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Rottamazione dei banchi a rotelle

Più volte abbiamo parlato della polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A. e dell’opportunità della sua sottoscrizione. Un esempio concreto è dato dalla sentenza circa l’impropria rottamazione dei banchi a rotelle e mascherine chirurgiche fatta da una Dirigente del Veneto. Lo riporta un articolo de “il Gazzettino”.

I banchi a rotelle

Nel 2020, a seguito della pandemia di Covid 19 si pose il problema della trasmissione del virus in ambiti di relativo affollamento come quello scolastico. Il tavolo tecnico creato dal Ministero della sanità indicò nel distanziamento degli studenti in aula, il mezzo più adeguato per contrastare la diffusione del virus.
I banchi più diffusi nelle scuole italiane, quelli biposto, mal si prestavano all’applicazione delle indicazioni degli esperti. Nel tentativo quindi di garantire la salute di studenti e operatori, senza tuttavia affrontare l’onere per il completo rinnovo dell’arredamento scolastico, furono valutate soluzioni alternative.
Il Ministero dell’Istruzione mise a disposizione delle scuole i fondi per dotarsi di banchi monoposto oppure di sedute di tipo innovativo: i celebri “banchi a rotelle”. Le nuove sedute avevano anche come obiettivo quello di promuovere la diffusione di un nuovo tipo di didattica orientata al lavoro di gruppo in classe. Questo nuovo tipo di didattica troverà ampio spazio nel futuro Piano Scuola 4.0 previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Per i nuovi arredi furono spesi complessivamente 206 milioni di euro per 2.100.000 banchi tradizionali e 119 milioni di euro per 430.000 banchi a rotelle.

Il danno erariale

La Dirigente di un Istituto superiore veneziano, nell’ottobre del 2021, decise di non utilizzare più le nuove sedute, ritenendole inadeguate e rottamandole. Le immagini dei banchi a rotelle smaltiti su una chiatta tra i canali della laguna, andarono virali sul web, divenendo terreno di scontro politico.
L’opposizione, a più riprese accusò più volte il Ministero di sperperare i fondi pubblici.
Sul caso in questione l’Ufficio scolastico regionale del Veneto intervenne direttamente, sollevando dall’incarico la Dirigente. Contemporaneamente fu anche avviata un’indagine circa la condotta dell’ex Preside. La donna si giustificò dicendo di non aver mai richiesto la dotazione dei banchi a rotelle. Tuttavia, in un comunicato, il commissariato per l’emergenza Covid, smentì la Dirigente dimostrando come quest’ultima avesse firmato il: «certificato di regolare fornitura e verbale di collaudo». A questo aspetto si aggiunge che i banchi non erano stati riportati nell’inventario: «Ledendo – secondo la Corte dei conti – il principio di veridicità dei documenti di gestione, impedendo di avere un quadro così fedele e corretto nei dati contabili. Responsabilità sia della dirigente scolastica, sia della direttrice dei Servizi generali e amministrativi».
La Dirigente aveva inoltre disposto lo smaltimento di quasi 90.000 mascherine, ritenute non conformi alle normative, e la donazione di gel igienizzante a un’associazione di volontariato.
Dell’inizio di maggio scorso la sentenza. Secondo la Corte dei Conti la rottamazione dei banchi e lo smaltimento delle mascherine sono avvenuti in violazione delle norme sulla gestione dei beni pubblici.
Secondo la Corte dei Conti, le condotte adottate dalla Dirigente e dal Direttore S.G.A. sono illegittime e le imputate hanno agito con “colpa grave”. Per questi motivi le due sono state condannate a risarcire il danno erariale di 30.000 euro, 15.000 ciascuna.

La polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale

Ai sensi degli Art. 28 e 97 della Costituzione, i funzionari pubblici rispondono dei danni causati nell’esercizio delle proprie funzioni sia verso terzi che verso l’Amministrazione di appartenenza.
Il danno eventuale consiste nella violazione di norme imperative di leggi e/o di norme di comune diligenza o prudenza.
Le conseguenze di una condotta lievemente colposa accertata in giudizio restano sempre a carico della Pubblica Amministrazione e dunque del bilancio pubblico.  Al contrario la responsabilità amministrativa dei funzionari rimane a carico di questi ultimi per i danni commessi, come in questo caso, con dolo o colpa grave.
Se, come in quest’evento, i responsabili hanno stipulato una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Patrimoniale, sarà l’assicuratore a risarcire il danno.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile dei dipendenti pubblici, contattaci qui.

