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Esplode un powerbank a scuola

Un fatto insolito è accaduto al liceo Elio Vittorini di Napoli: un powerbank è esploso nello zaino di una studentessa. Sette studenti intossicati e due di loro portati al pronto soccorso. Allertato, il personale del 118 è intervenuto con bombole d’ossigeno per il fumo. Lo riporta un articolo di “Fanpage”.

Il fatto

L’incidente è avvenuto il 4 ottobre. Il powerbank, usato per ricaricare dispositivi mobili senza presa, è esploso improvvisamente. Dopo il forte scoppio, si sono sviluppate le fiamme che hanno incendiato lo zaino. La plastica bruciata ha prodotto fumi tossici e l’aula è stata prontamente evacuata in via precauzionale.
Il dispositivo, che si trovava nello zaino di un’alunna è stato sequestrato dai carabinieri per gli accertamenti del caso. La Dirigente ha spiegato che è un evento insolito, ma non impossibile e che non è vietato agli studenti portare un powerbank a scuola.

La responsabilità

Eventi di questo genere, nella scuola, sono già accaduti. Nel maggio del 2022, come riporta un articolo de “il Corriere della Sera”, un analogo episodio è capitato all’Istituto Alberghiero “Vespucci” di Milano.
I powerbank, come quasi tutti i dispositivi elettronici portatili, contengono batterie agli ioni di litio. Quella degli ioni di litio è una tecnologia avanzata, ma sensibile a determinate condizioni. Se danneggiate, surriscaldate o se messe in corto circuito, le batterie possono scatenare incendi e addirittura esplosioni. Proprio per questo motivo, gli accumulatori che utilizzano questa tecnologia sono considerati tra i materiali pericolosi.
Gli Enti che regolano la sicurezza dei voli e le Compagnie aree, ad esempio, ne consentono il trasporto ma solo a determinate condizioni.
La prima regola riguarda la quantità di powerbank. Alcune Compagnie aeree limitano il numero di dispositivi che ogni passeggero può portare a bordo.
La seconda è relativa alla capacità del powerbank. Generalmente, apparati con meno di 100 Wh sono accettati senza alcuna approvazione preventiva. Per i dispositivi tra 100 Wh e 160 Wh, potrebbe essere necessario richiedere il consenso della Compagnia aerea. Powerbank con capacità superiore ai 160 Wh sono solitamente proibiti.
Al fine di limitare il rischio e il livello di responsabilità, analoghe norme potrebbero essere introdotte anche all’interno del Regolamento dell’Istituto.
Sul tema della responsabilità, questa ricade innanzi tutto sul produttore.
Ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo, il consumatore può richiedere al produttore e al distributore, il risarcimento del danno provocato dal dispositivo difettoso.
Resta tuttavia inteso che se il produttore dovrà certificare i requisiti di conformità del prodotto, il consumatore dovrà provarne il corretto utilizzo.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative integrative, operanti nel mercato scolastico, di norma ricomprendono, nel ramo infortunio, questo tipo di danno.
Diverso, invece, è il tema legato alla Responsabilità Civile.
Qualora il danno sia stato provocato dal produttore o dal consumatore, l’assicuratore potrebbe agire in rivalsa dei soggetti responsabili.
Analoga azione potrebbe essere portata anche nei confronti della scuola, qualora venisse provata la mancata o insufficiente vigilanza in relazione a quest’aspetto.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla Responsabilità Civile per i dispositivi mobili utilizzati in ambito scolastico, contattaci qui.

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Assicurazione dei locali in concessione

Il nostro Istituto superiore, lo scorso mese di agosto ha stipulato con una Fondazione economica una convenzione per l’utilizzo di alcuni locali siti all’interno dell’Istituto. Nella convenzione è previsto che la Fondazione stipuli di una polizza assicurativa per i rischi civili. La Fondazione ci chiede se la polizza debba contemplare anche il rischio incendio. Cosa dobbiamo rispondere?

La convenzione stipulata dall’Istituto con la Fondazione deve rispettare le indicazioni contenute nella concessione fatta dalla Provincia (Ente proprietario dell’immobile) con il Ministero dell’Istruzione, nella figura dell’Istituto scolastico.
Di fatto quindi è la Provincia a elargire la concessione e non l’Istituto. A quest’ultimo spetterà l’approvazione del Consiglio di Istituto.
La norma, in questo casi, è inserita all’articolo 45, comma 2, lett. d) del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129.
La convenzione tra l’Istituto e la Fondazione dovrà esclusivamente prevedere le modalità operative in relazione a tutti gli aspetti concreti che andranno a regolamentare il rapporto tra i due soggetti (es.: quali spazi sono destinati, modalità e orari di accesso, pulizia, utilizzo delle attrezzature di proprietà dell’Istituto, personale, ecc.).

