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Studente in alternanza ruba psicofarmaci

A Monza, un alunno di un Istituto superiore, in alternanza scuola-lavoro in una farmacia, s’è impossessato di ansiolitici e antidepressivi, lo riporta la cronaca.

Il fatto

Lo studente sedicenne, iscritto in un Istituto tecnico brianzolo, era impegnato, a partire dal 28 febbraio scorso, in un tirocinio presso una farmacia. All’inizio di marzo, il responsabile del negozio s’è accorto della sparizione di numerose scatole di farmaci e ha immediatamente segnalato l’accaduto alla scuola. L’alunno, nel frattempo, aveva abusato di sostanze chimiche cominciando a delirare al punto da rendere necessario il ricovero all’Ospedale San Gerardo di Monza.
Secondo quanto ricostruito, il ragazzo, durante il ricovero, avrebbe anche danneggiato gli arredi del reparto e minacciato il personale. Richiesto l’intervento della polizia, l’episodio è stato segnalato al Tribunale dei minori.

Il profilo penale

Nell’accaduto sono certamente ipotizzabili una serie di reati penali, il primo aspetto riguarda il furto dei medicinali. Il furto è definito dall’Art. 624 del Codice Penale. È reato, infatti, l’impossessamento dei beni mobili altrui, sottratti al fine di trarne profitto per sé o per altri. Il furto di farmaci psicotropi potrebbe, inoltre, costituire un’aggravante qualora fosse ipotizzata una cessione a terzi.
Il secondo reato è quello di danneggiamento, ai sensi dell’Art. 635 del Codice Penale. Il danneggiamento rientra tra i reati contro il patrimonio, commessi con violenza contro le cose o le persone. In questo secondo caso, tuttavia, va considerata la depenalizzazione introdotta dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, nonché dalla capacità di intendere e volere del soggetto.
Circa la capacità di intendere e volere al momento in cui è stato commesso il reato, si esprimerà unicamente il Tribunale dei Minori. 

La Responsabilità Civile

Indipendentemente dall’aspetto legato alla responsabilità penale, che è sempre personale, occorrerà considerare la Responsabilità Civile nell’accaduto e il relativo risarcimento dei danni.
Le attività di alternanza (PCTO), introdotte dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedono la stipula della convenzione tra la scuola e le imprese ospitanti. L’Istituto organizzatore, unitamente all’azienda, dovrà considerare non solo il percorso formativo, ma anche gli standard di sicurezza tipici dell’attività. Il processo dovrà, perciò, essere declinato in relazione all’età, al livello di maturità e all’indipendenza dell’alunno. Qualora venissero a mancare, o risultassero carenti, questi aspetti, potrebbe evidenziarsi una livello di colpa in programmando della scuola ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile.

Il profilo assicurativo

Come accennato più sopra, la responsabilità penale è del singolo soggetto che ha compiuto il reato. Le polizze assicurative, quindi, non rispondono della sanzione penale, che resterà a carico dell’autore del reato. Nel caso di minore, l’onere della sanzione penale potrebbe ricadere sulla famiglia o sul tutore a seguito delle disposizioni espresse dal Tribunale. La polizza, di norma, non rimborsa neanche il danneggiamento compiuto con dolo. In questo caso, tuttavia ai sensi dell’Art. 1900, comma 2 del Codice Civile: «L’assicuratore non potrà rifiutarsi di eseguire la prestazione se il sinistro è stato cagionato da dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere».

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla Responsabilità Civile delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Implementazione delle tutele INAIL per l’alternanza

Il Tavolo Tecnico costituito a seguito degli episodi che hanno visto la morte di alcuni studenti sta elaborando le nuove tutele assicurative erogabili da INAIL.
Obiettivo del Ministero del Lavoro e di quello dell’Istruzione è l’incremento delle garanzie per gli studenti e per i docenti.

L’attuale quadro normativo

La presente regolamentazione è il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 che disciplina l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali del personale della scuola.
Nell’attuale regolamento i dipendenti della scuola godono delle tutele previste per tutti i lavoratori mentre gli studenti sono tutelati esclusivamente durante alcune attività ritenute pericolose.
Gli alunni sono una particolare categoria e risultano tutelati dall’INAIL per le sole attività tecnico-scientifiche, le esercitazioni pratiche, l’attività motoria e alcuni viaggi d’istruzione.
Negli anni, anche sulla scorta delle indicazioni giurisprudenziali, sono stati apportati dei correttivi. Ad esempio, dal 2000, è stato introdotto l’infortunio in itinere, ma questo riguarda esclusivamente il personale dipendente e non gli alunni.
Un aspetto non secondario riguarda la portata delle garanzie. Dal rimborso sono escluse le spese mediche, in quanto riconosciute gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). L’INAIL indennizza esclusivamente l’invalidità permanente, con la franchigia dei primi 5 punti, e la morte, questa solo nel caso di presenza di familiari a carico.