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Videosorveglianza a scuola

Il nostro Istituto ha acquistato un impianto di videosorveglianza dei locali scolastici coi fondi del PNRR. La scelta di acquisire l’impianto tende a tutelare i beni di proprietà da furti e atti vandalici di cui siamo stati vittime anche nel recente passato. In questo senso voglio porvi due domande.
Nel caso di possibile danno alla privacy, la polizza integrativa tutela l’Amministrazione? Il premio della polizza assicurativa, stipulata a protezione dei beni dell’Istituto, subirà una riduzione alla luce dell’installazione dell’impianto di video sorveglianza?

Il tema del diritto alla riservatezza di studenti e personale all’interno degli Istituti scolastici non è particolarmente recente. Già alla fine del secolo scorso, l’Art. 2, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 tutelava: «il diritto dello studente alla riservatezza».
L’attività di videosorveglianza è considerata, da sempre, piuttosto invasiva della vita privata. L’Autorità Garante, con il provvedimento in materia di videosorveglianza, fin dall’aprile 2010, ha previsto alcuni requisiti stringenti in materia.

Le indicazioni del Garante

Secondo quanto stabilito dal Garante, gli istituti scolastici possono installare sistemi di videosorveglianza esclusivamente al fine di tutelare l’edificio e i beni in esso contenuti. Le riprese, tuttavia, andranno circoscritte esclusivamente alle sole aree interessate alla custodia di beni di valore, come la strumentazione informatica o le somme di denaro. Inoltre, la presenza delle telecamere dev’essere opportunamente e chiaramente segnalata da apposita cartellonistica.
La normativa pone una particolare attenzione ai sistemi di videosorveglianza. Uno scorretto utilizzo delle telecamere può comportare un’ingerenza ingiustificata nella vita privata, con conseguente violazione dei diritti e delle libertà fondamentali.
Per questo motivo, le aree interne dell’Istituto potranno essere riprese solo ed esclusivamente negli orari di chiusura. Vige, invece, il divieto assoluto durante l’ordinario svolgimento delle attività scolastiche o extrascolastiche. Circa le aree esterne, adiacenti all’Istituto scolastico, potranno essere soggette alla videosorveglianza anche durante le lezioni, purché non risultino pertinenti all’edificio.
Relativamente alla conservazione, il Garante, nelle FAQ del dicembre 2020, ha chiarito che le immagini dovranno essere conservate solo per il: «tempo necessario per le finalità per le quali sono acquisite». Spetterà: «al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento».

La responsabilità

Ai sensi dell’Art. 4, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 è vietata l’installazione e l’utilizzo degli impianti audiovisivi finalizzati alla vigilanza sull’attività lavorativa.
Il controllo a distanza può essere impiegato: «esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale».
L’inosservanza delle disposizioni in materia prevede una sanzione amministrativa fino a 1.549,00 euro e, nei casi più gravi, l’arresto da 15 giorni ad un anno.
La polizza RCT copre esclusivamente i danni materiali. Nel caso della Privacy il danno è “di norma” puramente patrimoniale. Per questo motivo è consigliabile, per il Dirigente Scolastico la stipula di una polizza per la Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile.

L’assicurazione dei beni dell’Istituto

Alcune compagnie assicurative offrono un premio più contenuto in presenza di sistemi di protezione come antifurti, videosorveglianza o sistema d’allarme perimetrale wireless.
Una particolare attenzione, tuttavia, va posta in relazione alle esclusioni.
L’installazione degli impianti dev’essere certificata e manutenuta da personale in possesso dei requisiti professionali, in conformità con le norme e le indicazioni dell’Ente proprietario dell’immobile. Il sistema inoltre dovrà rispettare lo standard richiesto dalle compagnie assicurative.
In caso di furto o atto vandalico l’Amministrazione è tenuta a produrre tutta la documentazione video. Non potrà essere portata a giustificazione la mancata attivazione o il mal funzionamento dell’impianto.
In assenza di uno o più di questi passaggi la garanzia potrebbe non essere operativa.

