abint Nessun commento

PCTO all’estero

In nostro Istituto, all’interno del programma educativo, ha programmato una serie di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) all’estero. Desideriamo sapere se la polizza stipulata garantisce anche le attività svolte all’estero.

La Legge 13/07/2015 n. 107, contenuta nella riforma della Buona Scuola, introduce il concetto di obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro.
Il programma si rivolge, infatti, a tutti gli studenti che hanno almeno 16 anni di età. Prevede un monte ore differenziato a seconda degli istituti scolastici: 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei.
L’Alternanza scuola-lavoro, è stata rinominata “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). Gli indirizzi sono definiti dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell’Art. 1, comma 785, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il profilo assicurativo INAIL

La Direzione Generale dell’INAIL Veneto, con la circolare del 13 febbraio 2018 conferma la tutela assicurativa in questi casi.  La nota, tuttavia, pone dei distinguo di carattere operativo tra le attività svolte:

  1. Nell’ambito dell’Unione Europea, nonché dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE)(1) e in Svizzera;
  2. In Paesi extracomunitari con i quali vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza statale;
  3. In Paesi extracomunitari con i quali non vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza sociale.

Fermo restando, quindi, che la copertura INAIL è sempre operante, sarà compito dell’Istituto scolastico promotore verificare, caso per caso, eventuali obblighi assicurativi specifici aggiuntivi.
L’Istituto scolastico, infine, non avrà alcun obbligo di comunicare all’INAIL il periodo e i nominativi degli studenti interessati.  Su richiesta dell’INAIL, tuttavia, la scuola dovrà essere in grado di documentare, in qualsiasi momento, le persone comprese nell’assicurazione in relazione alle attività assicurate al fine di rendere possibile la tutela degli infortuni.

La polizza integrativa

Di norma, la polizza integrativa stipulata dall’Istituto scolastico non pone limitazioni in questo senso. Gli studenti risulteranno in copertura in tutti i rami previsti dalla polizza: Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale.
Come per tutti i viaggi all’estero, anche per i PCTO occorre prestare alcune attenzioni di carattere generale. Le polizze integrative, normalmente, escludono il rischio pandemico. Per questa ragione, qualora un alunno risultasse positivo al Covid19 e fosse messo in isolamento, la polizza potrebbe non coprire le spese per la quarantena, il mancato svolgimento, in toto o in parte, del percorso e la nuova emissione della biglietteria di viaggio.
Per questi motivi è necessario valutare la stipula di una copertura assicurativa legata a questo rischio specifico.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche nelle attività di PCTO all’estero, contattaci qui.

abint Nessun commento

La responsabilità nel caso di rifiuto a vaccinarsi

In qualità di Dirigente Scolastico volevo chiedervi a quali responsabilità potrei andare incontro se alcuni docenti rifiutassero di vaccinarsi, nonostante il formale invito ricevuto da parte dell’ATS.
La polizza assicurativa scolastica copre quest’eventualità?

I dubbi circa la sicurezza dei vaccini è un problema antico. I dubbi hanno preso maggiore vigore alla luce delle problematiche insorte col vaccino antiCovid-19 di AstraZeneca. Alcuni Paesi membri dell’Unione, infatti, ne hanno sospeso la somministrazione.
Questa presa di posizione, rientrata dopo il parere espresso il 18 marzo scorso dal Comitato di Farmacovigilanza (PRAC) dall’EMA (l’Agenzia europea dei medicinali), ha, tuttavia, portato molti cittadini a disdire le prenotazioni vaccinali.

Incremento dei contagi di origine professionale

In data 23 marzo, con una Nota Ufficiale, il servizio statistico dell’INAIL evidenziava un costante incremento delle infezioni da Covid-19 di origine professionale. Le denunce superano quota 150.000, con un incremento, nel mese di febbraio, di quasi 9.000 in più rispetto al mese precedente.
Premesso tutto ciò e senza entrare nelle scelte individuali del singolo, occorre evidenziare che la libertà di scelta, rispetto ad un trattamento sanitario, è garantita dall’Art. 32 della Costituzione. Il testo riporta come: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
L’opzione di vaccinarsi o meno rientra quindi nella sfera decisionale della persona. E’ tuttavia opportuno soffermarsi sulle eventuali conseguenze che questa scelta può generare in ambito assicurativo.

