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Proroga dell’utilizzo della PCP ANAC

Con la comunicazione del 28 giugno 2024, l’ANAC ha disposto alcuni differimenti negli adempimenti in materia di digitalizzazione dei contratti.
L’aspetto più interessante è la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dell’utilizzo della piattaforma PCP per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
All’interno del tetto previsto, le Amministrazioni Pubbliche potranno quindi stipulare i contratti, i cui bandi saranno pubblicati entro il 31/12/2024, senza utilizzare le piattaforme certificate.
I contratti interessati saranno quelli relativi ai lavori, forniture e servizi previsti ai sensi della Delibera n. 584 del 19 dicembre 2023.
Il ricorso a piattaforme certificate (PAD) diventerà obbligatorio, anche per le procedure di questo tipo, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2025.

I contratti assicurativi

La proroga dell’utilizzo della PCP ANAC, è bene ricordarlo, riguarderà esclusivamente i contratti il cui importo è inferiore ai 5.000 euro.
Nella scuola, a conti fatti tuttavia, un numero estremamente esiguo di contratti assicurativi è interessato dal provvedimento. Tra questi, i contratti relativi alla RCA dei veicoli, e alcune formule di assicurazione dei beni. L’assicurazione multirischio, quella di Responsabilità Civile e Infortunio di studenti e operatori, anche alla luce della diffusione della poliennalità, ben difficilmente godrà di questa opportunità.
I contratti che invece, nella maggioranza dei casi, potranno godere di questa agevolazione sono quelli relativi al brokeraggio. Gli importi stimati in questo caso, nel comparto scolastico difficilmente superano il tetto stabilito anche nel caso di poliennalità.
Già oggi tuttavia molte Amministrazioni scolastiche, preferiscono stipulare i contratti sulle piattaforme certificate, anche sotto la soglia dei 5000 euro.

Se desideri maggiori informazioni sulla proroga dell’utilizzo della PCP ANAC per la stipula dei contratti assicurativi nella scuola, contattaci qui.

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Affidamento dei servizi nelle scuole: proroga

L’ANAC il 29 febbraio, sul proprio sito web ha pubblicato un articolo in relazione alle procedure l’appalto nelle scuole.
La comunicazione tende ad arginare alcune problematicità operative imposte dal nuovo Codice dei Contratti pubblici entrato in vigore, in via definitiva, dal 1° gennaio 2024.
Per consentire alle Istituzioni scolastiche l’acquisizione di servizi, anche in assenza della qualificazione prevista, sarà possibile indire procedure selettive sopra la soglia indicata.

La nota ANAC

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito una deroga all’obbligo di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e lo sblocco del CIG.
La deroga riguarderà un periodo transitorio, più precisamente dall’8 marzo e fino al 30 settembre 2024.
All’interno di questo periodo, gli Istituti Scolastici, anche senza qualificazione, potranno procedere all’affidamento degli appalti a prescindere dal valore degli affidamenti.
In questo senso, l’Autorità ha trasmesso una nota al Ministero dell’Istruzione.

CPV prevalenti

Nella nota l’ANAC ha identificato una serie di CPV prevalenti per cui le scuole potranno attivare autonomamente il CIG fino alla scadenza della norma ponte:

  • 63500000-4 – Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica;
  • 63510000-7 – Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini;
  • 63511000-4 – Organizzazione di viaggi tutto compreso;
  • 63512000-1 – Vendita di biglietti di viaggio e di servizi di viaggio tutto compreso;
  • 63515000-2 – Servizi relativi all’organizzazione di viaggi;
  • 63516000-9 – Servizi di gestione viaggi;
  • 42933000-5 – Distributori;
  • 42933300-8 – Distributori automatici di prodotti.

La circolare del Ministero dell’Istruzione

Nella stessa data, con protocollo 1417, il Ministero dell’Istruzione ha divulgato una circolare a tutte le scuole nazionali in cui rende note le indicazioni dell’Autorità.
La circolare evidenzia comunque: «la necessità di rispettare la normativa in materia di approvvigionamenti digitali». Inoltre: «A partire dal 1° ottobre, il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti troverà piena applicazione anche nei confronti delle Scuole» senza ulteriori deroghe.

