abint Nessun commento

Viaggi di istruzione: il voucher Covid

Lo scorso 5 maggio l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il Covid-19 non si qualifica più come un’emergenza globale iniziata a gennaio 2020.
Uno dei primi effetti legati alla pandemia sono stati i lockdown applicati in moltissimi paesi. Com’era ampiamente prevedibile, il divieto di spostamento ha messo in profonda crisi il mercato turistico.
Banca d’Italia, in una nota del settembre 2021, evidenziava la grave flessione dei flussi turistici in tutto il territorio nazionale e internazionale.
Fin dal marzo 2020, il Governo, con il D. L. 17 marzo 2020 n. 18, aveva varato alcune misure per arginare le conseguenze derivanti dall’emergenza sanitaria.
Tra gli interventi previsti, un’apposita sezione era dedicata alla risoluzione dei contratti turistici.

Il rimborso del viaggio attraverso i voucher

L’Art. 88 del Decreto offriva la possibilità, alle Agenzie e ai Tour Operator, di rimborsare il viaggio attraverso voucher. Il motivo della scelta rispondeva alla prioritaria esigenza di evitare il possibile default finanziario delle aziende turistiche. Troppe imprese, infatti, non avrebbero avuto la liquidità sufficiente per affrontare tutti i rimborsi se questi fossero stati risarciti in denaro contante. I titoli di credito potevano essere utilizzati, dal viaggiatore, entro un periodo di trenta mesi dall’emissione.
L’Art. 88-bis del Decreto, al comma 8, affrontava in maniera specifica anche la questione legata ai viaggi di istruzione. Le indicazioni normative, in questo senso, ribadivano il concetto che l’emissione del voucher fosse opzionale e non obbligatoria. Al contrario, la restituzione del danaro era assolutamente obbligatoria in alcuni casi specifici come, ad esempio, la scuola dell’infanzia o le classi terminali.
Nonostante fosse previsto dalla norma, il rischio di accettare i voucher in sostituzione del contante anche in tutti gli altri casi, nascondeva un rischio concreto. Nel caso, infatti, in cui l’operatore fosse fallito o la società fosse messa in liquidazione, la scuola avrebbe avuto più di un problema nell’esigere il credito.

La tutela del viaggiatore

È quanto sta purtroppo accadendo a molte scuole. A fronte del fallimento o dello stato di liquidazione dell’operatore economico gli Istituti non riescono a recuperare le somme versate o le prestazioni programmate. Dal 30 giugno 2016, inoltre, il Fondo di Garanzia, costituito presso il Ministero del Turismo per far fronte ad analoghe criticità, ha cessato di esistere.
Tuttavia, ai sensi dell’Art. 19, del D.L. 23 maggio 2011, n. 79, gli operatori turistici hanno l’obbligo di dotarsi di sistemi di garanzia a tutela dei propri clienti. I sistemi di tutela previsti possono contemplare sia polizze assicurative che garanzie bancarie, o anche fondi eventualmente riassicurati.
Nel caso di insolvenza o fallimento dell’impresa turistica, il viaggiatore si vedrà così rimborsato il prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico.
Se nel privato questo processo è, almeno in teoria, abbastanza semplice, nella Pubblica Amministrazione scolastica, potrebbe non essere così banale.
La scuola, in qualità di Ente Pubblico, in relazione a tutti gli aspetti di contenzioso legale dovrà sempre fare riferimento all’Avvocatura di Stato.

Le polizze assicurative scolastiche

Le polizze assicurative scolastiche, non ricomprendono mai l’eventualità della mancata erogazione del servizio da parte dell’agenzia di viaggio. I rimborsi rimangono esclusivamente quelli di carattere medico: infortunio, malattia e decesso del partecipante al viaggio di istruzione. Restano quindi escluse ulteriori motivazioni al di fuori di quelle indicate.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i viaggi di istruzione scolastici, contattaci qui.

abint Nessun commento

Infortunio durante l’uscita didattica

La cronaca degli ultimi giorni riferisce di un infortunio, avvenuto durante un’uscita didattica, in cui è rimasta coinvolta un’alunna di una scuola dell’infanzia.