Le tutele INAIL

La Circolare INAIL n. 13/2020 equipara l’infezione da Covid-19 ad infortunio sul lavoro ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965 (T.U. dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Fatta salva quindi l’ipotesi di infortunio doloso o di infortunio conseguente a rischio elettivo, l’INAIL tutela il lavoratore per tutti gli infortuni sul lavoro, anche quelli derivanti da colpa.
La scelta del lavoratore di non vaccinarsi non può essere considerata dolo. Il contagio non può considerarsi previsto e/o voluto come conseguenza diretta della scelta di non immunizzarsi.
Non può neanche essere considerata rischio elettivo, in quanto il contagio non è certamente voluto dal lavoratore.
Resta quindi inteso che anche in considerazione della nota INAIL del 01.03.2021: “il rifiuto di vaccinarsi […] non può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell’infortunato”.
Il rifiuto di vaccinarsi, configurato come comportamento colposo del lavoratore, può, ad ogni modo, ridurre oppure escludere la responsabilità del datore di lavoro. La colpa non impedisce il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti. L’INAIL quindi non potrà esercitare azione di regresso nei confronti del datore di lavoro.

Le polizze scolastiche integrative

Non c’è responsabilità nel caso di rifiuto a vaccinarsi del lavoratore. Con riferimento alla polizza assicurativa scolastica, non ci sarà quindi neanche necessità dell’intervento della garanzia RCO.
Stante l’assenza di responsabilità , in capo al Dirigente Scolastico, la garanzia non è operativa. Allo stesso modo, come abbiamo visto, la conseguente rivalsa da parte dell’INAIL.

abint Nessun commento

Sospensione della polizza assicurativa scolastica

Alla luce della pandemia da Covid19, vogliamo chiedervi un parere circa la possibilità di sospensione della polizza assicurativa scolastica.
La richiesta, avanzata dal Consiglio di Istituto trae origine dal presupposto che, essendo sospese le attività didattiche nell’Istituto Scolastico, la polizza non sia operante o operi solo parzialmente. La polizza sarebbe riattivata alla normale ripresa dell’attività didattica.
È possibile fare questa richiesta? Quali costi sono previsti?

È importante premettere che la sospensione della polizza assicurativa è un’anomalia tipica delle polizze RC Auto stabilita contrattualmente.

La sospensione della polizza è una tipicità dell’assicurazione auto

Anche nel caso dell’auto, la possibilità non è estesa a tutti i contratti.
Ad esempio non è concesso sospendere le polizze dei ciclomotori, o dei motori marini.
In altri casi, come nelle moto o nei camper, esistono le due tariffe economicamente distinte: con o senza facoltà di sospensione.
La polizza RC Auto infatti copre il rischio della circolazione e viene concessa un’eventuale sospensione solo se il veicolo rimane fermo in area privata.
La garanzia infortuni conducente, eventualmente emessa a latere, non può essere sospesa, anche se collegata al veicolo non circolante.

Cessazione e diminuzione del rischio

Le eventuali modifiche al contratto sono previste anche dall’Art. 1896 Cessazione del rischio durante l’assicurazione e dall’Art. 1897 Diminuzione del rischio entrambi inseriti nel Codice Civile.
La variazione o cessazione del rischio dev’essere comunicate in forma circostanziata da parte del contraente e gli effetti sul premio (es.: la diminuzione dalla rata) si avranno solo dall’annualità successiva. La variazione, inoltre, avrà carattere permanente.
Siamo in presenza di diminuzione del rischio quando la probabilità che si verifichi l’evento assicurato si riduce, oppure diminuisce il costo medio del sinistro su base statistica.

Il profilo assicurativo scolastico in relazione al rischio pandemico

Nel caso specifico delle Istituzioni scolastiche, in occasione della pandemia da Covid19, occorre considerare due aspetti:

  1. Anche qualora venisse provata un riduzione del rischio complessivo, la Responsabilità Civile dell’Istituto non può cessare perché è legata all’esistenza stessa dell’Ente Giuridico;
  2. A far data dal marzo 2020 con l’inizio del lockdown, le maggiori Società Assicuratrici impegnate in ambito scolastico, hanno dichiarato la validità delle coperture assicurative per tutte le attività scolastiche comprese quelle legate alla Didattica a Distanza (o DDI). Di fatto, quindi, non siamo in presenza né di una cessazione, né di una diminuzione del rischio, anzi potrebbe essere vero il contrario.

