abint Nessun commento

Indumento danneggiato

Un nostro collaboratore scolastico, mettendo in ordine il materiale di pulizia con un collega, ha fatto accidentalmente cadere un flacone di candeggina malchiuso. Il liquido fuoriuscito nell’impatto col pavimento ha rovinato il maglione del compagno di lavoro. E’ possibile aprire un sinistro e ottenere il risarcimento del maglione?

Le polizze assicurative, di norma, garantiscono gli eventuali danni diretti da Responsabilità Civile imputabili all’Istituto o ai soggetti assicurati. Verificato quest’aspetto, l’Istituto potrà effettuare la denuncia di sinistro e il collaboratore vedersi rimborsato il danno. È bene tuttavia tenere in considerazione alcuni aspetti.

I dispositivi di protezione individuale

I Collaboratori scolastici, le cui mansioni sono prettamente manuali, debbano essere dotati e indossare sempre i DPI (dispositivi di protezione individuale). Inoltre la scuola, in qualità di datore di lavoro, deve fornire il collaboratore ogni accessorio per la sicurezza o la salute durante il lavoro. Tutto ciò in applicazione dall’Art. 74 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), in combinato disposto con il D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475.
Il contratto assicurativo prevede esplicitamente l’applicazione della normativa scolastica. In caso di disapplicazione, l’assicuratore potrebbe non effettuare o ridurre il rimborso. È quindi opportuno verificare quest’aspetto.

L’importo del risarcimento

L’assicuratore indennizza il danno nei limiti dei massimali previsti.
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, l’onere della colpa e la quantificazione del danno sono a carico del danneggiato. Ferma restando la testimonianza del collega, circa la modalità dell’evento, il valore del bene è stabilito alla documentazione originaria di acquisto: fattura o scontrino fiscale.
Di regola l’assicuratore non prevede riduzioni se il bene è stato acquistato entro i dodici mesi. Al contrario, il valore di rimborso dei beni, acquistati da più di un anno, potrebbe subire una riduzione anche cospicua.
L’assenza di documentazione comprovante la data di acquisto e il valore originario del bene danneggiato potrebbe compromettere o ridurre il risarcimento. In quest’ultimo caso l’assicuratore potrebbe proporre una somma a forfait o prendere in considerazione il deperimento o l’usura del bene. Resta infatti nel diritto dell’assicuratore chiedere la visone del bene danneggiato. Per questo motivo è sempre necessario conservare il bene fino al rimborso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze di Responsabilità Civile o al danneggiamento dei beni personali a scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Rottura dell’orologio a scuola

Un nostro alunno della nostra scuola ha, inavvertitamente, urtato con lo zaino l’orologio di un compagno, danneggiandolo. L’episodio è accaduto in classe e l’orologio era regolarmente indossato. La polizza assicurativa dell’Istituto prevede il pagamento del danno?

Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile chiunque, dolosamente o colposamente, cagioni un danno ingiusto, è obbligato al suo risarcimento.
Nel caso specifico quindi l’alunno, o la sua famiglia, è tenuto a rifondere al compagno per rottura dell’orologio. Nel caso in questione tuttavia l’alunno che ha generato il danno è assicurato, nel ramo di Responsabilità Civile, con la polizza integrativa stipulata dall’Istituto.
È bene premettere che le polizze che assicurano la Responsabilità Civile, subordinano il risarcimento del danno, alla condizione che l’evento dannoso costituisca fatto accidentale.

Fatto accidentale

La giurisprudenza definisce come fatto accidentale l’evento involontario, imprevedibile, circoscritto nel tempo, causato da circostanze estranee all’attività del responsabile, repentino, improvviso e istantaneo.
Sull’involontarietà del danno di basa l’intera struttura dell’assicurazione di Responsabilità Civile. Dal risarcimento del danno sono quindi escluse: la negligenza, la trascuratezza o l’incuria dell’Assicurato nella custodia del bene.
Da ultimo, ai sensi dell’Art. 1900 del Codice Civile, un evento intenzionale e deliberato (doloso), è vietato dalla legge e la relativa assicurazione risulterebbe nulla.

