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Auto danneggiata nel cortile scolastico

Il genitore di un nostro alunno, membro del Consiglio di Istituto, ha parcheggiato la propria auto all’interno del cortile della scuola. All’uscita ha trovato la propria auto danneggiata, probabilmente da un altro veicolo. La polizza assicurativa scolastica copre il danno?

Una preoccupazione di ogni automobilista è posteggiare la propria vettura lungo la strada o in un parcheggio e trovarla “ammaccata” al ritorno. Se si lascia l’auto in luoghi trafficati e non in un garage o un parcheggio custodito, il rischio di danni aumenta notevolmente.

Parcheggio con sorveglianza e senza sorveglianza

Dobbiamo subito chiarire che la polizza assicurativa scolastica difficilmente coprirà il danno subito. Parcheggiare un’auto in un’area privata non implica automaticamente responsabilità della scuola in caso di danno. Il mancato risarcimento dipende dalla definizione giuridica di custodia del bene e dalle relative responsabilità.
Qualora un veicolo venga affidato a un terzo, eventuali danni ricadono su chi lo riceve in custodia, anche senza necessità di un contratto scritto.
La legge infatti stabilisce che questa responsabilità scatti quando vi è un comportamento concludente, come nel caso di parcheggi custoditi a pagamento. L’ingresso in un’area sorvegliata ancor più con il pagamento della sosta, implicano la responsabilità del gestore del parcheggio.
Pur tuttavia, la giurisprudenza non sempre è unanime su questo punto. Cartelli che segnalano l’assenza di custodia potrebbero esonerare il gestore da eventuali danni.
Nel contesto scolastico, il permesso di parcheggiare nel cortile non implica automaticamente una responsabilità diretta dell’Istituto in caso di furto o danno.
Inoltre, le polizze assicurative scolastiche generalmente escludono la copertura per la custodia di beni, indipendentemente dalla loro finalità o destinazione.

Il profilo assicurativo

Nel caso di auto danneggiata in parcheggio la prima cosa da fare è la denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza: Carabinieri o Polizia Locale.
La denuncia dovrà essere presentata contro ignoti, specificando nel documento ogni dettaglio relativo ai danni subiti dal veicolo, per garantire una segnalazione completa e precisa.
Copia della denuncia dovrà essere inviata alla Compagnia Assicurativa del veicolo allegando tutta la documentazione necessaria per richiedere il rimborso del danno.
L’assicuratore tuttavia valuterà la richiesta di rimborso esclusivamente se la polizza include la garanzia accessoria specifica contro atti vandalici.
La garanzia è opzionale e protegge il veicolo da danni causati da atti vandalici, come manifestazioni violente, sommosse o azioni dolose contro l’auto parcheggiata.

Atto vandalico e danno da circolazione

La garanzia contro gli atti vandalici tuttavia potrebbe non essere sufficiente. Esiste infatti una distinzione tra atto vandalico e danno derivante dalla circolazione stradale.
L’atto vandalico è disciplinato dagli Artt. 635 e 639 del Codice Penale e intende il danneggiamento, deturpamento e imbrattamento intenzionale e doloso del veicolo.
Per danno da circolazione invece s’intende un qualunque danno avvenuto durante la circolazione o la sosta di un veicolo. In questo caso la responsabilità è regolata dall’Art. 2054 del Codice Civile.
La copertura assicurativa per questo secondo tipo di eventi non sarà quindi quella legata agli atti vandalici ma l’eventuale copertura Kasko del veicolo. Anche questa garanzia assicurativa è opzionale e facoltativa.
In assenza di queste coperture, ottenere il risarcimento per i danni non sarà semplice, è infatti necessario trovare il responsabile del sinistro. Solo qualora si riesca a individuare il responsabile del danno o se un testimone è riuscito a registrare la targa del colpevole, si potrà avviare la richiesta di rimborso. In questo senso potrebbe essere utile verificare se la scuola è dotata di telecamere esterne per la videosorveglianza del parcheggio.
Un’ulteriore efficace soluzione, contro gli atti vandalici o i danni da circolazione, è l’installazione di telecamere da cruscotto (Dash Cam).
Queste telecamere catturano immagini e video dei danni subiti dal veicolo, migliorando la possibilità di identificare il colpevole e ottenere il risarcimento.
Le registrazioni delle Dash Cam sono tuttavia considerate “prove atipiche” che, in fase di giudizio, possono essere valutate dal giudice caso per caso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla tutela dei beni in custodia dell’Istituto, contattaci qui.

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Animali uccisi all’Istituto Agrario

Lo scorso 16 settembre un evento inaccettabile ha coinvolto un istituto agrario alle porte di Roma. Lo riporta il Corriere della Sera nella cronaca romana.

