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Alunno iperattivo sospeso perché “disturba”

Un alunno di sei anni della Provincia di Roma, affetto da deficit di attenzione (ADHD), è stato sospeso dal Consiglio di Istituto per 21 giorni. Lo riportava un articolo di “Sky TG24” dello scorso mese di marzo.

Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività

L’ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività) rientra tra i Disturbi del Neurosviluppo ed è stimata in circa il 5% dei ragazzi in età scolare.
Non sono ancora del tutto chiari i meccanismi alla base dell’insorgenza del disturbo anche se è ipotizzabile la disfunzione biologica di alcuni neurotrasmettitori.
I disturbi si manifestano nel periodo dello sviluppo e si caratterizzano per un deficit che causa una compromissione nel funzionamento personale, sociale e scolastico.
L’ADHD si associa spesso a disturbi Oppositivo-Provocatori e al Disturbo della Condotta.
L’alunno manifesta difficoltà nel mantenere la concentrazione, nella gestione dei propri impulsi e nel controllo motorio. Tali comportamenti possono presentarsi singolarmente o in modo combinato.
L’ADHD è caratterizzato da alti livelli invalidanti di disattenzione, disorganizzazione e/o iperattività-impulsività.

Il fatto

Alla fine dello scorso mese di febbraio, in una scuola del Lazio, un alunno di prima elementare, affetto da ADHD certificata, è stato sospeso per 21 giorni perché iperattivo.
La famiglia si rivolge al Tribunale Amministrativo Regionale che trasmette alla scuola un decreto sospensivo con cui intima di riammettere l’alunno. All’alunno, secondo il TAR, dovrà anche essere garantita la presenza di un docente di sostegno. La scuola nega all’alunno l’accesso poiché non sarebbe stata ancora presa visione della comunicazione dei giudici. La famiglia si rivolge quindi al Ministro e l’alunno viene riammesso a scuola ma qualche giorno dopo viene rimandato a casa. Secondo il Dirigente l’alunno sarebbe ingestibile e la scuola è ancora priva del docente di sostegno.
Il Ministero invia gli ispettori per appurare eventuali comportamenti errati del dirigente che, nel frattempo viene sospeso e al suo posto nominato un reggente.
L’ultimo capitolo della vicenda arriva in questi giorni con la sentenza del Tar che si esprime a favore della famiglia.
Secondo il Tribunale Amministrativo, il provvedimento disciplinare della scuola: «Non era finalizzato a sanzionare il minore bensì a perseguire un altro fine». Secondo il legale della famiglia: «La sospensione era stata motivata dalla difficoltà di non avere ore sufficienti di sostegno».
Il Tribunale Amministrativo impone anche alla scuola il risarcimento alla famiglia di 2 mila euro per le spese legali.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa integrativa, di norma, non paga il risarcimento delle spese legali. Nell’apposita sezione infatti sono escluse le vertenze tra gli assicurati della stessa polizza.
Le spese non vengono pagate neanche nella sezione di Responsabilità Civile. La famiglia non ha infatti preteso un risarcimento per il “danno” subito.
In questo caso le spese potrebbero essere risarcite dalla polizza di Responsabilità Civile patrimoniale, nei casi previsti, oppure dalla polizza di Tutela Legale del Dirigente.
La polizza infatti prevede le Spese di Soccombenza conseguenti al fatto illecito ai sensi dell’Art. 1917, comma 1, del Codice Civile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze di Responsabilità Civile Patrimoniale e di Tutela Legale del Dirigente, contattaci qui.

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Denuncia per diffamazione: il pagamento delle spese legali

Una nota sul registro elettronico è costata, ad una docente di un Istituto superiore di Parma, una denuncia per diffamazione. Dopo un iter giudiziario di 13 mesi il caso è stato archiviato, ma le spese legali sono rimaste a carico della docente. Lo riporta un articolo di ParmaToday.

Il fatto

La docente, nel 2018, aveva messo una nota sul registro elettronico ad una studentessa, evidenziando “estremamente maleducato” il comportamento della studentessa. La famiglia, in sede legale, ha impugnato la decisione della docente, denunciandola per diffamazione.
La Procura della Repubblica, nel 2019, ha chiesto l’archiviazione del procedimento. Secondo il giudice, la professoressa, ha semplicemente compiuto: «un normale atto rientrante nei poteri autoritativi degli insegnanti della scuola statale».
I sindacati accusano il Ministero dell’Istruzione di non aver tutelato la docente “costringendola” a far fronte direttamente alle spese legali per la difesa.
Nello scorso dicembre, l’Amministrazione scolastica ha rimborsato le spese legali sostenute dalla docente.

