abint Nessun commento

Sicurezza a scuola: il nuovo accordo Stato-Regioni

Il 17 aprile scorso è stato firmato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’accordo è ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.
L’obiettivo è garantire uniformità nazionale nella formazione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ne parliamo con l’Ing. Paolo Pieri, RSPP nella scuola, formatore nell’ambito della sicurezza sul lavoro e autore di svariate pubblicazioni sulla stampa specializzata.

Paolo, in estrema sintesi, cos’è l’Accordo Stato-Regioni in relazione alla sicurezza?

L’Accordo Stato-Regioni sulla sicurezza sul lavoro, nasce il nel dicembre 2011 in applicazione dell’Art. 37, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il provvedimento segna un punto di svolta nella regolamentazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’obiettivo è di uniformare i percorsi formativi per le diverse figure professionali coinvolte nella sicurezza.
Tuttavia a ben guardare, prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro ha origini più antiche. Le prime indicazioni normative risalgono al D. Lgs.  19 settembre 1994, n. 626. Il presente accordo quindi diventa solo la normale evoluzione tesa ad aggiornare e uniformare i percorsi formativi per le diverse figure professionali coinvolte nella sicurezza.

Cosa prevede il nuovo Accordo Stato-Regioni?

L’obiettivo è quello di accorpare e abrogare i precedenti accordi, creando un quadro applicativo più moderno e coerente. Il nuovo accordo si concentra sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione all’aggiornamento delle competenze e alla gestione delle attività di formazione. Particolari novità riguardano i contenuti, l’organizzazione didattica e i requisiti formativi per tutti i soggetti del sistema prevenzione. In altre parole, l’obiettivo è migliorare la qualità, tracciabilità ed efficacia dei percorsi formativi.

Nel concreto cosa cambia?

Svariate sono le novità, alcune di grande impatto pratico e organizzativo anche nella scuola.
In prima battuta, il lavoratore deve ricevere la formazione prima dell’inizio dell’attività e prima dell’assegnazione alla mansione. L’Accordo Stato-Regioni 2025 ha chiarito che la formazione non può più essere completata entro 60 giorni dall’assunzione, diventa quindi obbligatoria la formazione immediata.
Vengono anche introdotti alcuni obblighi precisi su progettazione, verifica e valutazione dei percorsi formativi.

Puoi farci qualche esempio?

C’è la riduzione del numero massimo di partecipanti ai corsi e l’obbligo della verifica al termine dell’attività. È inoltre regolamentata l’erogazione della formazione in videoconferenza.
Sugli attestati di frequenza dev’essere inserito il codice fiscale del partecipante ed è imposto l’obbligo di conservazione del fascicolo del corso per 10 anni.
Anche le scadenze per gli aggiornamenti sono state ridefinite.
Di particolare nota è quella legata all’aggiornamento obbligatorio per i Dirigenti, datori di lavoro.
Tutti dovranno frequentare, entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo 2025, un nuovo corso obbligatorio di almeno 16 ore. Il corso dovrà essere suddiviso in due moduli. Uno giuridico-normativo legato a obblighi, responsabilità penali, organi di vigilanza. Un secondo modulo dovrà definire la gestione e l’organizzazione della sicurezza, prevenzione e protezione. Alla formazione iniziale seguirà un aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni.
L’accordo prevede infine l’introduzione di nuovi corsi, tra cui quello per i datori di lavoro, non RSPP.
Un ulteriore importante aspetto riguarda i preposti. Il preposto dovrà essere designato e formato formalmente. La formazione per questi soggetti dovrà avvenire esclusivamente in presenza o in videoconferenza, escludendo la modalità e-learning. Per il preposto il corso iniziale passa da 8 a 12 ore mentre l’aggiornamento passa da 5 a 2 anni.
Un’ultima novità di rilievo è il monitoraggio post-formazione da parte del datore di lavoro. Non basterà più la sola valutazione finale del corso. Il datore dovrà controllare, nel tempo, se le conoscenze apprese sono applicate concretamente sul luogo di lavoro.

Per la scuola in particolare, quali sono le novità introdotte?