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Proroga del contratto assicurativo

La scadenza della polizza assicurativa RC/Infortuni del nostro Istituto è prevista per il prossimo mese di settembre. Purtroppo non abbiamo effettuato il passaggio all’interno del Consiglio di Istituto, inoltre il piano ferie del nostro personale non consente la piena operatività della segreteria. Da ultimo il nostro attuale Dirigente Scolastico andrà in pensione il prossimo 1° settembre e, anche in un’ottica di “rispetto” per il nuovo Dirigente, preferisce non effettuare la selezione per la nuova polizza. È possibile, alla luce delle motivazioni addotte, effettuare la proroga del contratto assicurativo in essere per un anno?

Della proroga dei contratti pubblici ce ne siamo già occupati in un nostro precedente articolo, alla luce della situazione emergenziale causata dalla pandemia.
Circa la proroga del contratto assicurativo proviamo a fare qualche un approfondimento specifico.

La normativa vigente

L’istituto della proroga è regolamentato all’interno del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all’Art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.
Il comma 11 chiarisce precisamente i termini secondo i quali si può ricorrere alla proroga.
In prima istanza, il bando e i documenti di gara devono prevedere, e contabilizzare, l’opzione di proroga. Inoltre il periodo di proroga dev’essere limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.
Da ultimo la Società assicuratrice dovrà garantire che le prestazioni, nel periodo di proroga, avvengano agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario oppure a condizioni più favorevoli per la scuola. Ne deriva che, qualora mancasse uno di questi tre elementi, la proroga, non potrà essere richiesta.

L’onere motivazionale

Come per tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, anche quello della proroga, prevede l’obbligo motivazionale. Questo aspetto è precisamente indicato nell’Art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
A nostro parere, le motivazioni proposte per richiedere la proroga del contratto assicurativo, nel caso in questione, appaiono prive di fondamento.
Ai sensi dell’Art. 45 del D. Interm. 28 agosto 2018, n. 129, al Consiglio di Istituto, spettano esclusivamente le delibere per i contratti di carattere pluriennale (comma 1, lettera d). Spetta al Consiglio di Istituto anche la delibera per i contratti, il cui valore superi il tetto della soglia prevista per l’affidamento diretto (comma 2, lettera a). In assenza dei questi requisiti la delibera del Consiglio di Istituto è superflua.
Circa l’indisponibilità del personale occorre evidenziare che la mancata programmazione è esclusiva responsabilità dell’Amministrazione appaltante e non può essere addotta come motivazione di proroga. In fase di stipula, infatti, la scuola conosceva perfettamente la data di scadenza del contratto.
Non trova neanche motivazione il pensionamento del Dirigente. L’avvicendamento della dirigenza non può impedire il fermo delle attività proprie dell’Amministrazione. La stipula della polizza assicurativa non è un’azione che rientra in nell’ambito discrezionale e privatistico del Dirigente scolastico, ma una precisa azione di tutela nei confronti dell’Amministrazione.

Periodo emergenziale

Gli unici aspetti che potrebbero essere presi in considerazione, in questi casi, sono quelli eventualmente legati all’introduzione delle diposizioni normative emergenziali legate alla pandemia.
Il Codice dei Contratti le definisce: varianti in corso d’opera, ed sono contenute nell’Art. 106, comma 1, lett. c) n.1. Il dispositivo indica: “circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice” e come “tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”.
La stessa A.N.A.C. evidenzia nel Vademecum del 22 aprile 2020, al punto 9, come, in taluni casi, è possibile non indire una nuova gara ma si possa mantenere in vita il precedente rapporto. 
Un ultima possibile soluzione, qualora la Stazione Appaltante non abbia previsto sin dall’origine l’opzione di proroga tecnica, è contenuta nell’Art. 63, comma 2, lett. c), del Codice. Si tratta di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara che, congruamente motivata, può far portare avanti il rapporto fino a che non si addivenga alla stipula del contratto.
Anche in questo caso è fondamentale l’onere motivazionale: “Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla proroga dei contratti assicurativi scolastici, contattaci qui.

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La proroga dei contratti pubblici

In questi mesi alcune scuole ci stanno chiarimenti in relazione alla possibilità di proroga dei contratti pubblici. Il riferimento specifico riguarda i contratti di noleggio (es.: fotocopiatrici, strumenti informatici, ecc.) e alle concessioni (es.: servizi di piccola ristorazione, bar, distributori automatici). E’ possibile effettuare una proroga soprattutto alla luce dell’emergenza pandemica in atto?

