abint Nessun commento

Affidamento dei servizi nelle scuole: proroga

L’ANAC il 29 febbraio, sul proprio sito web ha pubblicato un articolo in relazione alle procedure l’appalto nelle scuole.
La comunicazione tende ad arginare alcune problematicità operative imposte dal nuovo Codice dei Contratti pubblici entrato in vigore, in via definitiva, dal 1° gennaio 2024.
Per consentire alle Istituzioni scolastiche l’acquisizione di servizi, anche in assenza della qualificazione prevista, sarà possibile indire procedure selettive sopra la soglia indicata.

La nota ANAC

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito una deroga all’obbligo di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e lo sblocco del CIG.
La deroga riguarderà un periodo transitorio, più precisamente dall’8 marzo e fino al 30 settembre 2024.
All’interno di questo periodo, gli Istituti Scolastici, anche senza qualificazione, potranno procedere all’affidamento degli appalti a prescindere dal valore degli affidamenti.
In questo senso, l’Autorità ha trasmesso una nota al Ministero dell’Istruzione.

CPV prevalenti

Nella nota l’ANAC ha identificato una serie di CPV prevalenti per cui le scuole potranno attivare autonomamente il CIG fino alla scadenza della norma ponte:

  • 63500000-4 – Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica;
  • 63510000-7 – Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini;
  • 63511000-4 – Organizzazione di viaggi tutto compreso;
  • 63512000-1 – Vendita di biglietti di viaggio e di servizi di viaggio tutto compreso;
  • 63515000-2 – Servizi relativi all’organizzazione di viaggi;
  • 63516000-9 – Servizi di gestione viaggi;
  • 42933000-5 – Distributori;
  • 42933300-8 – Distributori automatici di prodotti.

La circolare del Ministero dell’Istruzione

Nella stessa data, con protocollo 1417, il Ministero dell’Istruzione ha divulgato una circolare a tutte le scuole nazionali in cui rende note le indicazioni dell’Autorità.
La circolare evidenzia comunque: «la necessità di rispettare la normativa in materia di approvvigionamenti digitali». Inoltre: «A partire dal 1° ottobre, il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti troverà piena applicazione anche nei confronti delle Scuole» senza ulteriori deroghe.

abint Nessun commento

Contributo da versare all’ANAC per il servizio di brokeraggio assicurativo

Il 17 gennaio 2022 l’USR Campania ha inoltrato, alle scuole campane, la circolare 159/E in relazione al Contributo ANAC per il servizio di brokeraggio.
Accogliamo con enorme soddisfazione questa puntualizzazione perché ci consente di ribadire alcuni concetti normativi già espressi nel corso degli anni.

Il mandato di brokeraggio nella Pubblica Amministrazione scolastica è lecito.

Intorno alla figura del Broker assicurativo, soprattutto in ambito scolastico, nel tempo, si sono affacciati una serie di dubbi. Le controversie più che sulla reale efficacia del servizio, riguardavano la possibilità che la scuola potesse affidare legalmente un incarico a questo tipo di professionista.
Le autorità di controllo, negli anni si sono espresse chiaramente sul tema e, anche sotto il profilo della liceità, non ci sono più dubbi.
Ultimo, in questo senso, solo in ordine di tempo, è il Quaderno n. 4 messo a disposizione dal MUIR lo scorso novembre.
L’USR Campania ribadisce precisamente questa posizione. Aspetto che consentendo alla scuola di affidare ad un professionista in un ambito così delicato come quello della prevenzione del rischio nella scuola.

L’affidamento al broker assicurativo necessita dell’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG)

Nel corso degli anni, molto s’è discusso in relazione all’acquisizione del CIG per il servizio di brokeraggio assicurativo. La non onerosità diretta del servizio, poteva infatti far presupporre che questo passaggio fosse superfluo.
La Circolare dell’USR Campania, riportando le indicazioni contenute sul sito dell’ANAC, alla FAQ A11 evidenzia come l’acquisizione del CIG sia un obbligo inderogabile, indipendentemente dal fatto che: “gli oneri [siano] posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione” ovvero siano pagati dalle Società assicuratrici.
Il passaggio in questione rimanda alla FAQ A10 nella quale si evidenzia come, nel caso del broker assicurativo, essendo l’onere indiretto: “il campo relativo all’importo di aggiudicazione/affidamento rinvenibile sempre nella scheda “Fase di aggiudicazione” può all’occorrenza – nel caso di non individuazione dello stesso – essere valorizzato con la cifra “0” (zero)”.