L’onere delle spese legali

Il problema del pagamento delle spese legali del dipendente pubblico, coinvolto in procedimenti giudiziari nell’esercizio delle funzioni svolte, è un tema ricorrente.
Le spese sostenute per la difesa in giudizio vanno rimborsate dalla P.A. competente, nel cui interesse è stata prestata l’attività che ha generato la lite?
Secondo l’Avvocatura dello Stato nulla osta al fatto che al dipendente siano riconosciute le spese legali, soprattutto perché la controversia è stata originata dalle funzioni svolte.
Alcuni contratti della Pubblica Amministrazione stabiliscono il rimborso delle spese legali sopportate per la difesa a mezzo di avvocato scelto dal dipendente. In questi casi, la stessa Amministrazione Pubblica può stipulare per i propri dipendenti una polizza assicurativa contro i rischi conseguenti all’espletamento dei loro compiti. In alternativa, la stessa Amministrazione può mettere a disposizione un difensore, che agisce nella controversia nell’interesse del dipendente.
Per l’organo legale dello Stato, anche in assenza di disposizioni dirette, il datore di lavoro è tenuto a manlevare il dipendente per detti oneri. Ai sensi dell’Art. 1720 del Codice Civile infatti: «Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell’incarico».
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha più volte ribadito che tale obbligo: «non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardi attività poste in essere nell’adempimento di compiti di ufficio».

La polizza scolastica

La polizza assicurativa sottoscritta dall’Istituto scolastico, nella maggioranza dei casi, prevede un ramo di tutela legale. La copertura, tuttavia, esclude sia i rapporti di lavoro che le vertenze tra i soggetti assicurati con la stessa polizza. Nel caso specifico, quindi, non sarebbe operante. La soluzione migliore, in questi casi, resta la sottoscrizione di una polizza di tutela legale professionale.
Una polizza adeguata copre le spese legali anche nei casi di difesa penale.

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Garanzie assicurative in itinere

Un grave sinistro che non riguarda direttamente la scuola, ma per analogia, ci dà l’opportunità di fare alcune precisazioni circa l’operatività delle garanzie in itinere.

Il fatto

L’evento, come riporta la cronaca, è accaduto nel marzo scorso, a Milano, in un parco pubblico. Un bambino di 5 anni, sotto la supervisione del padre, stava imparando ad andare in bicicletta senza rotelle.  Il ragazzino ha urtato accidentalmente una donna di 87 anni. L’anziana ha perso l’equilibrio e, cadendo a terra, ha battuto la testa sul selciato ed è morta.
L’accaduto ha costretto la Procura di Milano a porre in capo al padre la responsabilità dell’accaduto, per condotta omissiva. Il padre è, infatti, indagato per omicidio colposo in rapporto all’Art. 40 del Codice Penale ai sensi del quale, non impedire un evento, equivale a cagionarlo. 
Nel caso in questione, inoltre, è presupponibile anche la Responsabilità Civile del genitore, ai sensi dell’Art. 2047 del Codice. Il danno cagionato da incapace, infatti, dovrà essere risarcito da chi è tenuto alla sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Ne deriva che, se in sede penale è prevedibile il patteggiamento e la sospensione condizionale, in sede civile il genitore potrebbe dover indennizzare la vittima. Risarcimento che la stampa stima intorno ai 200mila euro.

Danni in itinere

Come accennato in premessa, il caso non coinvolge direttamente la scuola, tuttavia, la possibilità che eventi analoghi possano accadere in itinere merita qualche approfondimento. L’utilizzo di biciclette o monopattini, per andare e tornare da scuola, è ormai più che consueto a tutte le età. La possibilità di causare lesioni personali a terzi è più che concreta.
A questo occorre aggiungere che, nel caso di lesioni, dal 2016, è previsto un inasprimento delle pene.
Se da un incidente stradale deriva una lesione grave, con una prognosi superiore a 40 giorni, il responsabile dovrà rispondere penalmente della sua condotta. Tutto questo anche se non ha provocato volutamente l’incidente, ma si è trattato solo di una disattenzione.