Il fatto

L’alunna, in gita in una fattoria situata nelle campagne bolognesi, è stata travolta e schiacciata da un cancello. Trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Orsola a Bologna, le sono state riscontrate tumefazioni alla testa e alla schiena, ma non di gravità tale da destare preoccupazione.
Sembra che la cancellata, alta 1 metro e 60, non fosse fissata e l’intero contesto fosse inadeguato. La famiglia ritiene che possa esserci la negligenza della struttura e ha minacciato di adire le vie legali, sia penalmente, che civilmente. Il responsabile della fattoria s’è detto dispiaciuto per l’accaduto, evidenziando, tuttavia, che nell’area dell’incidente c’erano dei lavori in corso e che il cantiere era delimitato.

La progettazione

È bene premettere, fin da subito, che la progettazione è l’elemento centrale di tutta l’attività didattica. Gli aspetti relativi alla sicurezza, anche in questo caso, assumono un ruolo fondamentale. La prevenzione dei pericoli è da tenere in considerazione sempre, ancor più in occasione dei viaggi di istruzione o delle visite didattiche. L’Istituto organizzatore dovrà, quindi, considerare la sicurezza della meta in cui si svolgerà l’attività, soprattutto in relazione all’età, alla maturità e al livello d’indipendenza dell’alunno.
Nel caso di danno o infortunio, questi potrebbero essere i primi aspetti ad essere valutati per definire le eventuali responsabilità.

Il profilo di responsabilità

In relazione al caso in esame, ferme restando le dichiarazioni del responsabile della struttura, l’area in cui è avvenuto l’incidente era segnalata e recintata. Ne deriverebbe che la responsabilità potrebbe essere legata alla mancata o carente vigilanza del personale scolastico.

Il profilo assicurativo

Questo è uno dei casi tipici che evidenziano la necessità della polizza assicurativa integrativa.
Ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, gli alunni della scuola dell’infanzia non godono delle coperture assicurative offerte dell’INAIL. Questi soggetti, infatti, non rientrano nell’ambito di applicazione della norma in quanto la loro attività non è assimilabile alle esercitazioni pratiche. Ne deriva che, in caso di sinistro, l’unica copertura assicurativa è affidata alla polizza integrativa stipulata dalla scuola. Inoltre, nel caso venisse accertata la Responsabilità Civile diretta dell’Istituto nell’evento, il risarcimento del danno spetterebbe unicamente alla scuola.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative nella scuola dell’infanzia o al ramo di Responsabilità Civile della polizza integrativa scolastica, contattaci qui.

abint Nessun commento

Annullamento del viaggio di istruzione

Uno studente del nostro Istituto ha richiesto l’annullamento del viaggio di Istruzione a cui era iscritto, perché in concomitanza con una gara sportiva nazionale. Alla data di iscrizione al viaggio l’appuntamento sportivo non era ancora stato precisamente programmato. L’agenzia che ha organizzato il viaggio ha applicato una penale del 75% sulla cifra complessiva già versata. La polizza assicurativa copre la differenza?

Con la ripresa, post-pandemia,  dei viaggi di istruzione, delle gite didattiche e delle uscite sul territorio, può riproporsi il problema dell’annullamento del viaggio. Le cause posso essere molteplici, da quelle di carattere medico a quelle familiari, o come in questo caso, di carattere sportivo o privato.

Il Codice del Turismo

L’Art. 41 del D. Lgs.23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo) evidenzia come sia data facoltà al viaggiatore di recedere dal viaggio prima dell’esecuzione. L’annullamento comporta il pagamento della penale per le spese già sostenute dall’Agenzia di viaggio in qualità di organizzatore. Qualora, infatti, la compagnia aerea, o l’albergatore, applichino una penale, ovvero non retrocedano integralmente l’importo versato, il viaggiatore è tenuto a pagare quanto richiesto. A queste somme potrebbero essere aggiunte le spese, adeguate, giustificabili e motivate, per l’istruzione e la gestione della pratica, applicate dall’Agenzia di viaggio.
L’Art. 34 dello stesso Codice, prevede, inoltre, che l’Agenzia di viaggio fornisca al viaggiatore, prima dell’acquisto del pacchetto turistico, una serie di informazioni precontrattuali. Ai sensi del comma 1, lett. (h), il viaggiatore dev’essere informato circa la possibilità di stipula di polizza assicurativa che prevede il: «recesso unilaterale dal contratto […], le spese di assistenza […], il rientro, in caso d’infortunio, malattia o decesso». Questa polizza tutelerà il viaggiatore contro le penali di annullamento del viaggio.