Le nuove proposte

La titolare del Lavoro, Marina Calderone e il ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara, hanno annunciato l’ampliamento sia delle tutele, che dei soggetti garantiti.
Ad oggi non è ancora stata pubblicata una bozza definitiva, tuttavia, l’obiettivo è l’ampliamento delle coperture assicurative, sia nel contesto scolastico, che in quello dell’alternanza. L’INAIL, quindi, potrebbe prevedere risarcimenti per i familiari delle vittime anche in caso di evento mortale senza congiunti a carico. In ogni caso, dovrebbero rimare esclusi i risarcimenti in caso di infortunio in itinere degli studenti. L’INAIL, tuttavia, s’è reso disponibile, anche tramite l’uso di metodologie attive e tecnologie innovative, a predisporre strumenti formativi capaci di coinvolgere i giovani.
L’ANP, al fine di limitare l’azione penale nei confronti dei Dirigenti nei casi di infortunio grave, propone l’introduzione di protocolli di sicurezza validati da soggetti qualificati. La formazione sulla sicurezza, per studenti e tutor, dovrà essere realizzata esclusivamente da RSPP qualificati e medici del lavoro, anche col supporto delle università.

La polizza integrativa scolastica

Indipendentemente dagli aggiornamenti che saranno apportati al quadro normativo nazionale, la polizza assicurativa scolastica integrativa resta comunque il miglior sistema di salvaguardia.
Le migliori formule assicurative, oltre a non porre limitazioni relative alle spese mediche, anche se effettuate in strutture private, non prevedono franchigie in relazione all’invalidità permanente.
L’aspetto medico-infortunistico, inoltre, seppur estremamente importante, non è l’unico garantito dalle polizze integrative. Al ramo Infortuni si affiancano, infatti, quelli di Responsabilità Civile, di Assistenza e, nella maggioranza dei casi, quello di Tutela Legale. Nessuno di questi aspetti è previsto dall’INAIL.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative scolastiche, contattaci qui.

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PCTO all’estero

In nostro Istituto, all’interno del programma educativo, ha programmato una serie di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) all’estero. Desideriamo sapere se la polizza stipulata garantisce anche le attività svolte all’estero.

La Legge 13/07/2015 n. 107, contenuta nella riforma della Buona Scuola, introduce il concetto di obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro.
Il programma si rivolge, infatti, a tutti gli studenti che hanno almeno 16 anni di età. Prevede un monte ore differenziato a seconda degli istituti scolastici: 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei.
L’Alternanza scuola-lavoro, è stata rinominata “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). Gli indirizzi sono definiti dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell’Art. 1, comma 785, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il profilo assicurativo INAIL

La Direzione Generale dell’INAIL Veneto, con la circolare del 13 febbraio 2018 conferma la tutela assicurativa in questi casi.  La nota, tuttavia, pone dei distinguo di carattere operativo tra le attività svolte:

  1. Nell’ambito dell’Unione Europea, nonché dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE)(1) e in Svizzera;
  2. In Paesi extracomunitari con i quali vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza statale;
  3. In Paesi extracomunitari con i quali non vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza sociale.

Fermo restando, quindi, che la copertura INAIL è sempre operante, sarà compito dell’Istituto scolastico promotore verificare, caso per caso, eventuali obblighi assicurativi specifici aggiuntivi.
L’Istituto scolastico, infine, non avrà alcun obbligo di comunicare all’INAIL il periodo e i nominativi degli studenti interessati.  Su richiesta dell’INAIL, tuttavia, la scuola dovrà essere in grado di documentare, in qualsiasi momento, le persone comprese nell’assicurazione in relazione alle attività assicurate al fine di rendere possibile la tutela degli infortuni.

La polizza integrativa

Di norma, la polizza integrativa stipulata dall’Istituto scolastico non pone limitazioni in questo senso. Gli studenti risulteranno in copertura in tutti i rami previsti dalla polizza: Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale.
Come per tutti i viaggi all’estero, anche per i PCTO occorre prestare alcune attenzioni di carattere generale. Le polizze integrative, normalmente, escludono il rischio pandemico. Per questa ragione, qualora un alunno risultasse positivo al Covid19 e fosse messo in isolamento, la polizza potrebbe non coprire le spese per la quarantena, il mancato svolgimento, in toto o in parte, del percorso e la nuova emissione della biglietteria di viaggio.
Per questi motivi è necessario valutare la stipula di una copertura assicurativa legata a questo rischio specifico.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche nelle attività di PCTO all’estero, contattaci qui.

