covid19, la polizza assicurativa stipulata dalla scuola rimborsa la mancata partenza? Nel caso l’infezione venga contratta durante il viaggio e lo studente o il docente accompagnatore non possa rientrare, la polizza prevede la copertura delle spese per l’isolamento sanitario e l’eventuale rifacimento della biglietteria?

La ripresa della normale attività didattica in questo primo periodo post pandemia non si discosta in modo radicale rispetto a quella dei due anni precedenti. A più riprese abbiamo affrontato l’argomento delle problematiche legate al Covid19 nei viaggi di istruzione, è bene tuttavia ritornare sull’argomento.

La polizza integrativa e il rischio Covid19

Nella maggioranza dei casi, le polizze assicurative scolastiche escludono il rischio pandemico.
Occorrerà quindi controllare attentamente che, nelle esclusioni inserite all’interno della Condizioni Contrattuali, non sia citato il caso pandemico o non siano presenti riferimenti al coronavirus.
Quelle che lo includono si limitano a garanzie di carattere indennitario come diaria giornaliera in caso di ricovero e convalescenza.
Nessuna, tra quelle disponibili, prevede l’annullamento del viaggio nei casi di pandemia.
Resta quindi inteso che senza opportune integrazioni, l’alunno che non dovesse partire non si vedrebbe rimborsato il viaggio. In modo analogo, l’alunno o il docente, che dovessero contrarre l’infezione durante il viaggio e venissero posti in isolamento, dovranno provvedere autonomamente alle eventuali spese.
Per questi motivi, diventa più che opportuno che la scuola sottoscriva delle garanzie specifiche che tutelino gli assicurati in questi casi.

Coperture Covid19 per i viaggi di istruzione

Gli operatori del settore turistico, di norma, propongono polizze specifiche che prevedono anche coperture per il rischio Covid19. Le garanzie, tuttavia, non sono tutte uguali; vediamo, quindi, quali aspetti considerare.
In prima istanza è bene verificare attentamente che le garanzie offerte riguardino esclusivamente il rischio pandemico. La polizza sottoscritta dall’Istituto scolastico nel ramo assistenza, di norma, già preveda garanzie specifiche (annullamento, medico-bagaglio, ecc.) legate ai viaggi di istruzione. L’eventuale acquisto di doppie coperture assicurative potrebbe configurarsi come un possibile danno erariale.

Termini previsti

Un aspetto su cui porre particolare attenzione sono i termini previsti per attivare la garanzia di annullamento del viaggio. Le polizze assicurative del settore prevedono termini di sottoscrizione differenti, ma comunque precedenti alla data di partenza. In questo contesto è sempre bene verificare con accuratezza le disposizioni contrattuali onde evitare contestazioni al momento della denuncia di annullamento.

Isolamento sanitario

Nella maggioranza delle polizze, la positività al Covid19, se rilevata prima della partenza, fa scattare la garanzia che copre le penali di cancellazione del viaggio. Diverso il caso in cui, invece, l’assicurato, studente o accompagnatore, venga sottoposto a isolamento e non possa rientrare nella data stabilita. Questa situazione non viene normalmente compresa nelle garanzie contrattuali. Di conseguenza, la polizza non pagherebbe i costi aggiuntivi di soggiorno, né quelli di riacquisto della biglietteria per il rientro. E’ bene quindi verificare anche quest’aspetto.

Patologie preesistenti

Un’ulteriore esclusione classica delle polizze viaggio sono le malattie preesistenti. E’ sempre opportuno quindi verificare cos’è previsto contrattualmente: l’eventuale incubazione da Covid19 potrebbe essere considerata malattia preesistente. 
Da ultimo è bene ricordare che la garanzia di annullamento del viaggio non prevede ipotesi legate al timore di ammalarsi da Covid19.  Motivazioni di carattere non sanitario, qualora non ricomprese in polizza potrebbero far perdere il diritto all’indennizzo.

Quanto costano le polizze Covid19 per l’annullamento del viaggio?

Non esiste una tariffazione analoga per tutte le società assicuratrici. Ogni Compagnia stima in modo diverso la polizza anche in relazione ai servizi offerti o agli obiettivi commerciali che si propone di raggiungere. In termini di grandezza potremmo andare da poche decine di euro fino a qualche centinaio.
È, inoltre, necessario considerare che la tariffazione della garanzia è legata al valore del viaggio. Il costo per un viaggio del valore di 400 euro sarà diverso rispetto a quello di un viaggio da 1.500 euro.
E’ quindi opportuno tenere in considerazione anche quest’aspetto nella fase istruttoria del viaggio.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alle coperture di annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19, contattaci qui.