Il profilo assicurativo

L’offerta di garanzie contenuta nelle polizze assicurative legate ai viaggi è ampia e diversificata in funzione della Società assicuratrice offerente. Esistono Compagnie assicuratrici che operano esclusivamente in questo ramo e all’interno di questo con garanzie specifiche legate alla tipologia o alla professione del viaggiatore. Il pacchetto base è quello comunemente conosciuto come: Annullamento-Medico-Bagaglio. Oltre all’assistenza prestata in caso di infortunio o malattia durante il viaggio, la polizza tutela anche la perdita, il furto o lo smarrimento del bagaglio. Più articolato è l’aspetto legato all’annullamento. Le polizze base prevedono unicamente, come causa di annullamento, l’infortunio o la malattia del viaggiatore. L’infezione da Covid19, che ha interessato il biennio 2020/2021, ha fatto riconsiderare anche l’evento pandemico, normalmente escluso, tra i motivi di annullamento. Tuttavia, sono disponibili condizioni più estese che arrivano fino all’annullamento senza motivazione. Com’è intuibile, ogni estensione di garanzia prevede un aumento del premio. Normalmente, si va da qualche decina di euro per le garanzie base, fino a centinaia di euro per le formule più estese.

L’assicurazione scolastica

La polizza assicurativa scolastica, quando prevista, ricomprende la formula base: Annullamento-Medico-Bagaglio, ed è normalmente ricompresa nel premio assicurativo. I motivi per l’annullamento rimangono, quindi, quelli di carattere medico: infortunio, malattia e decesso del viaggiatore. Le formule migliori presentano un’estensione legata anche alla salute dei conviventi del viaggiatore. Come accennato più sopra, nell’ultimo periodo, le Società assicuratrici, a fronte di un modesto innalzamento del premio, hanno inserito anche l’estensione per il rischio pandemico. Restano comunque escluse ulteriori motivazioni al di fuori di quelle indicate; nel caso dovessero essere ritenute necessarie occorrerà provvedere con una polizza integrativa a titolo oneroso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i viaggi di istruzione scolastici, contattaci qui.

abint Nessun commento

Vandalismo durante il viaggio di istruzione

La cronaca del 6 marzo scorso riporta come un alunno 18enne, di un Istituto superiore varesino, abbia commesso un atto vandalico durante una gita scolastica.

Il fatto

Lo studente, in gita scolastica a Malta, ha inciso le proprie iniziali su uno dei portali di Gigantia, monumento neolitico dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Colto in flagrante da un agente di sicurezza è stato arrestato dalla polizia. Il giovane, processato per direttissima, ha ammesso tutte le accuse mosse a suo carico. Condannato a due anni di reclusione, con sospensione della pena, dovrà comunque pagare un’ammenda di 15.000 euro.

La responsabilità penale

Il vandalismo è normalmente identificato come un reato penale. La distruzione, il deturpamento o l’imbrattamento di un patrimonio protetto dall’UNESCO è sanzionato in maniera molto severa in tutto il mondo. È bene, comunque, evidenziare come ogni Paese applichi pene specifiche in relazione ai singoli reati. Circa la responsabilità penale, questa è legata all’età del soggetto ovvero, in linea di principio, alla capacità di agire. Analogamente all’Italia, anche a Malta la maggiore età è stabilita con il compimento del 18° anno.

La pena pecuniaria

Più articolata è la questione legata al pagamento della pena pecuniaria.
Il tema della responsabilità genitoriale è stato argomento di dibattito, di sentenze e di provvedimenti legislativi negli ultimi 10 anni. Ad oggi, il minore di 18 anni, non è tenuto a pagare pene pecuniarie o risarcimenti, in questi casi l’onere ricadrà sulla famiglia o sul tutore. Sono infatti questi ultimi, a subire le conseguenze civili dei danni commessi, in quanto esercenti la potestà sul minore.
Qualora invece, l’autore del reato, come in questo caso, sia un maggiorenne, sarà lui a dover risarcire gli eventuali danni procurati. Tutto ciò, anche nel caso in cui il soggetto sia nullatenente o non possedesse un reddito. Ai sensi dell’Art. 106 del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, dopo la maggiore età, i genitori non hanno più responsabilità sulla condotta del figlio, neanche se quest’ultimo dovesse convivere con loro. L’orientamento giurisprudenziale prevalente tende, tuttavia, ad estendere la responsabilità genitoriale anche ai fatti illeciti commessi dai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, analogamente a quanto previsto per figli minori di età.

La reciprocità nell’UE

Malta, in quanto parte dell’Unione Europea, gode del principio di reciprocità interno all’Unione. Ne deriva che, in relazione al pagamento delle sanzioni e delle pene pecuniarie, l’autorità giudiziaria o amministrativa di un Paese comunitario può trasmettere gli atti direttamente all’autorità di un altro paese membro e quindi far riconoscere e rendere esecutivo il pagamento senza ulteriori formalità.

