Chiunque chiede un risarcimento deve provare la connessione diretta tra l’evento e il danno subito. È quanto ribadisce il Tribunale di Milano con la sentenza n. 7592/2025 dello scorso 9 ottobre, nel merito di un infortunio che vede coinvolta una docente.
Il fatto
L’evento è accaduto a Milano nel marzo 2022, quando una docente, diretta a una riunione nell’Istituto scolastico, è caduta sul marciapiede vicino all’ingresso della scuola.
La docente ha subito, tra l’altro, la frattura dell’omero, lesione poi ridotta con un’operazione chirurgica, dopo il ricovero in ospedale.
A detta dell’insegnante, la caduta sarebbe stata causata da buche, sconnessioni e dislivelli, presenti sul marciapiede, il tutto aggravato dalla pioggia.
La docente ha ritenuto responsabile il Comune, in quanto proprietario della strada, chiedendo, quindi, il risarcimento dei danni subiti. L’Amministrazione comunale s’è opposta, negando il nesso causale e sostenendo una possibile negligenza della danneggiata.
In fase iniziale il giudice ha anche tentato una conciliazione, senza tuttavia successo, s’è quindi giunti alla discussione finale e alla lettura del dispositivo.
La sentenza
Secondo i giudici, le testimonianze presentate non hanno chiarito la precisa dinamica dei fatti e le fotografie prodotte non hanno dimostrato una reale pericolosità del luogo. Le irregolarità del marciapiede erano visibili e note da tempo, quindi non costituivano un’insidia. La docente, inoltre, conoscendo bene la zona, avrebbe potuto evitare l’incidente se avesse posto una maggiore attenzione.
Il giudice ha ritenuto, quindi, che l’infortunio non fosse imputabile al Comune, mancando una prova diretta del nesso causale. Neanche la successiva sistemazione del marciapiede è stata considerata segno di colpevolezza dell’amministrazione, rientrando nella normale ordinaria manutenzione.
La decisione riafferma un principio consolidato, ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile, il danneggiato deve provare il legame diretto tra l’evento e il danno. Senza tale prova, la responsabilità non può essere riconosciuta. Il Tribunale ha quindi respinto la richiesta di risarcimento, ritenendo che la caduta fosse causata da disattenzione e non da un pericolo occulto.
La docente è stata, quindi, giudicata parzialmente responsabile del sinistro e condannata a pagare metà delle spese processuali, pari a 7.000 euro.
Il profilo assicurativo
Gli infortuni in itinere sono tutelati dall’INAIL. L’INAIL, tuttavia, risarcisce esclusivamente il ramo Infortunio o malattia e, all’interno di questi, solo i casi di Morte o Invalidità Permanente ≥ 6° punto percentuale.
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Qualora la docente avesse quindi sottoscritto la polizza integrativa stipulata dalla scuola, l’Assicuratore provvederà a indennizzare l’Invalidità Permanente, indipendentemente dalla percentuale accertata. A quest’aspetto, si aggiungerebbe il risarcimento per tutte le prestazioni non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, come farmaci, ticket, visite specialistiche e diaria da ricovero.
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In questo modo l’assicurato potrà di difendere i propri diritti, in sede giudiziale o stragiudiziale senza sostenere direttamente i costi elevati del procedimento.
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