Il profilo assicurativo

Sono due le garanzie delle polizze assicurative scolastiche che possono tutelare l’assicurato nel caso di (mal)utilizzo dei velocipedi.
In primo luogo, la tutela per i danni da Responsabilità Civile, ovvero quando un soggetto, ingiustamente, arreca un danno a un altro. Sul danneggiante infatti, grava l’obbligo di risarcire il danno. La polizza scolastica, se previsto contrattualmente, provvede, in caso di incidente, al rimborso del danno causato, nei limiti del massimale previsto. 
Dal punto di vista di un eventuale contenzioso nella liquidazione del danno potremmo però trovarci di fronte ad alcune limitazioni. La Compagnia, in relazione alla Responsabilità Civile potrebbe, infatti, fornire l’assistenza legale solo fino a quando ha un interesse diretto nella vertenza di danno. Inoltre, l’assicuratore potrebbe arrogare a sé tutti i diritti e le azioni spettanti all’assicurato tra cui quello di nominare legali o periti di parte.
La seconda garanzia, prevista dalle migliori soluzioni assicurative operanti in ambito scolastico, è la Tutela Legale. La Compagnia, in questo caso, si obbliga a fornire al cliente l’assistenza e la difesa giudiziale e stragiudiziale necessaria. È bene sottolineare che la garanzia non rimborsa le sanzioni amministrative (multe e/o ammende), ma prevede il rimborso delle spese legali, peritali e processuali sostenute per eventuali ricorsi. Ma, soprattutto, l’assicurato può vedersi rimborsate le spese anche per la difesa da imputazione per reati penali. Ovviamente, in questi casi, la garanzia di Responsabilità Civile resterebbe inoperante.

Se desideri maggiori informazioni in relazione ai rami di Responsabilità Civile e Tutela Legale delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.  

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Danno erariale

La cronaca degli ultimi giorni riporta come una docente, andata in pensione nel 2006, abbia percepito contemporaneamente stipendio e pensione per 12 anni.
L’Istituto scolastico non avrebbe mai spedito agli organi competenti il documento relativo alla fine del servizio. I pagamenti degli stipendi indebitamente erogati, ammonterebbero a più di 280.000 euro. Sulla base della prescrizione quinquennale, i giudici hanno quindi richiesto al Dirigente scolastico e al Direttore S.G.A., 72.000 euro per danno erariale.
Secondo il tribunale è dovere del Dirigente Scolastico verificare la trasmissione del documento. La responsabilità non è alleggerita dal fatto che, nel periodo in cui è avvenuta la cessazione del servizio, il Dirigente fosse in congedo ed era stato sostituito. 
In tutti questi anni, i soggetti interessati non avrebbero riscontrato la macroscopica irregolarità. «Nonostante avesse 78 anni – scrivono i giudici – nessuno ha notato l’anomalia di un emolumento stipendiale corrisposto a un soggetto di età anagrafica assolutamente incompatibile con lo stesso».

La Responsabilità Civile del dipendente pubblico

La Responsabilità Civile del dipendente dello Stato è disciplinata dall’Art. 22 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.
Come nel caso in questione, il danno consiste nella violazione delle norme di comune diligenza o prudenza. È considerato danno diretto anche l’inerzia, ovvero il fatto che l’impiegato rifiuti o ritardi in maniera ingiustificata gli atti o le operazioni di sua spettanza.
La responsabilità solidale tra il dipendente e l’Amministrazione è sancita dall’Art. 28 della Costituzione.
Il dipendente è chiamato a rispondere per la Responsabilità patrimoniale innanzi alla Corte de Conti.
La legislazione limita, tuttavia, la responsabilità amministrativa dei funzionari alle omissioni commesse con dolo o colpa grave. Resta in ogni caso l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali ai sensi dell’Art. 3, comma 1, della Legge 20 dicembre 1996 n. 639.
Le conseguenze di una condotta lievemente colposa, resteranno sempre a carico della Pubblica Amministrazione e dunque del bilancio pubblico. In tutti gli altri casi, come quello in oggetto, l’Ente Pubblico rivolge azione di regresso nei confronti del soggetto che ha causato il danno.

Il profilo assicurativo

Risulta, quindi, prudente che Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. provvedano a stipulare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.
La stipula del contratto e il pagamento del relativo premio, nel rispetto della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), sono ad esclusivo carico del soggetto assicurato.
Attualmente sono disponibili sul mercato molteplici soluzioni assicurative con garanzie, massimali e premi diversi.
Alcune tutele assicurative sono previste all’interno delle iscrizione ad Associazioni di categoria o Sindacali.
In questi casi, tuttavia, è sempre opportuno verificare, direttamente o con la consulenza del broker assicurativo specializzato, livelli di copertura, esclusioni e franchigie.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile, contattaci qui.