La responsabilità della scuola

Come espresso all’Art. 27 della Costituzione: «La responsabilità penale è personale». Ne deriva che non è possibile la sostituzione della persona che deve rispondere di un illecito penale. La polizza assicurativa quindi non risarcisce né il danno né la sanzione.
Tuttavia, la scuola, alla luce del rapporto negoziale instauratosi con l’iscrizione dello studente, assume precisi doveri di vigilanza ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. Nel caso di mancata o insufficiente vigilanza, anche nel caso di studenti maggiorenni, l’Istituto potrebbe dover rispondere dell’eventuale danno provocato, in concorso con la famiglia. Le polizze scolastiche integrative, di norma, ricomprendono quest’aspetto anche in occasione dei viaggi di istruzione, anche all’estero.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative di Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Viaggio di istruzione a Londra

Il nostro Istituto sta organizzando un viaggio di istruzione a Londra. La polizza assicurativa integrativa stipulata dalla scuola è sufficiente in caso di malattia o infortunio? L’agenzia che ha organizzato il viaggio ci ha proposto una polizza viaggio, è opportuno sottoscrivere anche questa?

Nel giugno del 2016, dopo un referendum, i cittadini del Regno unito hanno deciso di uscire dall’Unione europea. Il processo di uscita dalla Comunità Europea, comunemente conosciuto come Brexit è durato quattro anni e s’è concluso il 31 gennaio 2020.
Dopo la Brexit, il Regno Unito non gode più dei benefici e dei servizi finanziari dell’UE. Tra questi, è terminata anche la libera circolazione per i cittadini di entrambe le zone, i quali non godono più degli accordi europei. Nei casi di viaggi di istruzione è quindi opportuno osservare alcune precauzioni.

I viaggi di istruzione nel Regno Unito

L’Inghilterra, da moltissimi anni, è tra le mete più gettonate dei viaggi di istruzione e dei soggiorni studio. Dal 1° ottobre 2021 per entrare in tutto il Regno Unito non basta più la Carta d’Identità, è necessario il passaporto. Quest’ultimo dev’essere valido per tutto il periodo di permanenza.
Per permanenze, fino ad un massimo di 6 mesi, non è richiesto nessun visto, per periodi superiori, occorre il visto con la relativa motivazione.
Le stesse avvertenze riguardano i minori. Questi ultimi possono viaggiare nel Regno Unito solo se muniti di passaporto. Inoltre, i minori italiani, under 14, possono viaggiare solo se accompagnati. Il soggetto affidatario deve risultare menzionato sul passaporto del minore o su una dichiarazione di accompagnamento. Per gli under 18 potrebbe servire una dichiarazione della famiglia che fornisca il consenso per viaggiare nel Regno Unito e i contatti in caso di emergenza.

Assistenza sanitaria in Inghilterra

Anche la Tessera Sanitaria (EHIC – TEAM) dopo la Brexit non è più valida per entrare in Inghilterra e accedere all’assistenza sanitaria nel Regno Unito. I cittadini europei, che giungono nel Regno Unito come visitatori, potranno ricevere trattamenti sanitari gratuiti, ma solo nei casi d’emergenza non rinviabili. In questi casi, tuttavia, il mancato possesso della tessera sanitaria potrebbe comportare il pagamento diretto delle spese mediche sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale britannico (NHS).
Prima di procedere alla progettazione o all’esecuzione del viaggio, è sempre consigliabile accedere al sito del Ministero degli Esteri per verificare limitazioni o indicazioni specifiche.

La polizza assicurativa scolastica

È bene ricordare che la Tessera Sanitaria non sostituisce l’assicurazione di viaggio, nemmeno nei paesi UE.
A maggior ragione, quindi, nel caso del Regno Unito, è sempre preferibile sottoscrivere un’assicurazione di viaggio privata.
Le polizze assicurative scolastiche, di norma, prevedono, nel ramo di assistenza, la copertura sia per infortunio che per malattia dei partecipanti ai viaggi di Istruzione. La stipula di una polizza ulteriore con l’Agenzia di viaggio o il Tour Operator potrebbe quindi risultare superflua.
Addirittura, la stipula di più coperture sullo stesso rischio è potenzialmente interpretabile come danno erariale.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulle polizze viaggio nella scuola contattaci qui.

abint Nessun commento

Annullamento del viaggio per Covid19

Il nostro Istituto, con la ripresa della programmazione delle attività scolastiche di quest’anno, sta organizzando anche viaggi di istruzione, in Italia e all’estero.
Nel caso di annullamento per infezione da Covid19, la polizza assicurativa stipulata dalla scuola rimborsa la mancata partenza? Nel caso l’infezione venga contratta durante il viaggio e lo studente o il docente accompagnatore non possa rientrare, la polizza prevede la copertura delle spese per l’isolamento sanitario e l’eventuale rifacimento della biglietteria?