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Viaggi di istruzione: il voucher Covid

Lo scorso 5 maggio l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il Covid-19 non si qualifica più come un’emergenza globale iniziata a gennaio 2020.
Uno dei primi effetti legati alla pandemia sono stati i lockdown applicati in moltissimi paesi. Com’era ampiamente prevedibile, il divieto di spostamento ha messo in profonda crisi il mercato turistico.
Banca d’Italia, in una nota del settembre 2021, evidenziava la grave flessione dei flussi turistici in tutto il territorio nazionale e internazionale.
Fin dal marzo 2020, il Governo, con il D. L. 17 marzo 2020 n. 18, aveva varato alcune misure per arginare le conseguenze derivanti dall’emergenza sanitaria.
Tra gli interventi previsti, un’apposita sezione era dedicata alla risoluzione dei contratti turistici.

Il rimborso del viaggio attraverso i voucher

L’Art. 88 del Decreto offriva la possibilità, alle Agenzie e ai Tour Operator, di rimborsare il viaggio attraverso voucher. Il motivo della scelta rispondeva alla prioritaria esigenza di evitare il possibile default finanziario delle aziende turistiche. Troppe imprese, infatti, non avrebbero avuto la liquidità sufficiente per affrontare tutti i rimborsi se questi fossero stati risarciti in denaro contante. I titoli di credito potevano essere utilizzati, dal viaggiatore, entro un periodo di trenta mesi dall’emissione.
L’Art. 88-bis del Decreto, al comma 8, affrontava in maniera specifica anche la questione legata ai viaggi di istruzione. Le indicazioni normative, in questo senso, ribadivano il concetto che l’emissione del voucher fosse opzionale e non obbligatoria. Al contrario, la restituzione del danaro era assolutamente obbligatoria in alcuni casi specifici come, ad esempio, la scuola dell’infanzia o le classi terminali.
Nonostante fosse previsto dalla norma, il rischio di accettare i voucher in sostituzione del contante anche in tutti gli altri casi, nascondeva un rischio concreto. Nel caso, infatti, in cui l’operatore fosse fallito o la società fosse messa in liquidazione, la scuola avrebbe avuto più di un problema nell’esigere il credito.

La tutela del viaggiatore

È quanto sta purtroppo accadendo a molte scuole. A fronte del fallimento o dello stato di liquidazione dell’operatore economico gli Istituti non riescono a recuperare le somme versate o le prestazioni programmate. Dal 30 giugno 2016, inoltre, il Fondo di Garanzia, costituito presso il Ministero del Turismo per far fronte ad analoghe criticità, ha cessato di esistere.
Tuttavia, ai sensi dell’Art. 19, del D.L. 23 maggio 2011, n. 79, gli operatori turistici hanno l’obbligo di dotarsi di sistemi di garanzia a tutela dei propri clienti. I sistemi di tutela previsti possono contemplare sia polizze assicurative che garanzie bancarie, o anche fondi eventualmente riassicurati.
Nel caso di insolvenza o fallimento dell’impresa turistica, il viaggiatore si vedrà così rimborsato il prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico.
Se nel privato questo processo è, almeno in teoria, abbastanza semplice, nella Pubblica Amministrazione scolastica, potrebbe non essere così banale.
La scuola, in qualità di Ente Pubblico, in relazione a tutti gli aspetti di contenzioso legale dovrà sempre fare riferimento all’Avvocatura di Stato.

Le polizze assicurative scolastiche

Le polizze assicurative scolastiche, non ricomprendono mai l’eventualità della mancata erogazione del servizio da parte dell’agenzia di viaggio. I rimborsi rimangono esclusivamente quelli di carattere medico: infortunio, malattia e decesso del partecipante al viaggio di istruzione. Restano quindi escluse ulteriori motivazioni al di fuori di quelle indicate.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i viaggi di istruzione scolastici, contattaci qui.

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Docente insegna senza titolo

Un interessante caso di cronaca è quello di una docente che ha insegnato in un Istituto Comprensivo emiliano apparentemente sprovvista dei titoli necessari.
Avvenimenti di questo genere non sono nuovi. Nello scorso novembre un caso analogo ha coinvolto una 41enne, nel brindisino. Più eclatante tuttavia è la notizia di un’altra donna che, per vent’anni, avrebbe insegnato in più Istituti superiori brianzoli, sprovvista delle necessarie abilitazioni.
In questo caso le accuse sono ben più gravi. Secondo gli inquirenti, infatti, grazie alla finta laurea in Psicologia, dal 1999 avrebbe anche avviato la professione di psicanalista.