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PCTO all’estero

In nostro Istituto, all’interno del programma educativo, ha programmato una serie di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) all’estero. Desideriamo sapere se la polizza stipulata garantisce anche le attività svolte all’estero.

La Legge 13/07/2015 n. 107, contenuta nella riforma della Buona Scuola, introduce il concetto di obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro.
Il programma si rivolge, infatti, a tutti gli studenti che hanno almeno 16 anni di età. Prevede un monte ore differenziato a seconda degli istituti scolastici: 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei.
L’Alternanza scuola-lavoro, è stata rinominata “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). Gli indirizzi sono definiti dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell’Art. 1, comma 785, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il profilo assicurativo INAIL

La Direzione Generale dell’INAIL Veneto, con la circolare del 13 febbraio 2018 conferma la tutela assicurativa in questi casi.  La nota, tuttavia, pone dei distinguo di carattere operativo tra le attività svolte:

  1. Nell’ambito dell’Unione Europea, nonché dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE)(1) e in Svizzera;
  2. In Paesi extracomunitari con i quali vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza statale;
  3. In Paesi extracomunitari con i quali non vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza sociale.

Fermo restando, quindi, che la copertura INAIL è sempre operante, sarà compito dell’Istituto scolastico promotore verificare, caso per caso, eventuali obblighi assicurativi specifici aggiuntivi.
L’Istituto scolastico, infine, non avrà alcun obbligo di comunicare all’INAIL il periodo e i nominativi degli studenti interessati.  Su richiesta dell’INAIL, tuttavia, la scuola dovrà essere in grado di documentare, in qualsiasi momento, le persone comprese nell’assicurazione in relazione alle attività assicurate al fine di rendere possibile la tutela degli infortuni.

La polizza integrativa

Di norma, la polizza integrativa stipulata dall’Istituto scolastico non pone limitazioni in questo senso. Gli studenti risulteranno in copertura in tutti i rami previsti dalla polizza: Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale.
Come per tutti i viaggi all’estero, anche per i PCTO occorre prestare alcune attenzioni di carattere generale. Le polizze integrative, normalmente, escludono il rischio pandemico. Per questa ragione, qualora un alunno risultasse positivo al Covid19 e fosse messo in isolamento, la polizza potrebbe non coprire le spese per la quarantena, il mancato svolgimento, in toto o in parte, del percorso e la nuova emissione della biglietteria di viaggio.
Per questi motivi è necessario valutare la stipula di una copertura assicurativa legata a questo rischio specifico.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche nelle attività di PCTO all’estero, contattaci qui.

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Erasmus+: le polizze Covid19

Alcuni alunni del nostro Istituto superiore stanno partendo per un Erasmus+ in Irlanda.
Anche alla luce dei costi, le famiglie ci domandano se la polizza assicurativa scolastica copre la mancata o posticipata partenza qualora gli studenti non potessero partire per positività al Covid19. Per la stessa motivazione copre le spese di biglietteria aerea per il posticipato rientro e le spese alberghiere in isolamento?

Dare una risposta univoca è pressoché impossibile.
Le assicurazioni scolastiche prevedono, di norma, un ramo di Assistenza. Le garanzie, qualora previste, prevedono l’annullamento del viaggio e l’assistenza sanitaria in caso di malattia o infortunio e il rimborso delle spese mediche. Le garanzie tutela tutti i soggetti partecipanti al viaggio: studenti e accompagnatori.

La copertura nei casi di Covid19

Le polizze stipulata dalle scuole, tuttavia, nella quasi totalità dei casi escludono il rischio pandemia.
Ne deriva che qualora lo studente o l’accompagnatore non dovesse partire per il viaggio a causa della positività al Covid19 non si vedrebbe rimborsato né i costi del viaggio né il soggiorno non goduto. Un caso ancora peggiore potrebbe verificarsi qualora lo studente o l’accompagnatore non potessero rientrare perché posti in quarantena obbligatoria.
In questi casi infatti la polizza assicurativa scolastica non copre il riacquisto dei biglietti né il costo dell’albergo o della struttura in cui sarà effettuato l’isolamento.