La ripresa della normale attività didattica in questo primo periodo post pandemia non si discosta in modo radicale rispetto a quella dei due anni precedenti. A più riprese abbiamo affrontato l’argomento delle problematiche legate al Covid19 nei viaggi di istruzione, è bene tuttavia ritornare sull’argomento.

La polizza integrativa e il rischio Covid19

Nella maggioranza dei casi, le polizze assicurative scolastiche escludono il rischio pandemico.
Occorrerà quindi controllare attentamente che, nelle esclusioni inserite all’interno della Condizioni Contrattuali, non sia citato il caso pandemico o non siano presenti riferimenti al coronavirus.
Quelle che lo includono si limitano a garanzie di carattere indennitario come diaria giornaliera in caso di ricovero e convalescenza.
Nessuna, tra quelle disponibili, prevede l’annullamento del viaggio nei casi di pandemia.
Resta quindi inteso che senza opportune integrazioni, l’alunno che non dovesse partire non si vedrebbe rimborsato il viaggio. In modo analogo, l’alunno o il docente, che dovessero contrarre l’infezione durante il viaggio e venissero posti in isolamento, dovranno provvedere autonomamente alle eventuali spese.
Per questi motivi, diventa più che opportuno che la scuola sottoscriva delle garanzie specifiche che tutelino gli assicurati in questi casi.

Coperture Covid19 per i viaggi di istruzione

Gli operatori del settore turistico, di norma, propongono polizze specifiche che prevedono anche coperture per il rischio Covid19. Le garanzie, tuttavia, non sono tutte uguali; vediamo, quindi, quali aspetti considerare.
In prima istanza è bene verificare attentamente che le garanzie offerte riguardino esclusivamente il rischio pandemico. La polizza sottoscritta dall’Istituto scolastico nel ramo assistenza, di norma, già preveda garanzie specifiche (annullamento, medico-bagaglio, ecc.) legate ai viaggi di istruzione. L’eventuale acquisto di doppie coperture assicurative potrebbe configurarsi come un possibile danno erariale.

Termini previsti

Un aspetto su cui porre particolare attenzione sono i termini previsti per attivare la garanzia di annullamento del viaggio. Le polizze assicurative del settore prevedono termini di sottoscrizione differenti, ma comunque precedenti alla data di partenza. In questo contesto è sempre bene verificare con accuratezza le disposizioni contrattuali onde evitare contestazioni al momento della denuncia di annullamento.

Isolamento sanitario

Nella maggioranza delle polizze, la positività al Covid19, se rilevata prima della partenza, fa scattare la garanzia che copre le penali di cancellazione del viaggio. Diverso il caso in cui, invece, l’assicurato, studente o accompagnatore, venga sottoposto a isolamento e non possa rientrare nella data stabilita. Questa situazione non viene normalmente compresa nelle garanzie contrattuali. Di conseguenza, la polizza non pagherebbe i costi aggiuntivi di soggiorno, né quelli di riacquisto della biglietteria per il rientro. E’ bene quindi verificare anche quest’aspetto.

Patologie preesistenti

Un’ulteriore esclusione classica delle polizze viaggio sono le malattie preesistenti. E’ sempre opportuno quindi verificare cos’è previsto contrattualmente: l’eventuale incubazione da Covid19 potrebbe essere considerata malattia preesistente. 
Da ultimo è bene ricordare che la garanzia di annullamento del viaggio non prevede ipotesi legate al timore di ammalarsi da Covid19.  Motivazioni di carattere non sanitario, qualora non ricomprese in polizza potrebbero far perdere il diritto all’indennizzo.

Quanto costano le polizze Covid19 per l’annullamento del viaggio?

