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INAIL chiarimenti per la denuncia di infortunio nei casi di Covid19

La circolare 3159 del 17 marzo 2021 l’INAIL fornisce i necessari chiarimenti in relazione alla denuncia di infortunio nei casi di Covid19 nella scuola.
La circolare riveste una particolare importanza soprattutto alla luce del rientro a scuola, nelle forme e con le modalità previste, il 26/04/2021.
Strutturata nella forma domanda-risposta diventa particolarmente agevole nella consultazione. La Circolare viene incontro ai quesiti di maggiore frequenza che in questi mesi sono stati rivolti all’INAIL da parte delle scuole.

L’elevato rischio di contagio

Rilevante risulta il passaggio in cui gli Operatori Scolastici, nel caso di prestazione lavorativa resa in presenza, sono soggetti ad “elevato rischio di contagio”. Nell’ipotesi di contagio in occasione di lavoro, la responsabilità del Dirigente Scolastico non è conseguenza automatica del contagio del lavoratore. Essa “può derivare soltanto dall’accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli nazionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

L’obbligo di denuncia per i dipendenti

Un secondo passaggio è relativo all’obbligo di denuncia per personale e studenti.
L’INAIL, in questo caso, precisa che la denuncia, in via telematica, dev’essere inoltrata solo “nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid19, […] esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio”.
Tuttavia l’INAIL è tenuto ad istruire il caso di infortunio, “anche su segnalazione del lavoratore, dei patronati che li assistono, nonché dell’Inps, nei casi in cui emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non come semplice malattia”.
Nei casi suddetti, l’INAIL chiederà ai dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria.
Fuori da questi due casi, non è c’è alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici.

L’obbligo di denuncia per gli studenti

In relazione agli Studenti, l’INAIL richiama la limitazione della tutela esclusivamente gli ambiti specifici:

  1. Esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
  2. Attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
  3. Attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
  4. Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Per gli studenti è sempre escluso l’itinere.
Il Dirigente Scolastico, come per tutti gli altri casi, dovrà effettuare la denuncia di infortunio all’INAIL solo a fronte dell’emissione di certificato medico di infortunio, fermo restando che, l’istruttoria in merito all’ammissione a tutela del caso denunciato spetterà esclusivamente all’INAIL.

La Didattica a Distanza

Un ultimo passaggio di particolare rilievo assume l’aspetto legato alla DaD (o DDI).
L’INAIL afferma che tutte le attività a scolastiche a distanza rientrano nel campo della tutela assicurativa sia per gli Studenti che per i docenti. A questo proposito, risulta di particolare importanza il passaggio in cui anche le attività di Educazione Fisica erogate in DaD rientrano nella tutela assicurativa. Questo passaggio sembra “smentire” la nota del MIUR dello scorso novembre, i cui si impediva di effettuare l’attività motoria a distanza.
È tuttavia bene ricordare che l’INAIL non ha nessuna competenza o autorità sulle attività messe in atto dall’Amministrazione scolastica, le cui indicazioni operative restano di competenza esclusiva del MIUR.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla denuncia INAIL in caso di Covid19 nella scuola, contattaci qui.

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Educazione Fisica e Didattica a Distanza, le indicazioni del MIUR

Sono pervenute prime indicazioni del Ministero dell’Istruzione in relazione all’Educazione Fisica impartita attraverso la Didattica a Distanza.
L’Educazione Fisica effettuata attraverso la Didattica a Distanza, è un tema controverso. Se da un lato sembra opportuno effettuare un’attività prevista dal Piano formativo, dall’altro serve garantire la necessaria sicurezza.
Sul tema abbiamo avuto modo di entrare nel dettaglio in un nostro articolo all’inizio dello scorso mese di novembre.
La questione circa la possibilità di effettuare l’insegnamento dell’Educazione Fisica con esercizi pratici realizzati durante le sessioni video era stata sollevata dalla C.A.P.D.I. (Confederazione Associazioni Provinciali Diplomati I.S.E.F.), fin dal mese di aprile del 2020.