Le polizze assicurative scolastiche  

Le migliori polizze integrative stipulate dalle scuole, prevedono una specifica garanzia per i danni agli effetti personali, oltre a quello previsto nel ramo di Responsabilità Civile.
Le definizioni inserite nel contratto riportano un elenco di quelli, che l’assicuratore, definisce come effetti personali. Di norma ricomprendono i capi di vestiario, gli occhiali, le borse e gli zaini ma anche gli accessori o come nel nostro caso gli orologi.

Il valore del risarcimento

Il valore del risarcimento, nel caso di danno da Responsabilità Civile è quello legato al valore di riparazione o di riacquisto del bene danneggiato. A tal fine l’assicurato dovrà produrre il preventivo o la fattura di riparazione o riacquisizione del bene.
Allo stesso modo, anche per la garanzia di danno agli effetti personali, il valore del bene dipenderà dal valore di riparazione o di riacquisto dello stesso. Tuttavia in quest’ultimo caso il risarcimento non potrà superare il massimale che l’assicuratore ha inserito in tabella, fatte salve eventuali franchie o scoperti.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze di Responsabilità Civile o al danneggiamento dei beni personali a scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Danneggiamento degli effetti personali

Mio figlio ha subito il danneggiamento della giacca a causa della spinta di una compagna contro la rete di recinzione della scuola. Il fatto è accaduto durante l’intervallo pomeridiano. La giacca è da buttare. Chi risponde del danno?

Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile chiunque, dolosamente o colposamente, cagioni: un danno ingiusto, è obbligato a risarcire il danno.

La responsabilità diretta e indiretta

Fermo restando la chiarezza del dettato normativo, meno evidente potrebbe essere il livello di responsabilità. Di chi è la responsabilità nell’accaduto? A una prima analisi potrebbe apparire che la responsabilità sia della compagna che ha spinto l’alunno contro la recinzione. Tuttavia, potrebbe anche esserci la corresponsabilità della famiglia dell’alunna che non ha impartito la corretta educazione e istruzione nei rapporti da tenere coi compagni. Inoltre, l’Istituto scolastico potrebbe non aver messo in atto tutti i protocolli relativi alla vigilanza al fine di evitare questo tipo di evento. Da ultimo, alla luce del danno dichiarato, la recinzione dell’immobile potrebbe non essere completamente a norma.
Com’è quindi intuibile potremmo trovarci di fronte a una serie di concorsi di colpa, non sempre facilmente identificabili.

Il profilo assicurativo

Per il danneggiamento dei beni personali, le migliori polizze assicurative operanti sul mercato scolastico prevedono il rimborso dei danni.
Sono identificati come effetti personali il vestiario e accessori: scarpe, cinture e gli indumenti in genere. A questi si aggiungono gli occhiali, le borse e gli zaini.
In caso di danneggiamento di questi elementi, la polizza di assicurazione rimborsa il danno tuttavia è bene effettuare alcune precisazioni.
Di solito la garanzia rimborsa i danni accaduti unicamente durante lo svolgimento delle attività scolastiche tanto all’interno quanto all’esterno delle sedi dell’Istituto. Unica condizione è che le attività siano svolte sotto la vigilanza diretta degli operatori scolastici. A tal fine diventa necessaria la dichiarazione del personale scolastico preposto al controllo.

L’importo del risarcimento

Circa il risarcimento, l’assicuratore indennizza il danno nei limiti dei massimali previsti fatto salvo eventuali franchigie o scoperti.
Il valore del bene è stabilito dalla documentazione originaria di acquisto: fattura o scontrino fiscale.
Un ulteriore aspetto riguarda il deperimento o l’usura del bene. Di regola l’assicuratore non prevede riduzioni se il bene è stato acquistato entro i dodici mesi. Il valore di rimborso dei beni, acquistati da più di un anno, potrebbe subire una riduzione percentuale anche cospicua.
L’assenza di documentazione comprovante la data di acquisto e il valore originario del bene danneggiato potrebbe compromettere o ridurre il risarcimento.