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Alternanza scuola lavoro e Stage

La morte di uno studente impegnato uno stage di alternanza scuola lavoro, ha riacceso prepotentemente i riflettori su questo tipo di attività. Senza entrare nel merito delle polemiche che ne sono seguite, focalizziamo l’attenzione sulle possibili responsabilità.

La normativa

L’Alternanza scuola lavoro è una modalità didattica introdotta dall’Art. 1, commi dal 33 al 43 delle Legge 13 luglio 2015, n. 107 (La buona scuola).
L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori. L’attività è in linea con il principio della scuola aperta e tende a consolidare le conoscenze acquisite testando sul campo le attitudini degli studenti, arricchendone la formazione e orientando il percorso di studio o lavoro futuro.
Con le stesse finalità, sono organizzati anche gli Stage formativi.
La differenza è che, mentre l’alternanza scuola lavoro è inserita all’interno dell’orario scolastico, lo stage costituisce un’esperienza circoscritta nel tempo. Lo stage è quindi inteso come completamento di un corso formativo, prevalentemente inserito nelle pause della didattica.

Le istruzioni operative

Il MIUR sul sito web dedicato all’Alternanza scuola lavoro, mette a disposizione delle scuole, la piattaforma con le istruzioni operative e normative legate all’attività.
Il primo passaggio è l’identificazione da parte dell’Istituto Scolastico del responsabile dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). Il responsabile è più comunemente conosciuto come Tutor Interno.
Compiti del Tutor Interno sono: l’elaborazione, la verifica e il monitoraggio del percorso formativo personalizzato dello studente.

La convenzione

Il secondo passaggio riguarderà la convenzione che dovrà essere stipulata tra l’Istituto scolastico e l’impresa. La convenzione ha un’importanza fondamentale in tutto il processo. Il documento dovrà tenere in considerazione oltre alle dinamiche formative legate al PCTO, la previsione e la gestione di tutti gli aspetti legati alla sicurezza.
Anche l’azienda ospitante è tenuta ad individuare un soggetto responsabile dell’attività, il Tutor Esterno. A questo soggetto saranno affidati tutti gli aspetti relativi alla gestione diretta del PCTO in azienda e alla vigilanza sullo studente.
Tutor Interno ed Esterno collaborano nella progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza. Entrambi favorendo l’inserimento dello studente nel contesto operativo e garantendo l’informazione e la formazione dello studente. Il Tutor esterno è tenuto a formare lo studente con particolare attenzione agli specifici rischi aziendali nel rispetto delle procedure Aziendali.

Il profilo assicurativo

Sotto il profilo strettamente assicurativo l’INAIL, con la Circolare 21 novembre 2016, n. 44 chiarisce come l’attività di Alternanza scuola lavoro sia “sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda […]. Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili”.
Anche le polizze assicurative scolastiche di norma prevedono la copertura dei percorsi di Alternanza scuola lavoro e Stage.
Le tutele oltre ai sinistri occorsi in occasione dell’attività, comprendono anche i danni ascrivibili alla responsabilità diretta dello studente durante la permanenza in azienda.
Tutte le indicazioni pratiche, relative alla denuncia di sinistro, durante le attività di Alternanza scuola lavoro e Stage, sono reperibili in un nostro precedente articolo.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa degli studenti in Alternanza scuola lavoro e Stage, contattaci qui.

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I danni causati dagli studenti in alternanza scuola-lavoro

I danni causati dagli studenti in alternanza scuola-lavoro non sono responsabilità né degli alunni, né dell’Istituto.
La Legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di Bilancio 2019, ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, in percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Delle coperture assicurative relative a quest’attività abbiamo già parlato nel nostro articolo del giugno scorso. Sul tema, tuttavia, ci sembra opportuno ricordare la sentenza del Tribunale di Bergamo del 22/11/2018. La sentenza si riferisce ai danni provocati da uno studente in occasione dell’attività svolta all’interno di un’autofficina bergamasca, nel 2015.

Il fatto

Il titolare dell’impresa, in qualità di tutor aziendale, ordinò allo studente l’apertura del cofano di un’autovettura posizionata su una rampa, assentandosi durante l’esecuzione dell’incarico. Lo studente in modo del tutto involontario, disattivò il freno a mano. Nella conseguente discesa, la vettura causò un danno rilevante, oltre che a sé stessa, anche ad altre auto presenti in officina. Al danno diretto alle vetture, per svariate migliaia di euro, andò inoltre ad aggiungersi a quello indiretto per il fermo dei veicoli coinvolti. Da ultimo veniva valutato anche il danno all’immagine dell’impresa.
Per questi motivi il titolare dell’autofficina avanzò la richiesta di rimborso di tutti i danni subiti all’Istituto scolastico e conseguentemente all’assicurazione dello stesso. Non ottenendo ristoro decise di rivolgersi al giudice.