Le polizze Covid19

Per far fronte a queste evenienze il mercato assicurativo offre soluzioni specifiche, che proteggono in caso di epidemia/pandemia legata al Covid19. La loro sottoscrizione, coma abbiamo visto, è separata e opzionale rispetto alla polizza scolastica.
Le garanzie in questo caso tutelano non solo dalla mancata partenza ma anche nei casi di prolungamento obbligato del soggiorno per infezione da Covid19. Alcune polizze prevedono anche un indennizzo nel caso di ospedalizzazione.
Questo tipo di coperture possono prevedere i viaggi e i soggiorni esclusivamente in Europa oppure in tutto il mondo. Com’è intuibile, i costi variano in base al tipo di copertura, alle garanzie inserite e ai massimali previsti. I costi partono da poche decine di euro fino a qualche centinaio.

Le esclusioni

Un grave errore sarebbe pensare che le polizze Covid19, legate ai viaggi, di non prevedano limitazioni o esclusioni.
Una delle più ricorrenti è quella legata alla durata del soggiorno. Le più diffuse prevedono un periodo massimo di 30 o 60 giorni. Motivo per cui, se il progetto prevede una durata superiore, come spesso capita per Erasmus+, la polizza è inadeguata.
Le limitazioni tuttavia non si limitano solo alla durata del soggiorno.
Molte polizze non contemplano le malattie preesistenti. Questa è una condizione di esclusione classica tesa a non coprire le malattie croniche dell’assicurato. In questo caso è importante verificare che l’eventuale incubazione della malattia non sia considerata malattia preesistente.
Da ultimo la garanzia non prevede la preoccupazione dell’infezione. Se lo studente o la sua famiglia decidessero di rinunciare al viaggio per il timore d del contagio, la garanzia non opera.

Le polizze offerte dalle Agenzie di Viaggio e dei Tour Operator

Normalmente quando la scuola acquista un viaggio da un’Agenzia specializzata o da un Tour Operator, quest’ultimo offre o include automaticamente nel pacchetto la polizza assicurativa.
Sottoscrivere una polizza non ne garantisce l’adeguatezza. Compito dell’Amministrazione scolastica a verificare che la polizza sia adeguata alla reale necessità o che le garanzie non siano ricomprese in quella scolastica, già stipulata.
In tutti i casi sia per la verifica delle condizioni che per la stipula di una polizza assicurativa specifica la consulenza del broker assicurativo specializzato diventa di fondamentale importanza.

Le indicazioni ministeriali

In base alla normativa Italiana ci sono ancora dei paesi verso i quali ci sono delle limitazioni sia in ingresso sia in uscita. È buona norma, prima di partire, di verificare la normativa in vigore in tema di ingressi nei Paesi di destinazione. Consultando la Scheda del Paese di interesse sul sito: ViaggiareSicuri, è possibile verificare se il Paese di destinazione prevede il divieto di ingresso per alcune o tutte le categorie di viaggiatori. Per la scuola è quindi fondamentale consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri prima di intraprendere qualsiasi viaggio all’estero.
Qualora studenti o accompagnatori fossero già nel paese di destinazione e dovessero rientrare in Italia per motivi sanitari la sezione del sito: infocovid è di particolare interesse.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulle polizze Covid19 per Erasmus+ contattaci qui.

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Annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19

Un’Agenzia specializzata in vacanze studio, scambi ed esperienze di lavoro all’estero, ci ho proposto una polizza assicurativa che tutela i nostri alunni nei casi di annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19. L’Agenzia ci assicura che, in caso di annullamento, il rimborso è previsto anche nei casi in cui il lockdown interessasse il Paese di destinazione. A vostro parere è il caso di sottoscrivere questa polizza oppure quella della scuola prevede già queste coperture?

La ripresa dei viaggi di istruzione, in periodo di pandemia, è certamente più complessa rispetto a quella degli anni passati. Abbiamo affrontato l’argomento delle problematiche legate al Covid19 nei viaggi di istruzione in un articolo dello scorso anno.
L’imprevedibilità dettata dall’evoluzione dei contagi nell’ultimo periodo, l’adozione del green-pass obbligatorio e le restrizioni che ogni Paese sta valutando in maniera autonoma per chi entra ed esce dai propri confini, potrebbero creare non poche difficoltà agli Istituti scolastici che stanno organizzando i viaggi di istruzione, soprattutto se fuori dai confini nazionali.