Circa la copertura assicurativa durante la DaD (o DDI) riteniamo opportuno consigliare sempre un intervento di verifica delle condizioni contrattuali da parte di un broker assicurativo specializzato in ambito scolastico. 

abint Nessun commento

Educazione Fisica e Didattica a Distanza, le indicazioni del MIUR

Sono pervenute prime indicazioni del Ministero dell’Istruzione in relazione all’Educazione Fisica impartita attraverso la Didattica a Distanza.
L’Educazione Fisica effettuata attraverso la Didattica a Distanza, è un tema controverso. Se da un lato sembra opportuno effettuare un’attività prevista dal Piano formativo, dall’altro serve garantire la necessaria sicurezza.
Sul tema abbiamo avuto modo di entrare nel dettaglio in un nostro articolo all’inizio dello scorso mese di novembre.
La questione circa la possibilità di effettuare l’insegnamento dell’Educazione Fisica con esercizi pratici realizzati durante le sessioni video era stata sollevata dalla C.A.P.D.I. (Confederazione Associazioni Provinciali Diplomati I.S.E.F.), fin dal mese di aprile del 2020.

Le indicazioni ministeriali

Il MIUR, con una lettera datata 25 novembre 2020, chiarisce che non è possibile impartire lezioni pratiche di educazione fisica attraverso la DaD (o DDI). La motivazione risiede nel fatto che non tutti gli studenti, dispongono di spazi idonei e/o sicuri per svolgere le attività proposte dai docenti.
La risposta del Ministero conferma l’orientamento non solo dalla maggioranza dei Dirigenti Scolastici ma anche i pareri pervenuti dal mondo assicurativo.
L’attività di educazione fisica infatti è tra quelle attività di insegnamento che presenta condizioni di rischio elevato. Il rischio tende a crescere ancor più, se l’attività è effettuata senza la vigilanza diretta o in ambienti inadeguati.

Il profilo assicurativo

Sul versante assicurativo, per quanto riguarda l’INAIL, il presente chiarimento è certamente importante, l’Educazione Fisica, infatti è una delle attività ricoperte dall’Istituto.
Sul fronte delle assicurazioni private, almeno per quanto riguarda le imprese top leader del mercato, la copertura assicurativa durante la DaD (o DDI) rimane sempre garantita per tutte le materie, fermo restando le possibili variazioni apportate dal chiarimento in relazione all’attività di Educazione Fisica.

Rimane comunque sempre opportuno un intervento di verifica dei livelli di copertura della polizza da parte del broker assicurativo specializzato in ambito scolastico.  

abint Nessun commento

L’infortunio durante la DaD è tutelato dall’assicurazione?

L’introduzione massiva della Didattica a Distanza (DaD) e della Didattica Digitale Integrata (DDI), a seguito della pandemia, ha aperto nuovi scenari circa i rapporti assicurativi. Quali sono quindi garanzie per il docente e per lo studente che si infortunassero durante queste attività?

Infortuni durante la DaD

Le cronache riportano il caso emblematico di una studentessa di Monza. L’alunna, nel maggio scorso, in occasione di una lezione di chimica, s’è ustionata durante un esperimento.
Le Società Assicuratrici, inoltre, segnalano un certo numero di sinistri, che hanno coinvolto gli studenti in occasione delle attività svolte in DaD. Alcuni di questi, particolarmente rilevanti, riguarda le attività di educazione fisica.