Il contributo da versare all’ANAC per il servizio di brokeraggio assicurativo è un obbligo esclusivo solo sopra i 40.000,00 euro

In relazione al contributo ANAC per il brokeraggio assicurativo, questo diventa un obbligo solo nel caso in cui l’importo stimato del servizio sia superiore ai 40.000,00 euro.
Anche in questo caso l’ANAC chiarisce quest’aspetto sulla propria pagina istituzionale al Punto 3.1. La Stazione Appaltante e/o l’Operatore economico sono esentati dall’obbligo del versamento della contribuzione all’Autorità per le: “procedure per l’acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori per le quali è prevista l’acquisizione dello SmartCIG”.
Per quanto riguarda la scuola, nella quasi totalità dei casi, ed eventualmente solo nei casi di reti di scuole molto estese, il broker non percepisce una commissione superiore alla soglia prevista per lo SmartCIG.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione al contributo da versare all’ANAC per il mandato di brokeraggio assicurativo, contattaci qui.

abint Nessun commento

Perché la scuola dovrebbe avvalersi del Broker assicurativo?

Il rapporto tra Broker e Pubblica Amministrazione scolastica, ormai dovrebbe essere definitivamente avvalorato in termini di liceità e opportunità dalla normativa vigente.
Un ulteriore elemento di riflessione è che la quasi totalità delle Pubbliche Amministrazioni nazionali, si avvale, ormai da decenni, della figura di un consulente assicurativo.
Perché allora, un numero ancora limitato di scuole ricorre alla consulenza del broker assicurativo?

La sottovalutazione del rischio

Il presupposto secondo il quale esistano differenze tra la grande Pubblica Amministrazione (Regioni, Province, Comuni, ASL, Società partecipate, ecc.) e la Scuola è un errore di sottovalutazione ancor prima che pratico.
Le Pubbliche amministrazioni scolastiche, come tutte le altre amministrazioni pubbliche, si trovano a gestire situazioni di rischio complesso e potenzialmente elevato.
L’unica differenza è rappresentata dall’ammontare dei premi posti a base d’asta nella procedura selettiva.
Il valore dei premi nella quasi totalità delle Amministrazioni Pubbliche si attesta normalmente su importi spesso di gran lunga superiori alla soglia comunitaria (139.000,00 euro).
Nelle Istituzioni scolastiche, invece, difficilmente il costo dei contratti assicurativi, supera la soglia attualmente prevista dal Codice dei Contratti Pubblici per gli Affidamenti Diretti.

La quotazione dei rischi

Un ulteriore elemento differenziante, è il sistema messo in atto relativo alla quotazione dei rischi.
Di norma, nella PA, la quotazione, avviene attraverso la misurabilità del rischio, ovvero mediante estrapolazione di volumi e di sinistrosità pregressa specifica. In questo modo, meritocraticamente, le Amministrazioni più virtuose ottengono anche quotazioni più vantaggiose.
A differenza della scuola, nelle Pubbliche Amministrazioni infatti non è prevista una tariffazione standardizzata. Amministrazioni con caratteristiche dimensionali apparentemente simili possono ricevere offerte economiche differenti, in relazione a precisi parametri statistici.

La standardizzazione dell’offerta

Nel comparto scolastico, al contrario, il sistema di offerta utilizzato dalle Società Assicuratrici è improntato sulla massima standardizzazione.
Le motivazioni sono così riassumibili:

  1. Ridotta diffusione sul territorio (8.300 scuole);
  2. Entità media del premio annuale per Istituto (7.000,00 euro);
  3. Ridotto o inefficace intervento del un consulente specializzato (Broker);
  4. Mancanza di un preciso set informativo prodotto in fase selettiva

Fermo restando questo stato di cose, gli assicuratori, che operano nella scuola, utilizzano, parametri di valutazione economica univoca e condizioni analoghe per tutti gli Istituti.
Le scuole non possono in alcun modo incidere sulla qualità garanzie e sui massimali. L’unica discriminante diventa quindi l’ammontare del premio pro-capite che la scuola è disposta a pagare.
Per questo motivo scuole molto diverse per tipologia, profilo di rischio e sinistrosità pregressa, vengono livellate economicamente e nella tipologia delle garanzie. Il rischio è di avere condizioni, massimali o premi inadeguati o sovrastimati in relazione alle reali necessità.
L’anomalia è palese, nessuna Amministrazione pubblica, infatti, fuori dal comparto scolastico, acquista un servizio assicurativo standardizzato.