La scuola è una realtà complessa, con un nutrito e articolato numero di attività anche molto differenti tra loro. Per questo motivo, la gestione della sicurezza, dovrebbe essere più precisa e specifica rispetto a un’azienda tradizionale. La cultura della sicurezza nella scuola è oltremodo fondamentale per proteggere soggetti in giovane età come gli studenti, ma anche i docenti e il personale. La formazione tesa a prevenire incidenti e sinistri, assume quindi un ruolo cardine.
Dal punto di vista normativo l’Accordo Stato-Regioni non prevede differenze tra imprese e scuola. Tuttavia a mio parere è bene sottolineare due aspetti. In primo luogo l’Accordo identifica i contenuti minimi della formazione. Alla luce della complessità del settore, nulla osta tuttavia che questi possano essere ampliati e integrati in base all’analisi specifica dei bisogni del singolo Istituto. Sulla scorta della mia esperienza professionale specifica, fermo restando aspetti simili, le esigenze di sicurezza sono molto diverse tra un Istituto Comprensivo e un Professionale.
Un secondo aspetto è quello relativo al soggetto erogatore della formazione. La scuola è una realtà poliedrica e articolata, con dinamiche specifiche. In fase di scelta del soggetto formatore, l’Istituto scolastico dovrebbe tenere in considerazione la preparazione specifica del candidato. Questa valutazione deve riguardare sia il mercato di riferimento sia l’indirizzo scolastico. È importante scegliere formatori competenti in relazione alla tipologia specifica dell’indirizzo di studio.


L’Ing. Paolo Pieri ha conseguito la laurea in ingegneria civile sezione edile presso il Politecnico di Torino. Dal 1991 ad oggi è docente a tempo indeterminato nelle cattedre di topografia, progettazione, costruzioni, impianti e gestione sicurezza dei cantieri. Dal 1992 svolge l’attività di ingegnere libero professionista, occupandosi sia di progettazione architettonica, strutturale e sia di direzione lavori e coordinamento sicurezza nei cantieri edili. Dal 1998 è consulente per la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro per ditte private ed enti pubblici e dal 2000 ricopre l’incarico di RSPP nelle Istituzioni scolastiche della Provincia di Torino. Docente formatore nell’ambito della sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro ed è redattore di numerosi articoli tecnici sulla sicurezza pubblicati da riviste specializzate.
abint Nessun commento

Studente ferito in PCTO

Indagini della Procura di Rieti e sanzioni per oltre 10.000 euro. Sono solo i primi effetti dell’infortunio sul lavoro che nello scorso febbraio ha visto coinvolto uno studente 17enne impegnato in un PCTO. Lo riporta un articolo di cronaca dell’ANSA.

Il fatto

Lo scorso 27 febbraio, lo studente era rimasto gravemente ferito mentre stava partecipando a un progetto di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.
Durante lo svolgimento dell’attività pratica, il ragazzo aveva subìto gravi lesioni all’avambraccio sinistro. Un guanto che indossava sarebbe stato “catturato” dal tornio e ha trascinato il braccio provocando una serie di fratture multiple.
Sembra inoltre che non siano stato allertato immediatamente il 118. L’alunno sanguinante, con il solo aiuto d’un compagno, giunto in strada, attese l’arrivo del padre che lo avrebbe trasportato in auto al pronto soccorso.
La gravità delle lesioni ha richiesto un primo intervento chirurgico urgente e altri tre in tempi successivi.
Lo studente dovrà comunque affrontare nei prossimi giorni un ennesimo delicato intervento chirurgico, necessario per recuperare il completo uso del braccio.
Contestualmente la Procura di Rieti avviò un’inchiesta delegando gli accertamenti ai carabinieri al fine di definire eventuali responsabilità nell’evento.
I primi accertamenti hanno evidenziato numerose omissioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro da parte dell’azienda meccanica. Le autorità stanno anche accertando il possibile coinvolgimento dell’Istituto scolastico nella progettazione dell’attività.
Le indagini della Procura hanno portato i primi indagati e le sanzioni amministrative per gravi violazioni della normativa antinfortunistica, per oltre 10mila euro.

La responsabilità

I titolari dell’azienda risultano attualmente segnalati alla Procura della Repubblica per presunte responsabilità connesse al reato di lesioni personali colpose gravi.
Secondo quanto emerge dalle indagini, le responsabilità sarebbero aggravate dalla violazione delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni.
Il contesto dell’infortunio denunciato presentava gravi carenze strutturali e organizzative, tali da compromettere le condizioni minime di sicurezza richieste per attività lavorative.
Lo studente inoltre operava in un ambiente privo dei necessari presidi di tutela professionale. Tra le criticità riscontrate figurano l’assenza di misure di prevenzione efficaci, una formazione specifica inadeguata e la mancata supervisione durante l’esecuzione delle mansioni affidategli.
In particolare, l’assenza di un tutor designato nel momento dell’accaduto avrebbe determinato una condizione di rischio non conforme ai protocolli per studenti impiegati in PCTO.