Il quadro normativo

Docenti e studenti rientrano tra le categorie protette da assicurazione sociale (INAIL) contro gli infortuni sul lavoro. La tutela è operante in virtù del Decreto 10 ottobre 1985. Operatori e studenti sono quindi tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la gestione per conto dello Stato attuata presso l’INAIL.
I docenti, come tutti gli altri lavoratori, godono di una copertura assicurativa in relazione del rapporto contrattuale che li lega alla scuola. Gli studenti, al contrario sono considerati: «[…] una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge» (Circolare INAIL, 23 aprile 2003, n. 28).
Per le attività in presenza, quindi, il contesto è chiaro e definito. Meno chiaro, invece, appare l’aspetto legato alle attività a distanza soprattutto alla luce del DPCM del 24 ottobre 2020.
Il Decreto stabilisce che nelle scuole superiori, il 75% delle lezioni dovrà avvenire attraverso la Didattica a Distanza.
L’INAIL precisa che i momenti formativi, attuati con l’ausilio sistematico e non occasionale di macchine elettriche (computer, tablet, ecc.) rientrano tra le esercitazioni pratiche. Queste infatti sono applicazioni dirette all’apprendimento e, come tali, ricomprese tra quelle coperte dall’assicurazione obbligatoria.
Risulta tuttavia evidente come l’evoluzione del quadro sanitario, con le conseguenti restrizioni in ordine alla mobilità, ponga una serie di quesiti, ad oggi, irrisolti. Circa le tutele INAIL sarebbe quindi opportuna una precisazione dell’Istituto. Precisazione tesa a chiarire se la copertura possa essere estesa, sia per i docenti che per gli studenti, anche alle attività di DaD.

L’infortunio durante la DaD è tutelato dall’assicurazione integrativa?

Sul fronte delle polizze assicurative integrative, relativamente agli infortuni, la situazione appare più definita.
Le condizioni contrattuali, di norma, prevedono la copertura per tutte le attività realizzate dalla scuola compatibilmente e/o in conformità alla vigente normativa scolastica.
Le attività messe in atto dall’Istituto Scolastico possono essere svolte sia all’interno che all’esterno dell’Istituto, senza limiti di orario.
Per verificare se l’infortunio durante la DaD è tutelato dall’assicurazione è opportuno verificare sempre le condizioni contrattuali anche con la consulenza del Broker assicurativo specializzato.

La responsabilità diretta per colpa in vigilando durante la DaD

Un aspetto che tuttavia merita un approfondimento riguarda la Responsabilità Civile dell’Istituto.
Nel caso di infortunio durante la DaD è configurabile la culpa in vigilando?
In questo caso, qual è la responsabilità del docente?
La giurisprudenza, a più riprese ha precisato che all’atto dell’iscrizione ed ammissione dell’alunno a scuola si realizza «l’instaurazione di un vincolo negoziale». In virtù del vincolo instaurato: «deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso».
Nel caso specifico bisogna quindi chiarire se l’arco temporale di estensione degli obblighi di vigilanza e cautela sono da applicarsi anche durante la DaD. In questa ipotesi, se un alunno è vittima di un infortunio, è configurabile la responsabilità diretta della scuola.
Sarebbe auspicabile che il Ministero regolamentasse la questione anche alla luce del fatto che il problema non è sorretto da nessuna normativa al riguardo.

abint Nessun commento

Lavoro Agile nella scuola

In occasione della recente pandemia di Covid-19, giunge alla segreteria dell’Istituto, la richiesta da parte di un’assistente amministrativa di poter effettuare la propria prestazione lavorativa in forma “agile” presso il proprio domicilio ai sensi della direttiva n. 1/2020 della Funzione Pubblica, della Circolare Prot. 4317 del 4.3.2020 dell’USR Lombardia e della Circolare Prot. 278 del 6.3.2020 del Ministero dell’Istruzione.
La polizza assicurativa integrativa stipulata dall’Istituto copre i casi di infortunio del personale amministrativo qualora venga concessa la possibilità del telelavoro indicata dalle direttive di riferimento?

La Legge 22 maggio 2017, n. 81 ha introdotto nel panorama italiano il lavoro agile (noto anche come smart working o telelavoro) come una modalità di esecuzione del lavoro subordinato, volta a migliorare la competitività delle organizzazioni e a facilitare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. La legge ha avuto un impatto significativo anche sulle amministrazioni pubbliche, incluse le istituzioni scolastiche, che possono ora applicare il lavoro agile per il personale amministrativo secondo condizioni specifiche.