La proroga è un istituto di carattere eccezionale

A questo quesito risponde la Deliberazione 8 ottobre 2020 n. 124/2020 della Corte di Conti, Sezione di controllo Siciliana: “La proroga del contratto è un istituto di carattere eccezionale, che non può essere utilizzato fuori dai casi e i limiti previsti dalle singole norme. In mancanza di una regola che legittimi l’applicazione generale di questo istituto, la preferenza deve essere per istituti che  risultino compatibili con i principi a tutela della concorrenza. […] La preferenza espressa dal legislatore va verso istituti che preservano e risultano compatibili con i principi a tutela della concorrenza, mentre la proroga resta sempre un istituto di carattere eccezionale”.

La differenza tra proroga e rinnovo

Rinnovo e proroga sono strumenti tesi ad estendere nel tempo gli effetti di un contratto d’appalto finalizzati ad evitare il blocco dell’azione amministrativa. Comunque, sono istituti che costituiscono un’eccezione al principio d’immodificabilità del contratto.
Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, prevede due istituti specifici la proroga tecnica e il rinnovo del contratto.
La differenza tra proroga e rinnovo è determinata dalla scadenza contrattuale. Nel primo caso viene spostata in avanti, quando il contratto non è ancora scaduto. Nel secondo caso, il contratto, ormai scaduto, viene rinnovato con una nuova manifestazione di volontà.

Il limite temporale della proroga

Il legislatore, benché la preveda all’interno del Codice (Art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia), non guarda con favore a quest’aspetto. Prevede infatti che l’eventuale proroga debba essere prevista nei documenti iniziali di gara, sia motivata, e sia: “limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente”.
Già il comma 2 dell’art. 23 della Legge 18 aprile 2005 n. 62 si era occupato della proroga, disciplinando in via transitoria che “I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi […]”.
Più recentemente la giustizia amministrativa, con riferimento alla durata del periodo oggetto di proroga tecnica ha osservato come quest’ultima dovrà: “[…] avere la durata strettamente necessaria per l’espletamento della gara volta all’affidamento della sua concessione, non potendosi ex ante fissare una data lontana nel tempo, che presumibilmente supera la chiusura della gara medesima, in violazione del necessario obbligo di affidamento solo a seguito di procedura selettiva comparativa” (TAR Lazio – Roma, sez. II, sentenza 22 luglio 2019, n. 9784).
Anche l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) guarda alla proroga tecnica in modo sfavorevole, ritenendola “un ammortizzatore di inefficienze di programmazione […] che legittima qualsiasi impresa del settore a far valere dinanzi al giudice amministrativo il suo interesse legittimo all’espletamento di una gara” (comunicato del 18 novembre 2019).

Divieto di tacito rinnovo e di rinnovo espresso

Nella Pubblica Amministrazione resta quindi vietato il rinnovo tacito o espresso.
L’avvento della pandemia di Covid-19 ha, in qualche modo, cambiato lo scenario, accelerando e snellendo alcune procedure in attesa dell’aggiornamento complessivo del Codice dei contratti.
Ai decreti semplificazione si aggiunge un ulteriore meccanismo, illustrato dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 6326 del 23 settembre 2019. Il Giudice amministrativo ha ritenuto infatti che, in assenza dei presupposti di operatività della norma eccezionale sulla proroga tecnica, sia ugualmente possibile affidare il contratto al medesimo operatore quando ricorrano le circostanze di cui all’art. 106, comma 1 lett. (c), qualora la: “necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice […]. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”.

Le normative emergenziali legate alla pandemia

L’introduzione quindi delle diposizioni normative emergenziali legate alla pandemia, rende possibile il ricorso alla proroga dei contratti pubblici. Il riferimento è contenuto nell’art. 106 comma 1 lett. c) n.1.
Anche il Vademecum dell’A.N.A.C del 22 aprile 2020, al punto 9, evidenzia come, in taluni casi, non è necessario indire una nuova gara ma si possa mantenere in vita il precedente rapporto. 
Un ulteriore soluzione, qualora la Stazione Appaltante non abbia previsto sin dall’origine l’opzione di proroga tecnica, è contenuta nell’Art. 63, comma 2, lett. c), del Codice. Si tratta di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara che, congruamente motivata, può far portare avanti il rapporto fino a che non si addivenga alla stipula del contratto. È tuttavia bene evidenziare l’importanza dell’onere motivazionale. In questo caso infatti: “Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”.
Da ultimo è bene evidenziare che la situazione di urgenza, connessa alla crisi da COVID-19, non legittima la Stazione appaltante all’applicazione generalizzata della proroga.

Se desideri maggiori informazioni circa la proroga dei contratti assicurativi scolastici, contattaci qui.