Il profilo assicurativo

Per la loro intrinseca potenziale rischiosità, le attività di PCTO rientrano sempre nella copertura assicurativa obbligatoria fornita dall’INAIL, a tutela degli studenti coinvolti.
L’INAIL, tramite la Circolare del 21 novembre 2016, n. 44, chiarisce che i PCTO sono equiparabili alle attività svolte dai lavoratori aziendali. Pertanto, ogni incidente che avviene durante i PCTO è considerato indennizzabile secondo le normative vigenti.
L’INAIL tuttavia riconosce le prestazioni economiche esclusivamente nei casi di decesso oppure invalidità permanente accertata pari o superiore al sei per cento. Non sono previsti ulteriori risarcimenti oltre quelli assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, in assenza di coperture supplementari specificamente sottoscritte da parte degli istituti scolastici.
Per questi motivi le scuole generalmente attivano assicurazioni aggiuntive che includono anche le attività di PCTO, così da garantire maggiore protezione agli studenti durante tali esperienze.
Una buona polizza integrativa dovrebbe prevedere coperture pensate per integrare ciò che l’INAIL non garantisce, sia economicamente che sotto il profilo medico-legale. Il risarcimento, di norma, considera sia i danni fisici permanenti sia quelli psicofisici, riconoscendo un indennizzo congruo in relazione alla gravità dell’infortunio.
La polizza integrativa inoltre nel ramo di Responsabilità Civile, tiene indenne l’Istituto nel caso venisse accertata una responsabilità nei confronti di quest’ultimo.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i PCTO nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Amianto a scuola

L’esposizione all’amianto (asbesto) è un problema da tempo al centro del dibattito pubblico.
Le inalazioni delle polveri sottili di amianto sono la causa di una forma molto aggressiva di cancro ai polmoni (mesotelioma).
La maggior parte dei mesoteliomi interessa persone che sono entrate direttamente in contatto con l’amianto sul posto di lavoro. Tuttavia, anche l’esposizione ambientale all’asbesto e ad altre analoghe fibre minerali, aumenta il rischio di mesotelioma.
Nelle scuole, la cosa assume una particolare rilevanza alla luce dei possibili rischi per la salute degli studenti e del personale.

L’emergenza amianto negli edifici scolastici

La questione non è da sottovalutare, soprattutto alla luce dei dati prodotti dall’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) nel convegno del 23 novembre 2023.
L’Osservatorio, alla luce delle segnalazioni, ha identificato che, alla data 2021, ancora 2.292 scuole risultano non bonificate.
L’osservatorio stima anche che il numero degli studenti esposti è di 356.900, a cui vanno aggiunti 50.000 operatori scolastici tra docenti e non docenti.
Il rischio non è solo quello legato ai rivestimenti dei tetti, ma anche agli impianti elettrici e alle pavimentazioni in linoleum presenti all’interno degli edifici.
L’amianto, stando ai rilevamenti dell’osservatorio, è presente all’interno delle strutture scolastiche in modo particolare nel Nord Italia (6,9%) e nelle isole, in particolare la Sardegna. La Regione che conta il maggior numero di strutture a rischio è il Piemonte (15%), seguita dalla Liguria (13%). Scarse, invece, le segnalazioni nel Centro e Sud Italia, dove la percentuale delle scuole interessate potrebbe, però, essere superiore alla media emersa. Le Regioni più virtuose sulla bonifica sono state Abruzzo, Sardegna e Umbria.

L’aspetto giurisprudenziale

Se dal punto di vista sanitario non ci sono più dubbi sulla pericolosità di questo materiale, gli aspetti giuridici sono, invece, ancora controversi. Il problema maggiore è legato alla dimostrazione del nesso causale tra l’esposizione all’amianto e la malattia o il decesso dei soggetti esposti.
Un deciso cambio di rotta, tuttavia, è portato dalla sentenza n. 838/2021 del Tribunale del lavoro di Bologna. Il giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione al risarcimento del danno, per la somma di 930.258 euro, per la morte da mesotelioma di una docente.
All’insegnate era stato diagnosticato, nel 2002, il mesotelioma pleurico per l’esposizione all’asbesto nei laboratori di chimica e fisica della scuola media dove insegnava. Nel corso della malattia, la professoressa aveva ottenuto dall’INAIL il riconoscimento di malattia professionale. Nel 2007 aveva avviato la procedura giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni.
Si tratta di una sentenza molto importante per diversi aspetti, sia pratici che teorici. Anzitutto, è provata la presenza di percentuali rischiose di amianto all’interno di una scuola. In secondo luogo, è la prima volta che il Ministero dell’Istruzione risulta soccombente in questo tipo una causa. Da ultimo il Tribunale bolognese apre la possibilità di risarcimento per tutti i casi simili.