La responsabilità penale e civile

Al di là dell’aspetto etico delle vicende, la falsa attestazione di titoli è un reato, ai sensi dell’Art. 495 del Codice Penale. L’autore del reato, giudicato colpevole, oltre alla possibile iscrizione al Casellario Giudiziario, potrebbe essere inoltre sottoposto al pagamento di una di una sanzione. Il ministero inoltre, in qualità di parte lesa, potrebbe richiedere, in sede civile, la restituzione degli emolumenti impropriamente erogati.

La responsabilità amministrativa della scuola

Nel processo potrebbe appalesarsi inoltre una precisa responsabilità amministrativa dell’Amministrazione scolastica che non ha ottemperato ai controlli.
La valutazione e verifica dei titoli di accesso all’insegnamento, anche finalizzate all’accesso ai concorsi o alle graduatorie di istituto, sono di competenza dei singoli Istituti.
Ai sensi dell’Art. 8, comma 8, dell’Ordinanza Ministeriale 112/2022, è il Dirigente scolastico responsabile dei controlli. Effettuato il controllo, il Dirigente scolastico, dovrà comunicare, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio territoriale competente.
In caso di esito negativo il Dirigente valuta e decide sulle derivanti determinazioni, anche ai fini della responsabilità penale di cui all’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La mancata o carente verifica potrebbero comportare la responsabilità amministrativa del Dirigente e il conseguente danno erariale.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere, innanzitutto, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti. Conseguentemente, l’unica copertura assicurativa, in questo caso, è quella eventualmente legata alla Tutela Legale, limitatamente tuttavia al caso di colpa.
Nel caso delle polizze assicurative scolastiche tuttavia, occorrerà fare un’ulteriore attenzione in quanto, di norma, escludono i rapporti di lavoro.
Circa la responsabilità amministrativa del Dirigente, circa il mancato o insufficiente controllo, è opportuno che quest’ultimo abbia sottoscritto una polizza per la tutela della Responsabilità Civile.
Le polizze scolastiche, nel rispetto della normativa prevista dalla Finanziaria 2008, escludono questa garanzia. La stipula del contratto e il pagamento del relativo premio, in questo caso, sono ad esclusivo carico del soggetto assicurato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione ai rami di Responsabilità Civile e Tutela Legale delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.  

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Obbligo di acquisto su Consip-MePA

La nostra scuola, in relazione ad un progetto PON, ha effettuato un acquisto di materiale informatico al di fuori dalla specifica convenzione CONSIP-MePA. La scelta è stata motivata dall’inidoneità dell’offerta alle nostre specifiche esigenze. In occasione della presentazione del bilancio annuale il revisore dei conti mi chiede la motivazione. Nel caso venisse accertato un danno all’amministrazione, la polizza assicurativa scolastica copre il sinistro?

La normativa, attualmente, obbliga tutte le pubbliche amministrazioni ad approvvigionarsi, per la fornitura di beni e servizi, attraverso le Convenzioni CONSIP. Ne deriva che anche le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e gli istituti educativi devono, in via prioritaria, utilizzare questo canale.
Il fondamento giuridico dell’obbligo di adesione alle Convenzioni CONSIP è previsto dall’Art 1, comma 150, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Stabilità 2013).