Le esclusioni

La garanzia è normalmente operante nei casi di colpa. È quindi esclusa la negligenza, la trascuratezza o l’incuria dell’Assicurato. Allo stesso modo è escluso il risarcimento nel caso di dimenticanza, smarrimento o perdita del bene. Rientrano nelle esclusioni anche i danni causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato e, allo stesso modo, se non previsto in garanzia, è escluso il furto.
Da ultimo, è necessario ricordare che è diritto dell’assicuratore richiedere all’Assicurato la consegna del bene danneggiato.
Qualora ci trovassimo di fronte a una, o più delle situazioni sopra descritte, l’assicuratore potrebbe non risarcire il danno.

 Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione al danneggiamento dei beni personali a scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Alunna investita in itinere

La cronaca dello scorso mese di aprile riporta come un’alunna di 11 anni sia stata investita da un’auto mentre si recava alla fermata dello scuolabus.
La studentessa stava attraversando la strada sulle righe pedonali. Nel caso in questione, le strisce pedonali sarebbero collocate subito dopo la curva di una strada molto trafficata e sono l’unico punto di attraversamento pedonale. Come non bastasse l’alunna portava con se, oltre allo zaino e a una cartelletta anche la chitarra per l’attività musicale.
Fortunatamente l’evento non ha avuto esiti drammatici, la ragazza se l’è cavata con qualche contusione, occhiali, cellulare e chitarra rotti.

Il Codice della Strada

Occorre premettere che il legislatore ha sempre riservato una particolare tutela, nei confronti del pedone parte debole ed indifesa rispetto al conducente dei veicoli. Il Codice della Strada, all’Art. 3, comma 53 bis, definisce il pedone: «Utente vulnerabile della strada». Proprio per questo motivo, l’Art. 141, comma 4, impone al guidatore di: «ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi […], in prossimità degli attraversamenti pedonali».
La tutela nei confronti dei soggetti che impegnano gli attraversamenti pedonali, è sottolineata ulteriormente nello specifico articolo 191 del Codice della Strada. La norma prevede una nutrita serie di disposizioni a carico del conducente imponendogli una condotta di guida attenta alla massima tutela del pedone.

Il risarcimento del danno

Sul tema della responsabilità, in relazione al caso specifico quindi, sembrano non esserci dubbi.
La famiglia dell’alunna potrà chiedere al conducente del veicolo, ai sensi dell’Art. 2054 del Codice Civile, il risarcimento del danno. La procedura è quella ordinaria prevista dal Codice Civile e dal Codice delle Assicurazioni Private, per quanto previsto in materia di contratto di assicurazione.
Nella richiesta di risarcimento il danneggiato dovrà fare particolare attenzione ad indicare tutti gli elementi necessari alla corretta individuazione dei pregiudizi patiti.
Questi potranno essere inerenti alle lesioni fisiche e possono prevedere: la morte, l’eventuale invalidità permanente oltre alle spese mediche sostenute.
La famiglia potrà chiedere anche il risarcimento degli oggetti danneggiati in occasione dell’evento. In questo caso è necessario che le cose danneggiate siano conservate per essere visionate dal perito che dovrà accertarne il valore d’acquisto e l’entità del danno.

La polizza assicurativa scolastica

Le polizze di assicurazione operanti nel mercato scolastico, di norma, prevedono la copertura assicurativa in itinere. Le migliori formule disponibili oltre al danno fisico risarciscono anche, in toto o in parte, i beni danneggiati. Resta tuttavia inteso che qualora, come nel caso in questione, la responsabilità dell’evento fosse di un terzo, l’Assicuratore può rivalersi sul responsabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti per i danni in itinere delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.