Le indicazioni ministeriali

Il MIUR, con una lettera datata 25 novembre 2020, chiarisce che non è possibile impartire lezioni pratiche di educazione fisica attraverso la DaD (o DDI). La motivazione risiede nel fatto che non tutti gli studenti, dispongono di spazi idonei e/o sicuri per svolgere le attività proposte dai docenti.
La risposta del Ministero conferma l’orientamento non solo dalla maggioranza dei Dirigenti Scolastici ma anche i pareri pervenuti dal mondo assicurativo.
L’attività di educazione fisica infatti è tra quelle attività di insegnamento che presenta condizioni di rischio elevato. Il rischio tende a crescere ancor più, se l’attività è effettuata senza la vigilanza diretta o in ambienti inadeguati.

Il profilo assicurativo

Sul versante assicurativo, per quanto riguarda l’INAIL, il presente chiarimento è certamente importante, l’Educazione Fisica, infatti è una delle attività ricoperte dall’Istituto.
Sul fronte delle assicurazioni private, almeno per quanto riguarda le imprese top leader del mercato, la copertura assicurativa durante la DaD (o DDI) rimane sempre garantita per tutte le materie, fermo restando le possibili variazioni apportate dal chiarimento in relazione all’attività di Educazione Fisica.

Rimane comunque sempre opportuno un intervento di verifica dei livelli di copertura della polizza da parte del broker assicurativo specializzato in ambito scolastico.  

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Obbligo di vigilanza sugli alunni

La questione relativa all’obbligo di vigilanza sugli alunni, imposto al personale scolastico ai sensi del comma 2, dell’Art. 2048, del Codice Civile, è stato, nel corso degli anni, oggetto di svariate sentenze giurisprudenziali.
La questione assume particolare rilevanza anche in virtù dell’introduzione, nella scuola, di nuove dinamiche didattiche, come all’alternanza scuola lavoro o la recentissima diffusione della DaD.

Il rapporto contrattuale

Alla luce del rapporto extracontrattuale che si viene ad instaurare con l’iscrizione, la scuola è responsabile del danno causato al minore nel tempo in cui questi è sotto la propria vigilanza.
Occorre altresì precisare che l’obbligo di vigilanza sugli alunni, non ha carattere assoluto.
La vigilanza infatti è proporzionale al tipo di attività, all’età e al grado di maturazione degli alunni.
Non serve quindi, la costante presenza dell’insegnante, ma resta l’obbligo di mettere in atto di tutte le misure organizzative per la sicurezza degli allievi.
Anche nel caso di alunno maggiorenne, la potestà disciplinare della scuola verso l’allievo rimane immutata, esattamente come i doveri dell’allievo nei confronti dell’Istituto.

Le attività potenzialmente rischiose

Occorre anche considerare che all’interno delle scuole si svolgono attività potenzialmente rischiose. La stessa INAIL sul proprio sito ha definito un elenco di attività tutelate.
Le statistiche rilevano che più del 50% degli infortuni scolastici avvengono in palestra, o comunque durante l’attività motoria.
In questi casi è necessario verificare che siano state predisposte tutte le misure per consentire che: «l’insegnante sotto la cui guida il gioco si svolge, sia stato in grado di evitare il fatto». (Cass. 2003, n. 15321).
Analogamente, dovranno essere predisposte tutte le misure di contenimento del danno anche in occasione delle attività potenzialmente dannose come le attività di laboratorio .
Bisognerà inoltre considerare l’età dell’alunno, se questo è capace di intendere e di volere. “Considerando anche lo sviluppo intellettivo del soggetto, quello fisico, l’assenza di malattie, la forza del carattere, la capacità del minore di rendersi conto dell’illeceità del suo gesto, la capacità di volere con riferimento all’attitudine di autodeterminarsi” (Cass. 1975, n. 1642).

La Culpa in educando

Infine, oltre alla possibile culpa in vigilando del personale scolastico e alla culpa in organizzando dell’Istituto, c’è da tenere in considerazione anche la possibile culpa in educando dei genitori (Comma 1, dell’Art. 2048 del Codice Civile).
La famiglia è la prima deputata a impartire ai figli una corretta educazione atta a prevenire fatti illeciti e/o dannosi.
La questione relativa alla responsabilità di vigilanza sugli alunni, quindi non è banale.
Nel merito delle coperture assicurative, prevede una accurata analisi delle dinamiche per capire, non solo come il sinistro è avvenuto, ma anche per definire le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti e l’eventuale trasferimento all’assicuratore.