Coperture Covid19 per i viaggi di istruzione

Molti operatori del settore turistico stanno proponendo polizze che prevedono coperture specifiche per il rischio Covid19, tuttavia, le polizze non sono tutte uguali. Vediamo quindi quali aspetti considerare.
La prima cosa da valutare è se la polizza sottoscritta dall’Istituto scolastico già preveda garanzie specifiche legate al ramo assistenza. È bene infatti ricordare che l’eventuale duplicazione delle garanzie assicurative può configurare un possibile danno erariale conseguente all’acquisto di doppie coperture.

Annullamento del viaggio e pandemia

Un aspetto su cui porre particolare attenzione sono i termini previsti nel caso di annullamento del viaggio. Molto spesso, infatti, questa garanzia è sottoscrivibile solo se stipulata entro un numero specifico di giorni dalla prenotazione. I termini possono variare molto, vanno delle 24 ore prima della partenza, per i casi più favorevoli, ma possono prevedere anche 30 giorni dalla partenza.
Fino all’inizio del 2020 il rischio pandemia era quasi sempre escluso dalle polizze. Occorrerà quindi controllare attentamente che nelle esclusioni inserite all’interno della Condizioni Contrattuali non sia citato il caso pandemico o non siano presenti riferimenti al coronavirus (Covid19, SARS-CoV2, ecc).

La quarantena

Un ulteriore aspetto è legato alla quarantena. Se l’assicurato, studente o accompagnatore non può partire o non può rientrare, perché sottoposto a quarantena, la polizza potrebbe non coprire questo aspetto specifico. Nella maggioranza delle polizze la positività al Covid19, rilevata prima della partenza, fa scattare la garanzia che copre le penali di cancellazione del viaggio. Nel caso in cui, invece, l’assicurato sottoposto a quarantena non potesse rientrare nella data stabilita, potrebbe scattare l’esclusione della garanzia. La polizza potrebbe non pagare i costi aggiuntivi di soggiorno, né quelli di acquisto di un nuovo biglietto per il rientro.

Patologie preesistenti

Un ulteriore esclusione classica delle polizze viaggio sono le malattie preesistenti. In questo caso è sempre opportuno verificare cos’è previsto contrattualmente: l’eventuale incubazione da Covid19 potrebbe essere considerata malattia preesistente. 
È bene ricordare inoltre che la garanzia annullamento del viaggio non prevede ipotesi legate al timore di ammalarsi da Covid19, in questo caso la garanzia non opera.
In tutti i casi di dubbi o perplessità in relazione all’annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19, la consulenza del broker assicurativo specializzato è particolarmente preziosa.

Il Decreto “Cura Italia”

Da ultimo evidenziamo che, ad oggi sul mercato non sono presenti garanzie che prevedono il rimborso in caso di lockdown successivo alla prenotazione. La Legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, all’articolo 88bis, commi 8, 9, 10,12, prevede che è sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata. Tuttavia, il D.L. pone come termine la fine dell’anno scolastico 2020/2021. Ne deriva che una nuova situazione pandemica che prevedesse lockdown diffusi o generalizzati come quelli dello scorso anno scolastico potrebbe non prevedere l’obbligo di rimborso da parte delle Agenzie di Viaggio.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alle coperture di annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19, contattaci qui.

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INAIL chiarimenti per la denuncia di infortunio nei casi di Covid19

La circolare 3159 del 17 marzo 2021 l’INAIL fornisce i necessari chiarimenti in relazione alla denuncia di infortunio nei casi di Covid19 nella scuola.
La circolare riveste una particolare importanza soprattutto alla luce del rientro a scuola, nelle forme e con le modalità previste, il 26/04/2021.
Strutturata nella forma domanda-risposta diventa particolarmente agevole nella consultazione. La Circolare viene incontro ai quesiti di maggiore frequenza che in questi mesi sono stati rivolti all’INAIL da parte delle scuole.