L’assicurazione dei locali in concessione

Appurato questo primo passaggio, i criteri assicurativi previsti dovranno quindi essere concordati tra la Fondazione concessionaria e la Provincia. L’Istituto, in questo senso, avrà solo una competenza indiretta.
Nel merito della copertura assicurativa di Responsabilità Civile, la polizza assicurativa dev’essere prodotta alla Provincia e non all’Istituto. Sarà l’Ente proprietario dell’immobile a valutare l’adeguatezza (condizioni e massimali) della polizza sottoscritta. L’Istituto sarà sollevato da qualsiasi responsabilità relativa alla conduzione dei locali dati in concessione.
Alla luce di quanto appena espresso, circa la necessità di copertura per il rischio incendio, la domanda andrà quindi posta alla Provincia.

Il rischio incendio e il rischio locativo

La polizza di Responsabilità Civile, di norma, non prevede i danni a terzi da rischio incendio. Tuttavia l’assicurato potrà sempre richiedere un’estensione in questo senso.
La Provincia potrebbe valutare anche l’opportunità, oltre alla polizza di Responsabilità Civile, di richiedere una specifica copertura per il Rischio Locativo.
Ai sensi dell’Art. 1588 del Codice Civile, il concessionario, scaduto il contratto, dovrà restituire i locali nelle stesse condizioni in cui si presentava alla consegna.
La polizza per il Rischio Locativo prevede esplicitamente anche il danno da incendio, ai sensi dell’Art. 1589 del Codice Civile. L’assicurato potrà stipulare la copertura per l’intero edificio oppure, come per il caso in oggetto, per la sola parte oggetto della concessione.
Da ultimo sarebbe anche opportuno che la Fondazione concessionaria, verificasse se la polizza stipulata dalla Provincia, per i danni da incendio, prevede la rinuncia alla rivalsa. In caso contrario l’Assicuratore della Provincia pagherebbe i danni, salvo successivamente rivalersi sul concessionario.

Il danneggiamento dei beni dell’Istituto

Resta inteso che nel caso di danneggiamento, la Fondazione è sempre tenuta al risarcimento.
Se l’evento ha coinvolto uno o più beni di proprietà dell’Istituto, il risarcimento spetterà a quest’ultimo.
Nel caso il danneggiamento coinvolgesse i beni di proprietà dell’Ente proprietario dell’immobile, sarà questo a dover essere risarcito.

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Incendio nei bagni della scuola

Nel nostro Istituto, in occasione dell’ultimo giorno di scuola i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per domare un incendio appiccato da alcuni studenti in un bagno dell’Istituto. La polizza assicurativa copre i danni provocati?

La chiusura dell’anno scolastico, negli Istituti superiori, da sempre, è un momento delicato sotto il profilo della sicurezza.
In un Istituto del varesotto, al termine dell’ultima ora, alcuni studenti dando fuoco ad alcuni rotoli di carta igienica hanno provocato un incendio nei bagni dell’Istituto posti al secondo piano. Il fuoco ha fuso le tapparelle e annerito i muri.
In un altro Istituto, sulla pubblica via, si sono verificati caroselli con auto e motorini, petardi e fumogeni, bottiglie rotte per strada e immondizia lasciata ovunque.

La responsabilità della scuola in caso di incendio

Le problematiche, in caso di incendio doloso, sono sostanzialmente due. Da un lato il danneggiamento alle strutture, dall’altro il potenziale pericolo cui si sono esposti gli studenti e il personale.
In questi casi, quando è ipotizzabile una responsabilità diretta della scuola?
In prima istanza, l’Istituto è tenuto ad assicurare la sicurezza dei propri dipendenti ai sensi del D.L. 9 aprile 2008, n. 81.
Inoltre, la scuola, in virtù della concessione ricevuta dall’Ente Locale, è tenuta a garantire il corretto uso delle strutture ai sensi dell’Art. 1587 del Codice Civile.
Da ultimo, in virtù del rapporto contrattuale che s’è venuto a creare con l’iscrizione dello studente, la scuola deve garantire l’adeguata vigilanza sull’alunno ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile.
L’incendio doloso, verificatosi nei bagni della scuola, potrebbe coinvolgere la responsabilità diretta della scuola solo se venisse provata l’omessa o carente applicazione dei dispositivi normativi richiamati.

