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Amianto a scuola

L’esposizione all’amianto (asbesto) è un problema da tempo al centro del dibattito pubblico.
Le inalazioni delle polveri sottili di amianto sono la causa di una forma molto aggressiva di cancro ai polmoni (mesotelioma).
La maggior parte dei mesoteliomi interessa persone che sono entrate direttamente in contatto con l’amianto sul posto di lavoro. Tuttavia, anche l’esposizione ambientale all’asbesto e ad altre analoghe fibre minerali, aumenta il rischio di mesotelioma.
Nelle scuole, la cosa assume una particolare rilevanza alla luce dei possibili rischi per la salute degli studenti e del personale.

L’emergenza amianto negli edifici scolastici

La questione non è da sottovalutare, soprattutto alla luce dei dati prodotti dall’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) nel convegno del 23 novembre 2023.
L’Osservatorio, alla luce delle segnalazioni, ha identificato che, alla data 2021, ancora 2.292 scuole risultano non bonificate.
L’osservatorio stima anche che il numero degli studenti esposti è di 356.900, a cui vanno aggiunti 50.000 operatori scolastici tra docenti e non docenti.
Il rischio non è solo quello legato ai rivestimenti dei tetti, ma anche agli impianti elettrici e alle pavimentazioni in linoleum presenti all’interno degli edifici.
L’amianto, stando ai rilevamenti dell’osservatorio, è presente all’interno delle strutture scolastiche in modo particolare nel Nord Italia (6,9%) e nelle isole, in particolare la Sardegna. La Regione che conta il maggior numero di strutture a rischio è il Piemonte (15%), seguita dalla Liguria (13%). Scarse, invece, le segnalazioni nel Centro e Sud Italia, dove la percentuale delle scuole interessate potrebbe, però, essere superiore alla media emersa. Le Regioni più virtuose sulla bonifica sono state Abruzzo, Sardegna e Umbria.

L’aspetto giurisprudenziale

Se dal punto di vista sanitario non ci sono più dubbi sulla pericolosità di questo materiale, gli aspetti giuridici sono, invece, ancora controversi. Il problema maggiore è legato alla dimostrazione del nesso causale tra l’esposizione all’amianto e la malattia o il decesso dei soggetti esposti.
Un deciso cambio di rotta, tuttavia, è portato dalla sentenza n. 838/2021 del Tribunale del lavoro di Bologna. Il giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione al risarcimento del danno, per la somma di 930.258 euro, per la morte da mesotelioma di una docente.
All’insegnate era stato diagnosticato, nel 2002, il mesotelioma pleurico per l’esposizione all’asbesto nei laboratori di chimica e fisica della scuola media dove insegnava. Nel corso della malattia, la professoressa aveva ottenuto dall’INAIL il riconoscimento di malattia professionale. Nel 2007 aveva avviato la procedura giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni.
Si tratta di una sentenza molto importante per diversi aspetti, sia pratici che teorici. Anzitutto, è provata la presenza di percentuali rischiose di amianto all’interno di una scuola. In secondo luogo, è la prima volta che il Ministero dell’Istruzione risulta soccombente in questo tipo una causa. Da ultimo il Tribunale bolognese apre la possibilità di risarcimento per tutti i casi simili.

La responsabilità della scuola

Gli edifici non sono di proprietà dell’Istituto scolastico ma dell’Ente Locale. I lavori di manutenzione ordinaria a straordinaria spetteranno, quindi, a questi ultimi, tra questi anche la bonifica in relazione all’amianto. La scuola, comunque, non è sollevata dalla verifica della salubrità degli edifici in cui si svolgono le attività. Se l’amianto viene trovato in una scuola, il Dirigente Scolastico è tenuto a richiedere tempestivamente il monitoraggio e l’eliminazione dell’amianto al proprietario dell’immobile. Il ritardo nella richiesta, esattamente come non mettere in sicurezza l’area interessata, potrebbe comportare una responsabilità diretta della scuola.