L’elevato rischio di contagio

Rilevante risulta il passaggio in cui gli Operatori Scolastici, nel caso di prestazione lavorativa resa in presenza, sono soggetti ad “elevato rischio di contagio”. Nell’ipotesi di contagio in occasione di lavoro, la responsabilità del Dirigente Scolastico non è conseguenza automatica del contagio del lavoratore. Essa “può derivare soltanto dall’accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli nazionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

L’obbligo di denuncia per i dipendenti

Un secondo passaggio è relativo all’obbligo di denuncia per personale e studenti.
L’INAIL, in questo caso, precisa che la denuncia, in via telematica, dev’essere inoltrata solo “nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid19, […] esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio”.
Tuttavia l’INAIL è tenuto ad istruire il caso di infortunio, “anche su segnalazione del lavoratore, dei patronati che li assistono, nonché dell’Inps, nei casi in cui emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non come semplice malattia”.
Nei casi suddetti, l’INAIL chiederà ai dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria.
Fuori da questi due casi, non è c’è alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici.

L’obbligo di denuncia per gli studenti

In relazione agli Studenti, l’INAIL richiama la limitazione della tutela esclusivamente gli ambiti specifici:

  1. Esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
  2. Attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
  3. Attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
  4. Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Per gli studenti è sempre escluso l’itinere.
Il Dirigente Scolastico, come per tutti gli altri casi, dovrà effettuare la denuncia di infortunio all’INAIL solo a fronte dell’emissione di certificato medico di infortunio, fermo restando che, l’istruttoria in merito all’ammissione a tutela del caso denunciato spetterà esclusivamente all’INAIL.

La Didattica a Distanza

Un ultimo passaggio di particolare rilievo assume l’aspetto legato alla DaD (o DDI).
L’INAIL afferma che tutte le attività a scolastiche a distanza rientrano nel campo della tutela assicurativa sia per gli Studenti che per i docenti. A questo proposito, risulta di particolare importanza il passaggio in cui anche le attività di Educazione Fisica erogate in DaD rientrano nella tutela assicurativa. Questo passaggio sembra “smentire” la nota del MIUR dello scorso novembre, i cui si impediva di effettuare l’attività motoria a distanza.
È tuttavia bene ricordare che l’INAIL non ha nessuna competenza o autorità sulle attività messe in atto dall’Amministrazione scolastica, le cui indicazioni operative restano di competenza esclusiva del MIUR.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla denuncia INAIL in caso di Covid19 nella scuola, contattaci qui.

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La responsabilità nel caso di rifiuto a vaccinarsi

In qualità di Dirigente Scolastico volevo chiedervi a quali responsabilità potrei andare incontro se alcuni docenti rifiutassero di vaccinarsi, nonostante il formale invito ricevuto da parte dell’ATS.
La polizza assicurativa scolastica copre quest’eventualità?

I dubbi circa la sicurezza dei vaccini è un problema antico. I dubbi hanno preso maggiore vigore alla luce delle problematiche insorte col vaccino antiCovid-19 di AstraZeneca. Alcuni Paesi membri dell’Unione, infatti, ne hanno sospeso la somministrazione.
Questa presa di posizione, rientrata dopo il parere espresso il 18 marzo scorso dal Comitato di Farmacovigilanza (PRAC) dall’EMA (l’Agenzia europea dei medicinali), ha, tuttavia, portato molti cittadini a disdire le prenotazioni vaccinali.

Incremento dei contagi di origine professionale

In data 23 marzo, con una Nota Ufficiale, il servizio statistico dell’INAIL evidenziava un costante incremento delle infezioni da Covid-19 di origine professionale. Le denunce superano quota 150.000, con un incremento, nel mese di febbraio, di quasi 9.000 in più rispetto al mese precedente.
Premesso tutto ciò e senza entrare nelle scelte individuali del singolo, occorre evidenziare che la libertà di scelta, rispetto ad un trattamento sanitario, è garantita dall’Art. 32 della Costituzione. Il testo riporta come: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
L’opzione di vaccinarsi o meno rientra quindi nella sfera decisionale della persona. E’ tuttavia opportuno soffermarsi sulle eventuali conseguenze che questa scelta può generare in ambito assicurativo.