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L’infortunio durante la DaD è tutelato dall’assicurazione?

L’introduzione massiva della Didattica a Distanza (DaD) e della Didattica Digitale Integrata (DDI), a seguito della pandemia, ha aperto nuovi scenari circa i rapporti assicurativi. Quali sono quindi garanzie per il docente e per lo studente che si infortunassero durante queste attività?

Infortuni durante la DaD

Le cronache riportano il caso emblematico di una studentessa di Monza. L’alunna, nel maggio scorso, in occasione di una lezione di chimica, s’è ustionata durante un esperimento.
Le Società Assicuratrici, inoltre, segnalano un certo numero di sinistri, che hanno coinvolto gli studenti in occasione delle attività svolte in DaD. Alcuni di questi, particolarmente rilevanti, riguarda le attività di educazione fisica.

Il quadro normativo

Docenti e studenti rientrano tra le categorie protette da assicurazione sociale (INAIL) contro gli infortuni sul lavoro. La tutela è operante in virtù del Decreto 10 ottobre 1985. Operatori e studenti sono quindi tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la gestione per conto dello Stato attuata presso l’INAIL.
I docenti, come tutti gli altri lavoratori, godono di una copertura assicurativa in relazione del rapporto contrattuale che li lega alla scuola. Gli studenti, al contrario sono considerati: «[…] una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge» (Circolare INAIL, 23 aprile 2003, n. 28).
Per le attività in presenza, quindi, il contesto è chiaro e definito. Meno chiaro, invece, appare l’aspetto legato alle attività a distanza soprattutto alla luce del DPCM del 24 ottobre 2020.
Il Decreto stabilisce che nelle scuole superiori, il 75% delle lezioni dovrà avvenire attraverso la Didattica a Distanza.
L’INAIL precisa che i momenti formativi, attuati con l’ausilio sistematico e non occasionale di macchine elettriche (computer, tablet, ecc.) rientrano tra le esercitazioni pratiche. Queste infatti sono applicazioni dirette all’apprendimento e, come tali, ricomprese tra quelle coperte dall’assicurazione obbligatoria.
Risulta tuttavia evidente come l’evoluzione del quadro sanitario, con le conseguenti restrizioni in ordine alla mobilità, ponga una serie di quesiti, ad oggi, irrisolti. Circa le tutele INAIL sarebbe quindi opportuna una precisazione dell’Istituto. Precisazione tesa a chiarire se la copertura possa essere estesa, sia per i docenti che per gli studenti, anche alle attività di DaD.

L’infortunio durante la DaD è tutelato dall’assicurazione integrativa?

Sul fronte delle polizze assicurative integrative, relativamente agli infortuni, la situazione appare più definita.
Le condizioni contrattuali, di norma, prevedono la copertura per tutte le attività realizzate dalla scuola compatibilmente e/o in conformità alla vigente normativa scolastica.
Le attività messe in atto dall’Istituto Scolastico possono essere svolte sia all’interno che all’esterno dell’Istituto, senza limiti di orario.
Per verificare se l’infortunio durante la DaD è tutelato dall’assicurazione è opportuno verificare sempre le condizioni contrattuali anche con la consulenza del Broker assicurativo specializzato.

La responsabilità diretta per colpa in vigilando durante la DaD

Un aspetto che tuttavia merita un approfondimento riguarda la Responsabilità Civile dell’Istituto.
Nel caso di infortunio durante la DaD è configurabile la culpa in vigilando?
In questo caso, qual è la responsabilità del docente?
La giurisprudenza, a più riprese ha precisato che all’atto dell’iscrizione ed ammissione dell’alunno a scuola si realizza «l’instaurazione di un vincolo negoziale». In virtù del vincolo instaurato: «deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso».
Nel caso specifico bisogna quindi chiarire se l’arco temporale di estensione degli obblighi di vigilanza e cautela sono da applicarsi anche durante la DaD. In questa ipotesi, se un alunno è vittima di un infortunio, è configurabile la responsabilità diretta della scuola.
Sarebbe auspicabile che il Ministero regolamentasse la questione anche alla luce del fatto che il problema non è sorretto da nessuna normativa al riguardo.