Il profilo assicurativo

Nel caso di incendio doloso l’assicurazione scolastica non copre il danno.
È sempre opportuno ricordare infatti che la polizza scolastica copre la responsabilità civile e l’infortunio, la tutela dell’immobile spetta al proprietario dell’immobile.
Anche qualora la scuola avesse stipulato una polizza property, nel caso d’incendio, questa assicurerebbe esclusivamente i beni della scuola e non l’immobile.
In questi casi servirebbe una polizza specifica, legata alla conduzione dei locali.
Questo tipo di copertura copre i danni involontariamente causati al proprietario dell’immobile a seguito di un evento verificatosi in relazione alla locazione dell’immobile.
Occorre tuttavia evidenziare che questo tipo di coperture, molto raramente viene stipulato dagli Istituti scolastici pubblici.
Resta comunque inteso che qualora il soggetto che ha causato il danno fosse identificato, sarà quest’ultimo, a dover pagare il danneggiamento.
L’assicurazione interverrebbe solo se fosse provata la non applicazione della normativa relativa alla sicurezza sopra richiamata, fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi di dolo o colpa grave.
In tutti questi casi la consulenza del broker assicurativo specializzato diventa particolarmente utile sia in fase di stipula delle coperture che nella gestione del sinistro.

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Incendio dell’Istituto scolastico

Negli ultimi mesi le cronache riportano tre casi di incendio dell’Istituto scolastico.
Il primo è accaduto proprio in prossimità della fine dell’anno in un Istituto Comprensivo di Milano.
In questo caso l’incendio, che ha reso inagibile l’intero Istituto è scaturito, con tutta probabilità, nei locali di segreteria della scuola.
Il 20 febbraio scorso un incendio, probabilmente di origine dolosa, è stato appiccato in un’aula in un altro Istituto Comprensivo a pochi chilometri da Roma.
Il 19 marzo, un terzo incendio, anche questo probabilmente di origine dolosa, ha distrutto l’archivio di un Istituto Agrario nel piacentino.

La sottovalutazione del rischio incendio

Spesso la copertura assicurativa Incendio viene sottovalutata dall’Istituto scolastico. Le motivazioni sono almeno due. Innanzitutto, la tipologia di evento appare abbastanza remota. In secondo luogo, perché l’immobile non è mai di proprietà dell’Istituto, ma sempre dell’Ente Locale (Comune, Provincia, Città Metropolitana) o di un soggetto privato che già dovrebbe stipulare questo tipo di polizza.
Come abbiamo purtroppo visto più sopra, remota, però, non significa impossibile.
Circa la copertura assicurativa stipulata dal soggetto proprietario dell’immobile invece, è bene ricordare che questa copre il fabbricato ed eventualmente il contenuto del proprietario. La polizza però non garantisce mai il contenuto di proprietà della scuola.

I livelli di responsabilità

L’aspetto più importante è sempre legato alla responsabilità dell’evento.
Qualora l’incendio fosse scaturito per responsabilità della scuola, la società assicuratrice e il proprietario, potrebbero rivalersi sulla scuola per tutti i danni subiti.
Su questo aspetto un approfondimento a parte meriterebbero le polizze legate al rischio locativo.
Può capitare che un Istituto prenda in affitto, in toto o in parte e per un periodo più o meno lungo, un immobile magari di valore artistico o storico rilevante, ad esempio per organizzare una serie di manifestazioni o di eventi. In questi casi la stipula di una polizza di rischio locativo metterebbe al riparo l’Istituto da possibili danni arrecati all’immobile o al suo contenuto.

La polizza incendio tra esclusioni, franchigie e scoperti

La garanzia incendio, di norma, rientra nelle polizze Property per l’assicurazione dei beni di proprietà. Nella scuola si contemplano premi normalmente accessibili e comunque proporzionali ai massimali assicurati ma tutte comunque prevedono esclusioni, franchigie e/o scoperti.
L’esclusione è un rischio non tutelato dalla polizza. Alcune esclusioni possono essere derogate, con la sottoscrizione di apposite clausole, come, ad esempio, per i danni causati da fenomeni sismici, altre, come il caso di dolo dell’assicurato non prevedono la derogabilità.
La franchigia è una cifra stabilita a priori, che, in caso di sinistro, resta a carico del proprietario. Ad esempio, se la franchigia ammonta a 100 euro, un danno da 1.000 euro, avrà un rimborso di 900 euro.
Lo scoperto invece è una percentuale da sottrarre al totale da risarcire. Non può essere calcolato preventivamente, ma solo dopo che l’evento negativo si è verificato.
Ipotizzando uno scoperto del 10%, in caso di danno da 3.000 euro, la compagnia ne rimborserà solo 2.700.
Qualora la polizza presenti entrambe le clausole, sarà applicata quella che considera l’importo maggiore. Questo è un aspetto particolarmente importante nelle polizze Incendio. Le percentuali di scoperto, ad esempio nei danni di carattere doloso ad opera di ignoti, potrebbero arrivare fino al 50%.

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