Non esiste una tariffazione analoga per tutte le società assicuratrici. Ogni Compagnia stima in modo diverso la polizza anche in relazione ai servizi offerti o agli obiettivi commerciali che si propone di raggiungere. In termini di grandezza potremmo andare da poche decine di euro fino a qualche centinaio.
È, inoltre, necessario considerare che la tariffazione della garanzia è legata al valore del viaggio. Il costo per un viaggio del valore di 400 euro sarà diverso rispetto a quello di un viaggio da 1.500 euro.
E’ quindi opportuno tenere in considerazione anche quest’aspetto nella fase istruttoria del viaggio.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alle coperture di annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19, contattaci qui.

abint Nessun commento

PCTO all’estero

In nostro Istituto, all’interno del programma educativo, ha programmato una serie di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) all’estero. Desideriamo sapere se la polizza stipulata garantisce anche le attività svolte all’estero.

La Legge 13/07/2015 n. 107, contenuta nella riforma della Buona Scuola, introduce il concetto di obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro.
Il programma si rivolge, infatti, a tutti gli studenti che hanno almeno 16 anni di età. Prevede un monte ore differenziato a seconda degli istituti scolastici: 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei.
L’Alternanza scuola-lavoro, è stata rinominata “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). Gli indirizzi sono definiti dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell’Art. 1, comma 785, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il profilo assicurativo INAIL

La Direzione Generale dell’INAIL Veneto, con la circolare del 13 febbraio 2018 conferma la tutela assicurativa in questi casi.  La nota, tuttavia, pone dei distinguo di carattere operativo tra le attività svolte:

  1. Nell’ambito dell’Unione Europea, nonché dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE)(1) e in Svizzera;
  2. In Paesi extracomunitari con i quali vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza statale;
  3. In Paesi extracomunitari con i quali non vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza sociale.

Fermo restando, quindi, che la copertura INAIL è sempre operante, sarà compito dell’Istituto scolastico promotore verificare, caso per caso, eventuali obblighi assicurativi specifici aggiuntivi.
L’Istituto scolastico, infine, non avrà alcun obbligo di comunicare all’INAIL il periodo e i nominativi degli studenti interessati.  Su richiesta dell’INAIL, tuttavia, la scuola dovrà essere in grado di documentare, in qualsiasi momento, le persone comprese nell’assicurazione in relazione alle attività assicurate al fine di rendere possibile la tutela degli infortuni.

La polizza integrativa

Di norma, la polizza integrativa stipulata dall’Istituto scolastico non pone limitazioni in questo senso. Gli studenti risulteranno in copertura in tutti i rami previsti dalla polizza: Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale.
Come per tutti i viaggi all’estero, anche per i PCTO occorre prestare alcune attenzioni di carattere generale. Le polizze integrative, normalmente, escludono il rischio pandemico. Per questa ragione, qualora un alunno risultasse positivo al Covid19 e fosse messo in isolamento, la polizza potrebbe non coprire le spese per la quarantena, il mancato svolgimento, in toto o in parte, del percorso e la nuova emissione della biglietteria di viaggio.
Per questi motivi è necessario valutare la stipula di una copertura assicurativa legata a questo rischio specifico.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche nelle attività di PCTO all’estero, contattaci qui.

abint Nessun commento

Autobus danneggiato

Il nostro Istituto, nel mese di maggio ha noleggiato un bus per una visita guidata. La società noleggiatrice ci ha contattato qualche giorno fa evidenziando che alcuni dei nostri studenti avrebbero provocato dei danni ad un sedile, chiedendocene il risarcimento.
La polizza assicurativa della scuola copre il danno?

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, tutelano la Responsabilità Civile diretta dell’Istituto, degli alunni e del personale scolastico. La polizza assicurativa quindi dovrebbe risarcire il danneggiamento al sedile dell’autobus. È opportuno tuttavia fare alcuni approfondimenti.

L’Autonomia scolastica

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, tutte le istituzioni scolastiche, hanno assunto una propria autonomia didattica, amministrativa e organizzativa. Questo aspetto riguarda quindi anche i viaggi di Istruzione.
La nota MIUR 11 aprile 2012 n. 2209, ha precisato che l’effettuazione dei viaggi di istruzione e della visite guidate: “[…] deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa”.
Inoltre, in applicazione dell’Art. 10, punto (e), del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, l’Istituto conserva la sua prerogativa di definire i “criteri per […] l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo […] alle visite guidate e ai viaggi di istruzione”.