Le tutele INAIL

La Circolare INAIL n. 13/2020 equipara l’infezione da Covid-19 ad infortunio sul lavoro ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965 (T.U. dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Fatta salva quindi l’ipotesi di infortunio doloso o di infortunio conseguente a rischio elettivo, l’INAIL tutela il lavoratore per tutti gli infortuni sul lavoro, anche quelli derivanti da colpa.
La scelta del lavoratore di non vaccinarsi non può essere considerata dolo. Il contagio non può considerarsi previsto e/o voluto come conseguenza diretta della scelta di non immunizzarsi.
Non può neanche essere considerata rischio elettivo, in quanto il contagio non è certamente voluto dal lavoratore.
Resta quindi inteso che anche in considerazione della nota INAIL del 01.03.2021: “il rifiuto di vaccinarsi […] non può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell’infortunato”.
Il rifiuto di vaccinarsi, configurato come comportamento colposo del lavoratore, può, ad ogni modo, ridurre oppure escludere la responsabilità del datore di lavoro. La colpa non impedisce il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti. L’INAIL quindi non potrà esercitare azione di regresso nei confronti del datore di lavoro.

Le polizze scolastiche integrative

Non c’è responsabilità nel caso di rifiuto a vaccinarsi del lavoratore. Con riferimento alla polizza assicurativa scolastica, non ci sarà quindi neanche necessità dell’intervento della garanzia RCO.
Stante l’assenza di responsabilità , in capo al Dirigente Scolastico, la garanzia non è operativa. Allo stesso modo, come abbiamo visto, la conseguente rivalsa da parte dell’INAIL.

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Covid19 in ambito scolastico: denuncia INAIL

Negli ultimi mesi siamo tornati più volte sul tema della denuncia INAIL per Covid19 in ambito scolastico. Alla luce dell’equiparazione del contagio ad infortunio, in osservanza dell’Art. 42 della Legge 24 aprile 2020 n. 27, è opportuno effettuare sempre la denuncia di sinistro.

La circolare INAIL – Veneto

In data 29 gennaio 2021 l’INAIL – Veneto da diramato la Circolare 1755 con oggetto: Tutela INAIL per infezione da SARS CoV 2 in ambito scolastico.
Circa l’opportunità di denuncia all’INAIL ci siamo già espressi in un nostro precedente articolo. Rileviamo quindi con piacere che le nostre indicazioni trovano riscontro ufficiale nella comunicazione INAIL.

L’obbligo di denuncia anche con modulistica INPS o altra modulistica

L’INAIL – Direzione Territoriale del Veneto evidenzia come: “la situazione emergenziale in atto e le difficoltà di inquadramento della fattispecie, condizionano l’attività del medico che non sempre redige il certificato su modulistica INAIL” conseguentemente “Anche in questi casi, il datore di lavoro [Dirigente Scolastico], sulla base del certificato attestante l’astensione dal lavoro conseguente al contagio da coronavirus pur se redatto su modulistica INPS o su altro tipo di modulistica, deve denunciare l’infortunio all’INAIL sempreché sussistano elementi che consentano di far ricondurre l’infezione all’attività lavorativa.”

Il dettaglio delle circostanze e l’esito del tampone

Alla luce della valutazione del caso, di esclusiva competenza INAIL: “Nella denuncia d’infortunio il datore di lavoro [Dirigente Scolastico] dovrà riportare nel modo più dettagliato le cause e circostanze dell’evento così da consentire all’INAIL di valutare se il lavoratore sia rimasto effettivamente esposto a contagio nello svolgimento delle attività lavorativa […] Dunque, qualsiasi documentazione medica, compresa quella rilasciata ai fini della malattia comune INPS, può essere ritenuta utile ai fini certificativi di infortunio sul lavoro”.
Ai fini della denuncia: “Sarà utile che il datore di lavoro [Dirigente Scolastico] alleghi, tramite i consueti canali telematici, l’esito del tampone attestante la positività al coronavirus”.

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Sospensione della polizza assicurativa scolastica

Alla luce della pandemia da Covid19, vogliamo chiedervi un parere circa la possibilità di sospensione della polizza assicurativa scolastica.
La richiesta, avanzata dal Consiglio di Istituto trae origine dal presupposto che, essendo sospese le attività didattiche nell’Istituto Scolastico, la polizza non sia operante o operi solo parzialmente. La polizza sarebbe riattivata alla normale ripresa dell’attività didattica.
È possibile fare questa richiesta? Quali costi sono previsti?

È importante premettere che la sospensione della polizza assicurativa è un’anomalia tipica delle polizze RC Auto stabilita contrattualmente.