Il fatto

Alcuni sconosciuti, nottetempo, si sono introdotti nell’Istituto e hanno macellato un bovino ferendone a morte un altro.
«Purtroppo – afferma le Preside – non è la prima volta che siamo vittime di simili gesti. In primavera avevano sgozzato tutti i maiali della nostra azienda biologica».
A seguito dell’accaduto la scuola ha aperto una raccolta fondi per riacquistare gli animali. Nel frattempo la Dirigente ha invitato le istituzioni a installare un impianto di video sorveglianza e a illuminare il piazzale della scuola.

La tutela del patrimonio

Poche, a fronte di eventi del genere, sono le contromisure possibili. Anche se illuminazione e impianti di sorveglianza, da un lato consentono l’identificazione degli autori, ben difficilmente potranno tutelare il patrimonio economico.
La sottrazione o/e il danneggiamento dei beni di proprietà delle Istituzioni scolastiche crea sostanzialmente due tipi di problemi. Al danno diretto si aggiunge la sospensione dell’attività formativa erogata nei confronti degli studenti.
Diventa quindi necessario, nel limite del possibile, scongiurare sia il danno al patrimonio che quello indiretto legato all’attività formativa.
Inoltre, ai sensi dell’Art. 31, comma 8 del Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129, il Direttore S.G.A. è il consegnatario dei beni. In caso di furto o mancanza dei beni sussiste l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili. Per scongiurare la responsabilità diretta del Direttore S.G.A., dovrà essere provata, con adeguata motivazione, l’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa (Art. 33, comma 1).

Il profilo assicurativo

In questi casi l’unica azione efficace rimane quindi la stipula di un’adeguata polizza assicurativa.
Occorre sottolineare che le polizze di assicurazione dei beni, normalmente adottate dalle scuole, non tutelano gli animali da allevamento.
In questi casi è necessario stipulare una specifica polizza per i rischi zootecnici. La polizza, nel dettaglio, tutela la gestione della normale attività d’allevamento.
La copertura oltre alla morte degli animali, comprende anche le cause ordinarie e straordinarie come le malattie epizootiche.
Con una cifra contenuta, la perdita dell’animale, lo smaltimento della carcassa, il blocco della stalla e il divieto di vendita dei prodotti derivati dall’allevamento possono essere assicurati, limitando la perdita economica e l’interruzione dell’attività didattica.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze per l’assicurazione dei beni zootecnici della scuola, contattaci qui.

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Vandalismo durante il viaggio di istruzione

La cronaca del 6 marzo scorso riporta come un alunno 18enne, di un Istituto superiore varesino, abbia commesso un atto vandalico durante una gita scolastica.

Il fatto

Lo studente, in gita scolastica a Malta, ha inciso le proprie iniziali su uno dei portali di Gigantia, monumento neolitico dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Colto in flagrante da un agente di sicurezza è stato arrestato dalla polizia. Il giovane, processato per direttissima, ha ammesso tutte le accuse mosse a suo carico. Condannato a due anni di reclusione, con sospensione della pena, dovrà comunque pagare un’ammenda di 15.000 euro.

La responsabilità penale

Il vandalismo è normalmente identificato come un reato penale. La distruzione, il deturpamento o l’imbrattamento di un patrimonio protetto dall’UNESCO è sanzionato in maniera molto severa in tutto il mondo. È bene, comunque, evidenziare come ogni Paese applichi pene specifiche in relazione ai singoli reati. Circa la responsabilità penale, questa è legata all’età del soggetto ovvero, in linea di principio, alla capacità di agire. Analogamente all’Italia, anche a Malta la maggiore età è stabilita con il compimento del 18° anno.

La pena pecuniaria

Più articolata è la questione legata al pagamento della pena pecuniaria.
Il tema della responsabilità genitoriale è stato argomento di dibattito, di sentenze e di provvedimenti legislativi negli ultimi 10 anni. Ad oggi, il minore di 18 anni, non è tenuto a pagare pene pecuniarie o risarcimenti, in questi casi l’onere ricadrà sulla famiglia o sul tutore. Sono infatti questi ultimi, a subire le conseguenze civili dei danni commessi, in quanto esercenti la potestà sul minore.
Qualora invece, l’autore del reato, come in questo caso, sia un maggiorenne, sarà lui a dover risarcire gli eventuali danni procurati. Tutto ciò, anche nel caso in cui il soggetto sia nullatenente o non possedesse un reddito. Ai sensi dell’Art. 106 del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, dopo la maggiore età, i genitori non hanno più responsabilità sulla condotta del figlio, neanche se quest’ultimo dovesse convivere con loro. L’orientamento giurisprudenziale prevalente tende, tuttavia, ad estendere la responsabilità genitoriale anche ai fatti illeciti commessi dai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, analogamente a quanto previsto per figli minori di età.