Il regolamento interno

Ne deriva che le singole scuola sono tenute ad elaborare un regolamento interno relativo ai viaggi di istruzione. I regolamenti deliberati dall’Istituto diventano così fonte normativa per le singole scuole sotto il profilo organizzativo.
Il regolamento interno dovrà quindi definire tutte le azioni messe in atto dalla scuola nella gestione dei viaggi di istruzione e nelle visite guidate. Il documento definirà quindi le modalità di acquisizione dei servizi ma anche le funzioni cui sono tenuti i Docenti accompagnatori.
Con la Circolare Ministeriale 03 febbraio 2016 n. 674, proprio in relazione agli autobus, viene richiamata l’idoneità del mezzo di trasporto.
Il Docente accompagnatore dovrà quindi, prima della partenza, verificare le condizioni del mezzo, segnalando al conducente eventuali danni già presenti.
Ferma restando la buona fede dei soggetti coinvolti, nessuno però può impedire di pensare che, nel caso specifico, il sedile fosse già danneggiato prima della partenza.
Inoltre eventuali contestazioni della Società noleggiatrice dovranno pervenire all’Istituto in tempi e modi congrui a stabilire il nesso causale.
La segnalazione, a più di un mese di distanza, potrebbe far sorgere il dubbio che il danno possa essersi verificato in un periodo posteriore a quello del viaggio.
In assenza di questi presupposti, la Società assicuratrice potrebbe negare il rimborso.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per le visite guidate in autobus, contattaci qui.

abint Nessun commento

Annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19

Un’Agenzia specializzata in vacanze studio, scambi ed esperienze di lavoro all’estero, ci ho proposto una polizza assicurativa che tutela i nostri alunni nei casi di annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19. L’Agenzia ci assicura che, in caso di annullamento, il rimborso è previsto anche nei casi in cui il lockdown interessasse il Paese di destinazione. A vostro parere è il caso di sottoscrivere questa polizza oppure quella della scuola prevede già queste coperture?

La ripresa dei viaggi di istruzione, in periodo di pandemia, è certamente più complessa rispetto a quella degli anni passati. Abbiamo affrontato l’argomento delle problematiche legate al Covid19 nei viaggi di istruzione in un articolo dello scorso anno.
L’imprevedibilità dettata dall’evoluzione dei contagi nell’ultimo periodo, l’adozione del green-pass obbligatorio e le restrizioni che ogni Paese sta valutando in maniera autonoma per chi entra ed esce dai propri confini, potrebbero creare non poche difficoltà agli Istituti scolastici che stanno organizzando i viaggi di istruzione, soprattutto se fuori dai confini nazionali.

Coperture Covid19 per i viaggi di istruzione

Molti operatori del settore turistico stanno proponendo polizze che prevedono coperture specifiche per il rischio Covid19, tuttavia, le polizze non sono tutte uguali. Vediamo quindi quali aspetti considerare.
La prima cosa da valutare è se la polizza sottoscritta dall’Istituto scolastico già preveda garanzie specifiche legate al ramo assistenza. È bene infatti ricordare che l’eventuale duplicazione delle garanzie assicurative può configurare un possibile danno erariale conseguente all’acquisto di doppie coperture.

Annullamento del viaggio e pandemia

Un aspetto su cui porre particolare attenzione sono i termini previsti nel caso di annullamento del viaggio. Molto spesso, infatti, questa garanzia è sottoscrivibile solo se stipulata entro un numero specifico di giorni dalla prenotazione. I termini possono variare molto, vanno delle 24 ore prima della partenza, per i casi più favorevoli, ma possono prevedere anche 30 giorni dalla partenza.
Fino all’inizio del 2020 il rischio pandemia era quasi sempre escluso dalle polizze. Occorrerà quindi controllare attentamente che nelle esclusioni inserite all’interno della Condizioni Contrattuali non sia citato il caso pandemico o non siano presenti riferimenti al coronavirus (Covid19, SARS-CoV2, ecc).

La quarantena

Un ulteriore aspetto è legato alla quarantena. Se l’assicurato, studente o accompagnatore non può partire o non può rientrare, perché sottoposto a quarantena, la polizza potrebbe non coprire questo aspetto specifico. Nella maggioranza delle polizze la positività al Covid19, rilevata prima della partenza, fa scattare la garanzia che copre le penali di cancellazione del viaggio. Nel caso in cui, invece, l’assicurato sottoposto a quarantena non potesse rientrare nella data stabilita, potrebbe scattare l’esclusione della garanzia. La polizza potrebbe non pagare i costi aggiuntivi di soggiorno, né quelli di acquisto di un nuovo biglietto per il rientro.