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Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità

In questi giorni di blocco forzato, mi è tornata in mente una frase di Albert Einstein: “Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità”.

Un nuovo modo di concepire la vita e il lavoro

Al netto dei problemi che tutti noi abbiamo affrontato in questo periodo, per chiunque sia a capo di un’impresa pubblica o privata, sono giorni difficili.
L’economia dell’intero pianeta ha subito una battuta d’arresto, dovendosi fermare dinanzi un nemico invisibile, che tiene in ostaggio miliardi di persone. Le nazioni più colpite dal Covid19 hanno applicato il lockdown, impedendo alle persone di lasciare la propria abitazione, se non per motivi di stretta necessità. Tutti noi, volenti o nolenti, abbiamo cominciato a cambiare non solo i nostri stili di vita ma anche il nostro modo di concepire e sviluppare il lavoro.
Anche la scuola ha dovuto ripensare, a come coniugare la dinamica formativa alla luce dell’impossibilità di gestire il lavoro direttamente in presenza.
Ognuno di noi, quando pensa alla scuola, si concentra, quasi istintivamente sugli alunni. Spesso dimentichiamo che oltre agli 8.500.000 studenti c’è anche quasi un milione e mezzo di operatori scolastici suddivisi tra Docenti e Personale.

L’online, tra obbligo e opportunità

Mapp è una piattaforma che si occupa di ricerche in campo digitale. In un recente articolo rivela come gli italiani hanno moltiplicato in modo straordinario il proprio tempo online. Le persone hanno più che raddoppiato la consultazione dei portali di informazione per tenersi aggiornati o anche solo per i loro acquisti.
Un articolo pubblicato alla fine di aprile da Cornerstone OnDemand, leader globale nelle soluzioni di sviluppo del personale, che ha annunciato come sia anche esponenzialmente aumentata la domanda di formazione online. Sia i singoli che le imprese si stanno adattando a un nuovo modo di lavorare.
L’uso massivo dello smart working o dell’home working infatti, oltre a diventare una nuova modalità operativa, ha aumentato la richiesta di formazione online.
Una larga parte dei soggetti inseriti nel tessuto produttivo sta ripensando il proprio lavoro cercando di acquisire maggiori competenze. Competenze che consentano di essere più produttivi e flessibili anche lavorando da casa.

E la scuola in tutto questo processo?

La scuola, in larghissima parte, ha reagito più che positivamente.
In un Comunicato stampa Cittadinanzattiva afferma che il 92% delle scuole ha attivato processi di Didattica a Distanza. Per lo più si tratta di lezioni in diretta, su varie piattaforme e una durata media a lezione fra i 40 e i 60 minuti. Buona, per il 60% dei rispondenti, anche la valutazione del lavoro svolto dai docenti. Purtroppo si conferma la grande questione dell’esclusione di troppi studenti che non partecipano alle videolezioni. I motivi, per lo più, sono la mancanza di device, connessioni inadeguate e in parte anche per condizioni familiari economicamente difficili.
Più variegati sembrano invece i risultati relativi alla gestione amministrativa degli Istituti Scolastici con l’introduzione del Lavoro Agile.
Nonostante siano ormai passati 15 anni dall’introduzione del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, relativo al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), molta della documentazione con cui lavorano le segreterie è ancora “cartacea” e non on line. Inoltre gli attuali software o applicativi non sempre sono adatti all’archiviazione digitale. Spesso consentono di lavorare solo on-site o non sono predisposti per un cloud condiviso e sicuro.
Decisamente migliori sono i metodi e i sistemi adottati per le interazioni con gli organi collegiali (Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti, Consigli di classe, ecc.)
La maggioranza degli Istituti scolastici hanno cominciato a svolgere questi incontri in modalità telematica con risultati apprezzabili sotto il profilo economico e funzionale.
L’utilizzo di software e applicativi on-line consente infatti ai partecipanti di non essere presenti fisicamente. Attraverso la “video conferenza”, possono comunque conversare, scambiarsi dati e documenti attraverso una connessione ad Internet.
Risulta evidente che probabilmente, non tutte le riunioni possono svolgersi secondo tale modalità. Tuttavia l’innovazione apportata appare estremamente interessante, sia sotto il profilo economico che funzionale. Nel futuro, c’è già chi ritiene auspicabile utilizzarla anche al di fuori del periodo di emergenza contingente.