La reciprocità nell’UE

Malta, in quanto parte dell’Unione Europea, gode del principio di reciprocità interno all’Unione. Ne deriva che, in relazione al pagamento delle sanzioni e delle pene pecuniarie, l’autorità giudiziaria o amministrativa di un Paese comunitario può trasmettere gli atti direttamente all’autorità di un altro paese membro e quindi far riconoscere e rendere esecutivo il pagamento senza ulteriori formalità.

La responsabilità della scuola

Come espresso all’Art. 27 della Costituzione: «La responsabilità penale è personale». Ne deriva che non è possibile la sostituzione della persona che deve rispondere di un illecito penale. La polizza assicurativa quindi non risarcisce né il danno né la sanzione.
Tuttavia, la scuola, alla luce del rapporto negoziale instauratosi con l’iscrizione dello studente, assume precisi doveri di vigilanza ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. Nel caso di mancata o insufficiente vigilanza, anche nel caso di studenti maggiorenni, l’Istituto potrebbe dover rispondere dell’eventuale danno provocato, in concorso con la famiglia. Le polizze scolastiche integrative, di norma, ricomprendono quest’aspetto anche in occasione dei viaggi di istruzione, anche all’estero.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative di Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

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Atti vandalici nelle scuole

Negli ultimi giorni il nostro Istituto è stato vittima di svariati atti vandalici che hanno portato alla rottura di alcuni vetri e all’imbrattamento dei muri dell’edificio. La polizza assicurativa stipulata dall’Istituto copre questo tipo di danni?

Gli atti vandalici nelle scuole sono un fenomeno ricorrente.
La cronaca purtroppo, ne riporta settimanalmente.
Gli atti vandalici non sono solo quelli che si manifestano con l’imbrattamento dei muri o la rottura dei vetri all’esterno dell’Istituto.
Danneggiamenti sono provocati anche nei tentativi di furto del materiale scolastico o alle casse dei distributori automatici di cibo e bevande.

Il costo dei danni conseguenti agli atti vandalici ricade sul proprietario dell’immobile

Le polizze assicurative scolastiche normalmente non ricomprendono questo tipo di eventi. Occorre infatti ricordare che gli istituti scolastici sono proprietà degli Enti Locali. Ne deriva che i danni da imbrattamento dei muri o da rottura dei cristalli e degli infissi è un onere a cui dovrà far fronte l’Ente proprietario direttamente o attraverso la propria polizza assicurativa.
Un’attenzione particolare, invece, riguarda i beni contenuti all’interno dell’Istituto oggetto degli atti vandalici.

I distributori automatici

Esattamente come l’immobile, anche i distributori automatici di cibi e bevande non sono proprietà della scuola. Allo stesso modo, i danni causati a queste apparecchiature da atti vandalici, restano a carico del concessionario.
In questi casi, la nostra esperienza diretta ci conferma che, una parte non secondaria delle effrazioni, sia finalizzata al furto del danaro contenuto nei distributori.
Per prevenire questi eventi, l’aspetto preventivo risulta determinante.
In fase di selezione del concessionario sarebbe utile porre come criterio di scelta, l’utilizzo di soluzioni di pagamento alternative al danaro contante.
Attualmente è infatti possibile effettuare il pagamento con chiavi elettroniche o tessere magnetiche. Una soluzione più avanzata, consente il pagamento avvicinando lo smartphone al distributore e inquadrando il QR code. Nella maggior parte dei casi, l’utilizzo di questi accorgimenti scoraggia l’intrusione nei locali scolastici da parte di malintenzionati.

I beni di proprietà dell’Istituto

I fondi stanziati negli ultimi anni per l’aggiornamento degli strumenti in dotazione alle scuole, prima di tutto quelli di carattere informatico, ha ampliato la necessità di tutela.
In relazione ai beni di proprietà dell’Istituto abbiamo già sottolineato, in un nostro precedente articolo, l’opportunità della stipula di un’assicurazione specifica.
In relazione agli atti vandalici nelle scuole, le migliori soluzioni assicurative presenti nel mercato scolastico, prevedono la possibilità di un massimale per la copertura dei costi per il ripristino dei danni causati dall’effrazione.
L’importo erogato, di norma, è abbastanza contenuto ma consente all’Istituto di poter per far fronte immediatamente ai primi costi di messa in sicurezza, in attesa dell’intervento del proprietario dell’immobile.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa nel caso di atti vandalici nella scuola, contattaci qui.