Patologie preesistenti

Un ulteriore esclusione classica delle polizze viaggio sono le malattie preesistenti. In questo caso è sempre opportuno verificare cos’è previsto contrattualmente: l’eventuale incubazione da Covid19 potrebbe essere considerata malattia preesistente. 
È bene ricordare inoltre che la garanzia annullamento del viaggio non prevede ipotesi legate al timore di ammalarsi da Covid19, in questo caso la garanzia non opera.
In tutti i casi di dubbi o perplessità in relazione all’annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19, la consulenza del broker assicurativo specializzato è particolarmente preziosa.

Il Decreto “Cura Italia”

Da ultimo evidenziamo che, ad oggi sul mercato non sono presenti garanzie che prevedono il rimborso in caso di lockdown successivo alla prenotazione. La Legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, all’articolo 88bis, commi 8, 9, 10,12, prevede che è sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata. Tuttavia, il D.L. pone come termine la fine dell’anno scolastico 2020/2021. Ne deriva che una nuova situazione pandemica che prevedesse lockdown diffusi o generalizzati come quelli dello scorso anno scolastico potrebbe non prevedere l’obbligo di rimborso da parte delle Agenzie di Viaggio.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alle coperture di annullamento del viaggio per infezione e quarantena da Covid19, contattaci qui.

abint Nessun commento

L’obbligo di vigilanza dei docenti nei viaggi di istruzione

L’obbligo di vigilanza dei docenti nei viaggi di istruzione è un tema che ritorna alla ribalta con la ripresa delle normali attività scolastiche che, dopo la pausa imposta dalla pandemia, ha fatto riprendere anche le attività legate alle uscite didattiche.
Il viaggio d’istruzione costituisce un momento fondamentale nello sviluppo della personalità degli alunni, in quanto consente oltre allo specifico percorso di apprendimento anche un confronto con gli altri compagni e con il personale docente al di fuori dello stretto contesto istituzionale.

Il regolamento interno dei viaggi di istruzione

Diventa importante evidenziare fin da subito che, con l’introduzione del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 gli Istituti scolastici hanno acquisito autonomia didattico-organizzativa anche in relazione all’organizzazione e alla gestione dei viaggi di istruzione. Ne deriva che, come evidenzia la Nota prot. n. 2209 dell’11 aprile 2012, tutta “la previgente normativa in materia, costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo”.
L’Istituto scolastico, quindi, è tenuto ad elaborare un proprio regolamento specifico in relazione ai viaggi di Istruzione. I regolamenti viaggi deliberati dall’Istituto diventano così fonte normativa per le singole scuole quanto al profilo organizzativo.

L’obbligo di vigilanza durante il viaggio

La necessità di regolamentare i processi legati alle gite o ai viaggi di istruzione è particolarmente importante, poiché, al contrario delle normali attività scolastiche, durante il viaggio di istruzione lo studente è affidato alla vigilanza del docente accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
Resta inteso che il livello di vigilanza va declinato con l’età e il grado di maturità raggiunto dagli studenti, tuttavia, la problematica non è connessa alla sola vigilanza degli studenti, ma anche alla scelta di adeguate strutture ospitanti e dei mezzi di trasporto. A questo proposito il MIUR, nel febbraio 2016, con la circolare n. 674, rende note le iniziative previste dal Protocollo d’intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell’Interno, con cui ha elaborato un Vademecum.

L’importanza della prevenzione

Nel recente passato abbiamo assistito ad episodi di infortunio anche con conseguenze letali, che hanno coinvolto studenti in viaggio di istruzione. Dal 2010 si contano, tra studenti italiani in viaggio d’istruzione nel nostro Paese o all’estero, e stranieri in visita in Italia, dieci vittime.
In questa linea è anche la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, dell’8 febbraio 2012, n. 1769: “[…] proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all’istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni; anche in questo caso con una valutazione da farsi caso per caso in relazione alle circostanze della concreta fattispecie, allora, incombe all’istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto tali controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura ed alla sua vigilanza”.

Il profilo assicurativo

Sotto il profilo strettamente assicurativo, di norma, le polizze scolastiche dovrebbero prevedere la copertura nello specifico ramo Assistenza oltre a quello di Responsabilità Civile. Tuttavia, l’analisi effettuata sulle polizze attualmente presenti sul mercato, evidenzia come molte polizze assicurative non abbiano sezioni specifiche legate ai viaggi di istruzione.
Questa potrebbe rivelarsi una grave carenza sanabile attraverso l’intervento del broker assicurativo specializzato.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa nei viaggi di istruzione, contattaci qui.