Il ruolo delle assicurazioni scolastiche

Nel febbraio 2018, con notevole lungimiranza, l’IVASS, sottolineava come le Società assicuratrici dovessero sviluppare un approccio proattivo nei confronti degli assicurati.
E’ indubbio che la pandemia ha avuto un forte impatto sia sul “sistema Italia” che sull’evoluzione della domanda e della risposta assicurativa.
La pandemia modificherà i comportamenti delle imprese assicuratrici. L’effetto non sarà di breve durata ma è destinato ad incidere sulle scelte di medio e lungo termine delle imprese.
Uno scenario ancora nebuloso in cui anche le assicurazioni scolastiche e i broker specializzati resteranno coinvolti da cambiamenti importanti.

Insomma, quando si dice che non tutto il male viene per nuocere…

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Tablet in comodato d’uso alle famiglie

In relazione alla recente pandemia di Covid19, al nostro Istituto Scolastico sono stati accreditati, da parte del MIUR, le somme relative all’acquisto di tablet e personal computer destinati agli alunni per la didattica a distanza.
In caso di furto o di danneggiamento di questi beni la copertura assicurativa stipulata dall’Istituto copre il danno anche nel caso in cui questi fossero dati in comodato alle famiglie degli alunni?

Il MIUR con il D.M. 26 marzo 2020 n. 187, ha previsto lo stanziamento di 85 milioni di euro per far fronte all’emergenza sanitaria del Covid19 consentendo alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza.
In particolare, è prevista l’assegnazione di 70 milioni di euro per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali.
Regione Lombardia, con 12 milioni di euro, si pone al primo posto per assegnazione delle risorse; segue la Campania con 10,6 milioni, la Sicilia con 9,1 milioni, il Lazio con 7,3 milioni.

Il consegnatario dei beni della scuola

In relazione ai beni, il D. Interm. 28 agosto 2018, n. 129, all’Art. 30, evidenzia come il Direttore S.G.A., assuma il ruolo di consegnatario dei beni. Il consegnatario è preposto alla conservazione, gestione e manutenzione della strumentazione di proprietà dell’Istituto.
Sempre lo stesso decreto all’Art. 33 evidenzia come: “Il materiale ed i beni mancanti per furto o per causa di forza maggiore (es.: danneggiamento) […] sono eliminati dall’inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili ovvero l’avvenuto accertamento dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione”.

Le polizze assicurative di Responsabilità Civile e Infortunio non tutelano i beni

Di norma, le polizze sottoscritte dagli Istituti Scolastici, non prevedono i rami Incendio/Furto/Elettronica che garantiscono la copertura dei danni ai beni. In caso di danno, la responsabilità e l’onerosità del reintegro dei dispositivi danneggiati ricadono esclusivamente sul consegnatario del bene stesso.
Unitamente alla Responsabilità Patrimoniale più sopra delineata, è inoltre bene ricordare che la sottrazione e/o il danno dei beni dell’Istituto, compresi quelli dati in comodato d’uso, producono come effetto diretto l’impossibilità da parte degli alunni di fruire del servizio didattico tipico dell’Istituto scolastico.

La polizza assicurativa per la tutela dei beni

Il nostro consiglio, quindi, è quello di valutare con attenzione l’opportunità di garantire il patrimonio della scuola attraverso un’adeguata copertura assicurativa per i beni di proprietà. Due sono le considerazioni da effettuare. Da un lato l’importanza di garantirsi un adeguato indennizzo in caso di eventuali danni alle attrezzature di proprietà dell’Istituto. Dall’altro il costo contenuto dell’assicurazione che, oltretutto, rientra generalmente nei limiti di spesa espressi dal Decreto Interministeriale.
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla nostra casella di posta: info@abint.it

Il contratto di comodato

Un ultimo aspetto riguarda il contratto di comodato che la scuola dovrà stipulare con la famiglia dell’alunno o il personale dell’Istituto. Nel documento, infatti, andranno sempre riportati tutti i passaggi che riguardano la tutela del bene concesso in comodato, compreso, in caso di danno, il reintegro delle somme per la riparazione o la sostituzione dello stesso.