Possibilità di deroga

L’obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP è, tuttavia, derogabile in almeno due circostanze specifiche.
Nel primo caso, quando una convenzione non è idonea a soddisfare il particolare fabbisogno dell’Amministrazione scolastica appaltante. Nel secondo caso, quando, a parità di rapporto qualità-prezzo, l’utilizzo di una procedura di affidamento differente, permetta condizioni migliori e risparmi di spesa.
Nel caso di inidoneità, il Dirigente Scolastico deve adottare un apposito provvedimento che la motivi. Il documento dev’essere trasmesso alla sezione territorialmente competente della Corte dei conti. La sola trasmissione del provvedimento legittima la deroga alla convenzione e non è necessario attendere l’esito del controllo della Corte dei conti.
Sia nel caso di economicità, che in quello di inidoneità delle Convenzioni CONSIP, il Dirigente dovrà darne atto nella determina a contrarre, fornendo adeguata motivazione.
Buona norma consiglia, qualora si proceda con affidamenti al di fuori dalle piattaforme, di effettuare lo screenshot dell’elenco delle Convenzioni attive al momento della verifica. La documentazione così ottenuta andrà posta agli atti dell’Istituto. In caso di controlli successivi, il fascicolo potrà essere portato a dimostrazione del corretto operato e del rispetto degli obblighi di legge.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa scolastica, normalmente, non tutela questo tipo di danno.
La sezione di Responsabilità Civile, infatti, tutela l’Istituto esclusivamente per i danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione, danneggiamento e deterioramento di cose. Restano, quindi, esclusi tutti i danni di carattere patrimoniale. In questi casi, è opportuno che Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. siano tutelati da una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.
Giova ricordare che, nel rispetto della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), contratto e relativo premio restano ad esclusivo carico del soggetto assicurato.
Sul mercato sono disponibili molteplici soluzioni assicurative, con massimali e premi differenti. Alcune sono comprese all’interno delle quote previste per l’iscrizione ad Associazioni di categoria o Sindacali.
In tutti i casi, è sempre opportuno verificare i livelli di copertura e le condizioni contenute.

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Infortunio del dipendente scolastico

È dei giorni scorsi la sentenza della Corte dei Conti dell’Umbria che condanna un ex Dirigente Scolastico in relazione all’infortunio di un operatore scolastico.

Il fatto

Come riporta la cronaca, la collaboratrice scolastica, nel marzo 2013, entrando a scuola, rimase imprigionata nel cancello della scuola. L’infortunio fu causato dal malfunzionamento della fotocellula del dispositivo carrabile. L’operatrice riportò un’invalidità temporanea di 85 giorni e un’invalidità permanente dell’8%. Sette anni dopo il Ministero viene condannato dal Tribunale del lavoro a risarcire la collaboratrice scolastica con oltre 17mila euro. Successivamente il Ministero opera rivalsa sul Dirigente scolastico, per danno erariale indiretto.

La tempestività della segnalazione

Alla base della rivalsa c’è la motivazione, secondo la quale, il Dirigente non aveva richiesto tempestivamente la riparazione dei cancelli che da tempo funzionavano male. Al Comune, proprietario dell’immobile, infatti, non risultavano richieste di manutenzione. Per il tribunale c’è stata un’omissione di tempestiva segnalazione, da cui la condanna a risarcire il danno.

Lo scudo legale

Quanto accaduto non costituisce una particolare novità. Fino ad oggi, infatti, i Dirigenti Scolastici sono spesso chiamati in causa, in caso di infortunio. Alla base c’è sempre la presunzione di non aver predisposto tutte le misure organizzative in grado di garantire la sicurezza degli immobili.
Al fine di arginare questo rischio nell’ottobre 2021, all’interno del Decreto Legge n. 146, è stato inserito lo scudo legale per i Dirigenti Scolastici.
La norma tende ad arginare la responsabilità dei Presidi a fronte di precise condizioni.
Il Decreto modifica il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, D.L. 9 aprile 2008, n. 81.
I Dirigenti Scolastici sono così esentati dalla Responsabilità CivileAmministrativa e Penale, solo a patto che abbiano chiesto tempestivamente gli interventi strutturali e di manutenzione necessari a garantire la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.
Resta tuttavia inteso che i Dirigenti sono tenuti comunque ad adottare tutte le misure cautelative di loro competenza, nei limiti delle risorse disponibili.
Ai sensi dello Scudo Legale, rilevando l’esistenza di un pericolo grave e immediato, i Dirigenti Scolastici potranno impedire l’utilizzo di parte o dell’intero edificio. In questi casi non scatterà il reato di interruzione di pubblico servizio e di procurato allarme.
Il Dirigente dovrà comunque, sollecitamente e formalmente, allertare l’Ente proprietario ed eventualmente l’autorità competente, in relazione al pericolo rilevato.