Lavoro Agile nelle Pubbliche Amministrazioni

L’art. 18 della Legge stabilisce che il lavoro agile può essere applicato nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, tra cui scuole e istituti di ogni ordine e grado, come specificato dall’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Tale previsione viene estesa al personale scolastico, in linea con l’obiettivo della normativa di promuovere la flessibilità, anche negli enti pubblici, per agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Contenuti dell’Accordo Individuale di Lavoro Agile

L’art. 19 della stessa Legge richiede che il lavoro agile sia formalizzato tramite un accordo individuale scritto, che specifichi:

  • Modalità della prestazione: regola come viene svolto il lavoro fuori dai locali scolastici e come viene esercitato il potere direttivo del datore di lavoro;
  • Durata dell’accordo e tempi di recesso: indica la durata (determinata o indeterminata) e il preavviso in caso di interruzione dell’accordo;
  • Tempi di riposo e diritto alla disconnessione: definisce i periodi di riposo del lavoratore e le modalità per garantire il diritto alla disconnessione;
  • Misure di sicurezza: prevede misure tecniche e organizzative che consentano al lavoratore di svolgere la prestazione in sicurezza, come previsto anche dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).

Potere di Controllo e Disciplina del Datore di Lavoro

L’art. 21 della Legge n. 81/2017 regola le modalità attraverso le quali il datore di lavoro può esercitare il controllo e l’eventuale potere disciplinare sul lavoratore agile. È fondamentale che i controlli siano effettuati nel rispetto della privacy e che le misure disciplinari siano applicate esclusivamente per garantire il corretto svolgimento della prestazione.

Estensione delle Coperture Assicurative

Un aspetto cruciale del lavoro agile è la copertura assicurativa. Secondo la Legge n. 81/2017, il lavoro agile non modifica i requisiti soggettivi e oggettivi che determinano l’obbligo assicurativo per infortuni e malattie professionali, così come specificato nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico per l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali). Pertanto, anche nel lavoro agile, i lavoratori mantengono la copertura assicurativa per i rischi legati alla prestazione, compresi gli infortuni professionali.
Inoltre, per il personale scolastico che effettua il lavoro agile, è consigliabile richiedere alle compagnie assicuratrici la conferma della copertura assicurativa estesa, inclusa quella per il rischio in itinere, ovvero il rischio di infortunio durante il tragitto tra l’abitazione e un luogo alternativo scelto per lavorare, se diverso dall’abitazione.

Lavoro Agile e la Normativa Emergenziale del 2020

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria del 2020, il lavoro agile ha acquisito un ruolo centrale nella gestione del personale scolastico. In particolare, la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive disposizioni del Ministero dell’Istruzione hanno previsto il lavoro agile come modalità ordinaria per le pubbliche amministrazioni, derogando in alcuni casi agli accordi individuali richiesti dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017.

Nello specifico:

  • USR Lombardia Nota Prot. n. 4317 del 04.03.2020: ha chiarito che il personale amministrativo delle scuole può svolgere il lavoro agile come modalità standard, senza necessità di accordi individuali formali.
  • MIUR Nota Prot. n. 278 del 06.03.2020 e Nota Prot. n. 279 del 08.03.2020: hanno fornito indicazioni operative e specifiche applicative delle direttive di emergenza, indicando modalità di organizzazione e misure per la continuità delle attività amministrative e scolastiche.
  • DPCM 11 marzo 2020: ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, comprese le scuole, debbano garantire l’utilizzo del lavoro agile come modalità ordinaria per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le disposizioni erano valide dal 12 al 25 marzo 2020, con possibilità di proroghe, per limitare la presenza fisica e favorire il distanziamento sociale.

In conclusione, la disciplina del lavoro agile introdotta dalla Legge n. 81/2017 rappresenta un’importante innovazione per il lavoro subordinato in Italia. Le scuole possono ricorrere al lavoro agile come modalità per agevolare la conciliazione vita-lavoro del personale amministrativo, rispettando però gli obblighi di sicurezza e controllo previsti dalla normativa.

Durante l’emergenza sanitaria, l’adozione del lavoro agile è stata promossa in via straordinaria per garantire la continuità delle attività amministrative, anche senza accordi individuali formali, a conferma dell’adattabilità di questo strumento. Sul fronte assicurativo, è consigliabile che le scuole verifichino con le proprie compagnie la copertura specifica per i lavoratori in modalità agile, incluse eventuali estensioni per il rischio in itinere.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa dei dipendenti della scuola, contattaci qui.