scuola condannata mancata vigilanza
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Interessante sentenza, quella del Tribunale civile di Bologna, in relazione all’infortunio di uno studente che si frattura nuovamente il braccio dopo la rimozione del gesso. Ne parla un articolo della cronaca locale de “il Corriere della Sera”.

Il fatto

Negli ultimi mesi del 2020 un alunno di terza media, frequentante un Istituto di Bologna, si fratturava un braccio in un incidente domestico. L’esonero dall’attività di educazione motoria scolastica era previsto fino alla fine del 2020. Le indicazioni mediche prevedevano un’estensione per un periodo ragionevole, anche dopo la rimozione del gesso. In questi casi, infatti, l’attività fisica deve riprendere gradualmente, al fine di favorire il recupero ottimale dei tessuti e un rafforzamento muscolare mirato.
Ma, nel novembre 2020, lo studente si fratturò nuovamente lo stesso braccio durante una lezione di educazione motoria.
La docente aveva organizzato un’attività di Ultimate Frisbee nei giardini poco distanti dalla scuola.
L’alunno era precisamente informato del divieto a partecipare alle attività motorie, tuttavia, invece di limitarsi a osservare gli altri studenti, approfittando di un momento di distrazione della docente, decise autonomamente di parteciparvi.
La docente, impegnata nell’attività con gli altri alunni e in assenza di un collaboratore scolastico, avrebbe quindi omesso la necessaria vigilanza.
Per queste motivazioni la famiglia dello studente s’è rivolta al tribunale chiedendo un risarcimento di 15.000 euro.

La sentenza del tribunale

Il Tribunale civile di Bologna, con una sentenza depositata il 18 agosto scorso, ha accertato la responsabilità della scuola. Dal vincolo contrattuale, derivante dall’iscrizione dell’alunno all’Istituto, scaturisce direttamente l’obbligo di vigilanza, configurandosi la figura giuridica del cosiddetto “contatto sociale”.
La sentenza si fonda principalmente su due circostanze decisive: l’assenza ingiustificata del collaboratore scolastico all’uscita e la violazione del protocollo interno sulle attività esterne. La gestione contemporanea di ventidue studenti in ambiente aperto, osserva il giudice: «Richiedeva un controllo più attento, soprattutto considerando la condizione particolare dell’alunno esonerato».
La corte, tuttavia, ha riconosciuto il concorso di colpa, pari al 50%, in capo allo studente che ha volontariamente disatteso regole e prescrizioni mediche.
Il giudice ha stabilito, inoltre, una consulenza medico-legale finalizzata alla precisa quantificazione del danno, circoscritta esclusivamente all’aggravamento verificatosi rispetto alla frattura preesistente.
Dopo la consulenza tecnica, le parti coinvolte verranno convocate formalmente al fine di tentare un percorso di conciliazione stragiudiziale.

La responsabilità della scuola

Anche in questo caso, il giudice ha ribadito un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza scolastica. Gli istituti scolastici rispondono contrattualmente degli infortuni subiti dagli alunni, fermo restando che la vigilanza deve rispettare criteri di ragionevolezza.
L’obbligo di vigilanza, quindi, richiede valutazioni concrete, calibrate sull’età, sul livello di autonomia personale e sull’effettivo comportamento manifestato dagli studenti durante le attività educative.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione integrativa scolastica risarcisce tutte spese mediche derivanti anche nel caso di frattura recidiva, in quanto considerata come un nuovo evento o un’evoluzione del rischio.
Circa, invece, l’eventuale Invalidità Permanente, occorrerà attendere la perizia medico-legale. Solo attraverso questa l’Assicuratore potrà valutare la percentuale di aggravamento tra i due eventi.
Da ultimo, in relazione alla Responsabilità Civile, l’Assicuratore compenserà il danno nella percentuale di colpa stabilita dal giudice.

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