Il profilo assicurativo

Fermo restando le novità di carattere normativo, più volte abbiamo richiamato all’opportunità, per il Dirigente Scolastico di sottoscrivere una polizza di tutela patrimoniale.
La Responsabilità Civile verso terzi degli impiegati civili dello Stato è disciplinata dall’Art. 22 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3.
Il danno eventuale consiste nella violazione di norme imperative di leggi e/o di norme di comune diligenza o prudenza. Anche l’inerzia, ovvero il fatto che l’impiegato rifiuti o ritardi in maniera ingiustificata atti o operazioni a cui è tenuto, come in questo caso, è considerabile danno diretto.
Stipula del contratto e relativo premio, nel rispetto della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), devono restare ad esclusivo carico del soggetto assicurato.

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La responsabilità patrimoniale per ingiusta bocciatura

All’inizio del mese di ottobre è diventata oggetto di interesse dei media la vicenda della studentessa che ha ottenuto dal TAR il diritto al risarcimento per l’ingiusta bocciatura subita al liceo. La notizia ha è stata pubblicata anche in prima pagina dal Corriere a firma di Massimo Gramellini.

Il fatto

L’alunna, che frequentava il Liceo Scientifico Orazio Grassi di Savona, nell’anno scolastico 2010/2011, veniva bocciata, al termine della classe 3°. La bocciatura avveniva dopo gli esami di riparazione sostenuti nell’agosto 2011.
La studentessa, ripetuta la classe, riesce comunque a diplomarsi e successivamente si laurea in architettura, supera l’esame di abilitazione e inizia la professione. Nel frattempo la famiglia inizia l’azione legale nei confronti dell’Istituto, in quanto, a suo dire, la bocciatura è conseguente ad atteggiamenti palesemente discriminatori.

La sentenza del TAR

Il 5 ottobre 2020 il TAR della Liguria ha emesso la sentenza e l’Istituto è stato ritenuto responsabile, in solido con il MIUR per la bocciatura ingiustificata.
Il tribunale ha stabilito infatti che la bocciatura è conseguente al “conflitto” insorto durante l’anno tra l’alunna e la docente di matematica e fisica.
Il Consiglio di Classe infatti non ha considerato l’andamento generale della studentessa. Al contrario la docente, cui la studentessa aveva contestato in presidenza il metodo didattico utilizzato, aveva utilizzato, nei suoi confronti un metro di valutazione più severo rispetto a quello adottato con gli altri alunni.
A riprova di questo atteggiamento sono i giudizi relativi ai compiti in classe, non tutti i voti negativi infatti, risultano sul registro della docente. Infine i punteggi attribuiti, all’esame di riparazione, non rispettano i criteri di valutazione prefissati dall’Istituto.
Il giudice evidenzia infine come la disparità di trattamento, ha un carattere “odioso” e “particolarmente stigmatizzabile” perché inficia la reputazione del sistema d’istruzione pubblico. Inoltre la discriminazione è rivolta “nei confronti di una ragazza minorenne”.
Per questi motivi, il danno morale soggettivo, è stato stimato nella misura di 1.300 euro. L’importo, per la bocciatura illegittima, risarcisce il danno ingiusto, legato alla perdita dell’anno scolastico.

Il danno patrimoniale

La sentenza del tribunale evidenzia tuttavia un ulteriore profilo di danno: quello patrimoniale.
Il danno patrimoniale consiste nella lesione di un interesse economico, anche in termini di mancato guadagno determinato dal fatto dannoso. L’Istituto è stato condannato quindi a risarcire anche il lucro cessante.
Il giudice infatti evidenzia come la bocciatura abbia causato all’alunna, il posticipato ingresso nel mondo del lavoro. Fermo restando che la percezione dei guadagni, non risulta definitivamente compromessa ma soltanto posticipata nel tempo, pur tuttavia l’alunna dovrà essere risarcita con una somma pari a 8.700 euro, a titolo di diminuito utile, per via del ritardo.
A queste somme andranno aggiunte le spese legali.

Il profilo assicurativo

È la prima volta che una simile sentenza è stata emessa in Italia. Diventa quindi particolarmente importante sottolineare nuovamente l’opportunità della stipula di una polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale.
Come per il caso in questione, l’assicurazione prevede la copertura delle perdite patrimoniali subite da terzi ed in conseguenza di errori od omissioni commesse dai dipendenti della Pubblica Amministrazione nell’esercizio delle attività istituzionale. Una polizza adeguata dovrebbe prevedere anche l’estensione per i danni causati con colpa grave.

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