La sentenza

Il giudice, premessa: “la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all’istituto scolastico ed al singolo insegnante, che deriva, rispettivamente, dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato, implica l’assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.” e che lo “status di studenti – tirocinanti non viene meno, così come non viene meno la posizione di garanzia assunta nei loro confronti, sia dall’istituto scolastico, che dal soggetto ospitante, ai fini dell’attività di tirocinio” respinse la richiesta del titolare dell’autofficina poiché allo studente: “nella sua qualità di studente/tirocinante non poteva richiedersi alcuna perizia, in quanto privo per definizione delle competenze tecniche necessarie”.

La colpa grave

Il giudice inoltre evidenzia: “[…] la colpa grave del tutor aziendale […], il quale ha scientemente posto lo studente minorenne in una situazione di grande pericolosità, attesa la collocazione della vettura su una rampa in pendenza.
In conclusione la colpa è ascrivibile unicamente: “[…] nella condotta tenuta dall’autofficina, che ha posto uno studente minorenne privo di alcuna esperienza in una situazione altamente rischiosa” ed esclude una responsabilità dello studente: “[…] il quale non è rimproverabile neppure sotto il profilo della diligenza e della prudenza”.

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Alternanza scuola-lavoro. Quali tutele assicurative per gli studenti?

L’alternanza scuola-lavoro, è un processo didattico introdotto in modo sperimentale nel 2003. Finalità dell’alternanza è favorire l’orientamento degli studenti, affiancando la formazione teorica, con un periodo di esperienza pratica presso un’Azienda pubblica o privata.
Nel 2015 l’alternanza scuola-lavoro è stata resa obbligatoria, per tutti gli studenti frequentanti gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado.

Le coperture assicurative INAIL

Nel 2016, l’INAIL ha fornito un chiarimento, in relazione all’assicurazione obbligatoria. In caso di infortunio, gli studenti impegnati nell’attività di alternanza scuola-lavoro, sono tutelati dalla copertura assicurativa obbligatoria.
La circolare INAIL 44/2016, ripresa anche dal MIUR, chiarisce che l’alternanza è: “sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda. Gli studenti infatti: “sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima. Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili.”
Per l’INAIL inoltre: “Sono inoltre da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro. Non è invece tutelabile l’infortunio che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa”.
È bene inoltre evidenziare che i percorsi ricompresi nell’assicurazione INAIL prevedono, oltre alla tradizionale modalità in presenza, anche e-learning. Questo aspetto in attuazione dell’accordo di partenariato sottoscritto con il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

La denuncia di infortunio all’INAIL

L’obbligo della denuncia di infortunio o di malattia professionale degli studenti impegnati nell’alternanza scuola-lavoro ricade sul Dirigente Scolastico in qualità di datore di lavoro. Conseguentemente, lo studente vittima del sinistro è tenuto a comunicare tempestivamente alla scuola l’infortunio occorsogli o la malattia professionale da cui è stato colpito.
Nella convenzione stipulata tra l’Istituto scolastico e l’Azienda dovrà essere precisamente specificato questo passaggio. Qualora lo studente desse notizia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente al responsabile dell’Azienda ospitante, quest’ultimo dovrà notificarlo immediatamente al Dirigente Scolastico. Tutto ciò al fine di assicurare, con la dovuta immediatezza, la comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al contempo alla scuola di effettuare le relative denunce entro i termini di legge.

Le coperture assicurative integrative

Anche le polizze integrative stipulata dall’Istituto scolastico, di norma, prevedono la tutela per le attività di Alternanza scuola-lavoro.
E’ importante tuttavia che l’Istituto scolastico verifichi, direttamente anche attraverso un broker assicurativo, la tipologia di copertura e le garanzie presenti nella polizza.
Inutile sottolineare che questo tipo di garanzie devono essere sottoscritte esclusivamente dagli Istituti coinvolti in questo tipo di rischio, in caso contrario sarebbero un aggravio di spesa di nessuna utilità.
Le polizze integrative dovrebbero contenere, per gli Istituti Superiori, specifiche e adeguate coperture che compensino le prestazioni non erogate dall’INAIL.
La polizza integrativa dovrà anche riconoscere l’infortunio in itinere ma estendere i rimborsi delle prestazioni attraverso un adeguato indennizzo economico. L’indennizzo dovrà prevedere sia il danno biologico, legato alle menomazioni, che l’integrità psicofisica. L’INAIL infatti riconosce solo i danni residuati pari o superiori al 6% e nelle rendite per menomazioni solo se il grado risulta superiore al 16%.