La sospensione della polizza è una tipicità dell’assicurazione auto

Anche nel caso dell’auto, la possibilità non è estesa a tutti i contratti.
Ad esempio non è concesso sospendere le polizze dei ciclomotori, o dei motori marini.
In altri casi, come nelle moto o nei camper, esistono le due tariffe economicamente distinte: con o senza facoltà di sospensione.
La polizza RC Auto infatti copre il rischio della circolazione e viene concessa un’eventuale sospensione solo se il veicolo rimane fermo in area privata.
La garanzia infortuni conducente, eventualmente emessa a latere, non può essere sospesa, anche se collegata al veicolo non circolante.

Cessazione e diminuzione del rischio

Le eventuali modifiche al contratto sono previste anche dall’Art. 1896 Cessazione del rischio durante l’assicurazione e dall’Art. 1897 Diminuzione del rischio entrambi inseriti nel Codice Civile.
La variazione o cessazione del rischio dev’essere comunicate in forma circostanziata da parte del contraente e gli effetti sul premio (es.: la diminuzione dalla rata) si avranno solo dall’annualità successiva. La variazione, inoltre, avrà carattere permanente.
Siamo in presenza di diminuzione del rischio quando la probabilità che si verifichi l’evento assicurato si riduce, oppure diminuisce il costo medio del sinistro su base statistica.

Il profilo assicurativo scolastico in relazione al rischio pandemico

Nel caso specifico delle Istituzioni scolastiche, in occasione della pandemia da Covid19, occorre considerare due aspetti:

  1. Anche qualora venisse provata un riduzione del rischio complessivo, la Responsabilità Civile dell’Istituto non può cessare perché è legata all’esistenza stessa dell’Ente Giuridico;
  2. A far data dal marzo 2020 con l’inizio del lockdown, le maggiori Società Assicuratrici impegnate in ambito scolastico, hanno dichiarato la validità delle coperture assicurative per tutte le attività scolastiche comprese quelle legate alla Didattica a Distanza (o DDI). Di fatto, quindi, non siamo in presenza né di una cessazione, né di una diminuzione del rischio, anzi potrebbe essere vero il contrario.

Circa la copertura assicurativa durante la DaD (o DDI) riteniamo opportuno consigliare sempre un intervento di verifica delle condizioni contrattuali da parte di un broker assicurativo specializzato in ambito scolastico. 

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Educazione Fisica e Didattica a Distanza, le indicazioni del MIUR

Sono pervenute prime indicazioni del Ministero dell’Istruzione in relazione all’Educazione Fisica impartita attraverso la Didattica a Distanza.
L’Educazione Fisica effettuata attraverso la Didattica a Distanza, è un tema controverso. Se da un lato sembra opportuno effettuare un’attività prevista dal Piano formativo, dall’altro serve garantire la necessaria sicurezza.
Sul tema abbiamo avuto modo di entrare nel dettaglio in un nostro articolo all’inizio dello scorso mese di novembre.
La questione circa la possibilità di effettuare l’insegnamento dell’Educazione Fisica con esercizi pratici realizzati durante le sessioni video era stata sollevata dalla C.A.P.D.I. (Confederazione Associazioni Provinciali Diplomati I.S.E.F.), fin dal mese di aprile del 2020.

Le indicazioni ministeriali

Il MIUR, con una lettera datata 25 novembre 2020, chiarisce che non è possibile impartire lezioni pratiche di educazione fisica attraverso la DaD (o DDI). La motivazione risiede nel fatto che non tutti gli studenti, dispongono di spazi idonei e/o sicuri per svolgere le attività proposte dai docenti.
La risposta del Ministero conferma l’orientamento non solo dalla maggioranza dei Dirigenti Scolastici ma anche i pareri pervenuti dal mondo assicurativo.
L’attività di educazione fisica infatti è tra quelle attività di insegnamento che presenta condizioni di rischio elevato. Il rischio tende a crescere ancor più, se l’attività è effettuata senza la vigilanza diretta o in ambienti inadeguati.

Il profilo assicurativo

Sul versante assicurativo, per quanto riguarda l’INAIL, il presente chiarimento è certamente importante, l’Educazione Fisica, infatti è una delle attività ricoperte dall’Istituto.
Sul fronte delle assicurazioni private, almeno per quanto riguarda le imprese top leader del mercato, la copertura assicurativa durante la DaD (o DDI) rimane sempre garantita per tutte le materie, fermo restando le possibili variazioni apportate dal chiarimento in relazione all’attività di Educazione Fisica.

Rimane comunque sempre opportuno un intervento di verifica dei livelli di copertura della polizza da parte del broker assicurativo specializzato in ambito scolastico.