La responsabilità della scuola

Gli edifici non sono di proprietà dell’Istituto scolastico ma dell’Ente Locale. I lavori di manutenzione ordinaria a straordinaria spetteranno, quindi, a questi ultimi, tra questi anche la bonifica in relazione all’amianto. La scuola, comunque, non è sollevata dalla verifica della salubrità degli edifici in cui si svolgono le attività. Se l’amianto viene trovato in una scuola, il Dirigente Scolastico è tenuto a richiedere tempestivamente il monitoraggio e l’eliminazione dell’amianto al proprietario dell’immobile. Il ritardo nella richiesta, esattamente come non mettere in sicurezza l’area interessata, potrebbe comportare una responsabilità diretta della scuola.

Il profilo assicurativo

Come abbiamo visto, l’INAIL tutela il personale scolastico, riconoscimento la malattia professionale nei casi la patologia sia stata contratta sul posto di lavoro. Inoltre, la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede l’istituzione, presso l’INAIL, di un Fondo per le Vittime dell’Amianto erogando una prestazione economica aggiuntiva alla rendita.  Tale intervento allinea la legislazione italiana con quella dei principali paesi europei nei quali sono presenti analoghe tipologie di Fondo.
Sul versante delle assicurazioni integrative, queste ultime non prevedono garanzie per questo tipo di evento. Di norma, sono esplicitamente esclusi risarcimenti o indennizzi sia nel ramo infortunio che in quello di Responsabilità Civile e di assistenza per danni originati da esposizione all’amianto.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

abint Nessun commento

Collaboratrice scolastica batte la testa

Un caso di cronaca degli ultimi giorni, riaccende i riflettori sugli infortuni del personale scolastico.
Una collaboratrice scolastica, per cause ancora non chiare, ha sbattuto violentemente la testa contro la finestra di un’aula dove la stessa presta servizio nel casertano.
La donna ha perso i sensi tanto da rendere necessario il trasferimento all’ Ospedale dove è stata presa in cura dal personale medico. Le sue condizioni, da subito critiche, sono migliorate col passare delle ore.
Il caso ricorsa un episodio analogo, accaduto nel 2016 in un Istituto superiore campano, a Santa Maria Capua Vetere con esito molto più drammatico. In quell’occasione la collaboratrice scolastica, intenta a pulire i vetri su una scala, cadeva dopo un volo di cinque metri e moriva dopo una settimana.

La sicurezza sul posto di lavoro

Il mansionario dei collaboratori scolastici, ai sensi del CCNL, sono tenuti alla: «[…] pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi».
Il Direttore SGA pertanto procederà all’organizzazione generale delle attività, sulla base delle direttive ricevute dal Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro.
Il Direttore SGA, attraverso apposito ordine di servizio notificherà ai collaboratori, il dettaglio operativi di competenza di ciascuno e le attività da eseguire. Spetterà infine sempre al DSGA la verifica della corretta esecuzione di quanto disposto.
Il personale dovrà osservare la normativa sulla sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, stabilita dal D. Lgs. 81/2001. I collaboratori scolastici dovranno essere dotati e fare uso obbligatoriamente di dispositivi di protezione individuale (DPI) durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Il personale dell’Istituto dovrà inoltre partecipare ai corsi di formazione relative alla sicurezza sul luogo di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La Responsabilità della scuola

Proprio in relazione al caso mortale, accaduto nell’Istituto di Santa Maria Capua Vetere, la Dirigente e il Direttore SGA, vennero inquisiti in relazione all’accaduto.
L’istruttoria infatti tendeva a fare chiarezza sulle direttive impartite ai collaboratori scolastici, al personale Ata e sulle misure di sicurezza applicate in Istituto.
Per dover di completezza è giusto evidenziare il processo non fece emergere responsabilità dirette del Dirigente e del DSGA, nella morte della collaboratrice. La procura, preso atto della la documentazione prodotta e dei corsi di aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro, ha chiesto l’assoluzione per entrambi i soggetti.
È bene comunque sottolineare che l’applicazione della normativa legata alla sicurezza nei posti di lavoro è l’elemento cardine per sollevare dalla responsabilità diretta il Dirigente.

Il profilo assicurativo

Nel caso di infortunio, la copertura assicurativa obbligatoria prestata dall’INAIL, tutela il dipendente nei casi di morte e Invalidità Permanente.
Di norma, le polizze scolastiche integrative, qualora il personale risulti regolarmente assicurato, oltre alla morte e all’invalidità permanente, risarciscono tutte le spese mediche collegate all’evento.
Circa la sicurezza sul lavoro, le migliori formule assicurative, nel ramo di tutela legale, garantiscono il rimborso per la difesa civile e penale del responsabile. La garanzia può anche essere estesa alle spese legali per ricorsi contro le sanzioni, legate alle violazioni amministrative.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa per la sicurezza negli Istituti scolastici, contattaci qui.