Il profilo assicurativo

Come abbiamo visto, l’INAIL tutela il personale scolastico, riconoscimento la malattia professionale nei casi la patologia sia stata contratta sul posto di lavoro. Inoltre, la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede l’istituzione, presso l’INAIL, di un Fondo per le Vittime dell’Amianto erogando una prestazione economica aggiuntiva alla rendita.  Tale intervento allinea la legislazione italiana con quella dei principali paesi europei nei quali sono presenti analoghe tipologie di Fondo.
Sul versante delle assicurazioni integrative, queste ultime non prevedono garanzie per questo tipo di evento. Di norma, sono esplicitamente esclusi risarcimenti o indennizzi sia nel ramo infortunio che in quello di Responsabilità Civile e di assistenza per danni originati da esposizione all’amianto.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Collaboratrice scolastica batte la testa

Un caso di cronaca degli ultimi giorni, riaccende i riflettori sugli infortuni del personale scolastico.
Una collaboratrice scolastica, per cause ancora non chiare, ha sbattuto violentemente la testa contro la finestra di un’aula dove la stessa presta servizio nel casertano.
La donna ha perso i sensi tanto da rendere necessario il trasferimento all’ Ospedale dove è stata presa in cura dal personale medico. Le sue condizioni, da subito critiche, sono migliorate col passare delle ore.
Il caso ricorsa un episodio analogo, accaduto nel 2016 in un Istituto superiore campano, a Santa Maria Capua Vetere con esito molto più drammatico. In quell’occasione la collaboratrice scolastica, intenta a pulire i vetri su una scala, cadeva dopo un volo di cinque metri e moriva dopo una settimana.

La sicurezza sul posto di lavoro

Il mansionario dei collaboratori scolastici, ai sensi del CCNL, sono tenuti alla: «[…] pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi».
Il Direttore SGA pertanto procederà all’organizzazione generale delle attività, sulla base delle direttive ricevute dal Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro.
Il Direttore SGA, attraverso apposito ordine di servizio notificherà ai collaboratori, il dettaglio operativi di competenza di ciascuno e le attività da eseguire. Spetterà infine sempre al DSGA la verifica della corretta esecuzione di quanto disposto.
Il personale dovrà osservare la normativa sulla sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, stabilita dal D. Lgs. 81/2001. I collaboratori scolastici dovranno essere dotati e fare uso obbligatoriamente di dispositivi di protezione individuale (DPI) durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Il personale dell’Istituto dovrà inoltre partecipare ai corsi di formazione relative alla sicurezza sul luogo di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La Responsabilità della scuola

Proprio in relazione al caso mortale, accaduto nell’Istituto di Santa Maria Capua Vetere, la Dirigente e il Direttore SGA, vennero inquisiti in relazione all’accaduto.
L’istruttoria infatti tendeva a fare chiarezza sulle direttive impartite ai collaboratori scolastici, al personale Ata e sulle misure di sicurezza applicate in Istituto.
Per dover di completezza è giusto evidenziare il processo non fece emergere responsabilità dirette del Dirigente e del DSGA, nella morte della collaboratrice. La procura, preso atto della la documentazione prodotta e dei corsi di aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro, ha chiesto l’assoluzione per entrambi i soggetti.
È bene comunque sottolineare che l’applicazione della normativa legata alla sicurezza nei posti di lavoro è l’elemento cardine per sollevare dalla responsabilità diretta il Dirigente.

Il profilo assicurativo

Nel caso di infortunio, la copertura assicurativa obbligatoria prestata dall’INAIL, tutela il dipendente nei casi di morte e Invalidità Permanente.
Di norma, le polizze scolastiche integrative, qualora il personale risulti regolarmente assicurato, oltre alla morte e all’invalidità permanente, risarciscono tutte le spese mediche collegate all’evento.
Circa la sicurezza sul lavoro, le migliori formule assicurative, nel ramo di tutela legale, garantiscono il rimborso per la difesa civile e penale del responsabile. La garanzia può anche essere estesa alle spese legali per ricorsi contro le sanzioni, legate alle violazioni amministrative.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa per la sicurezza negli Istituti scolastici, contattaci qui.