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La polizza di Tutela Legale

Prima di entrare nel merito specifico della polizza di Tutela Legale (o Tutela Giudiziaria), occorre fare alcune precisazioni. In tutta la Pubblica Amministrazione, l’Avvocatura dello Stato presta la propria attività di difesa tecnica senza oneri economici per l’amministrazione e per i suoi dipendenti. L’avvocatura tutela l’Ente anche in veste attiva, in quanto titolare di diritti non soddisfatti. Una garanzia di Tutela Legale, inserita all’interno delle polizze assicurative per la Pubblica Amministrazione, compresa quella scolastica, potrebbe quindi sembrare inutile, incongrua o addirittura confliggente con la normativa in essere. Questo ragionamento tuttavia non tiene in considerazione alcuni aspetti.

Perché una polizza di Tutela Legale nella scuola?

La Tutela Legale nella scuola, assicura una platea di soggetti assicurati molto ampia e, di norma, ricomprende tutta una serie di soggetti anche non dipendenti dall’Amministrazione Scolastica (es.: gli studenti e/o le loro famiglie). La polizza quindi consente anche a questi soggetti di poter beneficiare di una serie di prestazioni di tutela sia nella forma attiva che passiva.
Capita anche che i ruoli apicali dell’Amministrazione siano coinvolti in ambiti di responsabilità di carattere personale che esulano dalle prestazioni prestate dall’Avvocatura di Stato.
L’elenco è molto esteso e va dalla difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Sicurezza), alla difesa penale per reati colposi in relazione al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Privacy). Dalle spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato per i dipendenti dello Stato, ai casi di giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali, fino alle spese, per competenze ed onorari, relative ai ricorsi avverso le sanzioni per violazioni amministrative.

L’accertamento delle possibili responsabilità

Uno dei rischi maggiori dell’Amministratore e del Dipendente pubblico, è l’apertura di procedimenti giudiziari nei propri confronti per l’accertamento di possibili responsabilità. Anche se non sempre si arriva ad una quantificazione materiale del danno, o ad un accertamento concreto di responsabilità, l’indagato è comunque costretto a sostenere spese legali e peritali, spesso rilevanti.
Queste possono essere trasferite all’Assicuratore, il quale, in forza della polizza di Tutela Legale si accollerà l’onere ed il costo della difesa processuale ed extra processuale fornendo tutta l’assistenza necessaria.

E’ possibile per la scuola stipulare una polizza di Tutela Legale?

Circa l’impossibilità a stipulare questo tipo di polizza nella Pubblica Amministrazione in quanto confliggente con la normativa, questo non corrisponde al vero. L’Art. 18 del D. Lgs. 25.03.1997 n. 67, infatti consente la copertura, con oneri a carico dell’Ente, della tutela legale di Amministratori o Dipendenti pubblici al fine di garantirli anche per le spese di perizia, assistenza, patrocino e difesa, stragiudiziale e giudiziale, a tutela dei propri interessi per i casi di azioni od omissioni posti in essere senza dolo o colpa grave connessi alla funzione svolta per conto dell’Ente di appartenenza. Inoltre, la garanzia consente di accedere alla Consulenza Giuridica sotto forma di pareri scritti nonché chiarimenti su Leggi, decreti e normativa vigente.
A tal proposito ci sembra utile segnalare un articolo dell’Avvocato dello Stato, Dott. Michele Gerardo che a tal riguardo afferma come: «La P.A. provvede a rimborsare le spese legali sopportate per la difesa a mezzo di avvocato nominato dal dipendente o, in alternativa, stipulare polizza assicurativa con la quale assicurare i propri dipendenti contro i rischi conseguenti all’espletamento dei loro compiti».

Per anni la polizza di Tutela Legale, è stata considerata un artificio inutile o addirittura un costo superfluo.
La considerevole crescita del contenzioso in tutta la Pubblica Amministrazione, compresa quella scolastica, tuttavia, ha fatto rivedere questa posizione.
È bene ancora evidenziare, in chiusura, che la copertura assicurativa stipulata dalla scuola, proprio in virtù della tipologia di contratto, esclude la possibilità di risarcimenti per le spese conseguenti a controversie fra Contraente ed Assicurato o comunque fra persone/soggetti assicurati con la stessa polizza e spesso tra le Compagnie di Assicurazione che operano all’interno dello stesso contratto.

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