Inadeguatezza e perdita di efficacia

I rischi nella scuola che sottoscrive polizze standardizzate sono due. Da un lato, l’inadeguatezza del servizio acquistato, richiamata non solo dalla norma relativa al buon andamento della Pubblica Amministrazione ma anche dal Codice delle Assicurazioni. Dall’altro, la potenziale perdita di efficacia del servizio.
Facciamo solo due esempi concreti: Le polizze scolastiche standardizzate prevedono garanzie e premi analoghi per tutte le scuole. In relazione ai viaggi di Istruzione, ad esempio, esiste una grande differenza tra gli Istituti Superiori e quelli Comprensivi. Nei primi questa attività, ha spesso come meta anche paesi extraeuropei, gli Istituti Comprensivi si limitano spesso a viaggi nazionali o, al limite in Europa. Le Direzioni Didattiche invece organizzano spostamenti solo all’interno del Comune, della Provincia o, al massimo, nella Regione.
Analogamente le attività di Alternanza scuola-lavoro sono oggetto esclusivo degli Istituti Superiori, attività come il pedibus o il servizio mensa sono tipiche degli Istituti Comprensivi.
Le Società assicuratrici estendono queste garanzie a tutti gli Istituti scolastici, indipendentemente dal fatto che queste attività vengano svolte o meno. Questo stato di cose, com’è facilmente intuibile, si traduce in un notevole spreco di risorse economiche limitando l’efficacia assicurativa.

L’intervento del Broker assicurativo

L’intervento di un broker assicurativo specializzato, circoscrive in larga parte i rischi di inadeguatezza.
Un broker efficace predispone un programma assicurativo basato sulle effettive esigenze dell’Istituto.
In tutte le Amministrazioni Pubbliche, come abbiamo visto, le garanzie e, di conseguenza, le quotazioni economiche offerte dalle Società assicuratrici avvengono a fronte di specifici elementi dimensionali, della sinistrosità pregressa alle reali necessità assicurative.
Il broker che presta la propria consulenza nella scuola, deve effettuare un’analisi del rischio specifico, ovvero “fotografare” le esigenze peculiari della singola scuola.
In seconda istanza dovrà approntare capitolati e massimali ad hoc, escludendo garanzie generiche, eccessive o totalmente inutili in relazione alle reali necessità del singolo Istituto.
Attraverso la corretta analisi del rischio e della sinistrosità pregressa, la scuola otterrà condizioni più performanti e una più realistica quotazione dei premi da erogare.
Da ultimo potrà affiancare l’Istituto in tutti i processi selettivi, fino alla comparazione delle offerte.
Resta inteso che non potrà mai sostituirsi all’Amministrazione nella scelta o nella sottoscrizione dei contratti.

I broker sono tutti uguali?

Fatte queste premesse di carattere generale che definiscono il contesto generale, occorre precisare che non tutti i broker, operano con la stessa capacità e gli stessi risultati.
Una buona parte dei broker che offrono il servizio di consulenza nelle scuole non opera o non è in grado di operare in questo modo.
La maggior parte dei broker operanti in ambito scolastico non fa, o non è in grado di fare, una precisa valutazione del rischio. Questo si traduce in capitolati inadeguati e insufficienti. L’assenza di una corretta definizione del set informativo, rende le coperture carenti sia sotto il profilo specifico, e conseguentemente in relazione al premio.
Ancora troppi operatori si limitano a comparare le condizioni standardizzate offerte dalle Società assicuratrici.
Appare evidente che questo atteggiamento non ha nessuna utilità.
Non giova alla scuola che stipulerà contratti inadeguati alle reali necessità, ma non giova neanche alle Società assicuratrici che continueranno a proporre garanzie sproporzionate.

Il parere dell’Autorità

Quest’aspetto è stato precisamente richiamato dall’ANAC nella Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013.
«In un periodo, quale quello attuale, caratterizzato da una crescente esposizione ai rischi delle amministrazioni pubbliche a fronte di limitate risorse economiche, l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione, considerato, peraltro, che la sua attività, diversamente da quanto avviene nel settore privato, non può spingersi alla ricerca della controparte assicurativa, rimessa dal Codice dei contratti in esclusiva alle stazioni appaltanti».